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Bonus decoder 2023: ancora attivo per i > 70 anni e per ETS
Con avviso pubblicato sulla propria pagina, la RAI informa del fatto che è ancora attivo il bonus decoder casa.
In particolare, viene ricordato che con la legge di bilancio 2022, il Governo ha messo in campo nuove misure volte ad agevolare il passaggio verso il nuovo digitale terrestre e tra queste, è stata introdotta un’ agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia:
- ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni,
- con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui,
- titolari di abbonamento al servizio RAI di radiodiffusione.
Con la Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 ed estesa agli enti del terzo settore. La norma recita che "Fino alla data del 31 dicembre 2023, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi da 482 a 485, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fornitore del servizio universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, procede, su richiesta e nei limiti delle forniture disponibili, alla consegna anche agli enti del Terzo settore dei decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30, a valere sulle risorse disponibili già impegnate"
Bonus decoder casa: come richiederlo
I cittadini e gli enti con diritto al Bonus potranno farne richiesta e pianificare un appuntamento per la consegna del Decoder con le seguenti modalità:
- attraverso il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV disponibile lun.-ven. 10-18 festivi esclusi;
- recandosi in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;
- cliccando questo link.
Per richiedere il riconoscimento del Bonus e prenotare la consegna del Decoder TV a domicilio sarà necessario avere:
- il codice fiscale
- la tessera sanitaria/documento di identità in corso di validità.
All’atto della prenotazione, avendo identificato il richiedente e verificato la presenza dei requisiti richiesti per ottenere la agevolazione, potrà essere fissata la data di consegna a casa del decoder.
Successivamente, l’utente potrà anche ricevere assistenza telefonica nell’ installazione e nella configurazione del decoder tramite il numero 800 776 883, selezionando la sezione relativa all’istallazione dei Decoder TV.
Non possono beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che, pur essendo in possesso dei requisiti richiesti, abbiano già usufruito del Bonus TV-decoder.
Gli aventi diritto al Bonus potranno farne richiesta dal momento dell’avvio dell’iniziativa e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Una volta esaurite le risorse a disposizione non sarà più possibile richiedere il Bonus decoder TV in questa modalità.
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DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo
Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:
- la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
- la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
- il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.
Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo
Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.
Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno.
Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale.
Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.
In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità.
Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.
Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.
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Credito investimenti beni strumentali nuovi: le esclusioni
Con il Principio di diritto n. 7 dell'11 aprile con oggetto "credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa – Articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" le Entrate chiariscono il perimetro di esclusione dell'agevolazione in oggetto.
Viene ricordato che, l'articolo 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) prevede alcune fattispecie di esclusione che impediscono di accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Tra le esclusioni stabilite dal predetto comma 1053 vi è, per quanto qui rileva, quella concernente i ''beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti''.
In merito, è stato chiesto se i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni che prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall'ente concedente, in luogo di una tariffa corrisposta dall'utenza, rientrino nell'esclusione recata dal comma 1053.
Al riguardo, si evidenzia che il riferimento testuale alle imprese operanti ''in concessione'' e ''a tariffa'' va interpretato tenendo conto dell'evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati.
Per identificare il perimetro delle suddette ''imprese operanti in concessione e a tariffa'' nei settori menzionati nel citato comma 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma.
La finalità del credito qui in esame è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.
Pertanto, coerentemente alla suddetta ratio e alle norme che rilevano ai fini in esame, non possono essere considerate destinatarie del credito d'imposta le imprese ''concessionarie'' (in senso lato) dei servizi di cui al comma 1053 quando:
- (i) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- (ii) sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi. L'appuramento delle suddette condizioni implica una valutazione di carattere fattuale che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).
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Bonus veicoli sicuri 2023: domande dal 3 aprile
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con avviso pubblicato sulla propria pagina informa del fatto che dalle ore 9:00 del 3 aprile è possibile richiedere il bonus veicoli sicuri per le revisioni effettuate nel 2023.
Bonus veicoli sicuri: che cos'è
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, numero 366 del 24 settembre 2021, pubblicato in gazzetta ufficiale nr. 253 del 22 ottobre 2021, disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo previsti dall'art. 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 c.d. bonus veicoli sicuri.
Il comma 706 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede il riconoscimento, a titolo di misura compensativa dell’aumento previsto dal comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di un buono denominato ”buono veicoli sicuri”, per l’importo di euro 9,95 e nei limiti delle risorse stanziate a beneficio dei proprietari di veicoli a motore che, nel medesimo periodo temporale, sottopongono il proprio veicolo e l’eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui al richiamato articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, consentito per un solo veicolo a motore e per una sola volta.
Il 31 dicembre 2023 chiuderà definitivamente l'iniziativa per Bonus veicoli sicuri.
Bonus veicoli sicuri: come richiederlo
In particolare, il proprietario di un veicolo che effettua la revisione nel corso del 2023 può registrarsi per richiedere il contributo in oggetto.
Per richiedere il bonus veicoli sicuri è necessario effettuare l’accesso sul sito del Ministero all’area riservata esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2, CNS e CIE.
Attenzione al fatto che, per la richiesta del contributo non è richiesto nessun allegato o ricevuta. Sono necessari solo i dati richiesti nella procedura online.
In caso di veicolo cointestato, il rimborso dovrà essere richiesto da chi ha gli oneri giuridici del mezzo, ovvero dal primo cointestatario sulla carta di circolazione.
Il rimborso verrà effettuato successivamente alla verifica dei dati inseriti.
E’ possibile controllare lo stato di avanzamento accedendo alla piattaforma e visualizzando lo stato della richiesta associata alla targa.
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Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023
Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.
Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione
Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.
Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis
Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022.
Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).
Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.
Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.
La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.
Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni
Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:
- gli interventi di edilizia libera,
- per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore,
- per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,
si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.
Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni
In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo
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Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: domande entro il 28 aprile
Con un comunicato stampa CONAI, Consorzio Nazioanle Imballaggi, informa della edizione 2023 del bando per l'ecodesign degli imballaggi nell'economia circolare.
Per l’edizione 2023 CONAI mette a disposizione un montepremi complessivo pari a 600.000 Euro da suddividersi in:
- 550.000 Euro proporzionalmente al punteggio ottenuto tra tutti i casi ammessi;
- 50.000 Euro a giudizio del Comitato Tecnico Allargato ai casi che si saranno distinti per la spinta innovativa e progettuale nell’ambito dell’attivazione di una o più delle seguenti leve di ecodesign:
- Riutilizzo,
- Facilitazione attività di riciclo
- Utilizzo di materia prima seconda;
e per i due casi virtuosi di imballaggi che promuovono nuove tecnologie e applicazioni significative dal punto di vista progettuale e dell’innovazione.
Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: i beneficiari
Prende il via la decima edizione del “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” volto a premiare le soluzioni di packaging più innovative e ecosostenibili immesse sul mercato nel biennio 2021-2022.
Potranno partecipare al Bando tutte le Aziende:
- produttrici o utilizzatrici di imballaggi, rientranti nelle definizioni di cui all’articolo 218 comma 1 lettere r) e s) del D.lgs. 152/2006, consorziate a CONAI;
- produttrici che hanno organizzato autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera a) del D.lgs. 152/20061 ;
- produttrici che hanno attestato sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/20062 .
Possono partecipare al Bando le aziende che, nel biennio 2021-2022, hanno investito in attività di prevenzione rivolte alla sostenibilità ambientale dei propri imballaggi, agendo su almeno una delle seguenti leve:
- riutilizzo,
- facilitazione delle attività di riciclo,
- utilizzo di materie provenienti da riciclo,
- risparmio di materia prima,
- ottimizzazione della logistica,
- semplificazione del sistema di imballo
- ottimizzazione dei processi produttivi.
Accedi al sito Conai per ulteriori info
Bando Conai 2023 imballaggi economia circolare: come partecipare
L’Impresa potrà partecipare al Bando tramite la compilazione del form on line disponibile sul sito ecotoolconai.org.
Sarà possibile richiedere assistenza alla compilazione contattando direttamente il personale qualificato identificato da CONAI, i cui riferimenti sono indicati nella sezione Info e Contatti del sito.
La mancata o incompleta compilazione del form on line entro i termini comporterà l’inammissibilità dei casi.
Con la compilazione del form on line, i partecipanti si impegnano a condividere e a documentare le informazioni minime riguardanti il peso, il materiale e l’eventuale contenuto di materiale riciclato dell’imballaggio presentato e a rendere disponibili:
- 1) le foto in alta definizione nelle versioni dell’imballaggio PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 2) le schede tecniche delle componenti di imballaggio, nelle versioni PRIMA e DOPO l’intervento effettuato (o dell’imballaggio nuovo nel caso in cui non ci sia un PRIMA);
- 3) idonea documentazione a supporto di tutti gli interventi effettuati, ai fini dell’attivazione delle leve di ecodesign descritte al precedente punto 2;
- 4) idonea documentazione relativa ad analisi, studi, valutazioni (progettuali, ambientali e prestazionali) effettuati per la definizione del nuovo imballaggio qualora quest’ultimo non presenti una versione PRIMA.
I casi dovranno essere presentati secondo le modalità previste entro e non oltre il 28/04/2023
Farà fede la conferma di ricezione dei dati inviata in automatico all’indirizzo e-mail riportato nel form on line di compilazione attraverso l’Eco Tool o la data dell’e[1]mail per i casi presentati prima della pubblicazione del presente Bando. La documentazione a supporto dei casi potrà essere inviata tramite il form on line, tramite e[1]mail all’indirizzo ecotoolconai@conai.org e al personale incaricato da CONAI, entro i termini comunicati tramite e-mail da CONAI o dal personale incaricato da CONAI. Il campione dell’imballaggio, eventualmente richiesto, andrà spedito a CONAI, all’attenzione del Centro Studi per l’economia circolare, Via Pompeo Litta 5, 20122 Milano.
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Cessioni apparecchi medici per infermità: quale aliquota IVA?
Con Risposta a interpello n 287 del 7 aprile le Entrate si occupano di chiarire quando si applica l'aliquota IVA al 4 per cento per cessioni di apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al n. 30) Tab. A Parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 .
La Società istante è una società di diritto italiano appartenente ad un gruppo multinazionale che commercializza nel territorio italiano dispositivi medicali in ambito vascolare ad alta tecnologia.
Nel marzo 2019 l'Istante ha registrato presso il Ministero della Salute il dispositivo denominato ''BETA'', una protesi per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche nell'ambito della chirurgia cardiaca nelle sue diverse tipologie e configurazioni
Tale protesi cordale ha una indicazione chirurgica esclusiva per la sostituzione delle corde tendinee mitraliche allungate o rotte e non può dunque essere utilizzata per altre finalità.
Essa si presenta in due diverse tipologie:
- cappi premisurati
- sistema di sutura
entrambe con la stessa indicazione chirurgica e costituite da fili da sutura monofilamento non riassorbibili in politetrafluoroetilene espanso
Dal punto di vista funzionale, il dispositivo, indipendentemente dalla tipologia, viene impiantato nel ventricolo sinistro del cuore umano a mezzo di un ancoraggio tra la base del muscolo papillare della valvola mitralica e la valvola stessa, sostituendo il tendine naturale danneggiato.
L'Istante precisa che il mercato di riferimento, considerata la tipologia di prodotto, è rappresentato esclusivamente da aziende ospedaliere ed istituti sanitari.
Tale dispositivo è stato anche registrato presso il Ministero della Salute nella categoria ''prodotti non riassorbibili per riempimento e ricostruzione''. In merito all'aliquota IVA da applicare, l'istante ritiene che il dispositivo BETA sia da considerare un ''apparecchio da impiantare nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' e come tale assoggettabile all'aliquota IVA del 4 per cento ai sensi del numero 30), della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.
Al riguardo, la Società allega anche un parere rilasciato alla consociata GAMMA con il quale è stata ritenuta applicabile per le vendite nel Paese X (UE), la cui normativa agevolativa è del tutto simile a quella italiana, l'aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria.
L'Istante riferisce che alla medesima classificazione dei dispositivi è giunta anche l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con accertamento tecnico che ha così concluso: ''Si ritiene che le sopra descritte protesi cordali artificiali, commercializzate da ALFA, possano essere classificate, nel rispetto delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata (in particolare le regole nn. 1 e 6) nell'ambito del Capitolo 90 della Tariffa doganale: ''Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo di precisione, strumenti ed apparecchi medicochirurgici, parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi'', in particolare alla voce doganale 90.21 ''Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medicochirurgiche e le stampelle, stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture, oggetti ed apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da impiantare nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità'' sottovoce 9021 39 00 ''altri ( di altri oggetti e apparecchi di protesi).'' L'Istante chiede un parere alla agenzia la quale replica quanto segue.
L'agenzia specifica che visto l'accertamento tecnico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli nel quale viene specificato anche che ''Tale classificazione doganale è supportata dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato relative alla voce 9021 laddove al capitolo III oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica o altre precisa che tali sono gli apparecchi destinati a sostituire totalmente o parzialmente e in genere imitandolo un organo mancante.'' conformemente alle indicazioni fornite dai documenti di prassi, si ritiene dunque, che i dispositivi oggetto dell'istanza siano da ricondurre nell'ambito degli ''apparecchi da inserire nell'organismo per compensare una deficienza o una infermità'' di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, le cui cessioni sono soggette ad IVA con aliquota nella misura ridotta del 4 per cento.
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Acquisti intra-UE in assenza di iscrizione al Vies
Nel momento in cui un operatore economico decide di effettuare acquisti fuori dal perimetro nazionale, ma all’interno dell’Unione Europea, questi sono soggetti al regime di non imponibilità IVA ex articolo 41, comma 1, lettera a), del DL numero 331 del 1993.
La disposizione elenca le condizioni affinché il contribuente possano sfruttare tale regime di non imponibilità, che materialmente si configura nella non applicazione dell’IVA agli acquisti (e sulle cessioni) effettuati in altro stato dell’unione.
Affinché si possa applicare il regime di non imponibilità IVA è richiesto che:
- sia l’acquirente che il venditore siano operatori economici (quindi sono interessate le operazioni B2B);
- avvenga il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- la cessione o la prestazione sia a titolo oneroso;
- l'effettiva movimentazione dei beni da altro stato membro dell’UE.
Nel contesto di una operazione che soddisfa tali requisiti, il punto in trattazione è se l’assenza di iscrizione al Vies da parte dell’acquirente precluda o meno l’applicazione del regime di non imponibilità: la situazione è stata presa in esame dalla Risposta a interpello numero 230 del 2023.
L’Agenzia delle Entrate spiega che a questa domanda risponde l’articolo 41, comma 2ter, del DL numero 331 del 1993, il quale prevede che queste operazioni “costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro stato membro”.
In passato lunga è stata la discussione intorno all’eventuale necessità dell’iscrizione al Vies ai fini dell’applicazione del regime di esenzione, per la quale la dottrina prevalente non aveva individuato una effettiva necessità; ma, ci ricorda l’agenzia, il disposto normativo oggi richiamato è stato introdotto solo nel 2008 nell’ambito della Direttiva UE 2018/1910, la cosiddetta Direttiva quick fixes, il cui obiettivo era quello di dettare un insieme di misure rapide al fine di migliorare, semplificare e armonizzare le procedure degli scambi intra-UE tra operatori economici B2B.
In questo nuovo conteso, quindi, l’iscrizione al Vies da parte dell’acquirente costituisce condizione necessaria affinché il venditore possa non applicare l’IVA sulla cessione, in quanto, spiega l’Agenzia delle Entrate, “a seguito dell'introduzione del nuovo comma 2ter dell'articolo 41 […], la comunicazione di un numero di identificazione IVA valido diventa una condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità anziché un mero requisito di forma”.
Il fatto che il richiamato “numero di identificazione IVA valido” sia da considerarsi la partita IVA iscritta al Vies è stato chiarito dalla Commissione UE nelle Note esplicative della Direttiva quick fixes: “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo stato membro che lo ha attribuito”, “questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo stato membro di identificazione include nella banca dati Vies e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare”.
Quindi l’acquirente che non è iscritto al Vies, se effettua un acquisto intra-UE, riceverà una fattura su cui sarà addebitata l’imposta.
Tuttavia, la presenza dell’IVA, non modificherà la natura dell’operazione che continuerà ad essere un acquisto intra-UE, in quanto le condizioni prima richiamate sono necessarie solo per l’applicazione del regime di esenzione.
La conseguenza di ciò è che, in capo all’acquirente, anche non iscritto al Vies, resteranno gli obblighi in tema di reverse charge ed esterometro; fermo restando che l’IVA versata nel paese d’origine, essendo indetraibile, dovrà essere considerata componente del costo. A tutti gli effetti, quindi, ai fini IVA l’operazione sconterà due volte l’imposta: nel paese d’origine e in quello di destinazione.
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Pegni mobiliari non possessori: le regole per versare i tributi
Con Provvedimento n 120760 del 5 aprile le Entrate fissano le regole per il versamento dei tributi e dei diritti dovuti per la registrazione del titolo e per l’esecuzione delle formalità relative al registro informatico dei pegni mobiliari non possessori, nonché per la relativa consultazione.
In particolare, il versamento delle somme dovute per:
- l’iscrizione del pegno mobiliare non possessorio,
- la rinnovazione,
- la cancellazione dell’iscrizione del pegno medesimo
- o l’annotazione di una vicenda modificativa del rapporto e della garanzia, di cui si richiede al conservatore l’inserimento nel Registro pegni,
avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato ad una delle parti oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale.
A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario.
Il versamento delle somme dovute per:
- la registrazione dell’atto costitutivo del pegno non possessorio,
- l’atto contenente il consenso o l’ordine per la cancellazione,
- o l’atto attestante la vicenda modificativa di cui si richiede l’annotazione,
avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente oppure al suo rappresentante, dotato di procura sottoscritta digitalmente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, identificati dal relativo codice fiscale.
A tal fine, in fase di presentazione della richiesta, firmata digitalmente anche dal titolare del conto da addebitare, sono indicati il codice IBAN del conto e il codice fiscale dell’intestatario.
Il versamento delle somme dovute per la consultazione del registro è eseguito:
a) relativamente all’imposta di bollo sui certificati e sulle copie, nonché sulle relative istanze, e ai diritti di certificazione, con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione, convenzionato con l'Agenzia delle entrate e intestato al richiedente, identificato dal relativo codice fiscale. A tal fine, in fase di presentazione della richiesta sono indicati anche il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario;
b) relativamente ai diritti di visura, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ricordiamo che, l’articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha istituito il pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa.
Il comma 4 del citato articolo 1 ha previsto la costituzione presso l’Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori» che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, n. 114 del 25 maggio 2021, sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro.
Inoltre, l’articolo 7, comma 2, del citato decreto interministeriale n. 114 del 25 maggio 2021, prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate si provveda, di qui il provvedimento in oggetto.
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Incentivi imprese 2024: come usare il portale incentivi.gov del MIMIT
Con un avviso del 4 aprile il MIMIT informa del fatto che il portale incentivi.gov.it, il motore di ricerca che ha l’obiettivo di far conoscere bandi, avvisi e altri strumenti di agevolazione a imprese e cittadini, sono oltre 1.000 gli incentivi online e 374 le Pubbliche Amministrazioni che hanno pubblicato almeno un bando sulla piattaforma gestita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, interoperabile con il Registro Nazionale Aiuti (RNA).
Particolare attenzione e partecipazione proviene dagli enti territoriali e locali:
- il 32% dei bandi caricati sulla piattaforma sono promossi da Regioni e Province,
- il 31% da Comuni e il 17% da Camere di Commercio.
Il valore delle iniziative supera i 56 miliardi di euro, di cui 19 miliardi per bandi, avvisi e agevolazioni del MIMIT e circa 37 miliardi riferiti a iniziative di altre amministrazioni, centrali e locali, mentre lo stanziamento complessivo dei bandi attivi o in arrivo ammonta a 13 miliardi di euro.
Gli obiettivi e le finalità degli incentivi riguardano prevalentemente_
- il sostegno agli investimenti,
- il sostegno alla liquidità, innovazione e ricerca, internazionalizzazione e startup, sviluppo di impresa, digitalizzazione, transizione ecologica.
Tra le tipologie di soggetti beneficiari rientrano imprese, cooperative e associazioni non profit, consorzi, reti di impresa, PMI innovative, Università ed Enti di ricerca, mentre tra le forme di agevolazione, la tipologia prevalente è costituita dal contributo a fondo perduto.
Incentivi imprese: i bandi attivi 2024 sul portale del MIMIT
Tra le funzionalità di incentivi.gov.it dedicate agli utenti si segnalano:
- il Calendario Incentivi, che permette di visualizzare in un’agenda le date di apertura e chiusura degli incentivi;
- la chatBot, l’assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per guidare l’utente nell’identificazione degli incentivi di interesse;
- la dashboard personalizzata, mediante accesso all’area riservata, che consente di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate;
- l’area riservata alle pubbliche amministrazioni, con una sezione per la produzione di report, funzionale al monitoraggio degli incentivi e delle agevolazioni gestite dall’ente erogatore, anche per la programmazione di interventi futuri;
- la sezione Opendata, per l’acquisizione dettagliata dei dati sugli incentivi.
Incentivi alle imprese: che co'è il portale incetivi.gov del MIMIT
incentivi.gov.it rappresenta lo strumento a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per promuovere e far conoscere le proprie agevolazioni, in linea con le previsioni della “delega incentivi” (legge 27 ottobre 2023, n. 160) che prevede che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione sia assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e sulla piattaforma “incentivi.gov.it”.
Le principali novità del sito, rispetto alla versione pubblicata il 2 giugno del 2022, oltre alla nuova veste grafica, risiedono nel potenziamento degli strumenti di ricerca dell’incentivo più adatto alle proprie esigenze, attraverso l’implementazione di un assistente digitale che utilizza l’intelligenza artificiale e nella possibilità di inserire le agevolazioni di proprio interesse nella categoria “preferiti”, visualizzarle in un’agenda, confrontarle e ricevere dei suggerimenti sulla base delle ricerche effettuate.
Incentivi alle imprese: le regole nel decreto di delega al Governo
Viene Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n 267 del 15.11.2023 la Legge n 160/2023 di Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.
Tra i criteri giuda generali della manovra rientrano:
- il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale delle misure di incentivazione,
- il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico oggetto di incentivi,
- il principio della programmazione degli interventi di incentivazione,
- il principio della programmazione degli interventi di incentivazione,
- il principio della digitalizzazione,
- il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico,
- il principio della valorizzazione del contributo dell'imprenditoria femminile,
- il principio della strategicità per l'interesse nazionale,
- il principio secondo cui la qualificazione di professionista non osta alla possibilità di usufruire di specifiche misure incentivanti ove ne ricorrano i presupposti e ove previsto.
Legge delega per Incentivi alle imprese e professionisti: cosa contiene
La legge n 160/2023 contenente 10 articoli definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione nonché rafforzandone le capacità di sostegno alla crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.
La predetta revisione include altresì nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, gli incentivi alle imprese aventi natura fiscale, fatta salva la definizione degli aspetti connessi alle modalità di fruizione e di controllo di detti incentivi, che è demandata alla specifica disciplina di settore.
Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.
Con l'art 4 della Legge in oggetto viene specificato che, nell'esercizio della delega il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni:
- a) ricognizione e sistematizzazione delle misure di incentivazione esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità delle stesse, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca, allo sviluppo, al lavoro, all'occupazione, alla riqualificazione professionale dei lavoratori, alla formazione e all'innovazione e alla sostenibilità ambientale, nonché la facilitazione nell'accesso al credito da parte delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione, o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto:
- 1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese e alle diverse dimensioni di impresa con riferimento alla definizione dell'Unione europea di piccola e media impresa, di piccole imprese a media capitalizzazione e di imprese a media capitalizzazione;
- 2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti oggetto delle misure di incentivazione, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o attuati dai soggetti beneficiari necessitino o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;
- 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'accordo di partenariato con la Repubblica italiana relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022;
- 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, la competitività nei mercati esteri, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile, nonché all'imprenditoria femminile ai fini del perseguimento della parità di genere;
- 5) alle forme delle misure di incentivazione, anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure;
- 6) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), all'implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie e procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza;
- b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, mediante:
- 1) la selezione, nell'ambito delle misure di incentivazione individuate ai sensi della lettera a), di quelle più idonee a costituire uno standard tipologico e a ricomprendere misure sia già esistenti che future e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del riscontro in termini di adesione da parte delle imprese, nonché ove disponibili, delle valutazioni di impatto delle misure stesse;
- 2) il riordino della disciplina legislativa vigente relativa alle misure di incentivazione, da ricondurre ai modelli agevolativi selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) programmazione degli interventi di incentivazione da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
- 2) le tipologie di interventi da adottare in relazione agli obiettivi strategici;
- 3) il cronoprogramma di massima relativo all'attuazione degli obiettivi strategici;
- 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.