• Dichiarazione 730

    730/2026, detrazione trasporti al 19%: chi può richiederla

    Confermata anche nella dichiarazione dei redditi 2026 la detrazione per gli abbonamenti a bus, metro, tram e treni regionali. 

    Lo sconto fiscale è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo di 250 euro. Attenzione ai pagamenti tracciabili, ai rimborsi del datore di lavoro e alle nuove limitazioni per i redditi più elevati.

    Chi utilizza abitualmente i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani può beneficiare anche nella dichiarazione dei redditi 2026 dell'agevolazione fiscale prevista per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

    La detrazione, in vigore dal 2018 e disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), e comma 2 del Tuir, è pari al 19% delle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

    Il beneficio non riguarda soltanto l'abbonamento acquistato per sé: è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, individuati dall'articolo 12 del Tuir.

    Detrazione trasporto pubblico 2026: quanto si può recuperare

    La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 250 euro, il limite è complessivo. 

    Se il contribuente ha acquistato sia il proprio abbonamento sia quello di uno o più familiari fiscalmente a carico, la somma sulla quale calcolare l'agevolazione non può comunque superare 250 euro.

    La stessa regola vale quando più persone sostengono la spesa per l'abbonamento di un unico soggetto.

    Ad esempio, se due genitori acquistano per il figlio fiscalmente a carico un abbonamento del valore di 500 euro, potranno ripartire tra loro una spesa detraibile che, complessivamente, non potrà superare 250 euro.

    L'agevolazione segue il principio di cassa e per la dichiarazione 2026 assumono quindi rilievo gli abbonamenti acquistati nel 2025, indipendentemente dal loro periodo di validità.

    È quindi detraibile, ad esempio, un abbonamento acquistato a dicembre 2025 ma valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.

    Quali abbonamenti ai mezzi pubblici sono detraibili

    Non tutti i titoli di viaggio consentono di ottenere lo sconto fiscale, infatti ai fini dell'agevolazione è considerato abbonamento il titolo che permette di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni, su una determinata tratta oppure sull'intera rete di trasporto.

    Sono invece esclusi i biglietti a tempo, anche quando hanno una validità superiore a una giornata, come i ticket da 48 o 72 ore.

    Niente detrazione neppure per le carte integrate con finalità turistica che, oltre all'utilizzo dei mezzi pubblici, comprendono altri servizi, come l'ingresso a musei, mostre o spettacoli.

    Rientrano nell'agevolazione i servizi di trasporto di persone ad accesso generalizzato, forniti da enti pubblici oppure da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni.

    Il beneficio riguarda il trasporto pubblico a prescindere dal mezzo utilizzato, purché il servizio operi in modo continuativo o periodico, all'interno di una regione oppure attraversando più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

    Attenzione al fatto che una regola specifica riguarda gli abbonamenti unici che comprendono sia una tratta nazionale sia una tratta estera.

    In questo caso la detrazione spetta sulla parte della spesa riferibile alla tratta nazionale, se, però, non è possibile distinguere la quota relativa esclusivamente al trasporto sul territorio nazionale, la detrazione è riconosciuta sull'intera spesa sostenuta.

    Spese di trasporto e rimborso del datore di lavoro: quando si perde la detrazione

    Non è possibile detrarre la parte del costo dell'abbonamento rimborsata dal datore di lavoro e indicata nella Certificazione Unica 2026 con il codice 40 nei punti da 701 a 706 e risulta invece detraibile la quota effettivamente rimasta a carico del contribuente, sempre nel rispetto del limite complessivo di 250 euro.

    Detrazione trasporti al 19%: dove indicarla nel 730

    Nel modello 730 le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico devono essere riportate nei righi da E8 a E10, dedicati alle “Altre spese”.

    Nel modello Redditi Persone fisiche vanno invece utilizzati i righi da RP8 a RP13.

    In entrambi i casi il codice da indicare è 40.

