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Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML
Pubblicata la Legge n 13/2025 di conversione del DL Cultura, vediamo di che si tratta.
DL Cultura: apertura librerie giovani nel 2024
Il DL introduce misure volte a favorire e promuovere la cultura e la lettura e apporta molteplici novità, tra cui:
- adozione del “Piano Olivetti per la cultura”, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale; promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate; valorizzare le biblioteche quali strumenti di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione sociale; promuovere la filiera dell'editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, interesse storico-artistico e di prossimità; tutelare e valorizzare il patrimonio e le attività degli archivi nonché degli istituti storici e culturali, quali custodi della storia e della memoria della nazione.
- istituzione di una unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato che esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di progetti e interventi di cooperazione culturale con Stati e Organizzazioni internazionali africane, promuove il dialogo tra enti e istituzioni culturali italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno, coordina i programmi di ricerca e alta formazione promossi dal MIC a beneficio di tali enti e istituzioni e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano. Il responsabile opera in stretto coordinamento con la Cabina di regia del “Piano Mattei”, di cui fa parte a pieno titolo; disposizione equivalente viene stabilita per le iniziative analoghe del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- stanziamenti volti a:
- favorire l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni di età con 4 mln. di euro per il 2024;
- sostenere l’editoria libraria con 30 milioni di euro per il 2024 e ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo con 10 milioni di euro per il 2024;
- permettere la celebrazione del 25° anniversario della Convenzione europea del paesaggio;
- assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali di Giunta storica nazionale, Istituto italiano per la storica antica, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e dell’Istituto italiano di numismatica; contribuire al funzionamento della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea;
- incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale del MIC, al fine di incentivare responsabilità connesse al sensibile incremento dei visitatori nei luoghi della cultura;
- ulteriori interventi: stabilizzazione del regime semplificatorio per la realizzazione degli spettacoli dal vivo; introduzione di una nuova categoria riferita alle opere cinematografiche non adatte ai minori di 10 anni; ridenominazione della “Scuola dei beni e delle attività culturali” in “Scuola nazionale del patrimonio culturale”; eliminazione, dal campo di applicazione dell’esecuzione forzata, dei fondi destinati alla tutela del patrimonio culturale e alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle attività culturali.
Librerie aperte da giovani: stanziati 4 ML
In dettaglio, l'art 3 del DL Cultura contiene Misure urgenti in materia di editoria e di librerie
Al fine di favorire l'apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
Inoltre, al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2026.Le risorse sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, anche in formato digitale.
Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto per biblioteche e librerie aperte da giovani.
Inoltre, al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025. -
Dichiarazione IVA 2025: entro il 28 febbraio con il quadro VP
Entro il 28 febbraio scade l'invio della Dichiarazione IVA 2025 per i contribuenti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2024.
Tali soggetti possono effettuare la presentazione del modello Iva 2025 entro appunto la fine di febbraio includendo a tal proposito il Quadro VP.
Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2025 per il periodo di imposta 2024 deve essere presentata, in via generale, per tutti i soggetti obbligati, entro il 30 aprile 2025: scarica qui Modello IVA e istruzioni 2025.
Dichiarazione IVA 2025: la LIPE 4° TRIM nel quadro VP
La Dichiarazione IVA 2025 anno d'imposta 2024, va inviata tramite il relativo modello predisposto dalle Entrate entro il 30 aprile prossimo, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Attenzione al fatto che, tale scadenza è abbreviata in una particolare ipotesi, ossia per i soggetti che intendono "evitare" la LIPE del 4° trimestre.

I contribuenti che intendono includere nella Dichiarazione IVA anche la LIPE, devono compilare anche il Quadro VP del Modello IVA 2025 che appunto ha lo stesso contenuto della LIPE, salvo alcuni dettagli. In caso di errore è comunque possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini.
Il Quadro VP del Modello IVA 2025 è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Il Quadro VP, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
In linea generale, per le modalità di compilazione del quadro e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA. Si evidenzia che nel 2024 il Modello LIPE è stato aggiornato, leggi anche Modello LIPE: la nuova soglia dei 100 euro.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1 si precisa che:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio.
Può essere utile evidenziare che la LIPE e sempre esclusa nel regime forfetario. Inoltre, l’adozione dello speciale regime, infatti, esclude l’adempimento anche qualora tali soggetti abbiano effettuato operazioni passive sottoposte al meccanismo del reverse charge per cui sono debitori dell’imposta.
A tal proposito la recente Circolare n 32/2023 delle Entrate ha chiarito che non deve essere presentato il modello LIPE “per indicare l’IVA a debito derivante dalle operazioni in reverse-charge effettuate in costanza di regime forfetario”.
Per sforamento del limite previsto per avvalersi del regime forfettario e conseguente uscita in corso d'anno dallo stesso la comunicazione delle liquidazioni periodiche è dovuta a partire dalla prima operazione in virtù della quale si è verificata l’uscita dal regime, con conseguente applicazione delle regole ordinarie in materia di IVA.Infine per un riepilogo delle novità IVA di quest'anno leggi anche: Dichiarazione IVA 2025: si parte il 1° febbraio
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Nuovi bilanci abbreviati: già da quelli 2024
Il Decreto legislativo n 125/2024 publicato in GU n 212 del 10 settembre sulla rendicontazione di sostenibilità, tra le altre norme di attuazione della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio contiene l'art 16 per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e modifiche al decreto legislativo del 9 aprile 1991.
Il Dlgs in oggetto non indica la data di decorrenza di tali nuove soglie, ma si ritiene che la data di applicabilità dei nuovi parametri debba individuarsi negli esercizi a partire dal 1° gennaio 2024, visto che la direttiva UE n. 2023/2775/UE, recepita dal decreto, stabilisce che gli Stati membri sono chiamati a integrare le nuove norme entro la data del 24 dicembre 2024.
Pertanto è legittimo ritenere che le novità introdotte saranno applicabili già a partire dai bilanci 2024.
Prima di dettagliare le novità è bene sottolineare che la relazione illustrativa al Dlgs in oggetto ha precisato che i valori rilevano nella legislazione nazionale, in quanto stabiliscono quali società possono redigere il bilancio in forma ordinaria, semplificata o ulteriormente abbreviata.
Inoltre, ha evidenziato anche che che l’art. 3 della direttiva 2013/34/Ue stabilisce, per ogni categoria di imprese, dei valori che non devono essere superati, consentendo agli Stati membri una ulteriore predefinita flessibilità.
Vediamo ora le novità in dettaglio.
Soglie dimensionali bilanci imprese: applicabile a quelli del 2024
Il DLgs. 6 settembre 2024 n. 125, che ha recepito la direttiva 2022/2464/Ue in materia di rendicontazione di sostenibilità, che entrata in vigore dal 25 settembre 2024, è intervenuto anche sui limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro e per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.
In dettaglio l’art. 16 modifica, al comma 1, le disposizioni del codice civile che disciplinano:
- il bilancio abbreviato e il bilancio delle micro imprese,
- il bilancio consolidato.
L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato.
In dettaglio, viene modificato l’art. 2435-bis comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro, prima 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro, prima 8.800.000 euro;
- 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Viene modificato l’art. 2435-ter comma 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro, prima 175.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro, prima 350.000 euro;
- 5 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Infine viene modificato l’art. 27 comma 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro, prima 20.000.000 di euro;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro, prima 40.000.000 di euro;
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio
Vengono aggiunte due norme per le quali:
- Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese, a eccezione delle micro-imprese, i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, l'analisi di cui al comma 1 e', altresi', corredata delle informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa e del gruppo dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa e per il gruppo. Tali ultime informazioni sono inserite nella relazione sulla gestione.
- La relazione sulla gestione redatta ai sensi per presente articolo dovra' contenere anche le informazioni di sostenibilità di cui all'articolo 4 al decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ove applicabile.
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Scomputo perdite in seguito ad accertamento: il modello IPEA
L’utilizzo delle perdite fiscali, correnti e pregresse, in diminuzione dai redditi conseguiti e dichiarati costituisce fatto connaturato nella vita di una attività economica.
Meno scontato è l’utilizzo di queste perdite nel caso in cui i redditi imponibili emergano in seguito ad attività di accertamento.
Di ciò si occupa il comma 4 dell’articolo 42 del DPR 600/1973, il quale prevede che dai maggiori redditi imponibili rilevati in seguito ad accertamento sono scomputate automaticamente le perdite correnti del periodo d’imposta oggetto di accertamento; dall’imponibile che residua possono anche essere scomputate le perdite pregresse non utilizzate, su richiesta del contribuente.
Quindi, una volta emanato un avviso di accertamento, l’ufficio scomputa automaticamente le eventuali perdite fiscali correnti dello stesso periodo di imposta; nel caso in cui dovessero residuare importi imponibili, il contribuente può richiedere l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse.
La motivazione del diverso trattamento tra perdite correnti e perdite pregresse deriva dal fatto che l’utilizzo automatico delle perdite correnti costituisce una sorta di rettifica dell’esercizio oggetto di accertamento, per il quale le perdite fiscali rilevate dal contribuente vengono di fatto annullate dal maggior reddito rilevato in sede di accertamento. Il risultato di tale operazione sarà il corretto risultato dell’esercizio.
Diversamente, l’utilizzo delle perdite pregresse, per compensare il maggiore imponibile risultante da un accertamento, costituisce una facoltà per il contribuente, di cui può avvalersi oppure no.
L’utilizzo di tale facoltà passa attraverso la trasmissione telematica, con modalità o tramite intermediario, del modello IPEA, acronimo di Istanza di scomputo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili derivanti dall’attività di accertamento.
In origine tale modello veniva trasmesso via PEC, procedura ormai superata dal 2016.
Il modello IPEA
L’esercizio della facoltà di utilizzo delle perdite fiscali pregresse a scomputo dei maggiori redditi imponibili accertati in sede di contenzioso, da parte del contribuente, richiede la trasmissione telematica, con modalità diretta o tramite intermediario, del modello IPEA, da effettuarsi, come disposto dal comma 4 dell’articolo42 del DPR 600/1973, “entro il termine di proposizione del ricorso”.
La compilazione del modello non presenta particolari difficoltà: esso, oltre al frontespizio, presenta il solo quadro US, su cui andranno indicati maggiori dettagli della richiesta.
Per quanto riguarda il frontespizio, oltre ai canonici dati richiesti per identificare il contribuente, va evidenziata la presenza di una sezione in cui dovranno essere indicarti i riferimenti dell’accertamento (numero, data e tipo di atto) per il quale si chiede l’applicazione delle perdite fiscali pregresse.

Il quadro US è invece composto da quattro sezioni:
- sezione I “Periodo d’imposta e istanza rimborso da Irap”: andrà indicato il periodo di imposta oggetto di verifica;
- sezione II “Situazione perdite pregresse”: andranno indicate le perdite pregresse esistenti al termine del periodo di imposta, con separata indicazione tra perdite utilizzabili in misura limitata e quelle utilizzabili in misura piena;
- sezione III “Perdite non disponibili”: riguardo le perdite pregresse esistenti alla fine del periodo d’imposta oggetto di accertamento, quelle indicate nella sezione II, andranno adesso indicate quali perdite non sono più disponibili nel momento in cui il contribuente invia il modello, distinguendo le perdite utilizzate nel periodi d’imposta successivi (rigo US3) e le perdite rettificate in diminuzione o scomputate d’ufficio in seguito ad accertamento (rigo US4);
- sezione IV “Perdite disponibili di cui si chiede l’utilizzo in diminuzione dai maggiori imponibili”: in questa sezione andranno prima indicate le perdite pregresse effettivamente disponibili, che possono essere utilizzate dal contribuente a scomputo del maggio reddito accertato (rigo US5) e, poi, le perdite per le quali si chiede l’utilizzo (rigo US6).

Si precisa, infine, che, in seguito alla presentazione del modello IPEA, l’utilizzo di una parte delle perdite pregresse disponibili dovrà essere indicato anche nell’apposito rigo della dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di società che aderisce al consolidato nazionale, il modello da utilizzare per il medesimo fine sarà il modello IPEC, similare al modello IPEA nell’impostazione, di poco più articolata.
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Concerti virtuali: trattamento IVA quando manca l’esibizione dal vivo
Con la Risposta a interpello n 43 del 20 febbraio le Entrate hanno replicato ad una Fondazione istante chiarendo il trattamento fiscale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. 633 del 1972, delle attività spettacolistiche.
La Fondazione organizza un concerto in cui il pubblico assiste tramite visori a un’esibizione virtuale di un compositore defunto al pianoforte, con elementi artistici dinamici sincronizzati.
La Fondazione chiede se l’evento possa rientrare tra i “concerti strumentali” ai fini dell’aliquota IVA agevolata del 10% o se debba applicarsi l’aliquota ordinaria del 22%.Vediamo la replica ADE.
Concerti virtuali: trattamento IVA quando manca l’esibizione dal vivo
La Fondazione è un soggetto organizzatore di un evento/concerto innovativo in realtà mista, creato da un defunto compositore e musicista, a cui il pubblico parteciperà con l'ausilio di visori che mostreranno il compositore in modalità virtuale, il quale si esibirà in concerto al pianoforte, all'interno di un auditorium, mentre elementi di arte dimensionale dinamica saranno sincronizzati con la musica e l'ambiente fisico della sala e con le luci di scena.
L'Istante chiede chiarimenti in merito alla corretta disciplina fiscale da applicare alla vendita e alla prevendita dei biglietti di accesso all'evento in oggetto, e, nello specifico, se l'evento/concerto possa configurarsi quale ''concerto strumentale'' di cui al n. 4) della Tabella C allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10 per cento, di cui al n. 123 della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d.P.R., oppure rientri nella definizione generica individuata dal punto numero 3 della tabella C allegata al d.P.R. 633 del 1972 e pertanto si debba applicare l'aliquota IVA ordinaria nella misura del 22%.
L’Agenzia chiarisce che per applicare l’aliquota IVA ridotta del 10% l’evento deve configurarsi come “spettacolo concertistico”, con specifiche condizioni:
- un luogo idoneo per l’ascolto del pubblico (teatri, sale concerto, auditorium),
- un programma prestabilito,
- un’esecuzione musicale dal vivo.
L’elemento essenziale mancante nel caso di specie è l’esecuzione dal vivo, sostituita da una rappresentazione virtuale e basi musicali preregistrate.
Poiché la normativa richiede la presenza fisica dell’esecutore per qualificare l’evento come concerto, l’Agenzia stabilisce
che l’aliquota IVA applicabile alla vendita dei biglietti è quella ordinaria del 22%
Allegati: -
Rimborso IVA 2025: i benefici per gli aderenti al CPB
Dal 1° febbraio e fino al 30 aprile 2025 è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2025 anno di imposta 2024.
Leggi anche: Dichiarazione IVA 2025: regole per adempiere entro il 30.04
Relativamente ai soggetti che hanno aderito al CPB e che in base alle risultanze del modello IVA abbiano maturato un credito, possono avere interesse a presentare il prima possibile la dichiarazione in quanto, in tema di rimborsi è stato attribuito, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024, un benificio per le annualità di adesione al patto con il fisco.
Il comma in quesitone recita testualmente "per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96"
Attenzione al fatto che le Entrate in data 24 febbraio hanno anche pubblicato una faq in merito replicando ad un caso specifico, di seguito i dettagli.
Rimborso IVA con beneficio premiale per chi ha aderito al CPB
Dettagliatamente i soggetti aderenti al CPB e beneficiari di un credito IVA, per i periodi oggetto di concordato, possono fruire:
- di un limite più elevato per chiedere a rimborso l’eccedenza di credito IVA,
- nonché per compensarla “orizzontalmente”,
senza l’obbligo del visto di conformità.
Nelle istruzioni al Modello IVA 2025, relative alla “Firma della dichiarazione” del Frontespizio, è stato precisato che sono tenuti a barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” anche i soggetti passivi che hanno aderito al concordato preventivo biennale, in quanto beneficiari dell'esonero ex art. 19 comma 3 del DLgs. 13/2024:

Occorre evidenziare che la disposizione agevolativa si riferisce al regime premiale ISA (art. 9-bis comma 11 lett. a) e b) del DL 50/2017) e a seguito del DLgs. 1/2024 la soglia, in base alla quale i soggetti che conseguono un determinato punteggio ISA sono esonerati dall’apposizione del visto, è stata innalzata a 70.000 euro annui, in luogo dei precedenti 50.000.
Ricordiamo che con la Circolare n. 18/2024, le Entrate hanno chiarito che per chi ha aderito al concordato, il limite per l’esclusione dal visto è sempre quello più elevato di 70.000 euro annui.
Per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l’esonero dal visto di conformità è graduato, in relazione al vecchio limite di 50.000 ovvero al nuovo limite pari a 70.000 euro annui.
La circolare recita testualmente che: "Va rilevato, altresì, che per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA:
a) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui".Rimborso IVA 2025 e aderenti al CPB: chiarimenti ADE
Veniva domandato se per un soggetto che aderisce al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2024-2025, le agevolazioni previste ai fini IVA dall'art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017 possono essere riconosciute già a partire dall'anno 2024, ossia dal primo dei due anni di decorrenza del concordato?
Le Entrate con FAQ del 24 febbraio hanno specificato quanto segue.L’art. 9-bis, comma 11, del decreto-legge n. 50 del 2017 riconosce, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, i seguenti benefici:- a) esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA per un importo non superiore a 70.000 euro;
- b) esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 (decreto CPB) dispone che per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal citato art. 9-bis, comma 11.
Al riguardo, si ritiene che i soggetti interessati possano avvalersi di tali benefici già a partire dal primo dei due anni di decorrenza del concordato, in quanto l’adesione al CPB è effettuata nel corso di tale primo anno e, quindi, ben prima del termine di presentazione del relativo modello IVA. In buona sostanza, non si verifica in questo caso quel “gap” temporale tra presentazione della dichiarazione IVA e modelli ISA che giustifica l’applicazione differita delle predette agevolazioni ai fini IVA per chi ottiene determinati punteggi ISA. Nel caso di specie, quindi, in cui l’adesione al concordato preventivo biennale è effettuata nel 2024, il beneficio dell'esonero dall’apposizione del visto di conformità trova applicazione già con riferimento al credito IVA che emerge dalla dichiarazione IVA 2025, relativa all’anno di imposta 2024.Inoltre, si ritiene che il beneficio in parola, qualora rivolto ai soggetti che hanno aderito al CPB, possa essere inteso con il limite più elevato di 70.000 euro. -
Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.
Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.
L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.
Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello
L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti.Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.
Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
Con un comunicato di ieri il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili informa della IRS n 12 sulla Sostenibilità redatto dalla Dott.ssa Peta e dal Dott. Tucci della Commissione nazionale di studio del report di sostenibilità.
Vediamo i principali temi dell'IRS n 12/2025.
Rendicontazione di sostenibilità: IRS n 12 del CNDCEC
L’IRS n. 12 ha lo scopo di orientare per il processo di rendicontazione ambientale tanto i soggetti obbligati equanto i volontari.
L’informativa ambientale è un tema di grande attualità e di interesse per gli stakeholder dell’impresa, e coinvolge la responsabilità dei soggetti garanti della conformità dell’informativa di sostenibilità.
Come specificato dallo stesso CNDCEC nel documento vengono approfonditi:
- i principi di rendicontazione ESRS E in accordo ai requirement della Tassonomia ambientale;
- le questioni ambientali da includere nella valutazione della doppia rilevanza;
- il processo di rendicontazione: la mappatura delle questioni rilevanti;
- la rendicontazione dei rischi ambientali: contenuto minimo per i soggetti obbligati;
- l’informativa ambientale volontaria di PMI e microimprese nelle indicazioni dell’ESRS VSME;
- l’informativa ambientale nel dialogo di sostenibilità PMI-Banca e criticità generali.
Ricordiamo che il D. Lgs. n. 125/2024 ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), prevedendo il contenuto minimo dell’informativa societaria di sostenibilità per gli aspetti ambientali, sociali, di governance e condotta aziendale.
A tal pproposito l’impresa deve valutare con approccio forward looking gli impatti, i rischi e le opportunità ambientali, materiali e finanziari nel sistema di gestione del rischio e integrarli nella strategia e nel modello aziendale attraverso la pianificazione di azioni e interventi correttivi coerenti con gli obiettivi di sostenibilità.
A tal proposito per essere di aiuto ai professionisti interessati e alle imprese viene diffuso il documento di studio di cui si tratta e a cui si rimanda per approfondimenti.
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Risultati fiscali 2024: pubblicati i dati ufficiali
Agenzie delle Entrate e Agenzia della Riscossione hanno pubblicato le slide contenute nel Documento Risultati 2024.
Il Rapporto di fine anno con i dati ufficiali mostra, tra gli altri, che l'attività di contrasto all’evasione, ha consentito un recupero di oltre 26 miliari di euro.
A ciò si aggiungono oltre 7 miliardi di recuperi non erariali che sono stati conseguiti da Agenzia delle entrate-Riscossione per conto di altri Enti.
Vediamo alcune slide nel dettaglio.
Lotta all’evasione 2024: i dati delle Entrate
Dalla lotta all’evasione arrivano complessivamente 33,4 miliardi di euro che si attestano ad un + 8% rispetto al passato.
In questi numeri rientrano anche introiti derivanti dalle lettere di compliance da cui sono stati incassati 4,5 miliardi di euro e versamenti spontanei pari a 587 miliardi.
Se si legge la serie storica dei dati dal 2019, eccezione Covid a parte, la crescita dei pagamenti spontanei è costante.
Il nuovo Direttore ADE Vincenzo Carbone durante la presentazione dei risultati ha specificato: "Un dato più che positivo che testimonia come l’agenzia delle Entrate e quella della Riscossione stiano proseguendo quel percorso imboccato già da qualche anno per apparire sempre più affidabili agli occhi di cittadini e imprese".
Secondo Carbone relativamente ai dati dei controlli: "al momento è solo un segnale importante da cogliere senz’altro che indica come la direzione imboccata sia quella giusta per controlli sempre più ex ante e non più a posteriori".
Il Direttore Carbone ha anche aggiunto, relativamente alle lettere di compliance che: "si tratta di un risultato importante dietro il quale c’è un’attività di analisi dei dati particolarmente impegnativa e sempre più puntuale come testimoniano i dati sui falsi positivi sempre più in numero residuale rispetto al dato complessivo".

Accertamento: i dati su frodi su Iva e bonus casa
Dal rapporto delle Entrate si evince anche che tra i circa 6 miliari di euro recuperati con controlli preventivi e attività di analisi dei rischi dell'Agenzia vi sarebbero:
- crediti di imposta fittizi, bloccati negli F24,
- bonus edilizi considerati a rischio, bloccati sul nascere
- frodi Iva, sotto forma di rimborsi chiesti e puntualmente negati.
In particolare, le linee di azione delle Entrate sono state sostanzialmente due:
- analisi sulle cessioni di crediti collegati a lavori edili, per individuare quegli importi che non corrispondevano all’effettiva realizzazione di un’opera. In tal senso sono stati eseguiti sequestri, in sinergia con la Guardia di finanza, di crediti fittizi per circa mezzo miliardo di euro.
- analisi automatizzata, legata a fattori di rischio standard che fanno emergere le comunicazioni di cessione dei crediti più problematiche. Tale meccanismo introdotto nel 2021 dal decreto antifrodi è volto a rigettare le comunicazioni irregolari. A tal proposito gli scarti sono stati pari a 1,9 miliardi di euro nel 2024.
Precompilata: i dati ufficiali 2024
Relativamente alla Dichiarazione dei redditi il 730 precompilato (fai da te) ammonta a 5 milioni
In particolare, nel 2024 sono stati 5 milioni i modelli 730 inviati dai cittadini, il dato più alto dal 2015.
Occorre evidenziare che su circa 25 milioni di dichiarazioni precompilate, una su cinque è stata trasmessa con il fai-da-te da dipendenti e pensionati.
Al debutto della precompilata risalente a dieci anni fa ci si era fermati a un modello su 14.
Viene specificato che dietro i dati conseguiti, si possono rilevare alcune tendenze ricorrenti di questi anni:
- l’area del modello 730 si amplia rubando spazio al modello Redditi;
- l’invio fai-da-te cresce di pari passo con la quota di contribuenti che non modificano i dati precaricati;
- l’invio diretto è stato senz'altro favorito dalle semplificazioni introdotte con la riforma fiscale: compilazione “assistita” e poi compilazione “semplificata” che ha esordito l’anno scorso.
Occorre evidenziare che l complessità delle regole fiscali impedirà all’invio fai-da-te di diventare prevalente.
Ma, come osservato da più parti, la precompilata resta un utile strumento di lavoro anche per Caf e intermediari.

Interpelli: dati ufficiali 2024
Il Direttore ADE Vincenzo Carbone ha annunciato una novità in tema di interpelli: si sta lavorando a un coordinamento per evitare risposte incoerenti da parte delle diverse direzioni regionali.
Come si evince anche dalla slide del Rapporto diffuso il 18 febbraio, nel 2024 sono state predisposte 9.760 risposte a interpelli, di cui 1.930 a livello centrale e 7.830 su base regionale.
Si è quindi in presenza di un leggero calo dal 2023 ma consistente rispsetto al 2021, con io boom da superbonus e con la coda degli aiuti Covid.
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Noleggio impianto sportivo di SSD a ASD: perimetro di esclusione dall’IVA
Con la Risposta a interpello n 36 del 17 febbraio le Entrate replicano ad una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, costituita come società a responsabilità limitata, iscritta alla Federazione sportiva di riferimento.
L'istante gestisce un Centro Polisportivo in virtù di una convenzione con un altro soggetto, il quale si occupa della parte relativa ai lavori di riqualificazione.
Si vogliono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IVA delle prestazioni di noleggio dell’impianto sportivo ad altre associazioni sportive dilettantistiche che appartengono alla stessa Federazione.
L'Istante ritiene che «preso atto che la riforma dello sport quella del Terzo settore e quella della normativa IVA sulle prestazioni sportive (la cui entrata in vigore, a seguito di proroghe, è prevista per il 1° gennaio 2025), intervengono in maniera sostanziale, sulla disciplina fiscale collegata alla gestione degli impianti sportivi, si è valutata in prima battuta la possibilità di fare riferimento alla defiscalizzazione operata ai fini IVA ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72, dovendo fatturare prestazioni di servizi a enti ed associazioni iscritte alla medesima federazione sportiva a cui aderisce
la Società».
Tuttavia, prosegue l'Istante, una maggiore analisi della normativa vigente fa ritenere corretto l'assoggettamento a Iva nella misura ordinaria di tutte le prestazioni di noleggio dell'Impianto, in considerazione del fatto che la Società svolge altre attività soggette a Iva, quali l'esercizio diretto di attività di commercio al dettaglio, attività al pubblico con relativo incasso di corrispettiviNel dubbio chiede appunto se tali prestazioni rientrino nell’esclusione dall’IVA prevista dall’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72, oppure se debbano essere assoggettate all’IVA ordinaria, tenendo conto del fatto che la società svolge anche altre attività soggette a IVA quale vendita di articoli sportivi, accesso al pubblico a pagamento, ecc.
Noleggio impianto spotivo di SSD a ASD: imponibilità IVA
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che l’articolo 4, comma 4, del DPR n. 633/72 stabilisce che non rientrano nel campo IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni e società sportive dilettantistiche nei confronti di:
- soci, associati o partecipanti;
- altre associazioni che svolgono la medesima attività e che appartengono alla stessa organizzazione locale o nazionale.
Tuttavia, il Decreto-legge n. 146/2021 (articolo 5, comma 15-quater, lettera a) ha previsto la soppressione di tale regime di esclusione IVA a partire dal 1° gennaio 2026, con un regime transitorio che ne ha posticipato più volte l’applicazione.
Viene confermato che il regime di esclusione dall’IVA di cui all’articolo 4, comma 4, DPR 633/72 è ancora applicabile fino al 31 dicembre 2025.
Tuttavia, per l’applicazione del regime agevolato devono essere soddisfatte tre condizioni fondamentali:
- a) il prestatore deve essere un ente associativo o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro
e nel caso di specie l’istante è una società sportiva dilettantistica costituita in forma di S.r.l. senza scopo di lucro; - b) le prestazioni devono essere effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’ente. Nel caso di specie l’attività di noleggio dell’impianto può essere considerata conforme alle finalità istituzionali solo se l’impianto è destinato esclusivamente ad attività sportive dilettantistiche. Se il noleggio dell’impianto avesse anche scopi commerciali, come l’affitto a soggetti non affiliati alla Federazione o per attività diverse dallo sport dilettantistico, si configurerebbe un’attività commerciale e l’operazione sarebbe soggetta a IVA;
- c) il servizio deve essere reso a soci, associati o partecipanti di un’organizzazione sportiva nazionale o locale. Nel caos di specie il noleggio viene effettuato nei confronti di ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva.
Per le Entrate, se tutte le condizioni sono soddisfatte (compreso l’uso esclusivamente sportivo dell’impianto), le operazioni di noleggio rientrano nell’esclusione IVA fino al 31 dicembre 2025.
Attenzione però al fatto che, dal 1° gennaio 2026, a seguito della soppressione del regime di esclusione IVA, tali operazioni saranno soggette all’aliquota IVA ordinaria.
Inoltre, se l’impianto viene affittato anche a soggetti diversi da ASD affiliate o per scopi commerciali (eventi privati, attività non sportive, etc.), l’operazione sarà comunque soggetta ad IVA ordinaria anche prima del 2026.
Riepilogando:
- Fino al 31 dicembre 2025, il noleggio dell’impianto sportivo a favore di ASD affiliate alla stessa Federazione sportiva può beneficiare dell’esclusione IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4, DPR 633/72, a condizione che l’impianto sia utilizzato esclusivamente per attività sportive dilettantistiche.
- Dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione IVA verrà soppresso e tali operazioni saranno soggette ad IVA ordinaria.
- Se la società sportiva effettua anche noleggi a soggetti diversi da ASD affiliate o per attività non sportive, tali operazioni sono immediatamente soggette a IVA.