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Alluvionati Toscana: altri sostegni in arrivo nel 2024
Con un comunicato pubblicato sul sito della Presidenza del consiglio dei Ministri datato 25 marzo, il Governo informa di aver presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR, per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 2023.
L’emendamento era stato preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, in occasione della firma dell’Accordo di Coesione con il Presidente della Regione Giani il 13 marzo scorso.
“Era una promessa che avevamo fatto ai cittadini toscani, che avevamo preannunciato in occasione della firma dell’Accordo di Coesione e che vogliamo mantenere”, ha dichiarato il Presidente Meloni.
Correzione Errori contabili: chiarimenti ade sulle novità normative
Il comunicato precisa che le risorse serviranno per attivare delle misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
Inoltre, si precisa che le nuove risorse si aggiungono a quelle già stanziate dal Governo per l’emergenza Toscana, pari complessivamente a 189,7 milioni di euro:
- 100 milioni di euro di fondo perduto Simest per l’indennizzo dei danni materiali diretti subiti dalle imprese esportatrici nei territori colpiti;
- 6 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese agricole;
- 50 milioni di euro per il recupero della capacità produttiva;
- 25 milioni di euro per l’organizzazione e l’effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e per altri interventi di protezione civile;
- 3,7 milioni di euro per Lucca e Massa Carrara;
- 5 milioni di euro per gli interventi su Livorno, Pisa, Prato, Pistoia e Firenze, fra novembre e dicembre dello scorso anno.
Con questo emendamento, il Governo porta le risorse a sostegno dei territori toscani a 255,7 milioni di euro.
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Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro
Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.
Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.
Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora»
L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.
Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?
Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto».
La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR):
- «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
- 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
- 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
- 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.».
Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che: al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa; quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono».
Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie:
- il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà;
- gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto.
In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:
- se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;
- se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
- «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
- «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa»
Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR.
Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030
Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
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Imposta consumo Campione d’Italia: le aliquote 2024
Con il Decreto MEF del 24 gennaio Pubblicato nella GU n 30 del 6 febbraio vengono modificate le aliquote previste dal Decreto MEF 16 dicembre 2020 sull'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 1 dello stesso decreto l’ILCCI, imposta locale sul consumo di campione d'Italia, si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi d’imposta nel Comune nei confronti di consumatori finali nonché alle importazioni di beni effettuate da consumatori finali, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.
Ai fini dell’ILCCI è consumatore finale chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per finalità estranee all’esercizio d’impresa, arte o professione.
È, inoltre, consumatore finale chiunque importa beni o introduce beni da Paesi dell’UE o acquista beni e servizi nel Comune per l’effettuazione di operazioni escluse dall’imposta ai sensi dell’articolo 16.
Infine, con il Decreto MEF del 12 aprila 2022 è stato approvato il Modello di Dichiarazione dell'Imposta sul consumo di Campione d'Italia che va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.
Imposta di consumo di Campione d’Italia: le aliquote 2024
Il Decreto MEF del 24 gennaio pubblicato in GU n 30 del 6 febbraio prevede che al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- «1. L'aliquota dell'ILCCI è stabilita nella misura del 8,1 per cento della base imponibile dell'operazione.
- 2. L'aliquota è ridotta al 3,8 o al 2,6 per cento per le operazioni indicate nella tabella allegata al presente decreto.»;
- 2) al comma 3, le parole «dal trentesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «dal quindicesimo giorno»;
- 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
- b) alla Tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla parte I, le parole «2,5 per cento» sono sostituite dalle parole «2,6 per cento»;
- 2) alla parte II, le parole «3,7 per cento» sono sostituite dalle parole «3,8 per cento».
Infine si ricorda che l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia è stata introdotta dall’articolo 1, commi 559-568, della legge di bilancio 2020, a seguito dell’emanazione della direttiva Ue n. 2019/475, che ha previsto l'introduzione di un regime di imposizione indiretta locale, in linea con l'imposta sul valore aggiunto svizzera, per garantire condizioni di parità fra gli operatori economici stabiliti in Svizzera e quelli stabiliti nel Comune di Campione d'Italia.
Allegati: - a) all'art. 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
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Cripto attività: codici tributo per la sostitutiva del bollo
Con Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto- attività di cui all’articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e ridenominazione del codice tributo “1727.
Sinteticamente sono istituiti i codici tributo “1728” e “1729” per consentire il versamento tramite F24, rispettivamente, della prima e della seconda rata d’acconto dell’imposta sostitutiva sui rapporti delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, tributo introdotto dalla legge di Bilancio 2023, in sostituzione della precedente imposta di bollo.
Cripto attvità: l’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo
Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 146, della Legge di Bilancio 2023 si prevede che al posto dell’imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
A tal proposito con la Risoluzione n 36 del 26 giugno 2023 è stato istituito il codice tributo “1727” per il relativo versamento, tramite modello F24.Nella Risoluzione n 10/2024 viene specificato che per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:
- “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Con la Circolare n 30/2023 è stato ricordato innanzitutto che il comma 146 modificando il comma 18 dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che «A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo».
Tenuto conto della esplicita esclusione dell’applicazione del comma 18-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, tale imposta deve essere applicata da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono criptoattività sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Al riguardo, si precisa che rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 del Tuir, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 31 maggio 2020, n. 78, l’esonero dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero.
L’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta è costituito dalle criptoattività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir.
Non rientrano nell’ambito oggettivo gli strumenti finanziari digitali di cui al decreto legge n. 25 del 2023.
Si rimanda alla Circolare n 30/2023 per gli altri chiarimenti in merito alla sostitutiva di cui si tratta.
Cripto attività: gli acconti dell’imposta sostitutiva del bollo
Con la Risoluzione in oggetto n 10 del 6 febbraio al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva, si istituiscono i codici tributo di seguito riportati:
- “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto I rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Acconto II rata – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Per i pagamenti a titolo di saldo, è utilizzato il codice tributo esistente “1727”, come di seguito ridenominato:
- • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività – Saldo – Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
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Imposta transazioni finanziarie FTT: nuovo modello 2024
Con il Provvedimento n 13275 del 22 gennaio, le Entrate approvano il nuovo modello per l'imposta sulle transazioni finanziarie FTT.
Imposta sulle transazioni finanziarie: nuovo modello 2024
Nel dettaglio, il provvedimento in oggetto modifica il precedente del 15 dicembre 2017, concernente l’approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Si introduce il nuovo rigo TT49 che al campo 1A contiene il credito risultante dalla precedente dichiarazione utilizzato per la compensazione.
Il modello, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, sostituisce il precedente modello a partire dal 25 gennaio 2024.
Imposta sulle transazioni finanziarie: che cos'è
Ricordiamo che, l’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Legge di stabilità 2013, ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica:
- ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (comma 491),
- alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (comma 492)
- e alle negoziazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495.
Con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 dicembre 2013, del 4 gennaio 2017 e del 15 dicembre 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.
A seguito delle modifiche dell’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, assoggettando l’imposta sulle transazioni finanziarie alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione previste dal richiamato articolo 17, si rende necessario dare attuazione alla norma, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, attuando:
- un aggiornamento del modello attualmente utilizzato,
- prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.
Con il provvedimento in oggetto sono, pertanto, disposte le modifiche al modello FTT del 15 dicembre 2017, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche da usare a partire dal 25 gennaio 2024.
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Acconto novembre IRPEF 2023: in cassa entro il 16 gennaio
Entro il 16 gennaio occorre pagare il secondo acconto dell'IRPEF 2023 delle PIVA.
Ricordiamo che lo prevede la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi pubblicata in GU n 293/2023.
In particolare, si conferma la norma che ha rimandato al 16 gennaio 2024 il pagamento del secondo acconto IRPEF per imprese e professionisti che rispettino certe condizioni.
Acconto IRPEF novembre PIVA: pagamento entro il 16 o prima rata
Nel dettaglio, l'art 4 del DL n 145/2023 prevede che:
- per il solo periodo d'imposta 2023,
- le persone fisiche titolari di partita IVA,
- che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro,
- effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL,
- entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Da sottolineare che la legge di conversione del DL Anticipi, con l'art 4 ha recepito il chiarimento della Circolare ADE n 31/2023 per i titolari di reddito agrario.
Per tali soggetti, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi di 170.000 euro, condizione per avere diritto alla proroga, si intende riferito al volume d'affari.
Per il resto, la previsione è rimasta invariata, riepiloghiamo le condizioni per poter pagare il secondo acconto IRPEF nel 2024.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: i beneficiari
La Circolare n 31 ha sottolineato che, nell’ambito applicativo del rinvio rientrano in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Inoltre, beneficia del differimento anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Considerata la ratio della norma agevolativa, volta a differire, per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: gli esclusi
La Circolare n. 31 ha specificato che devono ritenersi esclusi dall’ambito di applicazione della misura i seguenti soggetti:
- le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Rinvio Acconto IRPEF novembre 2023: superamento soglia di ricavi
La Circolare n. 31 specifica inoltre che allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR5, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.
Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.
Qualora il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento in esame, si ritiene doversi assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.
Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IV
Secondo acconto/o unica rata IRPEF: le regole ordinarie
I contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi devono versare le imposte, utilizzando il Modello F24, entro determinati termini, che variano a seconda della tipologia di soggetto:
- persona fisica,
- società di persone,
- società di capitali o ente equiparato
In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) avvengono in 2 fasi:
- il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione,
- e l’acconto per l’anno successivo, che va pagato in una o in due rate, a seconda dell’importo.
I versamenti delle persone fisiche
Salvo proroghe, il saldo che risulta dal modello Redditi PF e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%.
La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.
L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
- unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
- due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo e la prima rata di acconto possono essere versati in rate mensili (l’acconto di novembre deve essere pagato in unica soluzione).
In ogni caso, il versamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.
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Imprese agricole: le condizioni per rinviare l’acconto IRPEF al 2024
Il DL Anticpi convertito in Legge n 191/2023 pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre, ha previsto con emendamento inserito in sede di conversione, quanto emerso con i chiarimenti della Circolare ADE n 31 del 9 novembre per i contribuienti titolare di imprese agricole.
Prima dei dettagli, ricordiamo che la Circolare ADE n 31 del 9 novembre ha chiarito il perimetro del rinvio al 2024 del pagamento dell'acconto IRPEF 2023.
La circolare nel precisare che, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:
- siano titolari di partita IVA;
- abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023);
ha chiarito che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, pertanto erano esclusi i titolari di reddito agrario. Vediamo cosa cambia.
Titolari di Reddito agrario: dovuto il secondo acconto IRPEF
Nell’ambito applicativo del rinvio in esame rientrano, in via generale, le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi.
Pertanto, i titolari di reddito agrario sono tenuti a pagare il secondo acconto delle imposte scaduto il 30 novembre.
Come anche precisato in una recente notizia del quotidiano online delle Entrate, Fiscoggi, l’esclusione dalla agevolazione del reddito agrario deriva dalla lettura dei requisiti richiesti per beneficiare della proroga.
La disposizione, contenuta nell'art 4 del DL n 145/2023 Collegato alla legge di bilancio 2024, perimetra l’agevolazione:- ai titolari di partita Iva,
- che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro, ossia subordinandola a valori rilevanti ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo disciplinati rispettivamente dagli articoli 85 e 54, del Tuir e non dei redditi fondiari in cui ricade il reddito agrario disciplinato dall'articolo 32, del Tuir.
Ricordiamo che, il comma 1 dell'art 32 prevede che: "il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso".
La circolare n. 31 ha anche sottolineato che, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).
La novità ora introdotta dalla Legge di conversione del decreto anticipi o collegato fiscale, va proprio nella direzione del chiarimento ADE, prevedendo espressamente che per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d’impresa, il limite di ricavi e compensi pari a 170.000 euro si intende riferito al volume d’affari.
Infine, si ricorda che, qualora un contribuente abbia per errore, differito il versamento, ha la possibile di sanare l'errore versando la sanzione di cui all’articolo 13 del Dlgs 471/1997 avvalendosi del ravvedimento operoso.
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Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali
Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.
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Tobin tax: i codici tributo per utilizzo dell’eventuale credito
Con Risoluzione n 57 del 26 ottobre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 22
Ricordiamo che l’articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 491, 492 e 495, ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie e con risoluzione n. 62/E del 4 ottobre 2013 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in argomento.
L’articolo 28, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera d-bis), includendo in tal modo, nell’elenco dei crediti ammessi per cui è ammessa la compensazione anche l'imposta sulle transazioni finanziarie.
A tal fine, per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
Leggi anche: Come funziona la Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie per approfondimenti sulla tassa.
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IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Entro lunedì 31 luglio 2023 occorre versare il saldo relativo al 2022 e l’eventuale primo acconto per il 2023 derivanti dai modelli REDDITI 2023 e IRAP 2023, con la maggiorazione dello 0,4%.
Attenzione al fatto che il termine ordinario del 30 luglio 2023 (domenica) slitta a lunedì 31 luglio.
In data 28 luglio il MEF, con il comunicato stampa n. 125 ha inoltre reso noto che a seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo 31 luglio, il governo si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate.
IRPEF 2023: in cassa entro il 31.07 con maggiorazione
Lunedì 31 luglio scade il termine per pagare le tasse con maggiorazione dello 0,40%.
I versamenti riguardano tra l'altro:
- l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP;
- addizionali IRPEF e IRES e relative maggiorazioni;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale del 25% sul reddito per la c.d. “tassa etica”;
- imposte patrimoniali IVIE e IVAFE;
- acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte
- diritto annuale alle Camere di Commercio
- e altri.
Ricordiamo che il 20 luglio è scaduto il termine ordinario di pagamento delle tasse con la mini proroga concessa a maggio dal MEF senza alcuna maggiorazinoe per tutti i soggetti ISA e forfettari.
Inutili le richiste di ulteriore proroga al 21 agosto con maggiorazione dello 0,40% da parte delle associaizoni di categoria.
Durante il question time in Commissione Finanze alla Camera dei Deputati del 19 luglio si apprendevano le intenzioni del Governo di non accogliere la richiesta della proroga al 20 agosto con maggiorazione per il pagamento delle tasse delle PIVA. I dettagli nel comunicato datato 19 luglio dell'ANC Associazione nazionale Commercialisti.
Sulle proroghe di agosto ti consigliamo anche: Sospensione termini agosto: quali pagamenti e adempimenti riguarda
Saldo e acconto tasse 2023: le richieste di proroga
Si evidenzia che il calendario dei pagamenti di quest'anno è stato approvato definitivamente in data 28 giugno dal Decreto Omnibus con la proroga dei pagamenti delle tasse per le Partite IVA.
Il 30 giugno è scaduto il termine per i versamenti sulle imposte sui redditi per i contribuenti non Isa per: saldo 2022 e primo acconto 2023, che potranno anche essere effettuati con la maggiorazione dello 0,40% dal primo al 30 luglio 2023.
L’acconto per i contribuenti IRPEF, ricordiamolo, non è dovuto se l'imposta relativa al periodo precedente, tolti detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, non supera i 51,65 euro.
Per i contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale, di norma, le persone fisiche, l’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, da versare in una o due rate da pagare come segue:
- con unico versamento, entro il 30 novembre 2023, per l’acconto inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, per acconto pari o superiore a 257,52 euro, la prima rata per il 2023, del 40%, va versata insieme al saldo per il 2022, la seconda del 60%, entro il 30 novembre 2023.
Sul tema ti consigliamo anche Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare.
Saldo e acconto tasse 2023: il comunicato MEF per gli alluvionati
In data 28 luglio il MEF ha annunciato l'imminente proroga per il pagamento delle tasse in scadenza lunedì 31 luglio per taluni soggetti.
Nel dettaglio viene indicato che "A seguito delle difficoltà connesse con i versamenti tributari e contributivi in scadenza il prossimo
31 luglio, il governo, una volta definite con precisione le zone interessate dalle calamità, si farà carico delle esigenze di cittadini e di imprese danneggiate dagli eventi naturali eccezionali e imprevedibili che hanno colpito alcune zone d'Italia"Accolta con favore dai Commercialisti questa notizia. Il Presidente De Nuccio ha dichiarato infatti quanto segue:
"Apprezziamo la disponibilità, l’ascolto e la vicinanza alle popolazioni e ai colleghi colpiti mostrati dal MEF e dal Viceministro Leo. La situazione è in continua evoluzione ed è per questo che per le competenti autorità è necessario mappare puntualmente i territori anche al fine di non trascurare nessuno”
Si attendono unlteriori dettaglio.