    Per chi utilizza la dichiarazione precompilata l'operazione è ancora più semplice: salvo che sia stata presentata un'apposita opposizione, le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono già presenti nel modello. Il contribuente può comunque modificare o integrare il dato.

    Atteznione al fatto che dal periodo d'imposta 2025 devono essere considerate anche le nuove limitazioni alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati.

    Per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo, le detrazioni spettanti sono interessate da specifici meccanismi di riduzione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico.

    Resta inoltre in vigore la disciplina introdotta nel 2020, che prevede il riconoscimento integrale della detrazione fino a 120.000 euro di reddito complessivo e una progressiva riduzione fino all'azzeramento al raggiungimento di 240.000 euro.

    Detrazione spese di viaggio: pagamento tracciabile obbligatorio

    Per ottenere la detrazione del 19% è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di debito, carte di credito o altri sistemi elettronici.

    La spesa e la relativa data devono essere documentate dal titolo di viaggio oppure, quando queste informazioni non sono riportate sul titolo, dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento, come può accadere con una smart card nominativa ricaricabile. Deve essere possibile documentare anche la durata dell'abbonamento.

    Se manca l'indicazione della data in cui è stata sostenuta la spesa, questa viene considerata coincidente con la data di inizio della validità dell'abbonamento. Per esempio, per un abbonamento nominativo valido dal 1° luglio 2025, la spesa si considera sostenuta in quella data.

    Infine, se la ricevuta è intestata a un familiare fiscalmente a carico, il contribuente che utilizza la detrazione deve predisporre una dichiarazione sostitutiva che indichi chi ha effettivamente sostenuto il costo.

  • Accertamento e controlli

    POS e scontrini: tolleranza del 5% per gli errori

    Il Decreto Omnibus è stato pubblicato in GU n 185 del giorno 11 agosto.

    Tra gli interventi in esso contenuti trova spazio una modifica destinata ad avere un impatto concreto sulle attività commerciali e sugli operatori che certificano i corrispettivi mediante registratori telematici.

    Il legislatore introduce infatti una soglia di tolleranza che esclude l’applicazione delle sanzioni nei casi in cui le differenze tra i pagamenti elettronici effettuati e quelli trasmessi telematicamente rimangano entro un limite fisiologico.

    Di fatto si vuole evitare che mere anomalie tecniche o disallineamenti di modesta entità possano dar luogo a contestazioni, distinguendo gli errori occasionali dalle violazioni realmente significative.

    POS e scontrini: l’integrazione tra corrispettivi e pagamenti elettronici

    La novità si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione avviato dalla legge di Bilancio 2025, che a decorrere dal 1° gennaio 2026 ha previsto la piena integrazione tra gli strumenti utilizzati per accettare i pagamenti elettronici e quelli impiegati per certificare i corrispettivi.

    In pratica, il dispositivo (POS) con cui vengono incassati i pagamenti mediante carte, bancomat o altre modalità elettroniche dovrà dialogare costantemente con il registratore telematico o con il software utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. 

    Il sistema sarà quindi chiamato a trasmettere: 

    • non solo i dati relativi ai corrispettivi giornalieri, ma 
    • anche quelli riferiti ai pagamenti elettronici effettuati nel corso della giornata, 

    consentendo all’Agenzia delle Entrate un controllo sempre più puntuale della coerenza tra gli incassi e le certificazioni fiscali.

    L’obbligo riguarda tutti gli operatori tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, compresi coloro che utilizzeranno le future soluzioni software autorizzate dall’Agenzia; restano invece esclusi i dispositivi utilizzati esclusivamente nell’ambito di attività già esonerate dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

    POS e scontrini: il regime sanzionatorio attualmente previsto

    La disciplina vigente prevede specifiche sanzioni quando la trasmissione dei corrispettivi o dei dati relativi ai pagamenti elettronici risulta omessa, tardiva o inesatta, purché tali irregolarità non incidano sulla corretta liquidazione dell’imposta: in tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni trasmissione irregolare, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

    A ciò si aggiunge il possibile ricorso alle sanzioni accessorie previste per le violazioni ripetute degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, applicabili anche quando l’inosservanza riguarda la comunicazione dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

    Si tratta di un sistema che, almeno fino ad oggi, non distingueva tra errori di lieve entità e anomalie di maggiore consistenza – vista l’assenza di importi minimi entro i quali le sanzioni non andavano irrogate.

    Pos e scontrini: arriva la franchigia del 5% per i lievi errori

    È proprio su questo aspetto che interviene il Decreto Omnibus, introducendo una soglia di tolleranza destinata a escludere l’applicazione delle sanzioni quando lo scostamento tra il numero delle operazioni registrate come pagamenti elettronici e quello dei pagamenti effettivamente incassati non supera il 5%. 

    Pertanto, in presenza di differenze contenute entro tale limite l’irregolarità viene considerata fisiologica e non determina conseguenze sanzionatorie.

    La modifica appare ispirata a un criterio di proporzionalità, riconoscendo che nella gestione quotidiana delle attività commerciali possono verificarsi piccoli disallineamenti dovuti a problematiche tecniche, errori operativi o temporanei malfunzionamenti dei sistemi informatici.

    In questo modo il legislatore evita che difformità marginali possano essere trattate alla stregua di violazioni sostanziali.

    Attenzione al fatto che la tolleranza riguarda esclusivamente le ipotesi in cui le difformità tra pagamenti elettronici e dati trasmessi non producano effetti sulla determinazione dell’imposta; diversamente, quando l’irregolarità incide sulla corretta liquidazione dell’IVA o determina un’alterazione dell’imponibile, continueranno a trovare applicazione le ordinarie disposizioni sanzionatorie, senza alcuna franchigia quantitativa.

    La distinzione conferma come il legislatore abbia voluto alleggerire il trattamento delle violazioni esclusivamente formali, mantenendo invece inalterato il presidio sanzionatorio nei confronti delle irregolarità suscettibili di arrecare un concreto pregiudizio alle entrate erariali.

  • Riforma fiscale

    Crediti ceduti dei professionisti: nuove regole dal 12 agosto

    Il Decreto legislativo Omnibus  pubblicato in GU n 185/2026 e in vigore dal 12 agosto contiene novità per il reddito dei professionisti e in particolare per la cessione dei crediti, vediamo tutti i dettagli.

    Trattamento fiscale proventi da cessione o compensazione dei crediti d’imposta

    In sintesi, si stabilisce che costituiscono reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti:

    •  dalla cessione, o
    •  dall’utilizzo in compensazione, dei crediti d’imposta diversi da quelli che derivano dalla liquidazione delle imposte, ivi inclusi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia. 

    I differenziali positivi in questione sono soggetti ad imposta sostitutiva (del 26%), qualora non costituiscano il corrispettivo di una prestazione  artistica o professionale – che invece concorre a formare il reddito di lavoro autonomo per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.

    Attenzione al fatto che le norme in questione si applicano ai crediti d’imposta: 

    1) acquistati a decorrere dal 12.08.20265, 

    2) su scelta del contribuente, previa presentazione di apposita dichiarazione integrativa, a quelli già acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024.

    Si precisa poi che, in caso di compensazione, i differenziali siano pari alla parte del costo (o valore di acquisto) proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta

  • Oneri deducibili e Detraibili

    730/2026, quali spese abbattono il reddito: le regole per non perdere la deduzione

    Nel modello 730/2026 gli oneri deducibili vanno indicati nel Quadro E, sezione II. 

    Dai contributi previdenziali alle spese mediche per persone con disabilità: ecco quali costi possono ridurre il reddito e le condizioni da rispettare.

    Nel modello 730/2026 alcune spese sostenute nel 2025 possono essere portate in deduzione e quindi ridurre il reddito complessivo sul quale vengono calcolate le imposte.

    Gli oneri deducibili devono essere indicati nel Quadro E, sezione II del modello 730 e non sempre possono essere sottratti per l'intero importo sostenuto: in alcuni casi la normativa prevede specifici limiti.

    Tra gli oneri indicati nel Quadro E rientrano, ad esempio, contributi previdenziali e assistenziali, assegni periodici corrisposti al coniuge, contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari, alcune spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità e contributi alla previdenza complementare.

    Oneri deducibili nel 730/2026: le regole da rispettare

    Per poter beneficiare della deduzione occorre rispettare alcune condizioni generali.

    La spesa, innanzitutto, deve rientrare tra gli oneri per i quali il TUIR o altre disposizioni di legge riconoscono espressamente la deduzione.

    Deve inoltre essere indicata nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata effettivamente sostenuta ed essere adeguatamente documentata.

    Vale infatti il principio di cassa: gli oneri riducono il reddito complessivo nel periodo d'imposta nel quale sono stati pagati.

    Un aspetto importante riguarda i pagamenti effettuati con carta di credito: conta il momento in cui viene utilizzata la carta e non la successiva data nella quale l'importo viene addebitato sul conto corrente.

    Oneri deducibili 730 Quadro E sezione II

    Tipologia onere deducibile Spese sostenute dal contribuente
    Contributi previdenziali e assistenziali (Rigo E21)  Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Assegno periodico corrisposto al coniuge (Rigo E22)  Nell’interesse proprio
    Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari (Rigo E23) Nell’interesse proprio
    Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (Rigo E24) Nell’interesse proprio
    Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità (Rigo E25) Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
    Altri oneri (Rigo E26, codice 6)
    Contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Altri oneri (Rigo E26, codici 7, 8, 9, 12, 21)  Nell’interesse proprio
    Altri oneri (Rigo E26, codice 13)  Nell’interesse proprio o di familiari anche se non fiscalmente a carico
    Contributi e premi per forme pensionistiche complementari ed  individuali e ai sottoconti PEPP (Righi da E27 a E30) Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
    Spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni
    date in locazione (Rigo E32)
    Somme restituite al soggetto erogatore (Rigo E33) Nell’interesse proprio
    Erogazioni liberali in favore delle ONLUS, organizzazioni
    di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
    e degli enti del terzo settore (ETS) (Rigo E36)
    Nell’interesse proprio

    Spese rimborsate: quando la deduzione non spetta

    Per ottenere la deduzione è inoltre necessario che la spesa sia rimasta effettivamente a carico del contribuente.

    Di conseguenza, la deduzione non spetta se la spesa è stata rimborsata e il relativo rimborso non ha concorso alla formazione del reddito.

    Nella maggior parte dei casi la deduzione può essere utilizzata soltanto entro il limite del reddito complessivo. L'eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né trasferita all'anno successivo, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.

    Deduzioni anche per le spese dei familiari: quando spettano

    Per alcune tipologie di oneri la deduzione è riconosciuta anche quando la spesa viene sostenuta nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

    Il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico è pari a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a 24 anni il limite sale a 4.000 euro.

    Ci sono inoltre casi nei quali la deduzione è ammessa anche per spese sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico. È il caso, ad esempio, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie in presenza di grave e permanente invalidità.

    A chi deve essere intestato il documento di spesa

    In linea generale, il documento relativo alla spesa deve essere intestato al contribuente che porta l'onere in deduzione.

    Per le spese sostenute nell'interesse di una persona fiscalmente a carico, invece, il documento può essere intestato anche al familiare.

    La deduzione può spettare al genitore che ha sostenuto una spesa per il figlio anche quando il documento è intestato all'altro genitore, purché quest'ultimo sia fiscalmente a carico del genitore che ha effettuato il pagamento.

    Le regole sulle deduzioni continuano inoltre ad applicarsi alle spese sostenute per i figli fiscalmente a carico con meno di 21 anni, anche se per questi ultimi non spettano più le detrazioni per figli a carico.

    Diversa è la situazione delle convivenze di fatto: non essendo prevista l'equiparazione al matrimonio, il convivente non può beneficiare della deduzione per le spese sostenute nell'interesse dell'altro convivente.