• Oneri deducibili e Detraibili

    Immobile locato soggetto a rilascio: quando spetta la detrazione interessi sul mutuo

    Con Risposta a interpello n 13 del 23 gennaio l'Agenzia chiarisce quando spetta la detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato, da adibire ad abitazione principale, per il quale è stata attivata la procedura di rilascio dell'immobile prevista dall' articolo 447–bis del c.p.c.. 

    Nel caso in esame, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre 2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c

    Vediamo i maggiori dettagli dal caso dell'intepello.

    Mutuo per immobile locato con procedura di rilascio: il caso di specie

    Con atto notarile stipulato in data 13 dicembre 2022, l'istante ha  acquistato  un immobile a destinazione abitativa, concesso in locazione in  forza di contratto stipulato il  22  febbraio 2019 della durata di  quattro anni, rinnovabile tacitamente, salvo diniego alla prima scadenza.

    All'atto del rogito, risultava che in data 2 marzo 2022, i precedenti proprietari dell'immobile avevano comunicato al conduttore il diniego (ai sensi dell'articolo 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431).

    L'Istante precisa che la tipologia del contratto di locazione in esame (stipulato ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  della  citata  legge  n.  431  del  1998) prevede che qualora il conduttore, avendo ricevuto, come nel caso di specie, la notifica del diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza contrattuale, con le modalità e i termini di cui all'articolo 3 della legge n. 431 del 1998, non abbia spontaneamente adempiuto al rilascio, il locatore non potrà esperire il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione, dovendosi avvalere della procedura di cui all'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392. 

    Detta disposizione di carattere processuale disciplina le modalità di recupero del bene nella disponibilità del locatore mediante il procedimento di cui all'articolo 447­bis del codice di procedura civile (c.p.c.) e non attraverso «l'atto di intimazione di licenza o di sfratto o per finita locazione» indicato dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR ai fini della detrazione ivi disciplinata. 

    L'Istante «in  data  02/03/2023, con lettera  RA intimava il rilascio dell'immobile e visto che il conduttore non provvedeva alla consegna dell'immobile procedeva con azione legale». 

    In seguito, in  data  5 maggio  2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione obbligatorio per legge, con esito negativo.  

    Successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c.. 

    Ciò  premesso, l'Istante chiede di  potere fruire della detrazione degli  interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario per l'acquisto di un immobile locato da adibire ad abitazione principale  (articolo  15, comma  1, lettera  b),  del TUIR) pur in assenza dell'atto di «intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione» disposto dalla norma in esame, avendo il medesimo attivato la diversa procedura di cui al citato articolo 447­bis del c.p.c.. 

    Mutuo immobile locato e procedura di rilascio: è possibile detrarre gli interessi

    L'agenzia ha replicato che l'articolo 30 della legge n. 392 del 1978 (c.d. legge sull'equo canone), rubricato «Procedura per il rilascio», dispone che «Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo 29» relativa al diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, «e prima della data per la quale è richiesta la disponibilità ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l'immobile, il locatore può convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall'articolo 447­bis del codice di procedura civile»

    Nella fattispecie in esame, l'Istante ha utilizzato la procedura di cui all'articolo 30 della legge n. 392 del 1978, che è lo strumento processuale, specificamente previsto dall'ordinamento per i casi di diniego di rinnovazione della locazione alla prima scadenza, finalizzato ad ottenere, al pari dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione, un provvedimento costituente titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.

    Al riguardo, si ritiene che l'utilizzo della procedura di rilascio ex articolo 30 della legge n. 392 del 1978 non osti alla fruizione della detrazione di cui al citato articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che nel termine di «tre mesi dall'acquisto» venga esercitata la relativa azione giudiziale, esperibile nelle forme dell'articolo 447­ bis c.p.c., ferma restando la sussistenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla norma. 

    Nel caso in esame, secondo quanto rappresentato, l'Istante è divenuto proprietario dell'immobile in data 13 dicembre  2022 e, pertanto, ai fini della fruizione della detrazione, l'azione giudiziale andava esperita entro i tre mesi successivi, circostanza che nel caso di specie non risulterebbe soddisfatta in quanto, l'Istante:

    • ­ «in data 02/03/2023, con lettera RA intimava il rilascio dell'immobile»; ­ 
    • in data 5 maggio 2023, presentava istanza all'organismo di mediazione per esperire il tentativo di conciliazione, con esito negativo;  successivamente, presentava ricorso ai sensi del richiamato articolo 447­bis c.p.c..
  • Riforma fiscale

    Software unico pagamenti e comunicazione corrispettivi: le novità 2024

    Con il Decreto Legislativo n 1/2024 noto come decreto sulle semplificazioni degli adempimenti tributari arrivano novità anche per i corrispettivi telematici al fine di agevolare le comunicazioni degli esercenti.

    Sinteticamente, ciò che prevede l'articolo 24 del Dlgs n 1/2024 è la possibilità della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica  dei corrispettivi mediante apposite procedure software che garantiscono:

    • la sicurezza e l'inalterabilità dei dati,
    • la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    Sarà pertanto possibile unificare lo strumento con cui l’esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento.

    Riforma Fiscale 2024: software unico pagamenti e comunicazione corrispettivi

    Come evidenzia più nel dettaglio la relazione al decreto, la novità prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 possa essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati. 

    Le soluzioni software devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, al fine di semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

    In attuazione della novità saranno necessari uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

  • Appalti

    Contributo caro prezzi appalti 2022: istanze di integrazione entro il 12.02

    Con avviso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT, ha annunciato l'avvio di un'istruttoria supplementare sui contributi caro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell'Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato.

    Contributo caro prezzi appalti 2022: integrazione ai fini IVA

    Viene precisato che scopo della istruttoria è la determinazione dell'importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti, ciò include non solo l'aggiornamento dei prezzari, ma anche l'inclusione dell'IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l'originario contratto di appalto.

    L'ulteriore istruttoria riguarda le misure di sostegno previste dall’articolo 1-septies del Dl n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”) per compensare, almeno parzialmente, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021 per la Pandemia.

    E' stata l'ANCE Associazione nazionale costruttori edili ha sollecitare l'intervento dopo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza d’interpello n. 956-83/2022 e con risoluzione n. 39/2022.

    La risoluzione n. 39/2022 aveva chiarito che il contributo corrisposto dal MIT all’impresa appaltante non era soggetto a Iva, ma lo era il maggior corrispettivo erogato all’appaltatore, quindi la sovvenzione doveva essere calcolata tenendo conto anche dell’imposta dovuta dalla stazione appaltante.
    Al fine della regolarizzazione il MIT ha proposto due alternative:

    • le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l'aliquota Iva durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse alla sovvenzione, la revisione dell’istanza sarà automatica, 
    • quelle ammesse al beneficio che non hanno comunicato l’aliquota, potranno presentare un'istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio 2024 effettuando l’accesso alle seguenti piattaforme informatiche in base al semestre di interesse: 

    Attenzione al fatto che il MIT nell'avviso evidenzia che tramite la piattaforma potrà essere dichiarato soltanto l’importo dell'aliquota Iva corrispondente al contributo ammesso all’erogazione.

    La somma riconosciuta sarà liquidata in relazione all’Iva applicabile al contratto di appalto.

    Leggi anche: Caro materiali: domande al fondo adeguamento prezzi entro il 31 agosto

    Contributo caro prezzi appalti 2022: numeri utili 

    Il MIT ha messo a disposizioni i seguenti indirizzi per ulteriori chiarimenti

    • adegprezzi26b.dgreg@mit.gov.it contributo per il I° semestre 2022;
    • adprezzi26bed2.dgreg@mit.gov.it  contributo per il II° semestre 2022.
  • Agricoltura

    Statuto ISMEA: funzioni e organi

    Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.

    L'Istituto ISMEA è un  ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto  alla  vigilanza  del Ministero dell'agricoltura, della  sovranità alimentare  e  delle foreste. 

    Sono organi dell'Istituto: 

    • il Presidente; 
    • il Consiglio di amministrazione;
    • il Collegio sindacale.

    ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura

    L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei  propri  compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.

    L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle  politiche  e dei programmi comunitari,  nazionali  e  regionali,  compresi  quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il  settore  agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e  dell'acquacoltura, svolge: 

    • a) sulla base degli indirizzi  del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranità alimentare e delle foreste e  di  specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione,  elaborazione  e  diffusione dei dati e delle informazioni  che  riguardano i mercati agricoli,  forestali,   agroindustriali,   agroalimentari,  della pesca  e  dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti  e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria  e  dal  Sistema statistico nazionale; 
    • b) ricerche,  analisi  e  servizi  per  la  tracciabilità,  la  valorizzazione, la commercializzazione e la promozione  de  prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
    • c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo  1948,  n.  121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di  organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio  1975,  n. 153;
    • d)  le  funzioni di  organismo  nazionale  per  i  servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari  in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare,   della   pesca  e  dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato,  a  favorire il   ricambio  generazionale,  la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e  la  promozione  delle  produzioni agroalimentari  nazionali.         

                      

    Allegati: