• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus zone sismiche: spettano sconto e cessione fino al 2025

    Con una Nota del 9 gennaio pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, ha specificato che potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° Aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater sismabonus ovvero nel caso di applicazione del c.d. “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020.

    Sinteticamente, il superbonus nelle zone sismiche resta invariato, anche dopo il decreto n. 212/2023.

    Il Commissario Castelli nella sua nota ha sottolineato che: Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110% non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti”. 

    Castelli ha ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023) di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, sono continuati gli interventi con Protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di 1 miliardo di euro. 

    Inoltre, ha aggiunto il commissario, d’intesa con Agenzia Entrate, sono state ottimizzate le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. 

    Secondo Castelli le attività possono proseguire nel corso del biennio 2024-2025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendosi di questo strumento

    Viene specificato che, il testo vigente del citato comma 3 dell’articolo 2 del DL 11/2023 rimane dunque il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche”.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    STP Commercialisti: morosità sulla quota d’iscrizione all’Albo

    Con il pronto ordini n 161 del 18 dicembre si replica ad una STP iscritta all'Albo dei Commercialisti che risulti inadempiente rispetto al pagamento del contributo annuale.

    Veniva domandato se tale SPT potesse essere sospesa ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 139/2005, il CNDCEC con il documento in oggetto esprime risposta affermativa.

    STP iscritta all'Albo: conseguenze in cado di morosità

    Il CNDCEC precisa che, l'obbligo di corresponsione del contributo annuale al Consiglio dell'Ordine previsto dall'art. 12, co. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 139/2005 discende dall'iscrizione nell'Albo. 

    Di conseguenza, il detto obbligo ricade su tutti i soggetti iscritti all'Albo, siano essi professionisti individuali o società tra professionisti costituite ai sensi dell'art. 10 L. 183/2011. 

    Al pari dei professionisti individuali, l'iscrizione nell'Albo della STP che svolga attività oggetto della professione di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 139/2005 costituisce la condizione necessaria per l'esercizio della professione in forma societaria.

    Ne consegue che, la loro posizione è equiparata a quella di qualunque iscritto anche in relazione all'ipotesi di morosità a cui dovrà conseguire la sanzione della sospensione.

    Concludendo, viene chiarito che ai sensi del co. 7 dell'art. 10 della L. n. 183/2011 la STP è anche soggetta al regime disciplinare dell'ordine a cui è iscritta, al pari dei soci professionisti pure ivi iscritti.

    Quota 2024 iscrizione STP Albo Commercialisti: gli importi

    • Il Consiglio Nazionale nella seduta del 31 ottobre 2023 ha deliberato di determinare la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013, come segue: 
    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età 
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale 
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Leggi anche Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024 per approfondimenti sulle scadenze 2024

  • Legge di Bilancio

    Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024

    La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.

    In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: 

    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; 
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; 
    • plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

    Tassazione diritti di superficie: novità2024

    Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.

    Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

    Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

    La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente. 

    La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. 

    La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi. 

    La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

    Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

    Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni. 

    Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.

  • Comunicazione spese sanitarie

    Invio dati spese sanitarie al Sistema TS del 2° semestre 2023 entro il 31 gennaio

    Anche per il 2023, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2023 al Sistema TS, rimane semestrale:

    • spese sostenute nel primo semestre 2023, invio entro il 30 settembre 2023 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 ottobre)
    • spese sostenute nel secondo semestre 2023, invio entro il 31 gennaio 2024.

    Segnaliamo che con una modifica apportata dall'art. 12 del Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) al fine di recepire le istanze delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli operatori e degli intermediari, è stato disposto che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno provvedere alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale, entro i termini che saranno stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Viene di fatto eliminato l'obbligo di invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

    Calendario trasmissione spese sanitarie del 2022 e 2023

    Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2022, viene così definito il nuovo calendario di invio.

    SPESE SANITARIE
    TERMINE DI TRASMISSIONE
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022
    entro 30 settembre 2022
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022
    entro 31 gennaio 2023
    Spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2023
    entro il 2 ottobre 2023
    (il termine ordinario del 30 settembre cade di sabato)
    Spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2023
    entro 31 gennaio 2024
    Spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024
    (modifica apportata dal Dlgs in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari)

    Trasmissione dei dati con cadenza semestrale,
    entro i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze

    (in precedenza era stabilito l'invio entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale)

    Per i veterinari la scadenza annuale degli invii è il 16 marzo 2024.

    Le modalità tecniche per la trasmissione dei dati sono riportate nell'Allegato A del Decreto del 19 ottobre 2020.

    Nuovi soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Ricordiamo che con il Decreto 16 luglio 2021 il MEF ha individuato ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati inerenti spese sanitarie e spese veterinarie, a partire dal 2021. Si tratta in particolare dei soggetti iscritti ai seguenti elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9 agosto 2019, per lo svolgimento delle attività professionali previste dai profili delle professioni sanitarie di: 

    • tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • tecnico audiometrista;
    • tecnico audioprotesista;
    • tecnico ortopedico;
    • dietista;
    • tecnico di neurofisiopatologia;
    • tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • igienista dentale;
    • fisioterapista;
    • logopedista;
    • podologo;
    • ortottista e assistente di oftalmologia;
    • terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • terapista occupazionale;
    • educatore professionale;
    • tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • massofisioterapista.

    A partire dalle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche per le prestazioni effettuate nel 2023, anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici dovranno provvedere all'invio dei dati al Sistema TS  (obbligo ufficializzato con il recente decreto del MEF del 22.05.2023 pubblicato in G.U. 03.06.2023, n. 128). In merito ricordiamo che con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell’11 luglio 2023 sono state definite le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie comunicate al Sistema TS, a decorrere dall’anno d’imposta 2023, dagli infermieri pediatrici iscritti nell’apposito Albo.

    L'obbligo di trasmissione dei dati per questi soggetti, riguarda le spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023, e dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2024.

    A partire dalle spese sostenute dal 2024, l'invio dovrà essere effettuato secondo i termini ordinari, con cadenza mensile entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, 

    Elenco completo dei soggetti obbligati all'invio dei dati al Sistema TS

    Oltre a quelli appena inseriti dal Decreto 16 luglio 2021, riepiloghiamo l'elenco dei soggetti tenuti all'obbligo di invio.

    I soggetti obbligati all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun contribuente nell'anno di imposta precedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3 c. 3 del D.Lgs. 175/2014, sono:

    • iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
    • farmacie (pubbliche e private)
    • strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
    • strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN, l'obbligo per dette strutture decorre dal 2016.

    A decorrere dal 1° gennaio 2016 (Decreto del MEF del 1° settembre 2016), sono obbligati all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie anche:

    • gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
    • gli psicologi
    • gli infermieri;
    • le ostetriche/i;
    • i tecnici sanitari di radiologia medica;
    • gli ottici;
    • e i veterinari per quel che riguarda le spese veterinarie.

    Il Dm 22 marzo 2019 ha esteso l’obbligo anche alle strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare (ad esempio, centri ospedalieri militari e dipartimenti militari di medicina legale). Sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2019 (così come previsto dal Decreto del 22 novembre 2019), è stata ampliata la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione introducendo anche:

    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
    • gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
    • gli iscritti all'albo dei biologi.

    In data 09.12.2022 è stato pubblicato in GU n. 287 il Decreto MEF del 28 novembre 2022 dove si prevede che gli esercenti l'arte ausiliaria di ottico, in particolare iscritti all'anagrafe tributaria con codice attività Ateco 47.78.20 "Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia", primario o secondario, sono tenuti alla trasmissione al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dal 1° gennaio 2022 e, limitatamente alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, per approfondire leggi anche "Invio dati Sistema TS: novità per gli ottici"

    Ricordiamo che, con Provvedimento del 15.02.2023 n. 43425, l'Agenzia delle Entrate ha prorogato al 22 febbraio 2023 il termine ultimo per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2022, anche per gli ottici.

    Appare utile segnalare che il nuovo Decreto Milleproroghe 2023, ha previsto la proroga al 2024 dell'esonero dall'obbligo di emissione di fattura elettronica da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche (soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

    Opposizione utilizzo dati spese sanitarie

    Ricordiamo che è sempre possibile, per il contribuente, comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo dei dati delle spese mediche sostenute per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    Relativamente alla dichiarazione precompilata 2024 l'opposizione, da parte dei contribuenti, all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie e relativi rimborsi del 2023 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata 2024, può essere effettuata seguendo 2 modalità:

    • dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
    • dal 1° ottobre 2023 al 31 gennaio 2024, comunicando direttamente all’Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza, utilizzando l'apposito modello anche in versione editabile. In questo caso la comunicazione può essere effettuata

    In tutti i casi in cui si utilizza il modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.

    Se si utilizza la e-mail o il telefono, è possibile comunicare l’opposizione all’utilizzo dei dati sanitari anche in forma libera (cioè, non utilizzando il modello), indicando le medesime informazioni richieste dal modello, il tipo di documento di identità, numero e scadenza.

    Nel caso di scontrino parlante, l'opposizione può essere effettuata anche non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria.

    E’ comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

    Allegati: