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Abrogazione Reclamo mediazione: il MEF chiarisce per quali ricorsi
Il MEF con un comunicato stampa del 22 gennaio specifica che l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione ex articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, disposta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, in materia di contenzioso tributario, opera per:
- i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro,
- notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024.
Pertanto, per i predetti ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti di cui all’art. 17-bis, del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino alla medesima data.
Ricordiamo che il Decreto legislativo n 220/2023 sulla riforma del Contenzioso Tributario ha previsto, con l'art 2, comma 3, lettera a), l'abrogazione dell'art 17-bis del DLgs. 546/92 dal 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto.
Appariva difficile individuare con precisione da quando l’art. 17-bis richiamato potesse produrre i suoi effetti pertanto il MEF ha ritenuto di pubblicare chiarimenti.
Ricordando prima che l'articolo abrogato in oggetto prevedeva sinteticamente che:
- il contribuente notifica il ricorso nei sessanta giorni a pena di decadenza;
- veniva avviato il riesame dell'atto, con eventuale mediazione se proposta, valutando la possibilità di accogliere le doglianze del contribuente;
- raggiunto un accordo eventuale, nei 90 giorni dalla notifica del ricorso andava pagata la prima rata;
- se il riesame aveva esito negativo, il deposito del ricorso doveva avvenire sempre entro trenta giorni (ex art 22 del D.Lgs 546/992), che decorrono non dalla notifica del ricorso ma dopo i novanta giorni da tale notifica;
- in proposito il MEF ha chiarito che per i ricorsi notificati sino al 3 gennaio 2023 avrà in ogni caso luogo la procedura di reclamo, e le parti potranno stipulare una eventuale mediazione, con possibile un accoglimento totale/parziale del reclamo (cosa che eviterebbe il deposito del ricorso).
Diversamente, come visto, per i ricorsi notificati dal 4 gennaio, l’art. 17-bis del DLgs. 546/92 viene abrogato il reclamo e il deposito dovrà avvenire nei 30 giorni successivi alla notifica, a pena di inammissibilità.
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Contributo caro prezzi appalti 2022: istanze di integrazione entro il 12.02
Con avviso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT, ha annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Contributo caro prezzi appalti 2022: integrazione ai fini IVA
Viene precisato che scopo della istruttoria è la determinazione dell'importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti, ciò include non solo l'aggiornamento dei prezzari, ma anche l'inclusione dell'IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l'originario contratto di appalto.
L'ulteriore istruttoria riguarda le misure di sostegno previste dall’articolo 1-septies del Dl n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) per compensare, almeno parzialmente, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021 per la Pandemia.
E' stata l'ANCE Associazione nazionale costruttori edili ha sollecitare l'intervento dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza d’interpello n. 956-83/2022 e con risoluzione n. 39/2022.
La risoluzione n. 39/2022 aveva chiarito che il contributo corrisposto dal MIT all’impresa appaltante non era soggetto a Iva, ma lo era il maggior corrispettivo erogato all’appaltatore, quindi la sovvenzione doveva essere calcolata tenendo conto anche dell’imposta dovuta dalla stazione appaltante.
Al fine della regolarizzazione il MIT ha proposto due alternative:- le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l'aliquota Iva durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse alla sovvenzione, la revisione dell’istanza sarà automatica,
- quelle ammesse al beneficio che non hanno comunicato l’aliquota, potranno presentare un'istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio 2024 effettuando l’accesso alle seguenti piattaforme informatiche in base al semestre di interesse:
- https://adeguamentoprezziart26b-edizione1.mit.gov.it per le stazioni SA ammesse al contributo per il primo semestre 2022,
- https://adeguamentoprezziart26b.mit.gov.it per le stazioni SA ammesse al contributo per il secondo semestre 2022.
Attenzione al fatto che il MIT nell'avviso evidenzia che tramite la piattaforma potrà essere dichiarato soltanto l’importo dell'aliquota Iva corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.
La somma riconosciuta sarà liquidata in relazione all’Iva applicabile al contratto di appalto.
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Contributo caro prezzi appalti 2022: numeri utili
Il MIT ha messo a disposizioni i seguenti indirizzi per ulteriori chiarimenti
- adegprezzi26b.dgreg@mit.gov.it contributo per il I° semestre 2022;
- adprezzi26bed2.dgreg@mit.gov.it contributo per il II° semestre 2022.