-
Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.
La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.
In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.
Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:
- presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
- viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.
Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.
Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.
La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:
- mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
- essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.
L’istante sostiene che:
Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;
- In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
- Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
- La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.
L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:
- dichiara cessato il contratto di locazione originario;
- definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
- stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.
Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.
Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.
Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.
Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;
Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.
Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:
- l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
- le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
- in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.
Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.
Allegati: -
Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Con la Circolare n 15 del 22 dicembre le Entrate pubblicano i chiarimenti sulle spese di trasferta e rappresentanza.
Di rivielo l'evidenza che sono fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti per auto private per missioni e trasferte nel comune, vediamo maggiori dettagli.
Spese di trasferta e rappresentanza: chiarimenti ADE
Le Entrate con un comunicato stampa hanno annunciato la Circolare n 15/2025 con oggetto: Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d’impresa – Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, legge 30 dicembre 2024, n. 207, e decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108
In particolare si forniscono istruzioni sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) in merito al trattamento fiscale delle indennità di trasferta o di missione per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e d’impresa.
Il documento di prassi definisce in modo puntuale le condizioni da rispettare e anche i casi in cui è richiesto l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabile, offrendo un quadro unitario delle regole da applicare.
I rimborsi esclusi dal reddito
La circolare illustra le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese.
Ai fini di una semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.
Di conseguenza, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale.
La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
Le regole sulla tracciabilità
La circolare analizza poi le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) e dal decreto fiscale (Dl n. 84/2025) in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC).
In particolare, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.
Allegati: -
ONLUS: iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo
A partire dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa. Il MInistero informava del fatto che, le Onlus iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), entro e non oltre il 31 marzo 2026, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106. Inoltre entro lo stesso termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017. Onlus: come iscriversi al RUNTS entro marzo 2026
L’ente interessato alla qualifica di terzo settore può presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.
Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:- atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
- statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
- ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).
Inoltre viene specificato che ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale, Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.
Si ricorda che le Onlus che non intendano iscriversi al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. f) del d.lgs n.460/1997, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
-
Cedolare secca affitti brevi: le novità dal 2026
La legge di bilancio 2026 contiene modifiche alla tassazione degli affitti brevi.
In sintesi si prevede che a partire dal 2026, pur essensdo confermata l’aliquota della cedolare secca del 21% per la prima abitazione e del 26% per la seconda, si determina reddito d’impresa in caso di locazione di più di 2 appartamenti.
Vediamo i dettagli.
Affitti brevi 2026: novità per la tassazione
Con la Legge di Bilancio 2026 scende il limite a partire dal quale si presume l’attività imprenditoriale e occorre la partita Iva.
Dal 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo sistema che prevede che a partire dal terzo immobile dato in locazione turistica sarà obbligatorio aprire la partita Iva, perché si presumerà l’esercizio di un’attività di impresa.
A ciò dovrebbe aggiungersi un intervento dalle Regioni e dai Comuni che potrebbe riguardare i profili amministrativi e urbanistici.
La manovra ha mantenuto il sistema di tassazione attuale:
- sul primo immobile dato in affitto breve vi è una tassazione al 21% con la cedolare secca,
- sul secondo immobile dato in affitto vi è una tassazione al 26%, sempre con un’imposta sostitutiva.
Ricordiamo che l’aliquota al 26% è stata introdotta a partire dal 2024 e che era possibile optare per quella al 21% nel 730, per un solo immobile.
L'articolo riscritto in legge di bilancio 2026 prevede che:
"Art. 7 (Modifica alla disciplina degli affitti brevi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applicano
le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota:
a) del 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi;
b) del 26 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad un ulteriore unità immobiliare oltre a quella di cui alla lettera
a);
c) del 30 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi alla terza e quarta unità immobiliare oltre a quella di cui alla
lettera b).»Si attendono novità dagli enti locali per eventuali ulteriori interventi.
Leggi anche Cedolare secca: guida completa aggiornata al 2026 per conoscere tutte le regole di questa tassazione agevolativa sulle locazioni.
Cedolare secca: regole generali
Ricordiamo, in generale, che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile).
Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione.
La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.
La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.
Come ricorda anche l'Agenzia delle entrate è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali.
Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
Si tratta comunque di un testo di DDL in bozza che potrà nel corso della approvazione alcune variazioni.
-
Condono edilizio fuori dalla Legge di Bilancio 2026: in arrivo in altro provvedimento
La Legge di bilancio 2026 pubblicata in GU n 301 del 30 dicembre entra in vigore da domani 1° gennaio.
Il pacchetto di emendamenti che prevedeva una sanatoria edilizia su larga scala non è stata confermata ma già si parla di prevedere le medesime regole con un altro provvedimento.
La riapertura del condono edilizio del 2003 resta un tema caldo.
Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa
Condono edilizio 2026: restano aperte le misure allo studio
Secondo le ipotesi in circolazione, si prevederebbe la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale.
Sarebbero sanabili purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.
Non rientrerebbero invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.
Sul condono edilizio ci sarebbe già un provvedimento da utilizzare, ossia il Testo unico dell’edilizia, approvato dal Consiglio dei ministri, ma non ancora bollinato dalla Ragioneria.
Non è escluso che il testo possa essere riaperto per accogliere le proposte al vaglio del Governo.
Gli emendamenti alla legge di Bilancio 2026, ora eliminati, sono comuque tra le ipotesi probabili.
La sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione. Da un lato, la sanatoria potrebbe offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato, anche involontariamente, situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie; dall’altro, la riapertura di un condono, soprattutto su scala nazionale, riaccenderebbe il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.
Vedremo ad anno nuovo lo scenario praticabile.
Per le ultime novità leggi: Codice dell’Edilizia: parte la fase attuativa i cui provvedimento attuativi dovranno essere approvati nel 2026 e conterranno di certo le regole per i "condoni".
-
Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre
Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.
In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.
Acconto IVA 2025: come si paga
Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:
- banche,
- Poste Italiane,
- e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:
- il 6035 per i trimestrali,
- il 6013 per i mensili.
Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento
Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:
- imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
- lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
- società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
- società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
- istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
Acconto IVA 2025: come si calcola
I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:
- storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
- previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno;
- e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.
In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Acconto IVA 2025: il codice tributo
Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto.
A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.
Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.
tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:
- chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
- chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
- chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.
-
Tabelle ACI 2026: regole dal 1° gennaio
In Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, viene pubblicato il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale
Si evidenzia che le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL,
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in;
- autoveicoli elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in,
- Autoveicoli elettrici.
- Motoveicoli.
- Autocaravan.
Scarica qui le Tabelle ACI 2026
L’ACI elabora due tipologie di tabelle:
- le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
- le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).
Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
-
Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre
Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.
Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.
Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.
Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO
Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.
Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.
Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.
Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher
Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.
Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.
Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.
Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.
Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.
Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.
Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.
Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.
Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.
Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:
- l’App IO
- o con un’email,
in base del canale usato per l’invio della domanda.
- Senza categoria
Correttivo Irpef ires: regole in Gazzetta
Pubblicato in GU n 294 del 19 dicembre il Decreto legislativo 192/2025 con Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
Il Decreto contiene 20 articoli ed entra in vigore il 20 dicembre, vediamo una sintesi delle misure in esso contenute.
Correttivo Irpef Ires: cosa contiene
Il decreto legislativo è emanato ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” che consente al Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi della stessa legge delega entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi (ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui all’art. 1, commi 1 o 4, della legge delega).
In particolare, si introducono disposizioni correttive e integrative al d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, adottato in attuazione della citata legge delega di riforma fiscale.
Sullo schema di decreto legislativo, la Conferenza unificata, in data 10 settembre 2025, ha sancito l’intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 111 del 2023; le competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica (5^ Bilancio e 6^ Finanze e Tesoro) e della Camera dei deputati (V Bilancio, tesoro e programmazione e VI Finanze) hanno reso i rispettivi pareri favorevoli, con osservazioni, mentre la 4^ Commissione del Senato della Repubblica e la XIV Commissione della Camera dei deputati in materia di Politiche dell’Unione Europea hanno espresso rispettivamente osservazioni non ostative e parere favorevole.
Il decreto è così composto:
CAPO I – Disposizioni in materia di tassazione dei redditi da lavoro
CAPO II – Disposizioni in materia di reddito d’impresa
CAPO III – Disposizioni in materia di fiscalità internazionale
CAPO IV – Disposizioni in materia di basi imponibili dell’imposta sulle successioni e donazioni e dell’imposta di registro
CAPO V – Modifiche in materia di Statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo
CAPO VI – Disposizioni in materia di riscossione
CAPO VII – Disposizioni in materia doganale e di accise
CAPO VIII – Disposizioni in materia di testi unici
CAPO IX-Disposizioni finali
Tra le norme:
- le disposizioni fiscali per “familiari a carico” secondo cui si intenderanno non più solo i figli, ma anche il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i genitori e gli altri soggetti di cui all’art. 433 c.c. conviventi o titolari di assegni alimentari non giudiziali.
- la disciplina degli interpelli, e in particolare la possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, il vecchio riferimento all’art. 11 comma 1 lett. b) della L. 212/2000 è sostituito con la lett. e) dello stesso articolo, nel quale è confluita la relativa disciplina;
- una norma che dispone che in caso di sospensione unilaterale da parte di uno Stato di una o più disposizioni recate dalla convenzione bilaterale, anche l’Italia sospenderà le medesime disposizioni con pari decorrenza e durata,
- la norma di estensione, dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, della derivazione rafforzata alle micro imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- norma di modifica in tema di correzione degli errori contabili con decorrenza per le correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.
- Senza categoria
Familiari a carico 2026: le novità del Correttivo Irpef-Ires
In GU n 294 del 19 dicembre viene pubblicato il Decreto Legislativo n 192/2025 con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.
Tra le norme vi è quella relativa ai familiari a carico con ricadute dirette sulle dichiarazioni dei redditi, vediamola nel dettaglio.
Familiari a carico: cosa contiene il Decreto correttivo approvato
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al Decreto Correttivo Irpef-Ires, l’articolo 1 provvede a modificare la disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
Con le modifiche si prevede, con una novella del comma 4-ter del predetto articolo, che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;
- le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tali soggetti vanno considerati anche se, in taluni casi, non è più prevista, a loro favore, una detrazione per carichi di famiglia; si pensi:
- ai figli di età fino a 21 anni (detrazione soppressa con l’art. 10, comma 4, d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230)
- o superiore a 30 anni nonché ai fratelli e sorelle conviventi (detrazioni soppresse con l’art. 1, comma 11, lettera a), legge 30 dicembre 2024, n. 207).
Inoltre, nel novellato comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR si prevede, al secondo periodo, che se una disposizione fiscale prevede un beneficio a favore dei familiari di cui all’art. 12 per i quali ricorrono le condizioni previste dal comma 2 del medesimo, ovvero se si fa genericamente riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si devono considerare fra i beneficiari i soggetti sopra elencati che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 dell’art. 12, vale a dire 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.
Il decreto è in vigore dal 20 dicembre e le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.