• Adempimenti Iva

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    L'istante dell'interpello n 79 del 25 marzo è un Comune, proprietario di un complesso aeroportuale aperto al traffico di aviazione generale dell'Area Schengen.

    Il Comune, in qualità di istante, chiede all'Agenzia delle Entrate se gli importi relativi ai "servizi aeroportuali" che gestisce direttamente, quali:

    • "approdo/partenza", 
    • "stazionamento sul piazzale scoperto all'interno di hangar"
    • "apertura anticipata o chiusura posticipata dell'aeroporto", 

    siano da assoggettare a IVA.

    L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono imponibili, poiché lo svolgimento di tali servizi configura attività di natura commerciale, e pertanto, i relativi compensi sono soggetti ad IVA.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti ADE.

    IVA servizi aeroportuali: l’aliquota per approdo e partenza

    Nel dettaglio l'Agenzia delle Entrate ha valutato se i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto dovessero essere soggetti a IVA, riferendosi a specifiche disposizioni della normativa IVA, in particolare al D.P.R. n. 633/1972. 

    In generale, le attività svolte da enti pubblici, come i Comuni, non sono automaticamente considerate attività commerciali imponibili ai fini IVA, soprattutto se rientrano nell'esercizio delle loro funzioni di pubblica autorità, ci sono però delle eccezioni.

    L'articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che alcune attività, anche se svolte da enti pubblici, sono comunque considerate di natura commerciale e quindi soggette a IVA. 

    Tra queste attività, sono inclusi esplicitamente i "servizi portuali e aeroportuali", pertanto indipendentemente dal fatto che sia un ente pubblico a offrire questi servizi, essi sono trattati come se fossero forniti da un'impresa commerciale e pertanto soggetti alla normale imposizione IVA.

    In sostanza, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che i servizi offerti dal Comune nell'ambito dell'aeroporto, quali approdo/partenza, stazionamento e apertura/chiusura anticipata o posticipata, rientrano nell'ambito delle attività commerciali per cui devono essere soggetti a IVA.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Decreto Sanzioni tributarie: il CNDCEC in audizione in Parlamento

    Con un comunicato, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il CNDCEC informa della audizione parlamentare del 27 marzo sullo “Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario approvato in via preliminare lo scorso 21 febbraio.

    Il decreto è al vaglio delle commissioni tecniche, ma i commercialisti continuano il confronto con lo stato sulla riforma fiscale.

    Il tesoriere del Consiglio nazionale, Salvatore Regalbuto, durante l'audizione ha evidenziato apprezzamento degli addetti ai lavori specificando che: Il decreto sanzioni risponde all’esigenza, fortemente sentita da tutti gli operatori e rilevata anche dalla giurisprudenza unionale, di avviare il percorso di avvicinamento della nostra legislazione a quella degli altri Stati membri, che hanno livelli sanzionatori molto più contenuti rispetto ai nostri. Un’impostazione che condividiamo in pieno, anche se riteniamo vadano evidenziati alcuni aspetti di criticità sui quali occorrerà intervenire per la migliore e più efficace realizzazione degli obiettivi della riforma fiscale”.

    Decreto Sanzioni tributarie: le criticità secondo i commercialisti

    Durante l'audizione lo stesso Regalbuto ha sottolineato come “le norme che prevedono l’applicazione delle sanzioni accessorie appaiono oltremodo penalizzanti nei confronti dei contribuenti che non accettano la proposta di concordato preventivo biennale o che decadono da detto istituto o dal regime dell’adempimento collaborativo”. 

    Sanzioni accessorie tra le quali vi è anche la sospensione dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa. 

    A tal proposito ha affermato che: “Soprattutto nel caso di non accettazione della proposta la previsione rischia di tramutarsi in una indebita pressione all’accettazione della proposta medesima, in un contesto in cui, tenuto conto della volontarietà dell’adesione, il contribuente dovrebbe essere invece lasciato libero nella sua decisione”.

    Il rappresentante dei commercialisti ha anche affermato che “il decreto legislativo, a proposito della definizione agevolata delle sanzioni, non prevede la possibilità che la definizione possa avvenire in forma rateale analogamente a quanto previsto per tutti gli altri istituti deflativi del contenzioso, quali, ad esempio, l’accertamento con adesione ovvero l’acquiescenza all’atto impositivo. Di fatto si tratta di una assoluta anomalia del sistema che sarebbe opportuno rimuovere”.

    Tra le richieste dei dottori commercialisti anche quelle di una più puntuale distinzione tra le nozioni di credito d’imposta non spettante e inesistente, di una mitigazione del regime sanzionatorio per le violazioni in materia di monitoraggio degli investimenti delle attività detenute all’estero e la previsione dell’applicabilità del principio del favor rei anche per le sanzioni amministrative e non solo per quelle penali.