• Lavoro Dipendente

    Buoni pasto anche per i giorni di ferie, dice la Cassazione

    La sentenza n. 25840 della Corte di Cassazione del 27 settembre  2024 ha affrontato  una questione rilevante relativa al diritto dei lavoratori di ricevere una retribuzione completa durante il periodo di ferie  in particolare si ritiene che il buono pasto  sia da ricomprendere nel concetto di retribuzione  e quindi sia dovuto anche per i giorni di ferie. La decisione  con la nuova interpretazione  sugli elementi da ricomprendere nella retribuzione ordinaria   puo avere  un impatto rilevante  nei rapporti lavorativi.

    Vediamo più in dettaglio. 

    Buoni pasto nei giorni di ferie: il caso

     Il caso in oggetto vedeva coinvolti  una S.r.l. e un suo dipendente, che lamentava di non aver percepito durante le ferie una retribuzione equivalente a quella normalmente ricevuta in servizio. Il lavoratore, infatti, contestava l’esclusione di componenti quali 

    • l'indennità perequativa, 
    • l’indennità compensativa e 
    • il ticket-mensa,

    che sono normalmente parte del suo compenso. 

    La Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la decisione del Tribunale di Benevento a favore del dipendente, sottolineando come queste indennità siano concepite per bilanciare i disagi legati alle mansioni svolte e debbano quindi essere considerate parte della retribuzione anche in ferie.

    Buono pasto nei giorni di ferie: la decisione della Cassazione

    La Cassazione, esaminando il caso, ha ribadito l'importanza del diritto europeo in tema di ferie retribuite, richiamando la direttiva 2003/88/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo tali principi, il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione ordinaria anche durante le ferie, in modo da non essere dissuaso dal godere del periodo di riposo, necessario per la sua salute e sicurezza. 

    Nel caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che la Corte d'Appello di Napoli aveva correttamente interpretato la normativa interna alla luce di tali disposizioni comunitarie, ritenendo quindi che il compenso delle ferie dovesse includere tutte le indennità legate allo “status” personale e professionale del lavoratore, anche quelle normalmente percepite durante i giorni lavorativi.

    Infine, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dall'Ente, confermando la condanna dell'azienda al pagamento delle differenze retributive al lavoratore. La Corte ha inoltre disposto il pagamento delle spese processuali a carico della ricorrente. 

    La sentenza sottolinea l’importanza di assicurare una retribuzione che non disincentivi il lavoratore dal godere del diritto alle ferie, mantenendo un trattamento economico che rispecchi quello ricevuto durante il servizio attivo.

    Il concetto di omnicomprensività della retribuzione

    Il concetto di "omnicomprensività della retribuzione" fa riferimento all'inclusione di tutte le componenti retributive, fisse e variabili, che il lavoratore percepisce abitualmente, anche per determinare la retribuzione durante le ferie o periodi di riposo. Secondo questo principio, la retribuzione dovuta durante le ferie non si limita al solo stipendio base, ma deve comprendere anche altre indennità e compensi che riflettono la normale paga del lavoratore, come le indennità di mansione o il ticket mensa, ove rilevanti.

    Il concetto   è presente all’art. 36 della Costituzione italiana 

    Tale principio però  finora è stato interpretto dalla giurisprudenza  in maniera restrittiva affermando che  "In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia ed infortunio), non esiste nel nostro ordinamento "un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività", individuabile soltanto nella previsione di specifiche norme di legge o di contratto collettivo".

     La magistratura  affida  dunque  alla legge e alla contrattazione collettiva il compito di stabilire quali  elementi  vanno considerati  per il calcolo della retribuzione L’inclusione degli elementi è subordinata alla verifica che tali compensi non siano connessi a specifiche condizioni di presenza o di prestazioni straordinarie. Non devono quindi includersi, di norma, bonus occasionali o straordinari legati a obiettivi personalizzati 

    Invece recentemente  la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha stabilito che, durante le ferie, il lavoratore deve percepire una retribuzione che non differisca significativamente da quella ricevuta nei periodi di attività, per evitare disincentivi al godimento delle ferie, diritto fondamentale per la tutela della salute e sicurezza.  Nell causa  causa Robinson-Steele (2006), hanno affermato che il diritto alle ferie retribuite implica una "retribuzione normale" anche nel periodo di riposo, senza esclusioni arbitrarie di elementi della retribuzione.

    L'applicazione del principio di omnicomprensività ha conseguenze significative per i datori di lavoro, in quanto stabilisce l'obbligo di considerare nel calcolo delle ferie tutte le componenti della retribuzione connesse alla posizione lavorativa abituale del dipendente.

     Ciò comporta un’accurata valutazione dei contratti collettivi e delle norme aziendali, che devono rispecchiare la corretta suddivisione delle componenti retributive ordinarie. Il mancato rispetto di questo principio può portare a contenziosi  sanzionati con il pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito di imposta restauro immobili storici: fino a 100mila euro

    La Legge di bilancio 2025 inizia il suo iter di approvazione con l'invio da parte del Governo del testo, reso ieri disponibile alla stampa, del DDL di bilancio approvato lo scorso 15 ottobre.

    Vediamo cosa contiene relativamente alle norme per incentivare il settore della Cultura relativamente a:

    • scavi archeologici,
    • manutenzione, conservazione e restauro immobili storici.
    • valorizzazione luoghi di cultura

    Legge di bilancio 2025: le misure per la Cultura

    Si incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge n. 213 del 2023, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

    Si rinnova l’articolo 65-bis del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relativo al credito d’imposta per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, riconosciuto in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100 mila euro.

    Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 

    Si rifinanzia il fondo di cui al suddetto articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, per un importo di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

    Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l’utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, viene innalzato a 200 mila euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l’effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico.

    Si prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall’anno 2025. L’analisi e la valutazione positiva sull’andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura ha reso necessario un incremento della dotazione. 

    A tal fine le risorse di cui all’articolo 1, comma 316, della legge n. 205 del 2017, sono incrementate di 2 milioni di euro annui dall’anno 2025.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.

  • Cooperative e Consorzi

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con decreto 8 agosto del MIMIT pubblicato in GU n 245 del 18 ottobre si aggiornano i limiti dell'attivo di bilancio delle Cooperative.

    Si tratta di un articolo unico che sinteticamente prevede l'aggiornamento dei limiti che costituiscono i massimi applicabili alle società cooperative: 

    • del capitale per i soci persone fisiche,
    • del valore nominale dell’azione,
    • e per l’applicabilità delle norme della Srl. 

    Cooperative: aggiornati limiti dell’attivo di bilancio

    Con l'art unico del decreto 8 ottobre in GU del 18 ottobre 2024 si prevede che i limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e  2525 del codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le  famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.
    Per l'effetto:

    • a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile e' elevato ad euro 1.438.000;
    • b) il valore massimo dell'azione di  cui  all'art.  2525,  primo comma, del codice civile e' elevato ad euro 719;
    • c) il limite massimo del  valore  della  partecipazione  di  cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile e  elevato  ad  euro 143.800.

    L'aggiornamento è previsto con periodicità triennale appunto sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che non era mai stato effettuato.

    Il valore dell’attivo di bilancio previsto all’articolo 2519, comma 2 del Codice civile consente alle cooperative di minore dimensione di applicare le norme della società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni. 

    Il limite previsto dall’articolo 2525, comma 2, del Codice civile è ammontare massimo di capitale possedibile dal socio persona fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore.

  • Locazione immobili 2024

    Codice CIN affitti brevi: regole per richiederlo entro il 1° gennaio

    Il 3 settembre il ministero del turismo ha pubblicato in GU l'avviso di piena operatività del BDRS il portale dove richiedere il CIN per le locazioni brevi e turistiche.

    In particolare, il Ministero specifica che le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso.

    Per i numeri utili e assistenza leggi: CIN affitti brevi: numeri utili per assistenza

    ATTENZIONE in data 22 ottobre arriva la proroga al 1° gennaio 2025 leggi qui per approfondire.

    CIN affitti brevi: il decreto con le regole

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato il Decreto del 6 giugno con Disposizioni applicative per l’individuazione delle modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati regionali e delle Province autonome delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche. 

    Viene precisato che la BDSR stabilisce parametri omogenei e processi standardizzati a livello nazionale e rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela del consumatore, della concorrenza e della trasparenza del mercato, facilitando la mappatura e il monitoraggio del panorama ricettivo nazionale.

    CIN affitti brevi: richiesta sulla piattaforma BDSR

    Attraverso la BDSR, con un processo semplificato, è possibile richiedere il Codice identificativo nazionale (CIN), da utilizzare per:

    • la pubblicazione degli annunci,
    • e l’esposizione all’esterno delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve o turistica.

    Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma tramite identità digitale, i titolari delle strutture e i locatori di immobili possono visualizzare le strutture collegate al proprio codice fiscale, integrare gli eventuali dati mancanti e ottenere il CIN.

    Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola in due fasi: 

    1. una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità (terminata il 1° settembre e si attende il relativo comunicato in GU),
    2. e una fase a regime.

    La sperimentazione della piattaforma, iniziata con la Puglia a partire dal 3 giugno 2024, è conclusa.

    La fase di avvio sperimentale nelle Regioni interessate ha consentito ai cittadini di adeguarsi agli obblighi correlati al CIN previsti dall’apposita disciplina, riportata all’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. 

    Le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ogni caso, saranno applicabili solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

    E' bene evidenziare che oltre al CIN nazione per affitti brevi vi è parallelamente una Banca dati europea che da poco è stata regolamenta con l'approvazione di un provvedimento UE. In proposto leggi: Banca dati UE affitti brevi: come si coordina col CIN

    CIN affitti brevi e turistici: che cos'è

    La legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 pubblicata in GU n 293/2023 collegato alla legge di bilancio 2024, ha previsto novità sul codice CIN per affitti brevi e locazioni turistiche.

    Nel dettaglio si vuole introdurre un codice identificativo nazionale, CIN, per:

    • locazioni turistiche,
    • locazioni brevi,
    • attività turistico ricettive.

    Il Codice identificativo nazionale (CIN) dovrà essere assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, alle unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, a quelle destinate alle locazioni brevi, oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

    Al ministero è affidata anche la gestione della relativa banca dati nazionale.

    La nuova norma ha l’obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, oltre che la sicurezza del territorio ed il contrasto a forme irregolari di ospitalità.

    Si prevede che, chiunque eserciti, direttamente o tramite intermediario, in forma imprenditoriale, l’attività di locazione per finalità turistiche o di locazioni brevi, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è svolta l’attività.

    Viene precisato che l’attività si presume svolta in forma imprenditoriale anche da chi destina alla locazione breve più di quattro immobili per ciascun periodo d’imposta.
    Attenzione al fatto che, è prevista l’automatica ri-codificazione come CIN dei codici identificativi specifici già assegnati da regioni, province autonome e comuni, qualora abbiano già attivato delle procedure di attribuzione per le stesse unità immobiliari e strutture soggette al CIN.

    Affitti brevi e turistici: istanza del locatore per il CIN

    Ai fini dell'attribuzione del CIN, il locatore o il titolare della struttura turistico-ricettiva presenta, in via telematica, un’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
     La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attesta anche la sussistenza della dotazione di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge, e quando si gestiscono le unità immobiliari nelle forme imprenditoriali come sopra definite, anche dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

    I termini per la presentazione dell’istanza sono differenziati in relazione ad eventuali procedimenti in corso da parte dell’ente territoriale.
     Si prevedono inoltre degli obblighi quali:

    • l’esposizione del CIN all’esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici,
    • la sua indicazione in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

    L’obbligatoria indicazione negli annunci è prevista anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e per quelli che gestiscono portali telematici.

    CIN Affitti brevi: sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone

    La novità normativa riguarda, in relazione ai nuovi obblighi su indicati un regime sanzionatorio ad hoc, che non si applica qualora un fatto ivi previsto sia sanzionato dalla normativa regionale. 

    Il comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva o l’unità immobiliare locata, attraverso gli organi di polizia locale, provvede alle funzioni di controllo, verifica e all’applicazione delle sanzioni amministrative.
    In particolare, il titolare di una struttura turistico-ricettiva priva di CIN, nonché chiunque propone o concede in locazione, per finalità turistiche o per locazioni brevi, unità immobiliari o porzioni di esse prive di CIN, è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile. 

    La mancata esposizione del CIN all’esterno dello stabile è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione. 

    Identica sanzione pecuniaria, accompagnata dall’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato, è prevista in caso di mancata indicazione del CIN negli annunci.

    Quando l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, è sanzionata sia l’assenza dei requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, che la mancata presentazione della SCIA.

    Quest’ultima è punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.
     In ogni caso, la mancanza dei dispositivi per la rilevazione di gas nonché di estintori è punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

    Inotlre, con il fine di contrastare l’evasione nel settore, all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate prioritariamente all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del CIN.
    Infine si prevede che per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

    Leggi anche: 

  • Enti no-profit

    ETS e Fondo progetti interesse generale: domande entro il 24 ottobre

    Il Ministero del lavoro con avviso n 2/2024 disciplina le regole per accedere al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per gli enti del terzo settore.

    Lart. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il  Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative lo svolgimento di attività di interesse generale ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
    Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 122 del 29 luglio 2024,sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili, pari a complessivi € 22.770.000,00, di cui:

    • € 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117 del 2017
    • € 2.820.000,00 afferenti all’ articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017, da destinare alle ODV, APS e alle fondazioni
       del Terzo Settore.

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

    Come previsto dal DM n 122/2024 le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni ai fini della presente tipologia le province autonome di Trento e Bolzano). 

    Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considera la rilevanza nazionale dei progetti e l'oportunità di conseguire sinergie tra gli enti proponenti, non potrà essere inferiore a 250.000 euro nè superare l'importo di 600.000 euro.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: istruzioni

    I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento.
    In caso di partenariato, l’istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1_Dichiarazione di partecipazione al partenariato, attestante la volontà di partecipare al partenariato.
    Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite  econdo il Modello-A3-Dichiarazione di collaborazione.
    Nel caso di Reti, l’Ente proponente dovrà indicare gli associati/affiliati che partecipano alla realizzazione del progetto o iniziativa, compilando il Modello A2_Reti-associati-affiliati.
    La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello-B-Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4452000 in caso di presenza di partner, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestanti:

    • che il progetto/iniziativa presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
    • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità;
    • l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
    • che l’Ente nel triennio 2021-2023 abbia maturato un’esperienza analoga, ovvero sia stato beneficiario di contributi per l’attuazione di interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale come riportati nel Modello F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione, Foglio A1_Ente Capofila e Partner o Associazioni/affiliati nel quale saranno inserite le esperienze dell’Ente proponente/capofila e quelle, eventualmente, degli Enti Partner ed Enti Associati/affiliati.

    Tutti gli enti partecipanti dovranno, pena l’esclusione, produrre, se non presenti nel RUNTS, copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l’URL di riferimento di entrambi.

    Per ogni proposta progettuale o iniziativa dovrà essere presentata, pena l’esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte, dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello-C-Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

    Inoltre, l’Ente proponente dovrà compilare il Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione inserendo anche i dati dei Partner e/o associati laddove richiesti.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: domande dal 23 settembre

    Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica:

    • Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
    • Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
    • Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
    • Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
    • Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
    • Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
    • Modello D (Scheda della proposta);
    • Modello E (Piano finanziario);
    • Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

    Tutta la documentazone è scaricabile qui

    La documentazione suindicata dovrà essere caricata, pena l’esclusione, sulla piattaforma accessibile al seguente indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/ a partire dal 23 settembre 2024 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID

    Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla Piattaforma. 

    Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. 

    La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20.00 del 22 ottobre 2024 utilizzando la Piattaforma.

    ATTENZIONE al fatto che il termine in scadenza il 22 ottobre è prorogato alle ore 20.00 del giorno 24 ottobre con Decreto n 253 del dipartimento delle politiche sociale del 17 ottobre. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: esaurimento risorse al 18 ottobre

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il bando 2024 per i contributi per l'acquisto di ausili sportivi rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

    In data 18 ottobre con avviso viene comunicato che le richieste dei contributi destinati al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e finalizzati alle iniziative volte alla promozione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’utilizzo di ausili per lo sport, hanno coperto interamente il Fondo messo a disposizione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2024.

    Di conseguenza, non è più consentito presentare richiesta tramite la piattaforma informatica.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: i beneficiari

    La domanda di accesso al Fondo può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica, ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato.
    L’ASD/SSD non potrà presentare domanda di accesso al Fondo per il beneficiario del contributo erogato con i precedenti avvisi, né per la stessa disciplina né per una diversa.
    Il soggetto richiedente, che presenta la domanda per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente affiliato a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile sul sito internet https://registro.sportesalute.eu/.
    Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un massimo di n. 3 beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 beneficiari nel caso di sport di squadra. 

    Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
    I beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche:

    • a) residenti in Italia;
    • b) con una disabilità “eleggibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic Committee;
    • c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come indicato nell’allegato n. 2 del Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio
    • d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

    Ciascun beneficiario, diverso da chi ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi, potrà richiedere l’ausilio sportivo tramite una sola ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: presenta la domanda

    La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: 

    ATTENZIONE le risorse sono esaurite al 18 ottobre e pertanto è chiusa la piattaforma per le domande.

    La procedura di presentazione della domanda è interamente guidata ed è dettagliatamente descritta nel “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s .m.i., al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024” e nel “Manuale utente”.

    La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2024.

    Il corretto inserimento dei dati è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente.
    La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la domanda presente sul portale dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: importo del contributo

    Per ciascun ausilio è necessario acquisire il relativo preventivo di spesa, da allegare alla richiesta, predisposto da parte dell’operatore economico autorizzato alla costruzione dell’ausilio sportivo o alla sua commercializzazione e intestato al soggetto richiedente. 

    Il preventivo deve necessariamente riportare il costo totale della fornitura (compresa IVA) che non deve essere superiore al prezzo massimo indicato nell’allegato n. 3 del “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i. e al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024”.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa

    Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2024.

    In particolare, come specificato guida aggiornata al 2024, il pagamento dell'imposta di bollo del III trimenstre scade il prossimo 30 novembre (2 dicembre quest'anno poichè il 30.11 è sabato), con delle precisazioni sugli importi complessivi, vediamo i dettagli dalla tabella ADE che riepiloga le scadenze.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c'è?

    Imposta di bollo fatture elettroniche: come si versa?

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato lassolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

    Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

    I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

    Fonte immagine: Agenzia delle Entrate


    Imposta di bollo fatture elettroniche: quando si versa?

    Come si evince dalla tabella ADE di seguito il prossimo pagamento previsto per il bollo sulle fatture elettroniche è previsto entro il giorno 30 novembre che cadendo di sabato slitta al 2 dicembre.


    Per quanto riguarda le modalità, il pagamento dell'imposta di bollo viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande

    Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

    Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)

    In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1,  comma  842,  della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:

    • favorire la promozione  dei  territori,  anche  in  chiave turistica; 
    • recuperare   antiche   tradizioni   legate   alla    cultura enogastronomica del Paese

    Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.

    Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano

    Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i  seguenti soggetti:

    • a) produttori di vino DOP, che  esercitino  altresi'  l'attività agrituristica ovvero l'attività  enoturistica,  nel  rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente;
    • b) produttori di vino IGP, che  esercitino  altresi'  l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica,  nel  rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente;
    • c)  produttori  di  vino  biologico,  che   esercitino   altresi' l'attività agrituristica  ovvero  l'attività   enoturistica,   nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

    Per «produttori» si intendono i viticoltori ed  i  trasformatori di vino DOP, IGP o biologico,  nonché  gli  imbottigliatori  qualora siano altresì viticoltori o trasformatori. 

    Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili

    Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di  un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle  etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue  nel quale siano presenti una descrizione delle  caratteristiche  peculiari  del territorio di riferimento, dal punto  di  vista  storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati  alla promozione culturale, turistica e rurale dei  territori  locali di produzione.
    Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
    L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve  avvenire  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  (UE)  2019/33  della  Commissione,  del  17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
    Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per  un  periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice  a  barre bidimensionale (QR code)  sulle  etichette di  una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza  di contributo  pari almeno al 25% della produzione stessa.
    Il soggetto ammesso a contributo deve garantire,  altresi',  per un periodo minimo di tre anni il  collegamento  ipertestuale  tra  il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.

    Attenzione al fatto che le risorse  sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la  procedura  a sportello.
    L'importo del contributo concedibile ad un singolo  beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00  euro  e  sino  ad  un  massimo  di 30.000,00 euro.
    L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti  dalla  Commissione giudicatrice.

    Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda

    Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.

    Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.

    Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale

    Il MIMIT con avviso del 17 ottobre pubblica le regole per l'altra misura agevolativa rivolta alle imprese editrici di quotidiani e periodici prevista dal Fondo Straordinario per l'Editoria.

    Ricordiamo che tale Fondo ha previsto varie agevolazioni, leggi: Fondo straordinario Editoria 2023: il calendario di tutte le agevolazioni e tra queste vi è quella per la transizione digitale e tecnologica in partenza il prossimo 28 ottobre.

    Vediamo tutti i dettagli dall'avviso del Ministero.

    Fondi editoria: domande dal 28.10 per l’innovazione tecnologia e digitale

    A partire dal 28 ottobre e fino al 19 novembre 2024 le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, su piattaforma dedicata, per accedere agli incentivi per gli investimenti orientati all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

    Con il decreto 4 luglio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri − Dipartimento per l’informazione e l’editoria, sono disciplinate le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi del “Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l’anno 2023”, al quale è stata assegnata una dotazione di 140 milioni di euro, dei quali 45 milioni di euro destinati agli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche.

    Il contributo, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell'utenza, riguarda gli investimenti effettuati nel 2023 e sarà concesso sotto forma di rimborso, in misura pari al 70% delle spese sostenute dalle imprese del settore dell’editoria radiofonica e televisiva per investimenti in tecnologie innovative finalizzati all’adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi orientati alla transizione digitale.

    Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate di seguito come indicate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 4 luglio 2024. 

    Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

    Le risorse, stanziate nell'ambito del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", sono così suddivise:

    • 20 milioni di euro per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali
    • 15 milioni per gli FSMA operanti in ambito locale
    • 10 milioni per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

    Innovazione tecnologia e digitale in Editoria: spese ammesse

    L'art 2 del decreto 4 luglio 2024 disciplina le spese ammissibili alla agevolazione e in dettaglio, sono ammesse al contributo le spese, effettuate nel corso dell'anno 2023, riconducibili a: 

    • i.) investimenti in tecnologie volte a garantire un adeguato presidio delle cybersecurity al fine di garantire la business continuity e evitare danni reputazionali;  
    • ii.) investimenti in infrastrutture tecnologiche datacenter e in cloud per incrementare l'efficienza, la facilità d'uso e l'accessibilità dei prodotti editoriali;   
    • iii.) investimenti in software che consentano di veicolare i contenuti editoriali e i format su canali diversi di distribuzione per raggiungere nuovi target;   
    • iv.) investimenti in nuove tecnologie per la produzione, diffusione e gestione di contenuti editoriali multimediali o altri formati digitali in linea con le evoluzioni del mercato;
    • v.) investimenti in software per editoria che consentano l'automatizzazione dei processi e la gestione e distribuzione elettronica dei contenuti;   
    • vi.) investimenti in applicativi di intelligenza artificiale e tecnologie emergenti per il contrasto alla disinformazione; 
    • vii.) investimenti in applicativi per la tutela della proprietà intellettuale e dell’autenticità delle fonti in caso di produzione e distribuzione di contenuti generati mediante intelligenza artificiale; 
    • viii.) investimenti in mixer audio/video HD, telecamere HD/4K con eventuali ottiche HD, encoder HD per i collegamenti alla rete di trasmissione, matrici HD/4K, apparati e sistemi di storage per archivio di contenuti;   
    • ix.) investimenti per l'applicazione delle tecnologie 5G broadcast/multicast;   
    • x.) investimenti per la produzione e distribuzione di contenuti in realtà virtuale, realtà aumentata e mixed reality;   
    • xi.) investimenti in nuovi sistemi editoriali web based e di interfacce che stimolino l'interazione con l'utenza e consentano la produzione e distribuzione di contenuti in realtà aumentata;   
    • xii.) investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni di lunga distanza ad alta velocità; 
    • xiii.) investimenti in soluzioni per la fornitura di prodotti e servizi media e audiovisivi basati su tecnologie cloud;   
    • xiv.) investimenti in tecnologie per il telecontrollo degli apparati.