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Iscrizione AIRE: multe salate per chi non adempie
La legge di bilancio 2024, in vigore dal 1 gennaio è intervenuta sugli obblighi di comunicazione in caso di variazioni anagrafiche:
- elevando la sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza a quanto previsto dalla legge in proposito nonché in caso di trasferimento della residenza (all’estero o dall’estero);
- riducendo la sanzione nel caso di comunicazioni tardive da parte del soggetto interessato.
Vediamo i dettagli tanto per i cambi di residenza in Italia quanto per i trasferimenti all'estero.
Variazione residenza: più sanzioni per chi omette di comunicarla
Secondo la novità, per l’inadempimento degli obblighi anagrafici, quali sanciti dalla legge n. 1228 del 1954, la sanzione amministrativa ‘piena’ è pari ad una somma che si viene a prevedere sia ricompresa tra 100 e 500 euro (anziché tra 25,82 e 129,11 euro).
Si prevede inoltre una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 10 euro), se la comunicazione ai fini dell’ottemperanza agli obblighi anagrafici sia effettuata con un ritardo non superiore a novanta giorni.
Questo, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Iscrizione AIRE: più sanzioni per gli inadempienti
L’obbligo di comunicazione all'AIRE del trasferimento all’estero è posto dalla legge n. 470 del 1988 all’articolo 6.
Ricordiamo che sono tenuti ad iscriversi all’AIRE:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- i cittadini che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Anche nel caso di iscrizione all'AIRE la legge di bilancio 2024 ha previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria per chi non adempie.
La sanzione diviene di importo tra 200 e 1.000 euro per ciascun anno in cui perduri l’omissione.
Viene prevista una riduzione della sanzione a un decimo del minimo (dunque a 20 euro), se la comunicazione sia effettuata con ritardo non superiore a novanta giorni (a condizione, si è ricordato, che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza).
Ancora, la disposizione prevede che l’autorità competente all’accertamento e irrogazione della sanzione sia il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
La notifica dell’accertamento e irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui risulti il non adempimento o l’omissione dell’obbligo anagrafico o della comunicazione di residenza.
Residenza anagrafica: gli obblighi della PA per le residenze di fatto
Infine, si introduce un nuovo comma 9-ter e comma 9-quater all’articolo 6 della citata legge n. 470 del 1988, relativa all’anagrafe e censimento degli italiani all’estero.
In base a tali previsioni, le pubbliche amministrazioni le quali acquisiscono nell’esercizio delle loro funzioni “elementi rilevanti” che indichino la residenza di fatto all’estero da parte del cittadino italiano, debbono comunicarli al Comune di iscrizione anagrafica ed all’ufficio consolare competente, per i provvedimenti da assumere, anche ai fini della verifica dell’adempimento degli obblighi anagrafici e di comunicazione di residenza.
E si dispone un obbligo per il Comune di comunicazione delle iscrizioni e cancellazioni d'ufficio “dall'anagrafe degli italiani all'estero”, all'Agenzia delle entrate, per i controlli fiscali di competenza.
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Statuto ISMEA: funzioni e organi
Pubblicato in GU n 18 del 23 gennaio il decreto 22 dicembre 2023 con l'approvazione dello Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
L'Istituto ISMEA è un ente pubblico economico nazionale con sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Sono organi dell'Istituto:
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.
ISMEA: funzioni che svolge a sostegno dell'agricoltura
L'Istituto promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea.
L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, forestale, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, svolge:
- a) sulla base degli indirizzi del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e di specifiche convenzioni, le funzioni di rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, agroindustriali, agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
- b) ricerche, analisi e servizi per la tracciabilità, la valorizzazione, la commercializzazione e la promozione de prodotti agricoli, agroindustriali, agroalimentari e ittici;
- c) le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- d) le funzioni di organismo nazionale per i servizi informativi, formativi, assicurativi, creditizi e finanziari in favore delle imprese operanti nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura volti, in particolare, a ridurre i rischi produttivi e di mercato, a favorire il ricambio generazionale, la competitività, l'internazionalizzazione, l'innovazione tecnologica, la produzione di cibo di qualità e la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali.
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5xmille ONLUS: istruzioni del Ministero per l’accesso al beneficio
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un avviso rivolto alle ONLUS transitate nel RUNTS nel corso del 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo le regole generali.
Elenco 5xmille ONLUS 2023: le regole
L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che anche per l’anno finanziario 2023 le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2023 all’Agenzia delle entrate.
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2023, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’Agenzia delle entrate, per le ONLUS, procede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo.
L’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.
5xmille ONLUS 2023: istruzioni del Ministero per il beneficio
Nel dettaglio, l'avviso in oggetto, precisa che gli enti che siano stati iscritti all’anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per una parte dell’anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si siano iscritti al RUNTS devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5×1000 anno 2023 anche mediante consultazione dell’elenco delle Onlus ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate e reperibile online sul sito dell'ADE.
Ciò poiché, per effetto dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al RUNTS, tali enti potranno risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.
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Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024
Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.
Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024
Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.
Il modello, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024.
Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:
- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491),
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492)
- e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.
A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:
- un aggiornamento del modello attualmente utilizzato,
- prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.
Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.
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Sviluppo intelligenza artificiale PMI: domande entro il 31 gennaio
Il Governo italiano con il “Programma strategico su Intelligenza Artificiale 2022-2024” individua le imprese come specifico target su cui concentrare l’azione di applicazione dell’AI, quale strumento di traino per il mercato italiano nel settore digitale e del sistema Paese nel suo complesso.
A tal proposito viene pubblicato il Bando Crescere AI con domande entro il 31 gennaio e a beneficio delle PMI.
Il bando è promosso da Fondo per la Repubblica Digitale ed è sostenuto da Google, vediamo come partecipare.
Bando crescere AI: che cos'è
Google.org, ente filantropico dell’omonima società, ha lanciato nel 2023 il Social Innovation Fund on AI, un nuovo Fondo che intende sostenere le organizzazioni non profit in Europa nello sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che abbiano un impatto positivo sull’ecosistema imprenditoriale.
Il Fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’IA.
Da ciò nasce il bando “crescerAI”, che invita soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore a presentare proposte progettuali per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle PMI del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese che si muovono in settori e contesti svantaggiati del Paese.
Il nuovo bando mette a disposizione 2.200.000 € e mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy.
Bando crescere AI: obiettivi
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali, funzionali allo sviluppo e all’implementazione di una soluzione basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale, la cui adozione dovrà interessare le PMI con un ruolo chiave nella promozione del “Made in Italy”, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese operanti in settori e contesti svantaggiati.
- Si prevede che i beneficiari finali dei progetti finanziati possano riscontrare vantaggi concreti quali, a titolo esemplificativo: abbattimento di tempi e costi di operazione nel proprio business,
- ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi,
- maggior resilienza finanziaria e minor impatto ambientale.
Bando crescere AI: chi può partecipare
Possono presentare i progetti, entro il 31 gennaio:
- soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico,
- presentando proposte progettuali entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy.
I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy
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Invio comunicazioni e inviti dalle Entrate: regole delle sospensioni 2024
Con il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio si da prima attuazione alla norme della Riforma Fiscale (Legge n 11172023) sulle semplificazioni.
Nel dettaglio, con l'art 10 rubricato Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti si sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza:
- dal 1° al 31 agosto,
- e dal 1° al 31 dicembre,
- l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
- a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972;
- b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973;
- c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
- d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.
Si conferma l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto- legge n. 193 del 2016 (sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata) e all’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli articoli 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali -, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).
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Canone RAI: entro il 31.01 dichiarazione di non detenzione apparecchio
I cittadini che non detengono un apparecchio, possono presentare entro il 31 gennaio una dichiarazione di non detenzione ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone RAI 2024.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv per esenzione canone
Nel dettaglio, coloro che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale devono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, per dichiarare che:
- in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica,
- oppure, che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denunzia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.
Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Dichiarazione non detenzione apparecchio tv: quando e come presentarla
Attenzione al fatto che, ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone Tv, occorre riconfermare ogni anno di non possedere la televisione ripresentando la dichiarazione sostitutiva completa del “quadro A”.
La dichiarazione sostitutiva di non detenzione, per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata:
- tramite l’applicazione web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Fisconline o Entratel. Questa applicazione web consente di compilare e trasmettere la dichiarazione sostitutiva senza la necessità di scaricare alcun software
- tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio canone Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso occorre allegare un valido documento di riconoscimento
- trasmettendo la dichiarazione tramite posta elettronica certifica, purché sottoscritta con firma digitale, all'indirizzo Pec cp22.canonetv@postacertificata.rai.it
- tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, eccetera).
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Certificazione Unica 2024: il prospetto familiari a carico
Entro il 18 marzo 2024, il termine ordinario 16 marzo è sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2023.
Ricordiamo che, a causa delle novità introdotte dal 1 marzo 2022 relativamente all'assegno unico universale, ci sono stati dei cambiamenti per la compilazione della Certificazione Unica 2024.
Nel dettaglio, ricordiamo che il DLgs. 230/2021 dal 1 marzo 2022:
- ha introdotto l’assegno unico e universale,
- e modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia ex art. 12 del TUIR.
In particolare:
- sono terminate le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di 3 anni e per figli con disabilità;
- ed è stata abrogata la detrazione per famiglie numerose di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR.
Vediamo la compilazione della sezione dei dati dei familiari a carico nella CU 2024.
Certificazione Unica 2024: le detrazioni per i figli
Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico
del sostituito.
Attenzione al fatto che, l’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico di cui all’art. 12 del Tuir o di oneri e spese sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui al medesimo articolo 12 del Tuir.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
In particolare nei righi da 1 a 9 dovrà essere indicato:
- il grado di parentela (barrando “C” per coniuge, “F1” per primo figlio, “F” per figli successivi al primo, “A” per altro familiare, “D” per figlio con disabilita`),
- il codice fiscale,
- il numero dei mesi a carico,
- percentuale di detrazione spettante,
- l’ipotesi di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento;
- numero dei mesi per i quali spettano le detrazioni per figli di età uguale o superiori a 21 anni (in base all’attuale formulazione dell’art. 12 del Tuir).
Ricordiamo che in seguito all’introduzione dell’assegno unico universale per i figli, nel prospetto «Dati relativi al coniuge e dei familiari a carico», della CU/2024 rispetto alla CU/2023 ci sono dei cambiamenti.
Certificazione Unica 2024

In dettaglio, nella CU 2024 non c'é più la colonna 9 che serviva ad indicare il periodo transitorio.
Certificazione Unica 2023
L'anno scorso infatti andava indicato:
- nella colonna 9, il numero di mesi per i quali spetta la detrazione per figli, compresi tra gennaio e febbraio 2022, in base alla previgente formulazione dell’articolo 12 del Tuir,
- nella colonna 10, il numero di mesi, a partire da marzo 2022, per i quali spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni, secondo le nuove disposizioni fiscali.

Certificazione Unica 2024: il prospetto detrazioni e crediti
Confrontiamo il prospetto Detrazioni e crediti nella cu 2024 con la cu 2023.
Certificazione Unica 2024

Al punto 361 è indicata l’imposta lorda calcolata applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del TUIR alla somma dei redditi evidenziati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5, della certificazione.
L’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a
carico” ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente.
In conseguenza dell’entrata in vigore dell’assegno unico, l’articolo 10, comma 4, del medesimo decreto delegato ha modificato l’articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che:
- cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
- è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli) di cui al comma 1-bis.
Al punto 362 va indicato l’importo totale delle detrazioni eventualmente spettanti per coniuge e familiari a carico di
cui all’art. 12 comma 1 del TUIR. Nel caso di rapporto di lavoro inferiore all’anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituito non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l’intero periodo di imposta (qualora ne ricorrano i presupposti).
Certificazione unica 2023

Attenzione al fatto che, nella cu 2024 non ci sono più i campi che c'erano nella cu 2023:
- 363 “Detrazioni per famiglie numerose”, dove andava indicato l’importo delle detrazioni di cui all’art. 12 comma 1-bis del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle altre detrazioni di cui all’art. 12, nonché di quelle di cui agli artt. 13, 15 e 16 del TUIR, e di quelle previste da altre disposizioni normative (tale detrazione è riconosciuta per i soli mesi di gennaio e febbraio);
- 364 “Credito riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’ammontare del credito riconosciuto dal sostituto d’imposta ex art. 12 comma 3 del TUIR relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, pari alla quota di detrazione di cui al comma 1-bis che non ha trovato capienza;
- 365 “Credito non riconosciuto per famiglie numerose”, dove va indicato l’importo del credito di cui all’art. 12 comma 3 del TUIR, relativamente ai soli mesi di gennaio e febbraio 2022, che non è stato riconosciuto
Certificazione Unica 2024: annullamento o sostituzione entro il 18 marzo
Concludendo, può essere utile segnalare che, nel caso in cui, il sostituto d’imposta, prima del 18 marzo, volesse:
- annullare una Certificazione Unica già presentata, può predisporne una nuova, compilando la parte relativa ai dati anagrafici del contribuente e barrare la casella «Annullamento» posta nel frontespizio.
- sostituire una certificazione già presentata, sarà necessario compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella «Sostituzione» nel frontespizio.

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Concordato preventivo: salta il tetto del 10% ma rientra il contraddittorio
Per chi si fosse perso le puntate precedenti, al centro delle cronache tributarie degli ultimi giorni è stato il Concordato preventivo biennale, quello strumento con il quale il Legislatore auspica di poter instaurare un diverso rapporto, più collaborativo, con i contribuenti titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo.
La prima versione del provvedimento che ha introdotto nel sistema tributario italiano il concordato preventivo biennale (per maggiori informazioni si può leggere l’articolo Concordato preventivo biennale per i forfettari: partenza nel 2024), a dispetto di alcuni dei propositi previsti dalla Legge delega di riforma fiscale (la Legge 111/2023), prevedeva dei criteri di accesso piuttosto restrittivi che, presumibilmente, ne avrebbero limitato la diffusione.
Recentemente la Commissione finanze del Senato (a riguardo si può leggere l’articolo Le modifiche al concordato preventivo biennale) ha presentato al governo alcune proposte di modifica del provvedimento; le principali sono:
- l’estensione della possibilità di accesso al concordato preventivo a tutte le imprese e i professionisti (anche a coloro che non hanno ottenuto un punteggio ISA inferiore a 8);
- la possibilità di accettare il concordato, a regime dal 2025, entro la data del 15 ottobre (un termine più lungo da quello previsto in origine);
- l’introduzione dell’obbligo, per l’Agenzia delle Entrate, nel formulare la proposta di concordato, di attenersi a un tetto del 10% di incremento dei ricavi, rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente presentata dal contribuente.
Nella presentazione di queste proposte molta enfasi è stata portata sul fatto che lo strumento del concordato preventivo biennale era stato pensato per condurre a un nuovo modo di intendere i rapporti col fisco, mentre la rigidità della costruzione iniziale presumibilmente ne avrebbe impedito la diffusione.
Tuttavia, il fatto che le queste proposte sono state avanzate sotto forma di osservazioni, e non di condizioni (per l’approvazione), ha aperto la strada alla possibilità di intavolare una discussione.
Come recentemente pubblicato dal Sole 24 ore, sembra che sia stato raggiunto un compromesso tra le diverse posizioni.
Infatti, se da un lato queste osservazioni avevano l’obiettivo di favorire la diffusione dello strumento ma scongiurando l’introduzione nel sistema italiano di una sorta di minimum tax, per contro molte sono state le critiche di eccessivo lassismo, specialmente in relazione al tetto del 10% di incremento dei ricavi, ipotizzato per l’elaborazione della proposta di concordato, che avrebbe potuto portare un probabile ed ingiustificato vantaggio fiscale, se non persino una sorta di condono preventivo, per i contribuenti non particolarmente affidabili (in base alle risultanze degli ISA).
Sembra che finalmente la quadratura tra i diversi punti di vista sia arrivata e il provvedimento che istituisce il concordato preventivo biennale sarà modificato:
- permettendo l’accesso a tutte le imprese e ai professionisti, senza limitazioni legate al punteggio ISA ottenuto;
- la possibilità di accettare il concordato, a regime, entro la data del 15 ottobre di ogni anno;
- prevedendo che la proposta di concordato preventivo, elaborata dall’Agenzia delle Entrate, dovrà sempre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, ma senza un tetto prefissato del 10%; tuttavia, l’amministrazione finanziaria potrà anche elaborare una proposta difforme, rispetto alle risultanze della dichiarazione dell’anno precedente, ma, in questo caso, la difformità dovrà essere motivata e dovrà essere concessa al contribuente la possibilità di avviare un contraddittorio, prima della formulazione definitiva della proposta.
A tutti gli effetti la soluzione prospettata potrebbe rappresentare un utile compromesso, specialmente alla luce del fatto che l’ipotesi di un contraddittorio semplificato con il contribuente era prevista nella formulazione originaria del progetto di concordato preventivo, poi saltata per le difficoltà pratiche derivanti da un contraddittorio su scala troppo ampia.
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Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE
La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.
Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.
Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.
Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.
Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024
Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.
Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3 recita come segue.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti.
A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.
Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.
Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.
La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.