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5xmille ONLUS 2024: elenchi ammessi ed esclusi
Le Entrate hanno pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata, gli elenchi permanenti 2024 delle ONLUS ammesse al 5xmille 2024.
In data 18 dicembre vengono inseriti anche gli elenchi degli esclusi, clicca qui per accedere.
5xmille ONLUS: elenco 2024 ammessi ed esclusi
Dal 18 dicembre 2024 sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse alla ripartizione del 5 per mille per l'anno finanziario 2024.
In particolare, negli elenchi sono comprese anche le organizzazioni che, pur non avendo assolto (in tutto o in parte) gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini previsti, hanno usufruito della rimessione in bonis, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 16/2012.
Ogni ente è individuato con l'indicazione;
- del codice fiscale,
- della denominazione,
- della Regione,
- dell'indirizzo,
- della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.
Si segnala infine che, entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024 (maggio 2025), l'Amministrazione finanziaria pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l'elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.
5xmille ONULS: tutte le regole
In generale, si ricorda che l’articolo 17 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Si evidenzia che le ONLUS che presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
5x mille : elenco ammessi 2023
Disponibili qui anche gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023.
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Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute
Con Risposta a interpello n 262 del 17 dicembre le Entrate chiariscono che l’opzione per ripartire in dieci quote annuali, di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata la prima rata della detrazione nella dichiarazione per i redditi 2022, è stata effettuata la cessione delle rate residue. Vediamo i dettagli del caso di specie.
Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute
Un contribuente afferma di aver ceduto nel 2024, il credito relativo alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante per alcuni interventi con Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020).
La prima rata non è stata oggetto né di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022.
Egli domanda ome utilizzare il credito non ceduto e non fruito.
L’Amministrazione ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Tuir (inserito dal Dl n. 11/2023) stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Condizione per l'opzione è che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
Possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio.
Nel caso di specie l’opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022.Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.
Allegati: -
Pagamenti Accise bevande alcoliche: prima scadenza 18 dicembre
Nel Decreto 4 dicembre del MEF pubblicato in GU n 291 del 12 dicembre si dettano modalita' di pagamento dell'accisa su alcuni prodotti, relative alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024.
Pagamenti Accise alcool: prima scadenza 18 dicembre
I pagamenti dell'accisa sull'alcol etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2024, sono effettuati, nel medesimo anno, entro:
- a) il 18 dicembre, se eseguiti con l'utilizzo del modello unificato F/24, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;
- b) il 27 dicembre, se eseguiti direttamente in tesoreria, tramite bonifico bancario o postale a favore della tesoreria statale competente nonche' tramite la piattaforma digitale pagoPA.
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Veicoli ecologici autotrasporto: domande di contributo dal 16 dicembre
Dalle ore 10 di oggi è possibile presentare le domande per i contributi per gli investimenti delle imprese di autotrasporto al fine di rinnovare il parco veicolare e renderlo eco sostenibile.
Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it
Le regole della agevolazione sono state pubblicate in GU n 283 del 3 dicembre è stato pubblicato il decreto MIT del 20 novembre con le regole per attuazione del decreto del 6 agosto 2024, recante disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attività di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Ricordiamo inoltre che il decreto n 208 del 6 agosto ha definito le modalità di attuazione della misura "investimenti XI", per l’erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte al REN ed all’Albo degli autotrasportatori.
Sono incentivati anche gli acquisti di rimorchi e semirimorchi nuovi adibiti al trasporto combinato, per i trasporti in regime ATP, nonché l’acquisto di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi.
Il decreto stabilisce che sia data priorità alle istanze che prevedono la rottamazione di veicoli con motore diesel di classe Euro IV e Euro 4 o inferiori.
In questi casi, sia che si provveda all’acquisto di un veicolo diesel che ad elevata sostenibilità, il contributo è incrementato rispetto a quello ordinariamente previsto.
La priorità ed il contributo maggiorato saranno riconosciuti entro il tetto di:
- euro 500.000 in caso di acquisto di veicoli ad elevata sostenibilità
- euro 5.000.000 nel caso di acquisto di veicoli diesel di classe Euro 6 step E e Euro VI step E.
Vediamo come fare domanda.
Veicoli ecologici autotrasporto: via alle domande di contributo
La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolata in due step distinti e successivi:
- a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla base della documentazione allegata al momento della proposizione della domanda e, in particolare, del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto.
E' previsto un solo periodo di incentivazione all'interno del quale, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 2 comma 4 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo. Nello specifico la finestra temporale è la seguente: dal 16 dicembre 2024 al 17 gennaio 2025.
In nessun caso saranno prese in considerazione le domande inviate al di fuori dei termini di detta finestra temporale.
All'interno del periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola istanza, anche per più di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208.Le imprese che, pur avendo presentato correttamente e nei termini domanda di incentivo a valere sulla misura di cui al decreto ministeriale n. 208/2024, non abbiano perfezionato l'investimento entro la chiusura della rendicontazione, nè presentato istanza di annullamento entro lo stesso termine, non sono in alcun caso ammesse a contributo, come previsto dall'art. 4 comma 4 del presente decreto direttoriale.
Le risorse finanziarie, complessivamente pari a 25 milioni di euro di cui all'art. 1 comma 1 del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208, al netto delle spettanze previste per l'attività del soggetto gestore, sono equamente ripartite nel periodo di incentivazione, secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale
Nella fase di prenotazione il soggetto gestore procede ad effettuare una istruttoria volta a verificare:- a) la presentazione dell'istanza tramite l'utilizzo dell'apposito modulo informatico indicato nell'art. 3, comma 5, del presente decreto direttoriale;
- b) la compilazione ed il salvataggio senza ulteriore scansione del suddetto modulo informatico;
- c) l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa sul suddetto modulo informatico;
- d) l'allegazione del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento, oppure del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa;
- e) l'allegazione del documento d'identità del soggetto firmatario del modulo informatico sopra indicato;
- f) la trasmissione dell'istanza dalla PEC aziendale dell'impresa istante;
- g) la data dei documenti di cui alla lettera d) che deve essere successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero, a far data dal 14 settembre 2024).
Ove la piattaforma rilevi l'esaurimento delle risorse finanziarie, le istanze saranno accettate con riserva nell'eventualità di una successiva disponibilità di risorse.
In quest'ultimo caso, le istanze precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse.
Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento nella fase di prenotazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo è considerato ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento, nonché della determinazione del contributo massimo erogabile all'impresa all'esito del procedimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procede alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.
L'incentivo riconosciuto all'impresa non può superare in alcun caso il totale delle somme accantonate sulla base dell'istanza presentata.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non possono in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio ex art. 4 del più volte citato decreto ministeriale n. 208/2024.
Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto ministeriale n. 208 del 6 agosto 2024 contengono l'indicazione del contributo spettante per ciascun tipo di investimento ammesso, determinato in conformità a quanto stabilito all'art. 5 del decreto ministeriale.
La determinazione della somma accantonata per ciascuna impresa, pari al contributo massimo spettante, è calcolata dalla piattaforma sulla base di quanto indicato dall'impresa nel modello di istanza di ammissione all'incentivo che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto, costituisce il tetto massimo del contributo ammissibile.
Veicoli ecologici imprese autotrasporto: beneficiari
Possono inoltrare l'istanza:
- le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi,
- nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, ovvero codice Ateco 49.41.
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all'interno del periodo incentivante così come indicato al precedente art. 2 comma 2, secondo le modalità di seguito descritte.
Le liste delle istanze pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili dalla pagina web del soggetto gestore RAM http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione».
- Le istanze devono, a pena di esclusione, essere presentate tramite posta elettronica certificata a partire dalle ore 10,00 del 16 dicembre 2024 e fino e non oltre le ore 16,00 del 17 gennaio 2025 all'indirizzo PEC: ram.investimenti2025@legalmail.it
L'indirizzo PEC di trasmissione dell'istanza dovrà essere quello aziendale dell'impresa richiedente e dovrà essere indicato nell'istanza medesima.
Qualora, ad esito dell'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati, non potrà presentare istanza nella successiva edizione di incentivazione.
L'impresa che non intenda effettuare l'investimento prenotato potrà annullare, entro i termini di chiusura della rendicontazione, l'istanza presentata, al fine di non incorrere nella predetta sanzione.
Non sarà comunque possibile annullare le istanze oltre il termine di scadenza della rendicontazione.
L'istanza per il riconoscimento del contributo dovrà essere inoltrata compilando in tutte le sue parti e salvando senza ulteriore scansione l'apposito modello informatico reperibile sul sito web del soggetto gestore http://www.ramspa.it, nella sezione dedicata all'incentivo «Investimenti XI edizione» nel quale sarà possibile reperire tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello.
Sul modello informatico dovrà essere apposta la firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa.
All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- b) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione debitamente sottoscritto dalle parti o, in mancanza, copia del preventivo sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa, comprovanti quanto dichiarato nel modello di istanza e aventi, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima, data successiva a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 agosto 2024, n. 208 (ovvero a far data dal 14 settembre 2024). Il contratto/preventivo dovrà contenere, nel caso di acquisto di rimorchi o semirimorchi, l'indicazione del costo di acquisizione dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 208/2024.
Il 7 febbraio 2025 il soggetto gestore RAM pubblica sul proprio sito web l'elenco delle istanze che siano risultate regolari all'esito delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 secondo l'ordine di prenotazione di cui all'art. 2, comma 8. Il link per l'accesso al suddetto elenco è pubblicato anche sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «Temi – trasporti – autotrasporto merci – documentazione – autotrasporto merci – contributi ed incentivi per l'anno 2024 – investimenti».
Tale elenco, avente valore quale ordine di prenotazione e di determinazione dell'ammontare massimo del contributo erogabile, resta valido in attesa della istruttoria relativa alla successiva fase di rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti.
All'interno del periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi, contenente tutti gli investimenti, anche per più di una tipologia.
E' possibile annullare l'istanza precedentemente inoltrata e contestualmente presentare, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, una nuova domanda, riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento domanda e nuova presentazione» con l'effetto di uno scorrimento nell'elenco di cui al precedente comma 6 ad una nuova posizione in coda. In nessun caso verrà presa in considerazione la seconda domanda senza che sia avvenuto l'annullamento della prima.
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Soggettività IVA delle Holding e detraibilità dei costi finanziari
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 250/2024, ha affrontato temi cruciali per le società holding in materia di soggettività passiva IVA e di detraibilità dell’IVA relativa ai cosiddetti transaction costs, ossia i costi sostenuti per operazioni finanziarie come l'emissione di obbligazioni e finanziamenti tra società controllate.
Il caso di specie
Le società coinvolte, identificate come BETA TopCo S.p.A. e GAMMA MidCo S.p.A., fanno parte del gruppo ALFA, attivo nel settore dei servizi di marketing. Queste due società holding sono state costituite con una struttura definita "leggera", priva di personale dedicato e con un solo amministratore unico. La loro funzione principale è quella di reperire finanziamenti attraverso l’emissione di obbligazioni e di concedere prestiti alle controllate, come la società ALFA S.p.A.
I Quesiti Sottoposti all’Agenzia
- Soggettività passiva IVA: Le due holding (BETA TopCo e GAMMA MidCo) possono essere considerate soggetti passivi IVA, anche se operano con una struttura leggera?
- Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari: È possibile detrarre l’IVA sui costi sostenuti da BETA TopCo per i servizi connessi all’emissione delle obbligazioni e per i finanziamenti concessi alle controllate?
Soggettività passiva IVA delle Holding
Secondo l'Agenzia delle Entrate, le holding possono essere considerate soggetti passivi IVA quando svolgono attività economiche rilevanti ai fini IVA. In particolare:
- Non è sufficiente detenere partecipazioni per acquisire la soggettività IVA, è necessario interferire attivamente nella gestione delle partecipate.
- L'attività di concessione di finanziamenti onerosi alle partecipate è considerata un'attività economica rilevante ai fini IVA.
Nel caso specifico, BETA TopCo e GAMMA MidCo sono considerate soggetti passivi IVA poiché:
- Emettono prestiti obbligazionari.
- Concedono finanziamenti infragruppo.
- Prestano garanzie e svolgono attività finanziarie per supportare l'acquisizione delle società partecipate.
Questa attività supera la mera detenzione di partecipazioni e dimostra un’ingerenza nella gestione delle controllate, soddisfacendo così i requisiti per essere considerate soggetti passivi IVA.
Detraibilità dell’IVA sui costi finanziari
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sostenuta sui transaction costs e sui servizi finanziari è detraibile in base alle regole di cui all’articolo 19 del DPR 633/1972. In particolare:
- Transaction Costs: Sono i costi sostenuti per consulenze legali, notarili e servizi di assistenza relativi all’emissione di obbligazioni. Questi costi, se riaddebitati alla società controllata (ALFA) con applicazione dell’IVA, consentono la detraibilità dell’imposta.
- Finanziamenti Infragruppo: Gli interessi e le commissioni (come la Commitment Fee) connessi ai finanziamenti concessi sono operazioni esenti da IVA. Tuttavia, quando queste operazioni esenti sono rilevanti e non occasionali, si applica il pro-rata di detraibilità dell’IVA.
In altre parole:
- BETA TopCo può detrarre l’IVA sui costi di consulenza sostenuti nel 2023 per l’emissione dell’obbligazione e per l’acquisizione di finanziamenti, purché questi costi siano riaddebitati con IVA alla controllata ALFA nel 2024.
- ALFA, in qualità di destinataria dei servizi, può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA sui costi riaddebitati da BETA TopCo.
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Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale
La Legge n 289 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre contiene la conversione del DL n 155 noto come Collegato Fiscale. Vediamo cosa è stato previsto per la ZES Unica del Mezzogiorno.
Credito ZES: tutte le novità del Collegato Fiscale
In sede di conversione del DL n 155/2024 sono rimaste immutate le disposizioni sul credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica contenute dell’articolo 8 del Dl 155/2024.
In particolare, il decreto consente la possibilità di indicare ulteriori investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, rispetto a quelli risultanti dalla prima comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina.
Il Senato però con il comma 1 bis incrementa in misura pari a 4.690 milioni di euro le risorse a disposizione della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.Con il comma 1-ter si dispone l'erogazione di un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di consentire il riequilibrio dei Piani economici finanziari delle concessioni aventi a oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria.
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Regole per i rappresentanti fiscali in Italia: le garazie per il VIES
Pubblicato in GU n 292 del 13 dicembre il Decreto MEF del 4 dicembre con Criteri e modalità di rilascio della garanzia per l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Garanzie per operazioni intra UE: regole in Gazzetta
Il decreto in oggetto è uno dei due decreti ministeriali di attuazione dell'art 4 del Dlgs n 13/2024 della Riforma Fiscale con i nuovi obblighi per i rappresentanti fiscali e sui soggetti non residenti nell’Ue e nello Spazio economico europeo.
Il decreto stabilisce le condizioni di rilascio della garanzia patrimoniale in capo ai soggetti non stabiliti nell’Ue o nello See che, mediante un rappresentante fiscale, intendono iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.
Si stabilisce che venga prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate una garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria, per un valore almeno pari a 50.000 euro e per un periodo minimo di trentasei mesi dalla data di consegna alla Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale.
La garanzia, trascorsi i termini suddetti, non deve essere rinnovata.
Anche gli operatori non stabiliti nell’Ue o nello SEE che risultano già inclusi nel VIES devono prestare analoga garanzia, a pena di esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.Nel caso in cui è constatata la mancata prestazione della garanzia su indicata l'Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del soggetto non residente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, l'avvio della procedura di esclusione del soggetto rappresentato dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del rappresentante fiscale, l'Agenzia delle entrate procede all'esclusione d'ufficio della partita IVA dalla citata banca dati.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono definite le modalità operative di attuazione delle misure su indicata.
Vies: che cos’é
Ricordiamo che per poter effettuare operazioni intracomunitarie, i soggetti Iva devono essere inclusi nell’archivio Vies (Vat information exchange system).
In tale archivio devono essere inclusi, per poter effettuare operazioni intracomunitarie, tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione.
A tal proposito la richiesta può essere fatta anche dai soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini Iva (modello Anr) o che si identificano tramite nomina di un rappresentante fiscale.
La volontà di essere inseriti nel Vies viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del quadro I dei modelli per la dichiarazione di inizio attività AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi).
I soggetti già titolari di partita Iva che non hanno richiesto l’inclusione nel Vies all’avvio dell’attività, possono farlo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari incaricati.
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Superbonus e utilizzo dei crediti dopo la cessazione dell’attività professionale
Il professionista che cessa l’attività e chiude la partita IVA può continuare a utilizzare i crediti derivanti dal Superbonus 110% presenti nel proprio cassetto fiscale.
L’utilizzo deve avvenire tramite compensazione nel modello F24 e non tramite la dichiarazione dei redditi.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello del 12.12.2024 n. 255.
L’Agenzia ha fornito un chiarimento fondamentale per i professionisti che intendono cessare l’attività e chiudere la propria partita IVA, ma hanno ancora crediti fiscali derivanti dal Superbonus 110%, vediamo nel dettaglio.
Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il Quesito del contribuente
Il quesito è stato posto da un geometra (identificato come [ALFA]) che, pur essendo in procinto di chiudere la partita IVA per cessazione dell’attività, si trova con crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus 110% per le annualità 2025, 2026 e 2027. Il contribuente desidera sapere se la chiusura della partita IVA impedisce l’utilizzo di tali crediti d’imposta presenti nel proprio cassetto fiscale.
Cessata attività e utilizzo crediti Superbonus: il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito diversi punti nella sua risposta.
Continuità dell’Uso dei Crediti d’Imposta
La cessazione dell’attività professionale non preclude l’utilizzo dei crediti d’imposta Superbonus 110% maturati. Questi crediti, se presenti nel cassetto fiscale, possono continuare a essere utilizzati in compensazione, anche se acquisiti nell’ambito dell’attività professionale.Nessun impedimento normativo
La normativa di riferimento non prevede alcun ostacolo all’utilizzo dei crediti dopo la chiusura della partita IVA, a condizione che vi sia il diritto alla fruizione del credito.Modalità di utilizzo
Allegati:
L’Agenzia specifica che i crediti non possono essere utilizzati direttamente nella dichiarazione annuale dei redditi, come ipotizzato dall’istante, ma devono essere utilizzati esclusivamente attraverso il modello F24 per la compensazione delle imposte dovute. -
Credito ZES Mezzogiorno al 100%
Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 446421 con le % di fruizione del credito di imposta ZES Unica Mezzogiorno.
Il credito in oggetto è stata introdotto dall'art 16 del Dl n 124/2023 e successivamente con l'art 1 del Dl n 113/2024 sono state stanziate ulteriori risorse ed introdotta la comunicazone integrativa da presentare entro lo scorso 2 dicembre per attestare gli investimenti realizzati entro il 15.11.2024.
Ieri 12 dicembre è stata pubblicata la legge n 189 del Dl n 155/2024 noto come Collegato Fiscale che contiene modificazioni a questo credito di imposta ossia ha previsto la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione originaria. Leggi anche Credito ZES Unica: integrativa entro il 2 dicembre
Vediamo ora i dettagli della % di fruibilità del credito in oggetto.
Credito ZES Mezzogiorno al 100%
Tanto premesso, l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, primo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, è risultato pari a 2.336.465.840 euro, a fronte di 3.270 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
L’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui al comma 1, terzo periodo, dell’articolo 1 del decreto-legge n 113, richiesto in base alle comunicazioni integrative validamente presentate nel suddetto periodo, è risultato pari a 214.824.865 euro, a fronte di 933.534.160 euro di risorse disponibili (3.270.000.000 – 2.336.465.840).
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che le percentuali del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario, di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 1 del decreto-legge, sono entrambe pari al 100 per cento (3.270.000.000 / 2.336.465.840 e 933.534.160 / 214.824.865) dell’importo del credito richiesto.
Inoltre, sono altresì resi noti, per ciascuna regione della ZES unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:
- a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;
- b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;
- c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.
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IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità
Il 16 dicembre scade il termine per la liquidazione IVA relativa al mese di novembre, da parte dei soggetti cosiddetti mensili.
La scadenza quest'anno, a seguito della riforma fiscale, presenta una novità che riguarda il versamento degli importi inferiori alla soglia minima di 100 euro introdotta dal DLgs. Adempimenti.
Vediamo tutti i dettagli.
IVA mensile: scadenza entro il 16.12 con novità
Con l'art 9 del Dlgs Adempimenti (GU n 9 del 12 gennaio) si prevede di ampliare la soglia dei versamenti minimi dell'IVA e in particolare, tale soglia è innalzata a 100 euro.
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Nel dettaglio, si apportano modifiche all'articolo 1, comma 4, del DPR n. 100 del 1998:
- innalzando da 25,82 euro (le vecchie 50.000 lire della norma originaria) a 100 euro il limite previsto per effettuare il versamento IVA mensile nel caso di un importo dovuto inferiore alla predetta soglia, insieme a quello relativo al mese successivo;
- prevedendo che in ogni caso il versamento della somma vada effettuato entro il 16 dicembre dello stesso anno. Come specificava il dossier di commento al decreto, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre, in caso di liquidazione mensile, qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.
In base all’art. 1 comma 4 del DPR n 100/98, se l’IVA a debito evidenziata nella liquidazione periodica non supera l’importo minimo previsto dalla legge, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Tuttavia, la norma è stata modificata appunto dall’art. 9 comma 1 del DLgs. n 1/2024.
Il DLgs. 1/2024 oltre ad aver innalzato a 100 euro la citata soglia minima, ha stabilito che il versamento dell’IVA periodica sotto tale importo è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo “e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
L’IVA dovuta in base alla liquidazione del mese di novembre, anche se di importo inferiore al minimo, è effettuato comunque entro la scadenza del 16 dicembre successivo.
Ricordiamo infine che, entro il prossimo 27 dicembre c'è da versare anche l'acconto IVA e in proposito leggi: Acconto IVA 2024: in scadenza il 27 dicembre.