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Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Con Risoluzione n 2 del 10 gennaio le Entrate hanno pubblicato i codici tributo per autoliquidare l'imposta di successione secondo le nuove regole.
Autoliquidazione imposta di successione: codici tributo
Viene innanzitutto ricordato che il Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel seguito “TUS”, è stato modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
In particolare, viene modificato l’articolo 33 del TUS, prevedendo che “i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione” e, all’articolo 37, che “il contribuente esegue il pagamento dell’imposta autoliquidata […] entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione”.
Inoltre, il medesimo articolo 33 del TUS dispone che “nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l’ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, con l’invito a effettuare il pagamento entro sessanta giorni”.
È ammesso anche il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 38 del TUS, ove si prevede che il contribuente può eseguire il pagamento dell’imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell’articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all’articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo al pagamento del venti per cento dell’imposta autoliquidata ai sensi dell’articolo 33”.
Le nuove disposizioni trovano applicazione alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.
Al fine di tener conto delle modifiche apportate con il citato decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, con la presente risoluzione si procede con l’istituzione e la ridenominazione dei relativi codici tributo instituiti con risoluzione n 16 del 2016.
Autoliquidazione imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, autoliquidate da parte dei soggetti obbligati al pagamento, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare mediante il modello F24:
• “1539” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.
Per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale è istituito il seguente codice tributo:
• “1635” denominato “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso; nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”;
- per il solo codice tributo “1539”, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è sempre valorizzato nel formato “NNRR”, ove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (in caso di pagamento dell’intero importo in unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”).
Se il contribuente sceglie di dilazionare il pagamento dell’imposta di successione, per il versamento iniziale previsto nella misura non inferiore al 20 per cento dell’imposta dovuta, da effettuare nello stesso termine del versamento in unica soluzione, il suddetto campo è comunque valorizzato con “0101”.
Per il rimanente importo da versare ratealmente, in relazione a ciascuna rata il suddetto campo è valorizzato con il numero della rata in pagamento (ad esempio, “01”, “02”, “03” e così via) seguito dal numero complessivo delle rate (ad esempio, “08” oppure “12”).
Versamento delle sanzioni per ravvedimento tardiva successione
In ipotesi di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per tardiva presentazione della dichiarazione di successione di cui all’articolo 50 del TUS1 , per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, con la presente risoluzione si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “1549” denominato “Successioni – Tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Sanzione da ravvedimento – imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:
- nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno del decesso;
- nella sezione “Contribuente” sono riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “1535” denominato “Successioni – Sanzione da ravIl versamento degli interessi dovuti in ipotesi di ravvedimento è eseguito con il codice tributo già esistente “1537” denominato “Successioni – Interessi da ravvedimento – art. 13, D. Lgs. n. 472/1997”. vedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni – art. 13 d.lgs. n. 472/1997”
Versamento somme da avvisi di liquidazione per imposta di successione
Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
- “A139” denominato “Successioni – Sanzione imposta sulle successioni – Avviso di liquidazione dell’imposta – Art. 33, comma 3, del TUS”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.
Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Inoltre, con la presente risoluzione è ridenominato il seguente codice tributo, come di seguito indicato:
- “A150” denominato “Successioni – Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione – Avviso di liquidazione – Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni – Interessi – Avviso di liquidazione dell’imposta”
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Regime Forfettario 2026: quale sarà la soglia per gli altri redditi
Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro.
La Legge di Bilancio 2025 con il comma 12 dell'articolo 1 ha previsto "Per l'anno 2025, il limite di cui all'art 1 comma 57 lettera d-ter della Legge n 190/2014 è elevato a 35.000 euro"
Questo vorrebbe dire che dall'anno 2026, salvo ulteriori modifiche, la soglia tornerà a 30.000 euro.
Vediamo i dettagli.
Regime Forfettari: cambia la causa di esclusione relativa agli altri redditi
La novità contenuta nella legge di bilancio, per come è scritta la norma sarebbe destinata a tornare a regime dal 2026.
L'innanlzamento a 35.000 euro del limite di reddito di lavoro dipendente o pensione che preclude il regime agevolato dovrebbe essere stato un beneficio per in solo anno in corso.
Dal 1° gennaio 2025 è quindi cambiato la regole di preclusione del regime forfettario determinando che i soggetti che nell’anno precedente, quindi 2024, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato (articoli 49 e 50 del Tuir) in misura superiore a 35mila euro ne sono stati esclusi.
Come chiarito anche dalle Entrate escono dal regime o non possono accedervi: "coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35mila eruo dalla legge di bilancio 2025) tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)."
Chi già stava applicando il forfettario nel 2024, ha potuto superare il limite dei 30.000 euro senza uscire forzatamente nel 2025 dal regime agevolato, a patto che sia rimasto entro i 35.000 euro (ossia entro la nuova soglia).
Dal 1° gennaio 2026 dovrebbe essere ripristinato il tetto previsto in precedenza ossia quello dei 30.000, in relazione al limite dei redditi percepiti che consentono di aprire partita IVA e applicare la flat tax.
Al momento, non si discute di confermare la norma, quindi salvo novità in legge di bilancio, i forfettari 2026 torneranno al vecchio regime.
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Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Dal 1° gennaio 2025 è attivo il nuovo codice ATECO per la creator economy, ossia per i soggetti cosiddetti influencer.
Istat ed Eurostat lo hanno predisposto con l'associazione italiane Content & Digitale Creators del MIMIT.
Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio
Ricordiamo che il Codice Ateco è formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa:
- con le lettere si individua il macro settore economico di appartenenza,
- con i numeri, le categorie dei settori di riferimento.
Inoltre, il Codice ATECO è uno strumento essenziale per chiunque intenda aprire una PIVA per la propria attività.
Per questa categoria di professionisti emergenti, dal 1° gennaio 2025 ci sarà il codice Ateco 73.11.03 denominato
Attività di influencer marketing.
Leggi anche Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile per tutte le novità introdotte anche per altri settori.
Tale nuovo codice è uno strumento essenziale per contraddistinguere coloro che esercitano attività sui social come professione da chi la svolge a livello amatoriale.
Il risultato raggiunto grazie a:
- MIMIT
- Associazione Italiana Content & Digital Creators
- Assoinfluencer,
- Confcommercio Professioni
rende più chiaro l’inquadramento dei professionisti del settore e si inserisce nella volontà di individuare e definire una chiara regolamentazione fiscale e previdenziale per i lavoratori interessati.
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Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: le regole attuali
La legge di Bilancio 2025 in merito alle ristrutturazioni edilizie ha stabilito che, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30%.
Tuttavia, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute per gli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Attenzione al fatto che da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossi.
Riepiloghiamo il funzionamento di questa agevolazione.
Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: che cos’è
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio è disciplinata dall’articolo 16-bis del Dpr 917/86 TUIR.
Essa consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Tuttavia, per quelle sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare.
L'attuale legge di bilancio ha rimodulato l'aliquota e il tetto massimo per il 2025 prevedendo come sopra anticipato che:
- la detrazione spetta al 50% con un tetto massimo 96.000 euro per le prime case
- la detrazione spetta al 36% con un tetto massimo di 96.000 euro per le altre abitazioni.
La stessa detrazione è prevista anche per chi acquista immobili a uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati. La detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione, comprensivo di Iva.
Attenzione al fatto che dal 17 febbraio 2023 con l'entrata in vigore del decreto legge 11/2023, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 16-bis del Tuir, in linea generale, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura” o per la cessione del credito d’imposta.
Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: per quali immobili
I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono quelli elencati alle lettere b), c) e d) del art 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per:
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- ristrutturazione edilizia.
Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.
Invece, relativamente ai lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazione, l’agevolazione spetta, oltre che nei casi precedenti, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, indicati alla lettera a) del citato articolo 3, Dpr 380/2001.
Bonus Ristrutturazioni edilizie 2025: a chi spettano
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Pertanto, sono legittimati a fruire della detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa
- gli imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce
- i soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali
- i familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
- il convivente di fatto
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
- il promissario acquirente.
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Acconto novembre PIVA: in cassa entro il 16 gennaio
La Legge n 189/2024 di conversione del Collegato Fiscale (DL n 155/2024) contiene i dettagli della proroga al 2025 del secondo acconto delle imposte (ordinariamente in scadenza il 30 novembre).
Ricordiamo che la proroga era già stata confermata dal MEF con il comunicato stampa n 136 del 27 novembre.
Vediamo i contenuti della norma anticipando che la misura agevolativa di rinvio dei pagamenti spetta alle PIVA con certi requisiti, compresi i forfettari.
Rateizzazione acconto novembre PIVA: a chi spetta
Il 30 novembre è scaduto il pagamento del secondo acconto delle imposte 2024, (Leggi anche: Acconto Irpef novembre: pagamenti entro il 2.12, con eccezioni) ed essendo il 30.11 sabato, i pagamenti sarebbero regolari se effettuati entro lunedì 2 dicembre.
Ciò premesso, nel DL n 155/2024 Collegato Fiscale convertito in Legge n 189 pubblicata in GU n 291 del 12 dicembre, si approva l'art 7 quater con il Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette.
Si prevede che, per il solo periodo d’imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d’affari.
Sono esclusi dal rinvio:
- persone fisiche non titolari di partita Iva ( es soci di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati secondo il principio di trasparenza);
- persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno 2023 hanno dichiarato ricavi o compensi superiori 170mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio le società di capitali e gli enti non commerciali);
- i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (a meno che anch'essi siano titolari di partita Iva).
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Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio
Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.
Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.
Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023.
Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.
In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.
Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.
Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio
Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. -
Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.
Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025
In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:
- il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,
- nel limite massimo di spesa di 50 milioni.
I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025
- e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
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Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio
Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.
Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU
In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:
- si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
- si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri: - l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
- la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
- si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
- si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.
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Start up innovative 2025: incentivo per gli incapienti limitato dalla Legge di bilancio
La Legge di bilancio per l’anno 2025 sarà ricordata come quella legge che, tra le altre cose, ha limitato le detrazioni per le persone fisiche.
Di un riordino del sistema delle detrazioni si discuteva da diversi anni, in quanto costituisce un insieme disorganico piuttosto stratificato nel tempo, un po’ come accade per il sistema dei bonus fiscali.
Ciò che caratterizza l’intervento normativo previsto da questa legge di bilancio, è il fatto che, invece di valutare la validità di ogni singola detrazione in base al rilievo delle spese dal punto di vista economico e sociale, il legislatore ha preferito effettuare un taglio orizzontale; con maggiore precisione, si prevede un meccanismo di calcolo dell’importo effettivamente detraibile, basato sul reddito personale e sui figli a carico, che limita la possibilità di usufruire delle detrazioni in caso di redditi superiori a 75.000 euro e a 100.000 euro.
Per un approfondimento sulle novità riguardanti le detrazioni Irpef si legga l’articolo Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025.
La misura costituisce un considerevole risparmio per le finanze dello Stato, dato che i contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro, quando hanno a disposizione un importo rilevante in termini di detrazioni, in conseguenza del meccanismo dell’Irpef, molto spesso risultano incapienti.
Per gli investimenti in start up innovative
In relazione alle start up innovative, occorre ricordare che, in base agli articoli 29 e 29 bis del DL 179/2012, vengono riconosciute due detrazioni alternative:
- detrazione del 30% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo di 1 milione di euro;
- detrazione del 50% per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuale di 100.000 euro, nei limiti del regime de minimis.
In base alle novità introdotte dalla Legge 162/2024, per quanto riguarda le detrazioni spettanti in conseguenza di investimenti in start up innovative, è prevista la possibilità di usufruire delle suddette detrazioni anche nel caso in cui il contribuente risulti incapiente nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta; infatti, per gli investimenti effettuati a partire dal 2024, nel caso in cui la detrazione spettante superi l’imposta dovuta dal contribuente, l’eccedenza non detraibile potrà essere trasformata in un credito di imposta utilizzabile in dichiarazione senza limitazioni temporali oppure compensabile tramite modello F24.
Questa previsione normativa però in una certa misura si scontra con le già menzionate limitazioni alle detrazioni previste dalla Legge di bilancio per i contribuenti con reddito imponibile superiore a 75.000 euro.
Se per i contribuenti con reddito inferiore a tale cifra, non essendoci limitazioni alle detrazioni, la possibilità di trasformazione l’eccedenza di detrazione in credito d’imposta è pacifico, non si può dire lo stesso per coloro i quali superano tale reddito.
Infatti, in conseguenza delle limitazioni prescritte per le detrazioni, per i contribuenti che superano il reddito imponibile di 75.000 euro, che hanno investito in start up innovative e risultano incapienti, l’eccedenza di detrazione che può essere trasformata in credito d’imposta sarà solo quella che non supera i limiti degli importi detraibili previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025.
La misura prevista dalla Legge di bilancio sterilizza quindi in parte l’incentivo all’investimento in start up innovative previsto dalla Legge 162/2024.
Aggiornamento di gennaio 2025In sede di approvazione della Legge di bilancio per l'anno 2025 è stato disposto che le nuove limitazioni alle detrazioni, introdotte con l'articolo 16-ter del TUIR, non operano per le detrazioni derivanti da investimenti in start up innovative, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 16- ter; motivo per cui la problematica sollevata dal presente articolo può considerarsi ormai superata. -
Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate
Con il Provvedimento n. 460166/2024 le Entrate fissano le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese.
Sono stabilite le informazioni da trasmettere e le modalità di trasmissione della comunicazione preventiva.
Leggi anche: Regime transfrontaliero di franchigia: novità dal 1° gennaio
Regime franchigia IVA: contenuto della comunicazione
Il provvedimento in oggetto prevede che per avvalersi del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a effettuare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate.
La stessa è finalizzata all’ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”.
La comunicazione preventiva è trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato attraverso i servizi online dell’Agenzia delle entrate.La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
- a) codice fiscale;
- b) denominazione o cognome e nome;
- c) natura giuridica;
- d) domicilio fiscale;
- e) attività prevalente;
- f) attività secondarie;
- g) eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell’impresa;
- h) dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento;
- i) Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- j) eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione;
- k) Volume d’affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell’Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell’anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari sono indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata.
Attenzione al fatto che al verificarsi delle condizioni stabilite dall’art. 70-duovicies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto stabilito è escluso dal regime di franchigia nello Stato di esenzione e il suo numero di identificazione EX è automaticamente cessato.
Regime franchigia IVA: invio della comunicazione
Dalla data che sarà resa pubblica con apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione preventiva può essere trasmessa, per conto del soggetto stabilito nel territorio dello Stato, da parte di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013.
La trasmissione della comunicazione preventiva è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2025, con le modalità di cui al punto 9 del presente provvedimento.
La trasmissione della comunicazione preventiva è comunque preclusa ai soggetti stabiliti:
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nell’anno civile precedente alla comunicazione, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dell’Unione europea, nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva, sia stato superiore a 100.000 euro;
- il cui volume d’affari nel territorio dello Stato di esenzione indicato nella comunicazione preventiva, nell’anno civile precedente ovvero nel periodo dell’anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente, sia superiore al massimale previsto dalla direttiva SME-SS per ogni singolo Stato.
Attenzione al fatto che, in caso di errori rilevati a seguito della trasmissione della comunicazione preventiva ne è consentita la correzione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, la correzione sarà inibita fino alla ricezione del riscontro della comunicazione già inviata da parte degli Stati di esenzione.
Regime di franchigia: modalità di invio della comunicazione
La comunicazione preventiva è predisposta e trasmessa mediante la procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Allegati:
In fase di compilazione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute.
Successivamente alla trasmissione della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle informazioni ivi contenute.
Superati i controlli di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate trasmette la comunicazione preventiva o l’aggiornamento della comunicazione preventiva agli Stati di esenzione indicati nella stessa. Dalla data di trasmissione agli Stati di esenzione decorrono i termini definiti dall’art. 70-noviesdecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
All’esito positivo del riscontro di almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta da parte degli Stati di esenzione, l’Agenzia delle entrate attribuisce al soggetto stabilito il numero di identificazione EX.
La procedura web consente la consultazione delle comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse nonché la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori delle comunicazioni, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di
esenzione.
La procedura web, inoltre, consente di verificare la posizione del soggetto stabilito nei confronti degli Stati di esenzione.
Eventuali modifiche delle modalità di trasmissione di cui al presente provvedimento saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.