• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus zone sismiche: spettano sconto e cessione fino al 2025

    Con una Nota del 9 gennaio pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

    Sinteticamente, il superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023.

    Il Commissario Castelli nella sua nota ha sottolineato che: Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”. 

    Castelli ha ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi con Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro. 

    Inoltre, ha aggiunto il commissario, d’intesa con Agenzia Entrate, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. 

    Secondo Castelli le attività possono proseguire nel corso del biennio 2024-2025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendosi di questo strumento

    Viene specificato che, il testo vigente del citato comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023 rimane dunque il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo

    Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.

    Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.

    STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità

    Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo. 

    Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011. 

    Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.

    Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

    Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

    Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi

    • Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue: 
    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età 
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024

  • Legge di Bilancio

    Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024

    La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.

    In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: 

    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; 
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; 
    • plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

    Tassazione diritti di superficie: novità2024

    Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.

    Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

    Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

    La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente. 

    La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. 

    La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi. 

    La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

    Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

    Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni. 

    Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.