• Riforma fiscale

    Validità e vizi degli atti tributari: regole 2024

    La riforma dello Statuto del Contribuente (Legge  n 212/2000) attuata in ragione della Legge n 111/2023 Legge di Delega al Governo per la Riforma fiscale, con il Decreto Legislativo n 219/2023 introduce una disciplina organica  sul regime di validità e sui vizi degli atti dell’Amministrazione finanziaria. 

    Occorre precisare che, come sottolinea anche il dossier al Decreto, l'ordinamento tributario, a differenza dell’ordinamento civile e amministrativo, non contiene norme generali che identificano con precisione i vizi dell’atto impositivo e le relative conseguenze. 

    L’ordinamento tributario prevede in casi espressi la nullità dell'atto: per esempio, nel caso di avvisi di accertamento non motivati o non sottoscritti ovvero privi di alcune indicazioni essenziali, come le aliquote applicate ai sensi dell’articolo 42, comma 3 del DPR n. 600 del 1973. 

    Nella prassi la categoria della nullità tributaria non implica l’inefficacia dell’atto che produce gli effetti propri, salvo possibilità di impugnazione e successivo annullamento.

    Il decreto legislativo che va a riformare le norme sulla validità e vizi degli atti tributari, vuole delineare un sistema “duale” delle invalidità tributarie, articolato nei regimi generali della:

    •  “nullità” in senso proprio (articolo 7-ter) e della “annullabilità” (articolo 7-bis), 
    • una ipotesi di “irregolarità” (art. 7-quater) che, come tale, non rientra nei regimi di “invalidità” propriamente detti; 
    • una disciplina specifica del vizi dell’attività istruttoria (articolo 7-quinquies) e della notificazione degli atti impositivi e della riscossione (7-sexies). 

    Vediamoli.

    Sistema invalidità tributarie: le norme del nuovo statuto del contribuente

    L’articolo 7-bis reca il regime generale di annullabilità degli atti dell’Amministrazione finanziaria

    In particolare si prevede che gli atti dell’Amministrazione finanziaria impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria siano annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti. 

    I motivi di annullabilità e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d’ufficio.

    L’articolo 7-ter dispone in ordine alla nullità degli atti dell’Amministrazione finanziaria chiarendo che i relativi vizi devono essere anzitutto qualificati espressamente come tali da norme di legge successive alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. 

    Essi possono essere sempre eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito. 

    L’articolo 7-quater si occupa della irregolarità degli atti dell’Amministrazione finanziaria, chiarendo che la mancata o erronea indicazione dei seguenti elementi non costituisce vizio di annullabilità:

    • a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento; 
    • b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; 
    • c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. 

    L’articolo 7-quinquies si occupa dei vizi dell’attività istruttoria. La norma proposta dispone al riguardo che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini previsti dallo Statuto del contribuente per l’esecuzione di verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria (di cui all’articolo 12, comma 5 della medesima legge n. 212 del 2000), o in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute. 

    Il richiamato comma 5 dell’articolo 12 prevede che la permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. 

    Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. 

    Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. 

    In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 

    L’articolo 7-sexies disciplina i vizi delle notificazioni. 

    Esso intende recepire la giurisprudenza prevedendo che è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. 

    Fuori da tali casi, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, sempreché l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.

    Se la notifica di un atto recettizio è invalida, tale circostanza comporta l’inefficacia dell’atto stesso

    Infine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

  • Versamenti delle Imposte

    Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024

    Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.

    Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024

    Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

    Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.

     

    Il modellonella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024. 

    Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è

    Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:

    • ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491), 
    • alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492) 
    • e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495. 

    Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.

    A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:

    • un aggiornamento del modello attualmente utilizzato, 
    • prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito. 

    Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23.01

    Con avviso il MIMIT (ex mise) informa della pubblicazione della Circolare del 28 dicembre 2023 sull'ecobonus veicoli 2024 con tutte le regole per le domande dell'incentivo.

    I venditori potranno effettuare le prenotazioni dei contributi, per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2024, nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

    Scarica qui tutte le autodichiarazioni da allegare alla domanda divise per categoria.

    Ecobonus auto e moto 2024: prenotazioni dal 23 gennaio

    In dettaglio, dalle ore 10 del 23 gennaio sarà possibile inserire sulla piattaforma Ecobonus le prenotazioni per i contributi per l'acquisto di:

    • veicoli non inquinanti di categoria M1 (autoveicoli), 
    • L1e – L7e (motocicli e ciclomotori),
    • N1 e N2 (veicoli commerciali).

    Viene anche precisato che, il Ministero sta lavorando alla modifica del decreto vigente, al fine di migliorare l’incentivo, tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze dei consumatori. 

    La circolare 28.12.2023 precisa, nel dettaglio che, nelle more della pubblicazione del nuovo DPCM di ripartizione delle risorse e rimodulazione degli incentivi, gli importi dei contributi, i requisiti per il loro riconoscimento e gli stanziamenti delle risorse sono quelli di cui al DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., e all'art. 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n.178, di seguito individuati.

    La circolare specifica che, al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:

    • relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 1);
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla 4 copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, come previsto dall’art. 2, comma 2, primo periodo, del DPCM 6 aprile 2022 (Allegato 2); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, come previsto dall’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del DPCM 6 aprile 2022, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del DPCM 4 agosto 2022 (Allegato 3); 
    • relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità. 

    Attenzione, si evidenzia che i moduli (scaricabili qui), dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.

    Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 30 milioni di euro per l’annualità 2024.

    Per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di apertura della prenotazione.

    Ecobonus auto e moto 2024: gli importi per categoria

    Il DPCM 6 aprile 2022 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2024, prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198: 

    • a) 205 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    • b) 245 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa; 2 
    • c) 120 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61- 135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
    •  d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici; 
    • e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici; 
    • f) 20 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica. 

    La quota pari al 5% di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), del DPCM 6 aprile 2022 è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali 

    Per i veicoli delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, inoltre, l'articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre 2020, n. 78 prevede che Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è riconosciuto nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2024 alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026. 

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tax free shopping viaggiatori: soglia minima di acquisto passa a 70 euro

    Con la legge di bilancio 2024 pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 si introducono novità in vigore dal prossimo 1 febbraio,  sull'IVA delle cessioni dei viaggiatori residenti fuori dall'UE.

    Tax free shopping viaggiatori: la norma oggetto di modifica

    Nel dettaglio, si modifica l’articolo 38-quater, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede secondo la vecchia disposizione, che:

    • le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea
    • di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila 
    • destinati all'uso personale o familiare, 
    • da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, 
    • possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. 

    Tale disposizione si applica a condizione che:

    • sia emessa fattura, 
    • i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

    L'esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione.

    In caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26, primo comma, entro un mese dalla  scadenza del suddetto termine.

    Tax free shopping viaggiatori 2024: scende il limite minimo degli acquisti

    Con la novità approvata dalla legge di bilancio 2024, si vuole ridurre da 154,95 euro (le 300.000 mila lire di cui parlava la norma originaria) a 70 euro il valore delle cessioni, a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE, di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA.

    Il dossier alla legge specifica che il negoziante può non applicare l’imposta al viaggiatore extra UE o questi può chiedere in dogana la restituzione dell’imposta pagata.

    Viene precisato che la disposizione in oggetto ha la finalità di:

    • sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale, 
    • potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana.