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Milleproroghe 2026: alcuni dei termini rimandati dal Governo
Il Governo ha approvato il giorno 11 dicembre il Decreto Milleproroghe con tanti termini legislativi rinviati, vediamo i principali che rimandano importanti scadenze.
Ora il decreto, come di consueto dovrà essere convertito in legge dal Parlamento.
Milleproroghe 2026 slittano anche le polize catastrofali per le imprese
In sintesi il decreto milleproroghe 2026 contiene 63 proroghe articolate in 72 commi complessivi.
Dovendo essere il testo convertito in legge nel 2026, potrà anche subire variazioni, ma intanto vediamo alcune attese proroghe:
- rinvio termine polizze catastrofali imprese.Il Governo ha prorogato gli obblighi assicurativi contro i rischi catastrofali delle imprese. Il termine per la sottoscrizione obbligatoria delle polizze assicurative per le imprese dell’acquacoltura e della pesca, inizialmente fissato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1 del DL n 39/2025:
- rinvio sempre al 31 dicembre 2026 per le polizze catastrogali per le microimprese e le piccole imprese tenute a stipulare polizze per rischi catastrofali, con riferimento a:
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- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- imprese turistico-ricettive, per le quali il termine originario del 31 dicembre 2025;
- proroga al 2026 delle garanzie straordinarie del Fondo di garanzia per le PMI. Il Governo conferma il regime straordinario del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Il Fondo quindi, fino a tale data, potrà:
- rilasciare garanzie fino a 5 milioni di euro per singola impresa;
- mantenere le percentuali di copertura già previste:
- 80% per investimenti, start-up e imprese innovative;
- 50% per esigenze di liquidità, senza considerazione del rating dell’impresa.
- proroga delle assemblee societarie da remoto fino al 30 settembre 2026. La bozza del decreto Milleproroghe conferma l’ulteriore spostamento della disciplina introdotta dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18/2020, già rinviata con altre norme precedenti. In particolare, fino al 30 settembre 2026, società ed enti potranno continuare a:
- svolgere assemblee interamente da remoto;
- utilizzare il voto elettronico;
- ricorrere al rappresentante designato per la raccolta delle deleghe;
- operare senza necessità di modifiche statutarie specifiche per tali modalità.
Infine si rinvia l’entrata in vigore dei Testi Unici fiscali. In proprosito leggi: Testi Unici approvati, rinviati al 1° gennaio 2027
Si rimanda alla bozza del Milleproroghe 2026 per tutte le altre scadenze rimandate, scadenze che potrebbero in fase di conversione in legge del decreto sucire delle modifiche.
Milleproroghe 2026: cosa riassume il comunicarto stampa del Governo
Tra le altre proroghe vi sono:
- Sanità e sicurezza: prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale ("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave. La validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco è estesa fino al 31 dicembre 2026.
- Famiglie e territorio: il contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore dei cittadini colpiti da eventi calamitosi è prorogato fino al 31 dicembre 2026. L’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) è prorogata al 31 dicembre 2026.
- Misure economiche e regolatorie: sospeso anche per l’anno 2026 l’aggiornamento biennale delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada. Prorogato al 30 settembre 2026 il termine per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti con le modalità speciali introdotte nel 2020.
- Normativa sanitaria e ricerca: vengono abrogati taluni divieti sull’utilizzo del modello animale negli studi su xenotrapianti d’organo e sostanze d’abuso.
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Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il Provvedimento n 570047 del 12 dicembre le Entrate hanno fissato le percentuali di fruizione del credito di imposta per la ZES agricoltura.
Prima dei dettagli ricordiamo che le regole per le domande sono state fissate dal Provvedimento n 25986 del 31 gennaio scorso e in proposito leggi anche:
Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Credito ZES agricoltura 2025: fissata la %
Con il provvedimento del 12 dicembre viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto- legge 19 settembre 2023, n. 124, modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, (di seguito, decreto-legge), è così determinata:
- 15,2538 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale da microimprese, piccole e medie imprese;
- 100 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati nel settore della pesca e acquacoltura;
- 18,4805 per cento dell’importo del credito richiesto per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoliù.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, secondo le modalità definite con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 25986 del 31 gennaio 2025, in assenza di rinuncia, moltiplicato per le percentuali di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate
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Decreto Terzo settore: in vigore dal 13 dicembre
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Leggi anche IVA terzo settore: proroga al 2036
Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto
Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts.
In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate.
Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito.
Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi.
Di seguito la norma in dettaglio.
In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:
a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
Terzo settore e regime forfettario
L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.
La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021.
La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
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Saldo IMU: entro il 16 dicembre
L'IMU 2025 va versata entro il prossimo 16 dicembre. Ricordiamo che l’anno 2025 è il primo in cui i Comuni devono obbligatoriamente utilizzare il prospetto delle aliquote predisposto dal MEF per differenziare.
Il 16 giugno scorso i contribuenti hanno versato l'IMU in una unica rata per l'anno 2025 oppure il primo acconto, che ora, con la scadenza deò 16 dicembre verrà saldato, vediamo come si versa.
IMU 2025: come si paga
Molti Comuni hanno adottato come modalità obbligatoria per il versamento dell’IMU il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo.
Qualora invece il regolamento comunale lo prevede, si può effettuare i versamenti mediante bollettino di conto corrente.
Vediamo una tabella di riepilogo con i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello F24:
Codice tributo Imu Immobile Destinatario versamento 3912 Abitazione principale e pertinenze Comune 3913 Fabbricati rurali a uso strumentale Comune 3914 Terreni Comune 3916 Aree fabbricabili Comune 3918 Altri fabbricati Comune 3925 Fabbricati a uso produttivo categoria D Stato 3930 Fabbricati a uso produttivo categoria D Comune Attenzione al fatto che, i contributenti che vantano altri crediti fiscali possono compensarli con l'F24 predisposto per l'IMU.
IMU 2025: per quali immobili si paga
L’IMU imposta municipale propria è dovuta in relazione agli immobili posseduti dal contribuente in ciascun comune tranne che per l’abitazione principale e delle relative pertinenze, ricordando che per abitazione principale si intende l’unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.
L'IMU è dovuta per:
- fabbricati,
- fabbricati rurali,
- aree fabbricabilei,
- terreni agricoli
Per il calcolo dell'IMU dovuta per i fabbricati, tranne che per i fabbricati di categoria D, si fa riferimento alla rendita in Catasto vigente al 1° gennaio dell'anno dovuto, rivalutata del 5% e applicando lo specifico moltiplicatore di riferimento come di seguito riassunto:
Categoria catastale Fabbricati Moltiplicatore A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160 B 140 C/3 – C/4 – C/5 140 A/10 e D/5 80 D (escluso D/5) 65 C/1 55 Per quanto riguarda invece i terreni, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
Attenziono al fatto che ricorrono, per i terreni dei casi di esenzione:
- se ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Leggi anche Esenzione IMU 2025 terreni agricoli montani: elenco dei comuni
- se ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della Legge n. 448/2001
- per i coltivatori diretti e gli Iap, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati posseduti e condotti da parte di tali soggetti;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
La base imponibile per le aree fabbricabile è data dal valore venale in comune commercio.
Leggi anche IMU 2025: tutte le novità di quest'anno per approfondire i casi di riduzione o esenzione.
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Credito per le ZLS: fissata la % di fruizione
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 153474/2025 con modello e istruzioni per presentare la comunicazione per il credito spettanete alle imprese che operano nelle ZLS Zone Logistiche Speciali.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Dl n 202/2024 noto come Milleproroghe pubblicata in GU n 25 del 24 febbraio ha esteso tale agevolazione, riepiloghiamo tutte le regole per usufruirne.
Milleproroghe: novità per le ZLS
Con la Legge di conversione del DL n 202/2024 viene introdotta una proroga per la quale il contributo corrisposto sotto forma di credito d'imposta per le Zone logistiche semplificate si estende agli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Ricordiamo che il credito d’imposta relativo alle Zls (istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205/2017) è stato previsto dalle disposizioni contenute nell’articolo 13, comma 1, del Dl n. 60/2024.
Queste agevolazioni sono consentite nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2025.
Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento n 153474/2025 sono approvate tutte le regole per provvedere. Scarica qui il Modello e le istruzioni per l'invio.
Inoltre, a pena di decadenza dal beneficio, è necessaria anche la comunicazione, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al prodotto tra l’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione delle spese ammissibili che deve essere resa all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 e la percentuale prevista dal Provvedimento n 570036 del 12 dicembre fissata al 100%
Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il limite di spesa di 80 milioni e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta indicati nelle comunicazioni.
Attenzione al fatto che qualora l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al citato limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento come è avvenuto per il 2024.
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