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Transfrontalieri IVA: circolare Ade sulle novità
Pubblicata la Circolare n 13-2025 delle Entrate con le regole per il regime di franchigia IVA trasnfrontalieri.
Dal 1° gennaio 2025 è in vigore il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.Lgs. 180/2024 in attuazione delle Direttive UE 2020/285 e 2022/542.
Con la circolare sono esaminate le novità introdotte dal decreto legislativo in merito a tale regime transfrontaliero di franchigia, fornendo istruzioni operative agli Uffici al fine di garantirne l’uniformità di azione.
Il nuovo regime IVA transfrontaliero: cosa cambia dal 2025
L’obiettivo del nuovo regime è semplificare gli obblighi IVA per le piccole imprese che operano in più Paesi UE, ampliando il concetto di “franchigia” già previsto nei singoli ordinamenti nazionali.
Fino al 2024, infatti, la franchigia era applicabile solo alle imprese stabilite nel Paese di imposizione.
Dal 2025 invece, un’impresa può operare in regime di esenzione anche in altri Stati membri, purché:
- sia stabilita in un altro Paese UE;
- non superi il volume d’affari annuo di 100.000 euro nell’intera Unione;
- rispetti le soglie nazionali nei Paesi in cui intende operare in franchigia.
In Italia il limite di fatturato per aderire al regime è 85.000 euro.
A chi si rivolge il regime di franchigia transfrontaliero
Il regime si applica ai soggetti passivi d’imposta stabiliti nell’Unione Europea, siano essi persone fisiche o enti/società, che desiderano operare in esenzione IVA in altri Stati membri.
Non è invece accessibile a:
- imprese stabilite fuori dall’UE (anche se con stabili organizzazioni in UE);
- soggetti già identificati IVA senza stabile organizzazione nello Stato di stabilimento.
Due ruoli fondamentali sono previsti dalla norma:
- Stato di stabilimento: dove ha sede l’impresa. È qui che si presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime.
- Stato di esenzione: Paesi UE in cui l’impresa intende applicare la franchigia, previa autorizzazione.
Adempimenti richiesti: comunicazioni e obblighi periodici
L'accesso e il mantenimento del regime prevedono una serie di adempimenti digitali e formali, ben descritti nella circolare.
Comunicazione preventiva e codice EX. Per attivare il regime, l’impresa deve trasmettere una comunicazione preventiva online all’Agenzia delle Entrate, indicando:
- gli Stati UE in cui intende operare in esenzione;
- i volumi d’affari realizzati negli anni precedenti;
- eventuali identificativi IVA già posseduti.
In caso di esito positivo, l’Agenzia assegna il suffisso "EX" al numero di partita IVA, identificando l’impresa come aderente al regime.
Comunicazioni trimestrali. Ogni trimestre, il soggetto deve trasmettere un prospetto riepilogativo delle operazioni attive (beni e servizi) effettuate:
- in Italia;
- negli Stati UE, con distinzione tra esenzione e ordinario.
Sono previste sanzioni da 250 a 2.000 euro in caso di omessa o errata comunicazione.
Casi di cessazione. La cessazione dal regime di franchigia può avvenire in due modalità:
- volontaria: con effetto dal trimestre successivo alla comunicazione;
- obbligatoria: in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nell’UE o se viene meno un requisito nello Stato di esenzione.
In tal caso, l’impresa decade dal regime in tutti gli Stati UE, passando al regime ordinario.
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Rinnovare l’ipoteca prima che scada: l’ADE chiarisce come fare
L’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sulla rinnovazione dell’iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari, con particolare riferimento a casi in cui sono intervenute modifiche nei soggetti o negli immobili interessati.
Con la Risoluzione 69/E/2025, l’Agenzia ribadisce l’importanza di:
- rispettare la conformità alla nota originaria;
- garantire una pubblicità chiara e aggiornata;
- evitare rigidità e rifiuti infondati da parte delle conservatorie.
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare sull’applicazione uniforme delle istruzioni fornite.
Rinnovazione ipoteca: chiarimenti dall’Agenzia su modifiche oggettive e soggettive
Con la durata media dei mutui aumentata ben oltre i 20 anni, la rinnovazione delle ipoteche è oggi un’operazione ricorrente.
Tuttavia, sono emerse difformità operative tra le conservatorie in merito alla redazione delle note per il rinnovo e alla gestione dei casi in cui siano avvenute variazioni nel rapporto ipotecario.
L’obiettivo della risoluzione è proprio quello di offrire un quadro operativo uniforme, dando risposta a dubbi pratici spesso segnalati da notai, banche e tecnici del settore.
