• Accertamento e controlli

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria. 

    L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:

    • lavoro autonomo in qualità di avvocato
    • impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola

    uil tutto con una sola partita Iva.

    Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.

    La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.

    Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.

    La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

    L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.

    In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.

    E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

    In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. 

    Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Mamma non convivente ricoverata nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    In particolate, secondo l'agenzia delle entrate non concorre alla determinazione del reddito anche per il 2025 la retta pagata ed è quindi esente da tassazione, che viene rimborsata da un piano di welfare aziendale per il dipendente per il ricovero in una Rsa della madre non convivente.

    Mamma non convivente nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando il familiare non convive con il lavoratore. 

    Di fatto si recepisce una novità normativa con effetti già dal periodo d’imposta 2025.

    La questione riguarda i piani di welfare aziendale e, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti senza che le somme ricevute vengano tassate come reddito di lavoro dipendente.

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, attraverso il piano welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA, una residenza sanitaria assistenziale.

    Il dubbio nasce da un elemento preciso: la madre è stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio. Il lavoratore chiede pertanto se il rimborso possa beneficiare comunque del regime fiscale di favore e da quando debbano applicarsi le modifiche intervenute sull’articolo 12 del TUIR.

    Rimborso RSA nel welfare aziendale: cosa prevede il TUIR

    Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

    La disposizione prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.

    Il problema interpretativo si è creato proprio sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12.

    Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025 avevano infatti collegato, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del Codice civile, il riconoscimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. La disciplina aveva efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Una previsione che rischiava di avere conseguenze rilevanti proprio per il welfare aziendale: un genitore ricoverato stabilmente in RSA, ad esempio, avrebbe potuto non risultare convivente con il lavoratore.

    La novità: cambia di nuovo la definizione di familiare

    La vera novità evidenziata dall’interpello è il successivo intervento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.

    Il decreto ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando sostanzialmente le condizioni esistenti prima delle modifiche del 2025.

    Con la nuova formulazione, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, tra le persone considerate rientrano anche gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza.

    Il requisito della convivenza – o, in alternativa, quello relativo agli assegni alimentari – resta invece rilevante, insieme ai requisiti reddituali, quando la disposizione fiscale richiede specificamente che l’“altro familiare” sia fiscalmente a carico.

    Rimborso RSA esentasse anche senza convivenza

    L’Agenzia sottolinea anche la ragione della correzione normativa. Dagli atti parlamentari emerge infatti che l'intervento del 2026 è stato adottato per superare le criticità prodotte dalle precedenti modifiche. In particolare, l'introduzione retroattiva della convivenza per tutto il 2025 avrebbe impedito, a posteriori, di utilizzare i piani di welfare 2025 a favore degli “altri familiari” non conviventi.

    Il legislatore ha quindi eliminato tale requisito per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12, mantenendolo nei casi in cui sia espressamente richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Da qui arriva il chiarimento più importante per lavoratori e imprese.

    Le spese RSA sostenute tramite il welfare aziendale per la madre non convivente possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

    L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza richiedere, nel caso in esame, la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Di conseguenza, la mancata convivenza tra lavoratore e genitore ricoverato in RSA non fa perdere automaticamente l’agevolazione fiscale.

    La novità vale già dal 2025

    Altro punto decisivo è la decorrenza.

    Il decreto legislativo n. 148/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica già a partire dal periodo d’imposta 2025. L'obiettivo, spiega l'Agenzia, è riconoscere le agevolazioni ai familiari che avrebbero potuto beneficiarne secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.

    In conclusione, quindi, il rimborso delle spese RSA sostenute nel 2025 per la madre non convivente può beneficiare del welfare aziendale senza essere tassato come reddito del dipendente.

    È questo il chiarimento centrale della risposta n. 163/2026: la correzione normativa del 2026 neutralizza il problema della convivenza per questa tipologia di welfare e produce effetti retroattivamente dal 2025, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina.

  • Dichiarazione 730

    730/2026, detrazione trasporti al 19%: chi può richiederla

    Confermata anche nella dichiarazione dei redditi 2026 la detrazione per gli abbonamenti a bus, metro, tram e treni regionali. 

    Lo sconto fiscale è pari al 19% della spesa, entro il limite massimo di 250 euro. Attenzione ai pagamenti tracciabili, ai rimborsi del datore di lavoro e alle nuove limitazioni per i redditi più elevati.

    Chi utilizza abitualmente i mezzi pubblici per gli spostamenti quotidiani può beneficiare anche nella dichiarazione dei redditi 2026 dell'agevolazione fiscale prevista per gli abbonamenti al trasporto pubblico.

    La detrazione, in vigore dal 2018 e disciplinata dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), e comma 2 del Tuir, è pari al 19% delle spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

    Il beneficio non riguarda soltanto l'abbonamento acquistato per sé: è possibile portare in detrazione anche le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, individuati dall'articolo 12 del Tuir.

    Detrazione trasporto pubblico 2026: quanto si può recuperare

    La detrazione del 19% si applica su una spesa massima di 250 euro, il limite è complessivo. 

    Se il contribuente ha acquistato sia il proprio abbonamento sia quello di uno o più familiari fiscalmente a carico, la somma sulla quale calcolare l'agevolazione non può comunque superare 250 euro.

    La stessa regola vale quando più persone sostengono la spesa per l'abbonamento di un unico soggetto.

    Ad esempio, se due genitori acquistano per il figlio fiscalmente a carico un abbonamento del valore di 500 euro, potranno ripartire tra loro una spesa detraibile che, complessivamente, non potrà superare 250 euro.

    L'agevolazione segue il principio di cassa e per la dichiarazione 2026 assumono quindi rilievo gli abbonamenti acquistati nel 2025, indipendentemente dal loro periodo di validità.

    È quindi detraibile, ad esempio, un abbonamento acquistato a dicembre 2025 ma valido dal 1° gennaio al 30 giugno 2026.

    Quali abbonamenti ai mezzi pubblici sono detraibili

    Non tutti i titoli di viaggio consentono di ottenere lo sconto fiscale, infatti ai fini dell'agevolazione è considerato abbonamento il titolo che permette di effettuare un numero illimitato di viaggi per più giorni, su una determinata tratta oppure sull'intera rete di trasporto.

    Sono invece esclusi i biglietti a tempo, anche quando hanno una validità superiore a una giornata, come i ticket da 48 o 72 ore.

    Niente detrazione neppure per le carte integrate con finalità turistica che, oltre all'utilizzo dei mezzi pubblici, comprendono altri servizi, come l'ingresso a musei, mostre o spettacoli.

    Rientrano nell'agevolazione i servizi di trasporto di persone ad accesso generalizzato, forniti da enti pubblici oppure da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni.

    Il beneficio riguarda il trasporto pubblico a prescindere dal mezzo utilizzato, purché il servizio operi in modo continuativo o periodico, all'interno di una regione oppure attraversando più regioni, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.

    Attenzione al fatto che una regola specifica riguarda gli abbonamenti unici che comprendono sia una tratta nazionale sia una tratta estera.

    In questo caso la detrazione spetta sulla parte della spesa riferibile alla tratta nazionale, se, però, non è possibile distinguere la quota relativa esclusivamente al trasporto sul territorio nazionale, la detrazione è riconosciuta sull'intera spesa sostenuta.

    Spese di trasporto e rimborso del datore di lavoro: quando si perde la detrazione

    Non è possibile detrarre la parte del costo dell'abbonamento rimborsata dal datore di lavoro e indicata nella Certificazione Unica 2026 con il codice 40 nei punti da 701 a 706 e risulta invece detraibile la quota effettivamente rimasta a carico del contribuente, sempre nel rispetto del limite complessivo di 250 euro.

    Detrazione trasporti al 19%: dove indicarla nel 730

    Nel modello 730 le spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico devono essere riportate nei righi da E8 a E10, dedicati alle “Altre spese”.

    Nel modello Redditi Persone fisiche vanno invece utilizzati i righi da RP8 a RP13.

    In entrambi i casi il codice da indicare è 40.

    Per chi utilizza la dichiarazione precompilata l'operazione è ancora più semplice: salvo che sia stata presentata un'apposita opposizione, le spese sostenute per gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale sono già presenti nel modello. Il contribuente può comunque modificare o integrare il dato.

    Atteznione al fatto che dal periodo d'imposta 2025 devono essere considerate anche le nuove limitazioni alle detrazioni per i contribuenti con redditi elevati.

    Per chi supera 75.000 euro di reddito complessivo, le detrazioni spettanti sono interessate da specifici meccanismi di riduzione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico.

    Resta inoltre in vigore la disciplina introdotta nel 2020, che prevede il riconoscimento integrale della detrazione fino a 120.000 euro di reddito complessivo e una progressiva riduzione fino all'azzeramento al raggiungimento di 240.000 euro.

    Detrazione spese di viaggio: pagamento tracciabile obbligatorio

    Per ottenere la detrazione del 19% è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici, carte di debito, carte di credito o altri sistemi elettronici.

    La spesa e la relativa data devono essere documentate dal titolo di viaggio oppure, quando queste informazioni non sono riportate sul titolo, dalla ricevuta di pagamento dell'abbonamento, come può accadere con una smart card nominativa ricaricabile. Deve essere possibile documentare anche la durata dell'abbonamento.

    Se manca l'indicazione della data in cui è stata sostenuta la spesa, questa viene considerata coincidente con la data di inizio della validità dell'abbonamento. Per esempio, per un abbonamento nominativo valido dal 1° luglio 2025, la spesa si considera sostenuta in quella data.

    Infine, se la ricevuta è intestata a un familiare fiscalmente a carico, il contribuente che utilizza la detrazione deve predisporre una dichiarazione sostitutiva che indichi chi ha effettivamente sostenuto il costo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese asilo nido nel 730/2026: quanto si può detrarre per ogni figlio

    Le Entrate hanno pubblicato le maxi guide 2026 con tutte le regole di detraibilità e deducibilità per le dichiarazioni dei redditi anno di imposta 2025.

    Che si tratti di 730 o modello Redditi PF le Entrate hanno pubblicato tutti i chiarimenti per orientare professionisti, CAF e cittadini che predispongono le dichiarazioni.

    Vediamo come si detraggono le spese per gli asili sostenute nel 2025.

    Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido

    Le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido da indicate nel 703/2025 al (Rigo E8/E10, cod. 33) sono detraibili al 19%.

    Le bambine e i bambini per i quali compete l’agevolazione sono quelli ammessi e che frequentano asili nido sia pubblici che privati. 

    Ai fini della detraibilità della spesa, pertanto, rilevano l’ammissione e la frequenza dell’asilo nido e non anche l’età e il compimento degli anni del minore.
    In applicazione del principio di cassa, la detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico cui si riferiscono.

    Attenzione al fatto che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per:

    • la frequenza delle c.d. “sezioni primavera” che assolvono alla medesima funzione degli asili nido
    • il servizio fornito nella provincia autonoma di Bolzano ai sensi della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8 dagli assistenti domiciliari definiti Tagesmutter (c.d. “mamma di giorno”).  

    Negli altri casi è necessario verificare di volta in volta l’affinità dei presupposti e delle finalità del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia a quelle degli asili nido, nonché la conformità dello svolgimento delle attività, quanto a modalità gestionali e caratteristiche strutturali.

    Attezione al fatto che la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c,d. “Bonus asilo nido”, erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto al genitore richiedente, per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche.

    Detraibilità spese asili: limiti da ricordare

    L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a euro 632 per ciascun figlio fiscalmente a carico che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 33.

    Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2025 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2026 (punti da 701 a 706) con il codice 33. 

    La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
    Dall’anno d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido spetta fino a un determinato ammontare, tenendo conto del reddito complessivo e del numero dei figli a carico, sulla base delle indicazioni fornite dalle entrate.

    Detraibilità spese asili: attenzione ai documenti

    Anche per le spese dell'asilo, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese sostenute dai genitori spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o a uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori.
    In particolare, il genitore che ha sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche se il documento è intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

  • Risparmio energetico

    FER X definitivo: gli incentivi per le rinnovabili, tutte le regole

    Il FER X Definitivo entra nella fase operativa

    Il MASE ha pubblicato il DD 7 agosto con le regole operative relative al DM 18 giugno 2026.

    Il GSE ha pubblicato la prima parte delle norme operative del nuovo meccanismo destinato a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

    La misura interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e impianti alimentati da gas residuati dai processi di depurazione, con due modalità di accesso differenti in base alla potenza dell'impianto.

    La soglia da ricordare è 1 MW: fino a questa potenza è previsto l'accesso diretto, mentre sopra 1 MW occorre passare attraverso procedure competitive. 

    Per gli operatori interessati a nuovi investimenti diventa quindi importante conoscere subito requisiti e tempistiche, soprattutto per evitare di avviare i lavori troppo presto e compromettere l'accesso al meccanismo.

    Il GSE ha anche specificato che la misura è in continuità con quella del FER X provvisorio del DM 30 dicembre 2024.

    FER X Definitivo: quali impianti riguarda e per quali interventi

    Il DM FER X Definitivo del 18 giugno 2026 introduce un meccanismo di supporto a regime per gli impianti a fonti rinnovabili caratterizzati da costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

    Le Regole operative pubblicate dal GSE il 7 agosto rappresentano però una prima attuazione del decreto. Il documento contiene le informazioni generali e disciplina nel dettaglio la qualifica preliminare necessaria per partecipare alle procedure competitive. 

    Lo stesso GSE precisa che seguiranno aggiornamenti per completare le modalità attuative.

    Rientrano nell'ambito di applicazione del DM FER-X Definitivo le seguenti tipologie di impianto:

    • impianti fotovoltaici
    • impianti eolici
    • impianti idroelettrici
    • impianti a gas residuati dai processi di depurazione

    e le seguenti categorie di intervento

    • nuova costruzione
    •  rifacimento integrale
    • potenziamento
    • rifacimento parziale

    La tabella di riepilogo del GSE

    Impianti fino a 1 MW: accesso diretto agli incentivi FER X

    Una delle disposizioni più interessanti riguarda gli impianti con potenza fino a 1 MW, che possono accedere direttamente al meccanismo di supporto.

    La possibilità è prevista fino al 31 dicembre 2030, ma con un limite importante: il contingente complessivamente disponibile per questo canale è pari a 10 GW

    Il raggiungimento anticipato della soglia può quindi chiudere l'accesso prima della scadenza temporale.

    Sopra 1 MW servono le procedure competitive

    Il percorso cambia per gli impianti con potenza superiore a 1 MW. In questo caso l'accesso al FER X avviene attraverso la partecipazione alle procedure competitive.

    Il sostegno economico si basa su un contratto per differenza a due vie

    In termini semplificati, il sistema punta a stabilizzare i ricavi: 

    1. quando il prezzo di mercato è inferiore al prezzo riconosciuto, viene corrisposta la differenza; 
    2. quando è superiore, il produttore restituisce l'eccedenza.

    Non siamo quindi davanti a un tradizionale contributo che rimborsa una quota del costo dell'impianto, ma a un sistema collegato alla remunerazione dell'energia prodotta e immessa in rete.

    FER X sopra 1 MW: regole dal GSE

    L'accesso al meccanismo di supporto, per gli interventi di  potenza nominale cumulata superiore a 1 MW, avviene attraverso la partecipazione a procedure competitive bandite dal GSE in cui vengono messi a disposizione          specifici contingenti di potenza distinti per tipologia di impianto. 

    Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, i Soggetti Richiedenti devono ottenere la qualifica preliminare e presentare unA manifestazione di interesse.
    La potenza complessivamente resa disponibile, da assegnare attraverso le procedure competitive, è pari a 27,15 GW così suddivisa:

                      Tipologia di impianto                   Contingente totale (GW)
                      Fotovoltaico 10,00
                      Eolico 16,50
                      Idroelettrico 0,63
                      Gas residuati dai processi di depurazione 0,02

    Il valore e la progressione temporale dei contingenti di potenza messi a disposizione nelle procedure competitive saranno disciplinati con apposito Decreto.

    FER X definitivo: la qualifica preliminare

    La qualifica preliminare è la fase che consente di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per partecipare alle procedure competitive del DM FER-X Definitivo e degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione utili ai fini della determinazione delle graduatorie.
    A partire dal giorno 25 agosto 2026, le richieste di qualifica preliminare potranno essere presentate in qualsiasi momento accedendo all'apposita funzionalità del Portale FER-X Definitivo. Per presentare la richiesta è necessario aver effettuato il pagamento dei costi di istruttoria.
    Il processo di valutazione e riconoscimento della qualifica preliminare avviene nell'ambito del procedimento amministrativo previsto dalla normativa di riferimento, da concludersi nel termine di 90 giorni, al netto di eventuali sospensioni dei termini del procedimento in caso di invio di integrazioni documentali e/o delle osservazioni, a seguito di richiesta d'integrazioni o preavviso di rigetto, e dei tempi non imputabili al GSE.
    Una volta rilasciata, la qualifica ha una validità improrogabile di 2 anni.
    La manifestazione di interesse può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e dettagliati dai Bandi, per gli interventi per i quali sia stata almeno inviata la richiesta di qualifica preliminare. È possibile presentare fino a un massimo di tre manifestazioni di interesse per intervento, considerando nel computo anche le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM FER-X Transitorio.
    Nella manifestazione di interesse sarà indicata dal Soggetto Richiedente l'entità della quota di potenza richiesta per la partecipazione alla procedura competitiva.
    Per perfezionare la manifestazione di interesse è inoltre necessario trasmettere, nei medesimi periodi di apertura del Bando, tramite il Portale Centralizzato delle Garanzie “GIGA":

    • la cauzione provvisoria
    • la documentazione attestante la solidità finanziaria

    Il GSE, a chiusura del periodo di presentazione delle manifestazioni di interesse, valuterà l'idoneità delle stesse in funzione della completezza della documentazione trasmessa, nonché dell'eventuale conseguimento della qualifica preliminare nei termini previsti dal Bando.
    I dettagli della manifestazione di interesse saranno descritti nella Parte B delle Regole Operative.

    La richiesta di partecipazione alla procedura competitiva può essere presentata esclusivamente durante i periodi di apertura indicati nelle Regole Operative e confermadettagliati dai Bandi, previa valutazione positiva dell'idoneità della manifestazione di interesse.
    La richiesta di partecipazione consiste nella presentazione dell'offerta di riduzione percentuale rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore.
    Ai fini della formazione della graduatoria, la riduzione offerta dovrà essere corretta mediante i coefficienti previsti per le diverse zone di mercato e, per le procedure “NZIA", mediante gli eventuali criteri di aggiudicazione; in caso di parità si applicheranno gli eventuali criteri di priorità.

    FER X defintivo: faq

    Chi può accedere direttamente al FER X?
    Gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo, entro il 31 dicembre 2030 e nel limite del contingente di 10 GW.

    Cosa succede per gli impianti sopra 1 MW?
    Devono partecipare alle procedure competitive previste dal FER X, rispettando i relativi requisiti.

    Quali energie rinnovabili sono ammesse?

    Il decreto interessa fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.

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