• Fatturazione elettronica

    POS e registratori: niente obbligo per le sale giochi

    Con la Risposta a interpello n. 44/2026  l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione e memorizzazione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2026.

    La novità normativa trae origine dalle modifiche apportate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ad opera della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). La disposizione prevede che lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

    L’obiettivo è garantire integrazione e coerenza tra incassi elettronici e certificazione fiscale, attraverso la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione aggregata giornaliera insieme ai corrispettivi.

    Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo con riferimento a diverse attività esercitate all’interno di una medesima struttura: bowling con biglietteria SIAE, sale giochi e attività di bar e ristorazione.

    Il caso: centro ricreativo con piu attività

    L’istanza, come detto, riguardava una società che gestisce un centro ricreativo comprendente più attività: bowling, sala giochi, carambole e ping pong, nonché bar e ristorante.

    Le modalità di certificazione dei corrispettivi risultano differenziate:

    • per il bowling, gli incassi sono regolati mediante biglietteria automatizzata con titoli di accesso;
    • per il bar e il ristorante, sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale tramite registratore telematico;
    • per sala giochi, carambole e ping pong non vi è obbligo di rilascio di documento fiscale.

    In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, il contribuente ha formulato diversi quesiti, tra cui:

    • se per l’attività di bowling sia necessario un POS dedicato e associato alla biglietteria;
    • se per le attività prive di obbligo di certificazione sia necessario censire e collegare il POS;
    • se per bar e ristorazione sia obbligatorio il collegamento al registratore telematico anche tramite protocollo “Scambio Importo”;
    • se sia possibile utilizzare un unico POS per più attività;

    se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone debbano essere collegati ai registratori o solo censiti.

    Il dubbio interpretativo si concentra quindi sull’individuazione delle attività effettivamente soggette al nuovo vincolo di collegamento tecnico.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate distingue l'obbligo per le diverse attività sulla base degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    Per quanto riguarda il bowling, trattandosi di attività soggetta a imposta sugli intrattenimenti, la certificazione avviene mediante rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate. I dati relativi a tali titoli sono trasmessi tramite il sistema dedicato e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria attraverso i flussi previsti dalla normativa di settore.

    Di conseguenza, i corrispettivi del bowling sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e, coerentemente, non sussiste l’obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata.

    La stessa  conclusione viene raggiunta per sala giochi, carambole e ping pong. Si tratta di attività rientranti tra quelle esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in base al decreto ministeriale 10 maggio 2019, attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In assenza dell’obbligo di certificazione tramite registratore telematico, non sussiste neppure l’obbligo di collegamento del POS né di suo censimento ai fini del nuovo vincolo tecnico.

    Diversa è la situazione per bar e ristorazione. Tali attività rientrano tra quelle indicate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, il collegamento tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2026.

    Il collegamento deve avvenire secondo le modalità operative definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che prevede un abbinamento “logico” tramite apposite funzionalità nell’area riservata del contribuente. Il protocollo di “Scambio Importo”, pur utilizzabile per semplificare l’operatività, non costituisce elemento determinante ai fini dell’adempimento normativo.

    Quanto all’utilizzo di un unico POS per più attività, l’Agenzia chiarisce che non vi è un divieto in tal senso. È tuttavia necessario che, per le attività soggette a certificazione, sia rispettato l’obbligo di collegamento con il registratore telematico e che, in fase di emissione del documento commerciale, siano correttamente indicate le modalità di pagamento e i relativi importi.

    Infine, con riferimento ai dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o altri modelli autonomi, non esiste un elenco tassativo degli strumenti ammessi. Anche tali dispositivi possono essere utilizzati, purché rispettino l’obbligo di collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui l’attività sia soggetta a memorizzazione e trasmissione telematica.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Formazione Revisori: il programma 2026

    Con Determina MEF del 20 febbraio viene pubblicato il nuovo programma di formazione dei Revisori legali 2026.

    La Determina specifica che è adottato, per l’anno 2026, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
    Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere l’obbligo di formazione continua partecipando a corsi formativi, organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che vertono su argomenti e temi indicati nel programma, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.

    Programma Formazione Revisori: regole 2026

    Viene precisato che il Programma di aggiornamento professionale per l’anno 2026 si colloca nel solco della continuità rispetto all’edizione precedente, mantenendo la struttura per aree tematiche e la prevalenza delle materie caratterizzanti la revisione legale, ma introducendo una serie di aggiornamenti significativi finalizzati ad assicurare un costante allineamento con l’evoluzione del quadro normativo, tecnico e professionale.

    L’impianto didattico è improntato alla qualità, alla proporzionalità e alla coerenza con gli standard internazionali di revisione e di rendicontazione, nella prospettiva di sostenere il revisore legale nell’esercizio di un ruolo sempre più articolato e interdisciplinare.
    Tra le materie caratterizzanti la revisione legale (gruppo A), il Programma 2026 recepisce importanti innovazioni in ambito tecnico. In particolare, viene introdotto il nuovo Principio internazionale per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse (ISA LCE), che amplia il quadro metodologico di riferimento per gli incarichi relativi alle piccole e medie imprese, garantendo un approccio proporzionato e coerente con la complessità operativa delle realtà aziendali. Inoltre, è aggiornato il riferimento al processo di manutenzione e revisione dei Principi ISA Italia. Nell’ambito della disciplina della revisione legale, il programma valorizza le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità civile dei sindaci, e conferma l’attenzione alle tematiche dell’intelligenza
    artificiale applicata alla revisione, approfondendone i profili etici, di sicurezza e di conformità regolamentare. Particolare attenzione è posta al tema della copertura assicurativa della responsabilità civile del revisore legale e dei sindaci.
    Per quanto riguarda le materie non caratterizzanti (gruppi B e C), il Programma 2026 presenta nuovi moduli di approfondimento volti a rafforzare le competenze trasversali del revisore legale. 

    Nel gruppo B6, dedicato alla contabilità pubblica, è inserito un nuovo contenuto relativo agli standard contabili italiani (ITAS) base accrual introdotti nell’ambito della Riforma 1.15 del PNRR, che amplia le conoscenze necessarie per l’attività di revisione negli enti e nelle società pubbliche. 

    Nel gruppo C2, dedicato al diritto societario, vengono aggiunti moduli in materia di cybersecurity, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nonché un approfondimento sulla riforma organica dei mercati dei capitali recata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21. 

    È poi introdotto un nuovo modulo sul Tax Control Framework, finalizzato a potenziare la capacità di analisi e valutazione dei rischi fiscali e di conformità da parte dei revisori legali.
    Le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità (gruppo D) registrano un ulteriore consolidamento e aggiornamento. 

    Accanto ai riferimenti già presenti alla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il Programma 2026 recepisce le evoluzioni più recenti della normativa europea e delle prassi tecniche di assurance. In particolare, vengono introdotti nuovi contenuti connessi alla relazione del soggetto incaricato dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e al nuovo standard internazionale VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), destinato alle piccole e medie imprese non quotate. 

    In aggiunta, è stata ricompresa nel Programma la normativa europea di semplificazione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità (cosiddetto “Pacchetto Omnibus”), che contribuisce a delineare un quadro formativo più organico e coerente con lo sviluppo del diritto dell’Unione europea.

  • Controllo di gestione nelle PMI

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.

    In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.

    Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio

    Visto il decreto 29 marzo 2022 del  Ministro  del  lavoro e  delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del  30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma  4,  del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti

    • le forme, i contenuti e  le modalità dell'attività ispettiva sulle  imprese sociali, 
    • nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre  a loro carico e, ai fini  del  comma  3  del  medesimo articolo, 
    • sono individuati  i  criteri, i  requisiti  e  le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le  forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali.

    Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  76  del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune  modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.

    Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato  decreto ministeriale 29  marzo 2022 ai  fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate  le  numerose  disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14  febbraio  2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del  2017 e alle norme del codice civile  ivi  richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con  il citato decreto ministeriale.

  • Enti no-profit

    Terzo settore: come iscriversi al RUNTS

    La Circolare n 1 delle Entrate con anche tutte le osservazioni giunte nel periodo di consultazione, conclusasi il 23 gennaio scorso, contiene numerosi chiarimenti sulle novità normative per il terzo settore.

    Vediamo il dettaglio sulle regole di iscrizione al RYNTS

    Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene

    Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
    Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS.
    A seconda della sezione19 di iscrizione gli ETS si dividono in:

    • organizzazioni di volontariato;
    • associazioni di promozione sociale;
    •  enti filantropici;
    •  imprese sociali, incluse le cooperative sociali20;
    •  reti associative;
    •  società di mutuo soccorso.

    A una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale

    Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, le norme del Codice trovano applicazione esclusivamente con riferimento allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse previste dall’articolo 6.
    A tal fine, tali enti sono tenuti ad adottare un apposito regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della loro peculiare struttura e finalità e salvo quanto diversamente stabilito, recepisca le disposizioni del Codice. Il regolamento deve essere depositato nel RUNTS.
    Per l’esercizio delle suddette attività deve, inoltre, essere costituito uno specifico patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 13 del Codice. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati all’interno del regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
    Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente non possono avanzare alcuna pretesa sui beni ricompresi nel patrimonio destinato allo svolgimento delle attività sopra richiamate.
    Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:

    • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    • le formazioni e le associazioni politiche;
    • I sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
    • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.

    Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:

    • i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
    • le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.

    Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi concernenti, fra l’altro:

    • la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
    • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
    • la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

    Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.
    Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.
    Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
    Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa cessa di esistere al 31 dicembre 2025.
    A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.

    ONLUS: iscrizione al runts entro marzo

    Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima. 

    Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio. 

    L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
    Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:

    • atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
    • statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
    •  ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.

    Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. 

    La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).

  • Contribuenti minimi

    e-fattura forfettari: regole per lo SdI

    Sono obbligati ad emettere la fattura elettronica tutti i soggetti, residenti o stabiliti in Italia, titolari di partita Iva che effettuano operazioni nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia.

    Dal 1 luglio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i soggetti in regime forfettario.

    Sono invece esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti già in precedenza dispensati per legge dall’emissione della fattura (anche cartacea) quali ad esempio:

    • i “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972) 
    • e i soggetti che hanno richiesto la dispensa dagli adempimenti di fatturazione ai sensi dell’art. 36-bis del Dpr n. 633/72 relativamente alle operazioni esenti.

    Attenazione al fatto che, vi è il divieto di emissione di fattura elettronica via SdI per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali, effettuate dagli operatori sanitari, in virtù dei dati particolarmente sensibili contenuti in tali fatture.

    Fattura elettronica forfettari: tutte le regole

    Il soggetto Iva che opera in regime forfettario per emettere fattura elettronica tramite la procedura web delle Entrate dopo aver compilato la sezione relativa all’anagrafica del cessionario/committente nella sezione “Dati della fattura” deve valorizzare il campo “Regime fiscale valido per la fattura che si sta generando” con “Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014)”

    I forfettari, che per operazioni nazionali non espongono Iva, nelle linee di dettaglio Beni/servizi devono valorizzare il campo “Aliquota Iva” con “0%” e il campo “Natura” con “Non soggette – altri casi”.

    Il forfettario deve obbligatoriamente indicare in fattura:

    • il riferimento normativo da cui scaturisce la non indicazione dell’Iva in fattura; 
    • selezionare il campo “Causale” nel menu a destra “Altri dati” e valorizzarlo con la seguente dicitura: 
      • Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

    Se il soggetto forfettario che emette la fattura è un professionista (e quindi non è soggetto alla ritenuta d’acconto) occorre inserire un’ulteriore causale, cliccando sull’apposito pulsante “Aggiungi Causale”, riportando la seguente dicitura:

    • “Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.

    Inoltre, il professionista forfettario deve inserire anche i dati relativi alla cassa previdenziale nel boxDati cassa previdenziale”, attivabile dalla voce del menu a destra “Altri dati”.

    Se il soggetto forfettario emette una fattura elettronica soggetta all’imposta di bollo, deve attivare la sezione “Dati bollo”, dal menu a destra “Altri dati” e valorizzare il campo “Bollo virtuale” con “Sì”.

    In questo caso, nel valore dell’importo totale del documento devono essere ricompresi anche i 2 euro dell’imposta di bollo.

    Inoltre, per i soggetti forfettari, è possibile generare fatture ordinarie o verso la PA utilizzando un apposito template in cui i campi appena sopra riportati sono già precompilati.

    Il template è disponibile accedendo alla sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” nella home del portale “Fatture e Corrispettivi”, cliccando sul box “Generazione da template”.

    Fattura elettronica e cartacea: differenze

    La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:         

    1. è necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone, in un formato strutturato (XML)
    2. è trasmessa elettronicamente all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura, tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI) descritto nel paragrafo “Cosa fa il Sistema di Interscambio quando riceve una fattura” (capitolo 2 di questa guida).

    Restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. “fattura (elettronica) differita” entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 21, comma 4 lett. a), del Dpr n. 633/72. 

    Dal punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere al SdI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

    Fattura elettronica i vantaggi anche per i forfettari

    La fatturazione elettronica permette di:

    • eliminare il consumo della carta, potendo acquisire la fattura sottoforma di file XML (eXtensible Markup Language), velocizzando il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.

    La fattura elettronica avendo data certa di emissione e consegna (poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI) incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.

    La fattura elettronica determina ulteriori vantaggi dal punto di vista strettamente fiscale, infatti:

    • l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, inclusi nella platea definita dal provvedimento n. 183994 del 8 luglio 2021, le bozze dei registri Iva, (artt. 23 e 25 del Dpr n 633/1972), delle liquidazioni periodiche Iva e della bozza della dichiarazione annuale Iva, consentendo di effettuare questi adempimenti in modo semplificat              
    • se si ricevono e si effettuano pagamenti esclusivamente in modalità tracciata sopra il valore di 500 euro, i termini di accertamento fiscale sono ridotti di 2 anni (ci si riferisce al termine di decadenza di cui all’art. 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972 e al termine di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973)
    • qualsiasi soggetto Iva, così come i consumatori finali, possono – in qualsiasi momento – consultare e acquisire copia delle proprie fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso un semplice e sicuro servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

  • Dichiarazione IVA

    IVA 2026: il quadro VL

    L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2026 e le relative istruzioni per provvedere alla dichiarazione dell'anno di imposta 2025 dentro il 30 aprile.

    Relativamente al Quadro VL, esso deve essere compilato dai contribuenti per determinare l’IVA dovuta o a credito

    Il Quadro VL è composto da tre sezioni:

    • determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta;
    • credito anno precedente;
    • determinazione dell’IVA a debito o a credito.

    Come evidenziato dalle istruzioni, nel caso di compilazione di più moduli per effetto di contabilità separate (art. 36), le sezioni 2 e 3 del presente quadro devono essere compilate, indicandovi i dati riepilogativi di tutte le attività dichiarate soltanto sul primo modulo compilato e individuato come Mod. 01. 

    Nell’ipotesi di dichiarazione presentata da soggetto risultante da una trasformazione, devono essere compilate una sola volta per ciascun soggetto partecipante all’operazione, le sezioni 2 e 3 del presente quadro e qualora siano state tenute contabilità separate, le stesse sezioni 2 e 3 devono essere compilate solo sul primo dei moduli riferiti a ciascun contribuente.

    Dichiarazione IVA 2026: istruzioni per la compilazione del Quadro VL

    Nella Dichiarazione IVA 2026 anno di imposta 2025 il Quadro VL è quello relativo alla liquidazione dell’imposta annuale.

    Il Quadro VL si compone di tre sezioni:

    Sezione 1  Determinazione dell’IVA dovuta o a credito per il periodo d’imposta. 

    • Rigo VL1 somma dei righi VE26 e VJ19.
    • Rigo VL2 indicare l’importo di cui al rigo VF71.
    • Rigo VL3 imposta dovuta, determinata dalla differenza tra il rigo VL1 e il rigo VL2.
    • Rigo VL4 imposta a credito, determinata dalla differenza tra il rigo VL2 e il rigo VL1.

    Sezione 2 – Credito anno precedente. La presente sezione deve essere compilata dai soggetti che nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 hanno evidenziato un credito annuale non richiesto a rimborso.
    Sono tenuti a compilare la sezione anche i soggetti che in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 73, non possono far confluire nella procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo l’eccedenza di credito emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello di adesione alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo. 

    Tale credito, come precisato con la risoluzione n. 4/DPF del 14 febbraio 2008, può essere:

    • oggetto di richiesta di rimborso in anni successivi;
    • computato in detrazione in anni successivi, venuta meno la partecipazione alla liquidazione di gruppo;
    • utilizzato in compensazione orizzontale, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nei limiti previsti dalla normativa in materia.

    Inoltre, può essere ceduto dai soggetti che hanno optato per il consolidato fiscale previsto dall’art. 117 del TUIR, ai fini

    della compensazione dell’IRES dovuta dalla consolidante.

    Sezione 3 – Determinazione dell’IVA a debito o a credito. che contiene i Righi da VL20 a VL41.

    Al termine della compilazione della sezione 3, si giunge al rigo V41.

    In tale occorre indicare indicare:

    • campo 1, la differenza, se positiva, tra l’IVA periodica dovuta e l’IVA periodica versata, pari alla differenza tra il campo 2 e la somma dei campi 3, 4 e 5 del rigo VL30;
    • campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33. 

    Il rigo va compilato solo se la predetta differenza è positiva. 

    Il “credito potenziale” è pari al risultato, se positivo, della somma algebrica dei seguenti campi: (VL4 + VL11, col. 1 + VL12, col. 1 + VL24 + VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29 + VL30, col. 1 + VL31) – (VL3 + VL20 + VL21 + VL22 + VL23).

  • Riforme del Governo Meloni

    Comuni montani 2026: nuovo elenco

    Sulla GU n 42 del 20 febbraio è pubblicata la Delibera del Cdm del 18 febbraio di  autorizzazione  all'adozione del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri, in attuazione dell'art. 2,  comma  1, della legge 12 settembre 2025, n. 131, che definisce  i criteri  per  la classificazione dei comuni montani e contestualmente elenca i  comuni che soddisfano tali criteri.

    Sono montani i comuni che soddisfano i  criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
    a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il  25%  della  superficie  del  territorio  comunale  con   pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e  almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline;
    c) altitudine media della superficie  del  territorio  comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del  mare,  al  netto  delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    d) altitudine massima  pari  o  superiore  a  1.200  metri  sul livello del mare;
    e)  i  comuni  con  altitudine  media  della   superficie   del territorio comunale pari o superiore a  300  metri  sul  livello  del mare, al netto delle superfici di  laghi,  lagune,  valli  da  pesca, stagni, saline, appartenenti a province  con  territorio  interamente montano e confinanti  con  Paesi  stranieri,  riconosciute  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 7  aprile  2014,  n.  56,  o  della normativa regionale vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della legge 12 settembre 2025, n. 131.

    Sono altresi' classificati come montani:
    a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o piu'  comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1,  oppure  con  i suddetti comuni e uno Stato  estero  oppure  con  uno  Stato  estero, purche' l'altitudine media della superficie del  territorio  comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
    b) i comuni appartenenti a un gruppo  di  comuni  tra  di  loro confinanti,  fino  a  un  numero  massimo  di  cinque,  ciascuno  con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello  del  mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli  da  pesca,  stagni, saline, a condizione che  il  gruppo  di  comuni  sia  completamente circondato da comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui  al comma 1, oppure da tali comuni e uno  Stato  estero,  oppure  da  uno Stato estero. 

    In allegato anche l'elenco dei comuni che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha pubblicato anche sul proprio sito.

    Il comunicato diffuso sul sito istituzionale del Dipartimento ha voce del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli evidenzia che: E’ stato raggiunto un accordo unanime con Regioni, Province e Comuni sulle modalità di prima applicazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani. Per quanto riguarda il dpcm relativo alla definizione dei criteri: si è raggiunta l’intesa con Comuni e Province, mentre c’è una mancata intesa con le Regioni che si sono comunque espresse favorevolmente a maggioranza e hanno inoltre votato all’unanimità la deroga sul termine dei 30 giorni per poter procedere in Consiglio dei Ministri. Ciò significa che possiamo andare avanti nel percorso previsto”

    Vediamo cosa cambia, il nuovo elenco dei comuni montani 2026 e quali saranno i prossimi passaggi per applicare le novità previste dalla legge n 131/2025 sulla montagna.

    Comuni montani 2026: circa 350 esclusi, tutte le novità in arrivo

    La precedente definizione di Comune montano era ancorata alla legge n. 991 del 1952. 

    Con la nuova attuazione della legge 131/2025, i criteri vengono aggiornati sulla base di parametri oggettivi legati principalmente ad altitudine e pendenza del territorio.

    Secondo la nuova bozza di Dpcm, i Comuni montani saranno 3.715, contro i 4.062 individuati in precedenza come totalmente o parzialmente montani. Si tratta quindi di 347 enti in meno rispetto alla classificazione precedente.

    I nuovi Comuni montani coprono oltre 151mila chilometri quadrati, pari al 51% del territorio nazionale, e ospitano circa 11,9 milioni di residenti, ovvero il 20% della popolazione italiana.

    Scarica qui l'elenco dei comuni montani 2026.

    Comuni montani 2026: perché è importante la nuova classificazione

    La definizione di “Comune montano” non è solo una questione nominale. Essa determina:

    • l’accesso ai fondi nazionali per la montagna;
    • l’applicazione di misure fiscali agevolative;
    • la programmazione regionale di interventi infrastrutturali e sociali;
    • la possibilità di beneficiare di specifiche politiche di sviluppo.

    In altre parole, entrare o uscire dall’elenco può incidere concretamente sulle risorse disponibili per cittadini, imprese ed enti locali.

    I dati ufficiali evidenziano che i Comuni montani presentano caratteristiche strutturali diverse rispetto al resto del Paese.

    In media:

    • il 23% della superficie è coperto da aree protette (contro il 9% nei territori non montani);
    • il 13,5% del territorio è a rischio frana (contro il 4,6%);
    • il tempo medio per raggiungere servizi essenziali (scuole, ospedali, trasporti) supera i 39 minuti, contro i 24 minuti del resto d’Italia;
    • il tasso di occupazione tra 20 e 64 anni è pari al 64%, a fronte del 67% nazionale.

    Si tratta quindi di territori con maggiori fragilità infrastrutturali e demografiche, ma anche con rilevanti vincoli ambientali.

    Comuni montani 2026: le reazioni delle parti in causa

    La pubblicazione del nuovo elenco ha generato reazioni contrastanti. 

    In diverse Regioni si è manifestato il malcontento dei Comuni esclusi, che temono di perdere risorse e opportunità.

    In Liguria, ad esempio, 32 Comuni risultano esclusi rispetto alla precedente classificazione, mentre otto entrano per la prima volta. In Campania il numero complessivo dei Comuni montani scende, con 43 esclusioni secondo i nuovi criteri.

    Le organizzazioni rappresentative degli enti locali hanno evidenziato il rischio di creare incertezza e frammentazione, pur riconoscendo la necessità di aggiornare criteri ormai datati.

    Comuni montani 2026: i prossimi passi

    La fase più delicata deve ancora arrivare. 

    La legge 131/2025 prevede infatti che, all’interno dei 3.715 Comuni montani, venga individuato un sotto-elenco di enti destinatari di specifiche agevolazioni fiscali e crediti d’imposta.

    I criteri per questa ulteriore selezione, di natura socio-economica, non sono ancora stati definiti. Si tratterà presumibilmente di parametri legati a:

    • spopolamento;
    • indicatori di fragilità economica;
    • livello dei servizi;
    • caratteristiche infrastrutturali.

    Solo dopo l’individuazione di questo sotto-elenco sarà possibile conoscere nel dettaglio quali Comuni potranno beneficiare concretamente delle nuove misure fiscali.

    Per gli enti locali, il primo passo sarà verificare la propria inclusione nel nuovo elenco e monitorare l’iter di approvazione definitiva del Dpcm.

    Per imprese e professionisti sarà importante:

    • seguire la definizione dei criteri del sotto-elenco;
    • valutare l’impatto delle future agevolazioni fiscali;
    • considerare eventuali opportunità di investimento nei territori che risulteranno beneficiari.

    Anche i cittadini dovranno prestare attenzione alle misure che verranno adottate a livello locale e regionale, soprattutto in materia di servizi, incentivi all’insediamento e sostegno alle attività produttive.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Enti Terzo Settore 2026: tutte le novità commentate dall’Agenzia

    Le Entrate pubblicano la Circolare n 1/2026 con le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). 

    Il testo, firmato dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

    Come evidenzia la stessa circolare, per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
    In seguito, sulla base di quanto previsto dalla stessa legge delega3, il Governo, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse, ha adottato, fra l’altro, disposizioni integrative e correttive del codice del Terzo Settore con il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2018.
    Interventi correttivi e di interpretazione autentica, nonché ulteriori modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di Terzo settore, sono stati previsti anche da successive disposizioni normative che, laddove di interesse ai fini dei chiarimenti che si forniscono, saranno richiamate nei paragrafi seguenti.
    Nell’ambito della circolare (v. paragrafo 2) le previsioni fiscali in materia di imposte sui redditi recate dal Codice del Terzo settore vengono affrontate con specifico riferimento:

    • alla disciplina dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.2);
    • alla qualificazione fiscale degli enti del Terzo settore (v. paragrafo 2.3);
    • ai regimi forfetari previsti per gli enti del Terzo settore non commerciali e le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato (v. paragrafi 3.1 e 3.2).

    L’esame di detti aspetti è preceduto, per esigenze sistematiche e di inquadramento delle previsioni fiscali sopra richiamate, da una sintetica esposizione della struttura del CTS (v. paragrafo 1), con particolare riferimento: 

    • agli aspetti generali della disciplina delle attività degli enti del Terzo settore (paragrafo 1.1);
    • alle finalità non lucrative (paragrafo 1.2);
    • al Registro unico nazionale del Terzo settore (paragrafo 1.3);
    • all’insieme delle previsioni fiscali contenute nel CTS (paragrafo 1.4);
    • alla decorrenza temporale degli effetti delle previsioni fiscali del CTS (paragrafo 1.5);
    • alle abrogazioni e vigenza di regimi specifici nel periodo transitorio (paragrafo 1.6).

    Vediamo una sintesi di alcuni dei chiarimenti in essa contenuti

    Terzo settore 2026: modalità d’iscrizione al Runts

    Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. 

    Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati.

    Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    Terzo settore 2026: test di non commercialità

    Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini Ires. 

    Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. 

    È comunque previsto un margine di tolleranza: l'attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi.

    Sul punto, il documento, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

    Nuovi regimi forfettari con soglia a 85.000 euro

    La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata.

    In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 Cts).

    Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85mila euro. 

    Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro.

    l regime fiscale applicabile all’impresa sociale

    Il modello di impresa sociale disciplinato dal Cis, (Codice Impresa Sociale, Dlgs n. 112/2017) viene affrontato dalla Circolare n 1.

    Alla impresa sociale, si applicano le disposizioni del Cts Dlgs n. 117/2017) e le norme del Codice civile, in particolare le disposizioni del Libro V, in quanto compatibili.

    Possono acquisire la qualifica di “impresa sociale” tutti gli enti privati (associazioni, fondazioni, società di capitali, cooperative, ecc.) che svolgono in via principale e in modo stabile attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività. 

    L’attività di interesse generale deve rappresentare almeno il 70% dei ricavi complessivi. 

    Le cooperative sociali e i loro consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991 sono considerati automaticamente imprese sociali di diritto.

    A differenza degli enti del Terzo settore (Ets) le imprese sociali costituite nella forma di società di capitali possono distribuire utili in forma limitata (rimborso al socio del capitale effettivamente versato).

    Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini Ires.

    Tutti i proventi concorrono a formare il reddito imponibile, secondo i principi del reddito d’impresa.

    Ai fini Iva, le imprese sociali hanno l’obbligo di adottare il regime ordinario di contabilità.

    Le imprese sociali possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali attraverso l’operatività di alcune deduzioni e l’irrilevanza delle variazioni fiscali nette in aumento.

    Non si considerano imponibili gli utili/avanzi destinati a riserve indivisibili per lo svolgimento delle attività statutarie o utilizzati per coprire perdite (purché le riserve siano poi reintegrate). 

    La deduzione è proporzionale alla quota di utili o avanzi non tassati.

    Non sono inoltre deducibili, fino al 3% degli utili netti e previa autorizzazione della Commissione europea, le somme destinate al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali. 

    Infine, le imprese sociali sono escluse da alcuni regimi punitivi (disciplina delle società di comodo e applicazione degli indici di affidabilità fiscale (Isa).

    Le agevolazioni previste dal Cis mirano a evitare la doppia imposizione sugli importi che l’impresa sociale destina al patrimonio o alle attività istituzionali, neutralizzando l’effetto “imposta su imposta”.

    La neutralizzazione fiscale non opera nei seguenti casi:

    •   sulla quota Ires riferibile ai dividendi erogati nell’anno dall’impresa sociale
    • sulla costituzione di riserve divisibili
    • aumento gratuito del capitale sociale.

    Allegati:
  • La casa

    Prima casa: niente beneficio se l’immobile preposseduto è locato

    Con l'Ordinanza n 359672026 la Cassazione ribadisce un orientamento consolidato a tema agevolazione prima casa.

    In sintesi, l’agevolazione prima casa non spetta se il contribuente è già proprietario di un altro immobile nel medesimo Comune, anche se quest’ultimo è concesso in locazione. 

    Agevolazione prima casa: il requisito dell’inidoneità spiegato dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3596 ribadisce un orientamento consolidato chiarendo in modo netto cosa debba intendersi per “inidoneità oggettiva” ai fini del beneficio fiscale sulla prima casa.

    La contribuente aveva acquistato un’abitazione fruendo delle agevolazioni “prima casa”. 

    Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione, revocando il beneficio e richiedendo le maggiori imposte motivando che la contribuente risultava già proprietaria di un altro immobile situato nel medesimo Comune, circostanza ostativa all’agevolazione.

    Secondo la ricorrente, l’immobile pre-posseduto non era idoneo a soddisfare le esigenze abitative familiari, anche perché concesso in locazione a terzi

    Da qui la tesi: la temporanea indisponibilità dell’immobile avrebbe dovuto integrare una condizione di “inidoneità”.

    Dopo il rigetto nei gradi di merito, la questione è arrivata in Cassazione.

    Il nodo interpretativo riguarda la nozione di “inidoneità oggettiva” dell’immobile già posseduto.

    Secondo l’orientamento ormai consolidato, l’agevolazione prima casa può essere riconosciuta anche in presenza di un altro immobile nello stesso Comune solo se quest’ultimo sia oggettivamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative (ad esempio per caratteristiche strutturali o per vincoli giuridici non dipendenti dalla volontà del proprietario).

    Il punto centrale è distinguere tra:

    • inidoneità oggettiva reale;
    • indisponibilità temporanea derivante da una scelta volontaria.

    La Corte rigetta il ricorso e ribadisce il seguente principio (richiamando Cass. 4102/2025): “in materia di agevolazione tributaria su acquisto di ‘prima casa’, la circostanza che l'immobile pre-posseduto sia locato a terzi non integra una inidoneità oggettiva dell'unità immobiliare volta a giustificare l'applicazione dell'agevolazione in questione anche al successivo acquisto immobiliare, sicché se – a quest'ultima data – l'immobile pre-posseduto risulta giuridicamente indisponibile, esso non può ritenersi per questa ragione inidoneo ai fini del beneficio, dipendendo la sua indisponibilità dalla destinazione d'uso ad esso volontariamente e discrezionalmente impartita dal proprietario” .

    La Cassazione chiarisce quindi un punto fondamentale: la locazione è una scelta del proprietario e non trasforma l’immobile in un bene oggettivamente inidoneo.

    Secondo la Corte:

    • non rientra nel concetto di inidoneità oggettiva una indisponibilità giuridica temporanea;
    • tale indisponibilità, quando deriva da un contratto di locazione, è frutto di una decisione volontaria;
    • non è quindi assimilabile a una situazione strutturale o permanente che impedisca l’utilizzo abitativo.

    In altri termini, il contribuente non può “creare” una condizione di inidoneità tramite una scelta negoziale e poi invocarla per ottenere il beneficio fiscale su un nuovo acquisto.

  • Versamenti delle Imposte

    Modello F24: guida ai pagamenti delle tasse

    Per il pagamento dei tributi dei privati e dei titolari di PIVA sono necessari i Modelli di pagamento F24 e F23.

    Tali modelli vengono utilizzati per tutti i pagamenti da effettuarsi, a seconda dei casi in via telematica, oppure presentando il modello cartaceo presso Poste e banche.

    Vediamo le caretteristiche dell'F24 per un utilizzo appropriato da parte dei contribuenti.

    Scarica qui Modello F24 e istruzioni.

    Modello F24: che cos’è e per quali pagamenti serve

    Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.

    Essop viene definito Modello “unificato” perché permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

    I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di adoperare, anche tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

    Modello F24: che cosa ci pago

    Il modello F24 va utilizzato per pagare:

    • imposte sui redditi (Irpef, Ires),
    • ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale,
    • Iva,
    • Irap,
    • imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva,
    • somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione ,
    • somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione,
    • somme dovute per i servizi ipotecari e catastali,   
    • somme dovute per la registrazione degli atti giudiziari,  
    • tributi locali (addizionale regionale e comunale all'Irpef, Imu, Imi, Imis, Ilia, Tari, Tasi, Tosap/Cosap, imposta comunale sulla pubblicità/canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, imposta/contributo di soggiorno),
    • imposte sui giochi,  
    • accise, imposte di consumo e di fabbricazione,   
    • contributi dovuti all’Inps e ad altri enti e casse previdenziali,  
    • premi Inail,       
    • diritti camerali,    
    • proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di demanio pubblico e di patrimonio dello Stato,
    • imposta sostitutiva sui finanziamenti,   
    • imposta sulle assicurazioni,        
    • tasse scolastiche.

    Inoltre, con il modello F24 vanno versate tutte le somme, compresi eventuali interessi e sanzioni, dovute in caso di:

    • autoliquidazione da dichiarazioni    
    • ravvedimento    
    • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione      
    • avviso di accertamento     
    • avviso di irrogazione di sanzioni      
    • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).

    Modello F24: i pagamenti dei privati e delle PIVA

    I contribuenti non titolari di partita Iva NON sono obbligati al pagamento in via telematica, ferma restando la possibilità di avvalersi di questa modalità. 

    Il modello F24 in forma cartacea può essere presentato presso:    

    • qualsiasi sportello di Agenzia delle Entrate-Riscossione,      
    • una banca,         
    • un ufficio postale.

    Il versamento può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi: 

    • presso le banche, con assegni bancari o circolari ovvero, se si tratta della propria banca, con addebito diretto sul conto corrente,
    • presso l’agente della riscossione, con assegni bancari o circolari e/o vaglia cambiari,
    • presso gli sportelli bancari e dell’agente della riscossione dotati di terminali elettronici idonei, tramite carta Pagobancomat,
    • presso gli uffici postali, con assegni postali, bancari o circolari, vaglia postali, addebito sul proprio conto corrente ovvero tramite carta Postamat o Postepay.

    Diversamente, tutti i titolari di partita Iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche e i versamenti possono essere effettuati:

    1. direttamente:                
      • mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online"), utilizzando i canali Entratel o Fisconline,
      • mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane, prestatori di servizi di pagamento),
    2. tramite gli intermediari(professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:                
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”),
      • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”,        
      • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

     Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell'Agenzia è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline (oppure avvalersi di un intermediario abilitato) e – nel caso in cui il modello F24 presenti un saldo maggiore di zero – possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare l’importo dovuto.

    Modello F24: gli errori da evitare

    Prima di effettuare i pagamenti, è bene prestare attenzione alla compilazione del modello F24 poichè esistono errori frequenti che bisogna evitare e che  riguardano:      

    • codice tributo,
    • periodo di riferimento,  
    • codice fiscale.

    Per correggerli, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il servizio Civis F24 – pdf, utilizzabile anche dagli intermediari della riscossione per rimediare agli errori commessi in sede di trasmissione dei dati contenuti nelle deleghe di pagamento presentate per conto dei propri clienti.

    Un altro aspetto da tenere bene a mente è l'omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero.

    Per questa "dimenticanza" è prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera i cinque giorni lavorativi.

    La violazione può essere regolarizzata avvalendosi del ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997) procedendo come segue:  

    • presentare il modello F24 omesso,
    • versare, con il codice tributo “8911”, una sanzione di:                
      • 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 è presentato entro cinque giorni dall'omissione          
      • 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro novanta giorni dall'omissione           
      • 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro un anno dall'omissione        
      • 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 è presentato entro due anni dall’omissione         
      • 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 è presentato oltre due anni dall’omissione
      • 20 euro (1/5 di 100 euro), se la regolarizzazione avviene dopo che la violazione è stata constatata con un processo verbale.