-
Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica
Dal 15 giugno è in vigore la novità relativa ai pagamenti che la PA effettua verso i professionisti.
In particolare, se il professionista in questione, all'atto della verifica effettuata dalla PA ha debiti superiori a 5.000 euro potrà attivarsi il blocco del versamento. In proposito leggi Pagamenti ai professionisti da PA: novità dal 15 giugno.
Il Ministero della Giustizia, con la Circolare 26 maggio, di seguito dettagliata, ha appunto chiarito quale debba intendersi il momento della verifica dei requisiti richiesti per la novità.
Pagamenti dalla PA ai professionisti: quando avviene la verifica
Con la Circolare 26 maggio con oggetto Nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi, il Ministero della Giustizia ha ulteriormente chiarito il perimetro della novità entrata in vigore dal 15 giugno.
In particolare, a seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative delle disposizioni introdotte dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 602, concernenti la verifica della regolarità fiscale per i pagamenti disposti dalle Pubbliche Amministrazioni si ritiene opportuno chiarire quale sia il momento in cui deve essere attivata la verifica di cui al citato articolo 48-bis.
Come noto, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:
- quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare,
- quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.
Si ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall'art. 54 del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR), e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.
Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede:
“Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.
Ne consegue che la verifica compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese di giustizia.
- Senza categoria
Contributo innovazione editoria: domande dal 30.06 e check list dei beneficiari
Il Dipartimento per l'Editoria ha pubblicato le regole per il fondo perduto 2026 spese 2025 per le imprese del settore.
Il D.P.C.M. 17 settembre 2025 (registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2025 al n. 2695) e il successivo decreto attuativo del 20 maggio 2026 hanno ufficialmente sbloccato i 42 milioni di euro di contributi a fondo perduto destinati agli investimenti in tecnologie innovative e transizione digitale effettuati nel corso del 2025. L'agevolazione ha finalmente ottenuto il via libera comunitario cruciale per l'aiuto di Stato tramite la decisione della Commissione Europea C(2026) 2662 final del 21 aprile 2026 (Caso SA 121528), pubblicata il 26 maggio 2026.
Tuttavia, l'accesso al rimborso non è automatico per tutte le imprese del settore.
Esistono infatti tre clausole di esclusione stringenti e specifiche anomalie legate alla ripartizione dei tetti di spesa che potrebbero azzerare il diritto al beneficio o ridurne drasticamente l'importo, obbligando i richiedenti a una verifica preventiva dei propri requisiti individuali.
Il contributo è destinato alle imprese che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l’adeguamento e l’ammodernamento tecnologico delle infrastrutture e dei processi produttivi, finalizzati al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell’utenza.
Scarica la Tabella Codici ATECO Beneficiari e Controlla le Esclusioni (PDF)
Prima di procedere con l'invio telematico, è indispensabile verificare se l'attività risulti censita con il corretto codice primario o prevalente e se l'assetto societario non ricada nei divieti europei.
Di seguito viene proposta la sintesi dei codici ammessi; tuttavia, per evitare rigetti automatici dovuti a discrepanze nel Registro delle Imprese, è consigliabile scaricare la documentazione tecnica ufficiale.
Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: regole per averli
La normativa prevede la concessione di un contributo sotto forma di rimborso in misura pari al 70% delle spese sostenute e documentate per l'anno 2025.
Questa percentuale, tuttavia, rappresenta un tetto massimo teorico ed è soggetta a due variabili correttive che complicano il quadro per i pianificatori finanziari aziendali:
- Il taglio lineare (Riparto Proporzionale): Qualora il fabbisogno complessivo dei contributi richiesti superi lo stanziamento previsto per la singola categoria, il Dipartimento non escluderà i ritardatari (non si tratta di un click-day), ma applicherà una riduzione proporzionale su tutti i contributi spettanti, abbassando la percentuale reale di rimborso sotto il 70%.
- Il meccanismo dei vasi comunicanti (Art. 3, comma 3): Esclusivamente per il settore radiotelevisivo (Art. 3), se una o più categorie (nazionali, locali o radio/DAB) avanzassero delle risorse rispetto al reale fabbisogno, le eccedenze verranno automaticamente stornate e ripartite tra i beneficiari delle altre categorie dello stesso comparto che hanno subito un taglio proporzionale.
Il diritto al contributo decade immediatamente se l'impresa rientra in una delle seguenti casistiche o non soddisfa i requisiti di continuità operativa:
- I paletti sui marchi LCN e palinsesti: Per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali e locali, è obbligatoria la corretta e continuativa diffusione dei marchi associati alle numerazioni LCN. Per le radio, la diffusione dei programmi deve essere riconducibile direttamente alla concessione o autorizzazione. Interruzioni ingiustificate nel periodo di riferimento comportano il rigetto della domanda.
- Divieto assoluto per televendite e partecipazione pubblica: Anche se in possesso del codice ATECO 60.20, sono esclusi dai 20 milioni di euro dell'Art. 3, comma 2, lett. a) tutti i soggetti a partecipazione pubblica e i titolari di numerazioni LCN destinati esclusivamente alla diffusione di programmi di televendite.
- Il vincolo dello statuto per i consorzi DAB: Per le spese sostenute dai consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB attraverso società mandatarie in esclusiva, il rimborso è ammesso solo se sussiste l'espressa e preventiva previsione di tale operatività all'interno dello statuto della società mandataria che ha materialmente sostenuto i costi.
- Ritenuta fiscale all'erogazione: Il contributo non è esentasse: concorre alla formazione del reddito d'impresa ed è pertanto soggetto a ritenuta IRES, elemento da computare nel calcolo del netto economico percepito.
Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: presenta la domanda 2026
Le modalità di trasmissione e i canali digitali cambiano radicalmente in base alla tipologia di codice ATECO e al comparto di appartenenza, sebbene il calendario sia identico.
Editoria Stampa e Agenzie (ATECO 58.12, 58.13, 60.31)
Le domande aprono dalle ore 10.00 del 30 giugno 2026 e chiudono tassativamente alle ore 17.00 del 29 luglio 2026. L'invio avviene tramite la piattaforma impresainungiorno, accedendo con SPID, CNS o CIE.
La firma del legale rappresentante deve essere apposta esclusivamente in modalità CAdES (estensione .p7m).
Editoria Radiotelevisiva (ATECO 60.10, 60.20)
Le istanze vanno trasmesse sempre tra il 30 giugno e il 29 luglio 2026, ma utilizzando la procedura informatizzata dedicata sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Gli orari esatti di apertura e chiusura dello sportello telematico verranno definiti a breve con un apposito avviso istituzionale sul sito del Ministero.
Contributi Editori investimenti in digitale e tecnologia: la FAQ
Per tutte le categorie è ammesso l'invio di una sola domanda per impresa richiedente. In caso di errori formali o inserimento di dati errati, è possibile trasmettere una nuova istanza purché entro i termini di scadenza; l'invio dell'ultima domanda annulla e sostituisce automaticamente la precedente.
È possibile richiedere il contributo se l'azienda è in liquidazione volontaria?
No. Tra i requisiti di accesso economico-strutturali previsti sia per l'editoria sia per il settore radiotelevisivo vi è l'obbligo esplicito di non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale al momento della presentazione.
Cosa succede se il DURC non è regolare durante la fase di istruttoria?
La regolarità degli obblighi contributivi e previdenziali costituisce un requisito essenziale per l'ammissione al fondo perduto. Un DURC irregolare blocca l'inserimento dell'azienda nell'elenco dei soggetti beneficiari approvato dal Capo del Dipartimento, determinando la perdita del rimborso.
Come faccio a verificare se le spese del 2025 rientrano nei criteri di "ammodernamento tecnologico"?
Il testo del decreto specifica che gli investimenti devono essere finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi per migliorare la fruizione e la qualità dei contenuti. Per identificare i singoli cespiti ammissibili e non rischiare contestazioni in sede di controllo, si raccomanda di scaricare la guida tecnica allegata alla tabella ATECO in formato PDF.
Qual è la consistenza degli investimenti in tecnologie innovative che la vostra impresa ha pianificato o sostenuto nel corso del 2025, e su quale specifico codice ATECO avete necessità di verificare i requisiti di ammissibilità?
-
Cancellazione semplificata ipoteca: regole e chiarimenti ade
Con la Risoluzione n 23 del 19 giugno le Entrate hanno chiarito la procedura semplificata di cancellazione dell'ipoteca.
In particolare viene specificato che non si applica per i mutui frazionati e successivamente accollati ma anche se dopo il frazionaento degli stessi non c'èstato accollo.
Vediamo il dettaglio del chiarimento.
Cancellazione ipoteca: regole e chiarimenti ade
Le Entrate con la risoluzione in oggetto chiariscono il procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche di cui
all’art. 40 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento alle ipotesi di mutuo oggetto di frazionamento in quote
A seguito di richieste di chiarimenti sull’applicazione del procedimento di cancellazione semplificata delle ipoteche disciplinato dall’articolo 40-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) viene chiarito il peridmetro di spettanza.Con la Risoluzione n 23 si delinea la norma generale dell’istituto della cancellazione semplificata delle ipoteche e si ripercorre il percorso evolutivo delle disposizioni legislativa.
Si evideznai che l’articolo 2847 cc stabilisce che l’iscrizione ipotecaria conserva efficacia per venti anni dalla sua data, mentre il successivo articolo 2878 individua le cause di estinzione dell’ipoteca, come l’estinzione dell’obbligazione garantita e la cancellazione dell’iscrizione sulla base del consenso del creditore o di un provvedimento giudiziario.
Viene specificato che anche dopo il pagamento integrale del debito, di norma era necessario un ulteriore adempimento formale per eliminare l’ipoteca dai registri immobiliari.
Con l’articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, del Dl n. 7/2007, è stato introdotta una novità, ossia la cancellazione semplificata delle ipoteche a garanzia di mutui e finanziamenti concessi da banche e altri finanziatori.
Secodno la modifica normativa:
- una volta estinto il debito, l’ipoteca si estingue automaticamente;
- la banca rilascia la quietanza e comunica l’avvenuta estinzione al conservatore dei registri immobiliari, senza necessità di atto notarile e senza costi per il debitore.
Tale novella è stata recepita all’interno del Testo unico bancario (Tub) con l’introduzione dell’articolo 40-bis del Dlgs n. 385/1993, che attualmente regola l’istituto in esame.
La norma prevede che l’ipoteca si estingua automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita e che la cancellazione venga eseguita d’ufficio semplicemente sulla base della comunicazione trasmessa dal creditore.
Con la Legge Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 450, lettera e), legge n. 244/2007), ulteriore semplificazione è stata prevista ossia è stata estesa la cancellazione semplificata anche alle ipoteche relative a mutui “accollati a seguito di frazionamento”, compresi quelli disciplinati dal Dlgs n. 122/2005 in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire.
Con la risoluzione si risponde ai dubbi sul frazionamento del mutuo.
Il frazionamento del mutuo, previsto dall’articolo 39 del Tub, consente di dividere un finanziamento originariamente unico in più quote distinte, ciascuna collegata a una specifica unità immobiliare e alla relativa porzione di ipoteca.
Tale casistica si verifica ad esempio quando un'impresa realizza un complesso immobiliare finanziato con un unico mutuo e successivamente vende le singole abitazioni.
In tali casi, il mutuo e l’ipoteca vengono ripartiti tra i diversi immobili, in modo che ogni appartamento risulti gravato soltanto dalla quota di debito che gli è stata attribuita. Vengono a crearsi, quindi, diverse autonome situazioni giuridiche, con distinte quote di garanzia soggette a estinzione autonoma.
L’Agenzia chierisce che il frazionamento non costituisce una semplice ripartizione contabile del mutuo originario, ma fa nascere di una pluralità di rapporti autonomi e ogni quota di finanziamento assume una propria rilevanza giuridica e può essere estinta separatamente dalle altre, pertanto quando avviene, si estingue anche la relativa quota di ipoteca.
L’articolo 40-bis, specifica l'ADE, individua come unico presupposto della cancellazione semplificata l’estinzione dell’obbligazione garantita.
La norma non richiede che vi sia un accollo né che il debitore che estingue il mutuo sia diverso dal debitore originario e pertanto quando una quota di mutuo frazionato viene integralmente pagata, il requisito richiesto dalla legge è pienamente soddisfatto.
Il riferimento legislativo ai mutui “accollati a seguito di frazionamento” deve essere letto in senso estensivo e non restrittivo.
La cancellazione semplificata è possibile anche quando il soggetto che estingue il debito non coincide con il debitore originario perché è intervenuto un accollo. In sostanza, il riferimento all’accollo non rappresenta una condizione ma ha la funzione di estendere l’ambito applicativo dell’istituto, includendo anche ipotesi in cui sia cambiato il debitore.
Estinzione semplificata dell’ipoteca: come si procede?
Operativamente l'ade richiama ha precisato che le comunicazioni di estinzione relative a quote di mutuo frazionate devono indicare con chiarezza sia la quota di finanziamento estinta sia gli immobili interessati, con i relativi dati identificativi e catastali.
Le stesse regole valgono non solo per i mutui frazionati e accollati, ma anche per quelli frazionati e non accollati, utilizzando l’apposito codice previsto per la cancellazione della quota di ipoteca frazionata.
Allegati: -
Casa donata, acquisto di terzi al sicuro: dal 18 giugno svolta per vendite e mutui
Dal 18 giugno è entrata in vigore la novità prevista per gli immobili venduti e precedentemente ricevuti per donazione.
In particolare con la Legge n 182/2025 e con l'articolo 44 si prevede di stimolare la concorrenza nel mercato immobiliare e delle garanzie, agevolando la circolazione giuridica di beni e diritti provenienti da donazione e acquistati da terzi, con conseguente maggiore semplicità e certezza dei rapporti giuridici oltre a più ampie e agili possibilità di accesso al credito in relazione ai medesimi beni ove costituiti in garanzia.
I notai commentavano la novità sottolienando l'importante semplificazione per gli acquisti immobiliari da soggetti che precedentemente li hanno acquistati per donazione.
In sintesi dal 18 giugno 2026 è cambiata la circolazione dei beni donati poichè è scaduto il periodo transitorio previsto dall'art 44 che fa entrare per tutti gli acquisti la nuova normativa, accolta con plauso dai Notai promotori della riforma.
Leggi anche Legge Semplificazioni: le principali novità in vigore dal 18.12
Donazioni immobiliari: acquisti di terzi al sicuro dal 18 giugno
Il Consiglio Nazionale dei Notai con un comunicato del 18 dicembre scorso specificavano che, fino a prima dell'entrata in vigore della novità normativa prevista dalla legge 182/2025, se un acquirente comprava un immobile di provenienza donativa poteva correre il rischio che, dopo anni dalla firma del rogito e pur avendo pagato tutto regolarmente, gli eredi del donante originario potessero chiedergli di restituire la casa.
Secondo le vecchie regole, gli eredi esclusi dalla donazione e lesi dalla medesima nella loro quota di legittima, potevano agire (esercitando l’azione di riduzione) anche e direttamente contro i terzi acquirenti, chiedendo la restituzione del bene entro i dieci anni successivi alla morte del donatario.Con la riforma non è più possibile far valere i propri diritti sul bene donato che è stato venduto, ma per gli eredi legittimari (coniuge, figli e – nei casi previsti- i genitori) che sono stati lesi dalla donazione non scompare la tutela: essi vantano un diritto di credito nei confronti del donatario, come già avviene in altri paesi europei.
Riepiloghiamo che dal 18 dicembre 2025 le nuove regole sono state applicate subito alle successioni aperte e alle donazioni perfezionate dopo l’entrata in vigore della legge.
Per le successioni già aperte è entrata in vigore una norma transitoria, scaduta il 18 giugno 2026, sono rimaste in vigore le vecchie norme solo se:
- l’azione di riduzione, in caso di successione aperta,
- o l’atto di opposizione, in caso di donazione effettuata,
è già stata proposta o comunque viene trascritta entro 6 mesi dalla entrata in vigore della norma ossia entro il 18 giugno 2026.
Attenzione al fatto che superata questa finestra temporale, il nuovo regime è diventato valido, indistintamente, per tutte le ipotesi.
Vediamo in dettaglio l'art 44 della Legge n 182/2025 che contiene tutte le importanti novità.
Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- i pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652;
- restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata,
- la riduzione della donazione, salvo il disposto del numero 1) del primo comma dell’articolo 2652, non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati, fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero 1) del primo comma dell’articolo 2690;
- le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
-
Redditi SC 2026: le novità per l’Ires delle società
Nel pieno della campagna dei Dichiarativi 2026 chi deve utilizzare il Modello “Redditi SC 2026”, con le relative istruzioni, deve tenere a mente che le Entrate hanno fissato le regole con il Provvedimento n 71522 del 27 febbraio scorso.
Tale modello è utilizzato dalle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati. Si segnala anche che le Entrate hanno anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.
Il modello “Redditi SC 2026” è composto da:
- frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali,
- quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI e CP
Scarica il Modello Redditi SC 2026 con le relative Istruzioni
Attenzione al fatto che il modello è stato aggiornato come specificato dalle Entrate in data 27 maggio con le ultime novità sull'iperammortamento.
In particolare, alla pagina 33, nella descrizione del “codice 51”, sono eliminate le seguenti parole “, prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.
La modifica tiene conto della disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2026, n. 117.Redditi SC 2026: le novità per l’ires delle società
Le principali novità contenute nel Modello SC 2026 sono le seguenti:
- Concordato preventivo biennale. Nella sezione I del quadro CP, nel rigo CP1, dedicato al reddito d’impresa, è stata inserita la nuova casella “Comma 1-bis” per gestire la novità prevista dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardante il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordato ricevuta per trasparenza da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nel rigo CP6, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nel rigo CP11, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81).
- Agevolazione IRES premiale. Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria. Nel frontespizio e nei quadri RF e RQ è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
- Iper-ammortamento. Nel quadro RF tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (art. 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Rateizzazione delle plusvalenze. Nel quadro RF è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR, che decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività. Nel quadro RT sono state previste le nuove sezioni V-A1 e V-B1 per gestire la nuova imposta sostitutiva nella misura del 33 per cento che si applica sulle plu- svalenze e sugli altri proventi derivanti da cessioni di cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2024, n. 207); nella sezione V-A2 sono state gestite le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da opera- zioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026, per i quali l’aliquota dell’imposta è pari al 26 per cento (art. 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Rivalutazione delle partecipazioni. Nella sezione X del quadro RT è stata gestita la modifica all’art. 5, comma 2, della legge n. 448 del 2001, che prevede l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni, dal 18 al 21 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 144, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Ecobonus e Sismabonus. Nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi, effettuati nel 2026, in materia di «Ecobonus» e «Sisma bonus» (art. 1, comma 22, lett. a) e b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Disallineamenti da ibridi. In un apposito prospetto del quadro RS, le imprese che hanno predisposto la documentazione dei disallineamenti da ibridi, prevista dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 dicembre 2024, ne danno comunicazione all’Agenzia delle entrate (art. 61 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).
- Affrancamento straordinario delle riserve. È stata aggiornata la sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, commi 44 e 45, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. È stata eliminata la sezione XXVII del quadro RQ, riservata ai contribuenti che applicavano l’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
- Tabelle. Le tabelle contenute nelle istruzioni dei singoli modelli REDDITI SP, SC ed ENC, sono state spostate nelle “Istruzioni generali dei modelli REDDITI”, ai fini di una più agevole consultazione.
- Maggior reddito derivante da differimento della deducibilità. È stato evidenziato nel quadro RS, rigo RS544, e nel quadro GN/GC, rigo GN22/GC22, l’importo del maggior reddito imponibile per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 14 a 17 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a seguito del differimento, ai successivi periodi di imposta, dei componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 (art.1, comma 18, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
- Principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese. Nei quadri RQ e RV è stato previsto che la disciplina delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, di cui all’art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, si applichi anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili (art. 3, decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192).
- Assegnazione agevolata di beni. Nel quadro RQ è stata prevista la gestione dell’imposta sostitutiva pari all’8 per cento (ovvero pari al 10,5 per cento se la società non è operativa) sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni immobili o mobili registrati non strumentali assegnati o ceduti ai soci entro il 30 settembre 2026 nonché, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei medesimi beni, che si trasformano in società semplici entro lo stesso termine del 30 settembre 2026 (art.1, commi da 35 e 40, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Crisi d’impresa. Sono state integrate le istruzioni nel quadro RF, rigo RF31, con l’individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d’impresa cui si applica la disciplina dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, richiamando quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore in continuità aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il piano attestato ai sensi dell’art. 56 del citato decreto legislativo, ovvero del piano di
ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all’art. 64-bis del medesimo decreto legislativo (art. 8, decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186). - Contributo straordinario. Nel quadro RQ è stato gestito il contributo straordinario sulla riserva di cui all’art. 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104 del 2023. L’aliquota del contributo straordinario è stabilita nella misura del 27,5 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o del 33 per cento della riserva esistente al termine dell’esercizio successivo (art. 1, commi da 68 a 72, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
- Monitoraggio per determinate operazioni. Nel quadro RS è stato previsto un prospetto per l’indicazione di informazioni relative a regime fiscale della rivendita delle azioni proprie, alla deduzione di oneri con nessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (art. 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199).
-
Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
La dichiarazione dei redditi 2026 per le società ed enti commerciali residenti in Italia passa tramite il Modello “Redditi SC 2026” pubblicato dalle Entrate con le regole del Provvedimento n 71522 del 27 febbraio.
In particolare, tale modello viene utilizzato da società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati.
Tra le novità quest'anno vi sono quelle per l'ires premiale.
L’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) introduce un’agevolazione a favore dei soggetti IRES consistente, per il solo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi dal 24 al 20 per cento, al ricorrere di determinate condizioni riguardanti:
- la patrimonializzazione delle società,
- il realizzo di investimenti “rilevanti”,
- la presenza di un incremento occupazionale,
- nonche´ la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza ivi previste nota come “IRES premiale”
Con il decreto ministeriale 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina agevolativa.
Nei casi di decadenza dall’agevolazione, il contribuente è tenuto a versare la differenza dell’imposta dovuta a seguito della rideterminazione della stessa con applicazione dell’aliquota di cui all’art. 77 del TUIR, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le cause di decadenza.
Il versamento dell’IRES premiale va effettuato utilizzando i codici tributo 2048 (secondo acconto o acconto in unica soluzione) e 2049 (saldo).
Modello Redditi SC 2026: istruzioni per l’ires premiale
Come evidenziato dalle Istruzioni al modello Redditi SC 2026 l'agevoalzione IRES premiale comporta la compilazione della apposita casella nel frontespizio e la relativa compilazione dei vari quadri in cui entra in gioco.
In particoalre, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma (art.1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nella casella del frontespizio va indicato:
- il codice 1, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica sull’intero reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante;
- il codice 2, nel caso in cui l’aliquota agevolata si applica su una quota del reddito d’impresa prodotto dal soggetto dichiarante (ad esempio, nei casi previsti dall’art. 11, comma 4, del d.m. 8 agosto 2025). Il codice 2 va utilizzato anche nel caso in cui la durata dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 è superiore a dodici mesi; in tal caso, l'importo su cui spetta la riduzione dell'aliquota IRES è ragguagliato ad anno.
Attenzione al fatto che la presente casella non va, invece, compilata qualora il soggetto dichiarante applichi l’agevolazione solo sul
reddito ricevuto per trasparenza da società partecipate ex art. 115 del TUIR e/o da Trust in regime di IRES premiale di cui il dichiarante è socio/beneficiario.
Redditi SC 2026: ires premiale, come indicarla nel Quadro RN
Ai fini dell’Ires premiale, nel calcolo dell’imposta ridotta al 20% va dedicata attenzione al limite dato dal costo degli investimenti rilevanti.
Il modello Redditi 2026 recepisce, nel quadro RN, il tetto all’agevolazione introdotto dal decreto di attuazione, ma resta ancora da chiarire un aspetto.
In particolare, bisognerebbe chiarire se l’importo da considerare è il minimo che costituisce condizione di accesso oppure quello effettivamente realizzato
Nel calcolo dell’Ires del 2025, le società devono verificare la possibilità di applicare lo sconto di quattro punti percentuali previsto dai commi 436 e seguenti della legge 207/2024.
Il DM 8 agosto 2025 ha chiarito diversi aspetti, leggi anche IRES premiale: regole, condizioni e cause di decadenza.
Nel rigo RN8A va indicata appunto l'ires premiale e le istruzioni evidenziano quanto segue.

Nel rigo RN8, colonna 1, va indicato il reddito soggetto ad aliquota ordinaria del 24 per cento e, colonna 2, la relativa imposta.
Allegati:
Nel rigo RN8A, va indicato, in colonna 1, il reddito soggetto ad IRES premiale con aliquota agevolata del 20 per cento, in colonna 2, il reddito soggetto ad aliquota agevolata di colonna 3 (per i soggetti che oltre all’IRES premiale usufruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973), in colonna 4, l’agevolazione IRES premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti, ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale 8 agosto 2025, e in colonna 5, l’imposta relativa all’imponibile di cui alle colonne 1 e 2, maggiorato dell’importo di colonna 4.