• Lavoro Dipendente

    Bonus fiscale dipendenti pubblici 2026: soglia di 50.000 euro e tetto di 800 euro

    Con la Risposta a interpello n 173/2026 le Entrate chiariscono un punto operativo rilevante: la soglia di 50.000 euro di reddito da lavoro dipendente richiesta per accedere all’agevolazione deve essere verificata con riferimento allo stesso periodo d’imposta 2026.

    Imposta sostitutiva al 15% sui compensi accessori della PA

    La misura è prevista dall’articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, legge di Bilancio 2026.

    La norma stabilisce che, per l’anno 2026, i compensi relativi al trattamento economico accessorio, comprese le indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva del 15%.

    L’imposta sostituisce:

    • l’IRPEF;
    • le addizionali regionali;
    • le addizionali comunali.

    Il regime si applica salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.

    Il limite agevolabile è di 800 euro annui

    Uno dei chiarimenti più importanti forniti dall’Agenzia riguarda il tetto massimo dell’agevolazione.

    Secondo la Risposta n. 173/2026, l’imposta sostitutiva del 15% può essere applicata su compensi agevolabili non superiori a 800 euro complessivi annui.

    L’interpretazione deriva dal tenore letterale della disposizione, che circoscrive espressamente la misura all’anno 2026 e prevede l’applicazione del beneficio “entro il limite di 800 euro”.

    Di conseguenza, il tetto non deve essere considerato per singola erogazione, ma con riferimento all’ammontare complessivo annuale dei compensi agevolabili.

    Limite di reddito di 50.000 euro: quale anno conta?

    Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguardava proprio il periodo d’imposta da prendere in considerazione per verificare la soglia reddituale.

    La legge prevede infatti che il beneficio sia applicabile ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, senza indicare espressamente un diverso periodo d’imposta di riferimento.

    L’Agenzia chiarisce che, proprio in assenza di una previsione differente, il limite deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta 2026.

    Il lavoratore, quindi, potrà accedere alla tassazione agevolata se nel 2026 risulta titolare di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro.

    Cosa deve fare il datore di lavoro

    Il chiarimento interessa direttamente i datori di lavoro pubblici che operano come sostituti d’imposta.

    Secondo l’Agenzia, nel 2026 il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi che ritiene riconducibili al trattamento economico accessorio e alle indennità di natura fissa e continuativa.

    Restano però due condizioni essenziali:

    • l’importo complessivo annuale assoggettato all’imposta sostitutiva non deve superare 800 euro;
    • il lavoratore deve avere, nello stesso 2026, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

    L’Agenzia precisa inoltre che la valutazione sulla riconducibilità concreta dei compensi al trattamento economico accessorio non rientra nelle competenze esercitabili in sede di interpello.

    Bonus fiscale dipendenti pubblici 2026: gli esclusi

    L’agevolazione riguarda il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche richiamate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico.

    La norma esclude invece il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate già destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 95/2017.

    Per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nei casi richiamati dalla stessa legge di Bilancio, il beneficio del 15% si aggiunge alle ulteriori misure agevolative già previste dalla normativa.

    Bonus fiscale dipendenti pubblici 2026: esempio pratico

    In termini operativi, se un dipendente pubblico nel 2026 percepisce compensi accessori agevolabili pari a 600 euro e possiede un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, l’intero importo di 600 euro potrà essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 15%.

    Se invece i compensi accessori agevolabili ammontano a 1.200 euro, l’imposta sostitutiva potrà essere applicata solo entro il limite di 800 euro complessivi annui, mentre la parte eccedente resta fuori dall’ambito dell’agevolazione disciplinata dal comma 237.

    FAQ

    Qual è l’aliquota agevolata sui compensi accessori dei dipendenti pubblici nel 2026?

    È prevista un’imposta sostitutiva del 15% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

    Su quale importo massimo si applica l’imposta sostitutiva?

    Il limite è pari a 800 euro complessivi annui di compensi agevolabili.

    La soglia di 50.000 euro va verificata sul reddito 2025 o 2026?

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, il limite di 50.000 euro deve essere verificato con riferimento al reddito di lavoro dipendente del 2026.

    Allegati:
  • Il Condominio

    Servitù di passaggio e cavi in condominio: quando non sono permessi

    La presenza di una servitù di passaggio pedonale su un bene di proprietà esclusiva non consente automaticamente al condominio di utilizzare quello stesso bene per farvi transitare cavi destinati a un impianto. 

