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Bonus elettrodomestici: domande fino al 31 dicembre
Il Bonus elettrodomestici, partito dal 18 novembre, prevede due modalità di richiesta:
- tramite App Io
- tramite piattaforma.
Attenzione al fatto che il voucher del bonus è spendibile entro 15 giorni dalla sua emissione.
Leggi anche: Bonus elettrodomestici 2025: come richiederlo dalle ore 7 del 18 novembre per approfondire norme e comportamenti per questo bonus.
Il mimit ha comunicato in data 22 dicembre che la presentazione delle istanze di accesso al contributo elettrodomestici da parte degli utenti finali è consentita entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
Trascorso tale termine la presentazione delle istanze sarà sospesa in attesa della verifica di eventuali economie di gestione.
Il Mimit comunica inoltre che al 3 dicembre sono state presentate 1 milione di domande.
Le richieste al momento superano le risorse disponibili. Poiché tali risorse saranno ricalcolate nelle prossime settimane (ogni bonus deve infatti essere utilizzato entro 15 giorni), è comunque ancora possibile presentare domanda per essere inseriti in lista di attesa nel caso di eventuali scorrimenti, in ordine cronologico, nella lista dei beneficiari.
Bonus elettrodomestici: come richiederlo su AppIO
Il bonus elettrodomestici è il contributo erogato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che incentiva la sostituzione di un elettrodomestico con un modello più efficiente, per promuovere la sostenibilità e la transizione energetica.
In particolare, si può sostituire un elettrodomestico appartenente alle seguenti categorie:
- lavatrici e asciugatrici,
- forni, cappe da cucina, lavastoviglie,
- asciugabiancheria,
- frigoriferi, congelatori,
- piani cottura
La lista completa di tutti gli elettrodomestici ammessi è pubblicata dal 18 novembre, data di avvio delle domande.
Il bonus è richiedibile da:
- i cittadini maggiorenni,
- residenti in Italia,
- con ISEE inferiore a 25.000 EURO
avendo diritto ad uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto, fino a 100€. che può arrivare a 200€. È previsto un solo bonus per famiglia anagrafica.
Il bonus elettrodomestici può essere richiesto dalle ore 7 del giorno 18 novembre dalla sezione Servizi di IO e fino al 31 dicembre prossimo, come da comunicato MIMIT del 22.12.
Clicca qui per scaricare l'app e richiedere il bonus elttrodomestici.
Bonus elettrodomestici: quando arriva il voucher
Una volta presentata la domanda essa risulta “in fase di valutazione” e la procedura si articola in quattro fasi complessive.
Per verificar il rispetto dei requisiti di accesso alla misura, il sistema messo a punto da PagoPA prevede l’accesso alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati, per controllare in maniera automatizzata l’età del richiedente.
Dopo le verifiche anagrafiche ci sono quelle relative alla situazione economica del richiedente, accedendo ai dati ISEE contenuti nella banca dati INPS. Questo passaggio è essenziale per la determinazione dell’importo dovuto.
Infatti il bonus elettrodomestici è pari a 100 euro per tutti, e sale a 200 euro per i nuclei con ISEE entro i 25.000 euro.
Successivamente si procede coi controlli che riguardano la composizione della Famiglia anagrafica del richiedente e successivamenhte un controllo per accertare che non sia presente un’altra istanza presentata da un componente della stessa famiglia del richiedente.
Infine, passati tutti questi controlli, la verifica riguarderà la capienza delole risorse.
Ricordiamo che il bonus elettrodomestici può contare su 48,1 milioni in tutto e ai fini dell’assegnazione delle risorse conterà l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
PagoPA sospende la generazione dei voucher e ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy in caso di esaurimento delle risorse e la domanda sarà sospesa.
Solo in caso di capienza il voucher verrà erogato e sarà spendibile da quella data ed entro 15 giorni successivi.
Da una faq pubblicato sul sito dell'AppIO sezione bonus elettrodomestici i tempi di emissione del voucher possono richiedere fino a qualche giorno in base al volume delle richieste.
Attenzione al fatto che una notifica sull’esito della domanda sarà trasmessa tramite:
- l’App IO
- o con un’email,
in base del canale usato per l’invio della domanda.
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Irpef 2026: come cambiano le aliquote con la Legge di bilancio
Il DDL di Bilancio 2026 ora atteso alla Camera per l'ultimo voto di fiducia per poi approdare in GU entro il 31 dicembre reca l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.
Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre ( leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni) ed ora si dovrebbe prevedere l'abbassamento della cosiddetta aliquota del ceto medio.
Irpef 2026: cambio aliquote e norma in dettaglio
In particolare, all’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento.
Irpef 2026
scaglioni aliquota fino a 28.000 euro 23% oltre i 28.000 euro e fino a 50.000 euro 33% oltre i 50.000 43% Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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Tax free shopping: semplificazioni in Legge di bilancio
La Legge di Bilancio 2026 approvata con il voto di fiducia in senato ora passa alla camera, andrà in GU entro il 31 dicembre
Tra le novità della fase emendativa vi è una norma che introduce la Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA.
Vediamo il dettaglio.
Validazione unica delle richieste di rimborso dell’IVA
L’articolo 134-bis, introdotto in sede referente, demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con
l’Agenzia delle entrate, la definizione di modalità semplificate di rimborso dell’IVA all’uscita dal territorio doganale, con validazione unica per le fatture
elettroniche intestate allo stesso cessionario.Altresì, estende da quattro a sei mesi il termine per la restituzione al cedente della fattura vistata in dogana.
In particolare, si interviene sulla disciplina del c.d. tax free shopping, ossia lo sgravio dell’IVA sulle cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare per i soggetti domiciliati e residenti al di fuori dello spazio UE.
Al comma 1, la disposizione aggiunge il comma 2-bis all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016.Nel nuovo comma il legislatore attribuisce al
direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il potere di emanare, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di bilancio, un provvedimento con cui si stabiliscono le modalità per semplificare le procedure di evasione delle
richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto contestualmente all’uscita dal territorio doganale.La disposizione prevede altresì che tali modalità
implichino un processo di validazione unico per tutte le fatture emesse dal cedente in modalità elettronica e intestate al medesimo cessionario. In più, è
prescritto che il procedimento rispetti le norme sulla protezione dei dati personali.
Il comma 2 sostituisce, nell’articolo 38-quater del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine per la restituzione della fattura al cedente da parte del cessionario con l’indicazione degli estremi del passaporto – adesso pari a quattro mesi – con uno più lungo (sei mesi) dal momento di compimento dell’operazione.Ricordiamo che L’articolo 38-quater del D.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a euro 70 (si ricorda che fino al 31 dicembre 2024, tale valore era pari a 154,94 euro) destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta.
Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’UE, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. -
Tassazione dividendi: soglia al 5% per l’esclusione
Nel DDL di bilancio 2026 approvato in Senato con la fiducia ora passa alla Camera.
Tra le norme discusse e oggetto di molti lavori emendativi vi è quella sulla tassazione dei dividendi.
In estrema sintesi, con la norma inizialmente introdotta nel DDL in bozza si voleva prevedere un inasprimento per la tassazione dei dividendi e in particolare, per quelle realtà societarie che possiedono partecipazioni in misura inferiore al 10% del capitale della partecipata.
Ora la norma definitiva prevede una sostanziale modifica, vediamo l'articolo definitivo.
Tassazione dividendi società: le novità 2026
L’articolo 18, modificato in sede referente, reca delle novità in materia di trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti.
Più precisamente, si limita l’accesso al c.d. “regime di esclusione” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.Il medesimo requisito dimensionale trova applicazione anche con riguardo alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86 per cento per i soggetti IRPEF e del 95 per cento per i soggetti IRES).
Inoltre, anche per l’applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta (1,20 per cento) sui dividendi corrisposti a società o enti non residenti soggetti all’imposta sui redditi in Stati membri UE o aderenti all’accordo SEE – ivi residenti – è necessario che le relative partecipazioni siano detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5 per cento ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle distribuzioni dell’utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. -
Iper ammortamento 2026: ulteriori modifiche alla norma del DDL di Bilancio
Nella Legge di Bilancio 2026 al Titolo VI, con le misure in materia di crescita e investimenti vi è anche una norma che riguarda l'iper ammortamento per i beni strumentali.
Il Ministro Giorgetti aveva annunciato di aver trovato le risorse per garantire alle imprese l’agevolazione fiscale fino alla consegna dei beni.
Come confermato dal Ministro lo sconto fiscale dell’iperammortamento sarà su base pluriennale.
La maxi deduzione fino al 280% del costo di acquisto di beni strumentali finalizzati al risparmio energetico sarà riconosciuta alle imprese fino al 30 settembre 2028, data entro la quale le aziende potranno fissare la consegna del bene, sempre che abbiano versato almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre 2027.
Si attende il testo in GU ma l'impianto complessivo dovrebbe essere quello riportato di seguito
Iper ammortamernto 2026: le novità approvate
Secondo le ultime novità emedative alla Legge di Bilancio 2026, l'iperammortamento sarà riconosciuto fino al 30 settembre 2028 e per tutti i beni, ossia senza più quindi la previsione di una maggiorazione in misura superiore in caso di investimenti “green” e condizionando la spettanza dell’agevolazione al fatto che gli investimenti abbiano ad oggetto beni “made in Eu”.
Resta ferma la previsione di un successivo decreto attuativo che ne definirà, tra l’altro, la procedura di accesso.
I nuovi iper-ammortamenti, inizialmente previsti per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o nel termine del 30 giugno 2027 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2026, sono ora riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, quindi il nuovo termine del 30 settembre 2028 è generale.
Si applicherà la misura “base” ugualmente per tutti i beni, senza più il riconoscimento di una misura superiore in caso di investimenti con risparmio energetico.
Il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:
- 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Attenzione al fatto che, viene invece eliminata la maggiorazione superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica con riduzione dei consumi energetici, inizialmente fissata nella misura, rispettivamente, del 220%, 140% e 90%.
Però, vi sarà un vincolo per cui i beni oggetto dell’agevolazione devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.
Il testo della Commissione che ha emendato la previsione normativa iniziale introduce una novità di rilievo: gli allegati A e B della legge 232/2016 sono sostituiti da due nuovi elenchi, denominati allegato III-bis (beni materiali) e allegato III-ter (beni immateriali).
Si attende il testo della Legge in GU.