• Versamenti delle Imposte

    Riaffidamento carichi: condizioni di adesione per gli enti

    L’articolo 5 del Decreto legislativo n. 110/2024 prevede specifiche disposizioni in ordine ai termini e alle modalità di “Riaffidamento dei carichi” oggetto di discarico. 

    Le disposizioni contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5 dell’articolo citato, prevedono che il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa, ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore alle Condizioni di servizio rese disponibili dalla stessa Agenzia, vediamole.

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    Riaffidamento carichi: condizioni di adesionhe per gli enti

    Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”; le seguenti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024. 

    Il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 prevede che:

    • l’adesione avvenga mediante invio a mezzo PEC, all’indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziariscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all’allegato 1 e del provvedimento adottato dall’Ente,
    • il provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
    • l'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle Condizioni. 

    L’adesione da  parte dell'ente determina:

    1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;
    2. in caso di discarico anticipato ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme discaricate, non ancora prescritte, per le quali l’Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all’Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

  • Accertamento e controlli

    Accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti: principio Cassazione

    Con Ordinanza 23 agosto 2025, n. 23741, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema delicato dell’accertamento induttivo sui conti correnti bancari dei professionisti. 

    Il fulcro della controversia  è la deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati. 

    La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: anche in caso di accertamento basato su presunzioni, l’Agenzia delle Entrate deve considerare una quota di costi deducibili per rispettare il principio di capacità contributiva.

    Vediamo il dettaglio del caso di specie.

    Deducibilità dei costi in presenza di versamenti ritenuti compensi non dichiarati: decisione della Cassazione

    Il ricorso è stato proposto dagli eredi di un avvocato destinatario di un avviso di accertamento induttivo emesso dall’Agenzia delle Entrate in relazione ai redditi professionali dell’anno 2002.

    Il de cuius aveva impugnato l’atto di accertamento, ottenendo inizialmente un parziale successo in CTP e successivamente in CTR

    Tuttavia, la Cassazione, con precedente pronuncia, aveva annullato la sentenza di appello, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria regionale di secondo grado, affinché si tenesse conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014, che aveva eliminato la presunzione legale di evasione per i prelievi bancari dei professionisti.

    Il giudice del rinvio accolse parzialmente l’appello del contribuente.

    A seguito di tale decisione, gli eredi ricorrevano nuovamente in Cassazione per tre motivi:

    • la sentenza impugnata non indicava chiaramente il debito residuo,
    • non veniva applicata correttamente la deduzione dei costi relativi ai compensi presunti,
    • non si rispettava il principio di capacità contributiva, come sancito dalla Corte Costituzionale n. 10/2023.

    La Cassazione nell'rodine:

    • ha rigettato il primo motivo, relativo alla presunta estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine;
    • accolto il secondo motivo, nella parte riguardante la mancata deduzione forfettaria dei costi;
    • assorbito il terzo motivo, relativo alle spese del primo giudizio di Cassazione.

    La Corte ha riaffermato un principio di diritto fondamentale: «Nel caso in cui, in seguito ad accertamento induttivo, vengano imputati al contribuente maggiori ricavi, è obbligatoria la deduzione di una quota forfettaria di costi necessari alla produzione di tali ricavi, anche in assenza di una documentazione precisa».

    La ratio risiede nel rispetto dell’art. 53 della Costituzione, che impone la tassazione sulla capacità contributiva reale e non presunta. L'accertamento induttivo, anche quando fondato, non può trasformarsi in un’imposizione automatica che ignora i costi sostenuti per produrre il reddito.

    Occorre evidenziare che la sentenza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ad esempio, la Cassazione n. 7122/2023 e la Cass. n. 31981/2024 avevano affermato che, in caso di accertamenti basati su presunzioni (es. movimentazioni bancarie), l’Amministrazione non può prescindere dalla stima di costi proporzionali ai ricavi accertati.

    La novità della Sentenza n. 23741/2025 sta nell’estensione applicativa anche ai versamenti bancari imputati a compensi in nero, e nel rafforzamento del legame tra accertamento tributario e principi costituzionali.

  • Accertamento e controlli

    Proroga COVID di 85 giorni per decadenza: vale anche per l’IMU

    La normativa emergenziale COVID-19, sospendendo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 le attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso degli enti impositori, ha disposto la proroga di 85 giorni dei termini di decadenza e di prescrizione (art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020), tale sospensione si applica anche ai tributi comunali, in quanto la proroga abbraccia tutti gli uffici degli enti impositori, compresi gli enti locali e quindi riguarda anche i termini per l'IMU.

    Proroga COVID di 85 giorni per la decadenza: vale anche per l’IMU

    La vicenda ha origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 notificato da Soget Spa, concessionario della riscossione per un Comune.

    L’avviso fu spedito il 25 marzo 2021, mentre il termine di decadenza risultava prorogato fino al 26 marzo 2021 in virtù della normativa emergenziale anti-Covid (art. 67, D.L. n. 18/2020).

    Tuttavia, la società contribuente ricevette l’avviso solo il 30 marzo 2021 oltre il termine, di qui la contestazione sulla tempestività dell’atto.

    Il ricorso è stato accolto in primo grado e confermato in appello.

    La Corte di Giustizia Tributaria Regionale di secondo grado ha ritenuto l’avviso notificato tardivamente e quindi inefficace per decadenza, affermando che fa fede la data in cui l’atto è entrato nella disponibilità del contribuente ovvero il 30 marzo 2021, e non quella di consegna all’ufficio postale ovvero il 25 marzo 2021.

    Soget ha presentato ricorso in Cassazione, denunciando una violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari e sul termine di decadenza, invocando il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica.

    La Corte ha ribadito che in materia tributaria si applica la scissione soggettiva della notificazione ossia, i fini del rispetto del termine di decadenza, è sufficiente che l’ente impositore abbia consegnato l’atto per la notifica entro il termine previsto, anche se il contribuente lo riceve successivamente.

    Durante l’emergenza pandemica, l’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha sospeso i termini di decadenza dal 8 marzo al 31 maggio 2020, determinando una proroga di 85 giorni.

    Nel caso specifico, il termine ordinario di decadenza quinquennale in scadenza naturale il 31 dicembre 2020 è stato prorogato al 26 marzo 2021

    La spedizione del 25 marzo 2021, dunque, è risultata tempestiva.

    Con l’ordinanza n. 21765/2025, la Sezione Tributaria della Cassazione ha accolto il ricorso di Soget, cassando la sentenza di secondo grado e rinviando alla CGT per un nuovo esame.

    La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di notificazione degli atti di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l’ente ha consegnato l’atto all’agente notificatore (es. Poste), non quella di effettiva ricezione da parte del contribuente”.

    La sentenza conferma la giurisprudenza prevalente, in particolare quanto già espresso dalle Sezioni Unite nel 2021, rafforzando il principio della scissione soggettiva anche in ambito tributario.

    Pertanto, la decisione della Cassazione non rappresenta un cambio di orientamento, ma piuttosto una precisazione applicativa in un contesto particolare: quello delle proroghe emergenziali dovute al Covid-19.

    In sintesi la Cassazione, dopo avere richiamato l’applicabilità al caso di specie del principio generale della scissione soggettiva degli effetti della notificazione dell’avviso di accertamento (secondo cui, ai fini della verifica del rispetto dei termini da parte dell’ente impositore che notifica, va fatto riferimento alla data di invio dell’atto), ha precisato che la sospensione per 85 giorni dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, disposto a norma del citato art. 67 commi 1 e 4 del DL 18/2020 per “gli uffici degli enti impositori”, si applica a tutti gli enti impositori, erariali e locali, dato che la disposizione non reca alcuna distinzione.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: invio entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre va inviato il Modello 730/2025 che sia esso precompilato oppure ordinario.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 114763 del 10 marzo le Entrate pubblicavano le regole e il relativo Modello 730/2025 e Istruzioni.

    Con il Provvedimento n 120707 del 12 marzo venivano invece pubblicate le specifiche tecniche che consentono a sostituti d’imposta, Caf, professionisti e intermediari abilitati di trasmettere telematicamente le informazioni, relative al periodo d’imposta 2024.

    Ricordiamo le principali novità di quest'anno.

    Modello 730/2025: le principali novità

    Tra le novità del Modello 73072025 figurano: 

    1. Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali: 
      1. redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
      2.  plusvalenze di natura finanziaria (quadro T); 
    2. Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024); 
    3. Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote; 
    4. Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo; 
    5. Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi; 
    6. Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo; 
    7. Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
    8. Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; 
    9. Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo; 
    10. Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
    11. Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    12. Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro; 
    13. Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
    14. Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024; 
    15. Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale; 
    16. Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo; 
    17. Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi; 
    18. Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
    19. IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo
    20. Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    La Cassazione ha sancito con l'Ordinanza n 23939 del 2025 che se un avviso di accertamento è notificato a una società di persone già estinta, anche gli atti emessi nei confronti dei soci devono considerarsi invalidi, salvo che non sussistano vizi autonomi. 

    La decisione chiarisce un nodo ricorrente nella prassi: quali effetti produce l’estinzione della società sugli accertamenti notificati successivamente, e se i soci rispondano comunque delle imposte non versate, in virtù del regime di trasparenza fiscale ex articolo 5 del TUIR.

    Accertamento a società estinta: conseguenze per i soci

    Il contenzioso giunto fino alla Cassazione è nato da avvisi di accertamento notificati sia a una Sas che ai suoi soci persone fisiche, relativi a redditi imputati per trasparenza.

    Tuttavia, la società risultava già cancellata dal Registro delle imprese al momento della notifica degli atti. 

    Il giudice di primo grado aveva annullato l’avviso alla società per difetto di capacità processuale, ma aveva respinto i ricorsi dei soci, ritenendo validi gli accertamenti a loro carico.

    La CTR confermava questa impostazione, non estendendo l’effetto dell’annullamento agli atti emessi individualmente verso i soci.

    Il ricorso giunto in Cassazione subiva un ribaltamento degli esiti.

    La Suprema Corte ha espresso un principio secondo cui si genera un effetto estensivo dell’annullamento anche ai soci, ossia:

    L’annullamento dell’avviso di accertamento notificato a una società di persone estinta si estende anche agli atti emessi nei confronti dei soci, salvo che sussistano vizi propri o cause autonome di inopponibilità (ad esempio, decadenza o nullità specifica della notifica)”.

    Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame gli accertamenti notificati ai soci non derivavano da una successione nella posizione giuridica della società estinta, ma dalla trasparenza ex art. 5 TUIR. 

    Dunque, essendo lo stesso presupposto impositivo travolto dalla nullità originaria, anche i successivi atti individuali dovevano considerarsi privi di fondamento.

    Risulta rilevante il riferimento al giudicato interno formatosi sul punto della nullità dell’avviso alla società: l’Amministrazione, infatti, aveva impugnato la sentenza solo per eccepire la carenza di legittimazione della società ad appellare, non contestando la nullità del provvedimento.

    La Cassazione sottolinea che, in ogni caso, l’atto alla società era nullo ab origine, e se fosse stato oggetto di impugnazione diretta in sede di legittimità, sarebbe stato annullato senza rinvio, in quanto notificato a un soggetto giuridico ormai inesistente (Cass. 21125/2018; Cass. 33278/2018).

    Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda la distinzione tra la trasparenza fiscale (art. 5 TUIR) e la successione nei rapporti giuridici in caso di estinzione societaria.

    I soci di società di persone non subentrano automaticamente nei rapporti passivi della società per effetto della cancellazione, ma sono tassati direttamente per imputazione di reddito.

    In questo contesto, la validità degli accertamenti a loro carico dipende dalla legittimità dell’accertamento originario alla società. Se quest’ultimo è nullo, non può sopravvivere il secondo.

    La Corte esclude l'applicazione dell'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 175/2014, il quale prevede che ai fini degli atti tributari l’estinzione della società ha effetto dopo cinque anni dalla cancellazione.

    Tale norma non si applica nei casi in cui la cancellazione sia avvenuta prima del 13 dicembre 2014, come nel caso di specie.

    Concludendo l’ordinanza n. 23939/2025 conferma un orientamento garantista e coerente con la giurisprudenza precedente, riconoscendo che non è possibile far sopravvivere gli effetti di un atto tributario nullo notificato a una società estinta, cercando di farli gravare sui soci attraverso la trasparenza fiscale.

  • Adempimenti Iva

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    Con la sentenza n. 22795 del 7 agosto 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio consolidato nella giurisprudenza nazionale ed europea: l’emissione di una fattura per operazione inesistente genera l’obbligo di versamento dell’Iva, salvo che sia dimostrata l’eliminazione tempestiva del rischio di perdita del gettito erariale.

    La vicenda trae origine da una verifica della Guardia di Finanza che ha portato all’emissione di avvisi di accertamento per Iva indebitamente detratta a carico di una società operante nel mercato dell’energia elettrica.

    Secondo l’Agenzia delle Entrate, il gruppo societario coinvolto – mediante operazioni tra aziende riconducibili allo stesso soggetto economico – avrebbe simulato acquisti e vendite di energia con meccanismi a saldo zero, privi di reale contenuto economico. 

    Le fatture emesse, quindi, erano relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

    In particolare, la società ritenuta “cartiera” avrebbe emesso fatture per cessioni mai avvenute, ma allo stesso tempo ricevuto fatture di importo identico per riacquisti fittizi. Il meccanismo circolare – apparentemente neutro – è stato contestato come strumento fraudolento per sfruttare indebitamente la detrazione dell’Iva.

    Fattura operazioni inesistenti: quando spetta il rimborso IVA

    La Cassazione con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, ribadendo che:

    • l’Iva è dovuta in base alla fattura (anche se falsa). Secondo l’art. 21, comma 7, del DPR n. 633/1972, recependo l’art. 203 della direttiva Iva, chiunque indichi l’Iva in una fattura è obbligato a versarla, anche se l’operazione sottostante è inesistente. Questo perché il sistema dell’Iva si fonda su un principio formale: la “cartolarità” del debito tributario. La sola emissione della fattura fa sorgere l’obbligo di versamento dell’imposta.
    • la detrazione è ammessa solo per operazioni effettive. In parallelo, l’art. 168 della direttiva Iva e l’art. 19 del DPR 633/1972 stabiliscono che il diritto alla detrazione sorge solo in presenza di una reale cessione o prestazione. Di conseguenza, in presenza di operazioni fittizie – come quelle “circolari” in cui la merce è formalmente ceduta e riacquistata tra le stesse società – non è ammessa alcuna detrazione.
    • possibile il rimborso dell’Iva versata, ma solo se non vi è rischio di perdita di gettito

    La Cassazione, richiamando la sentenza Corte UE 8 maggio 2019, causa C-712/2017, ammette che l’emittente della fattura per operazione inesistente può ottenere il rimborso dell’Iva versata, ma solo a condizione che sia stato eliminato completamente il rischio che il destinatario abbia detratto l’imposta.

    In particolare, il rimborso è possibile se:

    • la fattura non è mai stata utilizzata fiscalmente dal destinatario (non è stata annotata né ha generato detrazione);
    • la fattura è stata ritirata tempestivamente;
    • l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto in via definitiva la detrazione da parte del destinatario.

    La sentenza n. 22795/2025 della Cassazione riporta un importante chiarimento: l’emissione di fatture “errate” o simulate comporta obblighi concreti, anche in assenza di operazioni reali. 

    L’unico modo per evitarne gli effetti è dimostrare, con precisione, di aver annullato il rischio di detrazione indebita.

  • Agricoltura

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.

    Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:

    • prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
    • prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
      Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
      Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.
    • salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
      Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Prodotti salumeria: i controlli nella produzione

    Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto  con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:

    • le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
    • l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
    Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.

    I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.

  • Contenzioso Tributario

    Udienza tributaria da remoto: nulla se effettuata al telefono

    In un mondo sempre più dematerializzato e in un processo sempre più telematico, si pone il problema delle legittime modalità di svolgimento delle udienze da remoto, quelle udienze che si svolgono senza la presenza fisica dei partecipanti.

    Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 20836, depositata il 23 luglio 2025, con la quale il ricorrente contestava le modalità di svolgimento dell’udienza di appello nell’ambito del processo tributario: infatti, nel caso in esame, un membro del collegio giudicante, a sua volta composto da tre membri, era collegato solo telefonicamente.

    Secondo la Corte di cassazione, in una udienza che si svolga da remoto, è necessario che le modalità di collegamento dei partecipanti abbiano caratteristiche tali da assicurare le fondamentali garanzie del processo: a questo fine è necessario che il collegamento dei partecipanti avvenga in videoconferenza, con collegamento sia video che audio, non essendo sufficiente il solo collegamento telefonico.

    La mancanza del collegamento audiovisivo da parte di tutti partecipanti costituisce una irregolare modalità di partecipazione, tale da compromettere il processo per irregolare costituzione del collegio e, di conseguenza, rendere nulla la sentenza in modo insanabile.

    Le motivazioni della decisione

    Secondo i giudici della Corte di Cassazione, infatti, il collegamento con sistema audio-visivo costituisce l’unica modalità di partecipazione capace di garantire:

    • il contraddittorio tra le parti;
    • la pubblicità dell’udienza;
    • la parità di condizioni tra tutti i partecipanti.

    Secondo quanto disposto con l’ordinanza numero 80836/2025, il collegamento con modalità telefonica non può soddisfare tutti questi requisiti, in quanto la partecipazione di uno dei giudici con collegamento solo audio non garantisce che questi abbia visto e sentito correttamente la discussione e non assicura la partecipazione paritaria rispetto agli altri membri del collegio.

    Secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, del Decreto Legislativo numero 545/1992, nell’ambito del processo tributario i collegi giudicanti sono composti da tre membri effettivi e invariabili, se uno di questi partecipa con modalità che non si possono considerare conformi, secondo la Carte di Cassazione è inevitabile che l’intero collegio debba essere considerato irregolarmente formato.

    Di conseguenza la sentenza è inevitabilmente nulla, affetta da nullità insanabile, ai sensi dell’articolo 158 del Codice di procedura civile, norme che si applicano anche al processo tributario ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 546/1992.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: l’attività dell’ICE

    Con il decreto 16 maggio del Masaf pubblicato in GU n 193 del 21 agosto si recano le regole per il Fondo promozione cucina italiana all'estero.

    Ricordiamo che la legge quadro n 206 del 2023 con Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy all'articolo n 35 

    recita: Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.

    Vediamo cosa contiene il decreto attuativo.

    Fondo promozione cucina italiana all’estero: ecco le regole per gli aiuti

    Il decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo di cui all'art. 35, comma 1, della legge 27 dicembre  2023,  n.  206 ed è destinato  alla realizzazione di azioni volte alla valorizzazione e  promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana.
    Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del decreto ammontano ad euro 950.000 per l'anno 2025

    Per le  finalità di cui  all'art. 1 del decreto, l'Amministrazione si avvale dell'ICE – Agenzia  per  la  promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane,  previa stipulazione con il predetto ente e con il Ministero degli  affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale di  un  Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

    Per la realizzazione delle finalità  l'ICE promuove la cucina italiana in occasione di eventi, anche  fieristici, che si svolgono all'estero.   

    La partecipazione agli eventi è finalizzata a valorizzare i  prodotti nazionali di qualità e a promuoverne il consumo all'estero per la corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana,  anche prevedendo  apposite sessioni formative,  destinate al  personale operante nel settore della ristorazione, sulla corretta  preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
     In occasione degli eventi possono essere svolte:

    • a) azioni di informazione e divulgazione, rivolte al  pubblico  e ad operatori del settore della ristorazione, sui  prodotti  nazionali di  qualita',  sui  sistemi  di  denominazione  di  origine  e  delle indicazioni geografiche, sulla stagionalita' dei prodotti, sempre  ai fini del corretto utilizzo dei prodotti nella preparazione dei piatti tipici della cucina italiana;
    •  b) azioni di sensibilizzazione per la candidatura  della  «cucina italiana» a patrimonio immateriale dell'umanita' dell'UNESCO.

  • PRIMO PIANO

    Detrazione IVA assolta in dogana dall’importatore dei beni

    La detrazione dell’IVA doganale è ammessa anche se l’importatore non è proprietario delle merci, purché queste siano utilizzate nell’attività d’impresa e vi sia una chiara correlazione con le operazioni imponibili. 

    Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 213 del 2025

    La società ALFA S.r.l., operante nella commercializzazione di principi attivi farmaceutici e prodotti chimici industriali, ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA assolta in dogana all’atto dell’importazione di una materia prima proveniente dalla Cina.

    Il bene, denominato fattore produttivo base ZZ, era fornito free of charge da un committente giapponese e rimaneva formalmente di sua proprietà, pur essendo utilizzato da ALFA per la produzione, in Italia, di un farmaco (YY) successivamente venduto in Germania e in Paesi extra-UE. 

    Il nodo interpretativo riguardava quindi il diritto alla detrazione dell’IVA doganale, nonostante l’importatore non fosse proprietario della merce. In particolare: 

    • ALFA importava dalla Cina il fattore produttivo base ZZ, di proprietà del committente giapponese, ricevuto a titolo gratuito (free of charge),
    • tale materia prima veniva poi consegnata ad una società italiana (GAMMA) per la trasformazione in un farmaco finito (YY),
    • successivamente venduto dal contribuente sia in ambito UE (Germania) sia in Paesi extra-UE (es. Brasile). 

    La questione centrale era se la società potesse registrare la bolletta doganale e detrarre l’IVA assolta in dogana, nonostante non vi fosse un trasferimento di proprietà sul bene importato

    Il parere dell’Agenzia delle Entrate

    Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria ha richiamato i principi unionali e nazionali sul diritto di detrazione, sottolineando che:

    • non è necessaria la proprietà dei beni importati per esercitare la detrazione;
    • è però indispensabile la presenza di un nesso diretto e immediato tra l’importazione e le operazioni attive del soggetto passivo;
    • l’IVA assolta in dogana può essere portata in detrazione solo se le relative spese restano effettivamente a carico dell’importatore e incidono sul prezzo delle operazioni a valle.

    Con specifico riferimento al caso di ALFA, l’Agenzia ha ritenuto che il rapporto tra importazione e commercializzazione del farmaco sembri soddisfare tali condizioni. Tuttavia, ha precisato che l’effettiva spettanza della detrazione è subordinata alla verifica in concreto dei contratti e delle spese sostenute, riservandosi ogni potere di controllo.

    Pertanto, per le aziende che operano in filiere produttive internazionali, spesso caratterizzate da rapporti complessi tra fornitori, committenti e terzisti, il documento dell’Agenzia ribadisce l’importanza di: 

    • formalizzare correttamente i contratti con i partner esteri; 
    • dimostrare l’inerenza dei beni importati; 
    • assicurare la tracciabilità contabile delle operazioni doganali.

    Allegati: