• Accise

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Con la Circolare n 1 del 10 gennaio le Dogane evidenziano il regime impositivo della birra in vigore dal 1 gennaio 2024.

    Il  documento di prassi ricorda che per effetto di quanto statuito dall’art. 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (Decreto Milleproroghe) erano state estese anche all’anno 2023 le misure introdotte, per il solo anno 2022, dal comma 985 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, vale a dire:

    • l’incremento del beneficio per le fabbriche di birra di cui all’art. 35, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
    • le specifiche riduzioni di accisa per i birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater, del Testo Unico delle Accise).

    Inoltre, il richiamato articolo 15-bis, comma 2, modificando il comma 986 del citato art. 1 della legge n. 234/2021, aveva fissato, per l’anno 2023, l’aliquota normale di accisa sulla birra in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato. 

    Tali norme erano in vigore fino al 31 dicembre 2023.

    Accise settore birra: le percentuali in vigore dal 1 gennaio 2024

    Terminato il periodo di vigenza delle richiamate misure, dal 1° gennaio 2024 trova applicazione il regime impositivo di seguito specificato

    • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al D.Lgs. n. 504/1995 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come espressamente statuito dall’art. 1, comma 986, della legge n. 234/2021, modificato dal predetto art. 15-bis, comma 2, del D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023; 
    • alla birra immessa in consumo da micro-birrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, venendo a ricadere nella disciplina generale.

    Accise settore birra: adempimenti da espletare entro il 31.01 per gli operatori 

    Inoltre la circolare precisa che, in relazione alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, il venir meno dei benefici già riconosciuti ai birrifici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, non esime gli esercenti né i soggetti individuati dal comma 5 dell’art. 10-bis del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019, come modificato dal D.M. 21 marzo 20221 , dall’assolvimento degli obblighi relativi all’anno 2023, statuiti, rispettivamente, dai commi 4 e 5 del richiamato art. 10- bis, entro il 31 gennaio 2024.

    Viene infine ricordato che,  i depositari autorizzati delle fabbriche di birra di cui al comma 10 dell’art. 10-bis del predetto D.M. 4 giugno 2019, che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno 2023, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione riepilogativa prevista dal successivo comma 11, entro il 31 gennaio 2024. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: possibile confermare gli ordini dall’8.01

    L'ISMEA informa del fatto che, a partire dalle ore 12 dell'8 gennaio 2024, sul portale sono consentite le operazioni di conferma ordine, relative al Fondo Innovazione.
    Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

    Ricordiamo infatti che, come specificato in una faq di novembre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, è necessario che venga caricato sullo sportello telematico il bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato, oltre ai seguenti documenti:

    • 1. Fattura quietanzata relativa all’acconto versato in sede di conferma dell’ordine di acquisto con l’indicazione che il bene è agevolato;
    • 2. Perizia giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesti:
    • a. la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 5 del Decreto 9 agosto 2023, e b. la congruità del prezzo concordato;
    • 3. copia della Conferma dell’ordine di acquisto sottoscritta.

    Riepiloghiamo di seguito le regole del Fondo Innovazione Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: che cos'è e a chi si rivolge

    Con Decreto dell'Agricoltura del 9 agosto pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.

    Sono ammesse ai benefici de decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

    • a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agro-meccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
    • b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    • d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
    • e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro;
    • f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

    Attenzione al fatto che:

    • gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda,
    • non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Fondo innovazione agricoltura: le domande dal 27.11.2023

    ISMEA ha comunicato che le domande per il Fondo Innovazione risultavano sospese per esaurimento fondi dalle 16.15 del 27 novembre 2023. 

    Nel dettaglio, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.

    Accedi qui a tutta la documentazione della misura per i prossimi sportelli.

    La domanda di accesso all'agevolazione poteva essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, (data posticipata al 27 novembre) data di apertura dello sportello telematico.

    Scarica qui la guida per l'agevolazione.

    Ricordiamo infine che la dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus ONLUS: particolare modalità di calcolo delle soglie dimensionali

    Con Risposta n 2 dell'8 gennaio, in merito al superbonus, le Entrate chiariscono l'applicazione della peculiare modalità di calcolo prevista dall'articolo 119, comma 10–bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per le ONLUS, Odv e APS.

    L'ONLUS istante intende effettuare interventi di risparmio energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus), su diverse unità immobiliari, con l'applicazione della peculiare modalità di calcolo di cui al comma 10­bis dello stesso articolo 119. 

    Sinteticamente, l'Agenzia ritiene che l'Istante possa usufruire del Superbonus, con l'applicazione del comma 10­bis per gli interventi effettuati su immobili posseduti, in base ai titoli elencati: proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, nei quali svolge:

    • attività  rientranti  nei  settori  dell'assistenza  sociale  e  socio­sanitaria  e  della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 46, 
    • attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997. 

    Diversamente, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'Istante non potrà applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10­bis ma potrà usufruire, ricorrendone i requisiti richiesti dalla norma, del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8­bis dell'articolo 119.

    Superbonus ONLUS: il caso di specie dell'interpello n. 2/2024

    L'Istante dichiara di svolgere, in via principale: ­ 

    • l'attività di assistenza sociale e socio­sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1, del d.lgs. n. 460 del 1997, «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, per persone che abusano di sostanze stupefacenti ivi inclusi i soggetti affetti da AIDS, per soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio­-ambientale»; ­
    • l'attività di assistenza sanitaria verso persone svantaggiate di cui all'articolo 10, comma  1, lett. a),  n.  2,  e  comma  2,  del  d.lgs.  n.  460  del  1997,  consistenti in  servizi riabilitativi a favore di soggetti disabili. 

    Inoltre, la onlus svolge in via secondaria, l'attività di cooperazione allo  sviluppo e  solidarietà internazionale  prevista  dal  medesimo articolo  10,  comma 1, lett.  a), n. 11­bis,  del  d.lgs.  n.  460  del  1997 «unitamente, infine, ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie ­istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (l'''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199». 

    Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai fini di una corretta applicazione del citato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020, la locuzione «attività di prestazione di servizi socio­sanitari e assistenziali» indichi le attività di cui al citato articolo 10, comma 1, lett. a), n. 1 e n. 2, d.lgs. n. 460 del 1997, comprensive anche delle attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla ''Assistenza Sanitaria Connessa'') e dell'attività a supporto generale relativa all'amministrazione

    In caso di risposta negativa, chiede quali siano i criteri in base ai quali riparametrare il tetto massimo di spesa agevolabile al  fine di beneficiare del Superbonus con l'applicazione della modalità di calcolo di cui al predetto comma 10­bis del citato articolo 119. 

    Superbonus ONLUS: modalità di calcolo delle soglie dimensionali

    Le Entrate ricordano innanzitutto che il comma 10 ­bis dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 stabilisce che:

    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS, 
    • le organizzazioni di volontariato OdV iscritte nei registri 
    • le associazioni di promozione sociale  APS 

    che  svolgono  prestazioni  di  servizi  socio­-sanitari  e  assistenziali,  i  cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2  e D/4,  posseduti a titolo  di  proprietà,  nuda  proprietà,  usufrutto  o  comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10­bis dell'articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando:

    • il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari,  
    • per il rapporto tra la  superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). 

    Ciò premesso, viene specificato che, come evidenziato dalle Circolari n 3 e 13 del 2023, il comma 10 ­bis in commento è stata introdotto per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività  in edifici di grandi dimensioni anche  in considerazione  del fatto  che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    La  disposizione  riguarda,  pertanto,  nel  rispetto di  tutte  le  condizioni  sopra elencate, gli enti indicati nella norma che svolgono attività di prestazioni di servizi socio sanitari e assistenziali.

    Si  ritiene che rientrino in tale ambito,  ad  esempio,  anche  le  attività  svolte  dalle  ONLUS  nei  settori dell'assistenza sociale e socio­sanitaria e della assistenza sanitaria di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), nn. 1 e 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. 

    In assenza di specifiche indicazioni nella  norma,  è  possibile, inoltre,  applicare le  disposizioni  di  cui  al  citato comma 10­bis anche nell'ipotesi in cui negli immobili di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 oggetto degli interventi le ONLUS svolgano anche attività direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, esercitate secondo le condizioni previste dall'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 460 del 1997. 

    Inoltre, il Superbonus spetta, in  linea  generale, anche ai detentori dell'immobile oggetto degli  interventi agevolabili in virtù di un titolo idoneo (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento  delle  spese,  se  antecedente il  predetto avvio.  

    Il detentore deve essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

    Nella circolare 23 giugno 2022 n. 23/E è stato precisato che costituisce titolo idoneo a consentire ad  una OdV  di  fruire  del Superbonus, con  riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su di un immobile di proprietà comunale, una convenzione stipulata nella forma della scrittura privata in base alla quale l'OdV detiene l'immobile al fine di svolgere la propria attività relativa all'aiuto alle persone fragili o bisognose di assistenza e supporto, sia economico che operativo. 

    Va, tuttavia, precisato che, ai fini dell'applicazione del citato comma 10­bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023). 

    Pertanto,  il  rispetto  della  condizione  rappresentata  dal  titolo  di  possesso dell'immobile,  non  si  ritiene realizzata  nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS,  sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, ad un diritto di superficie

    In altri termini, tali conclusioni si applicano con riferimento ad ogni altra tipologia di titolo diverso da quelli indicati espressamente dalla norma.