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Buono fiere: disposta con decreto l’erogazione del contributo
Con Decreto del 16 gennaio, il MISE pubblica l'elenco delle imprese per le quali è disposta la concessione delle agevolazioni di cui articolo 25-bis del decreto-legge n. 50 del 2022 nota come Buono fiere.
In particolare, in favore delle imprese suddette si provvede all’erogazione del valore del “buono fiere" con le modalità indicate nel medesimo articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 4 agosto 2022 e nel limite dell’importo indicato, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria, in allegato al presente decreto.Accedi al sito del Ministero per consultare l'elenco delle imprese
Ricordiamo che, dal 10 novembre, i soggetti ai quali era stato assegnato il buono fiere potevano presentare un’apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, sulla base del modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero.
L'invio è avvenuto esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione dello stesso sito istituzionale: SCARICA QUI I FAC-SIMILE
L'accesso alla procedura informatica prevedeva l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali della società richiedente, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa.
Ricordiamo che con Decreto Direttoriale del 7 ottobre sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del buono
(Leggi qui i dettagli: Buono fiere: pubblicato l'elenco dei beneficiari)
In particolare, è stato approvato l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti assegnatari del buono di cui all’articolo 25- bis del decreto-legge n. 50 del 2022 con indicazione del relativo importo.
Con decreto direttoriale MISE del 18 ottobre 2022 erano stati stabiliti termini e modalità per l'erogazione dell’agevolazione. Il buono, ricordiamolo, spetta alle imprese con sede sul territorio nazionale al fine di sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia: SCARICA QUI IL Decreto 4 agosto 2022.
Il Ministero dello sviluppo economico ha messo a disposizione risorse pari a 34 milioni di euro.
Di seguito un riepilogo delle regole della agevolazione.
Buono fiere: istanza di rimborso entro dal 10 al 30 novembre
Secondo il Decreto direttoriale del 18 ottobre le istanze di rimborso potevano essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e fino alle ore 17:00 del 30 novembre 2022.
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti il soggetto richiedente dichiara:
a) l’elenco delle manifestazioni fieristiche a cui ha partecipato od ottenuto l’autorizzazione a partecipare;
b) in relazione alle manifestazioni fieristiche di cui al precedente punto a), i dati e le informazioni relative alle spese e agli investimenti sostenuti. Al riguardo, sono ammissibili le spese di cui all’articolo 4 del decreto direttoriale, anche se sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che la data di emissione dell’ultima fattura agevolabile, inclusa quella di effettuazione a saldo di tutti i pagamenti, non può essere successiva alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, fermo restando il termine di validità del buono di cui all’articolo 25-bis, comma 2, del decreto aiuti;
c) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento de minimis, come esplicitato all’articolo 3, commi 4 e 5, del medesimo regolamento;
d) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
e) l’importo del buono fiere richiesto a rimborso;
f) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Per sciogliere eventuali dubbi clicca qui per la sezione delle FAQ sul Buono fiere o consulta la pagina del MISE, clicca qui
Buono fiere: ricordiamo che cosa è
Il DL Aiuti pubblicato in GU n 164 del 15 luglio 2022 con l’articolo 25-bis ha disposto che alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto ossia dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.
Il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni.
Il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse, previa presentazione di una richiesta, anche essa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero dal soggetto attuatore.
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Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni
Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.
Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus
Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus.Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.
Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.
Decreto aiuti quater: il superbonus villette
La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari: tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.
In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.
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Nuovo Patent box: aperta la consultazione pubblica delle Entrate
L'agenzia delle Entrate con notizia pubblicata sul proprio sito internet informa del fatto che sono disponibili in consultazione:
- una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
- uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.
I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione possono procedere entro il 3 febbraio al seguente indirizzo:
Viene precisato che lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.
Accedi qui alle bozze:
Viene specificato che, per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:
- Tematica
- Paragrafo della circolare
- Osservazione
- Contributo
- Finalità.
Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.
Sinteticamente la circolare, in una prima parte, illustra l’istituto del Patent box soffermandosi sui requisiti soggettivi, oggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale.
Si chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
Vengono fornite delle indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
Nella seconda parte ci si dedica all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati, mentre, a differenza del precedente regime Patent box, sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how.Si rimanda al sito delle entrate per la consultazione delle bozze
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Bilancio 2022: prorogata la sospensione delle perdite rilevanti
Nel 2020, per la prima volta, sono state promulgate, per le società di capitali, le norme transitorie che permettevano, in deroga agli ordinari principi civilistici, il rinvio degli obblighi derivanti dal conseguimento di perdite rilevanti sul bilancio 2020, come misura per contrastare gli effetti della quarantena, forse più che della pandemia, sulle imprese italiane.
Da subito una buona parte della dottrina non ha nascosto una certa perplessità, anche in considerazione del fatto che queste norme rimandano un problema senza risolverlo.
Successivamente queste misure transitorie sono state estese anche al bilancio 2021, questa volta in conseguenza dell’impatto sulle imprese della guerra in Ucraina; oggi sono state prorogate nuovamente per il bilancio in chiusura al 31 dicembre 2022.
L’idea dovrebbe essere quella di scongiurare una ipotesi di liquidazione di massa delle imprese nazionali, a cui il Legislatore ha deciso di dare ancora più tempo per ricostituire la propria solidità patrimoniale; obiettivo affatto semplice, quando la solidità è compromessa, in un contesto macroeconomico che fa presagire una prossima contrazione della crescita economica.
Con il comma 9 dell’articolo 3 del DL 198 del 29 dicembre 2022, il cosiddetto annuale decreto Milleproroghe, intervenendo sull’articolo 60 comma 7-bis del DL 104/2020, come convertito dalla Legge 126/2020, il Legislatore proroga ai bilanci in corso al 31 dicembre 2022 le medesime norme che sterilizzavano gli effetti del conseguimento di perdite rilevanti sui bilanci 2020 e 2021, senza apportare senza ulteriori modifiche; per cui “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4, e 2545-duodecies del Codice civile”.
Questo vuol dire che, anche per il bilancio d’esercizio 2022:
- nel caso in cui le perdite superino il terzo del capitale sociale, ma non la sua interezza, il termine entro il quale dovranno risultare diminuite a meno di un terzo sarà il quinto esercizio successivo;
- nel caso in cui le perdite siano di entità tale da ridurre il capitale al di sotto del minimo legale previsto per la specifica forma societaria interessata, la scelta che dovrà obbligatoriamente essere fatta tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento, potrà essere rinviata fino al quinto esercizio successivo.
Con la nuova deroga, quindi, il momento entro il quale le decisioni dovranno essere prese e la situazione affrontata sarà adesso il termine di approvazione dell’esercizio 2027.
Si rinnova anche l’obbligo di redazione di una relazione degli amministratori che illustri le prospettive e le modalità di recupero delle perdite, da allegare alla relazione sulla gestione, alla nota integrativa o semplicemente al bilancio, a seconda della dimensione dell’impresa; fermo restando che, nel caso in cui la società si sia avvalsa della deroga anche per uno o più dei due esercizi precedenti, la relazione dovrà tenere conto anche di quelle perdite nell’elaborare delle ipotesi prospettiche di ricostituzione patrimoniale.
Va precisato che la deroga in trattazione non comprende quella alla continuità aziendale; motivo per cui, in caso di azzeramento del capitale, gli amministratori e i soci dovranno porre l’opportuna attenzione affinché tale principio civilistico sia comunque garantito sul bilancio 2022.
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Fondo Turismo sostenibile: 5 ML per il 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio con il comma 611 istituisce un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a
- 5 milioni di euro per l’anno 2023 e,
- per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
Tale fondo mira:
- ad attenuare il sovraffollamento turistico,
- a creare itinerari turistici innovativi
- e a destagionalizzare alcune mete.
Ulteriore finalità è l’individuazione di percorsi turistici intermodali che facciano leva anche sull’utilizzo di mezzi di trasporto elettrici.
Infine, il Fondo si propone di fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
Fondo turismo sostenibile: finalità
Nello stato di previsione del Ministero del Turismo, è istiuito un fondo denominato "Fondo per il turismo sostenibile", la cui dotazione è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023 e, per gli anni 2024 e 2025, 10 milioni di euro ciascuno.
Tale fondo mira a sostenere ed implementare interventi che promuovano l'ecoturismo e il turismo sostenibile, in quanto iniziative idonee a minimizzare i costi economici e gli impatti ambientali e sociali e, al contempo, a generare reddito e occupazione, pur assicurando la conservazione degli ecosistemi locali.
In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto ambientale e delle emissioni da CO2.
La disposizione in esame istituisce il Fondo per il Turismo Sostenibile al fine di finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall’overtourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e la transizione ecologica nel turismo.
Nello specifico, il Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche, considerate di fondamentale importanza per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle attività della filiera turistica, orientando gli interventi alle seguenti finalità:a) offrire supporto alle grandi destinazioni culturali incentivando forme di turismo sostenibile, attenuando il sovraffollamento turistico, anche ideando itinerari turistici innovativi, e promuovendo la destagionalizzazione del turismo;
b) favorire la transizione ecologica nel turismo, combinando singergicamente azioni di promozione del turismo intermodale e strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;
c) fornire supporto alle strutture ricettive e alle imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.
Attenzione al fatto che si prevede che l'assegnazione delle risorse del Fondo avvenga con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
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Autodichiarazione aiuti di stato: compilazione di “altri aiuti”
L'agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato le FAQ relative alla autodichiarazione Aiuti di Stato.
In particolare risultano 4 aggiornamenti alla data del 4 gennaio, tra questi si evidenzia un chiarimento relativo a "altri aiuti del quadro A".
In particolare, un contribuente che ha fruito:
- di aiuti da “regime ombrello” (elencati nell’art. 1 del d.m. 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework (TF),
- e di altri aiuti COVID non da “regime ombrello”, riconosciuti nell’ambito della Sezione 3.12 del TF
come deve compilare l’autodichiarazione?
Le Entrate sinteticamente hanno chiarito che nel caso descritto occorre procedere come segue:
- compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del TF;
- non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del TF;
- compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella “Sez. 3.1” in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;
- non compilare la sezione II del quadro A.
Ricordiamo che per tutti gli altri chiarimenti messi a disposizione dalle Entrate è possibile consultare la sezione specifica del sito ADE, CLICCANDO QUI
Per approfondimenti sulle FAQ leggi anche inoltre: Autodichiarazione aiuti di stato: invio entro il 31 gennaio 2023.
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Ecobonus 2023: via alle domande dal 10 gennaio
Con Circolare del 30 dicembre 2022 con oggetto "Ecobonus 2023 – Incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022…" il MISE pubblica le regole per la riapertura dello sportello di prenotazione per gli incentivi auto e moto ecologiche.
Ecobonus 2023: le risorse disponibili
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, per l’annualità 2023 prevede che le risorse destinate al riconoscimento degli incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti sono individuate in 610 milioni di euro, così ripartite anche a seguito delle rimodulazioni introdotte dall’articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198:
ecobonus auto 2023
- a) 190 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
- b) 235 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 45.000 euro IVA esclusa;
- c) 150 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in una classe non inferiore ad Euro 6, con emissioni comprese nella fascia 61-135 g/Km CO2 e prezzo di listino pari o inferiore a 35.000 euro IVA esclusa;
ecobonus motocicli e ciclomotori 2023
- d) 5 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica non elettrici;
- e) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli di categoria da L1e a L7e nuovi di fabbrica elettrici;
ecobonus veicoli commerciali
- f) 15 milioni di euro per l’acquisto dei veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica ad alimentazione esclusivamente elettrica.
Ricordiamo che la quota pari al 5% è riservata complessivamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche o per le attività di car sharing o per le attività di autonoleggio con finalità commerciali.
