• Enti no-profit

    ETS: le Entrate pubblicano chirimenti su IVA, IRAP e imposta sui redditi

    L'agenzia delle Entrate con la Circolare n 7/2026 sugli enti del terzo settore ha fornito chiarimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). 

    In particolare, si forniscono indicazioni sull’applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.lgs. n. 36/2021). 

    Viene precisato che il documento risponde a numerosi quesiti su:

    1. soglie di non imponibilità per dipendenti e co.co.co.,
    2. trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, 
    3. clausole statutarie,
    4. regime per i proventi esenti e raccolte fondi,

    In premessa le Entrate ricordano che l’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha delegato il Governo ad adottare
    uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
    In attuazione della predetta delega è stato emanato il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante la riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo, che ha introdotto una complessiva revisione del quadro normativo di settore, incidendo, tra l’altro, sulla qualificazione fiscale dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica e sul regime tributario applicabile agli enti sportivi.

    Disciplina IVA e agevolazioni per le raccolte fondi degli ETS

    In materia di Iva, la Circolare n 7/2026 si precisa che le prestazioni esenti (36-bis, d.l. n. 75 del 2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all'Ufficio. 

    Invece non usufruisce del regime di esenzione Iva la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. 

    In tal caso, infatti, l'operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all'imposta con aliquota ordinaria.

    Viene confermata infine la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all'anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex L. n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

  • Tutto Auto

    Noleggio sociale: l’ACI scioglie tutti i dubbi

    Il noleggio sociale auto a 100 euro al mese entra nella fase di preparazione, ma per presentare le domande bisognerà ancora attendere. Il programma, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e gestito da ACI, punta a consentire alle famiglie con determinati requisiti economici di utilizzare un'auto nuova con un canone agevolato.

    A fare il punto sui principali dubbi è L’Automobile, magazine ACI, che ha raccolto le risposte alle domande più frequenti sulla misura:

    • dai requisiti ISEE alla rottamazione, 
    • passando per l'apertura dello sportello telematico, 
    • il costo effettivo del noleggio 
    • e la possibilità di acquistare la vettura al termine del contratto.

    Vediamo quindi come funziona il noleggio sociale, chi potrà richiederlo e quali sono le informazioni ancora da definire prima dell'apertura delle domande.

    ) Noleggio sociale: requisiti ISEE e auto da rottamare

    Il primo punto riguarda i requisiti di accesso. Non sarà sufficiente avere un reddito basso: per partecipare al programma occorrerà rispettare contemporaneamente le condizioni previste.

    In particolare, il richiedente dovrà avere un ISEE inferiore a 30.000 euro

    La formulazione è rilevante perché, secondo quanto evidenziato nelle FAQ pubblicate dal magazine ACI, un ISEE esattamente pari a 30.000 euro non rientrerebbe nella soglia.

    Accanto al requisito economico è prevista la rottamazione di un'autovettura di categoria M1 omologata fino a Euro 4, immatricolata in Italia e posseduta da almeno 12 mesi.

    L'auto può essere intestata direttamente al richiedente oppure a un familiare convivente. Non possono invece essere utilizzati per soddisfare il requisito della rottamazione motocicli, scooter, furgoni o veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.

    Di conseguenza, chi possiede un ISEE inferiore a 30.000 euro ma non dispone di un'automobile da rottamare con le caratteristiche richieste non potrà, sulla base delle regole attualmente previste, accedere al beneficio.

    Domanda per il noleggio sociale: quando apre il portale e come funzionerà la graduatoria

    È questo uno degli aspetti più attesi. Al momento le domande non sono ancora aperte e non è stata comunicata una data ufficiale per l'avvio dello sportello telematico.

    La richiesta dovrà essere presentata attraverso un portale dedicato, le cui modalità operative devono ancora essere definite. 

    Prima dell'apertura dello sportello dovranno inoltre essere completati gli adempimenti necessari e la procedura di gara attraverso la quale ACI acquisterà le vetture.

    Un elemento particolarmente importante riguarda la formazione delle graduatorie. Secondo quanto riportato da L’Automobile sulla base delle indicazioni del MIMIT, dovrebbe essere seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande, dopo la verifica del possesso dei requisiti.

    Non dovrebbe quindi essere favorito automaticamente chi presenta l'ISEE più basso. A parità di rispetto delle condizioni previste, la tempestività nell'invio della richiesta potrebbe risultare determinante.

    Il tema assume ancora maggiore rilievo considerando la disponibilità iniziale: il programma parte con 50 milioni di euro di risorse e circa 3.000 automobili stimate.

    Noleggio sociale a 100 euro: cosa comprende il canone e quanti chilometri si possono fare

    Il principale elemento di attrattiva della misura è il costo: il canone annunciato è pari a 100 euro al mese, IVA inclusa.

    Considerando una durata minima di 36 mesi, la spesa base per tre anni sarebbe quindi pari a 3.600 euro.

    Nel canone dovrebbero essere compresi alcuni dei principali costi legati alla gestione dell'automobile, tra cui bollo, assicurazione e manutenzione. Resterebbero invece a carico dell'utilizzatore carburante o energia per la ricarica, pedaggi, parcheggi ed eventuali sanzioni.

    Il contratto prevede inoltre una percorrenza di 12.000 chilometri all'anno, quindi 36.000 chilometri nell'arco di tre anni.

    Restano però alcuni aspetti da definire nelle condizioni contrattuali definitive, tra cui l'eventuale anticipo, le franchigie assicurative, la gestione dei danni e il costo applicato in caso di superamento del chilometraggio previsto.

    Quale auto si potrà avere: modello, alimentazione e valore massimo

    Chi accederà al noleggio sociale non potrà scegliere liberamente marca e modello dell'automobile, almeno nella prima fase del programma.

    Sarà ACI ad acquistare le vetture tramite una gara pubblica. Il modello effettivamente disponibile dipenderà quindi dall'esito della procedura e nella fase sperimentale è prevista la fornitura di un unico modello.

    Non è inoltre previsto che l'automobile debba essere necessariamente elettrica. Il veicolo dovrà essere nuovo, immatricolato in Italia, almeno Euro 6 e rispettare il limite di 135 grammi di CO2 per chilometro.

    Nel rispetto di tali parametri potranno quindi rientrare differenti alimentazioni, comprese, ad esempio, benzina, GPL e ibride.

    Per l'acquisto da parte di ACI è previsto un tetto di spesa di 14.800 euro più IVA per ciascun veicolo. Sarà però soltanto la gara a chiarire quale automobile verrà concretamente assegnata ai beneficiari.

    Durata del noleggio e acquisto dell’auto dopo i tre anni

    Il contratto avrà una durata non inferiore a 36 mesi. I tre anni costituiscono quindi la durata minima prevista dal programma.

    Alla scadenza, il beneficiario non sarà necessariamente obbligato a restituire definitivamente l'automobile. È prevista infatti la possibilità di manifestare ad ACI l'interesse ad acquistare il veicolo utilizzato durante il noleggio.

    La richiesta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla conclusione del contratto.

    Il prezzo non sarà però stabilito al momento dell'assegnazione dell'auto e i canoni mensili già pagati non determineranno automaticamente il valore di riscatto. 

    Il prezzo sarà individuato sulla base delle quotazioni medie di mercato al momento della vendita, con l'applicazione di uno sconto non inferiore al 10%.

    La misura resta per ora sperimentale e il programma è previsto fino al 30 giugno 2030. Prima della partenza effettiva restano soprattutto da conoscere la data di apertura delle domande, il modello scelto tramite gara, i tempi di consegna e le condizioni contrattuali di dettaglio.

    Per chi è interessato al noleggio sociale sarà quindi fondamentale seguire le prossime comunicazioni ufficiali di ACI e MIMIT, soprattutto considerando che l'ordine cronologico di presentazione delle richieste potrebbe incidere sull'accesso alle circa 3.000 vetture inizialmente disponibili.

  • Dichiarazione 730

    730 con diniego del sostituto: come avere il rimborso

    Il diniego del sostituto d’imposta può bloccare il conguaglio del modello 730, ma il contribuente può intervenire. La recente guida dell’Agenzia delle Entrate indica:

    • cosa fare, 
    • quali sono le alternative disponibili 
    • la data da tenere a mente: il 10 novembre 2026.

    Chi ha presentato il 730 precompilato 2026 potrebbe ricevere una comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al diniego del sostituto d’imposta a effettuare il conguaglio.

    È una situazione che può verificarsi, ad esempio, quando nel modello è stato indicato un sostituto diverso da quello corretto oppure quando, dopo l'invio della dichiarazione, il contribuente ha cambiato o cessato il rapporto di lavoro.

    La dichiarazione resta validamente presentata, ma viene meno il soggetto chiamato a effettuare le operazioni di conguaglio, cioè a trattenere le somme dovute oppure a riconoscere il rimborso spettante.

    La guida “La dichiarazione precompilata 2026”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, spiega come intervenire. La soluzione passa, nei casi previsti, dal 730 integrativo di tipo 2.

    Diniego del sostituto nel 730: come arriva l’avviso

    Quando il sostituto d'imposta comunica il diniego, l'Agenzia delle Entrate informa il contribuente attraverso due canali.

    Viene inviata un'e-mail all'indirizzo indicato nella dichiarazione, con l'invito ad accedere all'ultima dichiarazione presentata per consultare le comunicazioni disponibili.

    Contemporaneamente, la segnalazione viene visualizzata anche tra i messaggi presenti nella prima pagina dell'area riservata dedicata alla dichiarazione precompilata.

    La comunicazione non modifica automaticamente il 730: è il contribuente che deve intervenire per correggere la situazione.

    Cosa fare se il sostituto d’imposta rifiuta il 730

    Se l'unico problema riguarda il sostituto d'imposta, la guida indica la possibilità di presentare un 730 integrativo di tipo 2.

    Le possibilità sono due.

    Se il contribuente ha un nuovo sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, può indicarlo nel modello integrativo. Sarà quindi il nuovo sostituto a occuparsi delle trattenute o del rimborso.

    Se invece il contribuente non ha più un sostituto d'imposta, può selezionare l'opzione “nessun sostituto”.

    In quest'ultimo caso cambia anche la gestione delle somme risultanti dalla dichiarazione: se emerge un credito, il rimborso viene erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate; se invece emerge un debito, il contribuente deve provvedere al pagamento tramite modello F24.

    730 integrativo di tipo 2: chi può presentarlo online

    C'è un'altra distinzione importante, il contribuente che aveva presentato direttamente il 730 originario può trasmettere autonomamente il 730 integrativo di tipo 2 tramite l'applicazione web della dichiarazione precompilata.

    Chi invece aveva presentato il modello tramite un CAF o un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario, portando con sé la comunicazione di diniego e i dati del sostituto corretto.

    La procedura riguarda però il caso in cui sia necessario intervenire esclusivamente sull'indicazione del sostituto.

    Se ci sono altri errori nel 730 cambia la procedura

    La situazione è diversa quando, oltre al sostituto d'imposta, il contribuente deve correggere o completare altri dati della dichiarazione.

    In questo caso non è possibile risolvere tutto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.

    Occorre utilizzare il modello Redditi, a seconda dei casi aggiuntivo, correttivo o integrativo.

    Un passaggio da valutare con attenzione soprattutto quando dalla dichiarazione emerge un credito: con il modello Redditi, infatti, il credito deve essere espressamente richiesto a rimborso; in caso contrario resta indicato come credito utilizzabile in compensazione.

    La data da ricordare: 10 novembre 2026

    Il punto centrale per chi riceve un diniego riguarda i tempi. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate, il 730 integrativo di tipo 2 può essere presentato online tramite l'applicazione della precompilata fino al 10 novembre 2026.

    Entro questa data il contribuente può quindi intervenire sul sostituto, indicando quello corretto oppure scegliendo la modalità senza sostituto.

    Dopo il 10 novembre 2026 questa possibilità non è più disponibile attraverso il canale semplificato del 730.

    Resta la possibilità di utilizzare il modello Redditi integrativo, per il quale il termine indicato arriva fino al 31 dicembre 2031.

    Cosa controllare se arriva l’e-mail dell’Agenzia delle Entrate

    L'e-mail inviata dall'Agenzia assume quindi particolare importanza perché segnala la presenza di una comunicazione relativa alla dichiarazione.

    Chi riceve l'avviso dovrebbe accedere alla propria area riservata e verificare l'ultima dichiarazione presentata, così da capire se il sostituto abbia comunicato il diniego.

    Se il problema riguarda esclusivamente il sostituto, intervenire entro il 10 novembre 2026 permette di restare nell'ambito del modello 730 e, in presenza dei requisiti, di indicare un nuovo sostituto oppure scegliere la modalità senza sostituto.

    Ignorare la comunicazione, invece, può comportare la perdita della possibilità di utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 e rendere necessario il successivo ricorso al modello Redditi.

    In sintesi: il diniego del sostituto non comporta la perdita automatica del credito risultante dal 730. È però necessario verificare tempestivamente la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e utilizzare lo strumento previsto in funzione della propria situazione, tenendo presente la scadenza del 10 novembre 2026 per il 730 integrativo di tipo 2 online.

  • IMU e IVIE

    Canone unico: il MEF attiva la procedura di invio

    Il MEF ha specificato che è attiva, all’interno dell’applicazione informatica “Gestione altri tributi comunali” del Portale del federalismo fiscale, la sezione dedicata al “Canone unico” (articolo 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160/2019) per le annualità dal 2021 al 2025.

    Il canone unico ricordiamolo è stato introdotto dall'art. 1, commi 816-845 della L. 160/2019.
    Il nuovo prelievo sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità a far data dal 01.01.2021
    Il nuovo regolamento sul canone unico disciplina altresì il diritto sulle pubbliche affissioni, nonchè le occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

    Canone Unico 2021-2025:possibile inviare delibere e tariffe

    Con la novità appena introdotta si consente ai Comuni di trasmettere le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative al canone unico riferite ai periodi d'imposta 2021-2025.

    L’apertura della procedura per tali annualità si inserisce nel quadro delle novità introdotte dall'art 30 del decreto legislativo n. 147/2026, che ha disciplinato la pubblicazione con efficacia costitutiva, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni riguardanti il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, comunemente noto come “canone unico”. 

    Viene anche precisato che pper quanto riguarda il 2026, i Comuni sono tenuti a trasmettere, utilizzando l’applicazione “Gestione altri tributi comunali” e l’apposita sezione dedicata al canone unico, le deliberazioni regolamentari e tariffarie entro il 14 ottobre 2026 (articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del Dl 201/2011). 

    Il Df Dipartimento delle Fiananze provvederà alla pubblicazione degli atti sul proprio sito internet entro il 28 ottobre 2026.

    Canone Unico 2021-2025: il MEF attiva la procedura per gli invii

    In base alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 147/2026, le deliberazioni relative a questi anni saranno efficaci a condizione che vengano inserite nel Portale del federalismo fiscale entro il 31 ottobre 2026 e successivamente pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 30 novembre 2026.

    Questa possibilità riguarda esclusivamente deliberazioni regolamentari e tariffarie già approvate per ciascuna annualità e non consente l’adozione di nuovi atti nel corso del 2026. 

    I termini previsti dalla normativa per l’approvazione delle deliberazioni relative agli anni d’imposta interessati risultano infatti già scaduti.

    Il MEF ha infine specificato che le deliberazioni già trasmesse dai comuni nel 2026 attraverso il Portale del federalismo fiscale sulla base delle indicazioni contenute nella circolare n. 1/Df/2026 non dovranno essere inviate nuovamente. 

    Sarà il Mef a provvedere d’ufficio all'inserimento di tali atti nelle rispettive annualità di riferimento.

  • Accertamento e controlli

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    Con la Pronuncia n 21095/2026 la Cassazione ha statuito che se un contribuente è sottoposto a indagini finanziari e esercita tanto la professione quando attività di impresa, ha l'onere della prova sui maggiori redditi al fine di dimostrare da quale attività provengano.

    Indagini finanziarie e doppia attività: spetta al contribuente l’onere della prova

    La Cassazione, con recente sentenza, ha statuito che se si voglia contestare l’imputazione dei maggiori componenti positivi derivanti dalle movimentazioni dei conti correnti relativi a una delle due attività di cui si è titolare per superare la presunzione legale relativa in materia di indagini finanziarie, occorre fornirne la prova contraria. 

    L’Agenzia delle entrate emetteva un accertamento a carico di un contribuente esercente due attività:

    • lavoro autonomo in qualità di avvocato
    • impresa come azienda agricola dedita alla produzione di vini da tavola

    uil tutto con una sola partita Iva.

    Dalle indagini finanzairie emergeva maggiore imponibile dalla movimentazione del conto bancario imputato dall'ufficio alla professione di avvocato.

    La contabilità della impresa agricola non rilevava nessuna anomalia. Secondo l’avvocato l’Agenzia non avrebbe assolto al proprio onere probatorio, dimostrando di fatto a quale delle due attività fosse concretamente attribuibile la maggiore pretesa.

    Sempre secondo il professionista soltanto a seguito di tale dimostrazione, sarebbe scattato l’onere della prova a suo carico di fornire prova contraria in relazione ai movimenti contestati.

    La suprema Corte ha bocciato la tesi del contribuente stabilendo che, avendo il contribuente utilizzato la stessa partita Iva per le due attività svolte, gravava su di lui l’onere di indicare, in maniera analitica e dettagliata, la riconducibilità di ciascuna operazione bancaria contestata, all’una o all’altra delle attività e di fornire la prova contraria indicata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in ossequio al principio di vicinanza della prova.

    L'assunto si base sulla disciplina delle indagini finanziarie contenuta dall’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973.

    In base a tale norma, i dati e gli elementi riguardanti i rapporti e le operazioni finanziarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che, al contrario che non rilevano, allo stesso fine.

    E' bene specificare che la giurisprudenza consolidata ha più volte statuito che le presunzioni che assistono le indagini finanziarie sono di tipo legale relativo, il Fisco è soltanto tenuto a dimostrare le movimentazioni bancarie, senza null’altro dover provare ai fini dell’accertamento, mentre grava sul contribuente l’onere della prova contraria.

    In pratica tutti i movimenti sui conti bancari dell’imprenditore, si presumono riferiti all’attività economica del contribuente, configurando una presunzione legale relativa che li assimila al reddito di impresa, superabile dallo stesso contribuente mediante l’indicazione del beneficiario delle somme prelevate e la dimostrazione che esse siano state considerate nella determinazione della base imponibile ovvero siano estranee alla produzione del reddito. 

    Per assolvere a tele onere, non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica ma è invece necessaria una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente irrilevanza fiscale.

  • IMU e IVIE

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    Il Decreto Legislativo n. 147/2026 in vigore dal 12 agosto e già noto come Decreto Federalismo fiscale, reca una ulteriore novità per l'IMU imposta municipale propria.

    Per la novità sulla dichiarazione IMU leggi anche: Dichiarazione IMU: diventa solo online, cosa cambia e a cosa prestare attenzione.

    In particolare si dispongono delle novità per l'assoggettamento IMU per gli immobili con rendita impugnata.

    Vediamo tutti i dettagli della disciplina appena varata con riferimento alle fattispecie interessate dalla novità.

    IMU fabbricati con rendita impugnata: cambia l’accertamento

    In particolare, con l'art 32 del decreto, in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006,  n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia  delle  entrate,  il  comune  accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di  cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019,  n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla  data di  presentazione  degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto  del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il  31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza  che  decide  la controversia  catastale,  con la  sola applicazione degli interessi legali.

    Entro  gli  stessi  termini,  è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e  non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data  di presentazione dell'istanza.          

    IMU e rendita catastale impugnata: interessi legali e niente sanzioni

    Può essere utile evidenziare che per gli interessi dovuti sulla maggiore IMU:

    • se la controversia catastale si conclude definitivamente con una sentenza che accoglie solo in parte il ricorso del contribuente, fissando una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia ma superiore a quella proposta, il contribuente deve versare l’eventuale differenza IMU con l’applicazione dei soli interessi al tasso legale e senza sanzioni;
    • se il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU versata e non dovuta, oltre agli interessi, verosimilmente calcolati nella stessa misura legale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti sostenibili 4.0 PMI: apertura domande 10 settembre

    Il MIMIT con un comunicato del 20 maggio 2026 aveva comunicato 'avvio della nuova misura nota come Transizione 4.0 PMI. 

    La misura entra nel vivo con la pubblicazione del decreto direttoriale del 5 agosto 2026  che definisce finalmente termini, documentazione e scadenze per l'accesso alle agevolazioni:

    • apertura procedura dal 10 settembre, 
    • invio domande dal 6 ottobre. (v. i dettagli all'ultimo paragrafo)

    La misura è volta a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate, dando attuazione agli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2 del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”. Con Decreto 18 marzo  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Vediamo chi può presentare le domande  per quali spese e come fare domanda.

    Investimenti innovativi PMI 2026: che cos’è

    Con Decreto 18 marzo 2026  erano state  le modalità di sostegno per la realizzazione di programmi di investimento rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0.

    Le agevolazioni disciplinate dal  decreto sono concesse a favore di programmi di investimento proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell’ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0. Priorità è assegnata ai programmi che, in aggiunta alle predette caratteristiche, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall’Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: risorse e ripatizione per tipologia

    Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili risorse complessivamente pari a euro 447.595.808,76 così articolate:
    a) quanto ad euro 81.661.219,19 a valere sulle economie afferenti ad interventi già attuati nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027;
    b) quanto ad euro 223.294.635,52 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate dei finanziamenti agevolati nell’ambito dei Programmi Operativi “Impresa e Competitività 2014-2020”, “Energie rinnovabili e Risparmio energetico 2007-2013”, “Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013” e “Ricerca e Competitività 2007-2013”;
    c) quanto ad euro 564.379,56 a valere sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013;
    d) quanto ad euro 6.951.872,78 a valere sulle risorse finanziarie disponibili provenienti dagli interessi maturati sui fondi rotativi relativi al Programma Operativo “Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2103”;
    e) quanto ad euro 135.123.701,71 a valere sulle risorse resesi disponibili nell’ambito della Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale” del PN RIC 2021 – 2027.

    Investimenti innovativi PMI: requisiti dei soggetti beneficiari

    Per beneficiare delle agevolazioni le PMI, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • a) essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, devono dimostrare la disponibilità dell’unità produttiva oggetto del
    • programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione;
    • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e nonessere sottoposte a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie;
    • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;
    • d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
    • e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • f) non aver effettuato, nei 2 (due) anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso

    Investimenti innovativi PMI: investimenti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

    • a) macchinari, impianti e attrezzature;
    • b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili;
    • c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a);
    • d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.

    Le agevolazioni  sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 (settantacinque) per cento, di cui il 35 (trentacinque) per cento dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili in forma di contributo in conto impianti e il 40 (quaranta) per
    cento delle medesime spese in forma di finanziamento agevolato.

    Ecco il decreto con i termini e modalità per la domanda

    Con decreto direttoriale del 5 agosto 2026, il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministeroha dato attuazione all'articolo 9, comma 2, del DM 18 marzo 2026, definendo termini, modalità di presentazione e documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni "Investimenti sostenibili 4.0". Il provvedimento fissa finalmente le date di apertura dello sportello e i dettagli operativi attesi da imprese e consulenti per poter presentare le domande.

    Le date da segnare in agenda

    Fase Decorrenza
    Apertura compilazione domanda sulla procedura informatica dalle ore 12:00 del 10 settembre 2026
    Apertura presentazione formale della domanda dalle ore 10:00 del 6 ottobre 2026
    Orari di accesso alla procedura dalle 10:00 alle 17:00, dal lunedì al venerdì

    La domanda va presentata esclusivamente tramite la procedura informatica disponibile nella sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito di Invitalia (www.invitalia.it), che gestisce l'istruttoria per conto del Ministero. 

    Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda, salva la possibilità di ripresentarla in caso di rigetto a seguito dell'istruttoria. L'accesso richiede identificazione tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi ed è riservato al legale rappresentante, o a un soggetto delegato, risultante dal certificato camerale; è inoltre necessario disporre di una PEC attiva e registrata al Registro delle imprese.

    La documentazione da allegare

    Tra i documenti richiesti come condizione di ammissibilità figurano: il modulo di domanda con le dichiarazioni sui requisiti e sugli impegni dell'impresa proponente; il piano d'investimento con la pianificazione temporale delle spese e degli stati di avanzamento lavori; una dichiarazione sostitutiva sui dati contabili degli ultimi due esercizi, controfirmata dal collegio sindacale, dal revisore o da un professionista abilitato; le dichiarazioni antimafia e antiriciclaggio; l'eventuale prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa, se l'impresa è associata o collegata; il computo metrico estimativo firmato da un tecnico abilitato, qualora il programma preveda opere murarie. Per i programmi con un particolare contenuto di sostenibilità ambientale, utile ai fini del punteggio premiale, è inoltre richiesta perizia giurata (o documentazione equivalente) attestante il risparmio energetico conseguibile, il contributo agli obiettivi climatici UE oppure il possesso di certificazioni ambientali.

    Come vengono valutate le domande

    Le domande sono ammesse all'istruttoria secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Qualora le risorse residue non siano sufficienti a coprire tutte le domande pervenute nello stesso giorno, si applica una graduatoria di merito basata sul punteggio ottenuto sui criteri "Caratteristiche del soggetto proponente" (indicatori di bilancio: copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) e "Sostenibilità ambientale del programma di investimento". La valutazione si considera positiva se il punteggio di ciascun criterio raggiunge la soglia minima prevista e il punteggio complessivo è almeno pari a 35 punti. Il possesso, alla data di domanda, del rating di legalità e della certificazione della parità di genere dà diritto a una maggiorazione di 3 punti ciascuno, attribuita in fase istruttoria ma non rilevante ai fini della graduatoria di ammissione. L'istruttoria si conclude, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, elevabili fino a 90 in caso di richieste di integrazione o chiarimenti.

    Erogazione delle agevolazioni

    Le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, ciascuno per un importo almeno pari al 25% dell'investimento ammesso (ad eccezione dell'ultima richiesta), tramite conto corrente bancario ordinario a fronte di fatture quietanzate oppure, in alternativa, tramite conto corrente vincolato per il pagamento diretto dei fornitori a fronte di fatture non quietanzate. A seguito della presentazione della domanda, l'impresa riceve il Codice unico di progetto (CUP), da indicare su tutti i giustificativi di spesa collegati al programma agevolato. Il finanziamento agevolato deve essere restituito entro un periodo massimo di 7 anni.

    Allegati:
  • Accise

    Carburanti: sconto fino al 25 agosto, poi meccanismo accise mobili

    Nella seduta del 4 agosto, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 25 agosto 2026 la riduzione di 17 centesimi al litro sul prezzo del gasolio usato come carburante, già introdotta con il decreto legge del 27 luglio 2026 e scaduta il 6 agosto.

    Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato in 245 milioni di euro le risorse necessarie a coprire la proroga, reperite anche attraverso una riduzione delle spese dei ministeri.

    Il provvedimento è arrivato dopo un vertice tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e lo stesso Giorgetti, a fronte di prezzi medi dei carburanti ancora sopra i 2 euro al litro: secondo l'Osservatorio prezzi del Mimit, al 4 agosto il gasolio in modalità self è tornato in media a 2,100 euro al litro (il livello più alto dal 29 luglio), mentre la benzina self resta stabile a 1,999 euro al litro.

    Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili.

    Il meccanismo delle accise mobili prevede consente di ridurre le aliquote di accisa sui carburanti per compensare, in tutto o in parte, le maggiori entrate IVA derivanti dall’aumento del prezzo internazionale del petrolio.

    Il Governo ha annunciato che continuerà a monitorare l'andamento dei prezzi per valutare eventuali ulteriori interventi.

    Per il dettaglio della prima riduzione, si veda il nostro articolo Prezzi dei carburanti: a quanto ammontano le riduzioni fino al 6 agosto.