• Contribuenti minimi

    Comunicazione trimestrale franchigia IVA: nuovo modello dal 1° aprile

    Le Entrate hanno aggiornato in data 20 marzo il Modello per la comunicazione IVA dei transfrontalieri.

    In particolare, vengono modificate alcune parti del modello approvato con il Provvedimento n 155649 del 28 marzo 2025.

    Scarica qui il modello e le istruzioni utlizzabili dal 1°aprile.

    Leggi anche Regime transfrontaliero di franchigia: il via dal 1° gennaio.

    Il modello deve essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato di cui all’articolo 70-octiesdecies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea che hanno adottato tale regime, per comunicare con riferimento a ciascun trimestre civile dell’anno i dati individuati dall’articolo 70-unvicies del medesimo decreto.

    Comunicazione franchigia transfrontaliera IVA: come è composto il modello

    Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.

    La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre civile, esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto passivo o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
    Attenzione al fatto che la Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento.

    In caso di superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea, la Comunicazione deve essere presentata, entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre ed entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
    In caso di presentazione con un ritardo superiore a 30 giorni oppure in caso di almeno due Comunicazioni presentate in ritardo consecutivamente, l’Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione agli Stati membri in cui il soggetto passivo è stato ammesso ad applicare il regime di franchigia, i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime.
    Qualora il soggetto passivo rilevi errori od omissioni in una Comunicazione già trasmessa oppure vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile, è consentito ripresentare la Comunicazione originaria entro tre anni dal termine ordinario. Se sono presentate più Comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

    Non è consentito inviare una Comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.

    I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rilasciano al contribuente copia della Comunicazione trasmessa e della ricevuta, che
    ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    Scarica qui il numero il Modello utilizzabile dal 1° aprile 2026.

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA: condizioni di ammissione

    L'art. 70-octiesdecies prevede le seguenti condizioni di ammissione:

    • un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può essere ammesso al regime di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato tale regime se ricorrono le seguenti condizioni:
      • a) nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • b) nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non è stato superiore a 100.000 euro;
      • c) il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
      • d) ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
      • e) è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
    • nella comunicazione di cui alla lettera d) del comma 1 sono indicati:
      • a) il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attività, la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
      • b) il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
      • c) lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
      • d) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • e) il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
      • f) le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70-terdecies, comma 5.
    • le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2, per gli Stati di esenzione che hanno fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, sono fornite distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
    • il soggetto passivo comunica preventivamente all'Agenzia delle entrate, indicando il suo numero di partita IVA con il suffisso EX, eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza, compresa l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati precedentemente e la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più degli Stati precedentemente indicati.))

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: riodino delle regole con un TU

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo viene pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).

    Tra le misure vi sono bovità per le start-up e PMI innovative, vediamo di cosa si tratta.

    Start up innovative: nuove regole in arrivo

    In particolare, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

    • start-up innovative, 
    • spin-off, 
    • PMI innovative e di incubatori e acceleratori di start-up, 

    nonchè di quelle relative a tutte le attivita' di filiera concernenti servizi di formazione e alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte ai predetti soggetti, mediante la redazione di un testo unico, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

    a) unificazione e razionalizzazione della disciplina;
    b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica, funzionale e sistematica della normativa;

    c) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
    d) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, al fine di favorire, anche avvalendosi delle tecnologie piu' avanzate, l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della liberta' di impresa e della concorrenza, attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e gradualita';
    e) riordino e riassetto della normativa vigente in materia di collaborazione tra le istituzioni universitarie, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca e le imprese, per la creazione di start-up
    innovative e spin-off per la valorizzazione delle attività di ricerca, dei modelli innovativi e del trasferimento tecnologico.
    Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy

    Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Inoltre, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.

  • Risparmio energetico

    Conto termico 3.0: le domande riaprono il 13 aprile

    Il Conto termico 3.0 riparte dal 13 aprille dopo lo stop tecnico del 3 marzo scorso, l’agevolazione per l’efficientamento energetico destinata a cittadini, imprese e pubblica amministrazione riparte con possibilità di presentare le domande.

    Lo ha annunciato l'amministratore delegato del Gestore dei servizi energetici (Gse), Vinicio Vigilante durnate un convegno specificando che Riaprirà verosimilmente il prossimo 13 aprile, in seguito allo stretto coordinamento tra Gse e ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il portale per l’accesso diretto agli incentivi del Conto termico 3.0 per privati e pubbliche amministrazioni. L’unico modo per fronteggiare il caro energia è combinare efficienza energetica e autoconsumo

    Rcordiamo che il Conto Termico 3.0 incentiva interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro annui, erogati con un sostegno in conto capitale fino a un massimo del 65% delle spese ammissibili.

    La dotazione finanziaria di 900 milioni di euro è suddivisa in:

    • 500 milioni di euro ai privati, di cui 150 milioni destinati alle Imprese;
    • 400 milioni di euro alle Pubbliche Amministrazioni, di cui 20 milioni destinati alle Diagnosi Energetiche.

    Le domande sono attive dallo scorso 25 dicembre: Scarica qui il documento del GSE.

    In proposito è stato pubblicato in GU n 224 del 26 settembre il Decreto 7 agosto del MASE

    Leggi qui, Conto Termico 3.0: il GSE pubblica i contratti tipo per le domande per i contratti tipo pe rle domande con:

    • accesso diretto
    • per prenotazione.

    Rispetto al Conto Termico 2.0, il nuovo Conto Termico prevede: 

    • l'estensione del perimetro delle Pubbliche Amministrazioni che possono accedere al meccanismo;
    • l'ampliamento delle tecnologie incentivabili;
    • l'ammissibilità agli interventi di efficienza anche ai soggetti privati su edifici appartenenti all'ambito terziario;
    • il contributo anticipato per la redazione della diagnosi energetica riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli ETS non economici, pari al 50% della spesa da sostenere;
    • la possibilità di accedere al meccanismo tramite le Comunità Energetiche Rinnovabili o i Gruppi di autoconsumatori di cui le PA, ETS o soggetti privati siano membri;
    • la possibilità di accedere al meccanismo mediante un soggetto privato nell'ambito di una configurazione di partenariato pubblico-privato, esclusivamente per le PA;
    • l'innalzamento della quota incentivata al 100% della spesa, per interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati;
    • la maggiorazione dell'incentivo per alcune categorie di interventi di efficienza energetica che utilizzano componenti esclusivamente prodotti nell'Unione Europea o che prevedono l'installazione di impianti con moduli fotovoltaici iscritti al “registro delle tecnologie del fotovoltaico".

    Riepiloghiamo tutte le regole.

    Conto termico 3.0: che cos’è

    Il Decreto 7 agosto 2025 va ad aggiornare la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 

    La nuova disciplina, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.
    La misura di incentivazione è sottoposta ad aggiornamento periodico con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con la Conferenza Unificata.

    Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 è in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia dal 25 dicembre 2025.

    Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

    Quindi per i prossimi tre mesi le domande di accesso agli incentivi continuano a funzionare secondo le regole del cosiddetto conto termico 2.0.

    In sintesi è bene evidenziare che sia per le amministrazioni pubbliche, sia per i soggetti privati, sono incentivati tanto gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici come ad esempio:

    • isolamento dell’involucro, 
    • finestre comprese;
    • sistemi di illuminazione; 
    • building automation;
    •  ricarica di veicoli elettrici; 
    • impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) 

    quanto gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili quali ad esempio:

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; 
    • installazione di impianti solari termici)

    Attenzione al fatto che per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

    Gli enti del Terzo Settore sono assimilati a pubbliche amministrazioni e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Accedi al portale del conto termico 3.0

    Conto termico 3.0: incremento efficienza energetica negli edifici

    Relativamente agli interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici, sono ammessi ai benefici previsti dal decreto, in relazione a uno o più interventi di cui all’articolo 5:

    • a) le amministrazioni pubbliche;
    • b) i soggetti privati, esclusivamente per interventi eseguiti su edifici appartenenti all’ambito terziario di cui alla lettera b), dell’articolo 2, del presente decreto.

    Attenzione al fatto che ai fini del decreto sono assimilati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore di cui alla

    lettera n) dell’articolo 2, che non svolgono attività di carattere economico.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: spese ammissibili

    Per l'incremento efficienza energetica negli edifici sono incentivabili uno o più dei seguenti interventi di incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione:

    • a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale  installazione di sistemi di ventilazione meccanica;
    • b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
    • c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
    • d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
    • e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
    • f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi;
    • g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;
    • h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche.

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: regole generali per tutte le tipologie di incentivi

    Nel rispetto dei principi di cumulabilità di cui all'articolo 17 del decreto, l'ammontare dell'incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute.
    In deroga a quanto previsto al comma 1, per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici previsti all’articolo 48-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e s.m.i., appartenenti a qualunque categoria catastale, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.
    Gli interventi di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto sono incentivati in rate annuali costanti, per la durata definita nella Tabella 1, secondo le modalità di cui agli allegati al presente decreto.

    Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al presente decreto, il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.
    L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

    • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i) e all’articolo 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento.
    • b) tramite prenotazione: i soggetti ammessi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a) e all’articolo 7, comma 1, lett. a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo. La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari
      • di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all'atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
      • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata Soggetto Responsabile;
      • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il Soggetto Responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all'intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatamente esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell'incentivo da parte del GSE;
      • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

    Lo stesso gestore GSE ha riportato una pratica tabella di riepilogo con le regole per la domanda di incentivo:

    Soggetti ammessi per modalità di accesso

    Soggetto ammesso Accesso diretto per prenotazione
    Pubbliche amministrazioni si si
    Enti del Terzo settore non economici si si
    Enti del Terzo settore economici si anticipato da valutazione preliminare si
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore residenziale si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no
    Soggetti Privati per interventi su edifici del settore terziario si anticipato da valutazione preliminare in caso di imprese no

    Fonte GSE

    Scarica qui il documento del GSE.

    Conto termico 3.0: le misure per le imprese

    Se l'incentivo riguarda l'imprese, sono ammessi agli incentivi gli interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 5, in grado di determinare una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, ovvero, in caso di multi-intervento, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento. 

    Al fine della verifica della domanda di energia primaria, nonché del miglioramento della prestazione energetica rispetto alla situazione ex-ante, fa fede l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, redatto prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    Non possono essere ammessi agli incentivi per le imprese gli interventi che prevedono l'installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

    Non sono ammessi agli incentivi gli interventi per i quali, prima dell'avvio dei lavori, non sia stata presentata una richiesta preliminare di accesso agli incentivi comprensiva di almeno le seguenti informazioni:

    • a. nome e dimensioni dell'impresa;
    • b. descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
    • c. ubicazione del progetto;
    • d. elenco dei costi del progetto;
    • e. tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto. Il GSE stabilisce nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29 le modalità di attuazione del presente comma.

    Per le sole aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale è ammessa all’incentivo, oltre alla sostituzione, l’installazione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi e bivalenti a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW.

    L’installazione deve essere realizzata secondo le modalità di cui agli allegati I e II al presente decreto.

    Per le spese ammissibili relative agli interventi realizzati dalle imprese

    • 1. I costi ammissibili sono i costi complessivi di investimento. Nel caso di interventi di efficienza energetica, i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali non sono ammissibili.
    • 2. Per le piccole e medie imprese sono inclusi, tra le spese ammissibili anche i costi relativi alla redazione dell’attestato di prestazione energetica ante e post-intervento.
    • 3. Il GSE specifica nell’ambito delle Regole Applicative di cui all’articolo 29, l’elenco delle spese ammissibili di cui agli articoli 6 e 9 che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

    Il decreto prevede che nel caso in cui il soggetto ammesso è una impresa, fermo restando quanto previsto all’articolo 12, le regole per le imprese non si applicano:

    • a. alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
    • b. alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.
  • Adempimenti Iva

    Trattamento IVA per massoterapista, osteopata, chiropratico

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 9 del 24 febbraio con chiarimenti sul trattamento IVA e di fatturazione della:

    • osteopatia, 
    • chiropratica, 
    • chinesiologia
    • massaggio di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici o massoterapia.

    Si chiarisce quando può operare l’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 e si forniscono indicazioni anche sulle modalità di fatturazione.

    L’obiettivo è delimitare in modo puntuale il perimetro delle prestazioni sanitarie esenti da IVA, alla luce della normativa interna e dei principi unionali.

    L’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie si applica alle attività di diagnosi, cura e riabilitazione della persona, purché siano soddisfatti due requisiti:

    • oggettivo: la natura sanitaria della prestazione (diagnosi, cura o riabilitazione);
    • soggettivo: l’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o arte ausiliaria soggetta a vigilanza, individuata dall’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) oppure riconosciuta con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF.

    A livello europeo, la direttiva IVA 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dai rispettivi ordinamenti. 

    È quindi decisiva la qualificazione giuridica attribuita dallo Stato alla professione esercitata.

    Massoterapia: esclusa dalla e-fattura e esente IVA

    L’Agenzia delle Entrate nel chiarimento distingue la posizione del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (MCB) dalle altre figure esaminate. 

    Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 esclusivamente quando sono rese da soggetti in possesso della qualifica di MCB, espressamente ricompresa tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del TULS

    In tal caso risultano integrati sia il requisito oggettivo (prestazione sanitaria di cura o riabilitazione) sia il requisito soggettivo (professione vigilata). 

    Diversamente, qualora la massoterapia sia svolta da operatori privi di tale qualifica, le prestazioni restano assoggettate ad IVA ordinaria.

    Trattamento IVA attività di osteopata

    Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata individuata dalla legge n. 3/2018, che ha riformato l’assetto delle professioni sanitarie. 

    Tuttavia, il percorso di piena istituzione non si è ancora concluso.

    In particolare:

    • non è stato stipulato l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti;
    • non è stato istituito l’albo professionale;
    • non risulta un decreto ministeriale che riconosca l’attività ai fini dell’esenzione IVA.

    Di conseguenza, l’attività dell’osteopata non rientra attualmente tra le professioni sanitarie o arti ausiliarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 TULS. Le relative prestazioni sono quindi soggette ad IVA con aliquota ordinaria.

    Trattamento IVA attività di chiropratico: le proteste della Associazione Nazionale

    Analoga conclusione riguarda i chiropratici

    Anche questa professione è stata menzionata dalla legge n. 3/2018, ma la procedura di istituzione non è stata avviata.

    Secondo i chiarimenti richiamati nella risoluzione:

    • l’attività non è qualificata come professione sanitaria riconosciuta;
    • non rientra tra le arti ausiliarie soggette a vigilanza;
    • non è stata oggetto di specifico decreto ministeriale ai fini IVA.

    In assenza del requisito soggettivo richiesto dall’articolo 10 del decreto IVA, le prestazioni rese dai chiropratici non possono beneficiare dell’esenzione e sono quindi imponibili.

    A tale proposito i chiropratici, e in particolare l''Associazione Italiana Chiropratici, con un comunicato stampa del 25 marzo richiama l'attenzione delle Istituzioni e dell'opinione pubblica su una questione di rilevante interesse sanitario e giuridico: il corretto trattamento fiscale delle prestazioni chiropratiche in Italia.
    La chiropratica è stata riconosciuta dal legislatore italiano come professione sanitaria di interesse pubblico già con la Legge n. 244/2027 e successivamente con la Legge n 3/2018, che ne ha previsto il pieno inserimento tra le professioni sanitarie

    A livello internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la chiropratica come una professione sanitaria dedicata alla diagnosi, al trattamento e alla prevenzione dei disturbi del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
    Alla luce della normativa europea e della consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, le prestazioni sanitarie aventi finalità di diagnosi, cura e riabilitazione devono essere esenti da IVA, in quanto rispondono a un interesse generale e mirano a garantire l'accesso alle cure.
    Il Presidente Benito Oliva ha ritenuto di specificare quanto segue: "In questo contesto la chiropratica è stata più volte riconosciuta come attività sanitaria esente da IVA anche in assenza di una completa regolamentazione nazionale, purché esercitata da professionisti adeguatamente qualificati. Tale orientamento è stato recepito anche dalla Corte di Cassazione italiana, che con giurisprudenza ormai consolidata ha affermato che l'esenzione IVA dipende dalla natura sanitaria della prestazione, che è sufficiente il possesso di un titolo idoneo, anche conseguito all'estero e che non è ragionevole subordinare l'esenzione all'emanazione di regolamenti attuativi non ancora adottati".
    La risposta ADE n 9/2026 qui in oggetto risulta pertanto secondo i chiropratici in contrasto con la normativa europea e il principio di neutralità dell'IVA; con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; con l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione; con precedenti decisioni delle Corti Tributarie italiane; con la normativa in materia di protezione dei dati sanitari, che limita l'uso della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.
    Per tali motivi, l'Associazione Italiana Chiropratici resta a disposizione delle autorità competenti per un'audizione e per contribuire alla definizione di una soluzione conforme al diritto e tutelante per i cittadini e chiede l'immediata revoca o annullamento della Risoluzione n 9 /2029

    Il riconoscimento esplicito dell'esenzione IVA per le prestazioni chiropratiche di diagnosi, cura e riabilitazione, anche se svolte in studi privati; il rispetto della normativa europea e della giurisprudenza nazionale e unionale e l'apertura di un confronto istituzionale sul tema.

    Trattamento IVA attività di chinesiologi

    Diverso è il riferimento normativo per i chinesiologi, disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 in materia di ordinamento sportivo.

    La loro attività è finalizzata alla promozione del benessere psicofisico, dell’attività motoria e del miglioramento dello stile di vita, senza sovrapporsi alle competenze riservate alle professioni sanitarie regolamentate.

    Proprio questa distinzione impedisce di qualificare la prestazione come sanitaria ai fini dell’esenzione IVA. 

    Anche in questo caso, manca il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa. 

    Le prestazioni rese dal chinesiologo restano pertanto assoggettate ad IVA ordinaria.

    Regole di fatturazione per massoterapia, chiaropratica, osteopatia, chinesologia

    In merito alla fatturazione, per le prestazioni rese dal massoterapista come del massaggiatore capo bagnino, in quanto prestazioni sanitarie esenti e potenzialmente detraibili, si applica il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) previsto dall’articolo 10-bis del Dl n. 119/2018 e dall’articolo 9-bis del Dl n. 135/2018. 

    Tali prestazioni possono essere documentate anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.

    Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi – non qualificate come sanitarie ai fini IVA – non rientrano nel divieto, di conseguenza, per tali attività è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica via SdI.

    Vediamo ora maggiori dettagli.

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  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS delegabile: primi chiarimenti del Ministero

    Viene pubblicato nella GU n 66 del 20 marzo il Decreto 13.01.2026 del Minstero del lavoro he reca Modifiche al decreto 15 settembre 2020, recante contenente Definizione  delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti,  delle regole  per  la predisposizione, la tenuta, la conservazione  del Registro unico nazionale del Terzo settore.

    In particolare si tratta il tema della delega per l'iscrizione al RUNTS e altri adempimenti connessi.

    Sul tema il Ministero con una nota n 5003 del 27 marzo ha già replicato a richiesta di chiarimenti fornendo una risposta sulla eventuale applicazione, in caso di inadempimeto del soggetto delegato, di eventuali sanzioni.

    Iscrizione al RUNTS delegabile: le novità del DM

    Nel Decreto 13 gennaio 2026, di modifica del DM 15 settembre 2020 per il terzo settore, viene previsto che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS i rappresentanti legali degli enti potranno conferire, ad una persona da essi individuata, una apposita delega. 

    Secondo qualto previsto nel decreto sono delegabili le funzioni per l’aggiornamento dei dati degli enti presso il RUNTS. 

    In particolare, viene modificato l’art. 8 del DM 106/2020 prevedendo che ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, i rappresentanti legali degli enti del terzo settore privi di personalità giuridica, potranno delegare una persona non necessariamente iscritta in albi all’eventuale sottoscrizione e all’invio dell’istanza, naturalemente si dovrà procedere con le modalità telematiche.

    Con modifica all’art. 20 del DM 106/2020, vi potrà essere anche l’aggiornamento dei dati prima demandato solamente ai rappresentanti legali degli enti.

    Gli aggiornamenti potranno riguardare:

    • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell’ente 
    • il riacquisto della natura non commerciale 
    • le variazioni delle attività svolte, 
    • la modifica dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalità o dei loro poteri e limitazioni,
    • l’eventuale nomina e cessazione dei componenti dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalità, l’eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al contributo del 5 per mille, se successiva all’iscrizione.

    Inoltre sempre in merito alle comunicazioni ale reti e alle APS e ODV viene richiesto di comunicare il numero e tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica.

    Inoltre relativamente ai documenti oggetto di deposito, oltre ai bilanci, vengono incluse anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove presenti, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione. 

    In proposito viene confermato il termine dei 180 giorni per il deposito dei documenti contabili, con una nuova disciplina più rigorosa per gli ulteriori atti e per l’aggiornamento delle informazioni (ossia, il cambio amministratori), che devono essere effettuati entro 30 giorni dalla modifica.

    Delega al terzo per il deposito di atti e sanzioni: chi è responsabile?

    La Nota MELPS N 5003 del 27 marzo, replicava tra gli altri ad un quesito riguardante la delega al terzo per il deposito di atti e/o aggiornamento delle informazioni sul RUNTS approfondendo i profili di responsabilità del delegato.
    L’articolo 4, comma 1, lettera i) della legge 4 luglio 2024, n.104 è intervenuto sull’articolo 47, comma 1 del Codice del Terzo settore, prevedendo la possibilità che la domanda di iscrizione al RUNTS sia presentata anche da un soggetto terzo delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa alla quale l’ente eventualmente aderisce. 

    La previsione della fonte primaria è stata recepita con le modifiche apportate al D.M. 106/2020 con il recente DM 2/2026, segnatamente agli artt. 8, mediante l’introduzione del comma 2 -bis, e 20 comma 6.

    La delega risponde all’esigenza di alleggerire gli oneri amministrativi a carico del legale rappresentante dell’ente e degli amministratori dello stesso (con riferimento a questi ultimi, in relazione all’aggiornamento degli elementi informativi e documentali).
    Qualora il delegato non rispetti le tempistiche indicate nell’articolo 48, comma 3 del Codice, si deve ritenere la sanzione ammnistrativa pecuniaria prevista dal successivo comma 5, attraverso il richiamo all’articolo 2630 del codice civile articolo 48, comma 5, in ragione del principio di tipicità dell’illecito amministrativo (ex art. 1 della legge n. 689/1981) sia applicabile solo agli amministratori e non anche al delegato

    Il mancato o ritardato compimento dell’atto da parte di quest’ultimo potrà eventualmente rilevare come inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto privatistico di mandato costituito con il delegante (rispetto al quale gli uffici del RUNTS rimangono estranei), con possibilità da parte di quest’ultimo di rivalersi sul soggetto inadempiente

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  • PRIMO PIANO

    Tassazione dividendi: si torna al passato

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo contiene il dietro front della norma sulla tassazione dei dividendi contenuta nella legge di bilancio 2026 e più volte contestata e emendata.

    Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2026 in vigore dal 1° gennaio contiene una discussa norma che ha visto un intenso iter emendativo che riguarda la modifica alla normativa sulla tassazione dei dividendi delle società.

    La novità riguardava la tassazione dei dividendi percepiti da società, con la modifica del regime generalizzato di esenzione parziale al 95% previsto dall’articolo 89, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

    Tale regime di esenzione, secondo la norma originaria della legge di bilancio sarebbe stato mantenuto solo se:

    • la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta pari almeno al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili;
    • oppure, in alternativa, che la società percipiente avesse detenuto una partecipazione diretta di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro;
    • nella determinazione della soglia del 5% dovevano rilevare anche le partecipazioni indirette, calcolate tenendo conto del “demoltiplicatore” lungo la catena di controllo;
    • il nuovo criterio sarebbe valso anche per i dividendi di fonte estera.

    La proposta inizialmente contenuta nella bozza di Legge di Bilancio 2026 prevedeva che la quota al di sotto della quale non fosse applicata l’esenzione pari al 95% fosse del 10% e questo ha causato diverse polemiche, poi in fase emendatativa la norma è cambiata ed ora viene abrogata dal Decreto Fiscale n 38/2026.

    Tassazione dividendi società: cosa è cambiato nel 2026

    In dettaglio la norma in vigore dal 1° gennaio 2026 prevede quanto segue.

    I commi 51-55, dell'arti 1 della Legge di Bilancio 2026 recano delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
    Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro. Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
    Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
    Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

    Con un colpo di reni, il Governo torna sui suoi passi e con l'articolo 11 rubricato Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX si torna alla situazione dell'anno scorso.

  • Turismo

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Il Decreto Fiscale n 38/2026 in vigore dal 28 marzo converma quanto anticipato dalla nota MEF del 27 febbraio, relativamente all’entrata in vigore dell’obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni spettanti alle agenzie di viaggio.

    In particolare con l'articolo 6 si conferma il differimento al 1° maggio 2026.

    La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ne aveva previsto l’efficacia a decorrere dal 1° marzo 2026. 

    Il differimento concede quindi un periodo transitorio aggiuntivo agli operatori del settore per adeguare i propri assetti amministrativi e contabili.

    Nel dettaglio, la novità normativa rende obbligatoria l’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite da agenzie di viaggio e tour operator, superando il precedente regime di esclusione.

    L’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede, infatti, l’assoggettamento a ritenuta delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. 

    Fino alla modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, le agenzie di viaggio risultavano escluse dall’ambito applicativo della disposizione.

    Alla luce del rinvio al 1° maggio 2026, si resta ora in attesa del provvedimento attuativo annunciato dal MEF, che dovrà definire nel dettaglio modalità operative e adempimenti connessi.

    Ritenute provvigioni agenzie di viaggio: rinvio al 1° maggio

    Dal 1° marzo sarebbe dovuta debuttare la ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo e invece è stata prorogata dal Decreto Fiscale, riepiloghimo cosa prevede questo obbligo.

    La ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis del DPR 600/73 andrà effettuata anche sulle provvigioni percepite da:

    • agenzie di viaggio e turismo;
    • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;
    • agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente.

    La legge di bilancio 2026 con i commi 140-142 ha modificato il suddetto art. 25-bis comma 5 del DPR 600/73 e ha eliminato il regime di esonero da ritenuta applicabile fino al 28 febbraio, tale termine ora slitterà ad opera di un prossimo provvedimento annunciato dal MEF.

    La ritenuta a titolo d’acconto si applica in misura pari al 23% ma la base imponibile della ritenuta varia a seconda della struttura dell'attività:

    è possibile una base ordinaria (50%) senza l'apposita dichiarazione dell'operatore, in questo caso la ritenuta si applica sul 50% della provvigione; è possibile una base ridotta (20%) se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi.

    Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia deve inviare al committente una dichiarazione formale ai sensi del DM 16 aprile 1983 attestante i requisiti necessari.

    E' bene specificare che la novità riguarda la data del pagamento della provvigione.

    Attenzione, il MEF prima con una nota del 27 febbraio, e ora il Decreto Fiscale n 38/20226 confermano la proroga del nuovo obbligo sulle ritenute d’acconto sulle provvigioni di agenzie di viaggio.

    Per tale obbligo vi sarà il differimento al 1° maggio 2026.
    Pertanto fino al 30 aprile 2026, è confermato l’esonero dall’applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere.
    Il differimento del termine al 1° maggio 2026 è necessario in ragione delle peculiari caratteristiche in cui operano i soggetti dei comparti in questione, che rende particolarmente complesso l’adeguamento dei sistemi informatici ai fini dell’applicazione della ritenuta.