    È quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione II civile, n. 16469/2026, relativa a una controversia riguardante un terrazzo privato, un diritto di passaggio e l’installazione di un citofono.

    La Suprema Corte ha distinto nettamente i due profili: 

    1. ha confermato l’interpretazione secondo cui la servitù pedonale era stata validamente costituita a favore delle singole proprietà condominiali; 
    2. ha censurato la decisione relativa alla posa della canalina destinata al passaggio dei cavi, perché il titolo negoziale non prevedeva tale ulteriore servitù e l’assemblea non poteva disporre di un bene appartenente in via esclusiva a singoli condomini.

    Servitù in condominio sul terrazzo e installazione del citofono

    La controversia riguardava un terrazzo di proprietà esclusiva sul quale, in base ai titoli, risultava costituita una servitù di passaggio.

    I proprietari avevano contestato il diritto di un altro condomino e dei suoi aventi causa di transitare sul terrazzo. 

    Con un distinto giudizio avevano inoltre impugnato la delibera assembleare del 5 ottobre 2013, con cui il condominio aveva autorizzato l’installazione di un citofono destinato a servire una porzione del negozio del convenuto.

    Secondo i proprietari del terrazzo, l'intervento comportava anche la creazione di una nuova servitù per il passaggio del relativo cavo sulla loro proprietà.

    Il Tribunale cittadino aveva accolto le domande relative al passaggio e dichiarato nulla la delibera assembleare. 

    La Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, riconoscendo la validità della servitù di passaggio e ritenendo legittima l’installazione del citofono. Da qui il ricorso in Cassazione.

    La servitù “a favore del condominio” può riguardare le singole unità immobiliari

    Un primo problema riguardava l'individuazione dei fondi dominanti. La servitù risultava formalmente prevista “a favore del Condominio”.

    Secondo i ricorrenti, tale formulazione non sarebbe stata sufficiente a identificare i fondi ai quali il diritto reale era destinato.

    La Corte d’Appello aveva però interpretato il titolo insieme al regolamento contrattuale, nel quale comparivano riferimenti ai “condomini e aventi causa” e alla “servitù di passaggio competente agli altri condomini del caseggiato”.

    La Cassazione non ha censurato questa ricostruzione.

    L'interpretazione adottata consentiva infatti di individuare le singole unità immobiliari appartenenti al condominio come fondi dominanti, configurando tanti diritti reali di servitù quanti erano i fondi interessati.

    La Suprema Corte ricorda inoltre che l’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito non può essere sostituita in Cassazione semplicemente contrapponendole una diversa lettura: occorre indicare lo specifico criterio ermeneutico violato e spiegare in che modo il giudice se ne sia discostato.

    La servitù pedonale comprende anche il passaggio dei cavi?

    È sul secondo profilo che la decisione assume particolare interesse pratico.

    Nel caso esaminato, il titolo convenzionale prevedeva una servitù di passaggio pedonale, ma dalla ricostruzione effettuata dai giudici di merito non risultava anche la costituzione di una servitù per il passaggio di cavi.

    La Cassazione osserva quindi che la posa sul terrazzo di un manufatto destinato a ospitare cavi, assimilabile a un cavidotto, non poteva essere considerata autorizzata sulla base di quel titolo.

    Il punto va formulato con attenzione: la Corte non stabilisce astrattamente che una servitù pedonale e una servitù di cavidotto debbano essere sempre e comunque oggetto di documenti distinti. Nel caso concreto afferma invece che dal titolo negoziale esaminato non risultava la volontà delle parti di comprendere anche il passaggio dei cavi.

    Per la Cassazione basta la canalina destinata ai cavi

    La Corte d’Appello aveva inoltre ritenuto non sufficientemente dimostrato che la canalina visibile nelle fotografie contenesse effettivamente il cavo del nuovo citofono.

    Per la Cassazione questa motivazione presenta un “irriducibile contrasto logico”.

    Un citofono, infatti, presuppone il collegamento con l’unità immobiliare alla quale è destinato. Ma soprattutto, ai fini della questione esaminata, era sufficiente l’installazione sul terrazzo di una canalina destinata al passaggio dei cavi.

    Non occorreva quindi dimostrare ulteriormente che proprio all’interno di quella canalina passasse già il cavo del citofono.

    È uno dei passaggi più rilevanti dell’ordinanza: ciò che viene preso in considerazione è la presenza sul bene privato di un manufatto stabilmente destinato a ospitare cavi e quindi idoneo a determinare il peso corrispondente sul fondo.

    L’assemblea non può costituire una servitù sulla proprietà esclusiva

    Il secondo principio centrale riguarda i limiti dei poteri dell’assemblea condominiale.

    La Corte d’Appello aveva ricondotto l’installazione del citofono sul muro esterno dell’edificio all’uso della cosa comune previsto dall’art. 1102 c.c.

    La Cassazione distingue però il muro comune dal terrazzo privato sul quale era stata realizzata la canalina.

    Il terrazzo, infatti, era di proprietà esclusiva dei ricorrenti

    Per questo motivo la deliberazione assembleare non poteva costituire una servitù a suo carico né comunque disporne.

    L’assemblea può assumere decisioni sulle parti comuni, ma una deliberazione non può diventare il titolo necessario per imporre un nuovo peso reale su un bene individuale.

    Di conseguenza, l’autorizzazione assembleare non poteva supplire all’assenza, nel titolo negoziale, della servitù di cavidotto.

    Cosa ha deciso la Cassazione

    Con l’ordinanza n. 16469/2026 la Corte ha:

    • rigettato i primi due motivi riguardanti la servitù di passaggio;
    • accolto il terzo motivo, relativo alla posa della canalina e alla deliberazione assembleare;
    • cassato la sentenza sul punto;
    • rinviato la causa alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

    Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la questione relativa alla liceità della costituzione, mediante deliberazione condominiale, di una servitù di cavidotto non prevista dal titolo convenzionale su un bene appartenente in proprietà esclusiva a uno dei partecipanti al condominio.

    Le conseguenze pratiche per condomini e amministratori

    La decisione suggerisce una verifica particolarmente attenta dei titoli di proprietà e dei regolamenti contrattuali quando un impianto richiede di utilizzare stabilmente una proprietà individuale.

    L’esistenza di un diritto di passaggio sul bene non permette, da sola, di dare per acquisita l'esistenza di qualsiasi altra utilità sul medesimo fondo.

    Allo stesso modo, la possibilità di utilizzare un muro o un’altra parte comune ai sensi dell’art. 1102 c.c. deve essere tenuta distinta dall’eventuale necessità di attraversare o gravare una proprietà esclusiva per collegare l’impianto.

    Prima di autorizzare interventi che coinvolgono terrazzi, cortili o altri beni privati è quindi essenziale verificare cosa preveda effettivamente il titolo.

    FAQ

    Una servitù di passaggio pedonale consente automaticamente di posare cavi?

    Non necessariamente. Nell’ordinanza n. 16469/2026 la Cassazione ha rilevato che il titolo esaminato prevedeva il passaggio pedonale, ma non manifestava la volontà di costituire anche una servitù per il passaggio dei cavi.

    L’assemblea può autorizzare un cavidotto su una proprietà esclusiva?

    Non può supplire con una propria deliberazione alla mancanza del titolo necessario per imporre una servitù su un bene appartenente esclusivamente a un condomino.

    Per configurare il problema è necessario provare che il cavo sia già nella canalina?

    Nel caso deciso dalla Cassazione no. La Corte ha ritenuto sufficiente l’installazione della canalina destinata al passaggio dei cavi, senza richiedere l’ulteriore dimostrazione che al suo interno corresse proprio il cavo del citofono.

  • Il Condominio

    Terrazza a tasca sul tetto condominiale: quando va demolita secondo il Tribunale

    La trasformazione di una parte del tetto condominiale in terrazza a uso esclusivo può superare i limiti dell’utilizzo consentito della cosa comune e integrare uno spoglio del possesso degli altri condòmini.

    È quanto emerge da una recente ordinanza del Tribunale di Piacenza del 7 settembre 2026, che ha ordinato la demolizione di una terrazza realizzata mediante la rimozione di una consistente porzione del tetto a falde.

    Il provvedimento affronta un tema frequente nei condomìni: fino a che punto il proprietario dell’ultimo piano può modificare il tetto comune per ricavarne una terrazza privata?

    Terrazza a tasca ampliata: il caso

    La controversia nasce dall’intervento realizzato dal proprietario di un appartamento situato al sesto piano mansardato di un edificio condominiale.

    L’immobile disponeva già di un piccolo terrazzino a tasca, delle dimensioni di circa 140 centimetri per 80, pari a poco più di un metro quadrato.

    Con i lavori, il terrazzino è stato ampliato attraverso la rimozione di una parte del tetto condominiale a falde, fino alla realizzazione di una terrazza di circa 6 metri per 2,60 metri, per una superficie complessiva di 15,60 metri quadrati.

    Alcuni condòmini hanno quindi promosso un’azione di reintegrazione nel possesso ai sensi dell’articolo 1168 del Codice civile, sostenendo che l'intervento avesse sottratto una porzione del bene comune alla disponibilità degli altri proprietari.

    Il singolo condomino può modificare il tetto comune?

    Il punto centrale riguarda l’applicazione dell’articolo 1102 c.c., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché:

    non ne alteri la destinazione;

    non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

    Il singolo condomino può quindi anche apportare modifiche finalizzate a un migliore godimento del bene comune, ma non può appropriarsi di fatto di una parte della cosa comune escludendo gli altri condòmini dal suo utilizzo.

    Proprio su questo punto esistono diversi orientamenti giurisprudenziali.

    Una parte della giurisprudenza ammette la trasformazione del tetto in terrazza esclusiva quando l'intervento riguarda una porzione non significativa della copertura e non compromette le funzioni protettive e di coibentazione.

    Un orientamento più rigoroso considera invece illegittima la trasformazione quando comporta la sottrazione definitiva di una parte del tetto al possibile godimento degli altri condòmini.

    Quando la terrazza costituisce spoglio del possesso

    Il Tribunale di Piacenza aderisce all’interpretazione più restrittiva.

    Secondo il giudice, il tetto condominiale non svolge soltanto una funzione di copertura. Può infatti essere destinato anche ad altri impieghi, presenti o futuri, come l’installazione di antenne o impianti fotovoltaici.

    La trasformazione di una parte del tetto in una terrazza destinata esclusivamente a un appartamento può pertanto impedire agli altri proprietari di utilizzare quella porzione del bene comune.

    Nel caso esaminato, inoltre, non si era verificata una modifica marginale.

    Il piccolo terrazzo originario di circa 1,12 mq era stato ampliato fino a 15,60 mq, con la rimozione di quasi tutta la porzione di tetto a spiovente interessata dall’intervento.

    Per il Tribunale, si tratta di una trasformazione significativa della consistenza del bene comune, incompatibile con i limiti dell’articolo 1102 c.c.

    Non basta conservare la funzione di copertura

    Un altro passaggio importante dell’ordinanza riguarda la funzione del tetto.

    La difesa sosteneva, tra l’altro, che la nuova superficie continuasse comunque a proteggere l’edificio.

    Secondo il giudice, però, questo elemento non è sufficiente a rendere legittima l’opera.

    Il precedente tetto a spiovente favoriva infatti lo smaltimento delle acque piovane e costituiva un ulteriore livello di protezione rispetto al solaio sottostante.

    Con la sua rimozione, la funzione protettiva della copertura sarebbe risultata almeno in parte affievolita.

    Serve l’autorizzazione dell’assemblea?

    Per il Tribunale, l’intervento non poteva essere considerato un semplice uso più intenso della cosa comune da parte del singolo proprietario.

    La rimozione del tetto a spiovente e la realizzazione della terrazza avrebbero richiesto l’autorizzazione dell’assemblea condominiale secondo le regole previste dall’articolo 1120 c.c.

    Nel caso concreto, tale autorizzazione non risultava concessa. L’assemblea aveva anzi successivamente deliberato di non approvare le opere realizzate.

    Perché il Tribunale ordina la demolizione

    Il giudice ha riconosciuto la tutela possessoria a una delle ricorrenti, proprietaria di un appartamento collocato nello stesso edificio interessato dall’intervento.

    Ha quindi ordinato:

    la demolizione della terrazza a uso esclusivo;

    il ricollocamento del tetto a spiovente;

    il ripristino dello stato precedente necessario a reintegrare il possesso.

    Cosa verificare prima di realizzare una terrazza sul tetto

    La decisione conferma che, prima di ampliare una terrazza a tasca o intervenire sul tetto condominiale, non basta verificare la conformità edilizia dell’opera.

    Occorre valutare anche la disciplina civilistica e, in particolare, se i lavori:

    modificano sensibilmente il tetto comune;

    sottraggono una superficie al possibile utilizzo degli altri condòmini;

    incidono sulla funzione di copertura e protezione;

    richiedono una preventiva deliberazione dell’assemblea.

    In presenza di interventi invasivi, procedere unilateralmente può quindi esporre il proprietario anche al rischio di demolizione e ripristino dello stato originario.

    FAQ

    Si può trasformare il tetto condominiale in terrazza privata?

    Non sempre. L’intervento deve rispettare i limiti dell’articolo 1102 c.c. e non impedire agli altri condòmini di utilizzare il bene comune secondo il proprio diritto.

    Per una terrazza a tasca serve il consenso del condominio?

    Dipende dalle caratteristiche dell’opera. Se comporta una significativa trasformazione del tetto comune o la sua sottrazione all’utilizzo degli altri condòmini, può essere necessaria un’autorizzazione assembleare.

    Una terrazza abusiva rispetto alle regole condominiali può essere demolita?

    Sì. Se l’intervento integra uno spoglio del possesso o viola i limiti previsti per l’utilizzo delle parti comuni, il giudice può ordinare il ripristino dello stato precedente.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta autotrasporto: domande prorogate fino al 20 settembre

    Con un comunicato della Piattaforma credito d'imposta a favore delle imprese di autotrasporto, di ristoro per la maggiore spesa acquisto gasolio – marzo-agosto 2026 si informa del fatto che al fine di consentire ai beneficiari della misura di cui all art 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 di presentare istanza, si comunica che il termine per la presentazione delle stesse è prorogato alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026, attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: 

    Inoltre l'assistenza offerta per la domanda, contattabile alla mail assistenza-creditogasolio@sogei.it, sarà attiva fino alle ore 18:00 del giorno venerdì 18 settembre 2026

    Dopo tale termine non sarà più possibile inviare alcuna richiesta, ma solo accedere alla piattaforma.

    Bonus autotrasporto 2026: a chi spetta e perchè

    Il Decreto Carburanti, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (mesi prorogati fino ad agosto 2026) rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

    Il contributo è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalitaà previste dal decreto di cui al comma 3.

    Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. 

    Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
    Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 maggio, pubblicato in GU n 167 del 21 luglio sono stabilite le regole operative.

    Si ricorda che il ristoro è riconosciuto nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto dell'anno 2026 per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 

    Tale Aiuto di Stato è concesso nel limite massimo di 386,2 milioni di euro. 

    A disciplinare le regole operative è il Decreto MIT 28 agosto atteso in GU ufficiale e il Decreto 23 maggio del Mit con le regole attuative del bonus autotrsporto previsto da Decreto Carburanti n 64/2026 convertito in legge è stato pubblicato nella GU 167/2026.

    Bonus autotrasporto: al 70% della maggiore spesa per gasolio

    In dettaglio, le disposizioni decreto definiscono i criteri e  le modalità di  attuazione  della  disciplina   del  contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui  all'art.  3, del  decreto-legge  18   marzo   2026,  n.  33,  convertito,   con modificazioni,  con  la  legge  13  maggio  2026,  n.   79,   recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi  alle crisi dei mercati  internazionali»,  e  finalizzato  a  mitigare  gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo  dei carburanti con particolare riguardo alle  procedure  di  concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto,  nonche'  alla  richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

    Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui  all'art. 3, comma 1, secondo periodo, sono assegnate,  sotto  forma di  credito  d'imposta,  nella  misura massima  del  70  per  cento  della  maggiore  spesa  sostenuta   per l'acquisto di gasolio, utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilita' dell'azienda, determinata sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture di acquisto, nei mesi indicati dal medesimo art. 3, comma 1, primo periodo, rispetto al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026.
    Il  credito di imposta è cumulabile  con  altre  agevolazioni  che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Bonus autotrasporto 2026: domande prorogata al 20 settembre

    Secondo le istruzioni operative del MIT, L'istanza è presentata dalle imprese esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'indirizzo: 

    L'accesso alla piattaforma è effettuato dal titolare della ditta individuale o dal legale rappresentante dell'impresa tramite SPID/CIE. 

    Una volta autorizzato all'accesso, lo stesso può individuare ulteriori soggetti (incaricati) autorizzati ad operare nella piattaforma per conto della medesima impresa ed identificabili mediante SPID o CIE attraverso il codice fiscale.

    Qualora il legale rappresentante dell'impresa sia privo di SPID o CIE, per il primo accesso alla piattaforma può rivolgersi al servizio di assistenza di SOGEI tramite la mail: 

    • assistenza- creditogasolio@sogei.it
    • per ottenere la relativa autorizzazione e permettere a un suo incaricato in possesso di SPID o CIE di accedere alla piattaforma su sua delega.

    Effettuato l'accesso, il soggetto di cui sopra registra l'impresa secondo l'anagrafica proposta dalla piattaforma, completando i dati richiesti.

    Hanno accesso alla piattaforma le imprese iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) con posizione attiva alla data del 31 luglio 2026. 

    Le imprese che non risultino attive nel REN alla data del 31 luglio 2026, ma che lo sono state nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 agosto 2026, sono ammesse alla piattaforma previa richiesta presentata al servizio di assistenza SOGEI tramite la mail: assistenza-creditogasolio@sogei.it.

    Le imprese straniere aventi stabile organizzazione in Italia – e pertanto ammesse al ristoro – ma non iscritte al REN, possono presentare la medesima richiesta di assistenza, precisando la propria ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, indirizzo della sede in Italia e generalità della persona fisica che si intende incaricare per accedere alla piattaforma e presentare l'istanza. In tal modo la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto potrà effettuare le verifiche necessarie per autorizzarne l'accesso.

    La piattaforma, al termine del periodo di apertura, effettua il calcolo del rimborso fiscale massimo spettante ad ogni beneficiario attraverso la formula

    • 0,70 [(totale colonna D del file fatture) – (totale litri acquistati nei 5 mesi) * 1,70087/1,22]

    In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l'inserimento dell'istanza in piattaforma è necessario che l'impresa sia in grado di indicare:

     – I litri di gasolio complessivamente acquistati, separatamente per ciascuno dei sei mesi interessati: marzo, aprile, maggio, giugno, luglio ed agosto 2026, e riferiti esclusivamente ai veicoli adibiti ad uso di terzi e di classe ambientale EURO V e VI ammessi a ristoro:

    i) per trasporto merci di categoria N e di massa complessiva a pieno carico maggiore od uguale a 7,5 ton;

    ii) per trasporto persone autobus di categoria M2 ed M3.

     I litri complessivi di gasolio acquistati per ciascun mese (compreso l'HVO), dovranno essere inseriti in piattaforma al momento della presentazione dell'istanza nelle apposite 6 caselle che saranno visibili a video sulla piattaforma

     – Le targhe dei veicoli in disponibilità dell'impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro. A tal fine la piattaforma mostrerà l'elenco delle targhe dei veicoli in disponibilità a ciascuna impresa, alla data del 31 luglio 2026.

     L'impresa dovrà semplicemente selezionare quelle dei veicoli per la cui trazione ha acquistato il gasolio. Sarà inoltre possibile inserire on line sulla piattaforma le targhe di veicoli Euro V ed Euro VI (di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate per i veicoli di categoria N) per i quali è stato acquistato il gasolio e non presenti nell'elenco proposto in piattaforma.

     Infine, è necessario che l'impresa predisponga il file_fatture utilizzando il modello excel allegato al presente comunicato e scaricabile dalla stessa piattaforma, ivi riportando, nelle singole colonne:

     A – riferimenti fattura:

     va riportato, a seconda del caso:

     – l'identificativo SDI della fattura;

     – il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;

    – il numero della fattura seguito dal segno e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio nel caso di acquisti effettuati all'estero,

     B – tipo fattura:

    – indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i;

    – indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

     C – importo netto:

     indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     D – importo carburante rimborsabile netto:

     indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio acquistato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma. Non sono ammessi simboli (es. €) né separatori delle migliaia. Deve essere indicato esclusivamente il numero, con due cifre decimali separate dalla "virgola".

     E – nazione di emissione:

     indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

    Si riporta di seguito l'elenco dei codici ammessi, presente altresì nel Manuale utente scaricabile dalla piattaforma. (Per esempio, per fattura emessa in Austria inserire il codice di due caratteri alfabetici AT).

    AT – Austria BE – Belgio
    BG – Bulgaria CY – Cipro
    HR – Croazia DK – Danimarca
    EE – Estonia FI – Finlandia
    FR – Francia DE – Germania
    GR – Grecia IE – Irlanda
    IS – Islanda IT – Italia
    LV – Lettonia LI – Liechtenstein
    LT – Lituania LU – Lussemburgo
    MT – Malta NO – Norvegia
    NL – Paesi Bassi PL – Polonia
    PT – Portogallo CZ – Repubblica Ceca
    RO – Romania SK – Slovacchia
    SI – Slovenia ES – Spagna
    SE – Svezia HU – Ungheria

    Dopo aver inseriti i dati e caricato il file_fatture, si può procedere all'invio dell'istanza, cui verrà associato e comunicato dalla piattaforma un codice identificativo numerico.

     Una volta inviata l'istanza, è possibile, accedendo nell'area "Gestione richiesta", verificare sia lo stato dell'istanza (PRESA IN CARICO/RESPINTA/RICHIESTA ACCOLTA), il riepilogo della stessa istanza con possibilità di scaricarne il file pdf e, solo per le richieste accolte, è possibile visualizzare l'importo massimo del ristoro concedibile, calcolato dalla piattaforma secondo la formula sopra riportata.

    Nel sopra indicato periodo di apertura della piattaforma, qualora lo stato dell'istanza risultasse RESPINTA è possibile eliminarla e ripresentare una nuova istanza.

    Dopo la chiusura della piattaforma, qualora il totale risultante dalla somma dell'importo concedibile di tutte le richieste accolte superi i 386,2 milioni di euro stanziati, il Ministero provvederà alla riparametrazione degli importi al tetto del medesimo stanziamento. Tali importi, effettuate le verifiche previste dalla normativa, saranno registrati nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e quindi visualizzabili nella piattaforma nella sezione Gestione richiesta/Dettaglio istanza nel campo CONTRIBUTO CONCESSO.

    Le imprese la cui richiesta sia stata accolta saranno inserite negli elenchi allegati ai decreti dirigenziali di concessione secondo l'ordine di invio delle istanze e avranno accreditato il credito d'imposta nel proprio cassetto fiscale consultabile nell'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate nella sezione "crediti agevolativi". 

    Scarica qui le FAQ del MInistero dei trasporti per risolvere i tuoi dubbi

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus colonnine 2026, contributo dell’80%: via alle domande dal 22.09

    Il MIMIT con il DPCM ‘Automotive’, indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera delle auto per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. 

    In dettaglio si tratta di risorse ad ampio raggio che comprendono anche un bonus per le colonnine di ricarica, vediamo la norma che questa misura dopo la pubblicazione del DD 11 settembre con le date per le domande.

    Bonus colonnine 2026: i beneficiari

    Possono beneficiare del bonus colonnine le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni.

     Le risorse a disposizione sono pari a:

    • 15 milioni di euro per 2026
    • 15 milioni di euro per ciascuna annualità dal 2027 al 2029
    • 8 milioni di euro per l’anno 2030.

    Gli interessati possono presentare la domanda tramite la piattaforma online dalle ore 12.00 del 22 settembre 2026 e fino alle ore12.00 del 31 gennaio 2027.

    L’accesso può essere effettuato tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS). Una volta effettuato l’accesso si può procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

    Le regole ne DD 11 settembre del MIMIT.

    Bonus colonnine 2026: spese ammissibili

    Spese ammissibili per il bonus colonnine:

    • per l’annualità 2026, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno 2026 e il 31 dicembre 2026;
    • per le annualità dal 2027 al 2029, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre della rispettiva annualità;
    • per l’annualità 2030, sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2030.

    Le regole sono state pubblicate con il Decreto direttoriale 11 settembre 2026 e il contributo è previsto dal DPCM 10 giugno 2026 

    Leggi qui il DPCM Automotive con tutte gli altri bonus per privati e imprese.

    Bonus colonnine 2026 tutte le risposte ai dubbi

    Per maggiori informazioni

    Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero:

    • compilando il modulo online
    • oppure telefonando al numero verde gratuito 800 77 53 97 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

    Alle richieste di chiarimenti pervenute viene fornita una risposta attraverso le FAQ (risposte alle domande frequenti)

    Allegati: