• Dichiarazione 730

    730/2026 conto alla rovescia, l’Agenzia aumenta aperture e assistenza

    Con un comunicato stampa del 14 settembre l'Agenzia delle Entrate ricorda ai cittadini contribuenti la scadenza del 30 settembre per il modello 730 2026 redditi 2025.

    A tal fine per supportare i contribuenti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate potenzia l’assistenza telefonica con due giornate extra.

    Il servizio, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, sarà infatti operativo anche sabato 19 e 26 settembre, dalle 9 alle 13 per sciogliere i dubbi dei cittadini in vista del click finale.

    Aperture pomeridiane implementate anche per i Commercilisti, arriva il plauso del Presidente del CNDCEC De Nuccio.

    Assistenza fiscale straordinaria per il 730 fino al 30 settembre

    L'agenzia delle Entrate comunica che nelle due giornate di assistenza extra, dalle 9 alle 13, gli esperti dell’Agenzia saranno pronti a chiarire eventuali dubbi dei contribuenti e offriranno supporto per la consultazione e la compilazione della dichiarazione precompilata. 

    A disposizione ci sono tre numeri: 

    • 800.90.96.96 da rete fissa;
    •  06.97.61.76.89 da cellulare; 
    • 0039.06.45.47.04.68 dall’estero. 

    Attenzione il servizio, dedicato all’utenza non professionale, è gestito dai consulenti fiscali specializzati che hanno aderito all’iniziativa e, al termine della chiamata, sarà possibile esprimere un giudizio anonimo sulla qualità dell’assistenza ricevuta.

    Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “Info e assistenza” e nella guida pubblicata nella sezione “L’Agenzia informa”. 

    Inoltre, sul canale YouTube delle entrate e sugli altri social istituzionali è disponibile un video che illustra le novità 2026 e ricorda le modalità per delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare nel proprio interesse.

    La scadenza per l’invio del 730 è fissata a mercoledì 30 settembre 2026, mentre per chi utilizza il modello “Redditi Pf” c’è tempo fino al 2 novembre 2026.

    L'Agenzia però implementa anche le aperture pomeridiane rivolte ai profesisonisti a partire da oggi 15 settembre.

    Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili accoglie questa iniziativa con particolare soddisfazione, anche perché l’estensione dell’apertura pomeridiana degli uffici costituisce una richiesta espressamente rappresentata all’agenzia delle Entrate, facendosi interprete delle esigenze che quotidianamente emergono nel rapporto tra professionisti, contribuenti e strutture territoriali dell’Amministrazione.

  • Accertamento e controlli

    Atto tributario non notificato: quando partono i 60 giorni

    Chi acquisisce copia di un avviso di accertamento attraverso un’istanza di accesso agli atti non può attendere una successiva notificazione formale per impugnarlo.

    Dal momento in cui il contribuente ha piena ed effettiva conoscenza dell’atto decorre il termine perentorio di sessanta giorni previsto per il ricorso tributario, anche se la precedente notificazione è nulla o inesistente.

    È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 24973 del 3 settembre 2026, che ha rigettato il ricorso di un contribuente e confermato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta oltre il termine.

    La decisione si colloca nel solco dell’orientamento espresso pochi mesi prima dalla Cassazione con la sentenza n. 17183/2026, secondo cui la notificazione dell’atto impositivo non costituisce un requisito della sua esistenza o validità, ma una condizione di efficacia

    La piena conoscenza dell’atto può quindi assumere rilievo equivalente alla notificazione ai fini della decorrenza del termine per ricorrere.

    Il caso: l’avviso acquisito con l’accesso agli atti

    La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011.

    Il contribuente sosteneva di averne avuto conoscenza soltanto dopo aver presentato, nel maggio 2019, un’istanza di accesso agli atti. 

    L’Amministrazione finanziaria gli aveva consegnato copia del provvedimento il 12 giugno 2019, senza che tale consegna fosse avvenuta nell’ambito di un procedimento formale di notificazione.

    Il contribuente aveva quindi impugnato l’accertamento, contestando sia la validità della precedente notifica sia l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione dal potere impositivo.

    Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo irregolare la notificazione. 

    In appello, però, la decisione era stata riformata: il giudice aveva rilevato che il contribuente aveva ricevuto copia dell’avviso il 12 giugno 2019, mentre il ricorso era stato notificato soltanto il 13 novembre dello stesso anno, quindi ampiamente oltre i sessanta giorni.

    Da qui la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

    Piena conoscenza dell’avviso: da quando partono i 60 giorni

    La Cassazione distingue nettamente due questioni diverse, che non devono essere sovrapposte.

    La prima riguarda la validità e l’efficacia dell’atto sul piano sostanziale. 

    La seconda riguarda invece il termine entro il quale il contribuente deve proporre ricorso.

    Quanto a quest’ultimo profilo, la Corte osserva che il procedimento di notificazione serve a creare una situazione di conoscenza legale dell’atto

    Ma la conoscenza effettiva e piena del provvedimento offre una garanzia almeno equivalente, se non maggiore, rispetto alla semplice conoscibilità derivante dalla notifica.

    Per questa ragione, una volta dimostrato che il contribuente ha acquisito integralmente l’atto, il termine previsto dall’articolo 21 del Dlgs n. 546/1992 comincia a decorrere anche in assenza di una notificazione valida.

    La Cassazione aveva già sviluppato questo principio nella sentenza n. 17183/2026, affermando che la conoscenza effettiva dell’atto impositivo può essere equiparata alla notificazione e può quindi determinare la decorrenza del termine di impugnazione.

    Notifica viziata e decadenza dell’Amministrazione non sono la stessa cosa

    Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento.

    Nel caso esaminato, la Corte riconosce che, quando il contribuente aveva acquisito copia dell’atto nel giugno 2019, il termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere impositivo era già decorso.

    Questo elemento, tuttavia, non consentiva al contribuente di proporre ricorso senza limiti di tempo.

    La Cassazione precisa infatti che la decadenza dell’Amministrazione rappresenta un’eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio.

    Diverso è il caso della tardività del ricorso. Il mancato rispetto del termine perentorio di sessanta giorni incide infatti sull’ammissibilità stessa dell’impugnazione e può essere rilevato d’ufficio dal giudice.

    In altri termini, anche un’eccezione potenzialmente fondata sulla decadenza dell’ufficio deve essere proposta attraverso un ricorso tempestivo.

    L’accesso agli atti può quindi far decorrere il termine

    Il principio ha conseguenze operative importanti.

    Quando il contribuente ottiene copia integrale di un avviso tramite accesso agli atti, richiesta documentale o altra modalità che consenta di provare con certezza la piena conoscenza del provvedimento, non è prudente attendere una nuova notificazione formalmente corretta.

    Da quel momento può infatti iniziare a decorrere il termine di sessanta giorni per l’impugnazione.

    Questo non significa che ogni generica notizia dell’esistenza dell’atto sia sufficiente. È necessario che vi sia piena conoscenza del provvedimento e, in presenza di una notificazione nulla, spetta all’Amministrazione dimostrare quando tale conoscenza sia stata effettivamente acquisita.

    La Cassazione ha ribadito anche nella sentenza n. 17183/2026 che, quando la notifica è invalida, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare il momento in cui il contribuente ha avuto effettiva conoscenza dell’atto.

    La Cassazione supera l’orientamento contrario

    L’ordinanza n. 24973/2026 si inserisce inoltre in un contrasto interpretativo emerso nella giurisprudenza più recente.

    Alcune decisioni del 2025 avevano sostenuto che la conoscenza occasionale dell’atto non potesse essere equiparata alla conoscenza legale derivante da una regolare notificazione.

    La Cassazione sceglie invece di dare continuità all’orientamento opposto, già sviluppato nella sentenza n. 17183/2026, valorizzando anche i principi generali del processo amministrativo, nel quale il termine per impugnare può decorrere dalla notificazione, dalla comunicazione oppure dalla piena conoscenza del provvedimento.

    Cosa devono fare contribuenti e professionisti

    Dal punto di vista pratico, il messaggio della pronuncia è chiaro: la mancanza o l’irregolarità della notificazione non consente di rinviare indefinitamente l’impugnazione quando l’atto è ormai pienamente conosciuto.

    Se il contribuente riceve copia dell’avviso tramite accesso agli atti, diventa quindi essenziale:

    • individuare con precisione la data di acquisizione del documento;
    • verificare immediatamente il termine di sessanta giorni;
    • valutare nello stesso ricorso tutti i vizi dell’atto e della notificazione;
    • eccepire tempestivamente anche l’eventuale decadenza dell’Amministrazione.

    Per gli uffici, invece, assumono particolare rilevanza i documenti capaci di provare la data della conoscenza effettiva, come istanze di accesso, verbali di consegna, ricevute e corrispondenza intercorsa con il contribuente.

