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Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Con il Provvedimento n 182408 del 17 giugno le Entrate hanno pubblicato le regole per i controlli sul 730/2026 anno di imposta 2025.
Restano invariati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2026 che determinano un rimborso per il contribuente.
Controlli sul 730/2026 a rimborso: regole ADE
Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi rispetto ai dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Possono, altresì, essere selezionate le dichiarazioni dei redditi modello 730/2026, con esito a rimborso, in presenza di situazioni di rischio dovute a irregolarità rilevate negli anni precedenti.Si ricorda che i comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi
di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se
questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.”.
Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni
presentate tramite CAF o professionisti abilitati.
Il provvedimento in oggetto sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2026 con esito a rimborso. -
Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale
Il 16 giugno il Cdm ha approvato un Decreto legge sullo sport con diverse novità da tenere a mente.
Tra le norme ve ne è una che interviene sulle carte di identità cartacee che dal 3 agosto sarebbero dovute sparire per essere sostitutite dalle CIE, vediamo cosa è stato previsto in merito.
Leggi anche: Carta d'identità cartacea: addio dal 3 agosto
Carte d’identità cartacee: valide fino alla scadenza naturale
Il Decreto Sport approvato ieri 16 giugno tra le novità a tema specifico reca una norma sulle carte di indentità cartaceee che sarebbero dovute sparire dal 4 agosto prossimo.
La novità appena introdotta mantiene la validità degli attuali documenti cartacei fino a scadenza, a meno che questa non arrivi oltre il 31 gennaio 2027 fissato come nuova data di stop generalizzato al vecchio formato.
Più in dettaglio le novità approvate riguardano:
- i rapporti contrattuali già in corso il 3 agosto, sono salvaguardati prevedento che la validità del documento restra fino alla scadenza originaria;
- nei casi di urgenza, fino a tutto il 2027 i sindaci potranno rilasciare un documento d’identità provvisorio, valido per un massimo di sei mesi e non rinnovabile, nell’attesa dell’emissione della carta d’identità elettronica che lo sostituirà;
- attenzione al fatto che il maggior tempo non riguarda l’espatrio, infatti in tali casi sarà necessaria necessaria la carta d’identità elettronica chiesta dal Regolamento Ue 2025/1208 approvato nel giugno dell’anno scorso. A tal proposito occorre anche specificare che l’obbligo europeo esclude i documenti provvisori validi fino a sei mesi, che
quindi permetteranno di viaggiare oltreconfine.
Si precisa che obiettivo dichiarato di questa "proroga" è quello di garantire la continuità nei rapporti con la Pubblica amministrazione e con i gestori di servizi pubblici, e di evitare quindi che chi non riesce a ottenere la carta d’identità elettronica in tempo utile screi discriminazioni per le prestazioni essenziali, ad esempio nella consegna delle raccomandate o degli atti giudiziari e nei rapporti con banche, poste e uffici finanziari in genere.
La nuova fase transitoria appena prevista, ha lo scopo di venire incontro alle difficoltà, riscontrate soprattutto dai cittadini più fragili quali ad esempio gli anziani, viste le numerosissime richieste che stanno avendo i Comuni in prossimità del 3 agosto.Se vuoi richiedere la CIE, scarica qui la Check list richiesta CIE, con tutti i passaggi e i documenti da ricordare
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Associazione tra professionisti e trasformazione in STP: passaggio neutrale
Con la Risposta a interpello n 123/2026 le Entrate trattano il tema delle quote di una associazione tra professionisti che si trasforma in Stp.
Sinteticamente il chiarimento specifica che nella trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti fiscalmente neutrale, il costo fiscale delle partecipazioni detenute dai soci resta invariato e si trasferisce alle nuove quote della Srl risultanti dalla trasformazione.
Vediamo il dettaglio del caso specifico.
Associazione tra professionisti e trasofrmazione in STP: passaggio neutrale
L'Associazione tra professionisti e due dei propri soci chiedono chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo delle partecipazioni detenute dai soci dell'associazione professionale, a seguito della trasformazione della stessa in una società tra professionisti (STP), costituita nella forma di società a responsabilità limitata.
L'Associazione è composta da undici soci persone fisiche, che svolgono l'attività di dottori commercialisti.L'Associazione ha deliberato nel gennaio 2026 la propria trasformazione in una STP nella forma della società a responsabilità limitata.
Tale operazione avverrà secondo le norme civilistiche sulla trasformazione eterogenea e che, dal punto di vista fiscale, fruirà del regime della neutralità fiscale previsto dall'articolo 177 bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Nel corso del 2026 alcuni soci intenderebbero usufruire della possibilità di rideterminare il costo fiscale delle quote dell'Associazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ciò premesso, si chiede di confermare che il costo rideterminato delle quote nell'Associazione alla data del 1° gennaio 2026 sia riconosciuto quale costo fiscale anche delle quote che saranno successivamente detenute in qualità di soci della S.r.l., a seguito del perfezionamento della trasformazione.L’Agenzia delle entrate conferma l'impostazione degli istanti e aggiunge ulteriori chiarimenti.
Il quadro normativo che consente ai contribuenti di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2026 (articolo 5, legge n. 448/2001), permette di assumere, al posto del costo storico, un valore rideterminato basato sul valore normale, a condizione che venga effettuata una perizia giurata e versata un’imposta sostitutiva entro i termini previsti.
Questa possibilità, che riguarda anche le partecipazioni in associazioni professionali a seguito delle modifiche normative più recenti, consente ai soci di aggiornare il valore fiscale delle proprie quote e ridurre così l’eventuale plusvalenza imponibile in caso di futura cessione.
L’Agenzia richiama l’articolo 177‑bis del Tuir, introdotto nel contesto della riforma del reddito di lavoro autonomo norma, che estende alle attività professionali un principio già noto nel reddito d’impresa, cioè la neutralità fiscale delle operazioni straordinarie.
In base a tale principio, le operazioni di aggregazione e riorganizzazione, tra cui rientra espressamente il passaggio da associazione professionale a società tra professionisti, non devono generare effetti immediati sul piano fiscale.
La neutralità si traduce concretamente nell’assenza di realizzo di plusvalenze o minusvalenze al momento della trasformazione.
L’operazione è una prosecuzione dell’attività in una forma giuridica diversa e in questo contesto, assume un ruolo fondamentale il principio di continuità dei valori fiscali, in base al quale tutti gli elementi che compongono il complesso professionale (beni materiali, immateriali, clientela e passività) transitano nella nuova società mantenendo lo stesso valore fiscalmente riconosciuto che avevano in capo al soggetto originario.
L'Agenzia evidenzia che, per ragioni di coerenza sistematica, la continuità non può limitarsi ai beni “di primo grado”, ma deve riguardare anche le quote detenute dai soci nella struttura trasformata.
Le partecipazioni ricevute nella Srl devono assumere lo stesso costo fiscale delle quote possedute nell’associazione, senza alcuna interruzione o rideterminazione automatica derivante dalla trasformazione.
Ciò scaturisce dalla applicazione combinata della disciplina sulla rideterminazione del costo delle partecipazioni e del principio di neutralità fiscale sancito dall’articolo 177‑bis.
L’obiettivo del legislatore che ha introdotto l'art 177 bis è stato quello di favorire l’aggregazione e la riorganizzazione degli studi professionali, eliminando gli ostacoli fiscali che in passato derivavano dal principio di realizzo.
Concludendo, la trasformazione di un’associazione professionale in società tra professionisti è un’operazione fiscalmente neutrale, che non comporta il realizzo di plusvalenze e che preserva integralmente i valori fiscali preesistenti.
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IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno
Il 16 giugno, termine ultimo per versare l'acconto IMU 2026 è trascorso e di certo alcuni contribuenti avranno saltato la scadenza.
In tale caso, per evitare cartelle esattoriali dal proprio Comune è utile sapere che è possibile pagare in ritardo l'imposta municipale propria con il ravvedimento operoso che a seconda dei giorni di ritardo prevede sanzioni e interessi.
Riepiloghiamo di seguito come ravvedersi per l'IMU 2026.
IMU 2026: come ravvedersi, passato il 16 giugno
Per mettersi in regola con il pagamento dell’acconto Imu 2026 è possibile ricorrere al ravvedimento operoso in modo spontaneo prima di ricevere dal proprio Comune una cartella.
Per provvedere spontaneamente suppur in ritardo occorre ovviamente pagare sanzioni e interessi dovuti in base ai giorni diritardo.
In linea generale chi non ha pagato entro la scadenza versa una sanzione del 25% dell’imposta non versata, ma attenzione, la sanzione di base è applicata solo se l’omesso versamento viene accertato dal Comune.
La sanzioe è ridotta se il ritardo è lievissimo o lieve e nello specifico:
- per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è pari allo 0,833% per ogni giorno di ritardo;
- per pagamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà rispetto a quella ordinaria (25%) ed è pari al 12,5%.
Il contribuente che dedice per il ravvedimento operosoe versaspontaneamente il pagamento omesso, ottiene delle agevolazioni.
Vediamo un elenco di riepilogo sulle sanzioni e gli interessi previsti con il pagamento dell'IMU 2026 con il ravvedimento operoso.
Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,6% annuo (MEF – Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).
Come da Riforma del sistema sanzionatorio (Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87) la sanzione del ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% ed è applicata nelle seguenti misure:
- 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
- 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
- 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
- 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
- 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
- 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
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IRAP 2026: regole e modello, aggiornamento all’11.06
Il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato, nella sezione apposita del proprio sito internet, un aggiornamento del software per l'IRAP 2026.
In particolare, si tratta della versione software: 1.1.0 specificando che prima di avviare l’applicazione, occorre verificare di aver eseguito le operazioni preliminari sotto descritte.
Indipendentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: Modello Irap 2026
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.
Indipendentemente dal metodo di avvio scelto, l'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.Relativamente alle regole generali le Entrate con il Provvedimento n 71997 del 27 febbraio hanno pubblicato il Modello IRAP 2026 e le relative istruzione.
In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
In particolare:
- le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
- i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Attenzione al fatto che, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.
In data 23 aprile viene anche pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche necessarie alle entrate per l'invio delle dichiarazioni IRAP 2026 agli enti locali.
IRAP 2026: i presupposti dell’imposta
Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
d’imposta.
Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione).Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione
n. 92 del 20 settembre 2011).
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
che il contribuente pone in essere, ossia:- determinazione del valore della produzione;
- determinazione dell’imposta;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.
IRAP 2026: come si presenta
La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Si evidenzia che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.IRAP 2026: il calendario dei versamenti
Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:
- entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
- entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da
quelli di cui al punto precedente.
Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).
I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo
giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo.
In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli
enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.
Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa.
Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se
i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,
né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.
I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37,
comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute.
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Redditi PF 2026: l’Ade aggiorna il software, tutte le regole
Dal 15 aprile è partita la stagione dei dichiarativi con il Modello Redditi PF 2026.
A tal proppositosi evidenzia che le Entrate in data 13 aprile hanno provveduto ad alcune modifiche del modello e delle istruzioni pubblicate in precedenza, per le novità clicca qui.
L’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, dispone che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2026 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 15 aprile 2026 al 30 giugno 2026 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
Con il Provvedimento n 72078 del 27 febbraio viene approvato il modello da ultizzare:
Scarica il Modello Redditi PF 2026 con le relative istruzioni.
In oltre il giorno 11 giugno le Entrate hanno pubblicato un aggiornamento del software per il Modello redditi PF pubblicando la versione 1.2.0.
Viene precisato che indipentemente dal sistema operativo, per eseguire il software selezionare il link: RedditiOnLine PF 2026
Per avviare l'applicazione successivamente alla prima volta, è sufficiente selezionare il precedente link oppure, esclusivamente sui sistemi operativi Windows, eseguire l'applicazione da Start/Tutti i programmi/Unico on line.
L'applicazione si connette al server Web per verificare l'esistenza di una versione più recente del software e, in caso positivo, procede all'eventuale aggiornamento. In tal modo l'utente ha la garanzia di utilizzare sempre l'ultima versione dell'applicazione senza dover eseguire complesse procedure di aggiornamento.
Pertanto occorre prestare attenzione a queste novità. Riepiloghiamo le regole per chi utilizza tale dichiarativo.
Modello Redditi PF 2026: come è composto
Il modello è costituito da:
- “Fascicolo 1”, contenente il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico ed i quadri RA, RB, RC, CR, RP, LC, RN, RV, DI, RX;
- “Fascicolo 2”, riservato ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RH, RL, RM, RT; il quadro RW, concernente il monitoraggio per gli investimenti all’estero e il calcolo delle relative imposte; il quadro RR, concernente la determinazione dei contributi previdenziali; il quadro AC, relativo alla comunicazione degli amministratori dei condomini; la guida alla compilazione del modello “REDDITI PF 2026” per i soggetti non residenti
- “Fascicolo 3”, riservato ai contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, contenente i quadri RE, RF, RG, LM, RD, RS, RQ, RU, FC, CE, NR, CP, ed infine, il quadro TR.
Inoltre i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2026: le principali novità
Nel Modello Redditi PF 2026 quest'anno figurano le seguenti novità:
- Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati,me per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniugemnon legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
- Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;
- Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere
al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente. - Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
- Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa soggette a imposta sos-
titutiva: per l’anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per
cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell’importo complessivo
soggetto all’imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi; - Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni
normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare; - Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e
della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione; - Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
n Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di de-
trazione del 65%; - credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, conaccensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo;
- Credito d’imposta per l’acquisto o la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
- Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;
- Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.
Redditi PF precompilato 2026: dal 30 aprile
L’Agenzia delle entrate, utilizzando:
- le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo
- i dati trasmessi da parte di soggetti terzi,
rende disponibile telematicamente, entro il 20 maggio di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
Attenzione al fatto che per l’anno d’imposta 2025 il modello Redditi precompilato è messo a disposizione dei soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario.La dichiarazione precompilata è resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale o uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni.