• Contenzioso Tributario

    Contenzioso tributario: le novità in arrivo dal 2024

    Il Governo il 16 novembre ha approvato, tra le altre misure, due Decreti legislativi di prima attuazione della Riforma Fiscale.

    Si tratta di due provvedimenti approvati in via preliminare che ora passano al vaglio delle commissioni competenti per proseguire l'iter di approvazione definitiva.

    Vediamo le novità della riforma del contenzioso tributario previste secondo l'attuale testo di decreto già dal 1 gennaio 2024.

    Riforma Fiscale: sintesi delle novità per il Contenzioso tributario

    Nel dettaglio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Come specificato dal comunicato stampa dell'esecutivo il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Contenzioso tributario: impugnanilità dell'ordinanza di sospensione atto

    Tra le principali novità che il Dlgs sul Contenzioso Tributario ambisce ad introdurre, vi è quella dell'impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Se la norma venisse confermata, si amplierebbe la sfera d’azione difensiva nei processi contro il Fisco. 

    In particolare, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g) concernente l'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, con la novità si prevede che a pronunciarsi sulla sospensione dell’atto impugnato sia, a seconda dei casi, la corte di giustizia di primo o secondo grado.

    Inoltre, in aderenza alle disposizioni sul giudice monocratico contenute nella legge n. 130 del 2022, viene inserita, al comma 3, l’espressa previsione del giudice monocratico.

    Il novellato comma 4 disciplina il regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare; in particolare la norma prevede che le pronunce cautelari del giudice monocratico siano reclamabili davanti al collegio della Corte di giustizia di primo grado, mentre le ordinanze collegiali della corte di primo grado siano impugnabili davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    Si prevede l’immediata comunicazione alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    In sintesi, secondo il Dlgs l’ordinanza del giudice di primo grado che non accetta la sospensione degli atti:

    • diventa impugnabile davanti alla Corte di giustizia di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria,
    • l’ordinanza cautelare varata dal nuovo giudice monocratico istituito nel 2022 per pronunciarsi sulle liti del valore fino a 5mila euro sarà impugnabile entro 15 giorni  "solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di giustizia di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite" 
    • non è impugnabile l’ordinanza della Corte di secondo grado.
  • Banche e Assicurazioni

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Con Risoluzione n. 62 del 13 novembre con oggetto obblighi di monitoraggio fiscale a carico delle imprese di assicurazione (articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167) l'Agenzia conferma che le assicurazioni estere che operano in Italia in Lps (libera prestazione di servizi) senza l’intervento di un intermediario residente, sono tenute agli obblighi di monitoraggio fiscale. 

    Eicordiamo che la normativa del monitoraggio fiscale è stata modificata dal Dlgs 90/2017 e risultano obbligate, fra gli altri:

    • le imprese assicurative residenti;
    • le stabili organizzazioni di società di stati membri o terzi;
    • le assicurazioni con sede in Stati membri che operano in Italia in Lps.

    La risoluzone in oggetto replica ad una Associazione che ha chiesto chiarimenti riguardo a tali obblighi per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi per i contratti di assicurazione sulla vita stipulati con contraenti italiani. 

    Assicurazioni estere che operano in LPS vincolate al Monitoraggio fiscale

    Nel dettaglio, viene chiarito che, tali compagnie sono esentate dagli obblighi di monitoraggio fiscale se nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/uscita dal circuito bancario e finanziario italiano.

    In caso di trasferimento transfrontaliero con più intermediari coinvolti, il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari esonera l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dimostrare di aver ricevuto la comunicazione dall'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale.

    La normativa di riferimento prevede l'obbligo di segnalazione per le istituzioni finanziarie riguardo ai dati acquisiti durante l'identificazione dei clienti che effettuano trasferimenti di denaro, assegni, carte di credito ed altri strumenti finanziari. 

    Tale obbligo si applica anche per i trasferimenti in valuta virtuale o cripto attività di importo pari o superiore a 5mila euro.

    L'obiettivo della norma è prevenire il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo, richiedendo alle istituzioni finanziarie di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti. 

    In sintesi, si tratta di una misura di prevenzione che mira a contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo attraverso la segnalazione di operazioni sospette.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Credito d’imposta: non compensabile con IVA versata in eccesso

    Con la Risposta a interpello n 460 del 13 novembre le Entrate replicano ad un quesito sul credito d'imposta, nel caso di specie in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ ricettivo,  ex  articolo  1,  del  decreto–legge  n.  152  del  2021, chiarendo che si tratta di indebito recupero se il credito è compensato con un debito IVA non sussistente.

    L'istante, fa  presente che ha eseguito presso la propria struttura ricettiva/residence alcuni lavori, volti ad incrementarne l'efficienza energetica, al fine di beneficiare del credito di imposta riconosciuto dall'articolo  1,  commi  1 e  2,  del  decreto­ legge  6  novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1, legge 29 dicembre 2021, n. 233, e ha inviato apposita istanza  al Ministero del Turismo. 

    A seguito di decreto di concessione dei benefici l'istante è risultata assegnataria di una somma a titolo di contributo a fondo perduto e a titolo di credito d'imposta.

    L'istante, riferisce di aver interpellato il Ministero del Turismo in merito alle modalità di cessione del credito d'imposta e, al contempo, di avere difficoltà ad utilizzare il medesimo in compensazione entro il  termine ultimo  fissato al  31  dicembre 2025.

    Ciò  premesso,  l'istante  chiede  se  sia  possibile  utilizzare il  credito in  parola «in  compensazione,  con  il  versamento di  iva non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. […] Se l'impostazione viene condivisa  dall'Amministrazione,  si  chiede se il  codice  causale del rimborso da inserire in Dichiarazione Iva per la richiesta di rimborso risulti essere il n. 8, ovvero altra causale»

    L'agenzia, dopo aver ricordato la normativa di riferimento e le modalità di fruizione del credito, sottolinea che con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 ­ recante le modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta in oggetto, all'articolo 9 è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del  credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione  in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. 

    Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito sottoposto alla  scrivente, non può essere condivisa la soluzione prospettata dall'istante, con cui si  propone  di compensare tramite modello F24 il credito agevolativo con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

    L'agenzia conclude affermando che tale espediente, infatti, avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'''invenzione'' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA.

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali

    Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. 

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione. 

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. 

    Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2023: la dichiarazione integrativa e le sanzioni

    Il 31 ottobre è scaduto il termine per la presentazione del Modello 770/2023 utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate: 

    • i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022,
    • i relativi versamenti,
    • le eventuali compensazioni effettuate,
    • il riepilogo dei crediti, 
    • gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

    Modello 770/2023: modalità e termini di presentazione

    La presentazione del modello (Provvedimento n 25954/2023) deve avvenire entro il 31 ottobre 2023 esclusivamente per via telematica:

    • direttamente dal sostituto d’imposta; 
    • tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • tramite società appartenenti al gruppo.

    Attenzione al fatto che:

    • la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate 
    • la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    SCARICA QUI MODELLO E ISTRUZIONI e per approfondire leggi: Modello 770/2023: guida per l'invio 

    Modello 770/2023: correttivo o integrativo

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta prima della scadenza del termine di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”

    Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta scaduti i termini di presentazione intenda:

    • rettificare,
    • o integrare,

    può farlo presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione barrando invece la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Attenzione al fatto che, presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472 del 1997).

    Per una dichiarazione corretta entro i 90 giorni successivi alla scedenza, la sanzione applicabile va da 250 a 2.000 euro da ravvedere con la riduzione a 1/9.

    Se la dichiarazione è corretta dopo i novanta giorni successivi, la sanzione è quella prevista per il caso di omissione.

    Si evidenzia infine che:

    • sia in caso di dichiarazione integrativa,
    • sia in caso di dichiarazione correttiva,

    va barrata anche la casella "Protocollo dichiarazione inviata" per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. 

    Leggi anche Omesso 770/2023: quali sono le sanzioni? per ulteriori dettagli sulle sanzioni.

  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande

    Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
    Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.

    Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. 

    Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

    Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:

    • gli obiettivi generali, 
    • le aree prioritarie di intervento 
    • le linee di attività finanziabili 

    attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

    Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina

    • i criteri di selezione e di valutazione, 
    • le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
    •  le procedure di avvio, 
    • l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti

    Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). 

    La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. 

    Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. 

    Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti

    Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro. 

    Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:

    • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
    • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, 
    • nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. 

    Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti

    Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00. 

    La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

    La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. 

    In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste. 

    Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso. 

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda

    I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento,  dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al  seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/

    Scarica qui la modulistica.

    Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda. 

    Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”. 

    Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT

    Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.

    L'accesso alle  agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.

    Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo

    Nel dettaglio, al fine di  sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art.  15  del decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013, le  procedure per la  concessione  ed  erogazione  di agevolazioni, in forma  di contributi alla spesa  e  finanziamenti  agevolati a  valere sulle risorse del FRI.

    Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di  rilevanza  strategica per  il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a  individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

    Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di  progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

    • a) 328 milioni  di  euro  per  la  concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
    • b) 145.439.200,53 europer  la  concessione delle  agevolazioni,  nella  forma   del contributo  diretto  alla  spesa,  a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

    Risorse ulteriori rispetto alle suddette  possono essere  rese  disponibili  per  la  concessione  delle  agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:

    •  a) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
    •  b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari

    Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:

    • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art.  2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • b)  le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
    • d) i centri di ricerca;
    • e) le imprese agricole che esercitano le attività  di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili

    I progetti ammissibili alle  agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca  industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.

    I progetti  devono  essere  diretti  ad  introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

    Ai  fini  dell'ammissibilità alle  agevolazioni, i  progetti devono:

    • a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio nazionale,  in coerenza  con  il  territorio  di  competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
    • b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
    • c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio  del progetto  si  intende  la data  del  primo  impegno   giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che renda irreversibile l'investimento  oppure  la   data   di   inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale condizione si  verifichi prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni  dal provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
    • e) rispettare  il  principio  DNSH  sulla  base  degli  ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
    • f)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.
  • Successioni

    Registro Volontario Testamenti Olografi: attivo dal 6.11

    Con un comunicato stampa del 6 novembre il Consiglio Nazionale del Notariato informa del fatto che, dalla stessa data, è operativo il Registro Volontario dei Testamenti Olografi realizzato dal Consiglio Nazionale tramite la Notartel Spa – società informatica del Notariato – che permette di raccogliere e ricercare i dati dei testamenti olografi depositati fiduciariamente presso i notai in tutta Italia che aderiscono al servizio.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: che cos'è

    Il registro volontario dei testamenti olografi permette di digitalizzare le procedure di deposito e conservazione dei testamenti olografi e semplificare la ricerca da parte dei cittadini, migliorando l’iter di conoscibilità di tali documenti, oggi difficilmente reperibili, garantendo inoltre sicurezza nella conservazione dei dati e delle informazioni.
    Il comunciato specifica che si tratta di un ulteriore sviluppo di un più ampio progetto del Notariato finalizzato alla creazione di registri sussidiari digitali per l’archiviazione e la raccolta di atti, privi di pubblicità legale, che contengono dati e informazioni d’interesse pubblico.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: come funziona

    Ricordiamo che il testamento olografo:

    • è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile,
    • è scritto per intero, datato e sottoscritto, per mano del testatore.

    Dal 6 novembre, i cittadini che depositano fiduciariamente il proprio testamento olografo presso un notaio, possono richiedere al medesimo di procedere alla trascrizione dei dati di tale deposito nel Registro Volontario dei Testamenti Olografi, prestando al notaio l’opportuno consenso anche ai fini della privacy.
    Il notaio annota sul Registro le sole informazioni relative al testamento ricevuto in deposito fiduciario:

    • i dati anagrafici del testatore;
    • la data di redazione del testamento olografo; 
    • la data del deposito fiduciario,

    rilasciando al testatore relativa ricevuta del deposito. 

    In qualsiasi momento il notaio depositario, previo consenso del testatore, potrà modificare la registrazione laddove il testamento venga revocato dal testatore oppure trasferito presso altro notaio.
    Attenzione al fatto che, i cittadini in possesso di un certificato di morte possono richiedere a qualsiasi notaio in Italia di effettuare la ricerca del testamento a cui sono interessati.
    Nel caso di reperimento di un testamento olografo presso un determinato notaio, a questi arriverà in automatico la comunicazione relativa alla ricerca effettuata che lo informerà sul fatto che il testatore è deceduto e che qualcuno, interessato alla pubblicazione del testamento, ha effettuato la ricerca.

    Registro Volontario Testamenti Olografi: contatti utili

    Il comunicato stampa in oggetto, indica per i cittadini i seguiti indirizzi utili per ulteriori informazioni: 

    • Ufficio Relazioni con i Media- Consiglio Nazionale del Notariato
      • Chiara Cinti 346/3808202 – ccinti@notariato.it
      • Silvia Scafati 348/7267921 – sscafati@notariato.it
      • Erminia Chiodo 366/9110270 – echiodo@notariato.it
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
  • Versamenti delle Imposte

    Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito

    Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22

    Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento. 

    L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.

    A tal fine,  per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “4067” denominato Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”

    Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.

    Allegati: