• OPERATORI FINANZIARI – Comunicazione mensile all’Anagrafe Tributaria

    Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Dicembre 2023), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

  • EROGAZIONI LIBERALI PER PROGETTI CULTURALI – Comunicazione

    I soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di "programmi culturali" nei settori dei beni culturali e dello spettacolo devono inviare la Comunicazione al MIBACT e al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate delle proprie generalità comprensive dei dati fiscali, dei dati relativi all'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno d'imposta 2023 e dei dati relativi ai soggetti beneficiari di tali erogazioni. L’invio è effettuato esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline.

  • IMPOSTA DI BOLLO – Dichiarazione imposta di bollo assolta in modo virtuale

    I soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale devono presentare la "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nel 2023, distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti in tale periodo, esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente o avvalendosi di intermediari abilitati, utilizzando l'apposito modello pubblicato sul sito delle Entrate.

  • AFFITTI – Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro

    Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/01/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:

    • 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
    • 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
    • 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
    • 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
    • 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
    • 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
    • 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
    • 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
    • 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
    • 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
  • BOLLO AUTO – Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto).

    Il versamento va effettuato presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

  • SUPERBOLLO AUTO – Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a dicembre 2023 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%.

    Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

    Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

  • DICHIARAZIONE 730/2023 – Versamento imposte non trattenute dai sostituti per insufficienza retribuzioni

    I Titolari di redditi di lavoro dipendente indicati all'art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'art. 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) (con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo), i) ed l) del D.P.R. n. 917/1986, devono versare, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, la parte residua non trattenuta dal sostituto entro la fine dell'anno per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, maggiorata dell'interesse dello 0,40% mensile, considerando anche il mese di gennaio.

    Il versamento è effettuato utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

  • GESTORI DI PIATTAFORME ONLINE (DAC7) – Comunicazione informazioni relative al 2023

    Attenzione: il termine per le comunicazioni delle informazioni relative al 2023 è stato prorogato al 15 febbraio 2024.

    Entro tale data i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate nel 2023 dagli utenti attraverso i loro siti e app, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 32/2023 di attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”).

    La comunicazione delle informazioni dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, in via telematica attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

    L’applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC7 decorre dal 1° gennaio 2023 e, pertanto, le prime informazioni dovranno essere comunicate entro il 31 gennaio 2024, prorogato al 15 febbraio 2024, e il primo scambio automatico dovrà avere luogo entro il 29 febbraio 2024.

  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. 

    La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss.

    Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

    Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo.

  • CANONE RAI – Dichiarazione di non detenzione

    I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

    N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

    Per ottenere l’esonero dal pagamento del canone Tv occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”. 

    La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

    La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:

    • tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
    • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
    • trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
    • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
  • CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente

    SOGGETTI: Imprese industriali e dell' Edilizia

     ADEMPIMENTO: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. 

    Dal 1 .1 .2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti . 

    MODALITA': procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

    la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, 

    la presumibile durata, 

    i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

     Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento

  • INVIO UNIEMENS dati mese precedente

    SOGGETTI:  Tutti i datori di lavoro aziende private e pubbliche, precedentemente  tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. 

    ADEMPIMENTO: invio della Comunicazione dei dati retributivi e contributivi UniEmens dei lavoratori dipendenti , nonché delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, relativi al mese precedente. Per i datori di lavoro, l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. 

    ATTENZIONE: Se il giorno della scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo del mese successivo.

    MODALITA': Via telematica sul sito dell'Inps.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo:

    • 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 
    • 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep).

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

    N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

  • CANONE RAI – Versamento rata

    I contribuenti obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della rata del canone RAI (in unica soluzione o rata trimestrale o semestrale). Ricordiamo infatti che è possibile pagare il canone per il rinnovo dell'abbonamento tv con una delle seguenti modalità:

    • in un'unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
    • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata)
    • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 a rata).

    Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo all'home banking del proprio istituto di credito, mentre  i non titolari di partita Iva possono effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione, utilizzando i codici tributo:

    • TVRI (canone per rinnovo abbonamento Tv uso privato)
    • o il codice tributo TVNA (canone per nuovo abbonamento).

    N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2024 – Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS

    Invio telematico dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre 2023 ai fini della predisposizione del modello 730 / REDDITI 2024 PF precompilato, da parte di medici e odontoiatri, farmacie e parafarmacie, ASL, psicologi, ecc. e veterinari.

    Ricordiamo infatti che anche per il 2023, la trasmissione dei dati di spese sanitarie al Sistema TS, è stata fissata con scadenza semestrale:

    • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023
    • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.
  • IVA – Dichiarazione OSS e liquidazione

    I soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime del One Stop Shop, nella versione “Ue” o “non Ue” devono effettuare, tramite il portale OSS messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, l’invio della dichiarazione Iva OSS che contiene le operazioni intracomunitarie poste in essere nel corso del 4° trimestre 2023, contestualmente devono provvedere al versamento delle imposte dovute. Ricordiamo che il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE”.
    È utile precisare che la data di scadenza è confermata anche se coincide con il fine settimana o in un giorno festivo.

  • DICHIARAZIONE PRECOMPILATA – Opposizione utilizzo dati spese sanitarie all’Agenzia

    Scade il termine per comunicare direttamente all’Agenzia delle Entrate l'esercizio dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Per comunicare l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate (opzione 2), è a disposizione l’apposito modello anche in versione editabile.

    La comunicazione può essere effettuata:

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità. Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Ricordiamo che per le spese e i relativi rimborsi del 2023, l’opposizione può essere effettuata seguendo anche un’altra modalità:

    • dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.