La base normativa si fonda su tre articoli chiave del Codice Civile:
- Art. 2847 c.c. – L’iscrizione ipotecaria dura 20 anni, salvo rinnovazione entro tale termine.
- Art. 2848 c.c. – Se il termine è scaduto, si deve procedere con nuova iscrizione, che prenderà grado dalla data della richiesta.
- Art. 2850 c.c. – Per la rinnovazione basta una nota conforme a quella originaria; può essere presentata in luogo del titolo la precedente nota di iscrizione.
La richiesta di rinnovazione è a carico del creditore, e non può essere predisposta d’ufficio dalla conservatoria.
Iscrizione ipoteca: subentro di eredi o aventi causa nei beni ipotecati
Se i beni ipotecati sono passati per atto inter vivos o mortis causa ad altri soggetti, la nota di rinnovazione deve indicare anche questi soggetti, a condizione che la trascrizione risulti nei registri immobiliari.
Devono essere riportati:
- i dati anagrafici e fiscali dei nuovi titolari;
- il riferimento alle formalità da cui deriva il subentro;
- se possibile, le quote di proprietà, pur non essendo obbligatorie per la validità della nota
Iscrizione ipoteca: modifica del creditore ipotecario
In caso di cessione del credito garantito da ipoteca, non è obbligatorio indicare il nuovo creditore nella nota di rinnovazione. La Risoluzione n. 69/E chiarisce infatti che, a differenza di quanto previsto per il subentro nella titolarità dei beni ipotecati, non esiste una norma che imponga l’indicazione del nuovo soggetto creditore nella nota di rinnovazione.
L’Agenzia ricorda che le vicende traslative del credito ipotecario trovano pubblicità attraverso l’annotazione a margine dell’iscrizione originaria, ai sensi dell’articolo 2843 del Codice civile. Una volta eseguita tale annotazione, la nuova titolarità del credito e della relativa garanzia risulta già dai registri immobiliari.
Di conseguenza, la rinnovazione dell’ipoteca può essere validamente effettuata anche indicando il solo creditore originario, nel rispetto del principio di “conformità” alla nota dell’iscrizione iniziale richiesto dall’articolo 2850 c.c.
L’Agenzia precisa tuttavia che, in un’ottica di migliore pubblicità immobiliare, l’indicazione del nuovo creditore è comunque ammissibile e consigliabile, purché il conservatore sia in grado di conoscere formalmente l’avvenuto trasferimento del credito, così da rendere più chiara l’individuazione del soggetto legittimato all’esercizio dei diritti derivanti dall’ipoteca.
Variazioni catastali o oggettive nei beni ipotecati
Le modifiche catastali (es. frazionamenti, accorpamenti, nuovi mappali) non invalidano la nota, se questa rimane conforme a quella originaria.
Tuttavia, per garantire una più chiara individuazione dei beni, è opportuno aggiornare la descrizione catastale, includendo:
- dati vigenti al momento della rinnovazione;
- eventuali dati precedenti per continuità con la nota originale.
Non è obbligatorio, ma fortemente consigliato per evitare ambiguità.
Quando si richiede una copia della nota ipotecaria originaria, da presentare in luogo del titolo per la rinnovazione (art. 2850 c.c.), l’Agenzia chiarisce che:
- è ammesso il pagamento tramite modello F24 Elide;
- sono valide anche le altre modalità previste dal provvedimento direttoriale del 28 giugno 2017.
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CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale
Con la Risoluzione n 72 del 18 dicembre le Entrate hannp pubblicato i codici tributo per il ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-
legge 17 giugno 2025, n. 84 – Versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva – Soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.CPB: codice tributo per il ravvedimento speciale
I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che, relativamente al biennio d’imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge
al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di
cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, versando l’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del citato articolo 12-ter del d.l. n. 84 del 2025.
Tanto premesso, per consentire il versamento dell’imposta sostitutiva in argomento, mediante modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:- “4089” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4090” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno aderito al CPB”;
- “4091” denominato “Ravvedimento anni pregressi di cui all’articolo 12-ter del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 – Imposta sostitutiva
dell’IRAP – Soggetti che hanno aderito al CPB”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4089” e “4090” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato
“AAAA”.
Il codice tributo “4091” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-
Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Attenzione, in caso di versamento in forma rateale, il campo rateazione è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale è eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici
tributo “4089” e “4090”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4091”.
Nel caso in cui il ravvedimento si riferisca a società o associazioni di cui all’articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 l’articolo 12-ter, comma 11, del d.l. n. 84 del 2025 prevede che “il versamento
dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati”.
