• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    730 semplificato 2024: tutte le regole

    L'agenzia ha pubblicato i dati delle adesioni al 730 semplificato 2024. Il comunicato stampa datato 29 maggio specifica che a otto giorni dall’apertura del canale per l’invio, lo scorso 20 maggio, le dichiarazioni precompilate già trasmesse dai cittadini sono oltre 1 milione, il 28% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

    Di queste, circa 987mila sono modelli 730 e i restanti Redditi Persone fisiche. 

    Più del 60% dei contribuenti che ha inviato il 730 ha scelto la nuova modalità semplificata, al debutto in via sperimentale da quest’anno. 

    Gli accessi di login al servizio sono stati invece complessivamente circa 9 milioni e 560mila.

    Viene anche precisato che grazie a un controllo costante sul servizio i contribuenti possono utilizzare l’applicativo web gratuito messo a disposizione sul sito www.agenziaentrate.gov.it

    Attenzione al fatto che le Entrate evidenziano che "qualora dovessero emergere eventuali anomalie anche dopo la presentazione della dichiarazione precompilata, verrà assicurata la massima assistenza anche tramite messaggi personalizzati nella procedura web."

    Dal 20 maggio è possibile modificare e/o inviare il modello 730 semplificato per dipendenti e pensionati.

    L'Agenzia delle Entrate ha annunciato il via:

    La principale novità consiste nel fatto che non ci saranno più righi e codici ma un percorso guidato per i contribuenti.

    Leggi anche 730 semplificato: primi invii da lunedì 20 maggio.

    730 semplificato 2024: cosa cambia

    Con il nuovo 730 semplificato il dipendenti e pensionati non dovranno più conoscere quadri, righi e codici ma saranno guidati fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici. 

    I dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”, gli oneri nella sezione “spese sostenute”, le informazioni su coniuge e figli nella sezione “famiglia”. 

    Dopo aver accettato o modificato i dati, operazioni possibili dal prossimo 20 maggio, sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello. 

    Altra novità di quest’anno sarà la possibilità di ricevere eventuali rimborsi da 730 direttamente dall’Agenzia, anche in presenza di un sostituto d’imposta. 

    Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi. (Tutte le regole nel Provvedimento Ade n 210952 del 29 aprile)

    730 semplificato 2024: come si accede

    Effettuato l'accesso al servizio tramite le proprie credenziali Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns), se si hanno i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Nel primo caso, si potranno visualizzare i dati (sia quelli utilizzati che non) all’interno di un’interfaccia semplice da navigare anche grazie alla presenza di termini di uso comune che indicano in modo chiaro le sezioni in cui sono presenti dati da confermare o modificare: “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”. 

    Una volta che le informazioni fiscali saranno confermate o modificate e successivamente validate (dal 20 maggio), saranno riportate in automatico all’interno del modello.

    Da quest’anno chi presenta il modello 730 prima di inviare la dichiarazione potrà selezionare la voce “nessun sostituto” per chiedere di ricevere direttamente dall’Agenzia l’eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro o ente pensionistico tenuto a effettuare i conguagli. L’opzione è valida anche se dalla dichiarazione emerge un debito: in questo caso il contribuente che invia direttamente il modello potrà effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online: la procedura consente infatti di addebitare l’F24 sullo stesso Iban indicato per il rimborso. In alternativa, è anche possibile stampare l’F24 precompilato e procedere al pagamento con le modalità ordinarie.

    Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita Iva

    Da quest’anno anche gli imprenditori e i professionisti potranno consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari. Inoltre, in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo.

    Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere tutte le operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. 

    In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. 

    Il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).

    Ricordiamo che già con la Circolare n 8/2024 le Entrate hanno pubblicato le prime istruzioni operative agli Uffici, per garantire l’uniformità di azione in tema di Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali.

    Vediamo i dettagli.

    Dichiarazione semplificata 2024 dipendenti e pensionati: i controlli

    Conseguentemente, si introduce all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3-ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli previsti nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, dello stesso decreto.

    Questo si traduce concretamente nel fatto che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli. 

    Fino ad ora accadeva che i contribuenti che decidono di optare per la dichiarazione dei redditi precompilata e procedono con l’accettazione del Modello 730 precompilato senza modifiche, non sono sottoposti a delle verifiche fiscali relativamente ai dati di oneri e spese indicati che sono stati forniti da soggetti terzi non modificati. 

  • Adempimenti Iva

    Classificazione merci e IVA: nuovo modello dal 1 maggio

    L'Agenzia delle Dogane con avviso del 23 aprile informa del fatto che dal 1° maggio rende disponibile una nuova procedura telematica per definire l'aliquota Iva delle merci, come previsto dalla circolare 32/E del 2010.

    Come specificato dalle istruzione delle stesse Dogane, l’istanza, presentabile col nuovo modello, deve riportare una descrizione dettagliata della merce e deve essere corredata di eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. L’accertamento tecnico viene rilasciato in 120 giorni. 

    Nel caso in cui sia necessario espletare l’analisi del campione merceologico da parte dei Laboratori chimici doganali, tale termine è sospeso fino all’esito delle analisi.

    Classificazione merci e IVA: come compilare l’istanza

    Il richiedente l'accertamento tecnico, nel modello deve indicare:

    • Campo 1: indicare la denominazione, la sede e la partita IVA del richiedente.
    • Campo 2: nel caso il richiedente sia un soggetto certificato AEO, indicare gli estremi dell’autorizzazione.
    • Campo 3: nel caso sia previsto un soggetto che rappresenta il richiedente per la presentazione della istanza, indicare il nominativo e allegare la procura e un documento di identità.
    • Campo 4: indicare una persona di contatto (nominativo, e-mail, n. di telefono)
    • Campo 5: indicare la classificazione tariffaria proposta dal richiedente (facoltativo).
    • Campo 6: indicare la denominazione commerciale della merce
    • Campo 7: riportare la descrizione dettagliata della merce per consentire la corretta identificazione dell’articolo da classificare, allegando eventuali schede tecniche, foto, analisi chimiche e campioni. Oltre ad indicare la natura della merce, il richiedente deve anche fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della merce e alla sua composizione, descrivendone le caratteristiche, ad esempio le dimensioni, il colore, l’imballaggio ed altre particolarità, nonché il processo di fabbricazione.
    • Campo 8: indicare eventuali ulteriori informazioni (contenziosi pregressi e/o pendenti aventi ad oggetto la merce oggetto di richiesta di accertamento). 
    • Campo 9: barrare le caselle interessate.

    Le istanze, corredate dal documento di identità del soggetto richiedente, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta certificata: dir.dogane@pec.adm.gov.it utilizzando il modello di istanza.

  • Adempimenti Iva

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    Con Risposta n 95/2024 le Entrate chiariscono la corretta aliquota da applicare alla vendita di lettiere per gatti.

    L'istante è una S.p.A., società italiana attiva nel settore dell'alimentazione per animali domestici, spesso indicata come settore del "pet food". 

    Essa si occupa specificamente dell'acquisto e della commercializzazione di lettiere vegetali per gatti, che si caratterizzano per essere composte prevalentemente da tutolo di mais (86%) e da altri additivi vegetali. 

    Le lettiere prodotte da Alpha S.p.A. sono biodegradabili e compostabili, e sono progettate per assorbire i liquidi organici dei gatti e per coprire gli odori sgradevoli.

    Essendo emersi dubbi sulla sua classificazione doganale e sulla conseguente imposizione fiscale, la S.p.A. ha richiesto l'analisi e il parere dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), ma non è soddisfatta del risultato ottenuto, che suggeriva un'IVA al 4% anziché al 22%, e ha sollevato questioni relative all'interpretazione delle regole doganali e alla coerenza con la giurisprudenza recente riguardante prodotti simili.

    IVA lettiere per gatti: quale aliquota si applica

    L'Agenzia delle Entrate ha analizzato le interpretazioni correnti della giurisprudenza, cui si aggancia anche il soggetto istante, basati sulla destinazione d'uso e sulla funzione del prodotto.

    In tal caso l'aliquota IVA che dovrebbe essere applicata alle cessioni di questa lettiera vegetale per gatti è del 22%, nonostante la classificazione iniziale dell'ADM che suggeriva un'IVA del 4%.

    L'ADM, dopo aver effettuato analisi chimiche sul campione del prodotto fornito dall'Istante, ha emesso il proprio parere di classifica, recante prot. XXX/RU, ritenendo che il prodotto in oggetto possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare, Regole 1, 3b e 6), nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale ''Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali'' e, in particolare, al Codice NC 2302 10 10: ''Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della mollitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi: di granturco: aventi tenore, in peso, di amido inferiore o uguale a 35%''. 

    Pertanto l'ADM ha attribuito al bene la voce doganale 2302 10 10, che prevede l'applicazione di dazio 0 e aliquota IVA al 4%.

    L'Istante specifica che in materia di classificazione doganale, in virtù delle regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata e di una costante giurisprudenza unionale, i c.d. prodotti misti devono essere classificati non soltanto sulla base delle loro caratteristiche e proprietà oggettive, ma anche sulla base della loro funzione e destinazione d'uso, fondamentale ai fini dell'individuazione della corretta aliquota IVA.

    L'agenzia, pur reputando corretto il parere di ADM, ritiene che occorra richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza nazionale di legittimità in merito alla classificazione doganale dei prodotti misti come la lettiera oggetto della fattispecie in esame. 

    In particolare, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29181 del 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: ''In tema di dazi all'importazione, nel caso di importazione di ''prodotti misti'' non inclusi in alcuna voce specifica della nomenclatura combinata, la classificazione tariffaria va operata ''secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale'', ovvero secondo la componente essenziale, da individuarsi in funzione del raggiungimento dello scopo finale cui il prodotto misto è destinato'' (Cfr, ex multis, Cass, Sez. V, n. 29537 del 2018).
    Tale principio è stato di recente specificato, con riferimento alle lettiere per gatti a composizione vegetale, nell'Ordinanza n. 24441 del 2023, dove la Corte di legittimità ha affermato il principio di diritto secondo cui ''Rilevato che compito dell'interprete, nell'attribuire una determinata classificazione doganale alle merci importate, è quello, non solo di individuare caratteristiche e proprietà oggettive delle stesse, determinate alla luce della loro destinazione funzionale (che, nel caso di prodotti misti, deve essere fornita in relazione alla materia atta a conferire in modo prevalente la funzionalità cui le merci sono destinate), ma altresì, in parallelo, di verificare che la classificazione così attribuita sia coerente con il corretto assoggettamento delle merci all'iva, la circostanza che le lettiere per gatti siano (come nella fattispecie) composte prevalentemente di amido di manioca non ne consente di per sé la classificazione alla v.d. 1108 1400 00 ''prodotti della macinazione, malto, amidi, fecole, inulina, glutine di frumento'', comportante l'applicazione del dazio di 166 €/1000 kg. e iva al 10%, giacché l'amido non viene in rilievo di per se stesso, segnatamente quale prodotto destinato all'alimentazione umana od animale, ma solo in ragione della funzionalizzazione all'intrinseca destinazione delle lettiere ad assorbire deiezioni ed odori: ragion per cui è invece corretta la classificazione alla v.d. 1404 9000 90 ''prodotti vegetali non nominati né compresi altrove'', comportante l'applicazione di dazio 0 e iva al 22%, che, valorizzando, in ossequio ai criteri della nomenclatura combinata, natura e funzione delle lettiere, trova altresì conferma nella loro sottoposizione all'iva ordinaria e non agevolata, non costituendo in alcun modo la pur cospicua componente amidacea prodotto alimentare od ingrediente destinato ad essere utilizzato nella preparazione di prodotti alimentari''.
    L'agenzia conclude che il principio espresso dalla Cassazione nell'ordinanza menzionata appare potenzialmente suscettibile di applicarsi anche nel caso di lettiere composte prevalentemente da tutolo di mais e non da amido di manioca ovvero di lettiere comunque a prevalente composizione vegetale ma non destinate a uso alimentare, con conseguente applicabilità dell'aliquota ordinaria del 22%.

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    Rimborsi fiscali 2024: modello per comunicare l’IBAN alle Entrate

    Al fine di ottenere il proprio rimborso fiscale e necessario comunicare l'IBAN all'Agenzia delle Entrate.

    I contribuenti interessati a comunicare il proprio IBAN all'agenzia, possono procedere in vario modo:

    • telematicamente, 
    • recandosi in un ufficio previo appuntamento.

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    Rimborsi fiscali dall'agenzia: comunicare l'IBAN senza recarsi in ufficio

    Per comunicare all’Agenzia delle entrate le coordinate IBAN del proprio conto corrente senza recarsi in ufficio è possibile farlo:

    1. attraverso un’applicazione informatica, disponibile nella “area riservata” del sito all’Agenzia, alla quale si accede con le credenziali:
      • SPID, 
      • la CIE carta d’identità elettronica,
      • o la Carta nazionale dei servizi. Effettuato l’accesso in uno dei tre modi suddetti, occorre seguire il percorso “Servizi > Rimborsi > Comunicazione IBAN per accredito su c/c” e inserire le coordinate del conto, oppure
    2. compilando il modello “Modello accredito rimborsi"  che:
      • va firmato digitalmente dal titolare del conto corrente 
      • e inviato, in allegato a un messaggio PEC, a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla Direzione Provinciale di propria competenza). 

    Rimborsi fiscali: il modello per comunicare l'IBAN di persone fisiche

    Con il modello accredito rimborsi, le persone fisiche possono chiedere l’accredito di rimborsi fiscali e di altre forme di erogazione sul proprio conto corrente bancario o postale. 

    Questo modello può essere presentato utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità: 

    • inviando un messaggio PEC a qualsiasi ufficio dell’Agenzia allegando il modello firmato digitalmente dall’interessato (senza possibilità di delega); gli indirizzi PEC dell’Agenzia sono reperibili nella pagina “Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio”;
    • consegnando il modello con firma autografa a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia insieme alla fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, da esibire al momento della presentazione. In caso di delega, è necessario allegare alla richiesta la fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sia del delegante che del delegato.

    Rimborsi fiscali: come compilare il modello per l'IBAN

    Oltre ai dati del contribuente, nel modello va barrata:

    • la Casella 1 per ricevere direttamente sul conto corrente bancario o postale, intestato al contribuente, le somme relative a rimborsi fiscali;
    • la Casella 2 – per annullare una richiesta di accredito di rimborsi o di altre erogazioni sul conto corrente del contribuente. In questo caso il quadro relativo all’indicazione delle coordinate bancarie non va compilato.

    In ultima analisi, se non si possiedono le credenziali di accesso all’area riservata o la PEC, per la consegna del modello bisogna recarsi in ufficio, prendendo un appuntamento. 

    Nella pagina del sito “Prenota un appuntamento” tutte le informazioni per prenotare.

  • Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Versamenti delle Imposte

    Codice tributo flat tax incrementale

    Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale

    Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
    Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. 

    Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.

    Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.

    Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

    Con Risposta n 94 del 19 aprile le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, vediamo maggiori dettagli sul chiarimento e riepiloghiamo con tabella e requisiti delle due agevolazioni.

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili: chiarimenti ADE

    Nell'ambito della propria attività, la Società istante riferisce per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura del 35%, relativa alle medie imprese.
    Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' […].
    La Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.

    Le entrate evidenziano che le due misure di favore:

    • il Credito d'imposta ZES:  ''[i] n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti […]''
    • il Credito d'imposta Mezzogiorno: in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
      2016 […]'' (sottolineatura aggiunta). Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione''.

    non possono  tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

    Ecco una sintesi dei requisiti principali per il Credito d'Imposta ZES e il Credito d'Imposta Mezzogiorno:

    Criterio

    Credito d'Imposta ZES

    Credito d'Imposta Mezzogiorno

    Area Geografica

    Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate e identificate, includendo aree portuali secondo regolamento UE.

    Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo nelle zone assistite secondo direttive UE.

    Tipologia di Investimenti

    Investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, terreni, e immobili strumentali agli investimenti fino al 31 dicembre 2023.

    Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite, fino al 31 dicembre 2023.

    Intensità e Limiti di Aiuto

    Limite massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento, secondo le compatibilità con il credito Mezzogiorno.

    Limiti di 3 milioni di euro per piccole imprese, 10 milioni per medie imprese, e 15 milioni per grandi imprese per progetto.

    Cumulabilità

    Non cumulabile con il Credito d'Imposta Mezzogiorno per gli stessi costi. Considerato un potenziamento del Credito Mezzogiorno.

    Cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato per gli stessi costi, rispettando i limiti di intensità degli aiuti UE.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Sport di tutti Carceri: contributi per ASD, SSD, domande dal 7 maggio

    Il Dipartimento per lo sport in data 10 aprile 2024 ha diffuso l'avviso relativo al progetto Sport per tutti Carceriiniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, realizzata in collaborazione con Sport e Salute S.p.A.

    Con l'Avviso si intendono finanziare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base e del Terzo Settore che operano con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali.

    l progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno garantire:

    • lo svolgimento di attività sportiva gratuita, per almeno 2 ore a settimana, in favore dei beneficiari descritti al successivo art. 4, per l’intera durata del progetto, fissata in 18 mesi un piano di allenamento strutturato per i beneficiari del progetto, con l’obiettivo di garantire ai beneficiari un benessere psicofisico duraturo (es. attività sportiva da praticare in assenza di istruttore, pause attive ect.);
      • che le attività sportive destinate ai beneficiari dovranno essere concordate ed approvate dal DAP e/o dai Servizi minorili della Giustizia: IPM, USSM, Comunità ministeriale, Centri diurni polifunzionali;
      • l’erogazione di un piano di formazione rivolto ai beneficiari del progetto indicati al successivo art.4. I progetti presentati da ASD/SSD e ETS di ambito sportivo dovranno includere progettualità che oltre allo svolgimento di attività sportiva prevedano azioni di valorizzazione di attività sportivo- educative adattate al contesto ed alla struttura di riferimento, coerenti con le tematiche affrontate e i target di riferimento;
      • la realizzazione delle attività in forma di rete territoriale, in collaborazione con altri soggetti (quali, ad esempio, altre ASD/SSD e associazioni del Terzo Settore, servizi sociali degli Enti Locali,strutture di recupero, Istituzioni scolastiche e universitarie, Enti ospedalieri, Servizi minorili della Giustizia e Comunità del privato sociale che collaborano con gli stessi ecc.)

    Le risorse programmate per il finanziamento dell' Avviso, messe a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, sono pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00), salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive che si rendessero disponibili.

    Sport di tutti Carceri: obiettivi e beneficiari

    Le attività progettuali organizzate dai Destinatari sono indirizzate ad uno solo de seguenti soggetti:

    • a) detenuti adulti all’interno degli Istituti Penitenziari– Linea Adulti;
    • b) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, che si trovano in custodia cautelare e espiazione della
      pena detentiva presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) – Linea Minori;
    • c) giovani di età compresa tra i 14 e i 24 anni, in carico agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sottoposti a procedimenti e provvedimenti penali, inseriti in centri diurni polifunzionali (CDP), Comunità Ministeriali o del privato sociale iscritte all’Elenco aperto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza dei minori e giovani adulti dell’area penale (è possibile realizzare il progetto con più Uffici) – Linea Minori.

    I progetti intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

    • promuovere, attraverso la pratica dell’attività sportiva, un percorso di sostegno nonché un’opportunità di recupero dei soggetti fragili inseriti in contesti difficili, maggiormente esposti a rischio di devianza ed emarginazione;
    • favorire la pratica dell’attività sportiva come strumento per migliorare la salute psico-fisica attraverso un sano e corretto stile di vita e sviluppare l’inclusione sociale;
    • fornire competenze di ambito sportivo, educativo e socio-psico-pedagogico ai beneficiari del progetto;
    • supportare ASD/SSD e ETS di ambito sportivo proponenti, al fine di sviluppare programmi di attività sportiva destinati alla popolazione detenuta adulta presso gli Istituti Penitenziari nonché ai minori e giovani adulti detenuti presso gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, inseriti nei Centri diurni polifunzionali o le Comunità ministeriali e del privato sociale che collaborano con i Servizi minorili della Giustizia.

    Sport di tutti Carceri: destinatari

    L'avviso è rivolto ai seguenti destinatari:

    • ASD/SSD iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD)
    • ed Enti del Terzo Settore di ambito sportivo iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in possesso dei requisiti riportati nell'art. 5 della avviso.

    Sport di tutti Carceri: presenta la domanda dal 7 maggio

    Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma di Progetto: https://www.sportesalute.eu/sportditutti.html a partire dalle ore 12:00 del 07/05/2024 sino alle ore 12:00 del 11/06/2024.

    Per poter proporre la propria candidatura, i soggetti Capofila devono essere in possesso – alla data di presentazione della domanda e per tutta la durata del Progetto – dei seguenti requisiti, a pena di esclusione e/o revoca del contributo:

    • per le ASD/SSD, iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche – RASD;
    • per gli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo, iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo
      Settore (RUNTS);
    • lettera d’intenti (Allegato 2) con l’Istituto Penitenziario di riferimento (Linea Adulti), con i Centri per la Giustizia minorile, con gli Istituti penali per i minorenni, con gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, con i centri diurni polifunzionali, con le comunità ministeriali (Linea Minori); la lettera, debitamente sottoscritta, dovrà essere valida per tutta la durata del progetto;
    • presenza di istruttori dedicati al progetto in possesso di laurea in Scienze Motorie o diploma ISEF, o tecnici di 1° livello per la fascia giovanile e tecnici con specifica esperienza per le altre fasce di età e di operatori in possesso di laurea o con abilitazione sociopsicopedagogica o di educatori professionali, in numero adeguato a garantire lo svolgimento delle attività sportive e delle attività aggiuntive
    •  una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto a tal fine abilitato, a rilasciare una garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al 30% del valore complessivo del finanziamento richiesto in fase di candidatura, qualora il "Destinatario" risulti assegnatario del contributo;
    • Sport e salute verificherà in fase di istruttoria tutta la documentazione delle candidature pervenute,
      procedendo all’esclusione per assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo 5 da parte dei Destinatari.

    I Destinatari dovranno autocertificare tramite Piattaforma – ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – il possesso dei requisiti sopra specificati.

    Sport e Salute procederà a idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Destinatari e in caso di accertata non veridicità procederà a revocare il contributo e a recuperare le somme eventualmente erogate.

    In sede di controlli Sport e Salute si riserva l’insindacabile facoltà di chiedere ai Destinatari di esibire tutta la documentazione necessaria a comprovare adeguatamente l’effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati in sede di partecipazione. Inoltre, al fine di procedere all’erogazione del contributo di cui al successivo art. 9, Sport e Salute effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis D.P.R. 602/73.

    I Destinatari candidati, per l’erogazione del contributo, dovranno indicare sul portale fornitori di Sport e Salute l’IBAN intestato esclusivamente al Destinatario, secondo quanto indicato al successivo art.9. Non sarà possibile erogare il contributo su un IBAN intestato a persona fisica.

    Attenzione l’importo massimo erogabile al Destinatario per ciascun progetto approvato, per lo svolgimento di 18
    mesi di attività (dalla data di avvio delle attività) è pari a €20.000,00 (ventimila/00), oneri inclusi.

    I Destinatari risultati idonei al finanziamento dovranno firmare digitalmente l’Atto Convenzionale volto a disciplinare i rapporti con Sport e Salute, entro 30 giorni dall’invio del predetto atto da parte di Sport e Salute.

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Equo compenso: sanzioni dal CNDCEC a chi viola le norme

    Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il nuovo Codice delle sanzioni in vigore da oggi 18 aprile.  E' bene specificare che il precedente regolamento è datato 2016.

    Ricordiamo che dal 1 aprile è entrato in vigore anche il nuovo Codice deontologico, le cui novità sono state declinate anche in termini di sanzioni.

    Leggi anche Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile.

    Equo compenso: dal CNDCEC sanzioni per chi viola le norme

    Tra le principali novità del nuovo regolamento sanzionatorio dei commercialisti sono da segnalare le sanzioni relative alle violazioni delle norme sull’equo compenso.

    In proposito, il comunicato datato 17 aprile del CNDCEC specifica che per le seguenti possibili violazioni:

    • se il professionista conviene con il cliente un compenso iniquo,
    • se predispone un accordo senza informare il cliente dell’obbligo di rispettare le disposizioni in materia,

    è prevista la censura.

    Vediamo sinteticamente le sanzioni come evidenziate dallo stesso CNDCEC:

    • nel caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità è prevista la sospensione fino ad un anno, 
    • sull'obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a 6 mesi per chi non stipula una polizza, 
    • sulla mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta si prevede la sanzione della censura, 
    • nel caso di più violazioni deontologiche contemporanee o derivanti dal medesimo fatto si prevede l’applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, 
    • nel caso in cui, nei rapporti con i clienti, il professionista chieda o riceva da colleghi provigioni o vantaggi per la presentazione di un cliente o per la proposta di incarichi, si applica la sospensione fino a tre mesi, 
    • chi suggerisce comportamenti fraudolenti è punito con la sospensione fino a un anno, 
    • per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali si applica la sanzione della censura.

    Il presidente De Nuccio ha commentato il nuovo regolamento specificando che: “L’approvazione del nuovo Codice delle sanzioni è la tappa successiva all’approvazione del nuovo Codice deontologico, di cui fotografa tutte le principali novità. Aggiungiamo quindi un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri codici per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le Istituzioni e verso i nostri clienti”.

  • Adempimenti Iva

    IVA trasporto turistico ricreativo: esenzione o agevolazione?

    Con Risposta n 93 del 16 aprile le Entrate chiariscono che per quanto riguarda l'esenzione IVA, il tipo di servizio offerto da ALFA Srl, che svolge su concessione col Comune, attività di trasporto turistico, non rientra nelle categorie previste dalla nortma di riferimento.

    Per quanto, il secondo quesito dell'istante, ha confermato la correttezza dell'approccio adottato dalla società, rispetto alla certificazione dei corrispettivi che nel caso di specie sono sostituiti dai biglietti di trasporto. 

    Vediamo i dettagli.

    IVA trasporto turistico: chiarimenti ADE

    L'Istante riferisce, che:   

    • ha ottenuto dal Comune Beta l'affidamento del servizio di trasporto turistico su ruote gommate ai fini turisticoricreativi su un percorso urbano definito dallo stesso Comune verso il Centro Storico, ed esclusivamente all'interno della Città;  
    • tale concessione prevede a carico della Società il pagamento di un canone  annuale a favore del Comune; 
    •  i  codici Ateco relativi all'attività svolta sono: 
      • '93.29.9  altre attività di  intrattenimento e di divertimento nca'' 
      • e ''49.31 Trasporto terrestre di passeggeri in  aree urbane e suburbane'';   
    • gli utenti del servizio pagano alla Società un biglietto di trasporto, che può  comprendere una tratta o entrambe le tratte (andata e ritorno);   
    • tale biglietto ha le caratteristiche definite dal Decreto del Ministero delle Finanze  del 30 giugno 1992.

    Il quesito posto riguardava specificamente due questioni associate alla suddetta attività di trasporto turistico-ricreativo con trenini su gomma:

    • La società chiedeva conferma se fosse corretto applicare l'esenzione dall'IVA, come previsto dall'articolo 10, primo comma, numero 14, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la prestazione di trasporto turistico-ricreativo che effettuavano. Questa domanda era basata sull'interpretazione che le prestazioni di trasporto urbano di persone potessero beneficiare di una esenzione IVA.
    •  ALFA Srl domandava se fosse corretto non procedere alla trasmissione telematica, memorizzazione elettronica, e certificazione fiscale dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti. Questo dubbio era motivato dal fatto che i biglietti di trasporto emessi potessero già assolvere la funzione di scontrino fiscale, evitando così l'obbligo di ulteriori certificazioni. La società si riferiva al decreto del Ministero delle Finanze del 30 giugno 1992 per le caratteristiche dei biglietti, e al Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1996, n. 696, che stabiliva le condizioni sotto cui i biglietti di trasporto possono sostituire la normale documentazione fiscale.

    L'Agenzia ha specificato che l'esenzione IVA, come descritta nell'articolo 10, primo comma, n. 14) del Decreto IVA, è applicabile solo alle prestazioni di trasporto urbano eseguite tramite "veicoli da piazza", che sono principalmente veicoli adibiti al servizio di taxi. 

    Questa definizione include anche gondole e motoscafi, secondo quanto stabilito da precedenti risoluzioni ministeriali.

    La specifica norma non si applica al trasporto turistico-ricreativo effettuato con trenini su gomma come quelli gestiti da ALFA Srl. 

    Di conseguenza, l'esenzione IVA non è applicabile per questo tipo di trasporto, che invece è soggetto all'aliquota IVA del 10%.

    L'Agenzia ha confermato che, per le prestazioni di trasporto di persone, quando i biglietti di trasporto rispettano le caratteristiche stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992, questi biglietti possono assolvere la funzione dello scontrino fiscale.

    In base a questo, non è necessaria la trasmissione telematica o la memorizzazione elettronica dei corrispettivi, poiché i biglietti stessi soddisfano l'obbligo di certificazione fiscale. 

    Questa interpretazione si allinea con l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, che stabilisce che i biglietti di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuati, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

    Allegati: