• Studi di Settore

    ISA 2024: regole ADE per dati rilevanti e revisioni

    Viene pubblicato il Provvedimento ADE n 21545 del 29 gennaio con le regole ISA 2024.

    Dati utili ai fini ISA 2024

    In dettaglio, ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2024, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2023, quelli per la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2022 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023, oltre quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento. 

    In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo di imposta 2024, a seguito della relativa approvazione con decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente punto 1.1.

    Revisione ISA 2024

    Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    Considerato quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

    Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2024, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

    ISA 2024: riepilogo delle regole

    Sinteticamente si ricorda che ogni anno, con provvedimento delle entrate vengono individuati:

    • i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta,
    • le attività economiche per le quali effettuare la revisione degli stessi Indici. 

    Ricordiamo che l’individuazione annuale di tali informazioni è prevista dall’articolo 9-bis del Dl n. 50/2017 al fine di permettere ai contribuenti di conoscere in anticipo quali dati saranno utili ai fini dell’applicazione degli Isa per l’anno in corso, in maniera tale da poter avere a disposizione tutti gli elementi necessari per predisporre i relativi modelli dichiarativi.
    In particolare, il comma 4 del richiamato articolo 9-bis, stabilisce che i contribuenti, a cui si applicano gli Isa, devono dichiarare i dati utili all’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, a prescindere dal regime di determinazione del reddito utilizzato, e che questi dati devono essere individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Con Risposta a interpello n 23 del 29 gennaio le Entrate chiariscono la spettanza del credito di imposta per le ZES zone economiche speciali per l'acquisto di immobile con patto di riservato dominio, ossia riserva di proprietà.

    Ai  fini del credito d'imposta nell'ambito  delle  ZES, del caso di specie, l'investimento descritto, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà. 

    Immobile con riserva di proprietà: acquisto in zona ZES

    Le Entrate hanno riepilogato che l'articolo 4 del decreto­ legge n. 91 del 2017, recante ''Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno'', al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per  lo sviluppo,  in  alcune  aree  del  Paese,  delle imprese  già  operanti, nonché l'insediamento  di  nuove imprese, ha  previsto la possibilità di istituire le ZES all'interno delle quali tali imprese possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e delle semplificazioni amministrative previste dall'articolo 5 del decreto­ legge n. 91 del 2017.

    Il comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto ­legge prevede che « in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti».  

    Vediamo il caso di specie dell'interpello.

    Immobile con riserva di proprietà in zona ZES: chiarimenti ADE

    L'Istante vuole acquisire un immobile, mediante stipula di un contratto di vendita con riserva di proprietà a favore del venditore (c.d. vendita con patto di riservato dominio), disciplinata dagli articoli dal 1523 al 1526 del codice civile.   

    Le entrate evidenziano che, in relazione  credito  d'imposta di  cui  all'articolo 1,  commi  98  e  seguenti,  della  legge 28 dicembre  2015,  n.  208  (il  c.d.  Bonus Mezzogiorno),  espressamente  richiamato  dalla  disciplina  agevolativa  riservata  agli investimenti nelle ZES,  con Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, è stato chiarito che  «[l]'imputazione  degli investimenti  al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR [n.d.r., decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917]. Al riguardo si rammenta che, ai sensi delle disposizioni del richiamato articolo 109 del TUIR, le spese di  acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi  alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate (art. 109, comma 2, lett. b, del TUIR)».    

    In relazione alla fattispecie descritta in istanza, si evidenzia che il medesimo articolo 109 del TUIR, al comma 2, lettera a), prevede che "[a]i fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e  le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si  tiene conto delle  clausole di riserva della proprietàLa locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà"

    Pertanto, posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli articoli 1523 e ss. del codice civile, l'imputazione dell'investimento al periodo di vigenza dell'agevolazione dovrà avvenire tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 109, comma 2, lettera a), del TUIR, ossia dovrà avvenire senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.     

    Di conseguenza, ai  fini del credito d'imposta  nell'ambito  delle  ZES, l'investimento descritto in istanza, al verificarsi  di tutte le condizioni  stabilite da tale disciplina agevolativa (che ­ si ribadisce ­ non formano oggetto del presente interpello) deve considerarsi realizzato, secondo quanto dichiarato dall'Istante, nel corso del 2023 (anno entro il quale sarà sottoscritto il contratto di acquisto dell'immobile con riserva di proprietà.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Fattura elettronica 2024: obbligatoria anche per le ASD senza compensi commerciali

    L'Agenzia delle Entrate, in data 29 gennaio durante un convegno di ItaliaOggi, ha fornito alcune anticipazioni sulla Dichiarazione dei Redditi 2024 periodo di imposta 2023.

    Tra le altre risposte, l'agenzia ha replicato ad un quesito sulle piccole ASD Associazioni sportive dilettantistiche inerente la fatturazione elettronica.

    Si chiedeva se fosse obbligata all’attivazione del servizio inerente alla fatturazione elettronica, in quanto dotata di partita Iva, anche una ASD in regime della Legge 398/1991, che non percepirà alcun compenso di natura commerciale nel 2024, ma che percepirà solo incassi di natura istituzionale.

    Fattura elettronica piccole Asd: chiarimenti ADE 

    Le Entrate hanno fornito risposta affermativa, precisando che ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio (SdI), «si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti […]».

    Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture emesse da soggetti passivi d'imposta residenti o stabiliti in Italia, ad eccezione dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria prevista, anche per il 2024, dall'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come in ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 in corso di conversione, devono essere elettroniche tramite SdI e tali soggetti devono essere in grado di provvedervi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024

    Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.

    Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

    Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni

    In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dellart. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

    Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:

    • il modello F24 ,
    • con il codice tributo "8911",

    indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

    Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.