In relazione al versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati, per la quota di rispettiva
competenza, in sede di compilazione del modello F24, occorre indicare il codice tributo “4089”.
Si rimanda al contenuto integrale della risoluzione per gli altri dettagli.
Allegati: -
Pagamenti PA ai professionisti: al netto dei debiti fiscali
I Commercialisti e in particolare "Professionisti insieme" con un comunicato hanno chiesto l'abolizione della norma che blocca i pagamenti dei professionisti che chiede che, al fine dei pagamenti dalla PA in loro favore, certifichino il regolare adempimento degli obblighi fiscale e contributivi.
Ricordiamo appunto che la bozza della legge di bilancio 2026 contiene l'art 129 comma 10 che recita testualmente: Riduzione fiscale per il pagamento dei liberi professionisti che lavorano in favore delle amministrazioni pubbliche
Tale articolo prevede che le amministrazioni pubbliche, per procedere al pagamento dei compensi dei liberi professionisti per l’attività professionale svolta, devono acquisire da questi ultimi la certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.
Si introduce una condizione di regolarità fiscale e contributiva quale presupposto necessario per il pagamento dei compensi ai liberi professionisti che rendono prestazioni in favore delle amministrazioni pubbliche.
A tal fine, il professionista è tenuto a produrre la documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva contestualmente alla presentazione della fattura per le prestazioni reseLa norma ha sollevato diverse polemiche vediamo l'attuale riformulazione dopo le proteste dei commercialisti.
Regolarità fiscale professionisti: norma che fa discutere
L'ANC, Associazione nazionale commercialisti, esprime "preoccupazione" nei riguardi della disposizione contenuta nell'art. 129, comma 10, della Legge di Bilancio 2026 che subordina il pagamento dei compensi professionali da parte delle Pubbliche amministrazioni alla verifica della regolarità fiscale e contributiva del professionista, perché "è una misura irragionevole, discriminatoria e potenzialmente lesiva del principio di libera prestazione dell'attività professionale, che introduce un meccanismo di sospensione automatica dei pagamenti".
Tale commento compare in una nota del sindacato Cuchel, secondo cui "la norma presenta molte incertezze sotto il profilo della sua applicazione: attualmente non esiste, infatti, un documento in grado di attestare la regolarità fiscale del professionista.Inoltre la disposizione non contempla limiti rispetto all'entità dei compensi che possono essere assoggettati al blocco e neppure all'entità della posizione debitoria del professionista".
Sempre secondo l'ANC se la norma venisse confermata "finirebbe per generare un corto circuito giuridico, trasformando la Pa da debitore a giudice della regolarità del professionista, in aperta violazione del principio di legalità e della tutela costituzionale del lavoro autonomo. Come già rilevato da Confprofessioni in sede di audizione, tale previsione si colloca in un contesto in cui la stessa Pa non rispetta sistematicamente i termini di pagamento e di sovente ignora le regole sull'equo compenso".Inoltre, la nota evidenzia che "pretendere il Durc e il Durf da chi attende da mesi i propri compensi, significa capovolgere il rapporto di responsabilità e aggravare la condizione economica dei liberi professionisti. L'Anc si unisce alla richiesta sollevata da Confprofessioni volta ad abrogare l'art. 129, comma 10, e all'apertura di un confronto con le rappresentanze professionali per individuare strumenti che siano di contrasto all'evasione e di tutela del lavoro autonomo, senza compromettere la dignità e la sostenibilità economica dei professionisti"
Regolarità fiscale professionisti per pagamenti PA: insorge anche il CNDCEC
Per il presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio, la misura in questione “determinerebbe effetti gravemente pregiudizievoli per il libero esercizio delle professioni, con inevitabili ritardi, incertezze e contenziosi nei rapporti con le amministrazioni pubbliche”
In particolare, con un comunicato del 12 dicembre, si evidenzia che si tratterebbe di “Una norma ingiustamente vessatoria per tutti i professionisti italiani, che va modificata”.
La norma prevista dalla Legge di Bilancio 2026, confermata in Commissione Bilancio del Senato e bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato, subordina il pagamento dei compensi ai liberi professionisti da parte delle pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva.
De Nuccio sottolinea come “i professionisti, non essendo prevista alcuna soglia, si troveranno a vedere bloccati i propri pagamenti anche per violazioni connesse ad importi irrisori, a fronte di prestazioni lavorative e impegno professionale spesi in favore della Pa, che se ne è comunque avvantaggiata per il perseguimento degli interessi pubblici a cui è preposta. Senza contare che l’introduzione di un sistema di verifica preventiva che obbliga la pubblica amministrazione committente a controllare la regolarità della posizione dei professionisti, tenuti a loro volta a chiedere agli enti preposti una certificazione della regolarità della posizione previdenziale (equivalente al DURC) alla Cassa di appartenenza e un attestato di conformità fiscale all’Agenzia delle Entrate, si trasformerà in un ulteriore aggravio burocratico per le amministrazioni deputate ai controlli che dovranno assicurare l’espletamento della verifica”
Il presidente dell’associazione aggiunge che “poiché la verifica fiscale precede ogni pagamento e riguarda ogni tipo di incarico, dalle consulenze ai progetti fino alla rappresentanza legale, i professionisti saranno discriminati rispetto ai funzionari pubblici non appartenenti alle qualifiche dirigenziali che comunque avranno diritto alla retribuzione, a prescindere dalla loro situazione fiscale”.
Per questi motivi sepcifica il comunicato in oggetto, “Professionisti insieme” chiede l’abolizione di questa previsione normativa “che rischia di creare effetti negativi sullo svolgimento delle attività sia dei professionisti che alla Pubblica amministrazione”:
Pagamenti PA ai professionisti: la norma emendata
Stando alle anticipazioni sul testo finale della norma del Ddl Bilancio 2026, compare un meccanismo che sdoppia i versamenti dal 15 giugno: i compensi al netto delle somme nelle cartelle
In particolare, saranno direttamente le pubbliche amministrazioni a saldare dopo il pignoramento da parte di agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) i debiti dei professionisti titolari di cartelle di pagamento di qualunque ammontare tagliando queste somme dal compenso dovuto per l’incarico.
L'iniziale blocca pagamenti della norma approvata, si trasforma in una sorta di filtro degli stessi che sarà in vigore dal 15 giugno prossimo.
In sostanza tutti i professionisti che avorano per le pubbliche amministrazioni ma hanno un arretrato ancora non saldato con Fisco, Inail, Inps ecc non si vedranno fermare l’intero compenso, ma solo la quota necessaria a onorare il debito del diretto interessato.
Si attende il testo definitivo approvato.
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Reato di femminicidio punibile con l’ergastolo: dal 17 dicembre
Dal 17 dicembre è in vegore la Legge n 181 del 2 dicembre 2025 con "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime".
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2025 .
Al codice penale, oltre all'introduzione del nuovo reato di femminicidio che si dettaglia di seguito, sono apportate le seguenti modificazioni
- all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
- all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
- all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
- all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».
Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale
La legge introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di interventi normativi finalizzati a contrastare in modo più incisivo la violenza contro le donne.
L'articolo 577-bis del codice penale è il fulcro del provvedimento e crea una fattispecie autonoma di reato che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna motivato da dinamiche di genere, in particolare: "Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali…".
Secondo il nuovo articolo, il femminicidio si configura quando l’omicidio è commesso:
- per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
- per discriminazione o odio di genere;
- in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
- come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.
La riscrittura operata in sede referente ha rafforzato la determinatezza normativa, recependo le osservazioni emerse nelle audizioni di giuristi ed esperti, e allineando la disposizione ai principi di legalità e tassatività previsti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.
Femminicidio: tabella di sintesi delle principali novità
Vediamo una sintesi delle novità
Ambito
Novità introdotta
Reato di femminicidio
Introduzione dell’art. 577-bis c.p. con pena dell’ergastolo per omicidio commesso per motivi legati al genere.
Aggravanti
Estensione a reati come lesioni gravi, stalking, violenza sessuale, ecc., se commessi con le modalità previste per il femminicidio.
Maltrattamenti familiari
Inclusione delle vittime non conviventi legate da vincolo di filiazione.
Confisca dei beni
Confisca obbligatoria di strumenti usati per i reati, inclusi smartphone e dispositivi elettronici.
Tutele procedurali
Ascolto della persona offesa entro 3 giorni; notifiche obbligatorie su patteggiamenti e scarcerazioni.
Custodia cautelare
Non più automatica; possibile solo in presenza di esigenze cautelari concrete.
Intercettazioni
Eliminato il limite di 45 giorni per i reati di violenza di genere.
Tribunale monocratico
Estesa la competenza anche ai reati aggravati collegati al femminicidio.
Formazione obbligatoria
Obbligatoria per magistrati, sanitari e forze dell’ordine su diritti umani e normativa sovranazionale.
Educazione nelle scuole
Campagne nei licei sulla correlazione tra alcol, droghe e violenza sessuale.
Accesso ai centri antiviolenza
Possibilità per i minori di accedervi autonomamente dai 14 anni.
Relazione ministeriale
Relazione annuale al Parlamento con dati su condanne, aggravanti e sesso delle vittime.