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Imprese montane di giovani: credito d’imposta in arrivo nella Legge 131
Viene pubblicata in GU n 218 del 19 settembre la Legge n 131/2025 con Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in vigore dal 20 settembre.
Tra le altre misure rivolte a promuovere le zone montane, come definite dalla stessa norma, vi è il Capo V con che al'articolo 25 reca Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani oltre a novità per il lavoro.
Prima dei dettagli sottolineamo che la Legge 131 prevede che entro novanta giorni dal 20 settembre, data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza.
Imprese montane di giovani: agevolazioni in arrivo dalla Legge 131 del 2025
In particolare, l'articolo 25 della legge in oggetto preved quanto segue.
Aalle piccole imprese e microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, il cui titolare, alla data di avvio dell'attività stessa, non abbia compiuto il quarantunesimo anno di età, nonche' alle società e alle cooperative che abbiano intrapreso nel medesimo periodo una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2, comma 2, e i cui soci siano per piu' del 50 per cento persone fisiche che alla data di avvio dell'attivita' non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per piu' del 50 per cento da persone fisiche che alla stessa data non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di eta', per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attivita' e' intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, e' concesso, a condizione che l'attivita' di impresa sia svolta per un periodo minimo di otto mesi, anche non continuativi, nel corso dell'anno solare di riferimento, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
Il credito d'imposta è concesso nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Nei casi in cui nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 150.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento, fermo restando il limite complessivo.
L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Con decreto del Miistro delle imprese e del made in Italy, sono determinati i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta anche con riferimento all'accertamento del requisito anagrafico e ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsti, nonche' le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
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770 semplificato: dati entro il 30 settembre
Entro il 30 settembre occorre inviare i dati del Prospetto delle ritenute/trattenute.
Ricordiamo che con il Provvedimento n 25978/2025 le Entrate hanno dettato le regole operative per la Dichiarazione semplificata dei sostituti d'imposta con meno di cinque dipendenti, in alternativa al modello 770.
Successivamente con il Provvedimento n 241540 del 3 giugno sono state modificate le date di riferimento della novità e nel dettaglio, per fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software un maggiore lasso temporale per operare gli adeguamenti informatici, l’Agenzia è intervenuta prorogando al 30 settembre 2025 il termine per l’invio del prospetto dati ed estendendo il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025.
Vediamo chi riguarda questa scadenza.
770 semplificato: dati entro il 30 settembre
L’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto, in via sperimentale, a partire dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, Modello 770, che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La disposizione stabilisce, infatti che, i sostituti d’imposta, in alternativa rispetto alla presentazione del modello 770, possano, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunicare anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento n. 25978 del 31 gennaio 2025 sono stati definiti, tra l’altro, gli elementi informativi da comunicare oltre che le modalità e i termini per la trasmissione dei dati.
In particolare, al punto 4.5 del richiamato provvedimento è stato previsto che i sostituti d’imposta, che si avvalgono delle nuove disposizioni, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, effettuano, entro le ordinarie scadenze, i versamenti tramite modello F24 e comunicano gli altri dati mediante il ‘Prospetto delle ritenute/trattenute operate’ (All. 4 del provvedimento) entro il 30 aprile 2025.
Al fine di fornire agli operatori del settore e alle aziende di sviluppo software, un maggiore lasso temporale per operare i necessari adeguamenti informatici, l'agenzia ha prorogato al 30 settembre 2025, il termine per l’invio del richiamato prospetto e viene esteso il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, ricomprendendo, oltre alle ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio, anche quelle relative ai mesi da marzo ad agosto 2025. -
Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il MEF annuncia che, in data 17 settembre, all’unanimità in commissione bilancio del Senato è stata approvata la risoluzione sul nuovo Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp) che prende il posto della Nadef.
Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF
La riforma delle regole della governance economica europea ha modificato l’impostazione della programmazione economica degli Stati membri dell’Unione europea e gli strumenti utilizzati a tal fine.
Alla luce di queste innovazioni normative, il Parlamento ha impegnato il Governo a presentare al posto del Documento di economia e finanza (DEF), il Documento di finanza pubblica (DFP), esaminato e approvato dalle Camere lo scorso aprile e successivamente inviato alle istituzioni europee.
Viene così definita la disciplina da applicare al documento di finanza pubblica che le Camere saranno chiamate a esaminare in vista della predisposizione della manovra 2026-28.
Entro il 2 ottobre 2025 viene trasmesso alle Camere, ai fini delle conseguenti deliberazioni parlamentari, il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) per il successivo triennio, che contiene:
- l’aggiornamento delle previsioni a legislazione vigente riportate nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025), macroeconomiche e di finanza pubblica, del conto economico delle Amministrazioni pubbliche, articolato per sottosettore, nonché dell’aggregato di spesa netta con indicazioni sull’andamento delle componenti sottostanti, del saldo di cassa del settore statale;
- il quadro programmatico macroeconomico e di finanza pubblica, coerente con il percorso della spesa netta stabilito, sia in termini annuali sia cumulati, dal Consiglio; l’articolazione delle misure di prossima adozione nell’ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari;
- l’aggiornamento dello stato degli impegni di riforma e investimento adottati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.
Nel Documento programmatico di bilancio e nella Nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di bilancio (NTI), per il periodo di riferimento, tra le altre cose, verrà dato conto delle componenti dell’aggregato della spesa netta; nella NTI, verrà data evidenza del conto economico programmatico delle Amministrazioni pubbliche articolato per sottosettore; verrà aggiornato, dove necessario, l’elenco dei provvedimenti collegati alla manovra di bilancio indicati nel DFP 2025; il DPFP sarà corredato di una relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile.
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Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita
Innovazione per il settore del Turismo, è questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra le associazioni di categoria e la Banca Intesa con la disponibilità di 10 miliarti di euro.
Confindustria Alberghi, Federterme e Federturismo Confindustria hanno siglato un accordo con la Banca Intesa Sanpaolo per fornire un pacchetto di risorse finanziarie per investimenti che migliorano la qualità ricettiva, rafforzare la competitività del settore e possibilità di guardare ai mercati internazionali, sostenendo la crescita dimensionale.
Imprese del Turismo: 10 miliardi di risorse per la crescita del comparto
Lo scorso 14 gennaio « è stato firmato l'accordo denominato "investimenti, innovazione, credito. I fattori chiave per la crescita sostenibile delle imprese italiane" che redne disponibile del sistema Confindustria un plafond di 200 miliardi nel quadriennio 2025-2028 per sostenere le aziende italiane nel percorso di trasformazione e innovazione.
Il Responsabile di Banca Intesa ha dichiarato alla stampa che "La collaborazione tra Intesa Sanpaolo e il sistema associativo del settore sarà decisiva per la sostenibilità futura del turismo in Italia. Già oggi consentiamo agli operatori turistici di accedere ad incentivi, misure agevolative e strumenti per mitigare i rischi d’impresa".
L'accordo consta di 21 articoli in un documento di quattrordici pagine che evidenziano i vari punti di intervento, scarica qui il testo.
Turismo e trasformazione digitale ed energetica: cosa prevede l’accordo
Come recita l'articolo 1 dell'accordo, la trasformazione digitale ed energetica rappresenta una sfida e al tempo stesso una opportunità unica per le imprese, per poter affrontare le dinamiche di mercati sempre più in forte evoluzione.
Intesa Sanpaolo e Confindustria intendono confermare la pluriennale collaborazione e condividere azioni e iniziative comuni che possano imprimere una forte spinta agli investimenti finalizzati ad affrontare la trasformazione digitale ed energetica, individuando le migliori soluzioni in grado di facilitare i programmi di rinnovamento e investimento delle imprese, anche attraverso servizi consulenziali evoluti che possano facilitare l’accesso alle misure di incentivazione pubblica previste dallo Stato anche nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A partire dal Piano Transizione 5.0 – in complementarità con il Piano Transizione 4.0 e in linea con le azioni previste dal piano REPowerEU – le parti si pongono l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese supportandole nella transizione digitale ed energetica.Promuovere la crescita nella ZES Unica
Con l'articolo 9 rubricato Promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese del Sud Italia – ZES Unica Mezzogiorno si vuole favorire le imprese delle aree svantaggiate del sud Italia.
Viene ricordato che la ZES Unica Mezzogiorno, istituita con il decreto-legge n. 124/2023 si prefigge di favorire lo sviluppo equilibrato del tessuto produttivo italiano attraverso il recupero dei divari di competitività e ricchezza tra le aree del Paese.All’interno delle aree della ZES Unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte di imprese già operative e di quelle che si insedieranno potrà beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa, quali, tra l’altro, l’Autorizzazione Unica, che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla realizzazione dei progetti inerenti all’avvio di attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES Unica Mezzogiorno.
L'accordo recita che in tale ambito le Parti sono concordi nell’individuare iniziative ed azioni specifiche che possano favorire il pieno conseguimento degli obiettivi della ZES Unica Mezzogiorno, anche attraverso iniziative sistemiche con il coinvolgimento dell’Autorità di Coordinamento della Struttura di Missione della Zes Unica e degli altri stakeholder coinvolti, con il comune intento di contribuire alla crescita economica e sociale dei territori interessati, in coerenza con le iniziative declinate nell'accordo di cui si tratta. -
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Con il Decreto MASE del 4 agosto 2025, il legislatore ha aggiornato la disciplina del Conto Termico 3.0, lo strumento che sostiene interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
L’obiettivo dichiarato (art. 1) è rendere più semplice e mirata l’agevolazione, favorendo decarbonizzazione, innovazione tecnologica e riqualificazione del patrimonio edilizio.Rispetto alla versione del 2016, il nuovo decreto amplia il perimetro dei soggetti ammessi e rafforza il ruolo delle reti energetiche, oggi centrali nella transizione ecologica.
Conto Termico 3.0: regole per le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
Il decreto prevede incentivi dedicati agli interventi su reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.
In particolare, l’art. 8, comma 1, lett. c) e d) riconosce contributi per:
- sostituzione di impianti esistenti con generatori a biomassa ad alta efficienza, anche in combinazione con pompe di calore;installazione di impianti solari termici anche abbinati a sistemi di solar cooling,
- destinati a processi produttivi o all’immissione in reti di teleriscaldamento/raffrescamento.
Per impianti sopra i 200 kW o campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore, così da garantire trasparenza e monitoraggio dei consumi.
La norma intende rafforzare la sostenibilità delle reti, premiando gli investimenti che riducono l’uso di combustibili fossili e favoriscono l’autoproduzione da rinnovabili.
Per i professionisti, la sfida è integrare correttamente i requisiti tecnici con le pratiche amministrative, spesso complesse in presenza di più soggetti coinvolti.
Le disposizioni valide per tutte le agevolazioni del decreto, comprese quelle per le reti, fissano i criteri di accesso:
- soggetti ammessi (artt. 4 e 7): amministrazioni pubbliche, soggetti privati in ambito terziario e residenziale, enti del Terzo Settore. Sono ammesse anche forme aggregate come consorzi e reti di imprese.
- condizioni di ammissibilità (art. 10): gli interventi devono riguardare edifici dotati di impianto di climatizzazione preesistente e devono utilizzare apparecchi nuovi o ricondizionati certificati.
- intensità dell’incentivo (art. 11): fino al 65% delle spese ammissibili. Per i Comuni sotto i 15.000 abitanti è prevista la copertura fino al 100%.
- durata e rateizzazione: gli incentivi vengono erogati in rate costanti di 2 o 5 anni a seconda della tipologia di intervento (Tabella 1).
- accesso alla misura (art. 14): tramite Portaltermicodel GSE, con due modalità:
- accesso diretto, entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori;
- prenotazione preventiva, utile per PA e soggetti che si avvalgono di ESCo.
- adempimenti documentali (artt. 15 e 18): in alcuni casi è richiesta la diagnosi energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica. Il Soggetto Responsabile deve conservare fatture, ricevute e documentazione per tutta la durata dell’incentivo e i cinque anni successivi.
Si rimanda al decreto con tutte le altre norme che regolamentano il Conto Termico 3.0, leggi qui, per tutti i dettagli.
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Rottamazione quinquies: come favorire l’adesione
E' ormai noto che la rottamazione quinquies sarà inserita nella prossima legge di bilancio 2026.
Dall'iniziale annuncio nel decreto milleproroghe, risalente ormai al mese di febbraio, i lavori sulla agevolazione prendono forma con l'avvio della manovra finanziaria.
Confrontando la nuova rottamazione con le precedenti emergono delle criticità per questi tipi di agevolazioni.
Senz'altro permettono di "fare cassa" ma il carico eccessivo delle prime due rate, ha spesso scoraggiato l’adesione da parte dei contribuenti.
Per risolvere questa distorsione, il Viceministro Leo ha dichiarato che si sta lavorando per “attenuare o eliminare il meccanismo iniziale penalizzante”, prevedendo per la edizione in arrivo, un piano di versamenti più graduale e sostenibile.
Obiettivo è quello di incentivare l’adesione dei contribuenti effettivamente interessati, senzacreare difficoltà nella fase iniziale del percorso di regolarizzazione.
Inoltre la Rottamazione Quinquies dovrebbe prevedere un numero maggiore di rate mensili e una tolleranza più ampia per le eventuali rate non versate in modo da evitare decadenze automatiche troppo rigide.
Vediamo maggiori dettagli.
Rottamazione quinquies: nella prossima legge di bilancio
La rottamazione quinquies sarà approvata per il 2026 nella legge di bilancio.
A confermarlo è stato il Presidente della commissione Finanze del Senato, Massimo Garavaglia, che durante le votazioni del ddl di proroga della riforma fiscale è tornato sul tema specificando che “Proprio oggi in commissione Finanze abbiamo chiuso la discussione generale e fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al rientro; quindi al rientro a settembre possiamo chiudere il testo, di modo che sia pronto per essere inserito in legge di Bilancio”
Altro punto annunciato è quello del taglio dell'Iperf per il ceto medio.
Secondo il Viceministro all’Economia Maurizio Leo, le due misure non sono, peraltro, incompatibili, pur se dovranno confrontarsi con le risorse a disposizione, scoglio da superare per una prossima realizzazione.
Per quel che riguarda la rottamazione alla quinta edizione è certo che i contribuenti non meritevoli non avranno accesso alla nuova agevolazione delle cartelle.
Il nuovo disegno di legge in discussione prevederebbe una novità assoluta rispetto al passato, ossia saranno escluisi i rottamatori di professione o contribuenti non meritevoli.
In particolare tali contribuenti sono coloro i quali hanno già utilizzato le rottamazioni delle cartelle precedenti ma senza chiudere definitivamente il debito fiscale, quindi verosimilmente con il solo fine di bloccare pignoramenti o fermi amministrativi.
Quanto al perimetro degli importi che potranno rientrare nella rottamazione si dovrebbero prevedere degli anticipi per i soli debiti rilevanti.
Ad esempio per i debiti fiscali di importo superiore a 50.000 euro si valuta un anticipo obbligatorio fino al 5% dell’importo.
Il piano rateale dovrebbe inoltre prevedere fino a 10 anni con 120 rate mensili, e possibilità di saltare fino a 8 rate non consecutive prima della perdita del beneficio.
I debiti meno rilevanti dovrebbero essere onorati con una nuova forma di saldo e stralcio: cancellazione automatica per cartelle sotto una certa soglia.
Per tale misura non si hanno però molti dettagli.
Il Viceministro Leo, durante un incontro datato 11 settembre persso il Cna ha speigato che il lavoro tecnico sulla rottamazione numero cinque, ha individuato due priorità:
- circoscrivere la platea, anche per ridurre i costi, concentrandosi sull’evasione nata dall’effettiva impossibilità di pagare, escludendo i recidivi,
- favorirne l’adesione per aumentare l’efficacia del nuovo intervento.
In questa ottica si lavora per attenuare o eliminare il meccanismo iniziale, che fino ad ora ha fatto costare le prime due rate il doppio delle altre.
Le ultime edizionie delle rottamazioni hanno infatti concentrato nelle prime due rate il 20% del debito da pagare, diviso in due tranche del 10% ciascuna, diluendo il restante 80% in altre 16 rate. Si intende quindi, nella prossima edizione di rivedere in modo più lineare il piano dei versamenti.
Si attendono ulteriori notizie su come intende procedere l'Esecutivo.
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Bonus edilizi: quando spetta la detrazione maggiorata
Con la Risposta a interpello n 244/2025 le Entrate replicano ad un dipendente delle forze armate che ha acquistato e ristrutturato un immobile senza ancora trasferirci la residenza.
L'Istante, appartenente alle forze dell'ordine «ha chiesto il mutuo ipotecario e l'agevolazione prima casa, pur non avendovi trasferito la residenza».
Sul predetto immobile ha intrapreso «una ristrutturazione edilizia, inquadrabile tra gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 16bis del TUIR ».
Considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), per le spese sostenute nel 2025, è possibile fruire della detrazione nella misura del 50 per cento solo nel caso in cui le stesse siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'Istante chiede se «non avendo trasferito la residenza nella nuova abitazione […] l'immobile sul quale è stata eseguita la ristrutturazione è da considerarsi ''abitazione principale'' per l'applicazione dell'aliquota del 50% o deve applicarsi l'aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione»In sintesi per poter beneficiare dell’aliquota maggiorata del 50% delle spese sostenute nel 2025 per interventi edilizi è irrilevante l’aver trasferito la residenza nell’immobile oggetto dei lavori.
Bonus edilizi: regole per le forze armate
Con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici sulle novità fiscali contenute nella citata legge di bilancio 2025.
In particolare, con riferimento alle modifiche apportate al citato articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013, nella predetta circolare viene affermato che la maggiorazione spetta, quindi, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.
Con riferimento a tale ultimo requisito, nella citata circolare n. 8/E del 2025 viene precisato che «in linea con quanto evidenziato con la circolare n. 13/E del 2023, in materia di Superbonus, si ritiene che possa essere applicata la definizione del comma 3bis dell'articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata».
Coerentemente, ai fini dell'applicazione della detrazione con l'aliquota più elevata, rientra in tale nozione anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del TUIR).
Resta inteso che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.
La maggiorazione spetta, altresì, nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.
Si ritiene che, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. […]
Qualora siano rispettati i requisiti per accedere alla maggiorazione dell'aliquota di detrazione per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, […] se nel corso dei successivi periodi d'imposta di fruizione della detrazione 'immobile non è più destinato ad abitazione principale, il contribuente può continuare a beneficiare dell'aliquota maggiorata.
Ciò posto, la legge di bilancio 2025, nel modificare il regime delle detrazioni in commento, non ha previsto alcuna deroga a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, oltre che a favore del personale dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, ragion per cui, in assenza di specifiche eccezioni, anche per tali categorie di soggetti, si applicano i principi generali ivi indicati (cfr. articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1).
Ne consegue, pertanto, che, nel caso di specie, l'Istante, potrà fruire, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16 bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, a condizione che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale intendendosi, come tale, «quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente».
Concludendo per beneficiare dell’aliquota maggiorata delle detrazioni edilizie è irrilevante l’aver trasferito la residenza anagrafica nell’immobile in questione.
Inoltre non essendo previste deroghe a favore del personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, l’aliquota maggiorata spetta anche per questi soggetti al verificarsi delle due condizioni stabilite dalla norma: titolarità dell’immobile e destinazione ad abitazione principale.
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Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Il Consiglio dei Ministri in data 11 settembre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
Come evidenzia il comunicato stampa del Governo, l'obiettivo principale delle norme introdotte è la semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, volta a promuovere un’accelerazione nella transizione ecologica e a facilitare gli investimenti nel settore, in linea con gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Produzione energia da fonti rinnovabili: approvato un correttivo
Le modifiche che sono state approvate ma che necessitano di ulteriori passaggi per approvazione definitiva e successiva entrata in vigore, mirano a:
- accelerare l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di impianti di energia rinnovabile;
- introdurre definizioni precise per “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza” degli impianti esistenti;
- razionalizzare le procedure per gli interventi che interferiscono con vincoli paesaggistici o di tutela del patrimonio culturale;
- rivedere i termini per l’obbligo di ripristino dei luoghi a carico dei soggetti esercenti;
- ridurre i tempi di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali quello relativo alla “autorizzazione unica” con valore di valutazione di impatto ambientale, che passa da 120 a 40 giorni per alcune tipologie di interventi;
- prevedere il punto di contatto unico a livello comunale per gli interventi sul territorio.
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Pec professionale anche su INAD: possibile cancellarla
Con un Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l'AGID fornisce un chiarimento per l'identià digitale, PEC dei professionisti.
In particolare a seguito di segnalazioni dei professionisti che hanno riscontrato il proprio indirizzo PEC da INIPEC anche su INAD.
Ricordiamo che INIPEC è l'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti tenuto dal registro imprese mentre INAD è l'indice nazionale dei domicili digitali, si riporta il chiarimento congiuto INAD-AGID per gli indirizzi professionali.
Ricordiamo inoltre la differenza tra i due profili digitali:
- a) profilo “cittadino”:
- ti puoi iscrivere se sei maggiorenne e hai la capacità di agire;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua persona o a te dirette in qualità di tutore, curatore, procuratore o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche;
- b) profilo “professionista”:
- ti puoi iscrivere se svolgi una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013;
- sul tuo domicilio digitale riceverai comunicazioni a valore legale relative alla tua attività professionale non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013.
Pec professionale anche su INAD: possibile calcellarla
Il comunicato evidenzaia che negli ultimi mesi diversi professionisti hanno segnalato la presenza del proprio indirizzo PEC, originariamente registrato in INI-PEC, anche su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ricorda che il riversamento automatico degli indirizzi PEC dei professionisti da INI-PEC a INAD è previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (articolo 6-quater, comma 2, del D. Lgs. 82/2005).
Ciò significa che ogni PEC professionale presente in INI-PEC viene automaticamente trasferita in INAD, dove assume valore come domicilio digitale della persona fisica.
A tal proposito, AgID e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno inoltrato un comunicato congiiunto a tutti i collegi e ordini professionali, volto ad agevolare una maggiore diffusione delle informazioni sul tema.
Attenzione al fatto che chi non desidera che la propria PEC professionale sia utilizzata anche per comunicazioni personali può:
- modificare il domicilio digitale in INAD, indicando un indirizzo diverso da quello presente in INI-PEC (come, per esempio, un secondo indirizzo PEC dedicato alla sfera personale);
- cancellare il domicilio digitale da INAD.
Entrambe le operazioni possono essere effettuate direttamente dal portale domiciliodigitale.gov.it, dopo essersi autenticati tramite SPID, CIE o CNS.
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Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge
La Cassazione con l'Ordinanza n. 24536/2025 si è pronunciata su un ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento emessi dal Fisco nei confronti di una s.r.l. e del suo socio unico, con i quali è stato contestato un maggior imponibile ai fini IRES, IRAP e IVA, derivante dall'omessa dichiarazione di una parte dei ricavi.In materia di imposte sui redditi, vige il principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili eventualmente conseguiti dall'ente.Pertanto, non è richiesta la prova di effettivi trasferimenti patrimoniali, né la tracciabilità delle somme, poiché la preseunzione si fonda sulla particolare struttura della compagine sociale.L'onere della prova contraria grava sul socio, il quale deve dimostrare che i maggiori utili non sono stati percepiti, in quanto reinvestiti, accantonati o attribuiti ad altri soggetti.Vediamo i dettagli della causa.
Accertamento a srl con socio unico: le presunzioni di legge
Le Entrate hanno presentato ricorso per Cassazione dopo che la Commissione tributaria provinciale e poi la Commissione regionale avevano ridimensionato le pretese fiscali di alcuni avvisi di accertamento.
L’Amministrazione finanziaria ha denunciato tre errori di diritto commessi dal giudice d’appello:
- mancata sospensione del giudizio (art. 295 c.p.c.), nonostante la pendenza della causa parallela sulla società.
- motivazione apparente della sentenza, ritenuta nulla per carenza di spiegazioni logico-giuridiche (art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c.).
- errata applicazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, tipica delle società a ristretta base (D.P.R. 600/1973 e TUIR).
In particolare, si sosteneva che il giudice regionale avesse considerato definitive le decisioni favorevoli alla società, quando in realtà erano ancora oggetto di giudizio, e che avesse richiesto prove inesistenti sulla tracciabilità bancaria dei presunti utili distribuiti al socio.
La Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ritenendo corretta la gestione processuale (nessuna sospensione necessaria) e sufficiente la motivazione della sentenza regionale.
Il primo motivo è infondato poichè la Corte ha già chiarito che nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all'art. 337, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il suo passaggio in giudicato, oppure proseguire il giudizio medesimo ove ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata.
Inoltre per il secondo motivo la Corte ha chiarito che sussiste l'apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento.
La Cassazione ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo la fondatezza delle doglianze dell’Agenzia delle Entrate in tema di presunzione di distribuzione degli utili. La Corte ha ribadito che:
- nelle società a ristretta base partecipativa, la legge consente di presumere che i maggiori utili accertati dall’Amministrazione siano stati distribuiti ai soci;
- l’onere della prova si sposta sul socio, che deve dimostrare il contrario, cioè che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti o percepiti da altri soggetti;
- non è necessario dimostrare passaggi di denaro tracciabili: la natura occulta degli utili rende improbabile l’esistenza di riscontri bancari.
Il punto centrale è che la società aveva un unico socio, con partecipazione al 100%.
In questi casi, la presunzione di percezione degli utili è ancora più forte: non si può invocare la mancanza di prove documentali per sottrarsi all’imposizione.
Nei confronti delle società a ristretta base (anche unipersonali), il Fisco può presumere la distribuzione degli utili extracontabili.
Il socio non può limitarsi a negare la percezione, ma deve dimostrare concretamente che i maggiori utili non gli siano stati attribuiti, le contestazioni fondate sull’assenza di tracciabilità bancaria non sono idonee a superare la presunzione.
La vicenda conferma quindi un principio operativo essenziale ossia che la difesa del socio unico richiede elementi probatori solidi, capaci di superare la presunzione legale, altrimenti l’accertamento del Fisco troverà conferma.