• Risparmio energetico

    RSA e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Con Risposta interpello n 199 del 10 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sul Superbonus in merito all'installazione, da  parte di una ONLUS,  di un impianto fotovoltaico di  potenza nominale pari a 200 kW nell'ipotesi in cui sul medesimo edificio risulti già  installato un precedente impianto fotovoltaico di  potenza nominale  pari a  217 kW 

    Si chiedono chiarimenti per il calcolo del  limite massimo di spesa agevolabile.

    La Fondazione istante dichiara di svolgere attività socio­sanitaria e assistenziale in un'unità immobiliare censita in categoria  catastale D/4.

    Dichiara inoltre:

    • di possedere i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 119, comma 10­bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;
    • aver depositato la CILAS di cui al comma 13­ter del citato articolo 119 prima dell'entrata in vigore del decreto legge 29 marzo 2024, n. 39 e, dunque, di rientrare tra i soggetti che possono usufruire della detrazione di cui all'articolo 119 (c.d. Superbonus) nella modalità alternativa del c.d. ''sconto in fattura'' di cui al successivo articolo 121, comma 1, lettera a).

    Poiché intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW (sul quale, come chiarito in sede di integrazione documentale, non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura),  chiede: 

    • 1) se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16­ter dell'articolo 119 vada verificata avendo riguardo alla  sola  potenza  del  nuovo  impianto  fotovoltaico  che  viene  installato  o  se,  invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico ''preesistente'';
    • 2) come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10­bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

    ETS e tetto massimo di spesa per fotovoltaico agevolato con superbonus

    Le Entrate hanno specificato che, la ONLUS esercente attività socio-sanitaria o assistenziale che, nel rispetto di tutti i necessari requisiti soggettivi e oggettivi, si avvale del superbonus secondo la speciale disciplina pe le RSA può beneficiare dell’agevolazione come segue:

    fermo restando comunque il limite massimo di spesa agevolata di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (ridotto a 1.600 euro/kW ove l'intervento eseguito sia classificato come  ''ristrutturazione  edilizia'',  ''nuova  costruzione''  o  ''ristrutturazione  urbanistica''),  si  è dell'avviso  che,  nell'ambito  di  interventi  che  rientrano  nel  perimetro  di  applicazione del comma 10­bis, il limite massimo di spesa agevolata con l'aliquota del 110 riferito all'intero  impianto,  pari  a  96.000  euro  vada  moltiplicato  «per  il  rapporto  tra  la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi […] e la superficie media di un'unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate». Pertanto,  in  caso  di  installazione  di  un  impianto  fotovoltaico  di  200  kW  di potenza  nominale  su  un  edificio  D/4 cui,  a  titolo  esemplificativo,  corrispondono  10 unità  immobiliari  abitative  ''figurative'',  l'importo  massimo agevolabile  fruendo  del Superbonus con l'aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro (2.400 euro x 200 kW di potenza). 

    L'interpretazione ADE è perfettamente coerente alla ratio della norma che sottende all’introduzione della speciale disciplina della moltiplicazione per il numero di unità immobiliari figurative  contenuta dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 e alla ulteriore specificazione, che deriva dall’ultimo periodo del successivo comma 16-ter del medesimo art. 119, della possibilità di considerare eleggibili ai fini agevolativi impianti fotovoltaici sino a 200 kW di potenza nominale quando l’intervento avviene nel contesto di un intervento agevolabile secondo la speciale disciplina del comma 10-bis.

    Nella risposta a interpello n. 199/2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che è irrilevante l’eventuale preesistenza di altri impianti fotovoltaici a servizio dello stesso  immobile B/1, B/2 o D/4, nel senso che sul nuovo impianto che si va a installare resta comunque applicabile il superbonus entro i medesimi tetti massimi di spesa agevolata come se non esistesse alcun altro impianto.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Impugnazione dell’estratto di ruolo ancora più difficile

    L’articolo 12 comma 4-bis del DPR 602/1973, come modificato dall’articolo 3-bis del DL 146/2021, prevede dei ben definiti limiti alla possibilità di impugnare l’estratto di ruolo da parte del contribuente.

    L’estratto di ruolo non costituisce documento formale, ma è uno strumento attraverso il quale il contribuente viene a conoscenza dell’iscrizione di carichi a suo nome: quelli considerati non legittimi potrebbero essere impugnati davanti al giudice, portando appunto l’estratto di ruolo a dimostrazione dell’iscrizione del ruolo contestato.

    Tale situazione fino a qualche anno fa era piuttosto comune, ma con la nuova versione del comma 4-bis dell’articolo 12 del DPR 602/1973 l’estratto di ruolo diviene impugnabile solo nei casi in cui il contribuente che agisce in giudizio possa dimostrare che dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo a suo carico possa derivargli pregiudizio:

    • per la partecipazione a una procedura d’appalto;
    • per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici;
    • per la perdita di un beneficio nei confronti della pubblica amministrazione.

    Quindi il legislatore identifica tre specifiche situazioni in cui il contribuente può impugnare un debito iscritto a ruolo portando dinanzi al giudice il solo estratto di ruolo, sempre che da queste situazioni gli possa derivare un pregiudizio.

    Tale norma, limitando i casi di contestazione, costituisce chiaramente una contrazione del diritto di difesa del contribuente, contrazione dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con le sentenze 190/2023 e 81/2024.

    L’ordinanza 17606/2024 della Corte di Cassazione

    Recentemente è stata pubblicata l’ordinanza numero 17606 del 26 giugno 2024 con la quale la Corte di Cassazione delinea una ulteriore contrazione del diritto di difesa del contribuente, rispetto all’interpretazione fin qui assunta della norma.

    L’interpretazione finora effettuata, infatti, considerava un ruolo contestabile, attraverso l’estratto di ruolo, in tutti i casi in cui al contribuente potesse derivare un pregiudizio per una procedura d’appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, per la perdita di un beneficio nel confronti della pubblica amministrazione, come già detto.

    Tuttavia il pregiudizio si riteneva dovesse essere solo potenziale: in questo modo il contribuente che avesse avuto un interesse da difendere, in una delle situazioni prima indicate, avrebbe potuto contestare l’estratto di ruolo per tempo, evitando che tale pregiudizio divenisse concreto.

    Con l’ordinanza 17606/2024, invece, la Corte di Cassazione dichiara il seguente principio di diritto: “ai fini dell’ammissibilità della diretta impugnazione dell’estratto ruolo ai sensi dell’articolo 3-bis del DL 146/2021 il debitore che agisce in giudizio deve dimostrare la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall’iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev’essere valutata al momento della pronuncia”.

    In questo modo, ai fini dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il pregiudizio per il contribuente non può essere più potenziale, ma attuale ed effettivo, da valutare al momento del giudizio, e quindi già avvenuto.

    Con questa interpretazione il contribuente quindi non potrà più agire anticipatamente per evitare di avere un pregiudizio dall’iscrizione a ruolo di un debito illegittimo, contestando l’estratto di ruolo, ma dovrà attendere di aver subìto il pregiudizio, senza avere strumenti per evitarlo.

    Questa interpretazione costituisce a tutti gli effetti una ulteriore contrazione di un già molto limitato diritto alla difesa del contribuente, che ormai difficilmente potrà difendersi dall’iscrizione d’ufficio di un debito a ruolo, anche quando non dovuto.

  • Successioni

    Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE

    Con una FAQ datata 9 ottobre, le Entrate replicano ad un contribuente che domanda quali documenti servano per riscuotere un rimborso irpef spettante al de cuius nella successione testamentaria.

    Prima dei dettagli ricordiamo che, il testamento è l’atto con cui si dispone dei propri beni per il tempo successivo alla propria morte.

    Le disposizioni testamentarie si distinguono in:

    • istituzione di erede, con cui colui che redige il testamento dispone dell'intero patrimonio o di una sua quota senza specificazione dei beni oggetto del lascito;
    • legato, con cui il testatore dispone di uno o più beni specificamente identificati.

    Vediamo come richiedere il rimborso irpef per il contribuente deceduto che ha lasciato un erede con testamento.

    Rimborso Irpef nella successione testamentaria: regole ADE

    In linea generale, i rimborsi fiscali intestati a un contribuente deceduto possono essere chiesti tramite la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) relativa alla persona deceduta, oppure presentando un’istanza all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

    Quando l’eredità non è devoluta per legge, come nel caso illustrato nel quesito, tranttandosi di successione testamentaria, o nei casi in cui la dichiarazione di successione non sia stata presentata, per richiedere il pagamento del rimborso, gli eredi possono inviare all’ufficio territoriale competente per la lavorazione del rimborso i seguenti modelli:

    Il tutto può essere consegnato anche on line avvelendosi del servizio consegna documenti e istanze.

    Il servizio in oggetto, consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea

    È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

    Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno.

    Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES.

    Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello.

    Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

  • Dichiarazione 770

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: ultilizzo in F24 del credito da eccedenza

    ll quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
    La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale
    effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate:

    • ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2023. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti al 2023 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024
    • ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo.

    In merito all'imposta sostitutiva, in data 9 ottobre le Entrate hanno pubblicato un chiarimento con FAQ in risposta a chi domandava, quali siano le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E). 

    Si domandava anche se sia necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito, vediamo la replica ADE.

    Credito derivante da eccedenze di acconto della sostitutiva su rivalutazione TFR

    Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. 

    Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

    In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

    In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.

  • Agricoltura

    Anticipi PAC: regole Agea per le domande dal 16 ottobre

    Con la Circolare n 775 del 16 settembre Agea, Agenzia per la promozione dell'agricoltura, ha pubblicato le regole per gli Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.

    Anticipi PAC 2024: regole Agea

    Come evidenziato in premessa del documento si disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024.
    In particoalre, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
    Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.
    Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 352518 del 5 agosto 2024, ha demandato ad AGEA l’attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.
    Gli anticipi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

    Anticipi PAC 2024: interventi erogabili in fase di anticipo

    La circolare evidenzia che i pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dalla circoalre in oggetto, sono i seguenti:

    • a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
    • b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
    • c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
    • d) egimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
      • pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
      • pagamento per inerbimento delle colture arboree;
      • pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
      • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
      • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
    • e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
      • frumento duro;
      • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
      • riso;
      • barbabietola da zucchero;
      • pomodoro destinato alla trasformazione;
      • olio d’oliva;
      • agrumi;
      • colture proteiche comprese le leguminose.

    Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115

    Anticipi PAC 2024: misure degli anticipi

    Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
    Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).
    Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.

    Per le tabelle di riferimeto per gli anticipi, clicca qui e consulta gli inporti da pagina 5 della circolare in oggetto.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    L’IVA è detraibile anche quando il contratto è nullo

    I profili civilistici e quelli fiscali, nel diritto italiano, come in quello unionale, spesso si intersecano ma poi seguono traiettorie divergenti.

    Un interessante esempio può essere rappresentato dalla vicenda esaminata dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza numero 16279 pubblicata il 12 giugno 2024.

    Nel caso in esame la corte di legittimità prende in esame la detraibilità dell’IVA in relazione a una operazione di compravendita il cui contratto è risultato nullo dal punto di vista civilistico.

    Nel caso specifico la nullità civilistica del contratto derivava da un conflitto di interessi del notaio rogante.

    La Corte di Cassazione afferma che, anche nel caso in cui il contratto relativo alla cessione di un bene sia nullo in base al diritto civile, al cessionario, che è soggetto passivo, non può essere comunque negata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Ciò poiché, da un punto di vista tributario, la nullità civilista non è sufficiente per delegittimare il diritto alla detrazione dell’IVA.

    Il fondamento di questa considerazione della Corte di Cassazione affonda le radici nel diritto unionale: la Corte di Giustizia UE, nella causa C-114/22 del 25 maggio 2023, ha infatti dichiarato illegittimo il divieto del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte in conseguenza del fatto che l’operazione imponibile alla base risulti viziata da nullità.

    Infatti, le motivazioni che possono legittimare la negazione alla detrazione dell’imposta sono ben diverse dalla nullità civilista dell’operazione imponibile, che non rileva da un punto di vista tributario; più precisamente la detrazione può essere negata, alternativamente:

    • se non può essere fornita prova dell’effettiva realizzazione dell’operazione (per cui la cessione o la prestazione può essere considerata fittizia);
    • quando in relazione all’operazione sia stata individuata una situazione di abuso del diritto;
    • nel caso in cui l’operazione tragga origine da un’evasione dell’imposta.

    Il principio di diritto

    Così, per puntualizzare tutto ciò, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16279 del 12 giugno 2024, emana il seguente principio di diritto:

    Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte della cessionaria in caso di nullità del contratto di cessione del bene e relativa fattura emessa dalla cedente, in applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE sentenza C114/22 del 25 maggio 2023, il soggetto passivo non è privato del diritto alla detrazione per il solo fatto che il contratto è viziato da nullità sulla base del diritto civile, se non è dimostrato che sussistono gli elementi che consentono di qualificare tale operazione ai sensi del diritto unionale come fittizia oppure, qualora detta operazione sia stata effettivamente realizzata, che essa trae origine da un’evasione dell’imposta o da un abuso di diritto”.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZES Unica: confermato il doppio dei fondi

    La conversione in legge del DL Omnibus, il testo è atteso in GU, conferma per le Zes una integrazione di fondi entro il 15 gennaio.

    In particolare, Regioni e MIMIT potranno, entro il 15 gennaio 2025, integrare i fondi necessari per sostenere gli investimenti nelle Zone economiche speciali del Mezzogiorno, qualora le risorse previste a oggi risultino insufficienti, i criteri saranno definiti con appositi provvedimenti. Confermate le altre scadenze per le imprese.

    Ricordiamo che le imprese entro il 15 novembre 2024 devono completare gli acquisti di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive all’interno della Zes unica del Mezzogiorno, mentre la comunicazione integrativa per attestare la realizzazione degli investimenti dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Leggi anche Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.

    Credito d’imposta ZES Unica: investimenti ammissibili

    Il decreto attuativo del credito in oggetto è stato pubblicato il 21 maggio in GU n 117 (Decreto 17 maggio) e ricordiamo che il credito zes unica è stato istituito dal Decreto-legge Sud  a favore delle imprese che effettuano investimenti iniziali in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise (zone 107, 3, a), TFUE) e nelle zone assistite della regione Abruzzo (zone 107, 3, c), TFUE), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027.

    Dal 1 marzo è attivo lo sportello unico digitale della ZES Unica come interfaccia unitaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della  Commissione,  del  17  giugno 2014, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15  novembre  2024,  relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione  finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella  ZES 

    unica, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
    Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla  vendita,  come pure quelli trasformati o assemblati per  l'ottenimento  di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
    Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal  dante causa  o  da altri  soggetti  per  lo  svolgimento  di  un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
    Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  a  prescindere dai principi contabili adottati.
    Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi  all'agevolazione non puo' superare il  cinquanta  per  cento  del  valore  complessivo dell'investimento agevolato.
    Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non debbono sussistere rapporti di controllo o di collegamento  di  cui  all'art.  2359  del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
    Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato  alla  quota  del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel  limite  massimo,  per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di  euro.  Per  gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione  finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni  al netto delle spese di manutenzione.
    Non sono agevolabili i progetti di  investimento  il  cui  costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

    Credito ZES Unica: % dell’agevolazione per regione

    Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per  le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027 e, in particolare:

    • a)  per  gli  investimenti realizzati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, con  esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), e Sicilia nella misura del quaranta per cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili;
    • b) per gli  investimenti  realizzati nelle Regioni  Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione  degli  investimenti  di  cui  alla lettera c), nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti  in relazione agli investimenti ammissibili;
    •  c) per gli investimenti realizzati nei territori  individuati  ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle  Regioni Puglia  e  Sardegna,  nella  misura  massima,   rispettivamente   del cinquanta per cento e del quaranta per  cento,  come  indicato  nella vigente Carta degli aiuti a finalita' regionale;
    • d) per gli investimenti realizzati  nelle  zone  assistite  della Regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a  finalita' regionale 2022-2027 nella misura del quindici  per  cento  dei  costi sostenuti in relazione agli investimenti ammissibili.

    Per  i  progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili  non superiori a 50 milioni di euro,  i  massimali  di  cui  al  comma 1, lettere da a) a d), sono aumentate di dieci punti percentuali per  le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese.

    Per i grandi progetti  di  investimento  con  costi  ammissibili superiori a 50 milioni di euro, come definiti al punto 19 (18) degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita'  regionale,  le intensita' massime di aiuto per le grandi imprese si applicano  anche alle piccole-medie imprese.

    Per i progetti di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di  cui  all'art.  2, punto 20, del regolamento (UE) n. 651/2014.

    Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  nei  limiti  e   alle condizioni previsti, in particolare,  dall'art.  14  del  regolamento (UE) n. 651/2014. 

    Credito ZES Unica: modalità di utilizzo

    In merito all'utilizzo il decreto evidenzia che il  credito  d'imposta è  utilizzabile  esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso  i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del  provvedimento ADE  e,  comunque, non prima  della data di realizzazione dell'investimento.  

    Il  maggior  credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale è  utilizzabile  a  decorrere  dal  giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento

    Fermo  restando  quanto  previsto   dal  primo  periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile  sia  superiore  a 150.000  euro  il  credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159. 

    L'Agenzia   delle   entrate   comunica l'autorizzazione  all'utilizzo  del  credito  d'imposta  qualora  non sussistano motivi ostativi.

    Credito di imposta ZES Unica: modello e regole delle Entrate

    Con il provvedimento n 262747 dell'11 giugno le Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 viene approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 con le relative istruzioni. 

    La Comunicazione, inviata dal 12 giugno al 12 luglio 2024, è utilizzata dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito “TFUE”), e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C (2022) 1545 final, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 final.

    La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza dei termini e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tali termini. 

    La Comunicazione inviata successivamente ai termini di presentazione è scartata in fase di accoglienza. 

    La Comunicazione è scartata nel caso in cui: 

    • a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione; 
    • b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate; 
    • c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Infine a decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative, e in proposito leggi: Comunicazione integrativa ZES Unica: ecco il nuovo modello.

    Credito di imposta ZES Unica: come si usa

    Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 4.2 

    Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante è utilizzabile non prima della data di realizzazione dell’investimento.

    In particolare, il credito è utilizzabile: 

    • a) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione e sono state ricevute nello SDI le relative fatture elettroniche, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto;
    • b) per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione, per i quali è stata rilasciata la certificazione, non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

    In presenza di entrambe le tipologie di investimenti, anche l’utilizzo della quota di credito di cui alla lettera a) resta subordinata al rilascio della ricevuta di cui alla lettera b), primo periodo. 

    È inibito l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto corrispondente agli investimenti non realizzati alla data di presentazione della Comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche e/o non è stata rilasciata la certificazione. 

    Si considerano non realizzati anche gli investimenti relativi a strutture produttive non ancora impiantate nella Zes unica. Relativamente alla Comunicazione per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura prevista dall’articolo 5, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

    L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. 

    Il maggior credito risultante a seguito della rideterminazione della percentuale ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 5. 

    Qualora il maggior credito comporti il superamento del limite di euro 150.000, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4.4 con riferimento all’intero ammontare del credito utilizzabile. 

    Fino alla comunicazione dell’autorizzazione è inibito l’utilizzo del credito d’imposta non ancora fruito. 

    Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta: 

    • a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
    • b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; 
    • c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
    Allegati:
  • Enti no-profit

    Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12

    Pubblicato in GU del giorno 8 ottobre la legge di conversione del DL Omnibus vediamo cosa contiene l'art 3 rubricato  Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche.

    Operazioni ASD e SSD: fuori campo IVA fino al 31.12

    Le norme introdotte con la legge di conversione del DL Omnibus, dispongono che, fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, fissata al 1° gennaio 2025, possono essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni rese da associazioni e società sportive dilettantistiche, per le quali dal primo gennaio 2025 è previsto, ai sensi della citata disposizione, il passaggio al regime di esenzione dell’IVA.

    La norma fa salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

    Nel dettaglio attualmente il comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, intervenendo sul DPR n. 633 del 1972, modifica il regime IVA applicabile a determinate operazioni.

    Sinteticamente, si dispone il passaggio dal “fuori campo IVA” al regime di esenzione dall’IVA di alcune specifiche operazioni e l’inserimento di alcune  prestazioni tra le operazioni esenti, in presenza di specifiche condizioni.

    Nel dettaglio, si introducono:

    • modifiche all’articolo 4 del DPR 633 del 1972, recante individuazione delle operazioni che rientrano nell’esercizio di imprese (operazioni commerciali) e alle quali, pertanto, si applica la disciplina IVA. In particolare sono state eliminate alcune esclusioni (e quindi sono state inserite nel campo di applicazione IVA), effettuate in presenza di specifici requisiti;
    •  modifiche all’articolo 10 del DPR 633 del 72, al fine di includere le suddette operazioni tra quelle esenti ai fini IVA 

    Successivamente, sono intervenute diverse norme sulla decorrenza del nuovo regime: l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022) che ha fissato inizialmente la decorrenza al 1° gennaio 2024, poi differita al 1° luglio 2024 da parte dell’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 51 del 2023 e da ultimo posticipata al 1° gennaio 2025 dall’articolo 3, comma 12- sexies, del decreto-legge n. 215 del 2023.

    Leggi: IVA al 5% per i corsi di sci, snowboard:  per chi e da quando per ulteriori approfondimenti sulle novità del dl omnibus.

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Autofattura denuncia: l’IVA duplicata deve essere rimborsata

    L’articolo 6, comma 8, del Decreto Legislativo 417/1997 stabilisce l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, di emettere una autofattura per regolarizzare la sua posizione.

    Tale adempimento prende il nome di autofattura denuncia perché, attraverso questa, il contribuente mette a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione effettuata dal cedente o prestatore.

    Ciò che caratterizza la procedura, però, è il fatto che, contestualmente all’emissione dell’autofattura, il cessionario o committente debba versare all’erario l’IVA dovuta sull’operazione.

    Va segnalato che la mancata effettuazione di questi adempimenti, da parte del cessionario o committente, comporta l’applicazione di una sanzione pari al 100% dell’imposta non versata.

    La duplicazione dell’imposta e il rimborso

    Si evidenzia chiaramente come, nel momento in cui il cessionario o committente paga il bene o la prestazione al cedente o prestatore, lo fa versando contestualmente l’IVA dovuta sull’operazione.

    Però, nel momento in cui il cedente o prestatore non emette il documento fiscale e il cessionario o committente regolarizza la sua posizione secondo le previsioni dell’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, questi dovrà versare di nuovo l’imposta dovuta sull’operazione che così verrà corrisposta due volte.

    La recente sentenza numero 374/2/24 della Corte di Giustizia di II grado della Liguria , pubblicata il 17 maggio 2024, prende in esame un caso del genere, in quanto un contribuente in questa situazione, trovandosi ad avere versato due volta l’imposta per la medesima operazione, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’imposta duplicata, producendo istanza di rimborso ex articolo 30-ter del DPR 633/1972.

    Il caso è stato affrontato in sede di contenzioso in quanto l’ente ha negato il rimborso dell’imposta al contribuente, asserendo l’insussistenza della duplicazione, che si configurerebbe solo in caso di doppio versamento dell’IVA da parte del medesimo soggetto.

    La corte ha bocciato la tesi dell’agenzia riconoscendo che la duplicazione dell’imposta non deve essere verificata in relazione al soggetto versante, ma all’operazione in relazione alla quale l’IVA è stata versata: e, in considerazione di ciò, un doppio prelievo dell’imposta per la medesima operazione si deve considerare illegittimo.

    Una tale situazione sarebbe quindi un doppio pagamento dell’IVA sulla stessa operazione, che in applicazione al generale principio della neutralità dell’imposta, legittima il rimborso dell’IVA versata due volte.

    Il principio di neutralità dell’imposta costituisce un cartine fondamentale della direttiva IVA 2006/112/CE, costantemente difeso anche dalla Corte di Giustizia UE: su questo si fonda quel meccanismo in ragione del quale, per le attività economiche, l’IVA è una imposta neutrale nei vari passaggi, finché non raggiunge il soggetto passivo consumatore finale.

    Le novità normative

    Va segnalato che dal primo settembre 2024 l’autofattura denuncia è sostituita dalla comunicazione denuncia, ex articolo 2 del Decreto Legislativo 87/2024 che modifica l’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997.

    La comunicazione denuncia è un adempimento analogo, da effettuarsi in luogo dell’autofattura denuncia, entro il più breve termine di 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura.

    Quello che più caratterizza la nuova procedura è il fatto che è stato abolito l’obbligo di versare (nuovamente) all’erario l’IVA relativa all’operazione in oggetto da parte del cessionario o committente: in questo modo si risolve il problema della duplicazione dell’imposta, che non dovrà essere versata una seconda volta.

    Tuttavia anche la nuova procedura non risolve la problematica che il contribuente, che non riceve il documento fiscale, in carenza di certificazione, presumibilmente non potrà detrarre l’IVA sull’acquisto, anche se questa era stata regolarmente pagata contestualmente al corrispettivo.

  • IMU e IVIE

    Ai fini IMU gli uffici non possono essere considerati abitazione principale

    Se ai fini del regime di esenzione dalle plusvalenze immobiliari, come visto di recente (a riguardo si veda l’articolo Ai fini fiscali anche gli uffici possono essere destinati ad abitazione principale), ciò che rileva per qualificazione di un immobile come abitazione principale è l’effettività dell’utilizzo, a prescindere dalla categoria catastale d’appartenenza dell’immobile, la stessa cosa non vale ai fini IMU.

    Di tale questione si occupata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 9496 del 9 aprile 2024. Ciò che differenzia le valutazioni ai fini IMU dalle medesime valutazioni ai fini delle plusvalenze imponibili è ovviamente la normativa di riferimento.

    Per quanto riguarda l’IMU, infatti, l’articolo 13 comma 2 del DL 201/2011 fissa il presupposto dell’IMU al possesso di un immobile ma esime dall’imposta le abitazioni (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) in cui il contribuente ha la dimora abituale e principale.

    Il comma 4 della stessa norma stabilisce che il calcolo dell’IMU deve avvenire attraverso l’applicazione di specifici moltiplicatori, diversificati a seconda della categoria catastale dell’immobile, da applicarsi alle rispettive rendite catastali.

    Come nota la Corte di Cassazione, ciò che caratterizza la normativa IMU, a differenza di altre situazioni fiscali similari, è il fatto che questa faccia esplicito riferimento alle categorie catastali, prevendo specifici moltiplicatori differenziati; per cui, per l’applicazione della disciplina, non si può prescindere dall’inquadrare catastalmente l’immobile.

    Non è infatti un caso che le norme del TUIR che disciplinano le plusvalenze immobiliari, a differenza della normativa IMU, non nominano affatto le categorie catastali, e che, per tale motivo, la rilevanza di queste ultime, ai fini dell’applicazione della disciplina, non è la medesima.

    Abitazione principale in immobile con categoria catastale A10

    Nel caso preso in esame dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 9496/2024 il contribuente aveva stabilito la propria dimora abituale e principale in un immobile con categoria catastale A10, un ufficio.

    Come rileva la Corte, il punto centrale della questione è se per l’IMU, fermo restando l’effettivo utilizzo dell’immobile come abitazione principale, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione di esenzione prevista per l’abitazione principale, rilevi o meno la categoria catastale dell’immobile.

    Secondo la Corte “rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile”, con la conseguenza “che è onere del contribuente, che richieda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento”.

    Con maggiore profondità, la Corte di Cassazione rileva anche che “non è conforme al dato normativo il principio per il quale l’oggettiva destinazione del bene ad abitazione principale è sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione, non essendo quest’ultima in alcun modo correlata al classamento catastale”, in quanto “la detrazione d’imposta per l’abitazione principale presuppone il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta”, “non è un caso, infatti, […] che il metodo di determinazione della base imponibile è differente per gli immobili iscritti alla categoria A10, proprio in virtù della peculiare destinazione ”, “né si ritiene possa avere rilevanza che l’immobile sia comunque classificato all’interno della categoria A”.

    In definitiva quindi, secondo la Corte di Cassazione, ai fini IMU, un ufficio, come tale appartenente alla categoria catasta A10, non può usufruire dell’esonero dall’imposta previsto per l’abitazione principale del contribuente, previsto dalla normativa di riferimento solo per gli immobili catastalmente considerati ad uso abitativo.