• Dichiarazione IVA

    Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità

    Le Entrate hanno pubblicato in data 19 dicembre le bozze dei dichiarativi per il prossimo anno, anno d'imposta 2025. 

    Tra gli altri vi è il Modello IVA 2026 in bozza, vediamo una sintesi delle novità da tenere in conto.

    Modello IVA 2026: pubblicata la bozza con novità

    Nella dichiarazione IVA 2026, pubblicata in bozza dall’Agenzia delle Entrate vi sono diverse novità.

    Come specificato anche dal comunicato stampa della stessa agenzia nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. 

    Intanto riepiloghiamo brevemente che il modello di dichiarazione annuale IVA 2026 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2025.

    Per la dichiarazione annuale IVA è possibile utilizzare in alternativa il modello IVA BASE 2026 provvedendo dal 1° febbraio e il 30 aprile 2026.

    In tal caso, il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un messaggio che conferma l’avvenuta ricezione del file e successivamente fornisce un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Relativamente a quanto segnala la stessa agenzia per i quadri VE e VJ e le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore, ricordiamo che l’articolo 1, commi da 59 a 62, della legge di bilancio 2025 prevede, per le prestazioni di servizi individuate dall’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto IVA, un regime transitorio opzionale in forza del quale il versamento dell’IVA è effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta

    A seguito di questa opzione, prestatore e committente concordano che l’Iva sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi.

    Si rimanda alla versione definitiva del Modello IVA 2026 anni d'imposta 2025 che verrà pubblicata entro il mese di gennaio prossimo.

  • Società di capitali e di persone

    Tassazione plusvalenze: diminuiscono le rate dal 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 atteso alla Camera per il voto finale prima della entrata in vigore dal 1° gennaio, contiene anche una morma per le società. 

    In estrema sintesi scende il numero di rate per la tassazione Ires relativamente alle plusvalenze.

    I commi 42-43, modificato al Senato, recano delle novità in materia di tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, applicabili a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
    Nello specifico, la possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Ires e plusvalenze: novità in arrivo per il 2026

    A seguito della modifica operata in sede referente al Senato, l’articolo 1, comma 42, novellando l’articolo 86, comma 4, diversifica la tassazione delle plusvalenze su beni strumentali diverse da quelle derivanti da partecipazione in regime PEX di cui all’articolo 87 (ovverosia dalle plusvalenze esenti), limitando la possibilità di avvalersi della rateizzazione a determinate fattispecie e previa verifica dei relativi presupposti.

    Secondo le previsioni dell’articolo 1, comma 42, come regola generale, si conferma che le plusvalenze patrimoniali realizzate – e determinate secondo i criteri stabiliti dal comma 43 – concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini IRES, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate.

    A seguito delle modifiche introdotte, è venuta meno la possibilità per l’impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell’esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il quarto (perciò in 5 periodi d’imposta) che il disegno di legge di bilancio, nella sua formulazione iniziale, aveva ridotto a tre periodi di imposta

    Allo stesso modo viene soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci (presente nel testo vigente e nel disegno di legge di bilancio).

    La disposizione introduce un regime specifico riguardo alle plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami di azienda, qualora l’azienda il ramo di azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni; in tal caso l’impresa può scegliere di far concorrere tali plusvalenze:

    • per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono realizzate; oppure
    • in quote costanti, nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta).

    Con riferimento alle società sportive professionistiche, si conferma sostanzialmente il regime attualmente vigente, prevedendo che le

    plusvalenze da queste realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono state realizzate e che se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, il contribuente può scegliere di far concorrere le relative plusvalenze, in

    quote costanti, nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (quindi in 5 periodi d’imposta), nei limiti della parte

    proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro

    La residua parte della plusvalenza, invece, concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    La norma conferma inoltre che le scelte di rateizzazione devono risultare dalla dichiarazione dei redditi e che in caso di mancata presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorra a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata.

    Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, quindi la possibilità di rateizzare la tassazione, ai fini IRES, delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

    • derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni;
    • realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta, nei limiti della parte che proporzionalmente corrisponde al corrispettivo conseguito in denaro, a condizione che tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

    Le altre plusvalenze, diverse da quelle derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime PEX, devono essere tassate, per l’intero ammontare, nell’esercizio in cui sono realizzate.

    Il comma 43 stabilisce che le nuove disposizioni si rendono applicabili alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari, dal periodo d’imposta con inizio al 1° gennaio 2026).

    Si stabilisce altresì il criterio per la determinazione degli acconti relativi al primo periodo d’imposta di applicazione delle nuove

    disposizioni.

    Più precisamente, applicando il c.d. “criterio storico”, si considera l’imposta del periodo d’imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d’imposta che chiude al 31 dicembre 2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

  • IMU e IVIE

    Rottamazione tributi enti locali: in legge di bilancio 2026

    La Legge di Bilancio 2026 verrà approvato entro domani 30 dicembre per poi andare in GU ed entrate in vigore il 1° gennaio.

    Tra le norme ve n'è una che tratta di definizione agevolata in materia dei tributi delle regioni e degli enti locali. 

    Rottamazione tributi enti locali: norma in sintesi

    La disposizione introduce una serie di norme dirette ad attribuire alle regioni e agli enti locali la facoltà di prevedere direttamente tipologie di definizione agevolata in attuazione dell’autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali (comma 102). 

    Tale facoltà riguarda anche i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente (comma 103), nonché i casi in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata (comma 104). 

    I commi 105, 106 e 107 fissano le condizioni che le regioni e gli enti locali devono rispettare nell’introdurre misure di definizione agevolata.

    Il comma 108 disciplina l’efficacia dei regolamenti degli enti locali relativi alla definizione agevolata. 

    Il comma 109 estende la facoltà di regioni ed enti locali di adottare forme di definizione agevolata anche alle entrate di natura patrimoniale. Il comma 110 abroga l’articolo 13 della legge finanziaria 2003 limitatamente alla facoltà prevista per 18 le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.

    Rottamazione tributi enti locali: cosa riguarda

    In sintesi, si attribuisce alle regioni e agli enti locali la facoltà di introdurre autonomamente delle tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
    Si precisa inoltre che rimane ferma per i medesimi enti la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni e che la facoltà di introdurre la definizione agevolata deve essere esercitata dagli enti in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario, nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità. 

    La definizione agevolata deve inoltre essere introdotta dai suddetti enti con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza.

    Si estende la facoltà di ciascuna regione e ciascun ente locale di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

  • Legge di Bilancio

    Pagamenti ai professionisti dalla PA: norma riscritta in Legge di Bilancio

    La Legge di bilancio 2026 sarà approvata con fiducia domani 30 dicembre alla Camera per poi approdare in GU.

    Tra le modifiche della fase emendativa vi è quella relativa alla discussa norma sul blocco dei pagamenti della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.

    Ricordiamo che l'iniziale formulazione dell'articolo era piuttosto generica e i Commercialisti, in particolare "Professionisti insieme", con un comunicato stampa ne avevano chiesto l'abolizione.

    Ora l'articolo è stato riscritto e ridimensionato, vediamo come.

    Pagamenti PA ai professionisti: norma riscritta in Legge di Bilancio

    L'ANC, Associazione nazionale commercialisti, e il CNDCEC si sono fortemente opposti alla norma iniziale che avrebbe bloccato i pagamente da parte della PA ai professionisti non in regola dal punto di vista fiscale e contributivo.

    Con una fase emendativa la norma è stata modificata e dovrebbe essere introdotta nella attuale formulazione.

    Si interviene sull’art. 48-bis del DPR 602/73 relativa al blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni introducendo il comma 1-ter, relativo ai pagamenti in favore dei professionisti.

    Ora la norma prevede che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di qualsiasi importo agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verifichino se i medesimi beneficiari siano inadempienti all’obbligo di versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare.

    In caso affermativo, il relativo pagamento andrà in favore dell’agente della riscossione, fino al completamento del debito rimanente e del beneficiario, nel caso in cui le somme da corrispondere superino l’ammontare del debito.

    La novità si applica a decorrere dal 15 giugno 2026 e riguarda, in breve, i compensi derivanti dall’attività artistica e professionale.

    In base all’art. 3 commi 4 e 6 del DM 40/2008 se dopo la verifica della Pubblica Amministrazione risultano ruoli, il pagamento è sospeso per 60 giorni e l’Agente della riscossione emana, salvo intervenga il pagamento, l’ordine ex art. 72-bis del DPR 602/73 per il pignoramento presso terzi.

    Per i professionisti, invece, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento in favore dell’Agente della riscossione “direttamente in base all’esito della verifica”.

    Il comma introdotto recita precisamente quanto segue:  All’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: « 1-ter. Relativamente alle somme di cui all’articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per l’attività professionale dai medesimi svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026, anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare e, in caso affermativo, sono tenuti a procedere,
    direttamente in base all’esito della verifica, al pagamento in favore:
    a) dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
    b) del beneficiario, nei limiti delle somme eventualmente eccedenti l’ammontare del predetto debito ».

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus casa 2026: cosa ci aspetta

    Il DDL di Bilancio 2026 sarà approvato martedì alla Camera con il voto di fiducia, il testo in arrivo è blindato già dalla approvazione in Senato.

    I lavori sul primo testo approvato in ottobre sono stati concitati con modifiche e novità dell'ultimo minuto.

    Riepiloghiamo il contenuto della norma sulle detrazioni per le ristrutturazioni, cosa ne sarà dei bonus casa dal 1° gennaio 2026.

    Bonus casa 2026: il Governo conferma l’assetto attuale, la riduzione % è rimandata al 2027

    Il testo della manovra finanziaria 2026 introduce la tanto annunciata proroga per i bonus edilizi.

    Il Ministro Giorgetti aveva illustrato le misure per i bonus edilizi e la norma e rimasta invariata dalla prima versione.

    Ricordiamo anche che, già il Vice Ministro Leo e la vice MInistro Gava lo avevano annunciato con il supporto di ANCE Associazione dei costruttori edili.

    L'assetto dei bonus edilizi prevede due requisiti: 

    • possesso dell’abitazione principale, e quindi residenza, nell’immobile ristrutturato,
    • proprietà o altro diritto reale sullo stesso immobile. 

    Alle suddette condizioni dal 2026 il bonus casa sarà del 50 per cento. Per chi, invece, ristruttura la seconda casa lo sconto sarà al 36 per cento. 

    Senza la proroga ora confermata anche se si attende la norma definitiva, dal 2026 sarebbe scattato il taglio delle due aliquote, rispettivamente al 36 e al 30 per cento.

    Inoltre, ricordiamo che dal 2026, subiranno una battuta di arresto anche:

    • il bonus mobili, attualmente al 50%
    • il bonus barriere architettoniche al 75%
    • il superbonus al 65%. 

    Riportiamo la norma dettagliatamente:

    Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

    • a) all’articolo 14, comma 3-quinquies: 
      • 1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese
      • sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese, per gli anni 2025 e 2026, e al 36 per cento delle spese, per l’anno 2027»; b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 1.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2) al comma 1-septies.1:
        • 2.1) al primo periodo, le parole «al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 e al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2027»;
      • 2.2) al secondo periodo, le parole «al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento delle spese sostenute per gli anni 2025 e 2026 e al 36 per cento
        delle spese sostenute per l’anno 2027»;
      • 3) al comma 2, primo e secondo periodo, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle
        seguenti: «2024, 2025 e 2026»

    Ricordiamo che sui bonus casa, restano valide le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n 8/2025e, in primo luogo, per quel che riguarda la destinazione dell’immobile ad abitazione principale si continuerà a far riferimento alla definizione di cui al comma 3-bis, articolo 10 del TUIR: “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata.”

    Per quel che riguarda le tempistiche, è sufficiente che l’immobile sia adibito a prima casa alla fine dei lavori.