• Certificazione Unica

    CU 2026: il calendario degli invii, ultimo invio il 31 ottobre

    Il 31 ottobre è l'unltima scadenza per la CU 2026.

    Ricordiamo che con il Provvedimento 15707 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato le regole per la CU 2026.

    Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro:

    • il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi (se non hai ricevuto la CU 2026 leggi anche: CU 2026 non ricevuta: cosa fare?) 
    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, 
    • entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. 

    Le certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
    Attenzione  al fatto che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Leggi anche CU 2026: proroga delle richieste massive per gli intermediari             

    CU 2026: cosa contiene

    La Certificazione Unica “CU 2026” unitamente alle informazioni per il contribuente (cfr. istruzioni per la compilazione, Capitolo III) è necessaria per attestare:

    a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito, “TUIR”), corrisposti nell’anno 2025 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva;
    b) l’ammontare complessivo dei redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, del TUIR;
    c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2025, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nell’anno 2025 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
    f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nell’anno 2025 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 25-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
    g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d),
    e), f), dell’articolo 17, comma 1, del TUIR);
    h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
    i) le relative ritenute di acconto operate;

    j) le detrazioni effettuate.

    La Certificazione Unica “CU 2026” può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all’anno 2026 fino all’approvazione di una nuova

    certificazione. 

    In tal caso i riferimenti agli anni 2025 e 2026 contenuti nella Certificazione Unica e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti a periodi
    successivi.
    Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto:

    1. redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, 
    2. ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, 
    3. o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi

    deve essere rilasciata esclusivamente la parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali indicate.

    Leggi anche: Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.

    CU 2026: le tipologie di invio

    Viene precisato che gli invii della CU 2026 possono essere:

    • ordinari, 
    • sostitutivi 
    • o di annullamento. 

    Le regole di effettuazione degli invii sono contenute nelle istruzioni della Certificazione Unica “CU 2026” e nelle relative specifiche tecniche.
    Il termine per la Comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche di cui al presente provvedimento è stabilito al 16 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente. 

    Attenzione al fatto che per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, il termine per la trasmissione è fissato al 30 aprile.

    l flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2026 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Per chi non ha rispettato una delle scadenze già trascorse può essere importante sapere come ravvedersi nel caso di mancato invio della CU 2026, leggi: CU tardiva o errata: regole per il ravvedimento operoso.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Anomalie Fatture 2023: le comunicazioni del Fisco

    Con il Provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026, l’Agenzia delle Entrate rende noto che utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai contribuenti soggetti passivi IVA al fine di verificare, per il periodo d’imposta 2023, la concorrenza di tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa, indicato nei quadri RF/RG/LM della dichiarazione modello Redditi 2024.

    Anomalie Fatture 2023: le comunicazioni del Fisco

    Con il medesimo provvedimento si comunica che si rendono disponibili le seguenti informazioni, per consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta anomalia rilevata:
    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
    c) data e protocollo telematico della dichiarazione dei Redditi trasmessa per il periodo d’imposta 2023;
    d) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    e) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse di cui al successivo punto 5.

    Mediante la casella di Posta Elettronica Certificata, l'agenzia invia una comunicazione, contenente le informazioni suddette al domicilio digitale dei singoli contribuenti. 

    La comunicazione e le relative informazioni di
    dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, accedendo anche alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” presente all’interno del “Cassetto fiscale” e del portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni  può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle stesse violazioni.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture false: responsabilità e confisca per il prestanome

    Essere soltanto un amministratore “di facciata” non basta a evitare né la responsabilità penale per la dichiarazione fraudolenta né le conseguenze patrimoniali del reato. 

    Con la sentenza n. 32983/2026, depositata il 7 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che il legale rappresentante di una società, anche quando non eserciti concretamente la gestione dell’ente, risponde come autore della condotta dichiarativa se presenta una dichiarazione fiscale contenente elementi passivi fittizi derivanti dall’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

    La pronuncia assume particolare rilievo anche sotto il profilo patrimoniale: ai fini della confisca per equivalente, infatti, non rileva il modesto compenso eventualmente percepito dal prestanome.

    Il profitto del reato tributario è collegato all’imposta evasa dalla società e non al vantaggio economico personalmente ottenuto dall’amministratore formale.

    Dichiarazione fraudolenta: il caso esaminato dalla Cassazione

    La vicenda riguardava il legale rappresentante di una società cooperativa, condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.

    Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la società aveva indicato nella dichiarazione fiscale costi derivanti da fatture emesse da soggetti ritenuti privi di una reale struttura imprenditoriale.

    La contestazione aveva condotto alla condanna dell’amministratore di diritto a due anni e otto mesi di reclusione.

    Nel ricorso in Cassazione, la difesa aveva insistito, tra l’altro, sull’assenza di un’effettiva partecipazione dell’imputato alla gestione della società, prospettandone sostanzialmente il ruolo di prestanome e contestando l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato.

    L’amministratore di diritto è autore del reato, non semplice garante

    Il punto centrale della decisione riguarda la qualificazione della responsabilità del legale rappresentante.

    Secondo la Suprema Corte, chi riveste formalmente tale posizione non risponde soltanto per non avere vigilato sull’operato dell’amministratore di fatto. 

    Non si tratta, quindi, di ricostruire la responsabilità facendo leva sull’articolo 40, comma 2, del codice penale e sull’omesso impedimento di un fatto altrui.

    La responsabilità deriva invece da un obbligo direttamente imposto dalla legge: le dichiarazioni fiscali dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o, soltanto in sua assenza, da chi abbia l’amministrazione anche di fatto.

    Per la Cassazione, pertanto, il rappresentante legale che presenta la dichiarazione fraudolenta realizza direttamente la condotta tipica prevista dall’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.

    Si consolida così un orientamento particolarmente rigoroso nei confronti di chi accetta incarichi societari pur senza partecipare alla gestione effettiva dell’impresa.

    La gestione affidata a terzi non esclude automaticamente il dolo

    La qualifica formale, da sola, non trasforma tuttavia la responsabilità penale in una forma di responsabilità oggettiva. Per il delitto di dichiarazione fraudolenta resta necessario verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma.

    La circostanza che la contabilità sia materialmente gestita da un commercialista, da un direttore amministrativo o da un amministratore di fatto non è però sufficiente, di per sé, a escludere la consapevolezza del legale rappresentante.

    Nel caso esaminato, i giudici hanno attribuito rilievo alle caratteristiche complessive dell’operazione e alla consistenza dei dati riportati nella dichiarazione, ritenendoli incompatibili con la prospettazione di una mera e inconsapevole sottoscrizione di documenti predisposti da altri.

    Quando il prestanome può escludere la propria responsabilità

    Per sottrarsi alla responsabilità non è quindi sufficiente affermare di non essersi mai occupati della società.

    L’amministratore deve fornire elementi concreti e circostanziati in grado di dimostrare di essere stato effettivamente tratto in inganno oppure che fattori esterni gli abbiano impedito di conoscere la reale situazione fiscale della società.

    Assume così rilievo la prova concreta delle modalità con cui venivano predisposte le dichiarazioni, dell’accesso ai documenti contabili, dei rapporti con chi amministrava effettivamente l’ente e delle eventuali condotte fraudolente poste in essere proprio per mantenere il legale rappresentante all’oscuro.

    La sentenza conferma, dunque, che la posizione dell’amministratore meramente formale può essere valutata ai fini del dolo, ma non costituisce di per sé una causa di esonero da responsabilità.

    Confisca per equivalente anche se il compenso del prestanome è modesto

    Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda la confisca prevista dall’articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000.

    La difesa aveva fatto leva anche sulla scarsa entità del vantaggio economico personalmente ottenuto dall’amministratore. 

    Secondo la Cassazione, tuttavia, questo elemento non incide sulla determinazione del profitto confiscabile.

    Nel reato tributario dichiarativo, infatti, il profitto è rappresentato dal risparmio d’imposta conseguito attraverso l’evasione. 

    Di conseguenza, la misura patrimoniale non viene parametrata al compenso riconosciuto al prestanome per assumere formalmente la carica.

    La massima della sentenza chiarisce che, ai fini della confisca per equivalente, l’entità del compenso personale dell’amministratore di diritto è irrilevante, perché non modifica l’ammontare del profitto derivante dal reato realizzato nell’interesse della società.

    Una carica “di facciata” può avere conseguenze anche sul patrimonio personale

    La decisione rafforza quindi un principio di particolare importanza pratica: accettare formalmente la carica di amministratore comporta obblighi tributari diretti che non vengono meno soltanto perché le decisioni operative siano assunte da altri.

    Il rischio per il prestanome non riguarda esclusivamente la pena prevista per il reato contestato. 

    Alla responsabilità penale possono infatti aggiungersi conseguenze patrimoniali significative attraverso la confisca per equivalente.

    La Cassazione conferma così una lettura nella quale il legale rappresentante non è considerato un soggetto esterno alla dichiarazione fiscale della società, ma il destinatario di uno specifico obbligo legale. 

    L’eventuale estraneità alla gestione dovrà quindi essere dimostrata attraverso circostanze concrete idonee a incidere sull’accertamento del dolo, e non attraverso il solo richiamo al carattere formale dell’incarico.

    FAQ

    Il prestanome risponde dei reati tributari commessi dalla società?

    Può risponderne quando, in qualità di legale rappresentante, realizza personalmente la condotta prevista dalla norma, come nel caso della presentazione di una dichiarazione fraudolenta.

    Essere amministratore solo formalmente esclude il dolo?

    No. L’assenza di gestione effettiva può essere valutata, ma occorrono elementi concreti che dimostrino l’effettiva inconsapevolezza o l’impossibilità di conoscere la frode.

    La confisca è limitata al compenso ricevuto dal prestanome?

    No. Secondo la Cassazione n. 32983/2026, ai fini della confisca per equivalente rileva il profitto del reato, corrispondente all’imposta evasa, e non il compenso personalmente percepito dall’amministratore.

  • Successioni

    Fondo patrimoniale e debiti tributari: quando si può iscrivere ipoteca

    La Cassazione chiarisce che, per sottrarre i beni del fondo patrimoniale all’ipoteca iscritta dall’agente della riscossione, il contribuente deve provare sia l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia sia la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. 

    Il fatto che il debito fiscale derivi dall’attività imprenditoriale non è, da solo, sufficiente.

    Con l’ordinanza n. 25114 del 2026, pubblicata l’8 settembre 2026, la Corte di Cassazione torna sul tema dell’iscrizione ipotecaria sui beni conferiti in un fondo patrimoniale e precisa quando la tutela prevista dall’articolo 170 del Codice civile può essere opposta alla riscossione tributaria.

    La vicenda riguardava un’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77 del DPR n. 602/1973 su immobili appartenenti a una contribuente, a garanzia di crediti per Irpef, Irap e Iva relativi agli anni dal 2006 al 2009, per un importo complessivo superiore a 278 mila euro. 

    Gli immobili erano stati conferiti in un fondo patrimoniale e la contribuente sosteneva, tra l’altro, che i relativi debiti fiscali fossero estranei ai bisogni della famiglia in quanto derivanti dalla propria attività imprenditoriale.

    L’ipoteca fiscale può colpire anche i beni del fondo patrimoniale

    Il punto di partenza della Cassazione è che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del DPR n. 602/1973 non costituisce un atto di espropriazione forzata in senso proprio. 

    Si tratta, piuttosto, di una misura autonoma, con funzione di garanzia e cautela, preordinata all’eventuale esecuzione.

    Da questa qualificazione discende però che il fondo patrimoniale non rappresenta una barriera assoluta rispetto all’iscrizione dell’ipoteca.

    Secondo la Corte, infatti, anche ai beni conferiti nel fondo si applicano le condizioni previste dall’articolo 170 c.c. 

    In materia di riscossione tributaria, l’ipoteca può quindi essere iscritta quando l’obbligazione fiscale è collegata ai bisogni della famiglia oppure quando il creditore non era a conoscenza della sua eventuale estraneità a tali bisogni.

    Debito d’impresa e bisogni familiari: nessun automatismo

    L’aspetto più rilevante della pronuncia riguarda il rapporto tra debito sorto nell’attività professionale o imprenditoriale e bisogni della famiglia.

    La Cassazione esclude ogni automatismo: la natura imprenditoriale del debito non consente, da sola, di considerarlo estraneo alle esigenze familiari.

    Il criterio decisivo non è infatti la natura dell’obbligazione, ma il rapporto tra il fatto che ha generato il debito e i bisogni della famiglia.

    La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato secondo il quale deve essere verificato concretamente se l’obbligazione sia stata assunta per soddisfare esigenze riconducibili al nucleo familiare.

    Il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa non dimostra né la sua inerenza né, soprattutto, la sua estraneità ai bisogni familiari.

    La nozione di “bisogni della famiglia”, inoltre, viene interpretata in senso ampio. 

    Non comprende soltanto le necessità essenziali o di sostentamento, ma anche il benessere complessivo del nucleo, il miglioramento della posizione economica della famiglia e lo sviluppo dell’attività lavorativa dei suoi componenti.

    In questa prospettiva anche un’attività imprenditoriale diretta ad aumentare i guadagni o il patrimonio familiare può essere collegata ai bisogni della famiglia, pur se le risorse prodotte risultano superiori a quelle strettamente necessarie al sostentamento.

    L’onere della prova grava sul contribuente

    Il passaggio operativo più importante riguarda l’onere probatorio.

    Il contribuente che intenda opporre all’agente della riscossione il vincolo del fondo patrimoniale deve dimostrare:

    • che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia;
    • che il creditore era consapevole di tale estraneità.

    La prova deve riguardare entrambi gli elementi. Non è quindi sufficiente limitarsi ad affermare che il debito deriva da un’attività professionale o imprenditoriale.

    La Cassazione ribadisce inoltre che, quando il titolare di un bene conferito nel fondo patrimoniale contesta l’iscrizione ipotecaria, è proprio su di lui che grava l’onere di allegare e provare sia la finalità estranea ai bisogni familiari sia la conoscenza di tale circostanza da parte del creditore.

    Nel caso esaminato, secondo i giudici, non era stato fornito alcun elemento concreto idoneo a interrompere il collegamento tra i debiti tributari e le esigenze della famiglia.

    La circostanza, invocata dalla contribuente, che l’impresa “andava male” non è stata ritenuta sufficiente e, nella ricostruzione della Corte, poteva anzi deporre in senso contrario rispetto alla tesi dell’estraneità del debito.

    Il principio che emerge dalla pronuncia

    La decisione conferma quindi un principio particolarmente rilevante per professionisti, imprenditori e contribuenti che abbiano costituito un fondo patrimoniale:

    • il conferimento di un immobile nel fondo patrimoniale non impedisce, di per sé, l’iscrizione di ipoteca per debiti tributari,
    • per ottenere la tutela dell’articolo 170 c.c. occorre dimostrare concretamente che il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e che tale estraneità era conosciuta dal creditore,
    • la semplice origine imprenditoriale o professionale del debito non costituisce prova sufficiente.

    Ne deriva che la verifica deve essere effettuata caso per caso, ricostruendo la finalità economica dell’obbligazione e il suo effettivo rapporto con le esigenze e il tenore di vita del nucleo familiare.

    Nel giudizio esaminato, la Cassazione ha quindi respinto le censure relative alla possibilità di iscrivere ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale.

    La sentenza di secondo grado è stata tuttavia cassata su un diverso e circoscritto profilo: una delle notifiche delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria risultava priva delle necessarie indicazioni, imponendo un nuovo esame da parte del giudice di merito.

    La Corte ha pertanto accolto il quarto motivo di ricorso nei soli limiti indicati in motivazione, rigettando gli altri motivi e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria.

  • Versamenti delle Imposte

    Controlli automatici 36-bis: nuovi codici tributo per F24 e F24 EP

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 35/E del 1° ottobre 2026, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare per il pagamento, tramite modello F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme richieste a seguito delle comunicazioni derivanti dai controlli automatici effettuati ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973.     

    I nuovi codici servono, in particolare, nei casi in cui il destinatario della comunicazione non intenda pagare l’intero importo indicato nell’F24 precompilato allegato all’avviso, ma voglia procedere al versamento di una sola quota delle somme richieste. 

    La Risoluzione riporta inoltre, per agevolare i contribuenti, i corrispondenti codici già utilizzati per i versamenti spontanei con tabella di riepilogo.

    Nuovi codici per l’imposta sostitutiva sullo straordinario degli infermieri

    Una parte consistente dei nuovi codici riguarda l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri, prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024.

    Per il modello F24 sono istituiti i codici 994I, 995I e 996I, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. 

    Per le somme dovute in Sicilia e versate fuori regione sono previsti i codici 997I, 998I e 999I. 

    La Risoluzione introduce inoltre specifici codici per i versamenti riferiti alla Sardegna, ossia 900L, 901L e 902L, e alla Valle d’Aosta, con i codici 903L, 904L e 905L, sempre distinti tra imposta, interessi e sanzioni.     

    Per l’ipotesi inversa, cioè l’imposta versata in Sicilia, Sardegna o Valle d’Aosta ma dovuta fuori dalla regione in cui è stato effettuato il pagamento, i codici sono 906L, 907L e 908L.  

    Start-up, imposte minime e contributo straordinario

    Tra le altre fattispecie interessate figurano il credito d’imposta relativo all’eccedenza non detraibile per investimenti in start-up innovative e PMI innovative, per il quale vengono istituiti i codici 909L, 910L e 911L.     

    La Risoluzione interviene anche sulle imposte collegate alla disciplina della tassazione minima. 

    In particolare, per l’imposta minima integrativa sono previsti i codici 912L, 913L e 914L; per l’imposta minima suppletiva i codici 915L, 916L e 917L; per l’imposta minima nazionale i codici 918L, 919L e 920L. 

    Anche in questi casi i tre codici distinguono, rispettivamente, imposta, interessi e sanzioni.  

    Per il contributo straordinario sulla riserva previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 199/2025 vengono invece istituiti i codici 921L, 922L e 923L.   

    I codici per il modello F24 Enti pubblici

    La Risoluzione individua inoltre nuovi codici destinati all’F24 EP. Per l’imposta sostitutiva sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri sono istituiti i codici 924L, 925L e 926L.  

    Per le somme dovute in Valle d’Aosta e versate fuori regione vengono invece previsti i codici 927L, 928L e 929L, mentre per l’imposta sostitutiva relativa alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario versata in Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla regione sono istituiti i codici 930L, 931L e 932L.   

    Come compilare F24 e F24 EP

    Nel modello F24 ordinario, i nuovi codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “importi a debito versati”. Devono essere compilati anche il codice atto e l’anno di riferimento, in formato “AAAA”, desumibili dalla comunicazione ricevuta.     RIS_n_35_del_01_10_2026

    Per il modello F24 EP, il campo “sezione” va valorizzato con “Erario” (valore F), mentre nei campi “codice atto” e “riferimento B” devono essere indicati, rispettivamente, il codice atto e l’anno di riferimento riportati nella comunicazione. 

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuove regole AMLA sull’adeguata verifica

    L’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, AMLA, ha completato tre importanti progetti di norme tecniche di regolamentazione destinati a precisare come imprese e professionisti dovranno applicare alcuni degli obblighi previsti dal nuovo sistema antiriciclaggio europeo.

    La novità è stata annunciata con un comunicato del 1° ottobre 2026. 

    I tre Regulatory Technical Standards (RTS) riguardano:

    • l’individuazione dei rapporti d’affari e delle operazioni occasionali, 
    • le modalità di adeguata verifica della clientela 
    • e i presidi antiriciclaggio applicabili a livello di gruppo.

    AMLA ha ora trasmesso i testi definitivi alla Commissione europea.

    Tra gli aspetti di maggiore interesse per professionisti e intermediari vi è la disciplina dell’identificazione a distanza, che può comprendere, in determinate condizioni, anche strumenti di videoidentificazione. 

    Attenzione, però: i documenti pubblicati dall’AMLA non sono ancora norme direttamente applicabili. 

    Prima che le nuove regole diventino vincolanti deve completarsi l’iter europeo di adozione.

    AMLA approva tre progetti definitivi di RTS antiriciclaggio

    Secondo quanto comunicato dall’Autorità europea, gli standard sono stati elaborati dopo le consultazioni con autorità nazionali, operatori e altri stakeholder e hanno l’obiettivo di costruire un quadro europeo più uniforme per l’applicazione degli obblighi AML/CFT.

    AMLA individua tre aree principali di intervento:

    1. La prima riguarda rapporti d’affari, operazioni occasionali e operazioni collegate. Le norme tecniche dovranno consentire ai soggetti obbligati di distinguere in modo uniforme le diverse fattispecie e, di conseguenza, di stabilire quando devono essere effettuati i controlli sulla clientela.
    2. La seconda, particolarmente rilevante per professionisti e intermediari, riguarda la customer due diligence, ossia l’adeguata verifica. Gli RTS stabiliscono quali informazioni devono essere raccolte e verificate e disciplinano, tra l’altro, le misure proporzionate nei casi a rischio più basso, l’identificazione non in presenza, l’identificazione elettronica e i controlli sulle persone politicamente esposte, sui loro familiari e sui soggetti strettamente collegati.
    3. Il terzo standard disciplina invece i presidi antiriciclaggio a livello di gruppo, con indicazioni su governance, gestione del rischio, controlli interni e condivisione sicura delle informazioni.

    L’obiettivo dichiarato dall’AMLA è quello di fornire sia ai soggetti obbligati sia alle autorità di vigilanza criteri più chiari e omogenei, rafforzando i controlli senza abbandonare il principio di proporzionalità e dell’approccio basato sul rischio.

    Adeguata verifica: perché è importante la videoidentificazione

    Uno dei passaggi più significativi riguarda l’identificazione del cliente quando questa non avviene fisicamente in presenza.

    Il nuovo standard sull’adeguata verifica, predisposto in attuazione dell’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento UE 2024/1624, disciplina infatti anche le modalità di verifica a distanza e mediante strumenti elettronici.

    La rilevanza pratica è evidente soprattutto per studi professionali, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati che gestiscono un numero crescente di rapporti da remoto.

    L’utilizzo della videoidentificazione, tuttavia, non significa che qualsiasi collegamento video possa automaticamente sostituire gli strumenti ordinari di identificazione.

    Il principio seguito dall’AMLA resta quello dell’efficacia del controllo: il professionista o l’intermediario deve essere in grado di accertare che la persona sottoposta a verifica corrisponda effettivamente al titolare del documento, garantendo al tempo stesso l’affidabilità del processo, la sicurezza delle comunicazioni e la conservazione delle evidenze necessarie.

    La disciplina si inserisce nell’impostazione generale perseguita da AMLA, secondo cui la verifica della clientela deve essere proporzionata al rischio e non trasformarsi in un insieme di adempimenti documentali applicati in modo puramente automatico. 

    Anche durante la fase di consultazione, AMLA aveva indicato come obiettivo quello di armonizzare i controlli tra settore finanziario e non finanziario mantenendo un approccio risk-sensitive.

    Meno automatismi nei controlli antiriciclaggio

    Gli standard assumono particolare rilievo anche perché chiariscono il rapporto tra obblighi di controllo e valutazione concreta del rischio.

    Per l’adeguata verifica il principio non è quello di richiedere indiscriminatamente a ogni cliente lo stesso insieme di documenti e informazioni, ma di calibrare le misure in relazione alle caratteristiche del rapporto e al livello di rischio.

    Lo stesso approccio riguarda l'individuazione dei rapporti d’affari e delle operazioni occasionali, elemento essenziale perché proprio da questa qualificazione dipende l'applicazione degli obblighi di customer due diligence.

    AMLA aveva già spiegato durante le consultazioni che la distinzione tra rapporto d’affari e operazione occasionale costituisce una delle basi strutturali dell’intero sistema: individuare correttamente anche le operazioni collegate serve, tra l’altro, a impedire che le soglie previste per i controlli possano essere aggirate mediante il frazionamento delle operazioni.

    Perché i nuovi RTS sono importanti per professionisti e intermediari

    La portata della novità va oltre la sola possibilità di ricorrere all’identificazione a distanza.

    Il regolamento UE 2024/1624 (AMLR) ha già fissato il nuovo quadro europeo antiriciclaggio. 

    Gli RTS servono ora a tradurre diverse disposizioni generali in regole tecniche operative, indicando in maniera più precisa come dovranno comportarsi i soggetti obbligati.

    Questo passaggio è particolarmente importante perché il nuovo sistema europeo punta a ridurre le differenze applicative tra Stati membri.

    Per commercialisti, consulenti, professionisti e intermediari significa avvicinarsi a un quadro nel quale molte modalità operative dell’adeguata verifica saranno definite secondo criteri comuni a livello UE.

    La preparazione non riguarda quindi soltanto la modulistica, ma anche procedure interne, strumenti informatici, sistemi di identificazione del cliente, controlli sulle persone politicamente esposte, formazione del personale e gestione delle informazioni.

    Gli RTS AMLA sono già in vigore?

    No. Questo è il punto centrale da tenere presente dopo il comunicato del 1° ottobre.

    AMLA ha concluso il proprio lavoro tecnico e ha trasmesso alla Commissione europea i progetti definitivi di RTS, ma questa trasmissione non equivale all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

    Il prossimo passaggio spetta alla Commissione europea, alla quale il regolamento UE 2024/1620 attribuisce il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione.

    Il percorso può essere sintetizzato così:

    AMLA approva il progetto definitivo → trasmissione alla Commissione europea → adozione dell’RTS da parte della Commissione → controllo di Parlamento europeo e Consiglio → pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE → entrata in vigore → applicazione secondo i termini previsti.

    Cosa succede dopo l’adozione della Commissione europea

    Anche dopo l’adozione da parte della Commissione esiste un ulteriore passaggio istituzionale.

    L’articolo 51 del regolamento UE 2024/1620 prevede che Parlamento europeo e Consiglio possano sollevare obiezioni entro tre mesi dalla notifica dell’RTS adottato dalla Commissione. Il termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi su iniziativa di una delle due istituzioni.

    Se allo scadere del termine né il Parlamento né il Consiglio sollevano obiezioni, la norma tecnica viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore nella data indicata nell’atto.

    L'entrata in vigore può anche avvenire anticipatamente qualora Parlamento e Consiglio comunichino entrambi alla Commissione di non voler presentare obiezioni.

    Al contrario, se una delle due istituzioni presenta un’obiezione entro il termine previsto, l’RTS non entra in vigore.

    È quindi prematuro considerare i documenti AMLA del 1° ottobre come nuovi obblighi già operativi.

    Quando si applicheranno le nuove regole

    Nel comunicato AMLA propone che i nuovi standard trovino applicazione sei mesi dopo la loro entrata in vigore.

    Per agenti calcistici e società calcistiche professionistiche viene invece indicata la data del 10 luglio 2029.

    La tempistica definitiva dovrà comunque essere verificata sul testo degli atti che saranno adottati e successivamente pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Nel frattempo, per i soggetti obbligati la pubblicazione dei draft definitivi rappresenta un'indicazione importante della direzione verso cui si sta muovendo la disciplina europea.

    Professionisti e intermediari possono quindi iniziare a verificare se procedure, sistemi di identificazione a distanza, controlli interni e formazione siano compatibili con l’impostazione definita dall’AMLA, ferma restando la necessità di attendere l’adozione definitiva delle norme tecniche prima di considerare operative le nuove prescrizioni.

    FAQ

    La videoidentificazione è già utilizzabile in base ai nuovi RTS AMLA?

    I documenti pubblicati il 1° ottobre 2026 sono progetti definitivi di norme tecniche, non ancora RTS in vigore. La possibilità e le condizioni di utilizzo dovranno essere valutate anche alla luce della disciplina vigente fino all'entrata in applicazione delle nuove norme.

    Chi deve approvare definitivamente gli RTS antiriciclaggio?

    I progetti predisposti dall’AMLA devono essere adottati dalla Commissione europea. Successivamente Parlamento europeo e Consiglio dispongono, in via ordinaria, di tre mesi per presentare eventuali obiezioni.

    Quando diventeranno applicabili?

    AMLA propone un'applicazione sei mesi dopo l'entrata in vigore degli RTS. Prima sono necessari l'adozione da parte della Commissione, il controllo di Parlamento e Consiglio e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale UE.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti sostenibili 4.0 PMI: domande dal 6 ottobre

    Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. 

    La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026  che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:

    • apertura procedura dal 10 settembre,
    • invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)

    La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Vediamo chi può presentare le domande  per quali spese e come fare domanda.

    Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è

    Con Decreto 18 marzo 2026  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Le agevolazioni disciplinate dal  decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia

    Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
    a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
    b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
    c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
    d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
    e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari

    Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
    • programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
    • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    • d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
    • e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

    Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • a) macchinari, impianti e attrezzature;
    • b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
    • c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
    • d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.

    Le agevolazioni  sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
    cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

    Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda

    Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.

    Le date da segnare in agenda

    Fase Decorrenza
    Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026
    Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026
    Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì

    La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero. 

    Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.

    La documentazione da allegare

    Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.

    Come vengono valutate le domande

    Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.

    Erogazione delle agevolazioni

    Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.

    Allegati: