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Fondi imprese comprensori sciistici Appennino: domande entro il 15.10
Con un avviso del 2 ottobre il Ministero del turismo informa della proroga del termine per le domande per il Fondo per le imprese della montagna dell'Appennino.
In particolare, con l‘avviso del 27.09 si proroga al 15 ottobre il termine di presentazione delle domande per il Decreto Appennini.
Ricordiamo che ai sensi dell’ avviso integrativo all’avviso del 2 agosto 2023 il Turismo informava della apertura della piattaforma per le domande delle agevolazioni in favore dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento
Nel dettaglio, si comunica che è possibile presentare le domande a partire dalle ore 12 del 16 agosto 2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 15 ottobre (termine prorogato dal 30 settembre 2023), utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link: istanze.ministeroturismo.gov.it
Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: le regole
In data 2 agosto sul sito del Turismo viene pubblicato l'avviso relativo alla erogazione delle risorse di cui all’art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in favore:
- dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale,
- dei gestori di stabilimenti termali,
- delle imprese turistico-ricettive,
- delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci
che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento. (Avviso integrato con ulteriore pubblicazione del 9 agosto, leggi qui)
Ricordiamo che con Decreto Ministeriale del 6 luglio del Ministero del Turismo si recano le disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’art. 3-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, riguardanti la misure in oggetto.
Viene precisato che, considerato che per i comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, la parte della stagione turistica invernale che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ai gestori di stabilimenti termali, alle imprese turistico-ricettive, alle imprese di ristorazione e alle scuole di sci, il presente decreto reca disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse stanziate per un ammontare pari a 30 milioni di euro.
Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: a chi spettano
Le risorse su indicate sono volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico.
Le risorse stanziate sono destinate a finanziare progetti di investimento presentati da:
- soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano” ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”,
- gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”,
- imprese turistico-ricettive individuate al codice ATECO 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”,
- codice ATECO 55.20.10 “Villaggi turistici”,
- codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”,
- codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”,
- codice ATECO 55.20.30 “Rifugi di montagna”,
- codice ATECO 55.20.20 “Ostelli della gioventù”,
- codice ATECO 55.30.00 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”,
- imprese di ristorazione individuate al codice ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”,
- codice ATECO 56.10.20 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”
- e alle scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”,
che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022
Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: altri requisiti
Si riepiloga che i soggetti su indicati devono essere in possesso, alla data pubblicazione del presente decreto, dei seguenti requisiti:
- a. svolgere almeno una delle attività individuate dall’articolo 3, come comunicata all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633;
- b. svolgere le attività di cui al punto precedente nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento;
- c. aver subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30% rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022;
- d. essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale e assicurativa; e. non avere procedure concorsuali pendenti;
- f. non essere destinatari di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- g. non presentare condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
- h. non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimpresa o piccola impresa, ai sensi dell’allegato I del citato Regolamento, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.
Fondi Comprensori sciistici Appennino 2023: presenta la domanda
Le domande saranno presentate esclusivamente tramite la Piattaforma informatica appositamente predisposta, accessibile tramite SPID/CIE e raggiungibile al seguente link:
- https://istanze.ministeroturismo.gov.it/,
- dalle ore 12 del giorno 16 agosto 2023 alle ore 12 del giorno 15 ottobre (termine prorogato dal 30 settembre 2023).
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Agevolazioni per le EPS enti promozione sportiva: domande entro il 3.11
Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 30 settembre informa della pubblicazione delle regole per la selezione di progetti finalizzati alla promozione della coesione sociale nello sport.
Le risorse destinate al finanziamento dei progetti ammontano a € 3.014.160,00.
Sport e promozione coesione sociale: agevolazioni per le EPS
Si ricorda che la misura si propone di potenziare il ruolo sociale dello sport come veicolo di inclusione e coesione sociale.
L’obiettivo è affrontare e contrastare fenomeni quali il linguaggio e degli atteggiamenti basati sull'odio, il razzismo e la discriminazione nel contesto sportivo.
Parallelamente, si propone di promuovere l'attività sportiva aperta e accessibile a tutti, ponendo particolare attenzione alle persone con disabilità.
Essa si prefigge inoltre di garantire la protezione dei giovani praticanti sportivi e di superare ogni barriera che possa ostacolare la partecipazione dei bambini alle attività sportive.
I progetti dovranno prevedere interventi organici e trasversali a beneficio del benessere dei cittadini e della coesione nella comunità e la valorizzazione di reti che coinvolgano anche stakeholders quali enti locali, enti pubblici e del privato sociale deputati alla formazione e alla tutela delle giovani generazioni, associazioni di volontariato, cooperative, Comitati provinciali e regionali coinvolti, associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate allo stesso o a diverso EPS, centri educativi, inclusi i poli scolastici.
Sport e promozione coesione sociale: i beneficiari delle agevolazioni MIMIT
Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali solo ed esclusivamente:
- gli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
- riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico.
Ogni EPS può presentare una sola proposta progettuale.
Pertanto, in caso di presentazione di più domande, le stesse non saranno prese in considerazione.
Le associazioni o società sportive potranno aderire presentando progetti solo ed esclusivamente attraverso il proprio organismo affiliante.
Ai fini dell'avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di 24 mesi e comunque non inferiore a 12 mesi.
Non risulta necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nel primo semestre 2024.
Attenzione al fatto che la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 200.000,00.
Sport e promozione coesione sociale: presenta la domanda entro il 3.11
La domanda di contributo per la realizzazione delle proposte progettuali deve essere compilata esclusivamente attraverso il formulario disponibile sul sito del Dipartimento per lo sport www.sport.governo.it.
Le domande di contributo presentate dagli enti di promozione sportiva dovranno pervenire, solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo:
- progettisport@pec.governo.it,
- entro le ore 12.00 del giorno 3 novembre 2023,
- pena l’inammissibilità della domanda.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza e con modalit‡ diverse da quelle sopra indicate. La domanda di candidatura sar‡ costituita necessariamente da: • “Documentazione amministrativa” • “Documentazione tecnica ed economica
Per presentare domanda accedi qui e scarica tutta la documentazione necessaria.
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Codice della proprietà industriale: le linee guida del MIMIT
Con un comunicato datato 30 settembre il MIMIT informa della firma del decreto interministeriale riguardante l'adozione delle linee guida previste dall'articolo 65 del Codice della Proprietà Industriale.
Si tratta, sottolinea il Ministero, dell'ultimo atto necessario per il conseguimento della milestone MIMIT del Piano nazionale di ripresa e di resilienza.
Viene precisato inoltre che, la riforma della proprietà industriale è stata raggiunta sia:
- con l'approvazione della legge di modifica al Codice della Proprietà Industriale (legge n.102 del 24 luglio 2023)
- con l'emanazione dei conseguenti strumenti attuativi: 4 circolari e le linee guida appena firmate.
Si riepiloga che, le novità introdotte permetteranno:
- alle imprese,
- alle Università,
- agli Enti di ricerca
- ed agli IRCSS
di collaborare in modo sempre più sinergico all’interno del sistema ricerca ed innovazione, mediante un più agevole accesso alla proprietà industriale.
Inoltre, è stato abolito il cosiddetto “professor’s privilege”, ribaltando l’approccio della precedente versione dell’articolo 65 che assegnava la titolarità delle invenzioni ai ricercatori che le avevano sviluppate.La titolarità è stata trasferita alla struttura di appartenenza dell’inventore.
Il ricercatore può autonomamente depositare la domanda di brevetto solo in caso di inerzia da parte della struttura di appartenenza.
Le strutture di ricerca potranno così innestare virtuosi processi di valorizzazione delle innovazioni e trasferimento tecnologico, anche a vantaggio della competitività del Sistema Paese.
Viene specificato che, questo ha un doppio intento:
- da un lato allineare l’Italia al resto dei principali Paesi occidentali,
- dall’altro rendere concreto l’obiettivo del dialogo tra il mondo della ricerca pubblica e quello produttivo, con ricadute sulla valorizzazione delle nuove tecnologie.
La riforma valorizza, quindi, la collaborazione tra Università, Enti pubblici di ricerca e IRCSS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) con le imprese .
Si specifica che il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Leggi: Codice proprietà industriale: in vigore le novità sull'imposta di bollo con altri approfondimenti
Allegati: -
Crisi d’impresa: rate variabili per pagare i debiti con l’Erario
Con Risposta a interpello n 443 del 2 ottobre chiariscono che non è precluso il pagamento a rate variabile per il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.
L'istante dichiara che è sua intenzione accedere al procedimento di Composizione Negoziata della Crisi, disciplinato dalla parte I, titolo II, capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 e dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 122), recante il ''Codice della Crisi e dell'Insolvenza''.
La società presenta un indebitamento fiscale IVA riconducibile:
- a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per omesso versamento IVA, già oggetto di rateizzazione;
- a comunicazioni di irregolarità ex articolo 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per omesso versamento IVA, non oggetto di rateizzazione;
- ad omessi versamenti IVA correnti.
Ciò premesso, l'istante intende avvalersi della misura premiale contemplata dall'articolo 25 bis, comma 4, del CCI così come ''rafforzata'' dall'articolo 38, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 aprile 2023, n. 41 che consente di rateizzare il pagamento di tributi non ancora iscritti a ruolo.
Chiede di sapere se sia possibile richiedere la dilazione del debito fiscale da ristrutturare, non iscritto a ruolo, sulla base di un piano di rateizzazione decennale che preveda come consentito dall'articolo 19, comma 1 ter, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in luogo di rate costanti, rate variabili proporzionate ai «flussi derivanti dal proseguo dell'attività aziendale e distribuibili al creditore erariale».
Le entrate ricordano che l'articolo 25, comma 4, del CII, contempla una ''misura premiale'' volta ad incentivare l'accesso delle imprese alla Composizione Negoziata della Crisi, prendendo atto delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l'Erario o enti pubblici, che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell'impresa in difficoltà
La norma in parola stabilisce che «In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà»
L'art 19 citato nel disciplinare le dilazioni di pagamento concesse dall'Agente della riscossione, prevede che «1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. […] 1ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. […] 1quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili […]».
Con riferimento alla misura premiale contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi, invece, l'articolo 38, comma 1, del decreto legge n. 13 del 2023, ha previsto che «Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto».
Al riguardo, la relativa relazione illustrativa ha chiarito che, «il comma 1 aumenta a 120 il numero di rate attraverso le quali può essere dilazionato il debito dell'impresa verso l'Agenzia delle entrate, incrementando così la rateizzazione già prevista dall'articolo 25bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La situazione di difficoltà non viene ancorata alla congiuntura economica, come prevede l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché l'agevolazione in esame, che serve al buon esito delle trattative, deve poter ricomprendere ogni situazione critica, al di là della sua origine, nell'interesse del salvataggio dell'impresa».
Da tali premesse emerge come, per espressa disposizione di legge, possano essere applicati alla ''misura premiale'' contemplata nell'ipotesi di accesso alla Composizione Negoziata della Crisi le condizioni disciplinate dall'articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, solo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc.
Per tale motivo, non essendo stata disciplinata espressamente la tipologia di rate da versare (costanti o variabili), non v'è ragione di escludere la possibilità di richiedere la rateizzazione dei debiti IVA non iscritti a ruolo in rate variabili di importo crescente per ciascun anno, come previsto dal comma 1ter della richiamata norma.
Resta di competenza dell'Ufficio creditore la determinazione dell'importo delle rate da versare, così come la valutazione di un eventuale parametro di riferimento (nel caso prospettato, i flussi derivanti dal prosieguo dell'attività) trattandosi di aspetti fattuali che esulano dal procedimento di interpello purché il piano di rateizzazione, nel rispetto della norma predetta, preveda rate di importo sempre crescente per ciascun anno
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Ispezione ipotecaria on line: novità dal 2 ottobre
Con un comunicato stampa del 2 ottobre l'agenzia delle entrate informa che è attivo il servizio della ispezioni ipotecarie online anche per i documenti cartacei.
Ricordiamo innanzitutto che l'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i servizi di pubblicità immobiliare delle Entrate. Essa può avvenire recandosi presso gli uffici oppure con la consultazione on line. (Per un riepilogo delle regole del servizio on line leggi: Ispezione ipotecaria telematica: che cos'è?).
Con il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine. Vediamo i dettagli.
Ispezione ipotecaria on line: anche per i documenti cartacei dal 2 ottobre
Dal 2 ottobre è possibile consultare direttamente online i documenti archiviati in formato cartaceo nei registri immobiliari.
Viene specificato che la novità è operativa in tutti i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ed è rivolta principalmente agli utenti dell’ambito professionale e commerciale quali per esempio notai, avvocati, visuristi, agenti immobiliari che potranno ottenere i documenti richiesti senza rivolgersi al front-office.
Il servizio di ispezione ipotecaria via web consente di effettuare telematicamente la ricerca:
- per soggetto (persona fisica o non fisica)
- o per documento
ed è aperto ai titolari di convenzione ordinaria (profilo B) per l’accesso alla piattaforma telematica (Sister).
Ispezione ipotecaria on line per i documenti cartacei: come funziona
In particolare, sono disponibili online:
- i titoli conservati in formato cartaceo,
- le note di trascrizione, di iscrizione
- e le domande di annotazione non digitalizzate
- e, per le ricerche, a partire dal 1957, gli elenchi individuali (repertori) delle trascrizioni a favore e contro, relative a un determinato soggetto.
Dopo aver scelto l’ufficio competente, occorre specificare il tipo di documento (nota/titolo, trascrizione, iscrizione annotazione o privilegio), il numero di registro particolare e l’anno.
Per visualizzare i conti dei repertori occorre indicare i dati anagrafici o la denominazione del soggetto.
L’ufficio dopo aver ricevuto la richiesta preleva il documento cartaceo dal proprio archivio, lo digitalizza in formato immagine e lo rende disponibile online all’utente che lo ha richiesto, che avrà la possibilità di consultarlo per i sette giorni successivi.
Il pagamento dei tributi dovuti, a richiesta evasa, avviene tramite prelievo in automatico sul deposito dell’utente (“castelletto”), già utilizzato per gli altri servizi di consultazione ipocatastale.
Potrebbe interessarti anche: Catasto on line: le planimetrie consultabili anche dai delegati di studio con il modello per la delega al collaboratore di studio.
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Assegnazioni agevolate: proroga e pagamento al 30.11
Pubblicato in GU n 228 del 29 settembre il Decreto Proroghe contente, tra le altre, la proroga per le assegnazioni agevolate.
In dettaglio il decreto proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
Assegnazioni agevolate: ufficiale la proroga, facciamo un riepilogo
In data 25 settembre, il vice ministro Maurizio Leo aveva ufficializzato la decisione dell’Esecutivo di prorogare le assegnazioni agevolate nel corso di un incontro promosso a Olbia dall’Adc, l’Associazione dei dottori commercialisti.
Già il 13 settembre, la Sottosegretaria del MEF Albano apriva il possibile accoglimento della proroga da parte del Governo della richiesta dei Commercialisti sulla scadenza del 30 settembre per l'assegnazione agevolata.
Con una risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze della Camera la Albano sottolineava che “Presso gli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, sono in corso gli opportuni approfondimenti volti a valutare l’eventuale predisposizione di una proposta normativa finalizzata a prorogare i termini per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali”.
Ricordiamo che la richiesta era stata formulata il 31 agosto e con relativa informativa n 110, il CNDCEC informava della richiesta di un maggior termine per le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, proponendo come termine ultimo la data del 30 novembre 2023.
Il Presidente De Nuccio con una missiva indirizzata al Viceministro Leo, manifestava l'esigenza di concedere un maggior termine per il perfezionamento delle operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali, (ex art 1 commi 100-105, della Legge 197 del 29.12.2022 ossia Legge di bilancio 2023).
Essendo molti commercialisti, parte attiva nel valutare con i loro assistiti la fattibilità e la convenienza della norma, essi hanno segnalato che, per la concomitanza con i numerosi ulteriori adempimenti fiscali che hanno caratterizzato i mesi scorsi e per la frequente complessità intrinseca alle operazioni, il termine attualmente previsto per la stipula degli atti di assegnazione, cessione e trasformazione e per il versamento della prima rata delle imposte sostitutive dovute, ossia il 30.09.2023, rischia di precludere, per numerosi contribuenti, la possibilità di accedere alle disposizioni agevolative.
La richiesta del CNDCEC ha avuto lo scopo di valutare la concessione di un maggior termine che potrebbe essere quello del 30.11.2023, data entro la quale perfezionare gli atti e, al fine di non incidere sui flussi di cassa attesi in termini di finanza pubblica, versare l'intero importo delle imposte sostitutive dovute.
In merito alla misura agevolativa leggi: Legge Bilancio 2023: torna l’assegnazione agevolata degli immobili ai soci con le novità 2023.
Accolta la proroga con pagamento unico al 30 novembre 2023.
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Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Gli operatori economici possono decidere di delegare intermediari abilitati al fine di utiizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi delle Entrate.
Fatturazione elettronica
Ricordiamo che Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta a:
- imprese,
- professionisti (soggetti titolari di partita IVA),
che offre servizi per:
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche,
- consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”),
- consultare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute (c.d. "esterometro") all'Agenzia delle Entrate,
- trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA,
- trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi,
- visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati.
L'impresa o il professionista possono decidere appunto di delegare un soggetto terzo all'utilizzo di tali servizi, vediamo come.
Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Nel dettaglio è possibile conferire delega ad un intermediario:
- attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo (con relative istruzioni) in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale,
- consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:
- utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate,
- inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche – pdf,
- se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento /revoca della delega, in alternativa alla modalità descritta al punto a., i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
- la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità del delegante
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con attestano di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione
Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario (vedi risoluzione 62/E del 2019).
Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.ii, possono essere revocate deleghe già conferite.
Attenzione al fatto che la durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.
Fatturazione elettronica: quali servizi delegare
Le entrate specificano che, sono delegabili i seguenti servizi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
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Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni
In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.
Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF
Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:
- degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
- e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012)
- la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni
Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:
- a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.
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Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo
Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione.
Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità.
La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.
Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge.
Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.
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Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi
Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:
- alle persone di fiducia,
- ai genitori,
- e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),
di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona.
La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione.
Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi
La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- recandosi di persona in un Ufficio,
- tramite pec a una Direzione Provinciale
- o con una videochiamata.
La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.
Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi
I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:
- visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000),
- consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione,
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.
Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti.
Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.
Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022 relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.
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