• Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito Transizione 5.0: regole attuative

    Viene pubblicata la Circolare del 16 agosto del MIMIT e del GSE con tutto ciò che si deve sapere per accedere al credito di imposta transizione 5.0.

    In proposito è stato pubblicato in GU n.183 del 6.08.2024 il Decreto 24 luglio 2024Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”

    Il decreto interministeriale del 24.07.2024, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

    In particolare, sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

    Attenzione al fatto che a partire dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» è accessibile dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.

    Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

    Il credito di imposta transizione 5.0 è contenuto nell'art 38 del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, convertito in legge n 56/2024 pubblicata in GU n 100 del 30.04.2024.

    La norma è stata anche integrata con alcune precisazioni introdotte con il DL n 39 convertito in legge n 67/2024. In particolare, le modifiche introdotte dalla conversione del Dl 39/2024 sono:

    • si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura “negli anni 2024 e 2025" – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025;
    • viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile;
    • viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione;
    • infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.

    L'art 38 sulla Transizione 5.0 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.

    Viene previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

    Ai sensi dell'art 4 del dl attuativo sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

    Nell’ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

    • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni di cui all’articolo 7;
    • b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all’articolo 8.

    Ai sensi dell'art 5 la riduzione dei consumi energetici di cui all’articolo 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all’articolo 6 con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con

    riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

    La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

    Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono

    determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati

    tracciabili.

    Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno

    sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta

    ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del

    progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata

    rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

    Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello

    di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

    • a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    • b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    • c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b)

    Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

    Sono escluse dal beneficio le imprese:

    • a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
    • c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    Credito d’imposta transizione 5.0: misura del beneficio

    Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall’articolo 9, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:

    • a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
    • c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.

    Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’articolo 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

    • a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15; b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.

    Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all’articolo 4, comma 5, il credito d’imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio

    nazionale o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate. Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare delle spese agevolate.

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

    Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

    Per l’accesso al beneficio, per il riconoscimento del credito di imposta, pari a 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:

    • il soggetto beneficiario, 
    • il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento,
    • gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare,
    • l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante, nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione preventiva è corredata, tra l’altro, dalla certificazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a).

    Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili.

    A seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente:

    • gli estremi delle fatture, relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’articolo 6 sia degli investimenti di cui all’articolo 7.

    A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in

    ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento

    contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 18. 

    La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.

    Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta prenotato.

    Per le regole per le domande leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

  • Bilancio

    Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile

    Pubblicata in GU n 168/2024 la Legge n 104 del 4 luglio 2024 con disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Tra le novità quelle relative al deposito dei bilanci degli ETS, in base alle quali il 2024 è l’ultimo anno che ha visto impegnati gli enti iscritti nel Registro unico nazionale a depositare il bilancio d’esercizio entro il 30 giugno.

    Con le novità introdotte si prevede un termine di deposito "mobile".

    Su altre novità leggi: Rendiconto per cassa ETS: nuove semplificazioni

    Bilanci ETS con termine di deposito mobile: il via dal 3.08.2024

    Il testo approvato prevede che intervenendo sul comma 3 dell’articolo 48 del Codice del terzo del terzo settore, si modificano i termini per la presentazione dei rendiconti e dei bilanci presso il RUNTS.

    Nella formulazione previgente, i rendiconti e i bilanci degli enti del terzo settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovevano essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

    Con la modifica, si prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del terzo settore potrà avvenire, presso il RUNTS, entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti del terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale il deposito dovrà avvenire entro 60 giorni dall’approvazione dei documenti contabili, presso il Registro Imprese.

    Riportiamo anche l'art 48 con contenuto e aggiornamento.

    Nel Registro unico  del Terzo settore devono risultare per ciascun ente almeno le seguenti informazioni: la denominazione; la forma giuridica; la sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi secondarie; la data di costituzione; l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 5, il codice fiscale o la partita IVA; il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo di cui all’articolo 22, comma 4; le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. 

    Nel Registro devono inoltre essere iscritte le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancella zione, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione, le generalità dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

    I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente devono essere depositati ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e, per gli enti di cui all’articolo 13, comma 4, presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione.

    Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1e 2, incluso l’eventuale riconoscimento della personalità giuridica. 

