• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione continua Commercialisti: chiarimenti su crediti e-learning

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 14790 del 29 dicembre 2023, in merito al Nuovo Regolamento della Formazione continua dei Commercialisti in vigore dal 1.10.2023, a seguito di richiesta di chiarimenti specifica che: "Si conferma che il vigente Regolamento, ai fini del conseguimento dei crediti formativi, non prevede per gli eventi e-learning la somministrazione dei test di verifica della presenza e che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023; a ciò consegue che il riconoscimento dei cfp per la partecipazione agli eventi a distanza erogati nel corso di quest’anno è basato esclusivamente sui tempi di fruizione dell’evento, quale informazione risultante dal tracciato dalle piattaforme utilizzate.  

    In relazione agli eventi formativi a distanza svoltisi anteriormente all’approvazione del vigente Regolamento, non dovendo tenere conto del risultato dei test somministrati per la verifica della presenza, si invita l’Ordine a voler caricare sul portale CNDCEC, per ciascun evento, il file dei partecipanti aggiornato con l’indicazione di tutti i fruitori dell’evento e predisposto sulla base degli accessi e dei tempi di fruizione registrati dalla piattaforma utilizzata"

    Nuovo regolamento formazione continua commercialisti

    Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 30 settembre il Nuovo Regolamento per la formazione continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

    In particolare, il 12 luglio 2023 il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, ha espresso il parere positivo per l’approvazione del Regolamento per la formazione professionale continua adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 3 maggio 2023. 

    Il nuovo regolamento è in vigore dal 1 ottobre e tra le novità di rilievo ne spiccano due:

    • il fatto che l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo;
    • l'eliminazione del minimo dei 20 crediti annuali.

    Vediamo le altre modifiche.

    Regolamento formazione continua commercialisti: le novità dal 1.10.2023

    Con Informativa n. 119 datata 27 settembre il CNDCEC anticipava la pubblicazione del Nuovo regolamento per la formazione dei Commercialisti specificando le principali novità sui seguenti aspetti:

    1. eliminazione della differenza fra gli eventi di “formazione” ed eventi di «aggiornamento».
      La modifica introdotta non annulla le differenze esistenti tra le diverse iniziative formative, bensì rimodula il sistema di attribuzione dei crediti formativi, che per effetto delle previsioni del nuovo Regolamento matureranno esclusivamente in relazione alle ore di effettiva partecipazione ai corsi. L’eliminazione della differenza tra eventi di “formazione” e quelli di “aggiornamento”, inoltre, ha imposto la riformulazione dell’art. 7 volto a disciplinare il regime di equipollenza tra la formazione dei Commercialisti e quella posta in capo ai gestori della crisi degli OCC. Poiché il sistema di equipollenza richiamava gli eventi “di formazione” è stato ora specificato che l’equipollenza continuerà a trovare riconoscimento in presenza di corsi di almeno 12 ore, che abbiamo ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore; 
    2. eliminazione dei test di verifica della presenza per gli eventi e-learning sincroni e asincroni.
      Per effetto di tale modifica i crediti formativi saranno conseguiti in relazione ai tempi di fruizione dell’evento tracciati dalle piattaforme utilizzate da tutti i soggetti formatori. Tale regola subisce eccezioni solo in presenza degli eventi formativi per i quali specifiche normative di settore prevedono il superamento di test di apprendimento. Per questi corsi i crediti formativi sono conseguiti solo se il test di verifica di apprendimento è superato con successo. Conseguentemente all’eliminazione dei test di verifica di presenza è stata eliminata anche la disposizione che prevedeva che il Consiglio Nazionale dovesse valutare preventivamente le piattaforme e-learning utilizzate dagli Ordini; 
    3. maturazione dei crediti formativi.
      All’art. 4 del nuovo Regolamento è stato precisato che gli iscritti maturano i crediti formativi in relazione all’effettiva durata di partecipazione agli eventi formativi, secondo il criterio 1ora (o frazione di ora superiore a 30 minuti) = 1 CFP; 
    4. decorrenza dell’obbligo formativo. Nel nuovo Regolamento è previsto che per i nuovi iscritti nell’albo, per coloro che si trasferiscono dall’elenco speciale all’albo e per coloro che cessano la condizione di non esercente, l'obbligo formativo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione nell’albo e non più dall'anno successivo. Per effetto delle disposizioni transitorie tale modifica sarà efficace a partire dal 1° gennaio 2024; 
    5. riformulazione dell’obbligo formativo ed eliminazione del minimo di 20 crediti formativi annuali.
      La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale. Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio. La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione. L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali; 
    6. modifica dei termini per la presentazione delle richieste di accreditamento.
      Tutte le richieste di accreditamento degli eventi formativi organizzati dagli Ordini, dalle SAF o dai Soggetti autorizzati, dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento; 
    7. formazione gratuita erogata dagli Ordini.
      Per gli Ordini territoriali che hanno fino a 200 iscritti è stata ridotta la quantità di formazione gratuita da erogare. Si è passati dalle attuali 30 ore annuali a 15 ore annuali; 
    8. riformulazione della procedura di accreditamento degli eventi dei Soggetti autorizzati e modifiche al sistema di contribuzione dei soggetti autorizzati.
      Il nuovo Regolamento FPC prevede che l’istruttoria per l’accreditamento degli eventi realizzati dai Soggetti autorizzati sia svolta direttamente dal Consiglio Nazionale e che per ciascun evento formativo chiesto in accreditamento, i Soggetti autorizzati versino al Consiglio Nazionale i seguenti contributi: 
      • a) per gli eventi a pagamento: euro 5,00 a partecipante iscritto nell’Albo, con un minimo di 250,00 euro per ciascun evento formativo presentato per l’accreditamento; 
      • b) per gli eventi gratuiti: euro 100,00 per ciascun evento presentato per l’accreditamento. Le somme incassate dal Consiglio Nazionale saranno successivamente redistribuite agli Ordini territoriali in base ad un sistema di ripartizione misto che prevede l’assegnazione – del 10% delle somme riscosse al Consiglio Nazionale per il ristoro degli oneri sostenuti, – del 40% delle somme riscosse ai 132 Ordini territoriali esistenti in parti uguali, – del 50% delle somme riscosse agli Ordini territoriali in base al numero dei loro iscritti che hanno partecipato agli eventi dei Soggetti autorizzati; 
    9. autorizzazione dei soggetti terzi.
      Con il nuovo Regolamento sono state introdotte alcune modifiche ai requisiti che i Soggetti esterni devono possedere per poter ottenere l’autorizzazione ad erogare la formazione a favore degli iscritti nei nostri albi. In particolare, sono stati previsti specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori, i soci illimitatamente responsabili e per i rappresentanti legali, nonché per i componenti degli organi direttivi delle fondazioni e associazioni, anche sindacali di categoria; 
    10. modifiche all’elenco materie. 
      Sono state rinominate le materie del Gruppo B nel seguente modo “organizzazione dello studio professionale, normativa antiriciclaggio, tecniche della mediazione e anticorruzione” e inserita la lettera “B.5. Anticorruzione” che non costituisce materia obbligatoria 
    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio

    Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.

    Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.

    In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.

    Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata

    Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:

    • per il solo periodo d'imposta 2023,
    • le persone fisiche titolari di partita IVA,
    • che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a  170.000 euro, 
    • effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione  dei  redditi, con  esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi  INAIL,  
    • entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi  scadenza  il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate  successive  alla  prima  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20,  comma  2,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.

    Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.

    Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari

    La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.

    Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.

    Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi

    La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:

    • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
    • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
    • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).

    Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

    Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi

    La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. 

    Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
    Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
    Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
    Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023). 

    Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV

    Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie

    I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:

    • persona fisica, 
    • società di persone,
    • società di capitali o ente equiparato

    In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:

    • il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
    • e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.     

    I versamenti delle persone fisiche

    Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.

    La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.

    Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione)

    In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Borsa di studio dal formatore: non preclude il regime forfettario al percettore

    Con Risposta a interpello n 3 del 9 gennaio le Entrate chiariscono che non vi è ostacolo al regime forfetario per il consulente finanziario che operi prevalentemente a favore dell’istituto di credito che, nei mesi precedenti l’avvio dell’attività individuale, gli ha erogato un contributo allo studio e alla formazione per la professione di consulente finanziario. 

    Vediamo l'interpello e il caso di specie.

    Un istituto di credito offre periodicamente agli interessati un percorso formativo propedeutico alla preparazione dell’esame di abilitazione per l’attività di consulente finanziario con un proprio centro di formazione.

    L'interesse della Banca nel promuovere il percorso formativo è quello di facilitare l'accesso alla  professione  di consulente  finanziario da  parte di  giovani  laureati  e diplomati al fine di contribuire alla nascita di una nuova generazione di professionisti del settore. 

    Durante la formazione semestrale, la banca riconosce un contributo allo studio con la funzione di sussidio per lo studio e la formazione professionale a favore dei partecipanti.

    Il contributo è riconosciuto ai partecipanti unicamente quale sussidio per la loro frequenza del percorso formativo ed è dovuto ai partecipanti a prescindere dall'inizio di un successivo rapporto professionale con la Banca.

    La Banca chiede di sapere se: 

    • 1) il contributo erogato ai partecipanti rientri tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir);
    • 2 ) confermare  che, laddove  uno  o  più  (ex)  partecipanti  entrassero successivamente a far parte della rete commerciale dell'Istante, attraverso un mandato di agenzia, la Banca possa dare legittimamente seguito, quale destinataria della fatturazione delle relative prestazioni, alla richiesta di tali soggetti che intendessero applicare il c.d. regime forfetario, non risultando integrata la causa ostativa di cui all'articolo 1, comma 57, lettera d ­bis), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Regime forfettario: non è precluso dalla borsa di studio erogata dal formatore

    L’Agenzia delle Entrate precisa che risulta evidente che rientrano tra le borse di studio di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir anche le somme corrisposte  per la  realizzazione di iniziative formative volte  a favorire l'ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. 

    Nel caso di specie la Banca intende promuovere un percorso formativo, volto a favorire  l'accesso alla professione di consulente  finanziario, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile in favore dei partecipanti al corso per fini di studio e addestramento professionale, stabilendo che il riconoscimento dello stesso non darà luogo ad alcun rapporto di lavoro di collaborazione.

    Pertanto, si  ritiene  che  il contributo in  esame,  corrisposto  durante la frequenza del  corso, rientri tra i  redditi assimilati a quelli  di lavoro dipendente di cui all'articolo  50, comma  1, lettera c), del Tuir, quale borse di studio e che la Banca, in qualità di sostituto d'imposta, dovrà operare sui predetti compensi la ritenuta d'acconto ai fini Irpef ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Per quanto riguarda il regime forfetario, la lettera d­ bis) del comma  57  del citato articolo  1  prevede che tale  regime sia precluso alle  persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in  corso  rapporti  di lavoro  o  erano intercorsi  rapporti  di lavoro  nei  due precedenti periodi d'imposta

    Tenuto conto che l'Istante ha corrisposto un ''contributo allo studio'' riconducibile tra i redditi assimilati a  quelli  di lavoro dipendente  ex  articolo 50, comma 1, lettera c), del Tuir (nei termini e alle condizioni indicate nella risposta al  primo  quesito),  il  relativo  percettore  potrà  applicare  il  regime forfetario  qualora intraprenda un  rapporto professionale attraverso un mandato di agenzia con la Banca come  rappresentato  in  istanza  (ferma  restando,  naturalmente,  il  rispetto  di  tutti  gli ulteriori  requisiti  richiesti  dalla  legge)  poiché  la  percezione  di  detto contributo  non integra la causa ostativa prevista dalla citata lettera d ­bis).

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Bonus psicologico 2023: tutte le regole

    Viene pubblicato in GU n 7 del 10 gennaio il Decreto 24 novembre 2023 per il bonus psicologico.

    Il decreto definisce, a decorrere  dall'anno  2023, i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo di cui all'art. 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come integrato dall'art. 1, comma 538  della  legge  29  dicembre 2022, n. 197, in cui è ridefinito l'importo massimo in 1.500 euro per persona nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 (soglia aumentata a 10 ML per l'anno 2023 dalla Legge n 191/2023 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi) e di 8 milioni di  euro a  decorrere  dall'anno  2024.

    I cittadini potranno richiedere il contributo all’Inps e il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dall’accoglimento della domanda, pena la decadenza. 

    Bonus psicologico 2023: le regole nel decreto attuativo

    L’importo del bonus psicologico, riconosciuto una sola volta, è fissato dal decreto in un massimo di:

    • 1.500 euro per redditi con Isee inferiore a 15mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta); 
    • 1.000 euro per redditi con Isee compreso tra 15mila e 30mila euro (fino a 50 euro per ogni seduta) 
    • 500 euro per redditi con Isee superiore a 30mila ma inferiore a 50mila (fino a 50 euro per ogni seduta) 

    A decorrere dall'anno 2023, la domanda di accesso al  beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata  con  un preavviso di almeno trenta giorni, per un  periodo non inferiore a sessanta giorni (si attende la circolare INPS).

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma  di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare  delle risorse.

    Le graduatorie restano valide  fino a esaurimento delle risorse per l'anno di riferimento.

    A  decorrere  dall'anno  2023,  il  beneficio   dovrà essere utilizzato entro duecentosettanta  giorni dalla data di accoglimento della  domanda.  

    Decorso  tale   termine   il   codice   univoco è automaticamente annullato  e  le  risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale  o provinciale, individuando  nuovi  beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

    Bonus psicologico 2023: che cos'è e a chi spetta 

    Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” rivolte alle persone in condizione di: ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.

    Il bonus in dettaglio è destinato a tutte quelle persone che:

    • hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica;
    • vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Attenzione al fatto che, al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • residenza in Italia;
    • ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.

    In presenza di un ISEE non valido, la domanda non può essere accolta.

    Infine ricordiamo che il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia è stato introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3. Sono state emanate le disposizioni attuative per l’annualità 2022 con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022.

    La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha reso il Bonus psicologo una misura strutturale, stanziando:

    • 5 milioni di euro per il 2023;
    • 8 milioni di euro a partire dal 2024.
    Allegati: