• Senza categoria

    Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni

    Con il Provvedimento n 186865 del 22 giugno le Entrate hanno pubblicato disposizioni attuative del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194 per modalità e termini di comunicazione delle informazioni, registrazione dei soggetti tenuti, notifica da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione e individuazione dell’Ufficio competente allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di cripto-attività individuati all’articolo 7 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194.

    Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività di controllo in relazione agli obblighi di registrazione e comunicazione da parte dei CAO, con particolare riferimento a:
    a) l’emissione dei provvedimenti di cancellazione di cui al punto 4.12 e, nell’ipotesi di revoca prevista al punto 6.6, la successiva registrazione come indicato al punto 4.13;
    b) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

    Vediamo cosa specificano le Entrate con il provvedimento in oggetto.

    Cripto: pubblicate le regole per lo scambio informazioni

    Il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023 recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
    La direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio ha introdotto anche lo scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione. 

    Inoltre, a livello internazionale il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto- attività è stato definito dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) mediante l’adozione del documento “Crypto-Asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting Standard”, sulla cui base è stato negoziato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework, sottoscritto dall’Italia il 20 novembre 2024.
    In particolare, l’articolo 7, comma 7, l’articolo 13, comma 1 e l’articolo 15 del decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, recano disposizioni per la cui attuazione è necessaria l’adozione di un provvedimento da parte dell’Agenzia.

    In sintesi il provvedimento dispone quanto segue:

    1. individua i soggetti obbligati alle comunicazioni nonché i soggetti esonerati;
    2. definisce le modalità attraverso le quali i gestori di cripto- attività potranno effettuare la notifica relativa allo Stato membro o alla giurisdizione qualificata non-UE presso il quale ottemperano agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica fiscale;
    3. delimita gli obblighi dei gestori di cripto- attività con particolare riferimento alla registrazione unica e alle successive modifiche, incluso il trasferimento in un altro Stato membro, e alle cancellazioni.
    4. stabilisce le regole dell’invio delle comunicazioni relative alle informazioni da scambiare e i relativi termini;
    5. stabilisce le modalità per l’effettuazione della comunicazione e il successivo punto 8 stabilisce le modalità di rilascio delle ricevute da parte dell’Agenzia delle entrate;
    6. prevede regole per lo scambio di informazioni che sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite dalle basi giuridiche applicabili.

    Relativamente ai soggetti oblbigati si tratta dei service provider in cripto-attività menzionati dall'articolo 7 del DLgs. 194/2025, e tra questi i prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati a prestare servizi in Italia. 

    Per il contenuto delle informazioni si evidenzia che al punto 5 il provvedimento indica i seguenti contenuti:

    • il codice fiscale, ove presente, del soggetto che effettua la comunicazione;
    • l’IIN (individual identification number), codice attribuito al soggetto che effettua la comunicazione;
    • l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
    • i daati anagrafici dell’investitore, nome completo della cripto-attività, dati degli acquisti e delle cessioni di cripto-attività contro valute fiat o contro altre cripto-attività, ecc.
    • il codice fiscale italiano, ove presente, dell’investitore.

    Allegati:
  • Crisi d'impresa

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Il CNDCEC ha pubblicato il 22 giugno i principi in versione definitiva pergli esperti della composizione negoziata.

    Si vuole fornire una chiara indicazione a livello operativo per i professionisti che devono assolvere a questo compito di rilievo nella crisi di imprese.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Esperti composizione negoziata: principi di comportamento definitivi

    Con il comunicato del 22 giugno il Consiglio e la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti hanno pubblicato i Principi di comportamento dell’Esperto della composizione negoziata, elaborati dalla specifica Commissione di studio.

    Si tratta di un contributo che integra e precisa i contenuti del Codice della crisi e si coordina con le indicazioni del Decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026,  contenendo regole tecniche elaborate per supportare e indirizzare i commercialisti nel corretto svolgimento dei compiti loro assegnati nella veste di Esperto.

    Viene precisato che i Principi devono essere letti in combinazione con le norme deontologiche della professione delle quali, condividendone i principi generali, rappresentano importanti integrazioni per quanti svolgano l’incarico con competenza, diligenza e qualità, nonché indipendenza, riservatezza, imparzialità e terzietà.

    Clicca qui per accedere al sito del CNDCEC

    Occorre precisare che i principi in oggetto assolvono un valore interpretativo sul ruolo svolto dall’imprenditore, dai suoi advisor, dai creditori, dagli stakeholder nelle trattative nella gestione della composizione e possono facilitare il lavoro delle commissioni di nomina dell’Esperto, così come quello dell’autorità giudiziaria quando tenuta a “dirigere” le fasi della composizione negoziata in cui è richiesta la sua partecipazione attiva.

    Esperti composizione negoziata: quali principi sono pubblicati dal CNDCEC

    Lo stesso consiglio ha chiarito che il documento è composto di undici paragrafi che analizzano la figura e il ruolo dell’Esperto nelle molteplici combinazioni che la normativa di riferimento e il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 La Le fasi evidenzaite dal documento sono le seguenti:

    • analisi preliminare e di confronto con l’imprenditore, volta a verificare la sussistenza di concrete prospettive di risanamento e a individuare le possibili soluzioni percorribili;
    • supporto alla negoziazione tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali terzi interessati, e di espressione di pareri;
    • fase conclusiva di formalizzazione e rendicontazione, nella quale vengono sintetizzati gli esiti della composizione negoziata e documentato il percorso effettuato.

    Il presidente De Nuccio ha dichiarato in proposito che: “Il Consiglio nazionale pubblica questi Principi per fornire ai commercialisti un adeguato ausilio nello svolgimento del ruolo di Esperto. Il documento rappresenta un insieme di raccomandazioni a supporto di questa attività, che si colloca nel solco delle iniziative già intraprese dal CNDCEC per la redazione e l’aggiornamento dei Principi di attestazione e dei Principi di redazione dei piani di risanamento Sebbene indirizzati alla platea dei commercialisti, i Principi hanno una valenza trasversale e, se condivisi, possono trovare applicazione anche da parte di coloro che, pur non iscritti all’Albo, accettano l’incarico di Esperto indipendente”.

  • Risparmio energetico

    Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo

    Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha firmato il decreto FERX definitivo. 

    La firma avviene dopo il passaggio presso l'UE con la decisione della Commissione europea dell’8 giugno scorso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto, ritenendola compatibile con il mercato interno. 

    Ora il testo sarà trasmesso agli organi di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito del MASE.

    Il nuovo regime FER X sarà in grado di accelerare la transizione energetica italiana.

    La Commissione europea, ha affermato che il nuovo meccanismo potrà contribuire al raggiungimento del target nazionale del 39,4% di consumo finale lordo di energia elettrica da rinnovabili entro il 2030.

    Incentivi imprese rinnovabili: 23 miliardi di risorse con il FER definitivo

    Il comunicato dello stesso ministero dell'Ambiente specifica che il provvedimento sostiene la produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto.

    Destinatari della novità sono gli impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e quelli di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.

    In particolare, il decreto FERX definitivo fissa un contingente massimo di 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile

    • dieci sono riservati agli impianti fino a 1 MW di potenza, che accedono direttamente al meccanismo di supporto,
    • mentre i restanti 27,15 gigawatt sono destinati agli impianti di maggiore dimensione, che devono partecipare a procedure pubbliche competitive, bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

    Il contingente di potenza che sarà complessivamente reso disponibile nelle procedure competitive è stimato in 16,5 GW per l’eolico, 10 per il fotovoltaico, 0,63 per l’idroelettrico e 0,02 per i gas residuati dai processi di depurazione.

    Attenzione al fatto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica approvi, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.

    In pratica, gli incentivi alle rinnovabili saranno:

    • per gli impianti di minore dimensione è previsto l'accesso diretto al meccanismo di supporto, subordinato al rispetto dei requisiti tecnici, ambientali e prestazionali stabiliti dalla normativa;
    • per gli impianti superiori a 1 MW l'accesso agli incentivi avviene invece mediante procedure competitive.

  • Dichiarazione 730

    730/2026: bonus per i neo assunti

    Entro il 30 settembre va inviato il modello 730 e a tale proposito l'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2026 con le istruzioni. 

    Tra le novità di quest'anno, nel Quadro C del modello, per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

    Prima dei dettagli ricordiamo che il suddetto quadro in genere ospita i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

    730/2026: esenzione per i neo assunti per i fabbricati

    In particolare, nel Quadro C del Modello 730/2026 riguardante i redditi da lavoro dipendenti e assimiliti, nella sezione VIII riservata alle erogazioni in natura vi è il rigo C18.

    In tale rigo appunto va indicata l'senzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati
    Si ricorda che la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
    L’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori dipendenti, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di
    manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori.
    Il beneficio spetta a condizione che i summenzionati lavoratori abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000
    euro nell’anno precedente alla data di assunzione a tempo indeterminato e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.
    Le spese erogate e/o rimborsate dal datore di lavoro riguardano l’immobile,situato nel Comune di lavoro, oggetto di un contratto di locazione, intestato al lavoratore, regolarmente registrato e si tratti di spese sostenute a decorrere dalla data di assunzione.
    In relazione alle spese erogate e/o rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione prevista per i canoni di locazione o la detrazione prevista per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
    Infine, in caso di superamento del limite di 5.000 euro annui, l’eccedenza concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente
    Nella colonna (Welfare aziendale canoni e spese di manutenzione) del rigo C18 riportare l’importo indicato nel punto 476 della Certificazione Unica 2026.

    Attenzione al fatto che la medesima agevolazione trova spazio anche nel Modello Redditi PF 2026al rigo RC18