• Dichiarazione 730

    Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco

    Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze

    Sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 

    • 730, 
    • Modello Redditi, 
    • Certificazione unica (Cu), 
    • 770, Iva e Irap.

    per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026

    Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. 

    Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.

    730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità

    I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

    Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità

    I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. 

    Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025. 

    Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

    IVA e 770 2026: alcune novità

    Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. Q<

    uanto al 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

  • Legge di Bilancio

    Pacchi extra Ue: in arrivo un contributo di 2 euro

    Tra le novità dell'ultimo momento della legge di bilancio 2026 vi è un contributo per i pacchi provenienti da pauesi extra UE.

    I lavori sulla legge di bilancio continuano e diverse sono le novità dell'ultimo minuto, tra queste vediamo il contributo da pagare da chi acquista merce da paesi fuori dell'Unione Europea.

    In particolare, per queste operazioni, sarà dovuto un contributo da due euro, da pagare per i pacchi postali acquistati che abbiano un valore inferiore ai 150 euro. 

    Sostanzialmente si colpiscono i piccoli acquisti online e va ad aggiungersi a quella di tre euro, prevista sulla stessa tipologia di merce, approvata dall’Ue e che entrerà in vigore a luglio 2026. 

    In proposito il Codacons ha evidenziato l'illeggittimità dell’emendamento.

    Secondo l'associazione di difesa dei diritti dei consumatori questa tassa "violerebbe le norme europee in materia doganale" facendo riferimento all’articolo 3 del Trattato sul Funzionamento Ue, secondo cui «uno Stato membro non può introdurre unilateralmente dazi, limiti o ostacoli commerciali verso altri Paesi, perché per legge le norme doganali devono essere omogenee su tutto il territorio europeo. Questo significa che il governo, se vuole applicare una tassa da 2 euro sui pacchi, deve estendere la sua validità a tutte le spedizioni».

    Si attende il testo definitivo della norma che si vuole introdurre.

  • Senza categoria

    Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta

    Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES,  di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei  diritti del  contribuente  e  ai  testi  unici  delle   sanzioni   tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e  di  imposta  di registro e di altri tributi indiretti.

    Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.

    Correttivo Irpef Ires: cosa contiene

    Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).

    In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.

     Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.  

    Il decreto è così composto:

    CAPO I – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro 

    CAPO II – Disposizioni in materia di reddito d’impresa

    CAPO III – Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

    CAPO IV – Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro

    CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

    CAPO VI – Disposizioni in materia di riscossione

    CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise

    CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici

    CAPO IX-Disposizioni finali

    Tra le norme:

    • le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali. 
    • la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
    • una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
    • la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
    • norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

  • Enti no-profit

    Disciplina Terzo Settore 2026: circolare Ade in consultazione

    Le Entrate con un comunicato stampa annunciano la consultazione pubblica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, per la bozza di circolare sulla disciplina fiscale degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). 

    In particolare, il documento fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore, come recentemente modificato dal Dlgs n.186/2025, in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Runts. 

    Vine precisato che lo scopo della consultazione è consentire all’Agenzia di valutare i contributi pervenuti, al fine di recepirli eventualmente nella versione definitiva della circolare.
    Attenzione al fatto che i soggetti interessati a partecipare possono:

    • inviare osservazioni e proposte di modifica o di integrazione da oggi, 19 dicembre, fino a venerdì 23 gennaio 2026
    • all’indirizzo e-mail dc.pflaenc@agenziaentrate.it

    Pe ri contributi le Entrate richiedono l’utilizzo del seguente schema:

    • Tematica/Paragrafi della circolare 
    • interessati/Osservazioni/Contributi.

    Al termine della consultazione, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, fatta eccezione per quelli contenenti espressa richiesta di non divulgazione.

    Il documento è destinato a rappresentare un punto di riferimento per l’interpretazione e l’applicazione delle misure fiscali che entreranno in vigore dal 2026.

    Tra gli altri nel documento si da spazio alle nuove norme fiscali, con riferimento alla qualificazione fiscale degli Ets, e al trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività di interesse generale, diverse e raccolta fondi. 

    Viene dato inoltre rilievo alle novità dell’articolo 79 Cts, chiamato a definire i criteri di qualificazione fiscale delle attività di interesse generale (commi 2 e 2-bis) e dell’Ets nel suo complesso (comma 5). 

