• Fatturazione elettronica

    Omessa o irregolare fattura: come correggere con il TD29

    Il 31 gennaio le Entrate hanno pubblicato le Nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica utilizzabili dal 1° aprile. Vediamo la novità per l'omessa o errata fattura e il nuovo codice T29. 

    Nella stessa giornata del 1° aprile viene aggiornata la guida Ade sulle e-fatture con importanti chiarimenti.

    Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29

    Dal 1° aprile 2025 sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI che le Entrate hanno diffuso già in gennaio.

    Nel documento, tra le novità, figura il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.

    In particolare, è variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione.

    Secondo l’ultima versione delle specifiche tecniche, dal 1° aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”.

    A tal proposito, nella guida ADE aggiornata viene specificato che il TD29 è da compilare dal cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

    Nella guida viene chiarito che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” pertanto esso non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 data dalla quale sono entrate in vigore le novità del DL n 87/2024 sulle sanzioni

    Quindi specifica l'Ade che il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

    Omessa o irregolare fatturazione: gli ultimi chiarimenti ADE

    L'articolo 2 Dlgs n. 87/2024 innova ciò che in precedenza era previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.

    Prima della novità il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:

    • versare la relativa Iva
    • emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.

    Con la novità vi è la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.

    Inoltre, cambiano i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.

    Secondo la vecchia versione della norma vi era una tempistica diversa per i casi in cui:

    • la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese,
    • irregolarità della fattura, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.

    Con le novità, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.

    Inoltre è stato inbserito l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.

    Dal 1° aprile 2025, la modalità per regolarizzare queste irregolarità è cambiato e l’autofattura non ha più il codice documento “TD20”, ma una nuova comunicazione “TD29”. 

    Si tratta, di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle specifiche tecniche delle Entrate.

    La nuova norma si chiude con una novità assoluta: È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile..

    Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.”.

    Le nuove disposizioni come spiegano le Entrate si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come "l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario".

    Leggi anche Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile..

  • ISEE

    Bonus psicologico 2025: istruzioni per nuovi beneficiari

    Con il Messaggio INPS 811 del 5 marzo  era stata comunicata l'attribuzione di  ulteriori  5 milioni di euro  con DI  n. 34 dell’11 febbraio 2025,  alle Regioni e alle Province autonome,   per l'attuazione della misura cd "Bonus psicologico " ( previsto dall’articolo 22-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 14). Le risorse sono  ripartite  come da  Tabella 1 allegata al medesimo D.I.  e sono in corso di trasferimento all’INPS  per lo scorrimento delle graduatorie e l’individuazione degli ulteriori beneficiari  previsti a partire dal prossimo   15 aprile 2025. 

    L'attribuzione avviene  nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria per ciascuna Regione e Provincia autonoma, per l’importo delle risorse di nuova attribuzione e  delle risorse non utilizzate alla scadenza del 7 aprile 2025.   

    Nel nuovo messaggio del 9 aprile  INPS  fornisce alcune specificazioni   e istruzioni per conoscere l'esito delle domande e accedere al bonus.

    In particolare: 

    • per la Provincia autonoma di Trento non si provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria provinciale in quanto, la medesima Provincia autonoma, ha comunicato di non procedere, con risorse proprie, al finanziamento delle successive tranche del Fondo 2023 
    •  i nuovi beneficiari possono visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, accedendo, con le modalità indicate nella circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo” > “Utilizza il servizio”.
    •  il rimborso delle sedute svolte dagli psicoterapeuti può avvenire solo a seguito dell’effettivo trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Province autonome all’INPS.

    Bonus psicologico 2025: come ottenerlo

    Dalla home page del portale dell’Istituto è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 

    una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    INPS ricorda nel messaggio del 9 aprile che  il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data  del 15 aprile per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Il bonus è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE, come  illustrato al paragrafo 4 della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024.

  • Studi di Settore

    ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024

    Le Entrate hanno pubblicato sulla pagina preposta del sito istituzionale, il Decreto Mef del 31 marzo con le novità per gli ISA 2025 e i codici ATECO in vigore dal 1° aprile.

    Ricordiamo che con l’istituzione degli Indici sintetici di affidabilità, l’Agenzia delle Entrate vuole favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. 

    L’istituzione degli indici per gli esercenti di attività di impresa, arti o professioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa che mira , utilizzando anche efficaci forme di assistenza (avvisi e comunicazioni in prossimità di scadenze fiscali) ad aumentare la collaborazione fra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

    Si ricorda che gli indici sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti .

    Vediamo una sintesi dei contenuti del Decreto del 31 marzo con gli indici per l'anno d'imposta 2024.

    ISA 2025: indici approvati per il periodo d’imposta 2024

    Con il decreto in oggetto sono stati approvati, in base all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore dell’agricoltura, del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali applicabili dal periodo d’imposta 2024.
    Gli indici sono in totale 100 e riguardano più specificamente: 

    • 2 l’agricoltura; 
    • 22 il settore delle manifatture; 
    • 38 i servizi; 
    • 5 le attività professionali
    • 33 il commercio.

    Gli elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici in esame sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l’applicazione dell’indice di cui agli allegati al decreto stesso.

    Sempre allegati al decreto, vi sono i documenti che esplicano la metodologia seguita per individuare gli specifici indicatori territoriali utilizzati per tenere conto del luogo in cui viene svolta l’attività economica, nonché gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    L’individuazione delle variabili da utilizzare per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, approvati con il presente decreto, è stata effettuata sulla base delle informazioni acquisite dalle dichiarazioni fiscali previste dall’ordinamento vigente e da altre fonti, come previsto dal comma 3 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96.

    L’articolo 2 del decreto individua poi le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, mentre l’articolo 3 definisce le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    I criteri per la determinazione del punteggio di affidabilità fiscale sono fissati nell’articolo 4, l’articolo invece contempla le modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024 a seguito della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

    Infine, l’articolo 6 prevede le modifiche ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 marzo 2022 e del 18 marzo 2024.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Federalismo fiscale: i dati ADE

    In data 2 aprile, in audizione in Parlamento presso la Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale della Camera dei deputati, le Entrate  hanno presentato i dati sul federalismo fiscale.

    In particolare, si è parlato del ruolo delle Agenzie Entrate ed Entrate-Riscossione nell’ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale, e in particolare un approfondimento sulla gestione di tributi come:

    • l’Irap, 
    • le addizionali e le tasse automobilistiche, 
    • la riscossione con F24 di Imu e Tari 
    • la collaborazione con i Comuni su vari fronti.

    Federalismo fiscale: i dati ADE

    Dai dati diffusi durante l'audizione è emerso che l’Agenzia delle entrate svolge un ruolo cruciale nella gestione dei tributi locali e nella collaborazione con le autorità regionali, garantendo assistenza, liquidazione, controllo e riscossione delle imposte. 

    Inoltre, collabora con Regioni e Province autonome nella gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale all’Irpef. Questa collaborazione è regolata da convenzioni che prevedono:

    • l’assistenza ai contribuenti – l’Agenzia fornisce modelli di dichiarazione e software per la compilazione e il controllo delle dichiarazioni
    • la liquidazione delle imposte – le imposte vengono liquidate automaticamente in base alle dichiarazioni presentate
    • il controllo delle dichiarazioni – l’Amministrazione effettua controlli formali per garantire la correttezza delle dichiarazioni
    • l’accertamento – l’Agenzia verifica l’imponibile non dichiarato e gestisce le sanzioni per le violazioni
    • i rimborsi – gestisce la liquidazione e l’esecuzione dei rimborsi per imposte versate in eccesso
    • la riscossione – si occupa della riscossione spontanea e coattiva delle imposte dovute.

    Stesse modalità sono seguite anche per la gestione dell’addizionale comunale all’Irpef.

    Relativamente alle tasse automobilistiche, l’Agenzia entra in gioco per quelle dovute in Friuli-Venezia Giulia e Sardegna (Regioni a statuto speciale), occupandosi di riscossione, accertamento e contenzioso.
    Per i versamenti dei tributi locali, l'Agenzia supporta la gestione della riscossione tramite modello F24 e ha recentemente implementato nuove modalità di versamento per l’Imu e altre imposte locali, facilitando il riversamento delle risorse ai Comuni.

    Sempre sul tema del federalismo leggiamo le novità appena approvate in Abruzzo sul tema delle addizionali, aumentate per certa fasce di reddito al fine di contribuire alla spesa della sanità locale.

    Legge Regionale Abruzzo: aumenti per le addizionali per la sanità

    Con un comunicato stampa del 25 marzo della Regione Abruzzo, si informa della approvazione di una Legge regionale per aumentare le addizionali.

    In dettaglio 7 abruzzesi su 10 pagheranno meno o non subiranno aumenti.

    La giunta regionale ha approvato la riforma dell’addizionale regionale IRPEF che, a partire dal 2025, introduce aliquote differenziate per scaglioni di reddito

    Una misura che renderà il sistema fiscale regionale più equo e che – secondo la proiezione realizzata dal MEF, aggiornata alle tendenze demografiche e fiscali – favorirà oltre 488.000 contribuenti, pari al 72,23% della popolazione fiscale abruzzese.

    Come specificato dal comunicata stampa le nuove aliquote IRPEF in Abruzzo per il 2025 sono:

    • 1,63% per i redditi fino a 28.000 euro
    • 3,23% per i redditi tra 28.001 e 50.000 euro
    • 3,33% per i redditi superiori a 50.000 euro

    La Regione stima un maggior gettito di circa 44,7 milioni di euro.

    Il Presidente Marsilio ha commentato che “In Abruzzo pagherà di più solo chi può permetterselo. Una scelta concreta per rafforzare i principi di equità e giustizia sociale. Questa riforma dimostra che è possibile coniugare rigore e giustizia sociale. Abbiamo scelto di alleggerire la pressione fiscale su oltre il 70% degli abruzzesi, sostenendo le fasce più fragili, i lavoratori e il ceto medio. (…)”.

    Lo stesso Presidente si sta facendo promotore di una riforma della ripartizione delle risorse del Fondo sanitario nazionale che attualmente è pro capite e penalizza regioni come l’Abruzzo con un territorio montuoso e con una bassa densità di popolazione. 

    Con la nuova struttura si prevedono benefici per i redditi medio-bassi.

    L’aliquota scende dal 1,73% all’1,63% per i redditi fino a 28.000 euro. 

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Redditi SC: novità nel Quadro RF per redditi agricoli

    Le Entrate hanno pubblicato regole e modello per la dichiarazione dei redditi delle società.

    In particolare, con il provvedimento del 17 marzo si pubblicano le regole per l'anno d'imposta 2024: scarica qui Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Tra le novità vi sono quelle per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole introdotte dalla Riforma Fiscale.

    Vediamo i dettagli del quadro RF e in particolare del rigo RF8.

    Redditi SC: le novità del quadro RF per redditi agricoli

    Nel Modello Redditi SC 2025, tra le novità di quest'anno figura il recepimento della novità per i redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. 

    Essa è contenuta nel Quadro RF dove è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    In dettaglio ricordiamo che il Dlgs n 192/2024 noto come Decreto Irpef-Ires ha previsto quanto segue:

    • e) all'articolo 56-bis: 
      • 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come definita dal decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente.»
      • 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il reddito derivante dalla produzione e cessioni di beni di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.»; 
      • 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
    • f) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto stabilito all'articolo 56-bis, comma 4».

    Nel Quadro RF per la determinazione del reddito di imprese:

    il rigo RF9 deve essere utilizzato dai soggetti che adottano particolari regimi di determinazione del reddito per indicarne il relativo ammontare. 

    A titolo di esempio, tale rigo va compilato:

    • dalle società agricole di cui all’art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che adottano il regime di cui all’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006. A tal fine, nel presente rigo dette società devono indicare il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 e dell’art. 56-bis del TUIR. I costi e i ricavi dell’attività vanno indicati, con il codice 8, rispettivamente, nei righi RF31 e RF55;

  • Adempimenti Iva

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In data 8 aprile viene pubblicata la Risoluzione n 24 con istruzioni per imprese e professionisti per i nuovi codici ATECO.

    Leggi anche Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Codici ATECO 2025: istruzioni delle Entrate

    In particolare, considerato che la novità è operativa dal 1° aprile, ed è valida tanto per contribuenti quanto per le PA, 

    l’Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione:

    sia dei dati anagrafici 

    sia dei modelli dichiarativi 

    e fornisce le seguenti istruzioni.

    I contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. 

    Per la verifica devono consultare la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

    Dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate, dato che l’adozione della classificazione aggiornata non comporta l’obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Identicamente devono fare per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta ZES unica.

    Per le imprese iscritte al Registro delle imprese la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.

    In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate:

    AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)

    AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)

    ANR/3 (per l’identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).

    Per le Dichiarazioni IVA viene confermato quanto già chiarito dall'ADE, leggi: IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Dichiarazione Redditi SC 2025: regole e novità

    Con il Provvedimento n 131067 del 17 marzo è approvato il Modello Redditi SC 2025 che le società potranno utilizzare per la dichiarazione dell'anno di imposta 2024.

    In dettaglio è approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2025–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi. 

    Inoltre, sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Scarica il Modello Redditi SC 2025 e istruzioni.

    Modello Redditi SC 2025: principali novità

    Vediamo di seguito le principali novità contenute nel modello SC 2025:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (de- creto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’impo- sta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).
    • Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in
      diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto le-
      gislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del
      comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del de- creto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili. È stata prevista la nuova sezione VII-A del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per il
      riallineamento delle divergenze (sulla totalità o sulle singole fattispecie) tra i valori contabili e fiscali de-
      gli elementi patrimoniali. Inoltre, nel quadro RF, è stato aggiunto un nuovo codice, tra le variazioni in
      diminuzione, per consentire la deduzione per quote costanti dell’eventuale saldo negativo del riallineamento totale delle divergenze (art. 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Riallineamento beni in caso di conferimento d’azienda e operazioni straordinarie. Nel quadro RQ (sezione VI) e nel quadro RV è stata prevista la gestione delle nuove disposizioni per le operazioni straordinarie di cui agli artt. 172, 173 e 176 del TUIR effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per le medesime operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024 (art. 13, comma 5, e art. 12 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Modifiche alla disciplina della «tonnage tax». Sono stati adeguati i quadri RJ, RF, RS, RN e TN per accogliere le novità normative della disciplina della tonnage tax di cui agli artt. 155 e seguenti del TUIR (art. 19 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Regime società di comodo. Il prospetto relativo alla verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
    • Codice identificativo nazionale. È stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali e altre attività agricole. Nel quadro RF è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR per i soggetti che esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 1, lett. e) e f), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto-attività. Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni. Nei quadri RT (sezione X), RM (sezione III) e RQ (sezione XVII) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Sismabonus ed Ecobonus. Nei quadri RS, TN e GN è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
    • Prospetto di riconciliazione dati di bilancio e fiscali. Il quadro RV è stato modificato per accogliere le novità previste per le operazioni di cui all’art. 177-bis del TUIR e per le divergenze tra valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento di principi contabili (art. 5, comma 1, lett. d), e art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Perdite d’impresa. E’ stato previsto, nel quadro RS, un nuovo rigo al fine di individuare le perdite non compensate in misura limitata e in misura piena non riportabili in applicazione dell’art. 84 del TUIR (art. 15 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

    Allegati:
  • Dichiarazione Irap

    Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria

    La dichiarazione Irap 2025 è utilizzata per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive, disciplinata dal Dlgs 446/1997. 

    In particoalare, presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. 

    L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

    Scarica il Modello Irap 2025 con le relative istruzioni per provvedere all'invio della Dichiarazione Irap 2025 entro il 31 ottobre.

    Irap 2025: dichiarazione soggetti in liquidazione volontaria

    Come specificato dalle istruzioni al modello Irap 2025, la dichiarazione per l'anno di imposta 2024 va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. 

    Nei casi di fallimento o liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta, compresi nell’ambito della procedura, autonomamente considerati.

    Nella liquidazione volontaria, nel Modello Irap va compilato il campo Dichiarante diverso dal contribuente:

    In generale, il riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione.

    Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione:

    • del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, 
    • del codice di carica corrispondente
    • nonché dei dati anagrafici richiesti.

    A tal fine, nell’apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica. 

    Il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla carica rivestita.

    Nel caso della liquidazione volontaria occorre utilizzare:

    • il codice carica 8 per il liquidatore
    • il codice carica 12 liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale – periodo ante messa in liquidazione)

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Catene approvigionamenti strategici: agevolazioni per imprese dall’8.04

    “Catene di approvvigionamento strategiche” è la misura che sostiene, attraverso il contratto di sviluppo, gli investimenti che puntano a rafforzare le principali catene del valore strategiche del Paese, quali:

    Il sostegno è disciplianto dal Decreto Ministeriale 6 novembre 2024, finanziato con 500 milioni di euro dal PNRR, Misura 1- Componente 2 – Investimento 7 – Sottoinvestimento 2
    Attenzione al fatto che il 40% dei fondi è destinato ai progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno: 

    • Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
    • Sardegna e Sicilia.

    Scarica qui il Decreto MIMIT 11 marzo 2025 con le regole attuative.

    Catene approvigionamenti strategici: per quali settori?

    Come specificato anche da Invitalia soggetto gestore, l’incentivo finanzia progetti di sviluppo industriale, progetti per la tutela ambientale ed eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra loro in relazione ai prodotti e servizi finali. La misura si rivolge alle imprese di ogni dimensione ed è attiva in tutta Italia sulla base dei regimi di aiuto previsti.

    Filiere agevolate:

    • agroindustria,
    • design, moda e arredo,
    • sistema casa,
    • metallurgia e siderurgia,
    • meccanica strumentale, elettronica e ottica,
    • automotive,
    • treni, navi, aerei e industria aerospaziale,
    • chimica,
    • farmaceutica,

    I programmi di sviluppo della filiera agroindustria sono agevolati per un importo massimo di 100 milioni di euro. 

    Una riserva di 100 milioni di euro è invece riservata alla filiera design, moda e arredo.

    Sono ammissibili i progetti d’investimento riguardanti le attività di logistica e di packaging facenti parte della filiera strategica di appartenenza.

    Catene approvigionamenti strategici: imprese beneficiarie

    I programmi possono essere attuati:

    • da più imprese operanti nella filiera di riferimento
    • da una sola impresa, a condizione che il programma di sviluppo abbia forti elementi di integrazione con la filiera e produca effetti positivi – in termini di sviluppo e rafforzamento – per la filiera di appartenenza, con particolare riferimento alle Pmi

    I programmi devono assicurare, tra l’altro:

    • il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241
    • il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale

    Per il rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:

    • attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, a eccezione di alcune tipologie specifiche indicate nel decreto ministeriale
    • attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, a eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili

    Catene approvigionamenti strategici: presenta la domanda

    È possibile presentare le domande dalle 12.00 dell’8 aprile 2025 alle 12.00 del 10 giugno 2025 

    Con istanza su richiesta delle imprese, si attiva con le seguenti modalità:

    • per le nuove domande di contratto di sviluppo: in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla nuova piattaforma incentivi, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla domanda di contratto di sviluppo (vai alla pagina dedicata), deve essere caricata anche l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.
    • per le domande di contratto di sviluppo già presentate: che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è sufficiente a partire dalla data di apertura dello sportello inviare – attraverso la nuova piattaforma incentivi – l'istanza “Catene di approvvigionamento strategiche” e i relativi allegati.

    Le agevolazioni previste sono: 

    • contributo in conto impianti 
    • contributo diretto alla spesa
    • finanziamento agevolato 

    Gli incentivi sono concessi nei limiti delle intensità massime di aiuto previste nei Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 9 dicembre 2014.

    Per tutti gli altri dettagli si rimanda al sito di Invitalia.it

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.

    Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.

    Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.

    Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.

    Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici

    Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.

    All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati: 

    • a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI; 
    • b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.

    Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili

    Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema. 

    Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP. 

    I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto: 

    • a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech; 
    • b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette; 
    • c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici. 

    I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali: 

    • a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento); 
    • b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento); 
    • c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento). 

    Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili. 

    Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio

    La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.

    Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.

    A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica. 

    La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.