• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande

    Il DPCM 17 aprile 2025 pubblicato sul sito del Dipartimento per l'Editoria in data 5 giugno reca l’individuazione degli interventi a favore del settore editoriale per l’anno 2025 e la ripartizione delle risorse ad essi destinate, pari complessivamente a 82 milioni di euro a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, istituito dall art 1 comma 1 della Legge n 198/2016.

    Sostegno Editoria 2025: ripartizionr delle risorse

    Il Diperatimento evidenzia che le risorse a sostengo dell'Editoria sono così ripartite:

    • 10 milioni per il contributo alle edicole;
    •  3 milioni per il contributo a favore dei c.d. “punti vendita non esclusivi”;
    •  4 milioni per il contributo alle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici;
    • 65 milioni per il contributo per le copie vendute nell’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    Per le misure a favore delle edicole e dei “punti vendita non esclusivi” concesse nei limiti del regime “de minimis”, le modalità per la fruizione dei contributi sono state definite con provvedimenti del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

    Per le misure a favore delle imprese di distribuzione e delle imprese editrici di quotidiani e periodici, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il provvedimento attuativo sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione europea.

    Lo schema di DPCM recante l’individuazione di misure a sostegno delle assunzioni nel campo della digitalizzazione editoriale e degli investimenti in tecnologie innovative effettuati nel settore editoriale e delle emittenti radio televisive per l’anno 2025 e la ripartizione delle relative risorse, è stato inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’acquisizione del concerto di rispettiva competenza.

    Aiuti Editoria 2025: misure per esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste

    Il DPCM prevede che alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 10.000.000, che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per attività di vendita di quotidiani e periodici

    Il DPCM prevede che al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l’anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell’anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all’anno
    2024. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 3.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L’agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”.

    Aiuti Editoria 2025: misure per imprese di distribuzione

    Il DPCM al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell’anno 2025.
    Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come
    individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025.

    L’agevolazione è concessa entro il limite di euro 4.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.
    L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    Aiuti Editoria 2025: misure a sostegno delle imprese di quotidiani e periodici

    In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi

    Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione.
    L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro 65.000.000 che costituisce tetto di spesa.
    L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

    A tal proposito il dipartimento per l'editoria ha pubblicato recentemente le regole, clicca qui per i dettagli.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC ha pubblicato un documento sulle novità sul Ravvedimento operoso.

    In particolare, con un comunicato del 1° dicembre i Commercialisti hanno pubblicato il documento “Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso”, 

    Ravvedimento operoso: il documento del CNDCEC

    Con la riforma del sistema sanzionatorio tributario, adottata in attuazione della delega fiscale, sono state apportate importanti modifiche anche all’istituto del ravvedimento operoso.

    La disciplina del ravvedimento operoso è stata adeguata alle novità introdotte nel procedimento accertativo, prevedendo la possibilità di effettuare il ravvedimento anche successivamente alla comunicazione dello schema di atto, con il quale è stata data attuazione al principio del contraddittorio preventivo.

    Una ulteriore importante novità riguarda il calcolo delle sanzioni e dal un lato sono state rimodulate le misure di riduzione delle sanzioni applicabili in sede di ravvedimento operoso, dall’altro, è stata estesa a quest’ultimo istituto la possibilità di applicare il cumulo giuridico di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

    Per espressa previsione normativa tali novità trovano applicazione con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024 pertanto, per ancora molto tempo, le disposizioni riformate dovranno convivere con le previgenti, che restano applicabili alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024.

    Il documento dei Commercialisti approfondisce l'esatta portata delle modifiche che hanno interessato il ravvedimento operoso, alle modalità di applicazione del cumulo giuridico in sede di ravvedimento, nonché alla nuova disciplina in materia di cumulo giuridico delle sanzioni.

  • Accertamento e controlli

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    Con l'Ordinanza n. 26971/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che anche i coltivatori diretti possono essere assoggettati all'accertamento sintetico, quando emergano movimentazioni bancarie non giustificate e incoerenti con il reddito catastale dichiarato.

    Il caso nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un imprenditore agricolo titolare di ditta individuale, in seguito a indagini bancarie su conti correnti intestati al contribuente.

    L’Ufficio ha riscontrato versamenti e prelevamenti privi di giustificazione, riconducibili a maggiori ricavi non dichiarati, procedendo al recupero di:

    • Irpef, Irap, IVA oltre a interessi e sanzioni.

    Il contribuente ha impugnato l’accertamento, sostenendo che, in qualità di coltivatore diretto, il proprio reddito dovesse essere determinato solo in base ai valori catastali, escludendo qualsiasi applicazione del metodo sintetico.

    Accertamenti bancari e sintetici possibili per i coltivatori diretti

    La Commissione tributaria provinciale ha dato ragione all’Agenzia. La Commissione tributaria regionale (già con sentenza n. 291/2016) ha invece accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che l’attività agricola imponesse una tassazione solo catastale, vista la disponibilità di terreni in affitto e gli investimenti effettuati.

    La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio chiaro:

    • il reddito dei coltivatori diretti, pur determinato in via ordinaria su base catastale, può essere legittimamente rettificato mediante accertamenti fondati su indagini bancarie, ai sensi dell’art. 32 del DPR 600/1973.

    Le presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie si applicano a tutti i contribuenti, compresi i coltivatori diretti.

    Le somme rinvenute nei conti quali versamenti o prelievi si presumono ricavi, salvo prova contraria da parte del contribuente.

    Il sistema di tassazione catastale non impedisce all’Amministrazione di accertare capacità contributiva extra-contabile se emergono indici patrimoniali anomali.

    Il contribuente non ha assolto all’onere probatorio previsto dalla legge, non fornendo spiegazioni convincenti sulle movimentazioni.

    Il principio di diritto enunciato 

    “L’Amministrazione finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, anche mediante il metodo sintetico, qualora emergano elementi estranei al reddito catastale dichiarato da cui si desuma la percezione di ulteriori redditi imponibili.”

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo imprese Editoria: domande entro il 18 dicembre

    Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato un avviso con le regole la presentazione delle domande per il contributo previsto dall'art 4 del DPCM 17 aprile 2025 per l'editoria.

    In particolare,  si tratta del contributo per le imprese editrici di quotidiani e periodici le cui domande sono partite il 26 novembre e scadono il 18 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.

    Per tutte le misure perl'editoria leggi anche: Aiuti Editoria 2025: tutte le regole per le domande             

    Contributo editoria: domande entro il 18 dicembre

    Il Dipartimento per l'Editoria avvisa che dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025 è possibile presentare le domande per il contributo per le copie vendute nel 2023.

    Le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nel decreto del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 16 ottobre 2025.

    Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale in formato CAdES, e presentate per via telematica attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d’Identità Elettronica (CIE).

    Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.

    Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l'Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

    Per eventuali esigenze di chiarimenti si prega di leggere la sezione FAQ presente nella pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria. 

    Nel caso in cui la lettura delle FAQ non dovesse consentire di risolvere eventuali dubbi, si prega di inoltrare un quesito esclusivamente tramite posta elettronica ordinaria alla seguente casella di posta dedicata sostegno:

  • Legge di Bilancio

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Il Ddl di Bilancio 2026 ancora in fase di approvazione definitiva, estende all’anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della  legge n. 207/2024, che ha modificato l’  art. 11, comma 1, del  TUIR.

    Le Regioni e Province autonome hanno quindi la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    Alternativamente possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Il disegno di legge di Bilancio 2026 proroga le disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell’addizionale regionale IRPEF recate dalla legge di Bilancio 2025.

    Tale norma, come evidenziato dalla relazione illustrativa, risponde alle esigenze di semplificazione dell’iter procedurale posto a carico degli enti territoriali interessati e consente, quindi, che vengano automaticamente confermati gli scaglioni di reddito e le aliquote approvate dalle regioni per ciascun anno precedente a quello di riferimento, garantendo, quindi, anche le scelte sul numero degli scaglioni già operate da ciascun ente.

    Addizionale Irpef: riepilogo delle regole e proroga fino al 2028

    Ricordiamo che la legge di bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni, aveva differito al 15 aprile 2025 il termine ex art 50 comma 3 secondo periodo del Dlgs n 446/97 per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2025. 

    Inoltre si disponeva che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potevano determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della Legge n 207/2024. 

    Per il solo anno d’imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo era fissato al 15 aprile 2025. 

    Inoltre è stata disciplinata l’ipotesi in cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti (anziché entro il termine indicato al comma 2 vale a dire il 15 aprile per l’anno 2025 e il 31 dicembre per gli anni 2026 e 2027) la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027. 

    In tale caso l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. 

    Con la Legge di Bilancio 2026 in corso di approvazione, anche per l’anno d’imposta 2028, inizialmente non contemplato nella scelta, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all’anno d’imposta 2023. 

    In alternativa, possono determinare un’aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.

    Viene, inoltre, previsto che, anche per l’anno 2028, l’addizionale regionale all’IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento, nell’ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

  • Senza categoria

    Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue: l’Italia presenta la canditatura

    Con il Comunicato n 115, il MEF informa del fatto che l’Italia candida Roma per la sede dell’Autorità doganale Ue
    Presentata alla Commissione europea la proposta per ospitare la nuova istituzione
    L’Italia ha presentato alla Commissione Ue la candidatura di Roma per la sede della futura Autorità doganale Europea (European Union Customs Authority, EUCA).

    Prevista dalla riforma doganale dell’Ue, la nuova istituzione avrà il compito di gestire il Data Hub europeo, armonizzare le procedure e coordinare l’analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri. 

    La proposta italiana si fonda sulle competenze maturate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell’Unione. 

    Con la candidatura di Roma l’Italia mette in campo un progetto solido e competitivo, funzionale a sostenere l’avvio e il consolidamento della nuova Autorità in una città simbolo in tutto il mondo per storia, cultura e arte: aspetti che coniuga con una visione moderna e una vocazione internazionale anche grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo.

  • Ipotecaria e catastali

    Case fantasma: regole del Fisco per scovarle

    Nella Legge di Bilancio 2026 spunta una norma, con emendamento, sulle case fantasma e le regole per la loro identificazione.

    Il DDL sta proseguento il suo iter di approvazione definitiva ma intanto vediamo cosa contiene questa proposta che risulta tra gli emendamenti consigliati e quindi di molto probabile approvazione.

    Case fantasma: le regole per identificarle

    Il testo dell'emendamento in oggetto istituisce nuove regole per "trovare" gli immobili non censiti in Catasto.

    Al fine di dare attuazione alla Riforma 1.12 del PNRR Riforma dell'Amministrazione fiscale, come da modifiche in corso di riprogrammazione, l'Agenzia delle entrate, sulla base di informazioni assunte mediante verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento anche utilizzando moderne tecnologie digitali di fotointerpretazione o da sopralluogo, provvede al monitoraggio del territorio ai fini dell'individuazione massiva dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.
    Per favorire l'adempimento degli obblighi dichiarativi, ai fini dell'aggiornamento della banca dati catastale e l'emersione delle basi imponibili, l'Agenzia delle entrate, mediante apposita comunicazione, mette a disposizione degli intestatari catastali degli immobili su cui ricadono i fabbricati, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili alla mancata dichiarazione dei medesimi fabbricati. 

    Gli intestatari catastali possono segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Nel caso in cui l'adempimento dell'obbligo dichiarativo omesso venga eseguito prima della notifica della rendita presunta, le rendite catastali dichiarate producono effetti fiscali dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
    ll'esito delle attività connesse alle comunicazioni, l'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali la richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 

    Nel caso in cui l'intestazione catastale non consenta l'individuazione dei destinatari della notifica, l'Agenzia delle entrate, con comunicati da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto l'elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano dichiarati al catasto e provvede a pubblicizzare l'elenco delle particelle su cui insistono tali fabbricati, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione di ciascun comunicato, presso i Comuni interessati, gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, con valore, per i soggetti obbligati, di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
    Qualora i soggetti obbligati non provvedano alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro sette mesi dalla data di notifica della richiesta di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ovvero dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate procede d'ufficio, con le modalità definite con il provvedimento di cui al comma 10, all'attribuzione di una rendita presunta alle unità immobiliari presenti nel fabbricato e alla rappresentazione cartografica schematica dello stesso, da registrare transitoriamente in catasto con oneri, tributi e sanzioni a carico dei soggetti inadempienti.

    Rendite presunte: come sono calcolate

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato di riferimento.
    La rendita presunta è determinata per le unità immobiliari a destinazione residenziale mediante l'applicazione:

    • della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo A 
    • e per quelle a destinazione non residenziale mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta tra quelle in vigore per le categorie del gruppo C, con riferimento alla zona censuaria di ubicazione di ciascuna unità immobiliare. 

    Gli elementi conoscitivi e informativi finalizzati alla determinazione della rendita presunta delle unità immobiliari, ivi compresi quelli per la rappresentazione cartografica schematica dei fabbricati in cui le stesse sono inserite, sono acquisibili anche da telerilevamento o da sopralluogo esterno.

    L'Agenzia delle entrate notifica agli intestatari catastali gli atti di attribuzione delle rendite presunte. 

    In caso di difficoltà a identificare i destinatari, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni dove sono ubicati gli immobili. Della pubblicazione è data notizia con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nonché presso gli uffici provinciali e i Comuni interessati. 

    Trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale, decorrono i termini per la proposizione del ricorso dinanzi alla corte di giustizia tributaria competente. 

    Le rendite presunte producono effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata effettuata la notifica ovvero dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

    Per le unità immobiliari alle quali è attribuita la rendita presunta, permane l'obbligo di provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, da redigersi ai sensi del regolamento di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i cui effetti fiscali decorrono dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2026 per le imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Il DDL di Bilancio 2026 in corso di approvazione definitiva in Parlamento contiene tra le norma una contributo in favore delle imprese che utilizzano i rottami di acciaio inossidabile.

    Si tratta di una norma emendativa presente tra "i ritocchi" segnalati e ora al vaglio del Parlamento. Vediamo cosa contiene.

    Contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    Si vuole introdurre l'art 97-bis. rubricato contributo a favore delle imprese che utilizzano rottami di acciaio inossidabile

    In particolare, al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali altamente inquinanti, e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottame, ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami
    inossidabili e materiali di riciclo è riconosciuto,
    alle condizioni di cui al comma 2, un contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.
    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, per ciascuna tonnellata di acciaio inossidabile liquido prodotta in forno elettrico mediante fusione di rottami di acciaio inossidabile, hanno utilizzato una quantità di energia elettrica, calcolata come media nell'anno solare, inferiore alla soglia di riferimento che è determinata:

    • in 3,88 GJ per l'anno 2026
    • in 3,68 GJ per l'anno 2027,
    • in 3,50 GJ per l'anno 2028.

    Il contributo è riconosciuto ai soggetti che producono acciaio inossidabile utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 90 per cento e producono:

    • acciai contenenti Nichel compreso fra il 6 per cento e il 10,5 per cento,
    • Cromo compreso fra il 16 per cento ed il 18,5 per cento
    • Mo minore di 3 per cento. 

    È inoltre riconosciuto ai soggetti che producono acciai speciali austenitici che non rientrano nelle forcelle analitiche indicate sopra se utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al 70 per cento e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN ed ASTM di riferimento: 

    • acciai inossidabili ferritici; 
    • acciai inossidabili martensitici; 
    • acciai inossidabili duplex 
    • e acciai inossidabili indurenti per precipitazione (PH).

    Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i costi operativi connessi alla produzione di acciaio inossidabile, a condizione che tale cumulo non determini una sovracompensazione.

    Con decreto sono stabiliti i criteri costo medio di produzione del semilavorato, di cui al comma 1, registrato dalle imprese beneficiarie nell'anno precedente, nonché del minor costo di esportazione dei semilavorati in acciaio inossidabile proveniente dal continente asiatico.

    Vedremo se la norma sarà approvata, per entrate in vigore dal 1° gennaio.

  • Identità digitale

    Come richiedere il passaporto dal 1° dicembre: guida aggiornata

    Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre 2025. 

    In questa guida completa viene spiegato:

    • chi può richiederlo, 
    • come presentare la domanda, 
    • quali documenti sono necessari, 
    • quanto costa,
    • e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.

    Come richiedere il passaporto: procedura completa

    La domanda può essere presentata:

    • in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
    • all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
    • online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE

    In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.

    Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
    In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.

    Documenti necessari per richiedere il passaporto

    Per presentare la domanda servono:

    1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.

    2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.

    3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:

    • recenti (entro 6 mesi),
    • a colori su sfondo bianco,
    • con espressione neutra,
    • occhi aperti e ben visibili,
    • riprese frontali (no profilo),
    • nitide, senza ombre o riflessi,
    • di dimensione 35–40 mm,
    • con volto che occupa il 70–80% dell’immagine

    Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.

    4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.

    5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.

    6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.

    7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.

    8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.

    Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità

    Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.

    Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:

    • presso un Ufficio Postale
    • tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
    • presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
    • online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP

    Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).

    Non sono più accettati:

    • bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
    • bonifici,
    • giroconti,
    • altre forme di pagamento non PagoPA.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Nuovo possibile condono edilizio nella Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero

    Con l’iter della Legge di Bilancio 2026 in fase finale, è ormai sul tavolo della maggioranza un pacchetto di emendamenti che prevede una sanatoria edilizia su larga scala.

    Le misure allo studio

    Si prevede la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale. Saranno sanabili — purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 — una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.

    Non rientrano invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.

    Procedura e tempistiche

    Gli emendamenti sono già inseriti nel fascicolo della manovra e sono considerati “con elevata probabilità” di approvazione da parte del Parlamento.
    La norma prevederebbe che le opere da sanare siano ultimate entro il 30 settembre 2025 per poter accedere alla sanatoria.
    Tuttavia, la sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione. 

    Perché la misura fa discutere

    Da un lato, la sanatoria può offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato – anche involontariamente – situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie. Dall’altro, la riapertura di un condono — soprattutto su scala nazionale — riaccende il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.