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Aliquota Iva applicabile all’attività di rimozione dei rifiuti
Con Risposta a interpello n 234 del 28 novembre le Entrate replicano ad un soggetto responsabile di un intervento di bonifica ambientale in un'area demaniale, che ha affidato l'esecuzione dei lavori a una ditta privata attraverso un contratto di appalto specificando se e quando spetta l'aliquota al 10%.
Aliquota Iva applicabile all’attività di rimozione dei rifiuti
L'Istante chiede se l'aliquota IVA ridotta al 10% possa essere applicata all'attività di rimozione dei rifiuti nell'ambito dell'intervento di bonifica, come previsto da alcune disposizioni normative (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), o se, invece, debba essere applicata l'aliquota ordinaria del 22%.
Egli specifica che nel quadro economico del progetto di bonifica, è stata inizialmente prevista l'aliquota IVA ridotta al 10%, sulla base di chiarimenti precedenti dell'Agenzia
Tuttavia, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione, condizione necessaria per applicare l'aliquota ridotta.
Chiede pertanto se l'attività di rimozione dei rifiuti rientri nelle opere di bonifica che giustificherebbero l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta, in assenza di un progetto di bonifica approvato formalmente dalla Regione.
Nello specifico il quesito è il seguente: "tenuto conto che nel quadro economico del progetto appaltato è stata prevista l'applicazione di un'aliquota Iva del 10 per cento, anche sulla base dei chiarimenti resi dall'Agenzia con risposta n. 399 del 2021, intende conoscere il trattamento fiscale applicabile ai fini Iva all'attività di rimozione dei rifiuti, chiedendo in particolare se è corretta l'applicazione dell'aliquota Iva nella misura del 10 per cento ovvero occorra procedere all'applicazione dell'aliquota Iva nella misura ordinaria del 22 per cento"
Allegati:L'Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, nega l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per l'attività di rimozione dei rifiuti nel caso specifico, motivando come segue:
- ai sensi della normativa vigente (numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633/1972), l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a determinati interventi di bonifica, ma solo se tali interventi sono parte di un progetto di bonifica approvato dalla competente autorità pubblica, ossia dalla Regione, come previsto dalla normativa ambientale (D.lgs. n. 152/2006);
- nel caso in esame, l'Istante non ha allegato un progetto di bonifica approvato dalla Regione. L'attività di rimozione dei rifiuti è stata avviata senza che fosse stato precedentemente approvato un suddetto, di conseguenza, l'Agenzia conclude che non possono essere applicate le disposizioni relative all'aliquota IVA ridotta.
L'Agenzia richiama la risoluzione n. 247/E del 2007 e altre risposte precedenti n cui è stato chiarito che l'aliquota IVA ridotta si applica solo agli interventi di bonifica che sono parte integrante di un progetto regolarmente approvato dalle autorità competenti.
Poiché, nella fattispecie, la bonifica e la rimozione dei rifiuti non sono ancora state formalmente approvate e risultano ancora soggette a verifiche (ad esempio, la qualità del suolo), l'aliquota IVA applicabile rimane quella ordinaria, al 22%.
La bonifica vera e propria (composta da attività di ripristino ambientale e messa in sicurezza) potrà essere avviata solo successivamente, qualora vengano riscontrati superamenti delle soglie di contaminazione. In assenza di un progetto approvato e di una bonifica formale, l'attività di rimozione rifiuti non può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta.
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Bonus edilizi: comunicazione antiusura per le banche dal 3 dicembre
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 422331 del 21 novembre con le Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – definizione del contenuto e delle modalità di presentazione all'ADE della comunicazione per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d'imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall'anno 2025.
Ricordiamo che l’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede che i soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche “ acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Il provvedimento evidenzia che per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione.
La comunicazione deve essere effettuata in via telematica e le regole di invio appunto sono stabilite con il provvedimento in oggetto.Bonus edilizi 2025: regole per le rate annuali
Si prevede appunto che banche e intermediari, dovranno dichiarare di avere acquisito crediti entro parametri non usurari in due momenti:
- le rate dei crediti già accettate entro il 2 dicembre 2024 da comunicare tra il 3 e il 31 dicembre,
- per i crediti accettati dal 3 dicembre in poi, l’invio dei dati andrà effettuato in occasione dell’accettazione della rata del credito.
La comunicazione è trasmessa tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.
In alternativa, la comunicazione può essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 205147 del 29 luglio 2021, oppure, solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata; con l’occasione, sono di conseguenza aggiornate anche le specifiche tecniche del suddetto flusso.
Attenzione al fatto che nel caso in cui non venga effettuata la comunicazione di cui trattasi, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.
Allegati: -
ASD e Dichiarazione dei redditi: principio della Cassazione
Con l’ordinanza n. 28091 del 31 ottobre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale le Associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato (legge n. 398/1991), sono tenute alla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal fatto di aver o meno prodotto dei redditi.
La Cassazione specifica che in base all'articolo 1, comma 1 del Dpr n. 600/1973, infatti, "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta".
Pertanto, l’accertamento induttivo effettuato a seguito di verifica fiscale effettuata presso una srl a cui l’associazione sportiva aveva fatturato l’attività pubblicitaria svolta, è legittimo.
Vediamo i fatti di causa.
ASD: quando devono presentare la dichiarazione dei redditi
L'Agenzia delle Entrate notificava ad una associazione esercente attività sportiva dilettantistica, un avviso di accertamento con il quale, constatato che l'ente suddetto aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali relative all'anno 2006, determinava induttivamente, ai sensi degli artt. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973e 55, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, il reddito d'impresa, il valore della produzione netta e il volume d'affari da sottoporre a tassazione, rispettivamente, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA.
L'atto impositivo era stato emesso a seguito di verifica fiscale condotta presso una srl da cui era emerso che tale società aveva annotato nel registro degli acquisti una ft emessa nei suoi confronti dalla predetta associazione, inerente ad attività pubblicitaria svolta nell'anno 2005.
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il suo ricorso, annullando l'atto.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale la quale rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio regionale osservava che:
- doveva ritenersi illegittimo l'accertamento "sintetico" effettuato dall'Ufficio nei confronti dell'Associazione, poiché le associazioni sportive dilettantistiche sono esonerate dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- la contribuente non era, in ogni caso, obbligata a presentare la dichiarazione fiscale relativa al periodo d'imposta 2006, non avendo prodotto alcun reddito in quell'anno.
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, con il terzo dei quali si sostiene che avrebbe errato il giudice di secondo grado nell'affermare che le associazioni sportive dilettantistiche sono esentate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili e di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Veniva obiettato che dette associazioni, qualora svolgano anche attività commerciale, sono obbligate alla tenuta di una contabilità separata, sicchè la contribuente avrebbe comunque dovuto annotare le fatture emesse per prestazioni diverse da quelle meramente sportive e presentare le prescritte dichiarazioni fiscali.
Si contestava anche l'impugnata sentenza nella parte in cui sancisce l'illegittimità dell'operato accertamento "induttivo", impropriamente definito "sintetico", sull'erroneo presupposto che l'Associazione non avesse prodotto alcun reddito d'impresa nel periodo d'imposta in verifica.
Secondo la Cassazione il primo e il terzo motivo sono fondati e il secondo è assorbito, e in relazione al terzo motivo evidenzia che, per giurisprudenza della Corte, le associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 1 della L. n. 398 del 1991, sono comunque tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto di averli o meno prodotti; tanto in virtù dell'art. 1 , comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 , in base al quale:
- "ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta";
- "i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui all'articolo 13, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi" (cfr. Cass. n. 9973/2023).
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge:
- soltanto le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime fiscale agevolato ivi previsto sono espressamente esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli artt. 14 , 15 , 16, 18e 20del D.P.R. n. 600 del 1973e da quelli di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 (comma 1)
- i soggetti che fruiscono dell'esonero devono in ogni caso annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione d'incasso di cui agli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 640 del 1972 , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali (comma 2);
- le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973(comma 4).
La Cassazione afferma che ha indubbiamente errato la CTR nel sostenere, in violazione dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, che la contribuente non fosse obbligata a presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2006.
Nel contempo, poiché dalla ricostruzione fattuale della vicenda da essa operata non emerge l'avvenuto esercizio dell'opzione di cui si è detto, il collegio regionale è pure incorso nella falsa applicazione dell'art. 2 , comma 1, della L. n. 398 del 1991 nel momento in cui ha apoditticamente asserito che l'Associazione risultava esentata dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili.
Riguardo, infine, alla contestazione involgente l'affermata illegittimità dell'accertamento induttivo compiuto dall'Ufficio nella quale si sostanzia la formulata denuncia di violazione dell'art. 39 , comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, essa rimane assorbita dalla riscontrata apparenza della motivazione resa dalla CTR sul punto relativo alla produzione di reddito d'impresa da parte della contribuente.
In definitiva, il primo e il terzo motivo sono fondati, mentre il secondo rimane assorbito.
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Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni
Scade il 30 novembre il pagamento della seconda o unica rata dell'acconto Irpef, Ires, Irap e relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero, cadendo il 30.11 di sabato, il termine per i pagamenti slitta al 2 dicembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto Irpef: scadenza al 2 dicembre
Entro il prossimo 2 dicembre 2024 (in quanto il 30 novembre cade di sabato) i contribuenti interessati sono tenuti al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte.
Il calcolo dell’acconto va effettuato in base a:
- metodo storico,
- metodo previsionale nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
La regola generale vuole che i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
I versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
Relativamente ai versamenti delle persone fisiche, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre, quest'anno 2 dicembre in quanto il 30.11 è sabato.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
ATTENZIONE per le PIVA leggi: Acconto novembre delle PIVA: rinvio al 16 gennaio.
Acconto imposte per chi ha aderito al CPB
Quest'anno com'è noto, oltre ai casi "ordinari" di versamenti delle imposte vi sono anche quelli relativi alle adesioni al Patto col Fisco, misura agevolativa denominata Concordato preventivo biennale.
La misura ricordiamolo, è stata prevista per i soggetti ISA e i forfettari.
Relativamente a tali soggetti che hanno aderito al CPB l'acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap relativo ai periodi oggetto di concordato, è calcolato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati (ai sensi delgi articoli 20 e 31 del D.lgs.13/2024).
In sede di ingresso al CPB, acconto 2024 per chi aderisce per il biennio 2024-2025, è possibile applicare il criterio storico, tuttavia, va applicata un’apposita maggiorazione se il reddito concordato è maggiore del reddito 2023.
Se invece si applica il criterio previsionale la citata maggiorazione non è dovuta.
I criteri di calcolo degli acconti per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato variano a seconda della modalità di calcolo dell'acconto (storico o previsionale) e delle imposte interessate.
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Fondo perduto superbonus indigenti: 100% di spettanza
Le Entrate con il Provvedimento n 411551 del 29.11.2024 hanno fissato al 100% la percentuale di spettanza della misura agevolativa nota come superbonus indigenti.
Ricordiamo che il 31 ottobre è scaduto il termine per le domande per i soggetti con redditi fino a 15mila euro relativo alle ristrutturazioni degli immobili con il superbonus.
Le regole sono state stabilite dal Provvedimento n 360503 del 18 settembre dell'Agenzia delle Entrate e la misura è disciplinata dal Decreto 6 agosto del MEF, pubblicato in GU n 208 del 5 settembre, con la Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell’anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: che cos’è
L’art. 1, comma 2, del d.l. 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a favore dei soggetti che sostengono, nel periodo che va dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi agevolati con superbonus (ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020).
L’erogazione del contributo è limitata ai soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del citato d.l. n. 34 del 2020, per le spese relative agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Fondo perduto per superbonus privati con redditi bassi: le condizioni
Si tratta, in particolare, degli interventi effettuati su unità immobiliari inserite all’interno di un condominio e su quelle facenti parte di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
Relativamente ai requisiti che devono essere posseduti dai destinatari del contributo, l’art. 2, in linea con quanto indicato nell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 212 del 2023, specifica che il contributo è riconosciuto a condizione che:
- a) l’intervento abbia raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento, asseverato ai sensi dell’articolo 119, comma 13, del d.l. n. 34 del 2020 e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 34 del 2020;
- b) il richiedente abbia avuto nell’anno 2023 un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’articolo 119, comma 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro.
L’art. 3 del decreto individua le spese per le quali è possibile chiedere il contributo. A tal fine, stabilisce che sono ammesse al contributo a fondo perduto soltanto le spese agevolabili ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, per le quali compete la detrazione nella misura del 70 per cento.
Fondo perduto superbonus indigenti 2024: le domande e la % spettante
Il contribuente ha presentato domanda entro il 31 ottobre 2024, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate contenente l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissibilità elencati.
È stabilito, inoltre, che ciascun contribuente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare.
Con il provvedimento n 360503 del 18 settembre sono state pubblicate le regole per le domande oltre al necessario modello, leggi: Fondo perduto superbonus 70%: il modello da inviare entro il 31.10 con le istruzioni.
Il 29 novembre le Entrare con il Provvedimento n 411551 ha stabilito che la percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
Allegati:
L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia. -
Nuovi Testi Unici: work in progess
Con la Legge n 122/2024 pubblicata in GU n 197 del 23 agosto si fa slittare al 29 agosto 2024 al 31 dicembre 2025 la definitiva approvazione dei nuovi testi unici.
Nella GU n 279 del 28.11.2024 sono invece pubblicati i primi 3 provvedimenti approvati recentemente dal Governo.
In particolare, stiamo parlando dei Testi Unici su:
- Sanzioni tributarie, amministrative e penali,
- Tributi erariali minori
- Giustizia tributaria.
Ricordiamo che l'iter di approvazione dei Testi Unici è iniziato lo scorso 13 marzo sulle bozze dei 9 Testi unici volti a semplificare il sistema tributario italiano.
La consultazione pubblica si è conclusa il 13 maggio e alla luce dei pareri e osservazioni pervenute si delinea la nuova tempistica.
La pagina di riferimento delle Entrate per avere maggiori informazioni sui lavori è qui raggiungibile.
Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), ha riguardato l’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.
Una volta approvati i Testi, le disposizioni potranno essere consultate, in maniera ordinata, ciascuna all’interno della relativa raccolta a tema.
Accademici, professionisti e contribuenti hanno inviato le loro osservazioni o proposte di modifica, delle quali si terrà conto per arrivare alla approvazione definitiva della complessa riforma.
Riforma Fiscale: il calendario di approvazione dei nuovi Testi Unici
Si proroga dal 29 agosto al 31 dicembre 2025 il termine entro cui possono essere adottati i decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione dei testi unici, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge n. 111 del 2023, recante la delega al Governo per la riforma fiscale, riepiloghiamo lo stato dei lavori.
In particolare, 4 dei 9 Testi unici riguardano le Imposte sui redditi, l’Iva, l’Imposta di registro e i Tributi erariali minori.
In continuità con l’impostazione attuale, l'agenzia ha ritenuto opportuno non riportare nella proposta di Testo Unico delle imposte sui redditi, le disposizioni riguardanti l’IRAP, queste potranno essere preferibilmente oggetto di un’autonoma proposta di testo unico che raccolga, unitamente al D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche le disposizioni di natura tributaria riguardanti i tributi regionali e locali.
Nei restanti 5 sono invece state raccolte:
- le norme sull’accertamento;
- sulle sanzioni tributarie amministrative e penali (approvato in via defintiva il 29.10.2024)
- sulla giustizia tributaria; sulla riscossione e sulle agevolazioni fiscali.
Individuate e tenute fuori dai nuovi testi tutte le norme abrogate, mentre è stata fatta una proposta di cancellazione per quelle ancora in vigore che possono essere considerate superate.
Nel dettaglio, i 9 Testi unici sui cui si sta lavorando riguardano:
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Bonus edilizi 2025: i codici tributo per le rate anti usura
Con Risoluzione n 55 del 26 novembre le Entrate istituiscono i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi a Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, vediamo i codici e le regole di utilizzo.
Bonus edilizi al 75%: i codici tributo per le banche e le assicurazioni
L’articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, inserito dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, prevede che “Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall’anno 2025 dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del presente decreto e all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, […], alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater del presente articolo, sono ripartite in sei rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per tali crediti.
La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi […].
Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, da inviare in via telematica, […].
Con il provvedimento ADE n. 422331 del 21 novembre 2024 sono state definite le modalità attuative del richiamato articolo 121, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 e di presentazione della comunicazione ivi prevista.
Detto provvedimento dispone che le rate risultanti dall’ulteriore ripartizione devono essere utilizzate esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicando i codici tributo relativi.
Tanto premesso, con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7774” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7775” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”;
- “7776” denominato “BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119- ter DL n. 34/2020 – ULTERIORE RIPARTIZIONE IN SEI RATE – art. 121, comma 3-ter, DL n. 34/2020”.
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Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
Le Entrate pubblicano la Risoluzione n 56 del 26 novembre si pubblica il codice tributo per l'utilizzo del credito ZES Mezzogiorno Agricoltura.
Credito ZES Agricoltura: ecco il codice tributo
L’articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, ha previsto che, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2024.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 ottobre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta in argomento e sono state determinate le modalità per il rispetto del predetto limite di spesa.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
“7036” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell’anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell’acquacoltura – Articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”,
Relativamente alla compilazione dell'F24 le Entrate indicano che:
- nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione,
- nella colonna “importi a debito versati”.
- Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
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CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche: il nuovo servizio ADE
Con il Provvedimento n 422344 del 21 novembre le entrate dettano le regole per un nuovo servizio online relativo al bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare, in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, con il provvedimento si stabiliscono le regole per l’accesso e l’utilizzo del servizio web, chiamato CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per la richiesta di assistenza riguardante le comunicazioni relative al ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, previste dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Inoltre in data 26 novembre le Entrate hanno di conseguenza aggiornato la guida specifica sul versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
In particolare il documento è stato integrato con le istruzioni per l’utilizzo della nuova funzionalità.
Nella Guida si ricorda anche che entro trenta giorni dalla ricezione delle suddette comunicazioni il contribuente, o l’intermediario da questi delegato, può richiedere assistenza, alternativamente, fissando un appuntamento presso qualsiasi ufficio territoriale o usufruendo del servizio web CIVIS.
CIVIS Comunicazioni bollo fatture elettroniche: servizio online
E' bene evidenziare che, le Entrate con specifico avviso renderanno noto della attivazione di questo nuovo servizio.
Dettagliando la nuova funzionalità il provvedimento di cui sopra evidenzia che il servizio è disponibile, nell’area riservata, tramite il canale CIVIS, funzionalità “CIVIS – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, previo inserimento degli elementi identificativi della comunicazione.
Allegati:
Attenzione al fatto che la richiesta di assistenza può essere presentata direttamente dal soggetto destinatario della comunicazione oppure da un intermediario.
L’utente accede alla funzionalità, individua la comunicazione per la quale intende chiedere assistenza, inserisce le informazioni richieste e i chiarimenti utili all’eventuale rideterminazione delle somme dovute.
A conclusione della lavorazione della richiesta, l’utente riceve all’interno della stessa sezione CIVIS l’esito della trattazione.
L’Agenzia, mediante ricevuta resa disponibile nell’area riservata, attesta l’avvenuta ricezione della richiesta di assistenza.
Con il nuovo servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative alla conclusione della lavorazione e all’esito della stessa.
Gli intermediari sono tenuti a informare tempestivamente i soggetti interessati, fornendo loro le ricevute e comunicando gli esiti dell’assistenza fornita dall’Agenzia. -
Bando Marchi+: risorse esaurite al 27 novembre
Disposta al 27 novembre, con Decreto MIMIT, la chiusura dello sportello per il Bando Marchi causa esaurimento risorse.
Ricordiamo che il bando si era aperto il giorno precedente ossia il 26 novembre 2024.
La misura Marchi+, disciplinata dal Decreto 6 agosto 2024, è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti misure agevolative:
- Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni;
- Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici esterni.
La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2024 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 2 milioni di euro.
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di deposito e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 6.000,00.
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata all’85% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% delle spese ammissibili sostenute per le tasse di registrazione e per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia e comunque entro l’importo massimo complessivo per marchio di euro 9.000,00.
Nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere tale percentuale è elevata al 95% (articolo 5, comma 3, legge 5 novembre 2021, n. 162).
Bando Marchi+: beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
- avere una dimensione di micro, piccola o media impresa secondo quanto definito dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
- avere sede legale e operativa in Italia;
- essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
- non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
- non avere procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- essere titolari del marchio oggetto della domanda di partecipazione;
Per la Misura A:
- aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio oggetto dell’agevolazione e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito;
nonché
- aver ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell’Unione europea oggetto della domanda di partecipazione. Tale registrazione deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione;
Per la Misura B:
aver effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, almeno una delle seguenti attività:- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell’Unione europea registrato presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
- il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
nonché
- aver ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) del marchio oggetto della domanda di partecipazione. La pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell’OMPI (Madrid Monitor) deve essere avvenuta in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.
Bando Marchi+: spese ammissibili
Per la Misura A, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di deposito e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
- Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) e deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
- Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio dell’Unione europea ed alle conseguenti attività di deposito presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso EUIPO e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati;
- Tasse di deposito presso EUIPO.
Per la Misura B, sono agevolabili le spese sostenute per le tasse di registrazione e/o per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni di seguito indicati:
- Progettazione della rappresentazione. Il servizio si riferisce alla elaborazione della rappresentazione del marchio (ad esclusione del marchio denominativo) utilizzato come base per la domanda internazionale, a condizione che quest’ultima venga depositata entro 6 mesi dal deposito della domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO. Il servizio deve essere effettuato da un professionista grafico titolare di partita IVA relativa all’attività in oggetto o da un’azienda di progettazione grafica/comunicazione;
- Assistenza per il deposito. Il servizio si riferisce all’assistenza per la compilazione della domanda di marchio internazionale ed alle conseguenti attività di deposito presso UIBM o EUIPO o presso OMPI (per le sole designazioni successive) e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Ricerche di anteriorità. Il servizio si riferisce all’attività di verifica dell’eventuale esistenza di marchi identici e/o di marchi simili che possano entrare in conflitto con il marchio che si intende registrare e deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati o da un centro PATLIB – Patent Library;
- Assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione. Il servizio si riferisce all’assistenza prestata in tutte le fasi dei procedimenti di opposizione depositati da soggetti terzi successivamente alla domanda di registrazione del marchio presso OMPI e/o all’assistenza prestata di fronte agli uffici nazionali che hanno emesso il rilievo successivamente al deposito della domanda di registrazione presso OMPI. Il servizio deve essere effettuato da un consulente in proprietà industriale iscritto all’Ordine dei consulenti in proprietà industriale o da un avvocato iscritto all’Ordine degli avvocati. L’agevolazione per tale servizio potrà essere richiesta – nel rispetto dei limiti previsti per singolo marchio – anche a fronte di un’agevolazione già concessa a valere sul presente bando presentando, entro i termini di vigenza dello stesso, una nuova successiva domanda di partecipazione;
- Tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale.
Bando Marchi+: risorse esaurite al 27 novembre
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
Allegati:
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate nel sito web www.marchipiu2024.it.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 26 novembre 2024 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.