    Si rimanda alla bozza per tutti gli altri dettagli.

  • Senza categoria

    Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires

    In GU n 294 del 19 dicembre viene pubblicato il Decreto Legislativo n 192/2025 con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

    Tra le norme vi è quella relativa ai familiari a carico con ricadute dirette sulle dichiarazioni dei redditi, vediamola nel dettaglio.

    Familiari a carico: cosa contiene il Decreto correttivo approvato

    Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires, l’articolo 1 provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

    Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

    Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi:

    • ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230) 
    • o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207). 

    Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

    Il decreto è in vigore dal 20 dicembre e le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2026: in dirittura d’arrivo

    Il Disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026, notoriamente Legge di Bilancio per l'anno 2026 prosegue il suo il suo iter di approvazione con una fase emendativa molto fitta e piena di sorprese. 

    Prima di Natale l'iter si concluderà con il voto di fiducia in Senato.

    Nel frattempo, si aggiungono 3,5 miliardi di euro ai 18,7 iniziali, introducendo ulteriori novità per le imprese.

    Ricordiamo che il testo ufficiale del Disegno di Legge di Bilancio 2026 trasmesso il 22 ottobre 2025 ha subito un importante lavorio e il 15 dicembre il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato un ulteriore pacchetto di novità:

    • conferma per i bonus ZES e per il credito d'imposta Transizione 5.0 per le domande già presentate;
    • iperammortamento ad ampio raggio fino al 2028;
    • interventi sulla previdenza complementare 
    • riprogrammazione delle risorse per il Ponte sullo Stretto.

    tra gli ultimi emendamenti si prevede di introdurre:

    Il testo della legge non è ancora definitivo pertanto, si attendono conferme.

    Legge di Bilancio 2026: irpef

    Una delle certezze della manovra è la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF – scaglione tra 28 e 50mila euro – che passa dal 35% al 33%.

    La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.

    Con l'articolo 2 si prevede di modificare l’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituiendo le parole «35 per cento» con: «33 per cento».
    Inoltre all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare
    della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:

    a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
    b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

    Aliquote IRPEF 2025

    Scaglioni di reddito

    23 per cento

    Fino a 28.000 euro

    35 per cento

    Da 28.001 a 50.000 euro

    43 per cento

    Da 50.001 euro

    Legge di bilancio 2026: rottamazione quinquies

    Il nuovo condono delle cartelle come anticipato più volte non sarà generalizzato, ma è:

    • riservato a specifiche categorie di contribuenti,
    • limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia,
    • affiancato da un saldo e stralcio parziale

    In dettaglio, dal comunicato stampa del Governo si apprende che vengono introdotti interventi di pacificazione fiscale rivolti ai contribuenti per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2023. 

    Questi ultimi potranno essere definiti in una unica soluzione oppure pagati in 9 anni, in 54 rate bimestrali uguali. 

    La misura è rivolta ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione ma hanno omesso il pagamento. 

    Vi è la possibilità di aderire alla misura anche per gli enti locali.

    L’effetto immediato sarebbe duplice: ridurre il contenzioso e fare cassa, ma anche in questo caso l’impatto politico sarà delicato. 

    Legg anchei: Rottamazione quinquies: come aderire

    Legge di bilancio 2026: cosa contine per le famiglie

    Sono stanziati nel triennio circa 3,5 miliardi per la famiglia, il contrasto alla povertà e revisione ISEE. 

    Al fine di favorire l’accesso a determinate prestazioni agevolate si introduce infatti una revisione della disciplina per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che interviene sul valore della casa e sulle scale di equivalenza con effetti complessivi annui di quasi 500 milioni di euro. 

    Sono finanziati in via permanente per 60 milioni di euro annui i cosiddetti “centri estivi”.

    Inoltre è rifinanziata per gli anni 2026 e 2027 la “Carta dedicata a te”, un contributo di 500 euro per le famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.
    Sterilizzato l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile, a partire dal 2027, per i lavoratori impegnati in attività usuranti e gravose. Per le restanti categorie di lavoratori l'aumento sarà di un solo mese nel 2027 e di due mesi nel 2028. 

    Inoltre viene previsto l’incremento di 260 euro all’anno per le pensioni dei soggetti in condizioni disagiate.

    Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori.

