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Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie
Con l’ordinanza n. 18172/2025, la Cassazione ribadisce l’impianto rigoroso del regime probatorio nelle indagini finanziarie fondate sull’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 e in particolare, non basta asserire che i movimenti bancari traggano origine da una vincita al Superenalotto per sottrarsi alle presunzioni di imponibilità, il contribuente deve fornire una prova piena, analitica e specifica per ogni operazione contestata, documentando non solo la fonte del denaro, ma anche la tracciabilità dei flussi.
Vincita al gioco: serve prova analitica contro le presunzioni bancarie
L’Agenzia delle entrate notificava ad un contribuente promotore finanziario, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando un maggior reddito imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap.
L’accertamento si basava sulle risultanze di indagini bancarie, che avevano evidenziato movimentazioni sospette sui conti correnti del contribuente.
Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale sostenendo che le somme contestate non derivassero da redditi occultati, ma da una vincita al Superenalotto i cui proventi erano stati affidati a una parente che mano mano gli restituiva gli importi.
La CTP accoglieva il ricorso, annullando l’avviso ma ricorrrendo in appello alla Commissione tributaria regionale l'agenzia risultava in parte vincitrice poichè i giudici riducevano l'importo accertato ritenendo in parte provata la tesi difensiva.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per Cassazione, con quattro motivi, tutti accolti dalla suprema Corte.
La Cassazione ha ritenuto contraddittoria e apparente la motivazione della CTR che da un lato ha riconosciuto l’insufficienza probatoria delle giustificazioni fornite dal contribuente, ma dall’altro ha comunque accolto in parte il ricorso.
In particolare, la Corte ha ribadito che per superare la presunzione di imponibilità delle somme versate sui conti correnti, il contribuente deve fornire prova puntuale e specifica della loro provenienza. Nel caso di vincite al gioco, ciò implica l’esibizione dello “scontrino” originale della giocata, non una generica attestazione bancaria.
Nel caso di specie la documentazione prodotta era priva di elementi essenziali mancando:
- il timbro di ricevuta,
- l’indicazione del soggetto che aveva presentato il titolo all’incasso
- la destinazione delle somme.
Inoltre, la parente indicava negava la vinvita ma sosteneva di aver ricevuto somme a titolo di restituzioni di un prestito personale.
La Corte ha inoltre censurato la decisione della CTR per aver considerato giustificati anche versamenti effettuati da soggetti terzi, mai invocati dal contribuente.
La Cassazione ha ribadito che, in base all’orientamento consolidato i redditi dei promotori finanziari devono essere qualificati come redditi d’impresa e la presunzione legale di imponibilità di cui all’articolo 32 del Dpr n. 600/1973 si applica non solo ai versamenti, ma anche ai prelevamenti non giustificati.
Dovendo quindi il contribuente dimostrare analiticamente la causale di ogni singola operazione bancaria.
L’ordinanza n. 18172/2025 in oggetto conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di accertamenti bancari: in presenza di movimentazioni bancarie anomale, il contribuente deve fornire una prova precisa, documentata e coerente della loro natura non reddituale. Non sono sufficienti le mere dichiarazioni o attestazioni generiche per superare la presunzione legale di imponibilità.
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Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’Elenco esperti
Con il pronto ordini n 66 del 15 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha chiarito alcuni aspetti della composizione negoziata relativamente alla validità degli incarichi precedentemente svolti.
Composizione negoziata: gli incarichi validi per iscriversi all’elenco esperti
Un Ordine provinciale chiedeva se, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituto dall'art. 13 comma 3 CCII, possano essere considerati validi i seguenti incarichi di:
- commissario giudiziale nominato nelle procedure di concordato minore in continuità, ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis, lett. b) CCII;
- advisor nominato per la redazione della proposta di accordo ai sensi degli artt. 8 e ss. della L. 3/2012, relativamente alla ristrutturazione dell'impresa agricola.
Con riferimento al primo quesito, in considerazione di quanto precisato nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali, diffuse dal Ministero della giustizia con circolare del 29 dicembre 2021, che includono tra le prestazioni professionali e gli incarichi indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella
crisi di impresa quello di commissario giudiziale e viste le specifiche indicazioni contenute nell’art. 74, comma 2-bis, CCII, nonché quanto previsto dall’art. 74, comma 4, CCII, che connota il concordato minore come istituto strettamente affine al concordato preventivo, può fornirsi risposta positiva.
Incarico di ADVISOR
Con riferimento al secondo quesito, non può essere fornita risposta positiva.
Al riguardo, si rammenta che, stando alle richiamate Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, per quanto attiene alle prestazioni di advisor, sono valutabili unicamente quelle relative a incarichi relativi a istituti disciplinati nella previgente legge fallimentare – e non anche disciplinati nella previgente legge n. 3/2012 – e, segnatamente, finalizzati alla predisposizione e alla presentazione di piani di risanamento attestati, di piani in accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e infine di piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti.
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In arrivo nuove semplificazioni per le imprese: le misure fiscali
In un paese come l’Italia, in cui la pressione sulle imprese degli obblighi burocratici diviene spesso asfissiante, un intervento legislativo “recante misure di semplificazione per le imprese” non può che essere ben visto.
Il contenuto del Disegno di Legge appena approvato che, presumibilmente, in considerazione delle misure che presenta, non subirà la decretazione d’urgenza, ma seguirà gli ordinari tempi di promulgazione si propone di semplificare le procedure burocratiche per le imprese residenti sul territorio nazionale a costo zero per la collettività.
Vediamo nel seguito le singole misure fiscali presenti nel capo I della versione attualmente diffusa.
Crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0
All’articolo 1 è prevista una semplificazione per le fatture di acquisto di beni agevolabili con crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0: il fornitore che cede un bene per il quale l’acquirente vuole usufruire del credito d’imposta non dovrà più riportare in fattura l’espressa indicazione del riferimento normativo.
Al suo posto dovrà, però, essere inserito un codice identificativo dell’investimento che sarà stabilito successivamente con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazioni trasmesse nei termini e scartate
L’articolo 2 prevede un interessante scudo contro le sanzioni in caso di dichiarazione fiscale trasmessa telematicamente nei termini e scartata: in questo caso, il contribuente che invia nuovamente la dichiarazione corretta entro un termine (che sarà successivamente stabilito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) a partire dalla data di restituzione della ricevuta su cui è presente il motivo dello scarto, non sarà soggetto a sanzioni.
Premi in beni e servizi
L’articolo 3 prevede il pagamento “entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura” dell’imposta sostitutiva del 20 per cento che si applica ai “premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale[…], gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse” ex articolo 19 della Legge 449/1997.
Imposta di registro, successioni e donazioni
Risulta ancora in corso di valutazione dal parte del MEF la riduzione, contenuta nell’articolo 4, a un terzo delle sanzioni previste per imposta di registro e imposta su successioni e donazioni nel caso in cui il contribuente rinunci a impugnare, anche parzialmente, l’avviso di accertamento o di liquidazione delle imposte liquidazione, e rinunci a formulare l’istanza di accertamento con adesione e aderisca alle richieste del fisco “provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione”.
Altre misure in materia di attività economiche
Inserite nel capo IV troviamo una serie di misure non prettamente fiscali, ma che vanno segnalate per un certo livello di interesse dato che riferibili a una “semplificazione in materia di attività economiche”.
L’articolo 16 prevede la semplificazione degli adempimenti amministrativi richiesti per l’installazione di insegne d’esercizio visibili dalle strade.
L’installazione sarà subordinata alla trasmissione della richiesta da effettuarsi tramite SCIA asseverata da tecnico abilitato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del comune, il quale avrà 60 giorni per provvedere ai controlli previsti.
Se la strada non è di proprietà del comune, la procedura resta la medesima, in quanto sarà lo stesso SUAP a trasmettere la documentazione all’ufficio competente.
Da segnalare che l’intervento normativo prevede una unificazione della procedura per tutto il territorio nazionale, per la quale sarà prevista apposita modulistica unificata.
L’articolo 19 prevede l’introduzione di una nuova “procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese”, le quali potranno indicare un responsabile tecnico temporaneo per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabile fino a un massimo di 90 giorni.
La scelta del responsabile potrà ricadere anche su un dipendente, un familiare coadiuvante o un collaboratore con esperienza professionale nel campo maturata per un periodo non inferiore a tre anni.
Il periodo in cui opererà il responsabile tecnico temporaneo andrà comunicato al SUAP del comune in cui ha sede l’impresa e alla CCIAA di riferimento.
Per ultimo l’articolo 23 prevede che per i primi 5 anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento della qualifica di IAP, acronimo di Imprenditore Agricolo Professionale, non saranno richiesti i requisiti di reddito da attività agricola ordinariamente previsti dalla normativa di riferimento.
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CPB, nuovo Ravvedimento speciale 2025: i dettagli
Era nell’aria da diverso tempo, e prima di essere confermato ha subito delle riformulazioni, ma in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Fiscale, il DL 84/2025, con il quale si ripropone, anche per quest’anno, il Ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale.
L’ultima riformulazione del correttivo è stata effettuata per recepire alcune modifiche dell’ultima ora. La legge di conversione è stata pubblicata in GU il 1 agosto 2025. QUI IL TESTO COORDINATO
Rispetto alle previsioni, la modifica più rilevante sul Ravvedimento Speciale riguarda l’ambito di applicazione: potranno infatti sanare gli anni fiscali dal 2019 al 2023 solo coloro che aderiranno al CPB quest’anno, per il biennio 2025-2026.
Diversamente da quanto ipotizzato precedentemente, non è prevista la possibilità di sanare il 2023 per coloro che hanno aderito al CPB l’anno scorso per il biennio 2024-2025.
È facile ipotizzare che tra le motivazioni della scelta ci sia il fatto che il Ravvedimento speciale costituisca un mezzo per incentivare l’adesione al CPB, strumento su cui l’attuale governo ha puntato molto, ma che si sta rivelando deludente nel numero di adesioni.
Permettere infatti a coloro che hanno aderito l’anno scorso di sanare adesso il 2023 non avrebbe incentivato l’adesione in alcun modo.
Va tuttavia detto che l’effetto congiunto di CPB e Ravvedimento speciale, può rendere l’adesione appetibile per chi ha bisogno di tutelarsi da eventuali controlli del fisco per il passato; ma non rende il CPB più appetibile per chi di norma paga le imposta e fa fatica a impegnarsi per il futuro, in una situazione globale così incerta come quella attuale.
Le caratteristiche del nuovo Ravvedimento speciale
Il Ravvedimento speciale permette di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario.
Costituisce quindi, a tutti gli effetti, uno scudo fiscale sulle annualità precedenti, a cui è possibile accedere, dopo aver accettato la proposta di CPB per il biennio 2025-2026, dietro versamento di una imposta sostitutiva per le imposte sui redditi (e relative addizionali) e per l’IRAP, da calcolare anno per anno su ogni annualità che il contribuente vuole scudare.
Il meccanismo di calcolo è analiticamente previsto dall’emendamento approvato dalla Commissione Finanze, che presumibilmente verrà confermato dalla Camera prima e dal Senato poi.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), con le eventuali addizionali, e dell’IRAP “è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato […] in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del”:
- del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
- del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
- del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
- del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
- del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene calcolata applicando le seguenti aliquote:
- aliquota del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
- aliquota del 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- aliquota del 15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.
Per i medesimi periodi d’imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP sarà il 3,9%.
Ravvedimento speciale: anni 2020-2021
Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, le medesime aliquote sono ridotte del 30%.
I contribuenti potranno accedere al Ravvedimento speciale per una determinata annualità tra il 2019 e il 2023, anche nel caso in cui in questa abbia dichiarato:
- una delle cause di esclusione dall’ISA legate alla pandemia;
- una condizione di non normale svolgimento dell’attività
- una delle cause di esclusione dagli ISA legate all’esercizio di più attività.
Però, per le annualità interessate da una di queste situazioni, che si caratterizzano per l’assenza di un punteggio ISA:
- la base imponibile sarà calcolata come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali sarà il 12,5%;
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP rimane il 3,9%.
Fondamentalmente quindi il Ravvedimento speciale previsto per quest’anno ricalca a grosse linee quello dell’anno scorso.
Come l’anno scorso infatti, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a euro mille.
Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; è prevista inoltre la possibilità del pagamento rateale in massimo 10 rate mensili maggiorate degli interessi, a partire dal 15 marzo 2026.
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Riammessi Rottamazione quater: pagamento entro il 5 agosto
Il 31 luglio è scaduto il pagamento della prima o unica rata per i riammessi alla rottamazione quater.
Attenzione al fatto che anche per i riammessi è prevista la tolleranza dei 5 giorni che consente di pagare entro domani 5 agosto la prima o unica rata.
Ricordiamo che la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe in vigore dal 25 febbraio ha previsto la riammissione dei soggetti decaduti dalla rottamazione quater che entro il 30 giugni scorso hanno ricevuto i nuovi piani dei pagamenti.
La Riscossione ha pubblicato in data 10 luglio una serie di faq e tra queste ve n'è una che specifica che i riammessi possono revisionare le reate con il servizio "ContiTu", vediamo i dettagli.
Rottamazione quater: entro il 31 luglio i primi pagamenti per i riammessi
La Legge n. 15/2025, di conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025, ha previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate per aderire alla "Rottamazione-quater", che i contribuenti incorsi alla data del 31 dicembre 2024 nell’inefficacia della misura agevolativa (c.d. “decaduti”) a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, possano essere riammessi alla Definizione agevolata di tali debiti.
Rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Attenzione al fatto che per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, versare la prossima rata in scadenza.
In data 11 marzo la Riscossione ha pubblicato le istruzioni per presentare online la domanda di riammissione alla “Rottamazione-quater".
In particolare, per essere riammessi alla Definizione agevolata era necessario presentare la domanda, esclusivamente online sul sito della Riscossione entro il 30 aprile 2025.
Successivamente si riceveva la risposta tramite e-mail: “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla riammissione alla Definizione agevolata”.
Rottamazione quater: i piani dei pagamenti per i riammessi
Entro il 30 giugno sono arrivate le lettere di risposta della Riscossione per le domande di riammissione alla rottamazione.
Le comunicazioni delle somme dovute sono arrivate con lettera raccomandata al domicilio indicato nella domanda oppure tramite Pec ai contribuenti che in fase di adesione hanno comunicato un indirizzo di posta elettronica certificata e contengono:- un prospetto di sintesi con carichi/cartelle/avvisi inseriti nella domanda di riammissione,
- importi da pagare ai fini della rottamazione e scadenze di versamento in base alla scelta effettuata in fase di adesione.
Ricordiamo che le opzioni possibili per i soggetti che hanno presentato le domande sono:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025
- pagamento in un numero massimo di 10 rate di pari importo (31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027).
Inoltre le lettere di risposta in arrivo contengono anche i moduli precompilati per il pagamento delle rate e le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione sul conto corrente.
Attenzione al fatto che resta ferma la cosiddetta tolleranza di 5 giorni per i pagamenti.
Con una serie di FAq datete 10 luglio la riscossione chiarisce diversi dubbi in merito ai pagamenti.
Vediamo di seguito come pagano i riammessi alla rottamazione quater
Riammessi rottamazione quater: come dagare
La FAQ n 5 della Riscossione prevede che per pagare gli importi della riammissioe alla rottamazione quater sono disponibili i seguenti canali:
- Sito istituzionale;App EquiClick;
- Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- ricevitorie e tabaccai;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione previo appuntamento.
Riammessi Rottamazione quater: posso pagare solo alcune cartelle o avvisi?
Veniva domandato se sia possibile pagare solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella Comunicazione delle somme dovute per la riammissione alla “Rottamazione-quater”
La risposta della Riscossione è affermativa.
Viene anche precisato che se la domanda di riammissione alla Definizione agevolata è stata accolta e si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione”, si può utilizzare il servizio ContiTu, disponibile nell’area pubblica del sito internet.
ContiTu consente di rimodulare l’importo totale dovuto del piano di riammissione alla Definizione agevolata e richiedere i nuovi moduli di pagamento delle rate con gli importi aggiornati, ripartiti secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
Basta indicare il codice fiscale dell’intestatario della Comunicazione, il numero e la data del documento, una e-mail dove ricevere il riscontro della richiesta e indicare il progressivo delle cartelle (riportato nel prospetto di sintesi presente nella Comunicazione) per le quali si vuole proseguire con il pagamento agevolato.
Confermata l’operazione, riceverai alla casella di posta elettronica indicata il nuovo piano e tutti i moduli di pagamento delle rate.
Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la riammissione alla Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere – come prevede la legge – le azioni di recupero. -
Condominio: indeducibili le spese di riconoscenza
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16385, pubblicata il 18 giugno 2025, affronta il caso una società, fornitore di alcuni condomini, che elargiva delle somme di denaro agli amministratori a titolo di provvigioni per averla favorita.
La situazione nel caso specifico analizzato riguarda gli amministratori di condominio, ma può essere benissimo estesa a tutti quei casi in cui l’amministrazione di un soggetto giuridico viene affidata a un soggetto terzo, in potenziale conflitto di interesse.
La qualificazione delle spese di riconoscenza
Nel caso in esame la società portava in deduzione questi costi, dal reddito d’impresa, come provvigioni corrisposte in conseguenza delle vendite.
La Corte di Cassazione definisce questo tipo di costi come spese di riconoscenza e ne nega la deducibilità fiscale.
Il perno della questione è che questi costi non costituiscono affatto delle lecite provvigioni corrisposte per attività di intermediazione, ma sono delle elargizioni illecite, in quanto gli amministratori sono dei rappresentanti dei condomini.
Se gli amministratori fossero dei mandatari del fornitore, le somme versate sarebbero delle lecite provvigioni, ma, dato che invece sono soggetti mandatari dei condomini, i clienti, controparte presumibilmente all’oscuro del rapporto esistente tra fornitore e amministratore e del conseguente conflitto d’interessi, l’elargizione di tali somme costituisce un illecito.
In conseguenza di ciò i relativi costi sostenuti e contabilizzati dal fornitore sono privi di sostanza giuridica e, di conseguenza, indeducibili sul piano fiscale.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, un costo illecito come quello sostenuto nel caso in esame, seppure inerente dal punto di vista commerciale, si trova in una condizione di difetto di causa, in conseguenza del quale è da considerarsi privo del requisito dell’inerenza e della stessa esistenza giuridica come costi. Requisiti necessari per configurarne il riconoscimento fiscale.
Il fatto è che “costituendo esse mere elargizioni di riconoscenza, non remunerano prestazioni degli amministratori di condominio aventi titolo in un’obbligazione a sua volta consacrata in un rapporto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e perciò non trovano fondamento in una causa giuridicamente apprezzabile”.
Il fondamento giuridico
Va tuttavia precisato che il punto di vista portato avanti dalla Corte di Cassazione, secondo cui un costo illecito non godrebbe del beneficio della deducibilità fiscale, a prescindere dalla condivisibilità, non si basa su una norma di diritto positivo chiaramente identificabile.
In generale, nel contesto italiano, specifiche norme settoriali regolano specifiche fattispecie fiscali relative ad attività illecite: si pensi all’articolo 14, comma 4, della Legge 537/1993 che stabilisce l’imponibilità fiscale dei proventi illeciti, a condizione che non siano sottoposti a sequestro o confisca; oppure al comma 1 dell’articolo 8 del DL 16/2012 che stabilisce l’indeducibilità fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi utilizzati per commettere delitti non colposi. Tutte situazioni nella sfera del diritto penale molto distanti da quella esaminata, costituente un illecito civile.
Sarà da chiarire quanto il punto di vista della Corte, enunciato con l’ordinanza 16385/2025, in mancanza di adeguato supporto normativo positivo, riuscirà a consolidarsi.
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Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi è autorizzato
Un Ordine territoriale chiedeva al CNDCEC un chiarimento in merito alla possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo dei Commercialisti, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata.
Il quesito nasceva dal fatto che nel P.O. n. 156/2015 si affermava che solo gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti potessero redigere atti di cessione di quote di S.r.l.
Tuttavia, con la modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possono ora presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, escluse le attività riservate ai notai.
L’Ordine in questione chiedeva se, a seguito di questa modifica, anche i professionisti della sezione B possano ora redigere atti di cessione di quote di S.r.l., attività finora loro preclusa. Vediamo cosa chiarisce il Consiglio Nazionale.
Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi può redigerli
Il CNDCEC premette che il servizio di risposta ai quesiti è finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale.
Pertanto, in riferimento alla fattispecie evidenziata, si forniscono alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
In merito a quanto richiesto, si rende necessaria una ricostruzione completa della fattispecie.Con l’art. 36, co. 1- bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, è stata approvata una nuova procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.
La norma citata dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2- quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340.
In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.
Procedura alternativa
Ai fini di una completa esposizione della fattispecie va ricordato che, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2470 c.c., il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione.
La disposizione, dunque, ha introdotto una procedura alternativa non in sostituzione di quella al tempo già vigente, ma che si è affiancata ad essa, offrendo agli operatori un’ulteriore opportunità, in coerenza con gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.
Ampliamento della platea di abilitati
In virtù del richiamo al testo allora vigente dell'art. 31, co. 2- quater della l. 24 novembre 2000, n. 340, la norma in commento individuava negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” i soggetti idonei al rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito, da ciò evincendosi la volontà del legislatore di contemperare l'esigenza di semplificazione sopra richiamata con la necessita di garantire la tutela del pubblico interesse, rappresentato nella specie dell'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, co. 1, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, tale competenza doveva ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per tale motivo anche il P.O. 156/2015, richiamato nel quesito, confermava la predetta impostazione.
La modifica dell’art. 31, co. 2- quater della legge n. 340/2000, introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 (di conversione del d.l. 145/2023), ha effettivamente ampliato la platea dei soggetti abilitati alla presentazione telematica di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA.
La norma in esame stabilisce infatti che “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.
Il successivo comma 2- quinquies della l. n. 340/2000 aggiunge che gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.
Alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno eliminato il richiamo all’art. 78, co. 1, d.lgs. 139/2005, a cui era necessariamente ricollegata la lettura restrittiva con riferimento ai destinatari della disposizione di cui all’art. 36, co. 1- bis, d.l. n. 112/2008, deve ritenersi che il ruolo di intermediario nella procedura di deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l. possa essere assunto anche dagli iscritti nella sezione B dell’Albo.
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Rottamazione quater e liti pendenti: semplificazione nel Decreto Fiscale
Con l'Ordinanza interlocutoria n 5830 del 5 marzo la Cassazione ha chiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite per una decisione in merito, della richiesta del contribuente di avvalersi della domanda di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi 231-252, della legge 197/2022 con impegno a rinunciare al giudizio e un piano di dilazione.
Veniva chiesto di chiarire quale siano gli effetti sui giudizi in corso di un contribuente che abbia presentato la domanda di definizione agevolata o Rottamazione quater, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la richiesta di un piano di dilazione rateale e il conseguente impegno a rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo al pagamento di alcune rate dopo la comunicazione favorevole dell’Agente della riscossione.
Il Decreto fiscale convertito in legge e atteso in GU sancisce la risposta a questa problematica.
Rottamazione quater e giudizi pendenti: verso la risoluzione della questione
Nella Ordinanza ci sono due indirizzi possibili:
- sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale pagamento di tutte le rate. Dopo la richiesta di rottamazione, l’accoglimento della domanda e il versamento di alcune rate il processo deve essere sospeso con rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa che vengano depositati tutti i pagamenti con riguardo a tutte le rate del piano. Nel caso in cui le altre rate non vengono pagate la sospensione potrà essere revocata ed il giudizio potrà proseguire.
- chiusura dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione o di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse. In questo caso la domanda presentata e accolta e la prova del pagamento parziale costituiscono elementi idonei e sufficienti per determinare l’estinzione del giudizio, senza la prova dell’integrale adempimento di tutte le rate. Se il contribuente non riuscisse poi a versare tutte le rate, il giudizio relativo ai debiti per i quali ha richiesto la rottamazione quater si è già chiuso.
La decisione delle Sezioni Unite sarà rilevante.
La Sezione Tributaria della Cassazione ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione: «Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “rottamazione quater”), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse».
Ad oggi le Sezioni Unite della Cassazione devono ancora pronunciarsi e il tema è sotto i riflettori del Governo.
Nelle prime bozze del decreto fiscale (il Dl 84/2025 ora all’esame della Camera per la conversione in legge, c’era una norma che mirava all’estinzione dei debiti a fronte della presentazione della documentazione che attesta il versamento della prima o unica rata.
Poi la norma non è entrata nel testo approvato e pubblicato in GU.
Il Decreto n 84/2025 ha risolto la questione aperta per le liti relative alla rottamazione.
In pratica si accoglie uno dei due orientamenti in discussione presso le sezioni unite della Cassazione e in caso di controversia pendente avente ad oggetto partite incluse nella rottamazione quater, l’estinzione del giudizio si verifica con il pagamento della prima o unica rata, e non con il pagamento dell’ultima delle rate del piano di dilazione.
Si introduce una disposizione di carattere interpretativo che pone fine al contrasto insorto in seno alla sezione tributaria della Cassazione.
L’articolo 12-bis chiarisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi relativi ai debiti inclusi nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione quater il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento della prima o unica rata.
Il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del giudizio una volta ricevuta la documentazione necessaria, che può essere depositata dal debitore, dall’Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’ente impositore.
L’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze e dei provvedimenti non definitivi pronunciati nel processo.
Attenzione al fatto che le somme già versate restano acquisite senza possibilità di rimborso.
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Start-up: chiarimenti sui nuovi requisiti per iscriversi al RI
Con la Circolare del 30 luglio il Ministero delle imprese e made in Italy fornisce importanti chiarimenti per le start up.
In particolare, vengono fornite indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento della Legge n 193/2024.
Tra gli altri aspetti si evidenzia il chiarimento sui Nuovi requisiti per l’iscrizione alla sezione speciale del RI da parte delle start-up innovative
Start-up: chiarimenti dal MIMIt del 30 luglio
Si premette, innanzitutto, che i soggetti interessati potranno richiedere l’iscrizione alla sezione speciale del RI dedicata alle start-up innovative nelle forme indicate dal comma 15 del richiamato articolo 25 e cioè attraverso un modello di autocertificazione unificato e approvato dal Ministero, che sarà reso disponibile, nella sua versione aggiornata, da parte degli Uffici Camerali.
Un dubbio relativo all’accostamento tra i nuovi requisiti necessari ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del RI e quelli già presenti nella norma originale sorge dalla combinazione tra quanto disposto dalla lettera a)-bis dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012 e quanto previsto dalla lettera d) dell’articolo 25, comma 2.Infatti, ai sensi della lettera a)-bis il richiedente deve essere una PMI, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, ma al contempo, a partire dal secondo anno di iscrizione, deve rispettare il contenuto della predetta lettera d), registrando un valore della produzione totale annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro.
Il mimit evidenzia che i due requisiti non devono ritenersi in contraddizione, ma piuttosto contestuali, dovendo sussistere contemporaneamente.
Gli Uffici competenti saranno tenuti a verificare che la startup rientri nella definizione di PMI in base alla citata Raccomandazione 2003/361/CE.Per dichiarare questo requisito la startup deve tenere conto non solo delle imprese che la controllano e che sono ad essa ‘collegate’ (v. concetto di
‘impresa unica’ di cui al Reg. (UE) 2023/2831) ma anche delle imprese che la controllano e che sono ad essa solo ‘associate’ in base all’articolo 3 comma 2 dell’Allegato alla Raccomandazione.Si precisa che le start-up associate/collegate/controllate da grandi imprese non potranno essere ritenute ammissibili.
L’autocertificazione annuale aggiornata, di cui sopra, dovrà attestare, inoltre, che la società richiedente non svolga “attività prevalente di agenzia e di consulenza”, come disposto dalla nuova formulazione dell’articolo 25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012.
A tal fine, si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri.Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti:
- a) 70.2 – Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale;
- b) 74.99 – Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Sono esclusi anche i relativi sottocodici. Ad esempio, per quanto riguarda il codice 74.99, sono esclusi i seguenti codici:
- a) 74.99.1 – Consulenza agraria;
- b) 74.99.2 – Consulenza in materia di sicurezza;
- c) 74.99.3 – Consulenza ambientale e di risparmio energetico;
- d) 74.99.4 – Consulenza in enogastronomia;
- e) 74.99.9 – Attività varie professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.
Chiarimenti sul concetto di “Agenzia”
Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985.
D’altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di “agenzia”, si raccomanda di prestare particolare attenzione all’attività dichiarata dall’impresa presso il RI e alla descrizione dell’attività prevalente che il richiedente sarà tenuto ad inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale del RI. Lo stesso modello conterrà anche una dichiarazione dell’impresa relativa all’esclusione dello svolgimento di attività prevalente di agenzia e consulenza.
Ciò premesso, bisogna tenere in debita considerazione che una parte delle start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 193/2024, modificativa del D.L. 179/2012, possa svolgere “in prevalenza attività di agenzia e consulenza”.
Nei riguardi di tali imprese non si procederà ad una cancellazione immediata dalla sezione speciale, ammettendo la possibilità di dimostrare il possesso definitivo del requisito attraverso la successiva dichiarazione annuale di mantenimento dell’iscrizione.
A conferma di tale interperetazione infatti, il sopra richiamato articolo 29 della legge 193/2024, il quale garantisce un regime di favore alle start-up già iscritte, assicurando dei tempi aggiuntivi per dimostrare il possesso dei requisiti necessari alla permanenza nella sezione
speciale oltre il terzo anno e, quindi, consentendo un adeguamento graduale alla nuova disciplina.
Per analogia, si deve ritenere che il principio di “graduale adeguamento” appena menzionato trovi applicazione anche per il requisito dell’attività prevalente. Pertanto, l’impresa avrà tempo fino al momento della prossima dichiarazione di mantenimento per dimostrare, tramite il richiamato modulo di autocertificazione, il possesso del suddetto requisito.
Allegati: -
Concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili: la tassazione
L’articolo 1, comma 1-bis, del Dl Fiscale in fase di converisone in legge, inserito nel corso dell’esame alla Camera in sede referente, reca un’interpretazione autentica della disposizione che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.
In particolare, costituisce reddito diverso imponibile, ai fini IRPEF, ai sensi della lettera h) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR il corrispettivo
derivante dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso.Se invece, il disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene e ove ricorrano determinati requisiti temporali, invece, tale reddito è tassato come plusvalenza, ai sensi delle lettere b) e b- bis) del comma 1, dell’articolo 67 del TUIR.
Redditi da concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili
L’articolo 1, comma 1-bis, reca una disposizione di interpretazione autentica, ex articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000 “Statuto dei diritti del contribuente”, dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, concernente la qualificazione, ai fini IRPEF, dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.
La relazione illustrativa ha chiarito che la norma in commento ha efficacia interpretativa e si applica anche alle fattispecie pregresse, nel rispetto dei
principi generali.
Più precisamente, si qualificano come redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, esclusivamente i redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali di godimento sul bene immobile, laddove il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul medesimo bene.In tal caso, i redditi sono imponibili, ai fini IRPEF, come redditi diversi.
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, sono redditi diversi i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l’affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi.
Con riferimento ai criteri di determinazione del reddito imponibile, ai sensi dell’articolo 71, comma 2, TUIR, si considera la differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.In propoisito vi legga anche la risposta a interpello n. 129 del 2025.
Diversamente, qualora il soggetto disponente si spogli integralmente di ogni diritto reale sul bene immobile, l’eventuale reddito imponibile rientra
nella fattispecie di cui alla lettera b), del citato articolo 67 comma 1, come plusvalenza, ove ricorrano le condizioni temporali ivi previste (vale a dire
se la cessione, a titolo oneroso, avviene entro 5 anni dall’acquisto o costruzione).
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo
intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Con riferimento ai criteri di determinazione della plusvalenza, ai sensi dell’articolo 68 del TUIR, si considera la differenza tra i corrispettivi percepiti nel
periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.In caso di acquisto per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante, aumentato dell'imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Si ricorda che, in via generale, l’articolo 67 del TUIR rubricato “redditi diversi”) definisce un elenco di fattispecie reddituali qualificabili, ai fini IRPEF, come redditi diversi laddove non costituiscano redditi di capitali o non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società di persone commerciali, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.Con specifico riferimento ai redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili, tale fattispecie ha formato oggetto di dubbi interpretativi circa il corretto inquadramento nell’ambito della categoria dei redditi imponibili, ai fini IRPEF, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, oppure ai sensi della lettera b), comma 1, del medesimo articolo 67 del TUIR come plusvalenze.
Ciò in considerazione delle modifiche introdotte, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 92, lettere a) e b) della legge n. 213 del 2023),
all’articolo 9, comma 5 ed all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, nei termini che seguono:- ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia diversamente previsto dal TUIR o da altre disposizioni normative, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento (nuovo articolo 9, comma 5, del TUIR);
- la disciplina dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, si applica all’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù), in analogia alla concessione in usufrutto.