• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: tutte le regole per utilizzarlo

    Il credito di imposta transizione 5.0, introdotto dal DL 19/2024, permette alle imprese di ottenere un beneficio fiscale per gli investimenti effettuati in ambito di innovazione e transizione digitale. 

    Vediamo le regole di fruizione con le precisazioni della circolare MIMIT in caso di modifiche al progetto iniziale comunicato.

    Utilizzo credito transizione 5.0: regole MIMIT

    Il credito d'imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    La compensazione è possibile solo dopo che il GSE ha trasmesso l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante all’Agenzia delle Entrate, e trascorsi 5 giorni da tale trasmissione.

    Secondo l’art. 13 del DM 24 luglio 2024, il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione

    Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.

    E' bene evidenziare  che qualora siano state apportate modifiche al progetto rispetto a quanto inizialmente certificato, queste devono essere documentate nella certificazione ex post. 

    Tuttavia, non è possibile includere modifiche sostanziali, come ad esempio l'aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto. 

    In caso modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.

     Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

    Il credito transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un'unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di ripartizione.

    Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro). 

    Inoltre, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

    Il credito non può essere ceduto o trasferito

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.

  • Riforma fiscale

    Decreto sanzioni: come cambia la dichiarazione integrativa dal 1° settembre

    Dal 1° settembre la dichiarazione integrativa, presentata dopo i chiarimenti ADE, è salva dalle sanzioni in base alle novità della riforma tributaria. 

    In particolare, non vi è sanzione in caso di dichiarazione integrativa e versamento dell'imposte dovute entro 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti su una norma incerta.

    In altre parole, si alza il c.d. "scudo anti sanzioni" per i contribuenti che si allineano ai chirimenti di prassi delle Entrate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione presentando una dichiarazione integrativa.

    Vediamo le novità introdotte dal Dlgs n. 87/2024 con la riforma del sistema sanzionatorio tributario.

    Dichiarazione integrativa: le novità dal 1° settembre

    Il decreto in oggetto modifica la disposizione sulle cause di non punibilità. In particolare, si modifica il comma 5-bis dell’art. 6 del D.Lgs 472/1997, precisando che non sono punibili le violazioni che: 

    • non arrecano pregiudizio concreto all’esercizio delle azioni di controllo, e 
    • non incidono,
    • sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, nonchè,
    • sul versamento del tributo.

    Con le novità la violazione che provochi un mero pregiudizio astratto all’azione di controllo non è più punibile, pertanto, ad esempio, un’irregolarità corretta prima che venga avviata l’attività di verifica non dovrebbe più essere contestabile.

    Viene poi introdotto un nuovo comma 5-ter, ai sensi del quale è esclusa la punibilità se il contribuente si adegua alle indicazioni rese dall’Amministrazione finanziaria con le circolari interpretative e applicative e l’attività di consulenza giuridica e provvede, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione delle stesse: 

    • alla presentazione della dichiarazione integrativa, e 
    • al versamento dell’imposta dovuta.

    Tale causa di non punibilità ha comunque luogo sempre che la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi

    Con l'Ordinanza n 19684 del 2024 la Cassazione ha chiarito ulteriormente il perimetro della esenzione IMU per i coniugi che risiedono in due abitazioni differenti per motivi di lavoro.

    L'ordinanza statuisce una massima di riferimento per l'accertamento della abitazione pricipale nel caso di doppia residenza dei coniugi, vediamola.

    Esenzione IMU: quando spetta nella doppia residenza dei coniugi

    Il MEF a seguito della Ordinanza n 19684 del 17 luglio scorso ha pubblicato la relativa massima utile ai fini dell'accertamento della abitazione principale per coniugi con doppia residenza.

    In particolare, vuiene statito che il contribuente non può usufruire dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, se presso l'immobile interessato non ha fissato la residenza anagrafica. 

    Infatti, il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile sussiste e coinvolge anche il mantenimento dell'esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare siano stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi purché, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, sia stata stabilita la residenza anagrafica nell'immobile per il quale l'esenzione sia stata invocata.

  • Agricoltura

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Pubblicato in GU del 30 luglio 2024 il decreto dell'Agricoltura del 28 giugno scorso in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468  del  Parlamento  e  del Consiglio recante semplificazione di determinate  norme  della  PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di  aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.

    Il decreto reca 8 articoli con modifiche a precedenti normative interessando tra le altre:

    • la definizione di "seminativo", 
    • modifiche agli aiuti per gli impollinatori, 
    • l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del  decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, ecc.

    Inoltre viene prorogato il termine per l'invio delle domande per gli aiuti PAC 2024, come si seguito specificato.

    Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto

    Ai sensi dell'art 7 viene previsto che per l'anno di domanda 2024, il  termine  per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  23 dicembre 2022,  ed  il  termine  ultimo  per  la presentazione  delle  domande  di  aiuto  e  di  pagamento  per   gli interventi a superficie  e  a  capo  dello  sviluppo  rurale  di  cui all'art.  7  del  decreto  del   Ministro   dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono  posticipati al 31 luglio 2024.
    Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste  dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
    Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto  2024, sono irricevibili.        

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: chi è escluso?

    La Circolare MIMIT del 16 agosto, con anche una versione in errata corrige del 19 agosto, reca regole operative per la Transizione 5.0.

    Il MIMIT e il GSE hanno fornito chiarimenti ad ampio raggio a chi vorrà richiedere il credito di imposta 5.0 per gli investimenti che garantiscono un risparmio energetico secondo parametri stabiliti.

    Vediamo gli esclusi dal beneficio.

    Transizione 5.0: gli esclusi dalla agevolazione

    Viene specificato che al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente – DNSH (art. 17 regolamento UE n. 852/2020), non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad:

    • a. attività direttamente connesse ai combustibili fossili; compreso l’uso a valle, ad eccezione:
      • 1. di attività per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;
      • 2. delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei
        veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l’utilizzo di
        combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L’acquisto di tali beni è
        consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad
        uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti
    • b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento,ad eccezione dei progetti di innovazione che:
      • 1. non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano
        di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa;
      • 2. hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di
        monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto
        serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell’esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l’attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;
    • c. attività connesse a discariche di rifiuti, inceneritori e impianti di trattamento meccanico biologico, a eccezione:
      • 1. per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
      • 2. per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di
        trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva

    Il MIMIT ha pubblicato la corposa circolare del 16 agosto 2024 operativa sul credito di imposta transizione 5.0.

    Il documento risulta molto utile a chi intende avvalersi di questa agevolazione poiché ricco di indicazione pratiche ed esempi, vediamo le modalità di invio della comunicazione preventiva.

    Transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva

    Secondo quanto disposto all’art. 12 del DM “Transizione 5.0”, l’Impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE.

    La Circolare specifica che la comunicazione preventiva deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.
    Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” non saranno tenute in considerazione.
    Per poter accedere alla Piattaforma informatica, l’Impresa beneficiaria, qualora non sia già registrata, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo dopo, richiedere il servizio “TRANSIZIONE 5.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID, attraverso il quale è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione preventiva.
    Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali dell’Impresa beneficiaria indicati nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della comunicazione di ammissione al contributo all’interno della Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”.
    Pertanto, qualora venga riscontrato dall’Impresa beneficiaria un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo dell’Impresa beneficiaria dell’Area Clienti, prima della compilazione della comunicazione preventiva.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Con Risposta a interpello n 172 del 20 agosto le entrate ribadiscono i criteri di deducibilità degli interessi passivi nei casi di conciliazione e accertamento con adesione.

    Il caso di specie riguarda una società che domanda chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES ed IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione.

    Vediamo la replica ADE.

    Deducibilità interessi passivi nella conciliazione o adesione

    Le Entrate evidenziano che si conferma l'orientamento espresso nella recente Risposta a interpello n. 541 del 2022 nell'ambito della quale, con riguardo al trattamento fiscale degli interessi per il ritardato versamento di imposte corrisposti sulla base di atti di conciliazione, è stato statuito che ''la loro deducibilità, in sostanza, deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TUIR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili (…) gli interessi passivi correlati alla riscossione e all'accertamento delle imposte non differiscono in nulla da qualsiasi altro onere collegato al ritardo nell'adempimento di un'obbligazione e rientrano quindi nell'ambito applicativo proprio della categoria degli interessi passivi (…) separandosi inevitabilmente dal regime impositivo del tributo cui accedono''.
    Analogo principio era stato precedentemente elaborato dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 178 del 9 novembre 2001, in relazione a interessi passivi corrisposti su finanziamenti erogati per differire il pagamento di sanzioni irrogate dalla Commissione Europea, in cui è stato affermato che: ''l'articolo 63 del TUIR (n.r.d. attuale articolo 96 del TUIR) non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell'evento cui gli stessi sono collegati o della natura dell'onere cui essi sono accessori. Una conferma di ciò si ha anche nella relazione ministeriale illustrativa del
    TUIR, la quale, in relazione ad una fattispecie analoga a quella oggetto dell'interpello, afferma che ''rientrano nell'accezione di interessi passivi anche le somme corrisposte a norma del decreto n. 602, tra i quali, ad esempio, anche gli interessi per prolungata rateazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 in quanto appare indubbia la loro natura di interessi passivi, ancorché accessori all'imposta.'' In conclusione, considerato che il sistema normativo del TUIR riconosce l'autonomia della funzione degli interessi passivi,
    la loro deducibilità deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dall'articolo 63 al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o dalla deducibilità del costo al quale sono collegabili''

    Allegati:
  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito Transizione 5.0: regole attuative

    Viene pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0.

    In proposito è stato pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il Decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Attenzione al fatto che a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

    Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.

    La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:

    • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
    • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
    • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
    • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

    L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

    Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    Ai sensi dell'art 4 del dl attuativo sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

    Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

    • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
    • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.

    Ai sensi dell'art 5 la riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con

    riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

    La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

    Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono

    determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati

    tracciabili.

    Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno

    sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta

    ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del

    progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata

    rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

    Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello

    di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

    • a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    • b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    • c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b)

    Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

    Sono escluse dal beneficio le imprese:

    • a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Credito d’imposta transizione 5.0: misura del beneficio

    Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

    • a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.

    Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

    • a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15; b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.

    Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio

    nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

    Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

    Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

    • il soggetto beneficiario, 
    • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
    • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
    • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

    A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente:

    • gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7.

    A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in

    ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

    contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.

    Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

    Per le regole per le domande leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

  • Bilancio

    Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile

    Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.

    Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".

    Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni

    Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024

    Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.

    Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.

    Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.

    Nel Registro unico  del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 

    Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

    Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. 

    In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine    non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile. 

    All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

    Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)

    Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto

    Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.

    Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

    “C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.

    Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” –  Giorgetti.

    Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.

    In materia fiscale sono previste alcune proroghe.

    • I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
    • Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
    • Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.

    Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali. 

    I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.

    Per  il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).

    Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.

    Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.

    Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.

    Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91

    Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus

    Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:

        Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

        Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

        Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

        Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.

        Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

        Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

        Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

        Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

        Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

        Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

        Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

    Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024

    Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE

    Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

    Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

    • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
    • Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
    • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
    • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
    • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.

    Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

    1. (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
    2. (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
    4. (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

    Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

    Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

    1. Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
    2. Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
    3. Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

    Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

    RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

    • Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

    Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.

    Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

    Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).

    Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).