    Legge di Bilancio 2026: misure per le imprese

    Tra le ultime novità spunta la ritenuta universale tra le imprese all'1%, norma che vuole combattere l'evasione fiscale per piva e professionisti.

    Leggi qui per approfondimento: Ritenuta universale all'1%: spunta in legge di bilancio 2026             

    Inoltre, tra le altre novità, si prevede che ai fini delle imposte sui redditi, le imprese che acquistano beni strumentali nuovi potranno beneficiare della maggiorazione del costo di acquisizione per calcolare ammortamenti e canoni di leasing nella misura del 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

    Nel caso di investimenti green si applica nella misura del 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

    La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro. 

    Saranno presenti nel triennio il credito d'imposta per le imprese ubicate nelle zone economiche speciali (ZES) e, nella misura di 100 milioni di euro nel triennio 2026-2028, per le zone logistiche semplificate (ZLS).

    È prorogata al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax. 

    Viene rifinanziata anche la misura agevolativa “Nuova Sabatini”.

    Inoltre per le Banche confermato il contributo del settore finanziario con il coinvolgimento di banche e assicurazioni. 

    Tra le misure è prevista la proroga del rinvio delle deduzioni relative alle svalutazioni e perdite su crediti, nonché del costo dell’avviamento, connesse alla rilevazione delle imposte differite attive (DTA). 

    Sugli utili accantonati a patrimonio che vengono liberati e distribuiti prevista una imposta agevolata, viene infine mdificata l'aliquota IRAP e confermata parziale deducibilità di perdite ed eccedenze ACE.

    Si attendono ulteriori novità emendative nel percorso di approvazione definitiva in Parlamento.

    Legge di Bilancio 2026: aumenta la cedolare secca

    Relativamente alla cedolare secca il testo del Disegno di Legge di Bilancio prevede l'aumento dal 1° gennaio per chi si affida a piattaforme e intermediari.

    La riducioane dell'aliquota al 21% sul primo immobile non si potrà più applicare “in caso di contratti aventi ad oggetto tale unità immobiliare tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”.

    Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha motivato l'aumento dell'imposta specificando che:

    “Uno degli elementi che in questi ultimi anni hanno contribuito ad accrescere la difficolta' a trovare alloggi, soprattutto nelle grandi città, è risultato essere l'incremento di casi di affitti brevi, soprattutto a fini turistici. Per questo si è ritenuto di inserire nel Disegno di legge di bilancio un'apposita disciplina in materia fiscale avente oggetto le locazioni concluse tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici”.

  • Cedolare secca

    Cedolare secca affitti brevi: le novità dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 contiene come ormai noto una norma con delle modifiche alla tassazione degli affitti brevi. Dopo varie fasi emndative, entro la giornata dovrebbe arrivare il testo definitivo che intanto si da come anticipazione.

    Vediamo il testo della norma approvata e in bozza e quello dell'emendamento che andrebbe a riscriverla totalmente.

    Affitti brevi 2026: novità per la tassazione in legge di bilancio

    Il DDL di Bilancio 2025  con l'articolo 7 reca modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    L'articolo riscritto in fase emendativa prevede quanto segue.

    "Art. 7 (Modifica alla disciplina degli affitti brevi)
    1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
    «2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano
    le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
    a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di
    dichiarazione dei redditi;
    b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera
    a);

    c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla
    lettera b).»

    Vediamo se la norma emendativa verrà approvata e quindi se andrà a sostituire l'attuale arti 7 in bozza del DDL di Bilancio 2026.

    Sinteticamente quindi l'emendamento andrebbe a modificare come segue:

    • cedolare secca al 21%, sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici;
    • cedolare secca al 26% solo per la seconda casa, 
    • dalla terza in poi l’attività sarà considerata imprenditoriale con obbligo di aprire la partita Iva.

    Inoltre dalla relazione tecnica agli emendamenti specifica che la disposizione, modifica l’articolo 7 prevedendo, di fatto, l’eliminazione dell’articolo 7, che, nella formulazione originaria, introduceva modifiche alla disciplina delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. 

    Si evidenzia che la Legge di Bilancio 2026 con anche il testo di questa norma dovrebbe, prima di Natale, essere approvata definitivamente con voto di fiducia in Senato, si attendono conferme.

    Cedolare secca: regole generali

    Ricordiamo, in generale, che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).

    Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 

    La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

    Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. 

    Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

    Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.