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Ristrutturazioni condominiali: chiarimenti per amministratori e condomini minimi
Il 21 febbraio l'Agenzia delle Entratre ha pubblicato una serie di FAQ con chiarimenti per le ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali.
Vediamo alcuni chiarimenti per la comunicazione degli amministratori e per i condomini minimi.
Ristrutturazioni condominiali: la comunicazione degli amministratori
Tra le FAQ a cui l'ADE ha replicato ve ne sono alcune specifiche in risposta a dubbi sulla comunicazione che l'amministratore deve inviare per le spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
Veniva domandato se esistano limiti o condizioni esimenti per le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio.
L'ade ha specificato che ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l'articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini con le modalità previste con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
Si chiarisce che non sono previste soglie minime per la trasmissione del dato né è prevista la possibilità per il singolo condòmino di esercitare opposizione all'inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.
In via eccezionale, con il provvedimento ADE del 21 febbraio n 53174/2024 è stato previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.
Ristrutturazioni condominiali nei condomini minimi
Relativamente ai “condomini minimi” si domandava se questo tipo di condominio, che può arrivare massimo fino a otto condòmini, ha nominato un amministratore, quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Agenzia i dati degli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico effettuati sulle parti comuni condominiali entro il 16 marzo dell'anno successivo.
Le Entrate chiariscono che in assenza di tale nomina i condòmini non sono tenuti alla trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati della ristrutturazione e del risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Come va compilato il campo “Progressivo condominio minimo”?
Relativamente invece ai condomini minimi privi di codice fiscale l’Agenzia precisa che il campo "Progressivo condominio minimo" è un campo numerico necessario per distinguere i condomìni minimi privi di codice fiscale, nel caso particolare in cui il medesimo condomino effettui comunicazioni relative a più condomìni minimi (privi di codice fiscale).
Nel caso, ad esempio, in cui un condomino incaricato debba inviare i dati relativi a due distinti condomìni minimi privi di codice fiscale, è necessario predisporre due comunicazioni indicando nei rispettivi campi "Progressivo" il valore "1" e "2".
Il campo "Progressivo" va valorizzato (con il valore 1) anche nel caso in cui il condomino incaricato debba comunicare i dati relativi a un unico condominio minimo privo di codice fiscale.
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P.IVA fittizie: oltre 6.000 chiuse nel 2024
Dal comunicato unificato dell’Ade e dell’Ader del 18 febbraio 2025, emerge che nel 2024 sono state chiuede oltre 6.000 PIVA di comodo.
I dati sono in netto aumento rispetto al passato se già pensiamo che al 31.072023 i dati parlavano di 1.221.
Ricordiamo che la Legge n 197 del 29 dicembre Legge di Bilancio per l'anno 2023 pubblicata in GU n 303 supplemento ord. n 43 del 29 dicembre 2022, tra le altre novità, ha previsto norme a presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
In particolare, le disposizion rafforzano l’attività di presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA.
Si riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività.
Vengono altresì specificate le modalità con le quali, successivamente al provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio applicabile.
Controllo preventivo PIVA fittizie: che cos'è
La disposizione ha introdotto nuove misure a quelle già previste per l’esercizio del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA disposte dall’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Si ricorda che il comma 15-bis prevede che l’attribuzione del numero di partita IVA determina l’esecuzione di riscontri automatizzati per la individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio dello stesso nonché l'eventuale effettuazione di accessi nel luogo di esercizio dell'attività, avvalendosi dei poteri previsti dal medesimo decreto.
Gli Uffici verificano che i dati forniti da soggetti per la loro identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di cessazione della partiva IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.
Vengono introdotti due nuovi commi 15-bis.1. e 15-bis.2 al richiamato articolo 35.
Nello specifico, si stabilisce che ai fini del rafforzamento del presidio già previsto, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio per esibire la documentazione prevista agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria.
Si tratta in particolare di scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati nonché degli esercenti arti e professioni.
L’esibizione di tale documentazione è volta a consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di esercizio di impresa nonché di arti e professioni e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.
In caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita IVA.
Si chiarisce inoltre che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita IVA comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 di nuova introduzione, la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.
Inoltre si introduce un nuovo comma 7-quater. all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Tale norma prevede che il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA.
Per tutti le regole applicative leggi: P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l'analisi di rischio.
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Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo
Il 12 febbraio durante il question time sono stati rischiesti chiarimenti sulla nozione di omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
Nel loro quesito gli Onorevoli interroganti hanno richiamano l’articolo 54 del TUIR che introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, similmente a quanto avviene nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Viene appunto evidenziato che sulla disposizione sussisterebbero dubbi interpretativi circa l’eventuale inclusione degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale e, di conseguenza, la loro rilevanza nella determinazione del reddito d’impresa.
A parere degli Interroganti, tenuto conto che tale incertezza interpretativa potrebbe avere un impatto significativo sulla determinazione delle basi imponibili per le imprese con conseguenze rilevanti in termini di compliance fiscale e pianificazione finanziaria, gli stessi chiedono di sapere “quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di chiarire l’ambito applicativo dell’articolo 54 del TUIR, in particolare con riferimento alla rilevanza, (ai fini ndr) della determinazione del reddito d’impresa, degli interessi maturati su un deposito bancario connesso all’attività professionale”.Omnicomprensività reddito di lavoro autonomo: chiarimenti in arrivo
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Agenzia delle entrate, la replica ricorda innanzitutto che nell’ambito di una più ampia revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo, con l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, è stato interamente sostituito l’art. 54 del TUIR, il quale, al comma 1, primo periodo, ora prevede che “Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V”.
Con tale disposizione è stato, pertanto, introdotto, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, in virtù del quale qualunque somma percepita nello svolgimento dell’attività professionale e/o artistica nel periodo d’imposta è ricondotta alla categoria reddituale del lavoro autonomo.Viene invece chiarito che la questione interpretativa prospettata riguarda il più generale tema del coordinamento tra il principio di onnicomprensività – sulla base del quale sono tassate, come reddito di lavoro autonomo, “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale (… )”- e le altre disposizioni tributarie che si rendono, comunque, applicabili al momento della percezione dei proventi riconducibili all’attività professionale (come nel caso degli interessi attivi bancari maturati sul conto corrente dedicato all’attività professionale).
Ciò posto, l’Agenzia delle entrate fa presente che, trattandosi di una modifica normativa di recente introduzione, cui si riconnettono delicate attività esegetiche che implicano l’armonico coordinamento con altre disposizioni aventi dignità giuridica di norme speciali, il relativo nodo interpretativo è attualmente oggetto di mirati approfondimenti e sarà sciolto in maniera sistematica nell’ambito di un prossimo documento di prassi. -
General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft
Con la Risposta a interpello n 26 del 12 febbraio le Entrate replicano al caso di appalto con general contractor per il superbonus ed esercizio delle opzioni per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 , a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 39 del 2024.
In sintesi le Entrate hanno evidenziato che il condominio potrà continuare ad applicare lo sconto in fattura se il general contractor ha pagato ai subappaltatori, entro il 30 marzo 2024, almeno una parte dei lavori già eseguiti, anche in assenza di fatture emesse nei confronti del condominio.
General contractor e superbonus: condizioni per continuare con lo sconto in ft
L'interpello fornisce un chiarimento sull’applicazione delle deroga al generale divieto all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione operato dal Dl n. 11/2023 (“decreto Cessioni”) come modificato dal Dl n. 39/2024.
Il condominio ha deciso con assemblea straordinaria tenutasi nel 2022, di effettuare lavori per i quali intende usufruire delle detrazioni del Superbonus, affidando gli interventi a un general contractor interessato ad applicare lo sconto in fattura.
Dopo aver presentato la Cilas il 25 novembre 2022, il condominio ha dovuto cambiare il general contractor e l'inizio dei lavori è slittato al 6 novembre 2023.
Inoltre, il condominio intende utilizzare il Superbonus con una detrazione del 70% per le spese del 2024, rientrando nelle deroghe previste dal decreto Cessioni.
Il condominio chiede se può continuare a utilizzare lo sconto in fattura anche dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 39/2024, nonostante non ci siano fatture dirette tra il general contractor e il condominio al 30 marzo 2024.
Il Dl n. 11/2023) all'articolo 2, comma 1, ha stabilito, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto all'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, come lo sconto in fattura o la cessione del credito.Tuttavia, i commi successivi hanno previsto specifiche deroghe a tale divieto, applicabili solo al verificarsi di determinate condizioni.
Il comma 2, ha previsto che il divieto non si applica per le spese sostenute per interventi che beneficiano del Superbonus (articolo 119 del decreto Rilancio) e per altre detrazioni specifiche.
Inoltre, al comma 2, lettera b), ha stabilito che il divieto non opera se, prima del 17 febbraio 2023, è stata adottata una delibera assembleare da parte dei condomini e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
L'articolo 1 del decreto-legge n. 39/2024 ha ulteriormente rimodulato l'ambito di applicazione delle deroghe previste dal decreto Cessioni prevedendo che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa documentata da fattura per lavori già effettuati.
La norma ha l'obiettivo di garantire che solo coloro i quali hanno effettivamente sostenuto spese documentate per lavori già effettuati possano continuare a esercitare le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito.Le deroghe al divieto di esercizio delle opzioni continuano a operare solo se, entro il 30 marzo 2024, sono stati effettuati lavori e sono state sostenute le relative spese.
L'agenzia ha precisato che nel caso di sconto in fattura, se lo sconto è integrale si fa riferimento alla data di emissione della fattura, se lo sconto è parziale si considera la data di pagamento dell'importo residuo.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che, secondo la risposta n. 137/2024, la spesa effettuata con bonifico, si considera sostenuta nel momento in cui viene dato l'ordine di pagamento alla banca.
Viene inoltre precisato che per esercitare l'opzione di sconto in fattura, è necessario che il pagamento avvenga entro il 30 marzo 2024 e si riferisca a lavori già effettuati.
La condizione di lavori già effettuati è soddisfatta se il pagamento è effettuato entro il 30 marzo 2024 e si riferisce alla realizzazione, anche parziale, dei lavori.
Attenzione al fatto che è possibile che la spesa sia sostenuta da un soggetto diverso dal committente finale, purché documentata.
Conseguentemente, l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore come un contraente generale, che nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. L’Agenzia, precisa che anche in questa ipotesi i pagamenti devono riferirsi a lavori già effettuati
Quando più interventi sono compresi nello stesso titolo abilitativo, la condizione è soddisfatta se le spese pagate si riferiscono anche a solo uno degli interventi.
Il egame tra il pagamento e il committente, beneficiario finale dell’agevolazione, deve essere ben documentato.
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Immobili in comodato ai parenti: precisazioni MEF sul Prospetto aliquote IMU
Il MEF in data 10 febbraio ha pubblicato una serie di FAQ in sostegno ai Comuni impegnati nella compilazione del Prospetto Aliquote IMU.
Ricordiamo che il prospetto, reso disponibile dal MEF a partire dal 31 ottobre 2024, va compilato con i dati della Delibera di variazione delle aliquote ed inviato tramite il portale federalismo fiscale.
Leggi anche: Prospetto aliquote IMU: compilazione entro il 28 febbraio
Tra i quesiti, giunti al MEF dai Comuni, era stato chiesto se sia possibile inserire nel Prospetto un’aliquota agevolata per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti nelle ipotesi per le quali l’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019 prevede l’abbattimento del 50 per cento della base imponibile, vediamo la replica del Ministero.
Immobili in comodato ai parenti: precifazioni MEF sul Prospetto aliquote IMU
Il MEF ha replicato che il comune può stabilire una specifica aliquota agevolata, diversa da quella indicata nella fattispecie principale “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in line retta entro il primo grado nell’ipotesi prevista dall’art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019.
Occorre, tuttavia, far presente che la specifica aliquota così stabilita dal comune, oppure quella attribuita agli “Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)”, andrà applicata
alla base imponibile ridotta del 50 per cento, come previsto dal citato comma 747, lett. c).
Tale precisazione, del resto, è presente nella schermata principale dell’applicazione relativa al Prospetto, nel riepilogo e nel file PDF recante il medesimo, nei quali compare la frase “Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie”. -
Dichiarazione di successione 2025: modello e istruzioni
La Riforma Fiscale ha apportato novità alla dichiarazione di successione.
Tra le novità, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, vi è il principio dell’autoliquidazione dell’imposta come introdotto dal Dlgs n 139/2024 di riforma del Testo unico delle successioni e donazioni.
Secondo le nuove disposizioni, il tributo deve essere calcolato dagli obbligati al suo pagamento in base ai dati indicati nella dichiarazione e non viene più calcolato e richiesto dall’Ufficio territoriale delle Entrate, ma deve essere determinato e versato in autonomia dal contribuente.
L’Agenzia ha recepito la modifica alla disciplina della dichiarazione di successione con il Provvedimento n 47335 del 13 febbrio con cui è stato anche pubblicato il nuovo modello della Dichiarazione di Successione e volture catastali
Dichiarazione di successione 2025: novità introdotte dalla Riforma Fuscale
Il Modello di dichiarazione pubblicato in febbraio è aggiornato alla Riforma fiscale in particolare riguardo all’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Sintetizziamo le principali novità accolte dal Nuovo Modello della Dichiarazione di successione 2025:
- per consentire l’indicazione dell’imposta, così autoliquidata, e la gestione delle relative modalità di pagamento come previsto dalle nuove disposizioni, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
- con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto il pagamento delle imposte ipocatastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali,
- attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”,
- con riguardo al sistema sanzionatorio tributario, sono state recepite le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 relativamente al tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipocatastali e degli altri tributi autoliquidati.
- è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.
Leggi l'Allegato 1 per scoprire tutte le novità introdotte nel modello di successione e volture catastali 2025.
Allegati: -
Campagne promozionali: l’imposizione fiscale della cessione di beni scontati
Con Risposta n 25 dell'11 febbraio le Entrate pubblicano una replica ad una impresa che effettua cessioni di beni a titolo di sconto al raggiungimento di predeterminati livelli di fatturato ai fini della qualificazione ai fini IVA, IRES ed IRAP.
Una SRL ha domandato se:
- i beni offerti come "kit promozionali" o sotto forma di punti riscattabili su una piattaforma siano qualificabili come sconti in natura ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, e quindi esclusi dalla base imponibile IVA;
- l'istante chiede se i costi relativi ai beni o servizi oggetto di sconto in natura siano deducibili ai fini IRES e IRAP, considerandoli come spese di vendita e non come spese di rappresentanza. Inoltre, interroga sulla possibilità di effettuare accantonamenti per i beni e servizi da consegnare nell’esercizio successivo.
Sinteticamente, l'Ade evidenzia che le cessione di beni a titolo di sconto al raggiungimento di certi risultati di fatturato sono escluse da IVA e tassabili con le imposte dirette, vediamo il caso di specie.
Campagne promozionali: regole per l’imposizione fiscale
Relativamente al primo quesito l’Agenzia delle Entrate analizza l’applicabilità dell’art. 15, comma 1, n. 2 del DPR 633/1972, che esclude dalla base imponibile IVA il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, a condizione che:
- le cessioni siano espressamente e preventivamente pattuite nel contratto relativo alla cessione principale;
- l’aliquota IVA dei beni ceduti non sia superiore a quella dei beni oggetto della cessione principale.
L’Agenzia ritiene che le cessioni dei kit promozionali (prodotti di abbigliamento con il marchio scelto dal cliente) del caso di interpello, soddisfino questi requisiti, poiché:
- sono pattuite in origine nell’accordo commerciale con il cliente;
- sono collegate funzionalmente alla vendita di pneumatici;
- i beni ceduti hanno la stessa aliquota IVA di quelli della cessione principale.
Pertanto, conferma che i kit promozionali rientrano nel regime di esclusione dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972.
Le Entrate evidenziano che, il sistema di accumulo punti per l’acquisto di premi su una piattaforma online rientra nello stesso regime di esclusione IVA.
I punti maturati derivano dagli acquisti di pneumatici e il loro utilizzo per il riscatto di premi mantiene un collegamento diretto con la cessione principale.
Anche questi beni, pertanto, costituiscono sconti in natura e non concorrono alla base imponibile IVA.
Relativamente al secondo quesito l’Agenzia analizza la deducibilità dei costi sostenuti dalla SRL per l’acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto in natura.
L’art. 109 del TUIR stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se inerenti all’attività dell’impresa e finalizzati alla produzione di ricavi.
L’Agenzia ritiene che i costi sostenuti dalla SRL per i kit promozionali e i premi riscattati sulla piattaforma online siano inerenti, in quanto legati a una strategia promozionale che può generare maggiori ricavi, di conseguenza, questi costi sono deducibili ai fini IRES.
L’IRAP si calcola sulla base del valore della produzione netta e segue il principio di derivazione dal conto economico.
Se i costi dei beni ceduti a titolo di sconto sono correttamente imputati in bilancio come spese di vendita, sono deducibili anche ai fini IRAP.
L’Agenzia delle Entrate conferma che queste spese non rientrano tra le spese di rappresentanza (art. 108 TUIR), in quanto:
- derivano da un obbligo contrattuale e non sono elargizioni a titolo gratuito;
- rappresentano una riduzione del prezzo della fornitura principale e non una mera promozione dell’immagine aziendale.
L’Agenzia richiama l’art. 107, comma 4, del TUIR, che non ammette la deducibilità di accantonamenti atipici.
Di conseguenza, i costi per i beni che verranno consegnati ai clienti nell'esercizio successivo non possono essere dedotti nell’anno di competenza, ma solo nell'anno in cui i beni vengono effettivamente consegnati.
Allegati: -
Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni
Durante l'ultima edizione di Telefisco 2025 il MEF ministero delle finanze ha precisato il regime sanzionatorio della omessa dichiarazione per l'imposta di soggiorno.
Veniva domandato un chiarimento in merito alle novità introdotte dall'art 180 del DL n 34/2020 che ha qualificato come responsabili d’imposta i gestori delle strutture ricettive.
I gestori sono responsabili in caso di omesso versamento della imposta in oggetto e quindi passibili dell’irrogazione della sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997, a prescindere dal pagamento della stessa da parte del turista.
A carico dei gestori inoltre è stato istituito l’obbligo di presentare una dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno redatta sui modelli ministeriali.
Infine è stato stabilito che in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione variabile dal 100% al 200% dell’imposta dovuta.
Il quesito chiedeva chiarimenti sull'importo della sanzione qualora il gestore abbia pagato l'imposta ma non presentato la dichiarazione per l'imposta di soggiorno.
Omessa dichiarazione imposta di soggiorno: le sanzioni
Nel caso in cui il soggetto obbligato abbia pagato l'imposta ma non presentato la relativa dichiaraizone, veniva suggerito di versare una sanzione minima previsto per i tributi locali.
Il MEF ha evidenziato che la sanzione minima non è contemplata in alcuna disposizione sull’imposta di soggiorno e pertanto in presenza di una condotta collaborativa del gestore, si è correttamente richiamata l’esigenza di ridurre la sanzione minima a un quarto, in virtù del principio di proporzionalità, in base a quanto disposto nell’articolo 7, comma 4, del Dlgs 472/1997.
Pertanto l’omessa presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta di soggiorno è punita con la sanzione pari al 25% (un quarto del 100%) dell’imposta indicata in dichiarazione, anche se integralmente versata.
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Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione
Il perno della questione sotto esame è l’interpretazione da dare all’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, nel punto in cui, in relazione al diritto ad ottenere una detrazione sulle spese sanitarie, prescrive che “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
La regola generale, quindi, è che le spese sanitarie godono di una detrazione d’imposta del 19% nel momento in cui queste sono sostenute dal contribuente e l’onere risulta “effettivamente rimasto a carico di questi”, condizioni che si realizzano entrambe nella situazione più ordinaria in cui la spesa è sostenuta direttamente dal contribuente.
Può accedere però che il contribuente abbia stipulato una polizza assicurativa, in forza della quale le spese sanitarie vengono rimborsate dalla compagnia assicurativa; in questa situazione il costo è “sostenuto” dal contribuente, non è “rimasto a carico”, situazione che potrebbe mettere a rischio il diritto ad ottenere la detrazione, se non fosse che il legislatore ha previsto, con il prima citato articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, una specifica eccezione: infatti, anche quando le spese sanitarie sono rimborsate da una compagnia assicurativa l’onere sostenuto dà comunque diritto alla detrazione, sempre che il premio pagato per la polizza assicurativa che abbia determinato il rimborso non sia detraibile o deducibile dal reddito del contribuente.
La situazione fin qui esaminata è chiara e non lascia scoperto il fianco a disguidi o interpretazioni; ma, le medesime considerazioni valgono pure per il caso in cui la spesa sanitaria in questione sia pagata direttamente dalla compagnia assicurativa?
Non è un evento eccezionale, oggi molte polizze assicurative prevedono la copertura diretta della spesa piuttosto che il rimborso dopo che la spesa è stata sostenuta.
La fattispecie è ben diversa dal semplice rimborso, prima esaminato, in quanto il costo, oltre a non essere “rimasto a carico” del contribuente, non è neanche da questi effettivamente “sostenuto”.
La sentenza 30611/2024 della Corte di Cassazione
Risponde al quesito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 30611 del 28 novembre 2024. Nel caso esaminato l’Agenzia delle Entrate aveva negato la detrazione e il punto era stato confermato dalla Commissione Tributaria Provinciale competente, che aveva rigettato il ricorso del contribuente.
Diametralmente opposto risulta invece il parere della Corte di Cassazione, che ha accolto le rimostranze del contribuente, asserendo che il contribuente mantiene il diritto ad usufruire della detrazione anche quando il pagamento avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa.
La Corte infatti puntualizza che il legislatore, con la previsione contenuta nell’articolo 15 comma 1 lettera c) del TUIR, ha voluto consentire al contribuente di godere del diritto alla detrazione nei casi in cui questi si faccia carico dell’onere economico della prestazione sanitaria, invece di gravare sul servizio sanitario nazionale; situazione che si realizza anche quando tale onere è rimborsato da una compagnia assicurativa, se il premio della polizza è a carico del contribuente, e il costo non viene né detratto né dedotto; e la situazione non cambia anche quando il pagamento della spesa avviene direttamente da parte della compagnia assicurativa, fermo restando le altre condizioni, in quanto “la circostanza che il contribuente abbia pagato e poi si veda rimborsato, piuttosto che non debba neppure sborsare la somma in quanto versata direttamente dall’assicuratrice, è fiscalmente indifferente, poiché in entrambi i casi l’onere grava sull’assicuratrice in virtù del contratto di assicurazione, con sollievo del servizio sanitario nazionale, e sul contribuente grava l’onere indeducibile del premio assicurativo”.
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Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
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