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Liti pendenti e definizione agevolata: chiarimenti sulla spettanza
Con Risposta a interpello n 306 del 24 aprile le Entrate forniscono dei chiarimenti sulla definizione agevolata delle liti pendenti specificando che, se il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende regolarizzare è stato notificato al solo agente della riscossione e al 1° gennaio 2023 l'Agenzia non era parte del conseguente giudizio, né era stata chiamata per integrare il contraddittorio non è possibile accedere all’istituto definitorio.
Nel dettaglio, l'istante, con riferimento all'anno d'imposta 2017, nel 2021 riceveva «un primo avviso bonario ex art. 36bis (rivelatosi errato negli importi), il quale in seguito all'istanza di autotutela presentata dalla Società veniva sostituito da un nuovo avviso bonario in data […] 2021. Tale secondo avviso bonario, secondo l'Agenzia delle Entrate […] era definito con le sanzioni ridotte in modo asseritamente ''tardivo''; cosa che portava all'emissione di una cartella di pagamento in data […] 2022 (si precisa che la consegna del ruolo all'Ente della riscossione è avvenuta in data […] giugno 2022: all. n. 3). La Società opponeva tale cartella di pagamento avanti la Corte di Giustizia Tributaria […] con ricorso notificato in data […] ottobre 2022 alla sola Agenzia delle Entrate Riscossione (all. n. 4). Il deposito del predetto ricorso avveniva in data […] novembre 2022 […]. Data l'esistenza nel citato ricorso di diverse censure rivolta sia all'Ente impositore, che all'Agente della Riscossione, quest'ultimo era costretto ad operare la litis denuntiatio prevista dall'art. 39 del D.Lgs. 112/1999 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate […], la quale si costituiva volontariamente nel processo in data […] gennaio 2023 (all. n. 7).».
Volendo aderire alle misure previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'istante formula il seguente quesito:
1) «il riferimento ''alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate'' (comma 186) richiede che l'Agenzia delle Entrate sia parte del giudizio nel momento di entrata in vigore della Legge (1° gennaio 2023) oppure è sufficiente che lo diventi, anche attraverso un suo intervento volontario, entro la data in cui viene presentata la domanda di definizione agevolata?»;
Le Entrate specificano che, come ricordato anche dall'istante, le misure sulla c.d. ''Tregua fiscale'', contenute nell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state oggetto di diversi documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle entrate.
In particolare, la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 ha chiarito tra l'altro, che:
a) «possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi»;
b) per «identificare le liti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, si fa riferimento alle sole ipotesi in cui quest'ultima sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta. Da ciò consegue che non sono definibili le liti nelle quali l'Agenzia delle entrate, pur essendo titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente».
Dai chiarimenti resi emerge che per identificare le liti definibili occorre, dunque, fare riferimento alla nozione di parte in senso formale, risultando necessario che al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, l'Agenzia delle entrate abbia lo status di parte processuale in quanto destinataria del ricorso o intervenuta nel relativo giudizio, volontariamente o perché chiamata in causa.
Nel caso di specie, ricordato che il ricorso introduttivo della lite che l'istante intende definire è stato notificato al solo agente della riscossione e che, al 1° gennaio 2023, l'Agenzia delle entrate non era parte del conseguente giudizio, né ivi evocata intervenendovi ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 solo successivamente le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197 del 2022 non possono trovare applicazione.
Allegati: -
Bilanci previsione Comuni: in arrivo la proroga al 30 maggio
Con una nota l'IFEL Fondazione ANCI, informa del fatto che, nel corso della seduta della Conferenza Stato città ed autonomie locali di oggi, 18 aprile 2023, è stata approvata la proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni dal 30 aprile al 31 maggio prossimo, che verrà a breve formalizzata con apposito decreto del Ministro dell’Interno.
Attenzione al fatto che la proroga riguarda anche i termini per l’approvazione o la modifica delle delibere di approvazione delle delibere riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (PEF-regolamento-tariffe), che sono state allineate con i termini di approvazione del bilancio dall’art. 3, comma 5-quinquies del dl 228/2021 e s.m.i., qualora questi ultimi siano fissati in data successiva al 30 aprile di ciascun anno.
Per effetto del decreto legge n.4/2022 (dl “Sostegni ter”, art. 13, co.5-bis), in caso di modifiche alla disciplina fiscale ad opera del Comune, che intervengano entro i termini di legge ma successivamente alla avvenuta approvazione del bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare una semplice variazione del bilancio, anziché dover procedere ad una riapprovazione dello stesso.
Questo dispositivo, ripreso anche nelle proroghe di settore, ha ormai carattere generale in forza del citato dl 4/2022.
L'IFEL nella nota sottoliena che la proroga riguarda esclusivamente i termini dei bilanci di previsione e quelli collegati, e restano fissati al 30 aprile quelli relativi all’approvazione del rendiconto 2022, in base all’art. 227 del TUEL, cadendo il termine del 30 aprile in un giorno festivo, esso deve intendersi prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, vale a dire al 2 maggio 2023.
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Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo
L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.
Codice fiscale: come è composto
Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino:
- le prime 3 lettere per il cognome
- le seconde 3 lettere per il nome
- i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
- il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
- i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità)
- i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
- l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.
Codice fiscale: a cosa serve
Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per
- iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl)
- fare la scelta del medico.
È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza.
Viene spedito, tramite posta ordinaria:
- all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti
- al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.
Codice fiscale per stranieri comunitari
I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)
La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.
Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)
Codice fiscale per stranieri non comunitari
Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito:
- dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
- dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.
Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio.
Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri).
Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo.
Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.
Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza)
I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo.
Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo
Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale
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Comitato consultivo controllo qualità revisione: integrato di 3 membri
Con determina n. 80957 del 20/4/2023, il Ministero dell’economia e delle finanze ha integrato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli della qualità, costituito con determina n. 28368 del 17 febbraio 2023.
Ricordiamo che si tratta di componenti integrati con procedura disciplinata con avviso del 6 aprile con il quale il MEF informava del fatto che "ravvisata la necessità di integrare il Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione, al fine di ampliarne la rappresentatività rispetto alla platea dei soggetti iscritti al registro e tenuto conto dell’urgenza, il Ministero dell’economia e delle finanze intende nominare fino a tre ulteriori componenti tra esperti in possesso di comprovata esperienza in materia di revisione legale".
Con Determina del 17 febbraio il MEF ha nominato i componenti del Comitato consultivo in materia di controlli sulla qualità della revisione.
Il Comitato consultivo, composto da 15 membri, è finalizzato alla prestazione di consulenza qualificata in materia di controllo della qualità.
Fino al 30 giugno il Comitato avrà l’obiettivo di proporre criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
In particolare, la determina specifica che al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:
- a) Analisi e studio in materia di controlli della qualità sui revisori e sulle società di revisione titolari di incarichi sugli enti diversi dagli enti di interesse pubblico e dagli enti sottoposti a regime intermedio;
- b) Proposte di criteri per l’attuazione della disciplina dei controlli di qualità e di schemi di procedure finalizzate al relativo svolgimento.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell’economia e delle finanze e la Determina precisa che le comunicazioni ufficiali afferenti ai lavori del Comitato sono effettuate attraverso l’indirizzo: rgs.revisori.controlliqualita@mef.gov.it.
Allo stesso indirizzo sono inviati i contributi dei componenti del Comitato stesso.
Ricordiamo che a norma dell'art 20 del DLgs n 39/2010 sono sottoposti a verifica da parte del MEF gli iscritti nel Registro dei revisori che svolgono incarichi di revisione legale.
Il comma 1 dell'art 20 specifica che "Gli iscritti nel Registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano la revisione legale ai sensi del comma 2 dell'art 2409-bis o dell'art. 2477 del codice civile sono soggetti a controllo della qualità".
Il controllo riguarda anche i membri del Collegio sindacale a cui venga affidata la revisione legale.
La selezione dei soggetti da sottoporre al controllo di qualità avverrà sulla base di un’analisi del rischio e relativamente a incarichi su società che superano i limiti di quelle che lo stesso decreto definisce come piccole imprese all'art 1.
Il controllo di qualità si baserà sull'esame dei documenti di revisione selezionati con valutazione:
- della conformità ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza applicabili;
- della quantità e qualità delle risorse impiegate;
- dei corrispettivi della revisione;
- del sistema di controllo interno della qualità per le società di revisione.
Al termine delle verifiche il controllore dovrà redigere una relazione con gli esiti delle stesse con eventuali raccomandazioni su azioni da compiere e termini entro i quali adempiere, In caso di inosservanza il MEF irroga le sanzioni previste (art 24 del DLgs n 39/2010)
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Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione
La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.
In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale.
Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.
In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente.
Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.
Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.
ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande
La domanda di adesione potrà essere presentata:
On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si
- Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore.
- Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
- Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
È possibile pagare gli importi:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.
Rottamazione ruoli fino a mille euro
La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.
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Attestazione SOA: le Entrate fissano il calendario dell’obbligatorietà
L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 10 del 20 aprile fornisce chiarimenti sulla SOA.
Ricordiamo che la SOA è la certificazione necessaria alle imprese per l'affidamento di lavori di importo superiore a 516.000 euro ai fini degli incentivi fiscali per interventi edilizi. leggi anche: Attestazione SOA: chiarimenti delle entrate
Le imprese, ai sensi dell'art 10 bis del DL n 34/2022, devono essere certificate e in particolare, ai fini delle agevolazioni fiscali (previste dagli articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020) l’esecuzione dei lavori deve essere affidata:
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA,
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
- a decorrere dal 1° luglio 2023:
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Con la circolare n 1072023 viene chiarito che, gli incentivi fiscali ex artt 119 e 121 DL 34/2020 per lavori affidati a imprese per importi superiori a 516.000 euro spettano secondo le regole seguenti:
Allegati:Per i lavori in esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e contratti stipulati entro tale data Per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 (ai sensi dell'art 2 ter DL 11/2023) spettano a prescindere dalla SOA anche per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2023 gli incentivi fiscali spettano se: - le imprese abbiano la SOA,
- le imprese abbiano sottoscritto un contratto che prevede il suo rilascio.
Per le spese sostenute dal 1 luglio 2023 gli incentivi fiscali spettano se:
- le imprese hanno la SOA.
La circolare chiarisce inoltre che al fini di individuare i lavori di importo superiore a 516mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della SOA, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva e il limite di 516mila euro deve essere calcolato considerando singolarmente ciascun contratto di appalto e ciascun contratto di subappalto.
Pertanto nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le condizioni SOA devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
- a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023:
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DDL Concorrenza: sintesi delle novità in arrivo
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 20 aprile il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.
Dal comunicato stampa diffuso dallo stesso Governo, si evince la sintesi delle novità in arrivo, vediamole.
Disegno di legge Mercato e concorrenza: cosa prevede
Il testo approvato in data 20 aprile 2023 interviene, tra l’altro:
- per modificare la disciplina relativa ai piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica e le disposizioni sul trasporto e sull’efficienza della rete di distribuzione del gas, con l’individuazione nell’“impresa maggiore di trasporto” del gas (attualmente SNAM) del soggetto tenuto alla trasmissione dei piani decennali di sviluppo della rete, e con la modifica della procedura per l’approvazione del piano decennale di sviluppo della rete elettrica (predisposto da Terna);
- si prevede la promozione dell’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” ponendo anche obblighi in tal senso in capo alle imprese distributrici; i dati rilevati dai contatori di luce e gas potranno essere messi a disposizione, su richiesta dei clienti, a soggetti terzi per confrontare i prezzi.
Si interviene inoltre per:
- attribuire all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il potere di fissare i prezzi del teleriscaldamento.
- introdurre la definizione di “infrastruttura di cold ironing”, quale insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma per l’erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto e si chiarisce che il servizio è considerato di interesse economico generale, con la previsione di uno sconto sulle componenti tariffarie a favore degli utilizzatori finali;
- stabilire che l’assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio al dettaglio su aree pubbliche avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, ispirate a principi di par condicio e trasparenza, salvaguardando comunque gli interessi degli attuali concessionari e dei lavoratori da questi impiegati, valorizzando i requisiti dimensionali della categoria della microimpresa e fissando il numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. Si fissa in dieci anni la durata massima della concessione;
- prevedere che i procedimenti di rinnovo delle concessioni che erano in scadenza al 31 dicembre 2020, non conclusi alla data di entrata in vigore della legge, debbano essere chiusi entro i sei mesi successivi, con assegnazione della concessione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore alla scadenza e, quindi, per una durata di 12 anni. Le concessioni non interessate dai procedimenti di rinnovo di cui al paragrafo precedente hanno validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
- semplificare le procedure per le vendite promozionali, consentendo l’invio di una comunicazione unica nel caso di esercizi ubicati in comuni diversi e tenendo a disposizione delle autorità di controllo la relativa documentazione, in forma cartacea o visionabile da web all’indirizzo internet indicato dall’esercente.
- ampliare da 45 a 90 giorni il termine entro il quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve comunicare, alle imprese interessate e al Ministero delle imprese e del Made in Italy, le proprie conclusioni di merito sulle operazioni di concentrazione di imprese (fusione, acquisizione di azioni, costituzione di new-co) soggette a comunicazione preventiva che ritiene suscettibili di essere vietate.
- infine si individua l’AGCM quale autorità nazionale competente in materia di mercati equi e contendibili nel settore digitale, in relazione ai servizi di piattaforma di base (es. servizi di intermediazione online, motori di ricerca, social network). All’Autorità si attribuiscono, anche in tale ambito, i poteri di indagine previsti in materia di concorrenza e quelli sanzionatori.
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Cooperative: regole revisori elenco attività di vigilanza straordinaria
Il MIMIT informa che è pubblicato il Decreto 19 aprile 2023 che definisce i criteri di assegnazione degli incarichi di revisione ordinaria e ispezioni straordinarie per le coopertive.
In particolare, con decreto del 19 aprile il MIMIT disciplina le modalità, i tempi e le procedure:
- per l’inserimento dei revisori nell’elenco per lo svolgimento dell’attività di vigilanza straordinaria di cui al titolo III – art. 8 del d.lgs 220/2002,
- per l’attribuzione degli incarichi di revisione ordinaria e di ispezione straordinaria
- e per la valutazione dei revisori.
Con apposito ordine di servizio direttoriale è costituita una Commissione inter-divisionale con il compito di valutare il grado di professionalità posseduto dai revisori.
La Commissione è presieduta dal Dirigente della divisione competente per la Vigilanza ispettiva ed è composta da:
- quattro funzionari di cui due della medesima divisione Vigilanza ispettiva,
- uno della divisione competente in materia di Liquidazione coatta amministrativa
- e uno della divisione competente in materia di Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi.
La Commissione resta in carica due anni ed è rinnovata con provvedimento direttoriale.
Detta valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:
- 1. rispetto dei termini per la consegna dei verbali; saranno considerati con valore penalizzante gli eventuali giorni di ritardo ingiustificato;
- 2. tempestività nello svolgimento degli incarichi; saranno fortemente penalizzanti le eventuali revoche dagli incarichi conseguenti al ritardo nell’esecuzione;
- 3. correttezza e chiarezza del contenuto del verbale; saranno valutate a discapito le eventuali imprecisioni nella compilazione dei verbali;
- 4. congruenza tra l’irrogazione della diffida e/o la proposta di provvedimento ed il provvedimento in seguito decretato;
- 5. osservanza delle direttive all’occorrenza impartite dalla divisione V; saranno attentamente valutati e ponderati eventuali comportamenti non tenuti in ottemperanza alle stesse. La commissione si riunisce con cadenza minima semestrale ovvero all’occorrenza. La Commissione è chiamata a valutare, anche, le domande di ammissione all’Elenco degli Ispettori. A tal fine, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera A del successivo art. 6 procederà all’esame degli ultimi 10 verbali di revisione del richiedente per riscontrare il possesso della preparazione ed esperienza necessari.
Viene specificato che, gli incarichi di revisione ordinaria saranno assegnati, previa pianificazione, tramite il sistema di assegnazione massiva, gestito informaticamente, ai revisori che:
- 1. sono revisori “attivi”, intendendosi per tale un revisore che non ha comunicato alla Divisione V di essere temporaneamente nell’impossibilità di effettuare, per qualsivoglia motivo, l’attività di revisione;
- 2. abbiano la sede di lavoro o residenza all’interno della provincia nella quale l’ente cooperativo ha la sede legale;
- 3. non abbia revisionato o ispezionato la cooperativa nei due bienni precedenti; tale criterio non troverà applicazione in quelle province – preventivamente individuate – nelle quali il numero di revisori in attività è particolarmente esiguo rispetto alle cooperative da revisionare. Il numero massimo di revisioni da assegnare a ciascun revisore sarà definito, in base alle necessità, dalla Divisione competente per la vigilanza ispettiva. L’abbinamento tra revisore e cooperative da revisionare – fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti da 1 a 3 – avviene in modo casuale secondo una procedura informatica automatizzata.
Inoltre, per l'iscrizione nell’elenco degli Ispettori occorrono i seguenti requisiti:
- Per poter svolgere incarichi di ispezione straordinaria, i revisori devono essere iscritti nell’apposito Elenco degli Ispettori presso la Divisione competente per la vigilanza ispettiva della DGVECS.
- Per l’iscrizione all’Elenco è indispensabile che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
- A. aver concluso la rilevazione di almeno 30 revisioni nel quadriennio precedente alla domanda di iscrizione, senza osservazioni da parte della Divisione competente. Sono escluse dal novero le c.d. revisioni “didattiche”;
- B. essere stato valutato idoneo alla funzione da parte della Commissione interdivisionale di valutazione di cui all’art.
- L’Elenco è composto da due sezioni: Senior e Junior.
- Sono inseriti tra i Senior gli ispettori di comprovata esperienza nel ruolo della vigilanza, acquisita nel corso dell’attività svolta su tutto il territorio nazionale e che operano nell’attualità quali tutor o lettori di verbali.
- Sono inseriti tra i Junior i revisori ai quali, al momento dell’iscrizione nell’Elenco, si ritiene opportuno affiancare ispettori con maggiore esperienza al fine di creare il necessario turn over ed il trasferimento di professionalità.
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Corti di giustizia tributaria: regolamento dell’Ufficio ispettivo
Con Regolamento del 28 marzo 2023 pubblicato in GU n 91 del 18 aprile il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria detta le regole sul funzionamento dell'Ufficio Ispettivo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 1, lettera q) della legge 31 agosto 2022, n. 130, è istituito presso il Consiglio di Presidenza, con carattere di autonomia e indipendenza, l'Ufficio ispettivo al fine di garantire l'esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, con il primario compito di «svolgere attività presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.»
L'Ufficio ispettivo è composto di sei magistrati o giudici tributari esonerati dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Corti di giustizia tributaria.
L'Ufficio ispettivo svolge funzioni di controllo dell'operato di soggetti appartenenti alla giustizia tributaria, nei limiti posti dalla legge a salvaguardia dell'esercizio della funzione giurisdizionale, mediante attività di accertamento imparziale ed obiettivo di situazioni e comportamenti oggetto di segnalazione o rilevati in via autonoma, nonché della regolarità delle condotte tenute nell'adempimento dei doveri d'ufficio.
L'Ufficio ispettivo può svolgere attività congiunte presso le Corti di giustizia tributaria, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza, sulla base di appositi protocolli stipulati tra il Consiglio di Presidenza e il Dipartimento delle finanze.
Le principali attività dell'Ufficio ispettivo sono l'ispezione ordinaria e l'ispezione straordinaria.
Su disposizione del Consiglio di Presidenza, esso svolge inchieste amministrative.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione ordinaria
L'ispezione ordinaria ha luogo con cadenza tendenzialmente triennale secondo una programmazione annuale approvata dal Consiglio di Presidenza.
Essa è affidata all'Ufficio ispettivo, coadiuvato da funzionari-ispettori del Consiglio, allo scopo di riferire sull'entità e tempestività del lavoro eseguito dai magistrati e dai giudici tributari ed accertare la regolare tenuta delle udienze e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti il servizio giustizia.
Ufficio ispettivo Corti tributarie: l'ispezione straordinaria
L'ispezione straordinaria ha luogo, su richiesta del Consiglio di Presidenza anche su proposta del direttore dell'Ufficio ispettivo, quando siano state riscontrate dagli ispettori, o siano state comunque segnalate, deficienze o irregolarità che richiedono approfondimento ulteriore.
Nei casi di urgenza, anche su sollecitazione della Commissione disciplina o di almeno cinque Consiglieri, il Consiglio di Presidenza può disporre inchiesta amministrativa per l'accertamento di fatti di rilevanza disciplinare; in tal caso, il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato tributario o giudice tributario può, anche senza l'osservanza di particolari formalità chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al giudice o magistrato interessato, e poi riferire in merito al Consiglio.
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Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole
Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per l'attribuzione a ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3, ultimo periodo, del CAD.
Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.
ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.
Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é
L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta identificazione del cittadino registrato in ANPR al fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:- a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
- b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
- c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
- d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
- f. non può essere riassegnato,
- g. garantisce l'associazione immutabile al soggetto cui è attribuito;
- h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità tantomeno temporale;
- i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
- j. è possibile la ricostruzione del check digit;
Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti gli individui già registrati in ANPR.
A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR.
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