    In sintesi, la Cassazione stabilisce che la piena conoscenza dell’atto impositivo può far decorrere il termine di sessanta giorni per il ricorso anche quando la notificazione manca o è viziata.

    FAQ

    Se l’avviso di accertamento non è stato notificato, il termine di 60 giorni decorre comunque?

    Sì, secondo la Cassazione il termine può decorrere anche dalla piena ed effettiva conoscenza dell’atto, purché questa sia certa e dimostrabile.

    L’accesso agli atti può far partire il termine per il ricorso?

    Sì. Se attraverso l’accesso agli atti il contribuente riceve copia integrale del provvedimento, quella data può rappresentare il momento iniziale dei sessanta giorni.

    Chi deve provare la data della conoscenza dell’atto?

    Quando la notificazione è nulla o manca, l’onere di dimostrare quando il contribuente abbia acquisito piena conoscenza dell’atto grava sull’Amministrazione.

    La decadenza dell’Amministrazione può essere rilevata d’ufficio?

    No. La decadenza dal potere impositivo costituisce un’eccezione che deve essere tempestivamente sollevata dal contribuente.

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    Meta description: Cassazione n. 24973/2026: chi acquisisce l’avviso con accesso agli atti deve impugnarlo entro 60 giorni dalla piena conoscenza.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione integrativa dopo avviso bonario: cosa vale

    La dichiarazione integrativa IVA presentata nei termini resta valida ed efficace anche se trasmessa dopo la comunicazione di irregolarità e prima della cartella di pagamento. La sua presentazione, però, non è sufficiente da sola a cancellare il debito risultante dalla dichiarazione originaria: quando la rettifica modifica in modo sostanziale i dati dichiarati, spetta al contribuente dimostrarne la correttezza.

    È quanto chiarisce la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24863 del 31 agosto 2026, pronunciandosi su una controversia relativa a una cartella emessa a seguito del controllo automatizzato di una dichiarazione IVA. La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente, ritenendo non adeguatamente provato il venir meno del debito d’imposta indicato nella dichiarazione originaria.

    Dall’IVA a debito alla dichiarazione integrativa

    La controversia prende le mosse dalla dichiarazione IVA relativa al 2017, presentata da una società il 28 aprile 2018. 

    Dal modello risultava un debito d’imposta.

    A seguito del controllo automatizzato previsto dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente una comunicazione di irregolarità l’8 novembre 2021.

    Pochi giorni dopo, il 25 novembre 2021, la società presentava una dichiarazione integrativa a proprio favore, con la quale modificava sensibilmente i dati della precedente dichiarazione e azzerava il debito IVA.

    La dichiarazione integrativa era stata presentata entro il termine previsto dall’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr n. 322/1998: per la dichiarazione del 2018, infatti, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2023.

    La società sosteneva quindi che l’integrativa avesse sostituito integralmente la dichiarazione originaria e che, di conseguenza, la successiva cartella fondata sul precedente debito IVA dovesse essere annullata.

    L’integrativa resta valida anche dopo la comunicazione di irregolarità

    Un primo punto viene chiarito nettamente dalla Cassazione: la comunicazione di irregolarità non impedisce, di per sé, la presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini di legge.

    La Corte osserva infatti che il giudice d’appello aveva correttamente riconosciuto validità ed efficacia all’integrativa presentata nel novembre 2021.

    La dichiarazione rettificativa, quindi, aveva effettivamente sostituito quella precedente.

    Il problema, secondo i giudici di legittimità, era un altro: occorreva verificare se i nuovi dati inseriti dalla società fossero sostanzialmente corretti e adeguatamente dimostrati.

    È questo il passaggio centrale dell’ordinanza: la validità formale dell’integrativa e la fondatezza dei dati che contiene sono due questioni distinte.

    Dichiarazione integrativa: il contribuente deve provare i nuovi dati

    Nel caso esaminato la modifica non era marginale. Con l’integrativa la società aveva ridotto in modo molto significativo le operazioni imponibili rispetto a quelle originariamente dichiarate, facendo così venire meno un debito IVA di quasi 70mila euro.

    Per giustificare la rettifica erano stati prodotti essenzialmente registri IVA e liquidazioni periodiche, dai quali non emergeva alcun saldo d’imposta per l’anno considerato.

    Secondo i giudici, tuttavia, tale documentazione non era sufficiente.

    La contribuente non aveva infatti spiegato perché nella dichiarazione originaria fossero stati indicati dati così diversi, né aveva fornito elementi adeguati per dimostrare l’origine dell’errore che avrebbe determinato l’esposizione del precedente debito.

    A ciò si aggiungevano i dati dello spesometro 2017, che risultavano coerenti con quelli contenuti nella dichiarazione originaria e non con quelli successivamente indicati nell’integrativa.

    Per la Cassazione, dunque, il giudice di merito aveva correttamente concluso che la rettifica non fosse sostenuta da una prova sufficiente.

    L’integrativa non cancella automaticamente il debito

    La pronuncia permette così di distinguere con chiarezza due effetti:

    1. la dichiarazione integrativa tempestivamente presentata è valida, produce effetti e sostituisce quella originaria, anche quando interviene dopo una comunicazione di irregolarità.
    2. la semplice trasmissione dell’integrativa non determina automaticamente l’inesistenza del debito precedentemente dichiarato.

    Se la correzione viene contestata, il contribuente deve dimostrare la fondatezza dei nuovi dati e, soprattutto nei casi in cui la rettifica sia particolarmente incisiva, fornire una spiegazione attendibile delle ragioni che hanno portato all’errore originario.

    La massima della Cassazione precisa infatti che grava sul contribuente l’onere di fornire idonea prova a sostegno del contenuto emendativo della dichiarazione integrativa.

    Il processo tributario è un giudizio di “impugnazione-merito”

    La società aveva contestato anche il fatto che il giudice d’appello avesse verificato direttamente la correttezza della dichiarazione integrativa, sostenendo che in questo modo fosse incorso in ultrapetizione.

    La Cassazione respinge anche questa censura, il processo tributario, specifica la Corte, non è diretto soltanto a stabilire se l’atto dell’Amministrazione presenti vizi formali. 

    Si tratta infatti di un giudizio di impugnazione-merito, nel quale il giudice può accertare quale sia concretamente la corretta obbligazione tributaria.

    Una volta riconosciuta l’efficacia dell’integrativa, il giudice doveva quindi verificare se le rettifiche indicate dal contribuente fossero effettivamente fondate.

    Questo controllo non rappresenta un ampliamento illegittimo dell’oggetto del giudizio, ma costituisce parte della verifica necessaria per stabilire se il debito fiscale continui o meno a sussistere.

    Ammessi anche i documenti prodotti in appello

    La Cassazione ha affrontato anche la contestazione relativa ai dati dello spesometro, che l’Amministrazione aveva prodotto soltanto nel giudizio di secondo grado. Anche su questo punto il ricorso è stato respinto.

    Poiché il giudizio era stato instaurato in primo grado prima del 4 gennaio 2024, continuava infatti ad applicarsi l’articolo 58 del Dlgs n. 546/1992 nella formulazione precedente alla riforma del processo tributario.

    Tale disciplina consentiva alle parti di depositare nuovi documenti in appello. Di conseguenza, il giudice regionale poteva utilizzare anche i dati dello spesometro per valutare l’attendibilità della dichiarazione integrativa.

    Dichiarazione integrativa dopo avviso bonario: cosa vale

    L’ordinanza n. 24863/2026 contiene un’indicazione operativa particolarmente rilevante.

    Presentare tempestivamente una dichiarazione integrativa resta possibile anche dopo aver ricevuto una comunicazione di irregolarità, purché siano rispettati i termini previsti dalla normativa.

    Ma quando la rettifica incide in modo significativo sull’imposta dovuta, non basta fare affidamento sulla semplice sostituzione della dichiarazione precedente.

    Il contribuente dovrebbe quindi essere in grado di documentare:

    • l’errore presente nella dichiarazione originaria;
    • la ragione della correzione;
    • la provenienza dei nuovi dati;
    • la loro corrispondenza con la contabilità e con la documentazione fiscale;
    • la correttezza del nuovo debito o credito risultante dall’integrativa.

    Quanto più marcata è la differenza tra le due dichiarazioni, tanto più rilevante diventa la prova sostanziale della rettifica.

    Il principio della Cassazione n. 24863/2026

    La dichiarazione integrativa IVA presentata entro i termini stabiliti dall’articolo 8, comma 6-bis, del Dpr n. 322/1998 resta valida ed efficace anche se successiva alla comunicazione di irregolarità e precedente alla cartella di pagamento.

    Questo, tuttavia, non esonera il contribuente dal provare che i dati modificati siano corretti.

    Nel giudizio contro la cartella, il giudice tributario può quindi verificare direttamente la fondatezza della rettifica e stabilire nel merito se l’obbligazione fiscale originariamente dichiarata sia effettivamente venuta meno.

    Nel caso deciso dalla Cassazione, tale prova non è stata ritenuta sufficiente e la cartella di pagamento è stata confermata.

    FAQ

    Si può presentare una dichiarazione integrativa dopo l’avviso bonario?

    Sì. La Cassazione n. 24863/2026 conferma che l’integrativa presentata nei termini conserva validità ed efficacia anche dopo la comunicazione di irregolarità.

    L’integrativa annulla automaticamente la cartella?

    No. Se il contribuente modifica i dati dichiarati e riduce o azzera l’imposta, deve provare la correttezza sostanziale della rettifica.

    Chi deve dimostrare che i dati dell’integrativa sono corretti?

    L’onere della prova grava sul contribuente che intende far valere la rettifica contenuta nella dichiarazione integrativa.

  • Dichiarazione 770

    770 semplificato: invio entro il 16 settembre

    I sostituti di imposta che scelgono il 770 semplificato entro il 16 settembre 2026 comunicano i dati relativi a ritenute e trattenute.

    Entro la scadenza devono essere gestite le ritenute operate nel mese di agosto 2026, il relativo versamento tramite modello F24, e il prospetto contenente i dati aggiuntivi.

    In pratica con questa modalità, si consente di comunicare progressivamente nel corso dell’anno le informazioni fiscali collegate alle ritenute.

    Modello 770 semplificato: il quadro normativo

    E' stato il Decreto legislativo n 1/2024 ad introdurre questa possibilità, prevedendo la semplificazione per chi vuole optarla.

    In pratica dal periodo di imposta 2025 è introdotta una procedura che, in alternativa alla dichiarazione annuale, si basa sull'invio periodico dei dati relativi alle ritenute quando si versano con il modello F24 telematico.

    Le regole da seguire sono state fissate dal Provvedimento ADE n 25978/2025 ed a supporto dell’adempimento è stato inoltre reso disponibile il software “Comunicazione F24-770”, per la predisposizione e l’invio dei dati.

    Leggi qui per tutte le regole:

    770 semplificato: chi può usarlo

    La procedura è opzionale ed è destinata a una platea ristretta di sostituti d’imposta che rispettano i requisiti:

    • limite previsto dalla disciplina sul numero di dipendenti, 
    • corrispondono redditi di lavoro dipendente, assimilato o di lavoro autonomo 
    • operano le relative ritenute.

    La scelta riguarda l’intero periodo d’imposta: non è quindi possibile adottare il regime semplificato soltanto per alcuni mesi.

    Comunicazioni e versamenti devono essere effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal sostituto oppure tramite un intermediario abilitato.

    Tra i principali dati da indicare rientrano:

    • ammontare delle ritenute e trattenute;
    • codice tributo;
    • periodo di riferimento;
    • eventuale codice regione o comune per le addizionali;
    • dati relativi al ravvedimento operoso e agli interessi versati;
    • ulteriori importi a debito ed elementi necessari alla corretta predisposizione del modello F24.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Tax credit librerie 2026: domande entro il 30 ottobre

    Dal 14 settembre e fino al 30 ottobre è possibile inviare le domande per il tax credit librerie sulla piattaforma del Direzione generale Biblioteche e diritti d'autore.

    Si comunica che è possibile presentare domanda per l'anno 2026, per il riconoscimento del credito di imposta in conformità al decreto interministeriale repertorio n 215 del 24/4/2018, riferita ai dati economici dell'anno 2025, dalle ore 12:00 del 14 settembre 2026 fino al 30 ottobre 2026 alle ore 12:00, esclusivamente mediante questo portale:

    Si precisa che la dotazione finanziaria complessiva della procedura ammonta anche per il 2026 a ‪euro 8.250.000.

    Tax credit librerie 2025: domande entro il 31 ottobre

    A partire dalle ore 12 del 14 settembre 2026 è possibile presentare esclusivamente online le domande per il riconoscimento del credito d’imposta relativo al Tax Credit Librerie.

    Con l'occasione si avvisa che anche per l'anno in corso nella domanda dovrà essere specificata la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande).

    Si segnala inoltre che gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l'accesso al portale nell'anno precedente, devono comunque effettuare una nuova registrazione a partire dalla data suindicata.

    Per ogni dettaglio è possibile consultare la guida alla compilazione della domanda.

    Si fa presente che la guida, che ha il solo scopo esemplificativo, potrebbe lievemente differire, nella forma grafica e in alcune denominazioni, dalla release attualmente online.

    Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a taxcreditlibrerie@cultura.gov.it