    In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui al presente articolo nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine    non inferiore a trenta giorni e decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. 

    Del deposito degli atti e della completezza delle informazioni di cui al presente articolo e dei relativi aggiornamenti sono onerati gli amministratori. Si applica l’articolo 2630 del codice civile. 

    All’atto della registrazione degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 31, comma 1, l’ufficio del registro unico nazionale acquisisce la relativa informazione antimafia.

    Pertanto a seguito della nuova formulazione dell’articolo 48, comma 3 del Codice il deposito del bilancio dovrà essere effettuato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, con applicazione nei confronti di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della legge n. 104/2024. (Circolare n 6/2024 del Ministero del Lavoro)

    Per altre novità in tema ETS leggi Modifiche al Terzo settore – le Novità in una Nota interpretativa dal Ministero del Lavoro.

  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Omnibus 2024 e Consiglio dei ministri del 7 agosto

    Il 7 agosto 2024 si è tenuto il Consiglio dei Ministri per l’approvazione del decreto-legge che introduce misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Stiamo parlando del cosiddetto Decreto Omnibus. Da una bozza circolata, il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi, misure di carattere economico, misure in favore degli enti territoriali, misure in materia di personale, disposizioni finali.

    Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, i Ministri Raffaele Fitto (Affari europei, Politiche di coesione e PNRR), Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Anna Maria Bernini (Università e Ricerca), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica) e il Viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, hanno illustrato in conferenza stampa i provvedimenti adottati.

    “C’è l’indicazione della nuova Ragioniera Generale dello Stato nella persona di Daria Perrotta”. La prima donna che assurge a questa carica.

    Da conferenza stampa, in merito alle tasse extraprofitti banche: “non ci saranno tasse sugli extraprofitti, le tasse sui profitti però si” –  Giorgetti.

    Per quanto riguarda le concessioni balneari “c’è un confronto sul parere motivato della commissione europea che va avanti, con le sue complessità” Raffaele Fitto ministro per gli affari europei, il Sud, la Coesione e il Pnrr.

    In materia fiscale sono previste alcune proroghe.

    • I termini per la rottamazione del magazzino per i soggetti Isa che vogliono regolarizzare le difformità sono prorogati al 30.09.
    • Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati, dal 30 giugno al 30 novembre.
    • Proroga dei termini per l’adeguamento del capitale sociale per soggetti iscritti all’albo accertamento e riscossione entrate enti locali.

    Il ministro Leo annuncia l’approvazione in via definitiva di due decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale e arrivano così a 13 i decreti legislativi approvati. La logica generale è stata quella di creare in via preventiva un dialogo tra contribuente e Fisco senza abbassare la guardia nei confronti di chi commette frodi fiscali. 

    I decreti legislativi approvati oggi riguardano il comparto delle imposte indirette diverse dall’IVA e quello delle dogane.

    Per  il primo punto, imposte indirette diverse dall'IVA, si lavora sul versante delle donazioni e successioni, è stato disciplinato in modo organico il Trust; sono stati disciplinati i trasferimenti d’azienda e di partecipazione; altre novità anche per l’imposta di registro e l’imposta di bollo (introdotta una dichiarazione integrativa per correggere errori o omissioni).

    Per le dogane è prevista una rivoluzione perché il testo unico è stato portato a 120 articoli da oltre 300 originari; è stato anche rivisto l’istituto del contrabbando per contrastare frodi e tutelare i contribuenti.

    Inoltre c’è un decreto legislativo che dà attuazione a due direttive comunitarie. Si tratta di una prima lettura che quindi affronterà il suo iter parlamentare. La prima direttiva riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Laddove in altri Paesi c’è un regime forfettario analogo a quello italiano con il tetto di 85.000 euro, si evita che il soggetto debba identificarsi nel paese in cui effettua cessioni o prestazioni. Al tempo stesso il regime forfettario italiano che scade a fine anno, in attuazione di questa direttiva, continuerà in via automatica anche dopo il 31.12.2024 senza chiedere autorizzazione all’Unione europea.

    Inoltre per gli spettacoli resi in modo virtuale, l’IVA sarà assolta nel paese del consumo.

    Di seguito le misure principali come da Comunicato stampa del Cdm 7 agosto 2024 n.91

    Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge omnibus

    Ecco le misure fiscali ed economiche principali del decreto Omnibus:

        Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella ZES unica –ulteriore autorizzazione di spesa di 1,6 miliardi di euro, per l’anno 2024, da aggiungere agli 1,8 miliardi di euro già stanziati, per il finanziamento del credito d’imposta previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 per le imprese e gli altri operatori economici che effettuino investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica. Per accedere all’agevolazione, gli operatori economici che hanno già presentato la documentazione prevista dovranno inviare, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti già indicati. La comunicazione dovrà anche indicare l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e le relative fatture elettroniche.

        Flat tax – Aumento da 100mila a 200mila euro della flat tax per i paperoni che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Si innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’articolo 43 del codice civile, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

        Sport – Si prorogano le agevolazioni IVA previste per le associazioni sportive dilettantistiche e si apportano alcuni chiarimenti relativi al regime IVA per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale. Inoltre, si introducono disposizioni volte a sostenere gli operatori del settore sportivo, in particolare in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024.

        Rifinanziamento del FEN – Integrazione fondo delle emergenze nazionali, con 150 milioni per il 2024.

        Investimenti nei paesi esteri – Si rendono esenti da garanzia, a domanda del richiedente, le domande di finanziamento agevolato relative delle imprese che stabilmente sono presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano (articolo 10, comma 1, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 e fondo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) presentate fino al 31 dicembre 2025.

        Comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica – Al fine di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività turistico-ricettive connesse allo sci, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree della dorsale appenninica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 13.000.000 per l’anno 2024.

        Sostegno alle famiglie che vivono nelle Vele di Scampia. Oltre 3 milioni di euro per il Comune di Napoli da destinare a contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari detentori delle unità immobiliari del complesso edilizio denominato “Le Vele”, Vela celeste B, dell’area di Scampia, oggetto di provvedimenti di sgombero per inagibilità adottati dalle competenti autorità in conseguenza del crollo verificatosi il 22 luglio 2024.

        Scuola – Si estende anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

        Università – Si mettono a disposizione delle attività di ricerca 50 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali.

        Collegi di merito – Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati è incrementato, per l’anno 2024, di 1 milione di euro.

        Attività culturali – Al fine di celebrare la storia, la cultura e l’arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico italiano nella ricorrenza del venticinquesimo centenario della fondazione dell’antica Neapolis (21 dicembre dell’anno 475 a.C.), è istituito il Comitato nazionale “Neapolis 2500”. Al Comitato è attribuito un contributo pari a 1 milione di euro per l’anno 2024. Al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell’ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025 è stanziato in favore del Comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per il 2024.

    Riforma fiscale CDM del 7 agosto 2024

    Come da comunicato stampa del Governo, queste le novità sul piano della RIFORMA FISCALE

    Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA (decreto legislativo – esame definitivo)

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA.

    Anche in considerazione dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, rispetto all’approvazione preliminare, il testo riporta delle novità.

    • Tassazione trust – In relazione all’ipotesi in cui il disponente o il trustee versino il tributo al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione (e l’imposta sia quindi determinata con riferimento al valore dei beni al momento del conferimento e al rapporto esistente tra disponente e beneficiano), si prevede l’applicazione dell’aliquota più elevata, senza tener conto delle franchigie, ogni qualvolta “non sia possibile determinare la categoria di beneficiari”. La locuzione “categoria dei beneficiari” intende chiarire che, al momento del conferimento dei beni ovvero dell’apertura della successione, deve risultare individuata la classe di parenti o affini per i quali la tassazione – aliquota e franchigia – è omogenea.
    • Inoltre, si fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute dal contribuente in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta.
    • Dichiarazione integrativa a favore – Si estende la facoltà di integrare la dichiarazione integrativa a favore del dichiarante, per correggere errori od omissioni, come già previsto per le imposte sui redditi, l’IRAP e l’IVA, anche all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine.
    • Svincolo somme per eredi fino a 26 anni di età – Si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età anagrafica non superiore a 26 anni.
    • Ridefinizione coefficienti rendite vitalizie imposta di registro – Si prevede che anche per le rendite vitalizie soggette all’imposta di registro (oltre che a quelle soggette all’imposta sulle successioni e donazioni), laddove il tasso di interesse legale risulti uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti previsti dal decreto MEF n. 302 del 30 dicembre 2015. Sul testo è stata ottenuta l’intesa in sede di Conferenza unificata.

    Ulteriori provvedimenti approvati in esame definitivo Cdm 7 agosto 2024

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti provvedimenti.

    1. (Economia e finanze). Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo – esame definitivo). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
    2. (Ambiente e sicurezza energetica) Regolamento contenente disposizioni sul personale ispettivo del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari. 
    3. (Difesa) Adeguamento e coordinamento, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettere a) e c), della legge 28 aprile 2022, n. 46, delle disposizioni del decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto del parere espresso dal Consiglio di Stato.
    4. (Agricoltura, sovranità alimentare e foreste) Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti.

    Energia da fonti rinnovabili Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    Disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (decreto legislativo – esame preliminare) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), introduce una nuova disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
    Il testo opera un complessivo riordino della normativa, allo scopo di razionalizzarla e adeguarla al diritto dell’Unione Europea, ridurre gli oneri regolatori, favorire la competitività e agevolare, in particolare, l’avvio delle attività economiche e l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico.

    Per effetto delle semplificazioni apportate, si riducono da quattro a tre i regimi amministrativi previsti per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili: 1. attività libera; 2. procedura abilitativa semplificata (PAS); 3. autorizzazione unica.

    1. Attività libera. A differenza del precedente regime (comunicazione relativa alle attività in edilizia libera), non prevede la presentazione di alcuna comunicazione né, per gli interventi oggi soggetti a dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA), alcuna forma di dichiarazione.
    2. Procedura abilitativa semplificata (PAS). Nei casi in cui siano necessari atti di assenso rientranti nella competenza comunale, si introduce il silenzio assenso in luogo del silenzio-inadempimento previsto dalla normativa vigente. Per interventi che richiedono l’assenso di amministrazioni diverse da quella procedente, si prevede l’indizione della conferenza di servizi, con alcune deroghe al procedimento vigente. In particolare si prevede che, decorso il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che sia stata comunicata la conclusione negativa della conferenza e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o della salute e della pubblica incolumità dei cittadini (che equivale a provvedimento di diniego dell’approvazione del progetto), il titolo abilitativo deve intendersi perfezionato senza prescrizioni. Si prevede in ogni caso la decadenza del titolo per il mancato avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma a corredo del progetto.
    3. Autorizzazione unica. Per gli interventi che rientrano nel regime di autorizzazione unica, si norma il procedimento relativo alla fase successiva alla presentazione dell’istanza, concernente la verifica della completezza della documentazione, e si stabiliscono i termini per eventuali integrazioni. Inoltre, si fissa in centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione il termine di conclusione della conferenza. Tale termine è sospeso per un massimo di 60 giorni in caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) o per un massimo di 90 giorni in caso di progetti sottoposti a VIA.

    Ricerca, Ratifiche, Attuazione di norme europee – Cdm 7 agosto 2024

    Comunicato stampa Cdm n.91 del 7.08.2024

    RICERCA: Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca (disegno di legge) Approvata la riforma dei contratti della ricerca. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini, ha approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca. Le norme sono volte a riformare, nell’ambito del percorso universitario e della ricerca, il cosiddetto “pre-ruolo”, ossia quel segmento che intercorre tra il completamento del percorso di formazione superiore e l’avvio dell’attività di ricerca individuale, con l’obiettivo di rendere il sistema di reclutamento maggiormente rispondente alle attuali esigenze del mondo della ricerca.

    RATIFICHE: Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha approvato tre disegni di legge per la ratifica e l’esecuzione di altrettanti provvedimenti internazionali.

    • Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (disegno di legge). Il testo ratifica la Convenzione che istituisce l’Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, organizzazione internazionale governativa che prenderà il posto dell’attuale Associazione internazionale del Segnalamento Marittimo (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities – IALA), organizzazione non governativa istituita nel 1957, competente a migliorare la sicurezza e l’efficienza del trasporto marittimo di merci e passeggeri, cosi come dell’ambiente marino e costiero.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (disegno di legge). L’Accordo di partenariato economico (APE) si inserisce nel quadro delineato dall’Accordo di Cotonou del 2020, che disciplina le relazioni fra l’Unione Europea e 79 Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), favorendo la cooperazione economica, commerciale e sociale, al fine di eliminare la povertà e contribuire all’integrazione progressiva dei paesi ACP nell’economia mondiale. L’APE interinale consentirà al Ghana, tra l’altro, un accesso privilegiato al mercato europeo, attraverso la progressiva rimozione delle barriere al commercio e il rafforzamento della cooperazione negli scambi commerciali.
    • Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba di Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l’uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 (disegno di legge). L’Accordo tra Italia ed Egitto in materia di autotrasporto internazionale, ispirato ai principi di sostenibilità ambientale e intermodalità, è finalizzato a regolare e agevolare, tramite un apposito regime autorizzatorio, il trasporto di merci tra i due Paesi mediante veicoli stradali trainati (rimorchi e semirimorchi), utilizzando servizi marittimi “ro-ro” (roll on-roll off) e il transito attraverso i rispettivi territori per raggiungere un altro Paese.

    Per quanto riguarda l’attuazione di norme europee, diamo rilievo a una delle due direttive, in particolare a quella annunciata in conferenza stampa dal Ministro Leo.

    Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare) (Economia e finanze)

    Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell’Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d’affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l’applicazione del regime (fissato, per l’Italia in 85.000 euro).

    Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell’imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di “principio di territorialità”, si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia – e quindi assoggettate a IVA – se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all’estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

    Inoltre, è stato approvato, in esame definitivo, il seguente decreto legislativo di attuazione di norme europee. 1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del parlamento europeo e del consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (decreto legislativo – esame definitivo) (Economia e finanze).

  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Contenzioso Tributario

    Adesione ai verbali di constatazione, pronti i codici tributo per il versamento con F24

    L’Agenzia delle entrate pubblica la risoluzione n.44 del 2 agosto 2024 con l’Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione ai verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    L’articolo 1, comma 1, lett. d), del d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel d.lgs. 19.06.1997, n. 218.

    Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. 

    La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni 

    • ad un sesto
    • ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge
    • nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

    Adesione ai verbali di constatazione: codici tributo atto di definizione accertamento parziale

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • 9976” denominato “IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9977” denominato “IRES e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9978” denominato “IVA e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9979” denominato “RITENUTE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9982” denominato “ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    •  “9983” denominato “IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTI MINORI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;  
    • 9984” denominato “ALTRI TRIBUTI ERARIALI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9985” denominato “RECUPERO CREDITI D’IMPOSTA E AGEVOLATIVI e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9986” denominato “SANZIONE RELATIVA AI TRIBUTI ERARIALI – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9987” denominato “ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9988” denominato “IRAP e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9989” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9990” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’IRAP – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997
    • 9991” denominato “ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF e relativi interessi – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • 9992” denominato “SANZIONE RELATIVA ALL’ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:  

    • nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, i dati riportati negli atti di definizione;
    • nel campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”:
      • per i codici tributo 9987, 9988, 9989 e 9990, il codice della Regione reperibile nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome”, pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
      • per i codici tributo 9991 e 9992, il codice catastale del Comune destinatario reperibile nella tabella ““Tabella T4 – Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    Adesione ai verbali di constatazione: codici tributo contributi previdenziali

    Per il pagamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 dell’articolo 5- quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si istituiscono le seguenti causali:

    • APM1” denominato “Contributi artigiani – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    •  “CPM1” denominato “Contributi commercianti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”;
    • LPM1” denominato “Contributi gestione separata liberi professionisti – Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione – art. 5-quater del d.lgs. n. 218/1997”.

    In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

    • nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva;
    • nel campo ““matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice fiscale della persona fisica (formato 7);
    • nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” e “a mm/aaaa”, rispettivamente l’inizio e la fine del periodo a cui si riferisce il versamento, nel formato “MM/AAAA”.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Con provvedimento n 320231 del 31 luglio le entrate pubblicano le modalità per la comunicazione, da parte degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica, dei dati e delle notizie relativi alle domande di iscrizione e alle note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di godimento, nonché alle dichiarazioni di armatore, relativi a navi, galleggianti e unità da diporto come definite dal “Codice della navigazione” (articolo 136, Rd n. 327/1942).

    Vediamo i dettagli.

    Dati nautica da diporto: regole Ade per gli uffici marittimi

    Il provvedimento prevede che in ragione della disponibilità presso l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) delle informazioni relative a:

    • navi da diporto, 
    • imbarcazioni da diporto, 
    • natanti da diporto, 

    viene disposta l’acquisizione diretta dei dati da parte di Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno definite da apposita convenzione. 

    Nelle more della stipula della predetta convenzione i soggetti obbligati effettuano la trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui all’articolo 4 di seguito dettagliate.

    Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1999 sono tenuti alla comunicazione di cui al presente provvedimento gli Uffici marittimi e gli Uffici della Motorizzazione Civile – Sezione Nautica.

    Per le navi maggiori e i galleggianti, nelle more della disponibilità di una banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le comunicazioni dei dati  sono effettuate attraverso la trasmissione telematica degli stessi. 

    Per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, i soggetti obbligati effettuano le comunicazioni utilizzando, in relazione ai requisiti da essi posseduti, il servizio telematico Entratel o Fisconline. 

    Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di ciascun anno è stabilito al 30 aprile dell’anno successivo. 

    Il termine per la trasmissione delle comunicazioni dei dati relativi all’anno 2024 è stabilito al 30 giugno 2025.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Attività di compro oro: rilevanza penale delle omissioni

    Con la Sentenza n 31122 di luglio 2024 viene chiarito che la mancata iscrizione presso il registro OAM da parte de "I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, (…)" è rilevante penalmente. 

    Vediamo i dettagli del caso di specie in cui una ricorrente priva di licenza del questore per la sua attività di compro oro, impugnava una sentenza che la riteneva appunto penalmente responsabile.

    Attività di compro oro: rilevanza penale delle omissioni

    La Sentenza in oggetto chiarisce l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali nel contesto della commercializzazione di preziosi e dell'attività di compro oro, con particolare riferimento alle modifiche normative intervenute e alla natura delle violazioni contestate. 

    In particolare la ricorrente, titolare di un'attività di compro oro, ha presentato ricorso in Cassazione contestando la carenza di motivazione e l'erronea applicazione di legge da parte dell'ordinanza impugnata, riguardante la commercializzazione di preziosi senza la licenza del questore. 

    La ricorrrente sostiene che:

    • l'ordinanza impugnata ha erroneamente applicato le sanzioni penali, non tenendo conto della depenalizzazione prevista dal DLgs. n. 507/1999, che ha reso, la mancanza di licenza del questore, da punibile con la reclusione a punibile con una sanzione amministrativa
    • l'iscrizione all'O.A.M. ha natura di pubblicità-notizia e la sua mancanza non dovrebbe comportare una sanzione.

    La Cassazione ha specificato che:

    • la violazione del' art 127 del RD 773/31 (c.d. TULPS) che prevede l'obbligo di licenza del questore non ha più oggi rilevanza penale. La relativa disciplina sanzionatoria (art 705 cp)., contempla solo una sanzione amministrativa pecuniaria (da 258 a 1.549 euro);
    • è sanzionato penalmente lo svolgimento di tale attività in assenza dell’iscrizione nel registro degli operatori compro oro istituito presso l’OAM (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). 

    Ai sensi dell'art 8  del DLgs. 92/2017 chiunque svolga l’attività di compro oro in assenza della suddetta iscrizioneè punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro 

  • Riforma dello Sport

    Società sportive: commissione verifica equilibrio economico nel DL sport

    Nella Gazzetta Ufficiale del 30.07.2024 n. 177 viene pubblicata la Legge del 29 luglio 2024 n. 106 di conversione, con modificazioni, del Decreto 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. Il provvedimento consta di 17 articoli.

    Scarica qui il testo coordinato del Decreto legge del 31 maggio 2024 n. 71

    Tra le novità l'istituzione della Commissione di verifica dell'equilibrio economico- finanziario per le società sportive.

    Commissione verifica equilibrio economico-finanziario società sportive

    In particolare con l'art 2  del DL n 71/2024, rubricato Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, si prevede che dopo l'articolo 13, è inserito l'art. 13-bis con in quale si istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario  delle  società sportive professionistiche

    Essa ha sede a Roma ed è l'organismo competente a effettuare i controlli per i provvedimenti  stabiliti  nei rispettivi statuti dalle Federazioni  sportive  nazionali.

    La Commissione svolge attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di  sport  di squadra al  fine  di verificare il  rispetto  dei  principi  di  corretta  gestione,  il mantenimento dell'equilibrio   economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

    La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle  società sportive  professionistiche, mediante  pareri  obbligatori  che  sono  trasmessi  alle  rispettive federazioni sportive nazionali per l'adozione  dei  provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni  altro provvedimento conseguente.

    Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

    • a) ferme restando le competenze della  Commissione  nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e  la  congruità dei  documenti  societari, sulla base  della normativa  civilistica,  societaria  e contabile, nonché delle  previsioni  contenute  nei  regolamenti federali  di riferimento, e indica le misure correttive e  riparatrici;  nei  casi più urgenti,  indica  le rettifiche  da  apportare,  al  fine   di neutralizzare gli  eventuali   effetti   economici,   finanziari   e patrimoniali  di  specifiche  operazioni  di   natura   ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;
    • b)  verifica  la  documentazione  prevista  dalla   normativa federale  ai  fini  del  rilascio  della  licenza  nazionale  per  la partecipazione  alle  competizioni,  sulla  base  delle  prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi  degli  organismi sportivi  internazionali  competenti  nelle  specifiche   discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla  correttezza  contabile  della documentazione entro la data  concordata  con  congruo  anticipo  con ciascuna delle federazioni sportive nazionali di  riferimento  e,  in ogni caso,  almeno  30  giorni  prima  dell'inizio  della  rispettiva stagione sportiva;
    • c) richiede in  qualsiasi  momento  il  deposito  di  dati  e documenti contabili  e  societari,  nonché di  ogni  altro  atto  o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;
    • d)  effettua,  attraverso  propri  incaricati,  verifiche   e ispezioni presso le sedi delle società;
    • e) richiede alle società sportive professionistiche  e  alle Federazioni   sportive   nazionali   di   riferimento    chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia  persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società , compreso il soggetto cui sia riconducibile il  controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;
    • f)  convoca  i  responsabili   delle   Federazioni   sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento,  i  componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la  società di  revisione  e  i  dirigenti  delle società,  allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili  per le proprie valutazioni;
    • g)  fornisce  pareri  su  questioni  di  propria  competenza, d'ufficio o su  richiesta  di  amministrazioni,  enti  interessati  o società  sportive  professionistiche,  e  propone   alle   Autorità competenti, diverse da quelle di cui alla lettera  i),  nonché alle Federazioni  sportive  nazionali  o  alle  Leghe,  l'attivazione   di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e  secondo  le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;
    • h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;
    • i)  attiva  forme di collaborazione  con  la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

    La Commissione presenta, entro il 30 settembre  di ciascun anno, una relazione al Parlamento e al Presidente del Consiglio  dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia  di  sport  sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli  equilibri  economico-finanziari  delle  società sportive professionistiche.

  • PRIMO PIANO

    Capital gain non residenti: il perimetro spiegato dall’Ade

    Con la Circolare n 17 del 29 luglio le Entrate approfondiscono le novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul Regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

    In particolare, l’articolo 1, comma 59, lettera a), della legge di bilancio 2024 introduce il comma 2-bis all’interno dell’articolo 68 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), rubricato «Plusvalenze», recante i criteri di determinazione delle  plusvalenze riconducibili a specifiche fattispecie individuate dall’articolo 67 del TUIR e da quest’ultimo ricondotte nella più ampia categoria reddituale dei c.d. “redditi diversi”, purché non costituiscano redditi di capitale ovvero non siano conseguite nell’esercizio di arti e professioni o d’imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente.

    Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR contiene una modifica al regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate, prevedendo, in particolare, che le plusvalenze realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del TUIR, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato TUIR.

    Tale intervento legislativo estende, dunque, il trattamento fiscale di cui all’articolo 87 del TUIR (c.d. participation exemption), riservato alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da soggetti residenti, alle plusvalenze

    derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e ivi privi di stabile organizzazione.

    E' bene evidenziare che la norma si applica alle società e agli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, residenti in uno Stato Ue o See, a condizione che siano assoggettati a un’imposta sul reddito delle società – e, quindi, che non imputino per trasparenza il reddito ai propri soci – e che abbiano una forma giuridica equivalente a quella propria delle società italiane aventi forma commerciale, o enti commerciali. 

    Tali soggetti devono essere assoggettati ad un’imposta paritetica all’Ires nello Stato di residenza, intendendosi con ciò, a titolo d’esempio, una delle imposte elencate nell’allegato I, parte B, della direttiva 2011/96/UE.
    Inoltre, nel caso in cui tali soggetti abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ai fini dell’applicabilità del comma 2-bis, la partecipazione non deve essere contabilmente e funzionalmente connessa alla stabile organizzazione dovendo, invece, essere riconducibile all’entità non residente.

    Vediamo i dettagli.

    Capital gain non residenti: regole di tassazione

    Con riferimento alla determinazione del reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 68 del TUIR, si prevede che le plusvalenze, aventi i requisiti sopra descritti, «per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate».
    Ai fini della determinazione dell’ammontare di plusvalenza assoggettabile a tassazione, la norma dispone che la stessa, in misura pari al cinque per cento dell’intero importo, deve essere sommata algebricamente all’ammontare
    corrispondente
    (ossia il cinque per cento) dell’eventuale minusvalenza della medesima categoria.
    L’eventuale ammontare della corrispondente minusvalenza, non utilizzato in deduzione dell’eventuale plusvalenza nel corso del periodo d’imposta di realizzo (i.e. eccedenza), è riportato in deduzione fino a concorrenza del cinque per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto. 

    Ciò, come previsto dalla norma, a condizione che l’eccedenza sia stata indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze stesse sono state realizzate.
    Il comma 59 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, con la lettera b), introduce una norma di coordinamento mediante la quale le plusvalenze previste dal nuovo comma 2-bis sono escluse dall’ambito di applicazione del comma 5
    dell’articolo 68 del TUIR.
    Al riguardo, infatti, come chiarito con la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2024, nell’ambito dei redditi diversi, viene creata una massa distinta, comprensiva esclusivamente delle plusvalenze e minusvalenze che rientrano nell’ambito del comma 2-bis. 

    Ne deriva che le minusvalenze conseguente  alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni de quibus sono deducibili esclusivamente dalle relative plusvalenze.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto traslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis, determinate secondo le modalità anzidette, sono assoggettate a imposta sostitutiva con aliquota del 26 per cento per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 46119, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) che  al secondo periodo, infatti, esclude specificamente dall’ambito applicativo

    dell’imposta sostitutiva solamente le plusvalenze indicate nel comma 4 dell’articolo 68 del TUIR (ossia le partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata).

    A decorrere dalla data in cui le partecipazioni o i titoli assimilati posseduti integrano il requisito per essere considerati qualificati (i.e. raggiungimento di una determinata percentuale di possesso), si deve tenere conto di tutte le cessioni

    effettuate nel corso di dodici mesi solari (anche in due periodi d’imposta consecutivi, nonché nei confronti di soggetti diversi), al fine di verificare se le plusvalenze conseguite per effetto di tali cessioni siano riconducibili al regime 

    fiscale di tassazione delle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate di cui al comma 2-bis in commento.

    Potrebbe, dunque, riscontrarsi che le frazioni di partecipazione cedute siano state assoggettate all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997 (con il meccanismo di cui all’articolo 68, comma 5, del TUIR), anche qualora

    inizialmente la loro somma non abbia consentito il raggiungimento della “soglia di qualificazione” ai fini del comma 2-bis.

    Laddove, nel successivo periodo d’imposta, ma sempre entro i dodici mesi, in ragione della cessione di ulteriori frazioni della medesima partecipazione, queste ultime, sommate alle precedenti21, consentano il raggiungimento delle “soglie di qualificazione” ai fini del comma 2-bis, la plusvalenza, così ottenuta, deve concorrere alla determinazione della base imponibile a cui applicare l’imposta sostitutiva del soggetto non residente con le regole sopra esposte.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.