Ecobonus 2023: presenta la domanda
A decorrere dalle ore 10.00 del 10 gennaio 2023, potranno essere inserite nella piattaforma informatica, appositamente aggiornata, le prenotazioni per gli acquisti effettuati a partire dal 1 gennaio 2023 e sino al 31 dicembre 2023, salvo esaurimento delle risorse disponibili.
Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei suddetti contributi, sarà necessaria la presentazione delle seguenti dichiarazioni:
- relativamente agli acquisti effettuati da persone fisiche, dichiarazione di presa d’atto del mantenimento della proprietà del veicolo acquistato per almeno 12 mesi, (Allegato 1);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di car sharing con finalità commerciali, dichiarazione attestante l’impiego del veicolo in car sharing con finalità commerciali, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo acquistato per almeno 24 mesi, (Allegato 2);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle persone giuridiche che svolgono attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, dichiarazione attestante l’impiego del veicolo acquistato in attività di autonoleggio con finalità commerciali diverse dal car sharing, corredata dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità, con contestuale dichiarazione di presa d’atto del mantenimento di tale impiego nonché della proprietà del veicolo stesso in capo al soggetto beneficiario del contributo per almeno 12 mesi, (Allegato 3);
- relativamente agli acquisti effettuati dalle piccole e medie imprese per la concessione dei contributi di cui all’art 2, comma 1, lettera f), del DPCM 6 aprile 2022, dichiarazioni sostitutive, una relativa al possesso dei requisiti di PMI (Allegato 4), l’altra relativa all’esercizio di attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi (Allegato 5), entrambe corredate dalla copia del documento di identità dell’acquirente in corso di validità.
I moduli per le dichiarazioni di cui sopra saranno resi disponibili sul sito istituzionale http://ecobonus.mise.gov.it e, dopo essere stati debitamente compilati, firmati e datati dall’acquirente, dovranno essere inseriti dal venditore nella piattaforma.
Per quanto concerne i veicoli di categoria da L1e a L7e, a decorrere dalla data di avvio delle operazioni, potranno essere, altresì, inserite nella piattaforma informatica le prenotazioni relative ai contributi riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, comma 691, della legge 30 dicembre, n. 178, nel limite di 20 milioni di euro per l’annualità 2023.
Attenzione al fatto che, per tutte le misure su indicate, i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione.
Sulle prenotazioni inserite nella piattaforma potranno essere effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.
In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.
Allegati: -
Conti d’ordine: l’omissione può assumere rilevanza penale
Il principio contabile OIC 22, in relazione alla redazione del bilancio d’esercizio, ci spiega che “i conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale – finanziaria esposta dallo Stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio” e “comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi”.
Con altre parole ai conti d’ordine è demandato il compito di esporre sul bilancio d’esercizio quelle situazioni che non incidono in termini numerici sullo stesso e che quindi, non sono rilevati sui prospetti di bilancio, ma che, in prospettiva, possono incidere sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa.
In base alle prescrizioni dell’articolo 2621 del Codice civile, gli amministratori che “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Dall’articolo 2621 del Codice civile discente la rilevanza penale dell’omissione di fatti rilevanti dal bilancio d’esercizio, che abbiano come conseguenza una errata rappresentazione dell’effettiva situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa.
La domanda è se l’omissione dell’indicazione delle garanzie prestate e degli impegni assunti, che dovrebbero trovare esposizione sui conti d’ordine, possano assumere rilevanza penale, considerando che l’omissione di queste informazioni non incide sui saldi né di Conto economico né di Stato patrimoniale.
Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36012/2022, e la risposta è affermativa, in quanto “pur non essendo possibile il riferimento alle soglie quantitative, un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società assume concreta rilevanza penale in applicazione della regola generale contenuta nella prima parte del terzo comma dell'articolo 2621 del Codice civile”, ciò in quanto i conti d’ordine “pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio rappresentano un'informazione essenziale per conoscere […] la complessiva consistenza economica e finanziaria”.
In definitiva, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, dato che i conti d’ordine sono una componente del bilancio d’esercizio, se la loro omissione incide sul rispetto di quel “principio di chiarezza e verità” che ne dovrebbe governare la redazione, allora ciò assume rilevanza penale ai sensi dell’articolo 2621 del Codice civile; a nulla rilevando l’eventualità che l’omissione non incida sui saldi dei prospetti di bilancio, dato che comunque è sufficiente a trasmettere una rappresentazione non veritiera della reale situazione aziendale.
In conseguenza di tutto ciò, è possibile affermare che non è l’omissione dell’indicazione delle garanzie e degli impegni sui conti d’ordine, di per sé, a configurare un comportamento rilevante penalmente, ma l’assume nel momento in cui l’omissione sia in grado di incidere sulla corretta rappresentazione della situazione dell’impresa, costituendo “una falsata rappresentazione che, a prescindere dalla incidenza o meno sulle soglie quantitative, può assumere comunque rilevanza penale”.
Molteplici sono le fattispecie concrete che possono condurre alla rilevanza dell’omissione; tra queste, in quella analizzata dalla Corte per la sentenza 36012/2022, erano stati omessi i “reali impegni finanziari della controllante nei confronti delle controllate”, la cui rilevanza deriva dal fatto che “l'omessa indicazione dell'esatta consistenza degli impegni finanziari infragruppo, incidendo sul primario interesse alla trasparenza, può contribuire a prospettare una falsata rappresentazione dell'effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria delle singole società”, a nulla rilevando che “l'impegno nei confronti delle società controllate sarebbe stato comunque ricavabile dal bilancio consolidato, non in ragione della necessaria eliminazione delle operazioni infragruppo (presupposto logico della necessaria consolidazione), ma per l'innegabile autonomia dei due diversi documenti contabili. Cosicché l'esatta indicazione contenuta in uno di essi non esclude la falsità contenuta nell'altro”.
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Agenzia Riscossione: dal 29.12 prenota un appuntamento per telefono
Con comunicato stampa del 29 dicembre 2022 la Riscossione informa del nuovo servizio per fissare un appuntamento allo sportello, dedicato a chi non ha la possibilità di interagire con il web.
Prenota un appuntamento con la Riscossione: usa il telefono
In particoare, a partire dal 29 dicembre, è possibile prenotarsi, oltre che direttamente sul sito internet, anche chiamando il contact center al numero 060101.
Viene speficiato che, si tratta di un’ulteriore modalità che, al pari di quelle telematiche già attive, consente di scegliere lo sportello più vicino, il giorno e l’ora tra quelli disponibili.
Prendendo l’appuntamento tramite il contact center, si riceverà direttamente dall’operatore telefonico le indicazioni su:
- numero di ticket,
- sportello prenotato,
- data e ora dell’appuntamento,
- inoltre, se non si fornisce un indirizzo email sul quale ricevere il codice (Qr-code) con gli estremi dell’appuntamento, l’accesso allo sportello di Agenzia delle entrate-Riscossione nel giorno prenotato potrà essere effettuato semplicemente utilizzando la propria tessera sanitaria.
Prenota un appuntamento con la Riscossione: procedi on line
L'agenzia della riscossione sottoliena però che il servizio principale rimane, comunque, quello a disposizione sul sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it che consente di prenotare il proprio appuntamento, da computer, smartphone o tablet, con pochi click e senza necessità di pin e password.
Selezionando il servizio “Sportello territoriale” si può fissare un appuntamento per la giornata lavorativa in corso e per le quattro successive, individuando:
- la tipologia di servizio,
- lo sportello
- la fascia oraria tra quelle disponibili.
Per ciascuna giornata lavorativa è possibile effettuare una sola prenotazione per codice fiscale e per servizio.
Sempre sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, all’interno dell’area riservata, è disponibile il servizio di appuntamento in videochiamata “Sportello online” che consente di ricevere assistenza e informazioni senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello. In proposito leggi: Videochiamata con Agenzia Riscossione: a luglio il servizio in 15 Regioni
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Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre (Legge n. 197/2022) tra l'altro, prevede con il comma 122 di riconfigurare i criteri utilizzati per il calcolo della quota specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che determina l’accisa sui tabacchi lavorati.
Inoltre,
- viene innalzato l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato usato per arrotolare le sigarette,
- aggiornato l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette,
- ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione
- e rideterminata, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione.
Con la disposizione in esame vengono anche definiti alcuni adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l’immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati provenienti da uno Stato dell’UE.
La norma stabilisce, tra l’altro, che tali soggetti sono tenuti al pagamento dell'imposta di consumo.
Aumento prezzo sigarette: novità dal 2023
Si modifica la disciplina in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
In particolare il comma 1, lettera a), come modificato alla Camera, sostituisce il comma 3 dell’articolo 39-octies del richiamato decreto legislativo, che con riferimento alla struttura delle accise sulle sigarette, prevede una tassazione di tipo misto che presenta:
- una componente specifica, in cui la tassazione è calcolata come un ammontare fisso secondo la quantità di prodotto, uguale per tutti i prodotti indipendentemente dal prezzo;
- una componente ad valorem, calcolata in percentuale rispetto ad un determinato parametro, generalmente il prezzo di vendita del prodotto.
In particolare il vigente sistema di determinazione dell'ammontare dell'accisa per le sigarette è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, pari all'11 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette" ovvero al prezzo medio ponderato delle sigarette;
b) un importo risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale sul "PMP-sigarette" dell'accisa globale sul medesimo "PMP-sigarette" diminuita dell'importo di cui alla lettera a).
La norma in esame innovando la disciplina sopra descritta, stabilisce che per le sigarette, l'ammontare dell'accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato,
- per l'anno 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette;
- per l'anno 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette;
- a partire dall'anno 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette;
b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I (sigarette 59,5%, valore modificato dalla successiva lettera d) del comma in esame), al prezzo di vendita al pubblico.
La lettera a), n.2.1, introdotta alla Camera innalza inoltre l’importo dell’accisa minima gravante sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette da 130 euro a 140 euro.
Viene inoltre sostituito interamente il comma 6 dell’articolo 39-octies che determina l'onere fiscale minimo sulle sigarette.
Il nuovo comma 6 stabilisce che per i tabacchi lavorati (sigarette) l’onere fiscale minimo, (previsto all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011) è pari, per l’anno 2023, al 98,10 per cento (rispetto al 96,22 per cento previsto dal testo originario) della somma dell’accisa globale costituita dalle due componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".
La medesima percentuale è determinata al 98,50 per cento per l’anno 2024 e al 98,60 per cento a partire dall’anno 2025 (96,5 per cento per l’anno 2024 e 96,9 per cento a partire dall’anno 2025 nel testo originario).
Viene inserito, inoltre, un nuovo comma 10-bis che prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente.
Tabacchi e prezzo delle sigarette: le indicazioni delle Dogane
I tabacchi lavorati, in base alla normativa unionale e nazionale, sono sottoposti ad accisa. Sono considerati tabacchi lavorati i seguenti prodotti:
- Sigarette
- Sigari
- Sigaretti
- Tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette
- Tabacco da fiuto e da mastico
- Altri tabacchi da fumo (tabacco da pipa, tabacco per pipa ad acqua, prodotti da fumo a base di piante, erbe o frutta: melassa per narghilè)
- Tabacchi da inalazione senza combustione
Il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati è fissato dall’Agenzia Dogane e Monopoli in conformità a quello stabilito dai produttori o importatori.
Con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati sono inseriti nelle tabelle di ripartizione, divise per tipologia di prodotti, che evidenziano le singole voci di cui si compone il prezzo, ossia:
- Accisa
- IVA
- Aggio
- Quota al fornitore
Pe maggiori dettagli sui tabacchi e prodotti affini è possibile consultare il sito di ADM