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Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo
Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale viene pubblicato in GU n138 del 17 giugno e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione.
Vediamo maggiori dettagli.
Tasse partite IVA: rinvio a luglio definitivo, il calendario completo
Il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse delle PIVA.
Il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo, durante la conferenza stampa ha commentato il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.
In particolare il decreto contiene:
- la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.
Attenzione al fatto che i versamenti dovranno quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
- o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.
Attenzione al fatto che la relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.
Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)
Più dettagliatamente, la proroga si applica ai soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF
Infine il differimento riguarda chi:
- partecipi a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- dichiarano redditi “per trasparenza”.
leggi anche Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno..
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Decreto Fiscale: le novità in vigore dal 18 giugno
Il Decreto Fiscale pubblicato in GU n 138/2025 contiene tante novità.
In particolare, come specificato dal comunicato stampa del Governo viene previsto che per il 2025, vengono differiti i termini di versamento delle tasse delle partite IVA:
- del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
Inoltre sono entrate in vigore dal oggi 18 giugno altre norme che di seguito si sintetizzano
Decreto fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo
Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.
Il testo prevede una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili.
Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Decreto Fiscale: chiarimenti sulla determinazione del reddito d’impresa
Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
- al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.
Decreto Fiscale: chiarimenti su IVA e terzo settore
Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:
- a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
- per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.
Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.
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Reverse charge logistica e appalti: novità dopo il dl fiscale
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto novità per il reverse charge nel settore della logistica.
Ora il DL fiscale prevede ulteriori novità, vediamole in sintesi.
Reverse charge: le novità in arrivo
Ricordiamo che il meccanismo dell'inversione contabile, o reverse charge, (quinto comma dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972), comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.
Il DL fiscale estende, escludendo i precedenti vincoli sui singoli rapporti, il perimetro di applicazione dell’inversione contabile anche agli appalti di trasporto delle merci, per i quali tali limitazioni risultavano inapplicabili.
Con l’articolo 9 si vuole estendere il perimetro di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile a tutti gli appalti della logistica e dei trasporti prevedendolo anche per gli appalti di trasporto merci.
Ricordiamo la legge di Bilancio 2025 ha introdotto il reverse charge per le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili rese nei confronti delle imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Attenzione al fatto che finalità della norma è quella di contrastare le frodi di operatori della logistica e negli appalti di fornitura di manodopera.
Partendo dalle finalità antifrode della norma, il Legislatore interviene sul testo del comma 57 eliminando i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell’utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.
La legge di Bilancio 2025 ha anche introdotto un sistema transitorio in attesa che il Consiglio dell’Unione europea autorizzi, per tali prestazioni, l’introduzione del meccanismo del reverse charge.
In particolare è stato introdotto un regime transitorio opzionale con la possibilità per il prestatore e il committente di sceglie se il pagamento dell’Iva sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore che rimane responsabile solidale dell’imposta.
Infine con il decreto fiscale il legislatore interviene chiarendo che l’opzione per il regime transitorio può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti.
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Polizza catastrofale grandi imprese: incertezza sulle sanzioni dal 30 giugno
Il Decreto-legge n 39/2025 publbicato in GU n 75 del 31 marzo, conteneva la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che:
- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- è rimasto al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Considerato che il 30 giugno scadono i 90 giorni, da allora in poi dovrebbero scattare le famigerate sanzioni per chi non ha stipulato, vediamo quali incertezze sussistono.
Polizza catastrofale grandi imprese: incertezza sulle sanzioni dal 30 giugno
L’art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che le disposizione sulle sanzioni ossia quelle previste dall’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si applichino decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
La norma originaria non è chiara quindi nascono diversi dubbi che si prospetteranno dopo il 30 giugno prossimo.
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.
Tale previsione ricordiamolo non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Il MIMIT con due FAQ ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
Pertanto ciascun Ministero dovrebbe emanare un apposito provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Entro il 30 giugno dovrebbero arrivare indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure.
Presumibilmente però non dovrebbero essere applicabili sanzioni alle imprese inadempienti, fintantochè non arriveranno i provvedimenti di cui si tratta.
Infatti sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
Il MIMIT ha specificato per quanto di propria compretenza che “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.
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Superbonus in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
Il Superbonus in dieci anni anche per le spese del 2023 è ciò che mancava per chiudere il cerchio su questa agevolazione ormai agli sgoccioli.
Con la Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio è state prevista la novità del superbonus spese 2023 da spalmare in 10 anni, vediamo, dalle istruzioni ADE come procedere nella dichiarazione dei redditi 2025.
Superbonus 2023 in dieci anni: istruzioni per procedere
La Legge di bilancio 2025 contiene un intervento relativo all'utilizzo delle detrazioni collegate alle ristrutturazioni di efficientamento energetico.
In particolare, anche per le spese effettuate nel 2023 è introdotta la possibilità di spalmare su dieci anni il recupero del bonus fiscale.
Facendo un riepilogo delle norme già in vigore:
- per le spese da superbonus 2022 la possibilità di spalmare su 10 anni è stata introdotta da una norma inserita in fase in conversione del decreto blocca cessioni (DL n 11/2023). In particolare, si dava la possibilità di articolare su dieci anni, invece che in quattro, lo sconto fiscale per i contribuenti che avevano effettuato lavori con il 110% e non avevano optato per la cessione o lo sconto in fattura. Per accedere a questa possibilità è servito inserire la prima rata all’interno della dichiarazione di quest’anno.
- per le spese 2024, invece, la spalmatura in 10 anni è stata oggetto di un altro intervento, inserito nel DL n 39/2024, all’articolo 4-bis, comma 4.
In pratica è stato deciso che tutte le spese collocate nel periodo di imposta 2024 avrebbero generato dieci rate annuali, con rateizzazione anche negli anni successivi.
L'unico anno rimasto appunto fuori dalla possibilità di spalmare su dieci anni le spese è il 2023, divenuto possibile grazie alla Legge di Bilancio 2025
Quindi si alliena le spese 2023 a tutti gli altri anni prevedendo la detrazione decennale la cui prima quota in dichiarazione quest’anno.
L'agenzia delle Entrate con una notizia pubblicata sul proprio quotidiano online Fiscoggi ha fornito istruzioni pratiche, vediamole
Superbonus 2023 in 10 rate: con l’integrativa entro il 31 ottobre
I contribuenti che l'anno passato hanno presentato il modello 730/2024 o Modello Redditi 2024, che intendono avvalersi della possibilità di spalmare i 10 anni le spese da superbonus 2023, dovranno presentare un modello Redditi 2024 integrativo.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al Dpr n. 322/1998, la presentazione della dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2023 dovrà necessariamente avvenire entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (31 ottobre 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta a seguito della rideterminazione della rateazione, dato che il periodo di detrazione si dilata, ma si riduce la quota annuale del beneficio, dovrà essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ossia:
- 30 giugno 2025 per le persone fisiche e per i soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
L'ADE fa sapere che sul proprio sito nella sezione Modello 2024 relativi all’anno d’imposta 2023, sono disponibili i modelli e le istruzioni aggiornate a questa novità, unitamente ai programmi per la compilazione e il controllo della dichiarazione dello scorso anno (versione 1.5.0 del 12 giugno 2025).
Il contribuente persona fisica, nel Frontespizio del modello Redditi Pf 2024 – integrativo, nella sezione “Tipo di dichiarazione”, compila la casella “Dichiarazione integrativa” indicando il codice 1, mentre, nel quadro RP dovrà, a seconda delle sezioni interessate, barrare:
- la colonna 8A (Opzione 2023) dei righi da RP41 a RP47, se la spesa è relativa a interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri interventi (tra cui anche il Sisma bonus) da indicare nella sezione III A del quadro RP
- la colonna 5A, oppure 12° in caso di benefici derivanti da partecipazioni societarie, (Opzione 2023) del rigo RP56, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica” da indicare nella sezione III C del quadro RP
- la colonna 7A (Opzione 2023) dei righi da RP61 a RP64, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus da indicare nella sezione IV del quadro RP.
I soggetti Ires dovranno indicare nei modelli Redditi Sc/Enc 2024, a seconda delle sezioni interessate del quadro RS, il valore “10”:
- nella colonna 6A dei righi da RS150 a RS151, se la spesa è relativa a interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche (Sisma bonus)
- nella colonna 4A o 5A, rispettivamente, dei righi RS420 o RS421, se la spesa è relativa a interventi relativi alle “colonnine di ricarica”
- nella colonna 6 dei righi da RS501 a RS512, se la spesa è relativa a interventi di Eco bonus.
L’eventuale maggiore imposta derivante dalla dichiarazione integrativa dovrà essere versata entro il 30 giugno 2025 tramite modello F24 utilizzando il codice tributo 4001 per l’Irpef e i codici 3801 e 3844 rispettivamente per le addizionali regionali e comunali all’Irpef (per i soggetti Ires va utilizzato il codice tributo 2003).
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MUD 2025: invio entro il 30 giugno
Il MASE ha chiarito la scadenza del MUD 2025.
Con Avviso 13 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2025 potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025, in quanto il termine ordinario per l'anno 2025, ossia il 28 giugno, cade di sabato.
Ricordiamo che a tal proposito è stato pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD.
Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione.
MUD 2025: che cos’è
Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso con provvedimento e come detto la presentazione va effettuata entro il 28 giugno prossimo.
Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.
Esistono i seguenti tipi di MUD:
- Rifiuti,
- Rifiuti Semplificata,
- Veicoli Fuori Uso,
- Imballaggi,
- RAEE,
- Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
- Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).
Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere"
MUD 2025: soggetti obbligati all’invio
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.
I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono:
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti.
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
MUD Telematico 2025. istruzioni per l’uso
Sul sito del MUD telemnatico viene precisato che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.
Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.
Viene anche precisato che:
- le associazioni di categoria,
- i professionisti e gli studi di consulenza
possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.
Per spedire via telematica è necessario:
- essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.
I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere
Si ricorda inoltre che:
- la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.
Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.
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Deduzioni autotrasportatori 2025: importi e istruzioni
Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 13 giugno comunica che, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali nel 2025 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate,come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.In particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2024 nella misura di 48,00 euro.
Attenzione al fatto che la deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.
L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.
Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2025
Conseguentemente, le Entrate con un comunicato stampa precisano che, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) va riportata:
- nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP,
- utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17,
così come indicato nelle istruzioni del modello REDDITI.
I codici si riferiscono, rispettivamente:
- alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e
- alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.
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Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni di ADE per professionisti
Con la Risoluzione n 40 del 9 giugno le Entrate forniscono indicazioni ai professionisti interessati dal deposito degli atti di aggiornamento catastale, vediamo tutti i dettagli.
Deposito atti frazionamento catastale: istruzioni atti per i professionisti
Con la Risoluzione in oggetto si forniscono istruzioni sull'articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 relativo all'aggiornamento della cartografia catastale e dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli atti recanti frazionamento dei terreni presso i ComuniRicordiamo che l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1/2024 ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del Dpr n. 380/2001, stabilendo che “gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità telematiche dall’Agenzia delle Entrate mediante deposito, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione”.
Tale modifica legislativa elimina l’onere per i professionisti di occuparsi direttamente del deposito degli atti presso il Comune e affidando questa fase all’Agenzia delle entrate.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il deposito telematico presso i Comuni sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle entrate, sostituendo l’attuale iter burocratico.
I professionisti incaricati dovranno adeguarsi alle nuove modalità di dichiarazione, attraverso le seguenti operazioni:
- redazione dei Tipi di frazionamento in base alle specifiche contenute nella nuova versione 10.6.5 – APAG 2.15 della procedura Pregeo 10.
- dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, conformi alle mutate disposizioni normative, per attestare il corretto deposito telematico dell’atto
- trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, la quale, dopo approvazione, provvederà al deposito dell’atto nell’area dedicata del Portale per i Comuni e alla relativa comunicazione via Pec al Comune competente.
Ricordiamo che la nuova procedura riguarda esclusivamente gli atti di aggiornamento catastale trasmessi telematicamente e in particolare:
- Tipi di frazionamento (FR),
- Atti di aggiornamento misti (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM)
- Tipi Mappali con stralcio di corte (SC).
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, permangono le attuali modalità di trasmissione e deposito presso i Comuni, non essendo interessate dalle nuove disposizioni.
L'agenzia informa inoltre della nuova procedura Pregeo 10 che prevede:
- la modifica delle dichiarazioni sostitutive, conformi alla nuova procedura di deposito telematico,
- la gestione avanzata del frazionamento degli Enti urbani, con possibilità di trasferire aree anche quando sulla particella derivata è presente una costruzione,
- una patch specifica per i territori dove vige il sistema tavolare, per garantire una transizione fluida alla futura evoluzione della procedura.
Si auspica pertanto, una gestione più fluida e trasparente delle pratiche, riducendo il margine di errore e migliorando la tracciabilità delle operazioni.
Allegati: -
Tax credit cinema: il Decreto con le novità
Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.
Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220”
Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL
La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:
- la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
- a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.
Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
- le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.
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Bilanci intermedi: pubblicato l’OIC 30 definitivo
In data 11 giugno l’OIC Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 30 “I bilanci intermedi”, il principio contabile da utilizzare per la redazione delle semestrali.
Ricordiamo che la consultazione pubblica era stata aperta fino al 18 novembre 2024
La versione definitiva dell’OIC 30 viene ora pubblicata dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.
Bilanci intermedi: aperta la consultazione per l’OIC 30
L'OIC precisa che il nuovo standard dovrà essere applicato a partire dal 2026, ma potrà essere adottato facoltativamente già dalle semestrali che chiudono al 30 giugno 2025.
Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale.Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata.Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.