• Enti no-profit

    Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo

    Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.

    Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:

    • per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.  

    Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta

    I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).

    Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali

    E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge. 

    In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati. 

    L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.

    Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:

    • l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
    • o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,

    saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS,  anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo. 

    Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione. 

    Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi. 

    Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
    A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
     24 del D.M. n. 106/2020

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024

    Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella  della diminuzione del Canone Rai 2024.

    Vediamo i dettagli.

    Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga

    L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
    Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. 

    Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. 

    Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.

    Il canone assume due forme:

    • il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
    • il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L.  1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).

    Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.

    A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa. 

    L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.

    Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

    In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

    Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

    Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

    Canone RAI 2023: come si paga

    Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.

    Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).

    Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

    Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.

    Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).

    Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. 

    L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

  • Legge di Bilancio

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    La legge di Bilancio 2024 in vigore il 1 gennaio pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 sul tema della cosiddetta partecipation exemption, con il comma 59 estende la disciplina, ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze, anche ai soggetti non residenti, in presenza di specifiche condizioni e in particolare purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

    Participation exemption: cosa prevede la Legge di bilancio 2024

    Con la norma in eame si estende il trattamento della non concorrenza alla formazione del reddito imponibile alle plusvalenze qualificate, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici, anche ai soggetti non residenti purché risiedano in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). 

    La norma in oggetto modifica l’articolo 68 del TUIR introducendo il comma 2-bis all’articolo 68.

    Sono beneficiari della norma:

    • le società e gli enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato
    • e privi di stabile organizzazione nel medesimo territorio, 
    • che siano residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e soggetti ad un’imposta sul reddito delle società nello Stato di residenza. 

    La disciplina in esame si applica a condizione di:

    • ininterrotto possesso per un anno (dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione); 
    • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
    • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
    • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. 

    Pertanto, al verificarsi delle suddette condizioni le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, purché diverse da quelle derivanti da partecipazioni qualificate in imprese aventi sede in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze. 

    Nel caso in cui le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 

  • Contribuenti minimi

    Fattura elettronica forfettari: via dal 1 gennaio

    Dal 1° gennaio i contribuenti in regime forfettario devono emettere le fatture in formato elettronico per le operazioni attive.

    Tali soggetti, sono pertanto obbligati all’emissione delle fatture elettroniche procedendo come segue:

    • tramite il servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate, con accesso all’area riservata del relativo sito internet e successivamente cliccando su “Fattura elettronica” (per poi seguire l’applicativo per ciò predisposto), oppure,
    • usufruendo di un servizio (ordinariamente a pagamento) messo a disposizione di un operatore di mercato (Leggi anche Fattura elettronica per tutti i forfettari dal 1 gennaio 2024)

    In tema di regime forfettario con la recente Circolare n 32 del 5 dicembre le Entrate hanno riepilogatole regole previste dalla Legge di Bilancio 2023 e fornito chiarimenti su:

    1. ingresso, 
    2. permanenza,
    3. fuoriuscita,

    dal regime, completando l'analisi delle novità con risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore relative ai dubbi più ricorrenti. Vediamo i contenenuti del documento di prassi dell'Agenzia.

    Regime Forfettario: chi può aderire

    Sinteticamente, la Circolare ricorda che, il regime forfetario rappresenta il regime naturale per le persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché nell’anno precedente abbiano congiuntamente:

    • a) conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori al limite normativamente previsto, da ultimo stabilito nella misura di 85.000 euro;
    • b) sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordiper:
      • lavoro accessorio, 
      • lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

    L’applicazione del regime forfetario è rivolta sia ai soggetti che già svolgono un’attività sia a coloro che ne intraprendono una nuova.  

    La permanenza nel regime, inoltre, non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.

    Forfettari: chiarimenti sulla fuoriuscita dal regime in corso d'anno

    Con la Circolare viene speficiato che a seguito delle modifiche al regime forfetario dal 1° gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento (del limite di 85.000 euro), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

    Invece, il superamento del limite di 100.000 euro comporta l’immediata cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare – nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento – l’imposta non detratta in costanza di regime forfetario, secondo specifiche condizioni.

    Viene chiarito che, il superamento del limite di 85.000 euro nell’anno x – nel quale viene applicato il regime forfetario – implica che l’eventuale rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno x+1 – primo anno di applicazione delle regole ordinarie – da presentare nell’anno x+2. 

    In senso conforme la circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.1.3, con la quale è stato chiarito che "la rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie e il versamento dell’eventuale importo a debito va operato in un’unica soluzione. La rettifica della detrazione va effettuata anche in caso di passaggio dal regime forfetario al regime ordinario nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie”.

    Invece, il superamento del limite di 100.000 euro nell’anno x, implica che la rettifica dell’imposta non detratta sia esposta nella dichiarazione relativa allo stesso anno, da presentare nell’anno x+1. 

    La circolare evidenzia che per effetto del superamento nel corso dell’anno x del limite di 85.000 euro, ma entro il limite di 100.000 euro, quindi, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo x+1 – da presentare nell’anno x+2 – potrà essere computata a credito in un’unica soluzione l’imposta relativa: 

    • ai beni e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31 dicembre dell’anno x; 
    • ai beni ammortizzabili (compresi i beni immateriali, quali ad esempio opere dell’ingegno, marchi, brevetti, know-how, diritti di concessione), se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione (dieci anni dalla data di acquisto o ultimazione per i fabbricati o porzioni di essi), con riferimento alle quote residue.

    Viene infine specificato che in entrambi i casi sui indicati, la rettifica della detrazione è operata nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 19-bis del decreto IVA, in base al quale: 

    • se «mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata, la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati e, per i beni ammortizzabili, è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione» (comma 3); 
    • ai fini della rettifica, «i fabbricati o porzioni di fabbricati sono comunque considerati beni ammortizzabili ed il periodo di rettifica è stabilito in dieci anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione» (comma 8); 
    • le rettifiche delle detrazioni «sono effettuate nella dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano gli eventi che le determinano, sulla base delle risultanze delle scritture contabili obbligatorie» (comma 9).

    Allegati:
  • Agricoltura

    Aiuti all’Agricoltura 2024: prestiti cambiari fino a 30mila euro

    La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 e in vigore dal 1 gennaio prevede novità in tema di prestiti cambiari per gli imprenditori agricoli.

    In sintesi, si prevede l’erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, fino ad un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima  di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.

    Aiuti all'agricoltura 2024: cosa contiene la bozza di legge di bilancio

    Nel dettaglio, al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.

    I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

    Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21. 

    Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

  • Tosap - Cosap - Tarsu - Tasse varie

    Diritto camerale 2024: il MIMIT pubblica gli importi

    Con la nota del MIMT n. 383421, pubblicata il 20 dicembre, vengono confermati, rispetto al 2023, gli importi del diritto camerale per il 2024.

    L’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento” 

    Alla luce del disposto del predetto comma 1, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati. 

    In assenza di nuovi interventi normativi, specifica la nota, la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2024; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017  

    Pertanto, le misure fisse per il  diritto annuale 2024 sono le seguenti:

     MISURE FISSE DIRITTO ANNUALE  importi 2024
    Sede Unità locale
    IMPRESE CHE PAGANO IN MISURA FISSA    
    Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione
    speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori
    diretti e imprenditori agricoli)
    44 euro 8.80 euro
    Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria 100 euro 20 euro
    IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA Sede   Unità locale 
    Società semplici non agricole 100 euro 20 euro
    Società semplici agricole 50 euro 10 euro
    Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001 100 euro 20 euro
    Soggetti iscritti al REA 15 euro  
    IMPRESE CON SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO    
    per ciascuna unità locale/sede secondaria 55 euro

    Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le seguenti aliquote:

    Scaglioni di fatturato (somma degli importi dovuti per ciascuno scaglione con arrotondamento matematico al quinto decimale)
    ALIQUOTE
    da euro a euro  
    0 100.000,00 € 200,00 (misura fissa)
    oltre 100.000,00 250.000,00 0,015%
    oltre 250.000,00 500.000,00 0,013%
    oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,010%
    oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009%
    oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005%
    oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003%
    oltre 50.000.000,00   0,001%
    (fino ad un massimo di €40.000,00)

    Si ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00.
    Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00.

    Incremento del diritto annuale adottato con delibera delle camere di commercio

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito il MIMIT specifica che entra in vigore il D.M. 23 febbraio 2023 con il quale:

    • si autorizza, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l’incremento delle misure del diritto annuale così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali,
    • per gli anni 2023, 2024 e 2025 e per le Camere di commercio indicate nell’allegato “A”

    Inoltre, viene previsto che, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è finalizzato per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato “A”.

    Al riguardo, la nota in oggetto, richiama l’attenzione sull’obbligo di invio, tramite Unioncamere ed entro il 30 giugno 2024, di un rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati, come previsto dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2023, tali camere di commercio sono inoltre tenute a rendicontare le risorse non utilizzate derivanti dall’incremento del diritto annuale per il triennio 2020-2022 non già rendicontate al 30 giugno 2023.

    Diritto Camerale 2024: modalità e termini di versamento

    Il diritto camerale viene versato:

    • in unica soluzione;
    • con il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

    Il termine entro cui pagare coincide con quello del versamento del primo acconto delle imposte sui redditi secondo i termini su richiamati.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus gasolio trasporto c/terzi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 74 del 20 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per usufruire con F24 del bonus per il gasolio per gli autotrasportatori di merci in c/terzi.

    Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197, così come modificato dal decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, si prevede il riconoscimento, di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto del gasolio, nel secondo trimestre del 2022, impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore utilizzati dalle imprese esercenti le attività di trasporto. 

    Leggi anche Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre.

    Il bonus è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con il decreto 8 agosto 2023, n. 197, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.

    In particolare, l’articolo 5, comma 1, del suddetto decreto prevede che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • 7057” denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di gasolio a favore delle imprese esercenti attività di trasporto di cose per conto di terzi articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2022, n. 197” 

    In fase di compilazione del Modello, attenzione al fatto che, il suddetto codice tributo:

    • è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, 
    • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”,
    • il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ristrutturazioni alberghi: il codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 73 del 20 dicembre si istituisce il codice tributo per usare il bonus ristrutturazione alberghi, prima di approfondire ricordiamo il perimetro di questo bonus.

    Bonus ristrutturazione alberghi: che cos'è

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosce in favore dei soggetti di cui al successivo comma 4, ovvero le imprese turistiche, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all'80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto e fino al 31 dicembre 2024, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 1.

    Il successivo comma 8 del richiamato articolo 1 stabilisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, e che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Il medesimo comma 8 dell’articolo 1 dispone, altresì, che il credito d'imposta è cedibile, solo per intero, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta. 

    Ai sensi del citato articolo 1, comma 8, inoltre, il Ministero del Turismo, comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti ammessi a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche. 

    Ciascun beneficiario o cessionario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7059” – denominato “Credito d’imposta a favore delle imprese turistiche di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus patenti giovani autotrasportatori: stanziati altri 2,4 ML

    Il Collegato Fiscale convertito in Legge n 191/2023 pubblicato i GU n 293 del 16 dicembre prevede un incremento del fondo per patenti giovani autisti per l’autotrasporto.

    Nel dettaglio, l’articolo 10-quater incrementa per il 2023 il fondo per le patenti dei giovani autisti nell’autotrasporto di 2 milioni e 400 mila euro per il solo 2023.

    Il fondo è denominato “Programma patenti giovani autisti autotrasporto” ed è stato istituito nello stato di previsione del MIT dal decreto legge n. 121 del 2021 (poi convertito nella legge n. 156 del 2021). 

    Il fondo ha una dotazione di: 

    • 3,7 milioni di euro per l'anno 2022; 
    • 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 

    Per il 2023 la dotazione totale risulta elevata a 7,8 milioni di euro. 

    Si ricorda che il fondo è finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1°luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e di importo non superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci. 

    Il contributo può essere erogato una sola volta e non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. 

    I criteri e le modalità di concessione del contributo sono stati stabiliti con il Decreto MIT del 30 giugno 2022 ed è gestito su una piattaforma informatica. 

    Leggi anche: Bonus patenti autotrasportatori: sbloccati altri 520 buoni

  • Riforma fiscale

    Residenza fiscale: cosa prevede il Dlgs Fiscalità Internazionale

    Il Governo nella seduta del Cdm di ieri 19 dicembre ha approvato, in via definitiva il Dlgs di Fiscalità internazionale con le novità sulla residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche.

    Ricordiamo, che la Delega al Governo per la riforma è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale n 189 del 14 agosto ed è entrata in vigore il giorno 29 dello stesso mese.

    Il Decreto legislativo sulla fiscalità internazionale reca una prima attuazione delle novità previste in tema appunto, di Residenza fiscale.

    Va ricordato che, il concetto di residenza fiscale, rileva nella corretta determinazione della potestà impositiva. 

    I soggetti fiscalmente residenti sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato (art. 3 TUIR). 

    Va evidenziato che, per quanto riguarda la residenza fiscale delle società e degli enti rispetto allo schema di DLgs. si interviene sull’art. 5 comma 3 del TUIR, al fine di prevedere i medesimi requisiti anche per le società di persone.

    Residenza fiscale persone fisiche: cosa prevede il Dlgs attuativo

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che: il comma 2 dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituito dal seguente: “2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.”.

    Pertanto per le persone fisiche si sostituisce il criterio civilistico del domicilio con un criterio di natura sostanziale, in cui il domicilio è il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente e si aggiunge quello della presenza fisica nel territorio dello Stato. 

    Resta fermo il criterio civilistico della residenza. 

    Tali criteri devono essere verificati per la maggior parte del periodo d’imposta, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi.

    Ai fini del computo dei giorni si considerano anche le frazioni di giorno.

    Residenza fiscale persone giuridiche: cosa prevede il Dlgs attuativo 

    Il Dlgs approvato in esame definitivo il 19 dicembre 2023, prevede che:

    • per le persone giuridiche, si eliminano i riferimenti al criterio dell'oggetto principale che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di fondare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:
      • il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
      • il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

    Residenza fiscale: i criteri generali della Legge delega di Riforma Fiscale

    Con l'art 3 lettera c) viene specificato che la riforma dovrà garantire la revisione della disciplina della residenza fiscale: delle persone fisiche, delle società  degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all'imposizione  in modo da rendere coerente il criterio della residenza fiscale con:

    • la migliore prassi internazionale e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, 
    • nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia. La normativa in materia di stabile organizzazione fa riferimento al nuovo articolo 162, comma 2, lettera f-bis) del TUIR (introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

    Viene precisato che, con riferimento alla residenza fiscale:

    1. dovrà altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all'esecuzione della prestazione lavorativa  in modalità agile. (In proposito leggi gli ultimi chiarimenti delle Entrate relativi alla Circolare n 25 del 18 agosto)
    2. e dovrà essere previsto il coordinamento con i regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, ossia il regime agevolato sui redditi da lavoro dei cosiddetti “impatriati” (legge 147/2015) che ha la durata di cinque anni a partire dal trasferimento della residenza.