• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo 2026 emittenti Radio e TV

    Con Decreto MIMIT del 31 luglio si fissano le percentuali di contributo alle emittenti TV e Radio per i messaggi politici.

    In particolare, lle emittenti radiofoniche e televisive che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito nelle campagne elettorali o referendarie è riconosciuto, per l’anno 2026, nel limite dello stanziamento complessivo per il medesimo anno, il rimborso rispettivamente di euro 12,24 ed euro 33,17 per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata. 

    • La misura di tale rimborso è riconosciuta solo per i messaggi diffusi su tutto il territorio regionale, dovendo essere proporzionalmente ridotta – secondo quanto previsto dal successivo comma 5 – per i messaggi diffusi solo in una o più province legittimamente servite dalle emittenti radiofoniche e televisive.

    Dello stanziamento complessivo di euro 1.360.204,00er l’esercizio finanziario 2026:

    • euro 453.401,36 sono riservati alle emittenti radiofoniche locali  
    • euro 906.802,64 alle emittenti televisive locali.

    Contributo 2026 emittenti Radio e TV

    In proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione e Provincia autonoma, si provvede al riparto della somma stanziata per l’anno 2026 come segue:

    Fermo restando il valore di euro 12,24 per le radio e di euro 33,17 per le televisioni come parametro di riferimento per ciascun messaggio diffuso per l’intero territorio regionale, le regioni riconosceranno, alle emittenti autorizzate a trasmettere su base provinciale o pluri-provinciale, un rimborso per singolo messaggio calcolato in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle singole province risultanti dai titoli autorizzatori o concessori rilasciati ai richiedenti dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

    Allegati:
  • Turismo

    IVA per agenzie di viaggio e tour operator: in attesa di norme UE

    Il regime IVA “base da base” si applica agli operatori che organizzano pacchetti turistici in nome proprio. Centrale la distinzione tra organizzatore e intermediario e il calcolo del margine al netto dei costi sostenuti a diretto vantaggio del viaggiatore. Sullo sfondo, la possibile revisione della disciplina europea.

    La disciplina IVA applicabile alle agenzie di viaggio e ai tour operator continua a presentare alcune peculiarità rispetto alle regole ordinarie dell’imposta.

    Il riferimento principale è l’articolo 74-ter del DPR 633/1972, che prevede un regime speciale per le operazioni effettuate dagli operatori turistici quando questi agiscono in nome proprio nei confronti del viaggiatore e utilizzano, per realizzare il viaggio, beni e servizi acquistati da altri soggetti.

    Il meccanismo è comunemente definito “base da base” perché l’IVA non viene calcolata sull’intero corrispettivo incassato dal cliente, ma sulla differenza tra quanto pagato dal viaggiatore e i costi sostenuti dall’organizzatore per acquistare servizi destinati direttamente alla fruizione del viaggio.

    In sintesi

    Il punto centrale resta la distinzione tra chi organizza e vende il viaggio in nome proprio e chi svolge una semplice attività di intermediazione.

    Nel primo caso può trovare applicazione il regime speciale previsto dall’articolo 74-ter, con tassazione del margine determinato sottraendo dal corrispettivo i costi dei servizi acquistati presso terzi e fruiti direttamente dal viaggiatore.

    La corretta qualificazione dell’operazione e l’individuazione dei costi rilevanti diventano quindi essenziali sia per il calcolo dell’IVA sia per la corretta gestione documentale e contabile dell’attività.

    Atteznione al fatto che dDal 1° gennaio 2027 la disciplina del regime speciale IVA per agenzie di viaggio e tour operator confluirà nel nuovo Testo unico IVA di cui al D.Lgs. n. 10/2026. Si tratta, tuttavia, di un intervento prevalentemente compilativo e di riordino, che non modifica nell’immediato la struttura sostanziale del regime ‘base da base

    Agenzie e tour operator: conta l’attività svolta

    Ai fini dell’applicazione del regime speciale, non è sufficiente fermarsi alla denominazione commerciale dell’operatore, occorre infatti verificare quale attività viene concretamente svolta.

    Il regime dell’articolo 74-ter interessa in particolare i soggetti che organizzano pacchetti turistici e li vendono in nome proprio, combinando più servizi quali, ad esempio:

    • trasporto;
    • alloggio;
    • altri servizi turistici rilevanti rispetto al viaggio.

    Nella pratica, la distinzione tra agenzia di viaggio e tour operator può essere meno netta di quanto sembri.

    Un’agenzia può infatti limitarsi a svolgere attività di intermediazione, ma può anche organizzare direttamente viaggi o pacchetti. Analogamente, un tour operator può commercializzare i propri prodotti attraverso altri intermediari oppure direttamente al cliente finale.

    Ciò che assume rilievo ai fini IVA è quindi soprattutto il ruolo effettivamente assunto nella singola operazione.

    Quando si applica il regime speciale IVA

    Il regime speciale opera quando l’organizzatore:

    • agisce in nome proprio nei confronti del viaggiatore;
    • acquista presso terzi beni o servizi necessari alla realizzazione del viaggio;
    • utilizza tali prestazioni a diretto vantaggio del viaggiatore.

    Diversa è invece la posizione del soggetto che agisce esclusivamente come intermediario per conto di un altro operatore.

    In questo caso, in linea generale, il compenso dell’intermediario segue le regole IVA proprie dell’attività di mediazione, mentre il regime speciale riguarda il soggetto che organizza e vende il pacchetto in nome proprio.

    Il pacchetto turistico ai fini IVA

    La disciplina fiscale individua il pacchetto turistico facendo riferimento alla combinazione di più prestazioni.

    In particolare, assumono rilievo servizi quali trasporto, alloggio e ulteriori servizi turistici che rappresentino una parte significativa dell’esperienza acquistata dal cliente.

    Su questo aspetto resta importante coordinare la disciplina IVA con quella relativa ai pacchetti turistici contenuta nella normativa a tutela del consumatore, le cui definizioni non sempre coincidono perfettamente con quelle utilizzate in ambito fiscale.

    Questa differenza può creare dubbi applicativi, soprattutto con l’evoluzione dell’offerta turistica e con la crescente diffusione di pacchetti personalizzati.

    Come si calcola l’IVA con il metodo “base da base”

    L’elemento caratterizzante del regime previsto dall’articolo 74-ter è il particolare metodo di determinazione della base imponibile.

    L’imposta viene calcolata, in sostanza, sul margine realizzato dall’operatore.

    Dal corrispettivo complessivamente dovuto dal viaggiatore devono quindi essere sottratti i costi sostenuti dall’agenzia o dal tour operator per l’acquisto di beni e servizi forniti da terzi e utilizzati direttamente dal cliente.

    Tra questi possono rientrare, a seconda del pacchetto:

    • servizi alberghieri;
    • trasporti;
    • escursioni;
    • prestazioni acquistate presso altri fornitori e rese direttamente al viaggiatore.

    La differenza costituisce il margine sul quale viene determinata l’IVA secondo le modalità previste dal regime speciale.

    Costi a diretto vantaggio del viaggiatore

    Non tutti i costi sostenuti dall’operatore possono essere considerati nel calcolo.

    Assumono rilevanza quelli che presentano un collegamento immediato con le prestazioni di cui beneficia il cliente.

    Sono quindi distinti dai costi generali dell’impresa, che non sono direttamente riferibili alla realizzazione del singolo viaggio o pacchetto.

    L’individuazione corretta delle spese da portare in diminuzione del corrispettivo assume quindi un ruolo centrale nella determinazione dell’imposta dovuta.

    Il regime richiede inoltre una specifica gestione contabile delle operazioni, proprio per consentire di ricostruire correttamente il margine imponibile.

    Verso una revisione delle regole europee

    La disciplina speciale applicabile alle agenzie di viaggio deriva dalla normativa IVA europea e da tempo è oggetto di riflessione, anche alla luce dei profondi cambiamenti intervenuti nel settore turistico.

    Piattaforme digitali, vendita diretta online, pacchetti dinamici e nuove modalità di intermediazione hanno infatti reso più complessa l’applicazione di regole nate in un mercato molto diverso da quello attuale.

    Una revisione della disciplina europea potrebbe quindi rappresentare l’occasione per aggiornare e rendere più uniforme il trattamento IVA degli operatori turistici, riducendo le differenze interpretative tra i diversi Stati membri.

    Attenzione al fatto che la possibile revisione del regime speciale IVA nasce dall’iniziativa della Commissione europea di aggiornare una disciplina risalente al 1977, oggi ritenuta non più pienamente adeguata alle caratteristiche del mercato turistico.

     Tra le criticità individuate vi sono le difformità applicative tra Stati membri, le distorsioni concorrenziali tra operatori UE ed extra-UE e la necessità di adattare le regole alla digitalizzazione del settore.

    Attenzione, dopo la consultazione pubblica avviata nel 2025, la Commissione punta a presentare una proposta legislativa entro la fine del 2026.  

  • Fatturazione elettronica

    Affitto d’azienda, il canone è dovuto anche senza fattura

    La mancata emissione della fattura non esclude l’obbligo di pagamento del canone di affitto d’azienda quando il corrispettivo deriva dal godimento del bene. 

    È questo il principio che emerge dalla recente ordinanza n 25368/2026 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva collegato l’esigibilità del canone all’emissione della fattura.

    Secondo la Suprema Corte, infatti, il profilo fiscale relativo alla fatturazione ha una funzione diversa rispetto al rapporto contrattuale: non incide sulla validità o sull’efficacia del contratto e non può condizionare l’obbligo di corrispondere il canone.

    Affitto d’azienda e mancata fattura: il caso

    La vicenda nasce da un credito vantato da un lavoratore nei confronti della propria ex datrice di lavoro.

    Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 78.328,79 euro, a titolo di risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo.

    Il tentativo di recuperare il credito attraverso un pignoramento presso terzi era però rimasto sostanzialmente insoddisfatto.

    Tra la società debitrice e un’altra società era in essere un contratto di affitto d’azienda, che prevedeva un canone mensile di 4.000 euro.

    La società coinvolta come terzo pignorato aveva sostenuto di non essere debitrice di alcuna somma perché, in base alla clausola contrattuale, il diritto alla corresponsione del canone sarebbe sorto soltanto con l’emissione della fattura da parte del concedente.

    Nel caso concreto, le fatture non erano state emesse.

    Il Tribunale: senza fattura il credito non era esigibile

    Il Tribunale di Agrigento aveva condiviso questa ricostruzione. Nella sentenza poi impugnata davanti alla Cassazione, il giudice aveva valorizzato la previsione contrattuale secondo cui l’insorgenza del credito sarebbe stata collegata all’emissione della fattura.

    Il Tribunale aveva inoltre considerato la risoluzione consensuale del contratto di affitto intervenuta nel dicembre 2019, concludendo che la società terza non poteva essere considerata debitrice di somme nei confronti della società concedente.

    Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in sette motivi, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo tutti gli altri.

    Il pagamento del canone dipende dal godimento del bene

    Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra godimento del bene, pagamento del canone ed emissione della fattura.

    La Cassazione osserva innanzitutto che, nel caso esaminato, era incontestata l’esistenza di un contratto di affitto d’azienda.

    La Corte evidenzia che il rapporto sinallagmatico dell’affitto d’azienda è analogo a quello della locazione: da una parte vi è la disponibilità del bene, dall’altra il pagamento del corrispettivo pattuito.

    La controversia, quindi, non riguardava né l’esistenza del contratto né il godimento del bene, ma esclusivamente la possibilità di subordinare il pagamento del canone all’emissione della fattura.

    Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha censurato la decisione del Tribunale.

    La fattura ha rilevanza fiscale, non contrattuale

    Secondo la Corte, la sentenza impugnata ha attribuito alla fatturazione un peso che non poteva avere rispetto all’obbligazione contrattuale.

    La disposizione richiamata dalla Cassazione collega infatti il corrispettivo al godimento del bene.

    Il profilo fiscale connesso all’emissione della fattura, invece, “non permea il sinallagma negoziale”, perché ha una finalità diversa ed esterna rispetto al rapporto contrattuale.

    In altri termini, l’obbligo di pagare il canone non nasce dalla fattura, ma dal rapporto contrattuale e dalla disponibilità del bene concessa all’affittuario.

    Per la Cassazione, quindi, non è possibile utilizzare la mancata emissione della fattura per escludere l’esistenza del debito derivante dal canone.

    Violazioni fiscali e validità del contratto

    Nell’ordinanza la Corte richiama inoltre un principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità: la violazione della normativa fiscale non incide sulla validità o sull’efficacia del contratto, ma assume rilievo esclusivamente sul piano tributario.

    La Cassazione richiama, in particolare, due precedenti citati nella stessa ordinanza, nei quali era stato affermato che le violazioni fiscali relative a rapporti locatizi non incidono sulla validità del contratto.

    Da questo principio la Corte ricava una conseguenza precisa anche per il caso esaminato.

    Anche volendo attribuire rilevanza alla clausola contrattuale che collegava il pagamento alla fatturazione, il profilo fiscale non avrebbe comunque potuto incidere sulla validità del rapporto di affitto né eliminare l’obbligazione relativa al canone.

    La società affittuaria doveva pertanto essere considerata debitrice nei confronti della società concedente.

    La decisione della Cassazione

    La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, senza essere esaminati nel merito.

    La sentenza del Tribunale di Agrigento è stata cassata e la causa rinviata allo stesso Tribunale, in diversa composizione, che dovrà pronunciarsi nuovamente uniformandosi ai principi indicati dalla Cassazione.

    Al giudice del rinvio spetterà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

    Cosa emerge dalla pronuncia

    Il principio che si ricava dall’ordinanza è particolarmente chiaro sul rapporto tra fatturazione e obbligazioni contrattuali.

    Nel contratto di affitto d’azienda, il pagamento del canone è collegato alla disponibilità e al godimento del bene. La fattura, invece, appartiene al diverso piano degli adempimenti fiscali.

    Di conseguenza, la mancata emissione della fattura non può, da sola, determinare l’inesistenza del credito relativo al canone né rendere privo di efficacia il rapporto contrattuale.

    La pronuncia chiarisce quindi che occorre tenere distinti i due piani: quello contrattuale, dal quale deriva l’obbligo di pagamento, e quello fiscale, relativo agli adempimenti di fatturazione.

    FAQ

    Il canone di affitto d’azienda è dovuto anche se non viene emessa fattura?

    Secondo la Cassazione, sì. L’obbligo di corrispondere il canone deriva dal rapporto contrattuale e dal godimento del bene, mentre la fattura riguarda il diverso profilo fiscale.

    La mancata fattura rende inefficace il contratto?

    No. La Corte afferma che le violazioni della normativa fiscale non incidono sulla validità o sull’efficacia del contratto, ma rilevano esclusivamente sul piano tributario.

    Cosa ha deciso la Cassazione nel caso concreto?

    La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassato la sentenza del Tribunale di Agrigento e rinviato la causa allo stesso Tribunale, in diversa composizione.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese per l’RSA esentasse anche se la mamma non è convivente

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    In particolate, secondo l'agenzia delle entrate non concorre alla determinazione del reddito anche per il 2025 la retta pagata ed è quindi esente da tassazione, che viene rimborsata da un piano di welfare aziendale per il dipendente per il ricovero in una Rsa della madre non convivente.

    Mamma non convivente nella RSA: le spese esentasse

    Con la Risposta n 163/2026 del 14 agosto l'ADE fornisce un utile chiarimento sulle spese per la madre ricoverata in una RSA.

    Il rimborso delle spese sostenute per il ricovero in RSA di un genitore può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente anche quando il familiare non convive con il lavoratore. 

    Di fatto si recepisce una novità normativa con effetti già dal periodo d’imposta 2025.

    La questione riguarda i piani di welfare aziendale e, in particolare, la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’assistenza di familiari anziani o non autosufficienti senza che le somme ricevute vengano tassate come reddito di lavoro dipendente.

    Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un lavoratore che, attraverso il piano welfare messo a disposizione dal proprio datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una RSA, una residenza sanitaria assistenziale.

    Il dubbio nasce da un elemento preciso: la madre è stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio. Il lavoratore chiede pertanto se il rimborso possa beneficiare comunque del regime fiscale di favore e da quando debbano applicarsi le modifiche intervenute sull’articolo 12 del TUIR.

    Rimborso RSA nel welfare aziendale: cosa prevede il TUIR

    Il punto di partenza è l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del TUIR.

    La disposizione prevede che non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del TUIR.

    Il problema interpretativo si è creato proprio sulla definizione dei familiari contenuta nell’articolo 12.

    Le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025 avevano infatti collegato, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del Codice civile, il riconoscimento alla convivenza con il contribuente o alla percezione di assegni alimentari in determinate condizioni. La disciplina aveva efficacia a partire dal periodo d’imposta 2025.

    Una previsione che rischiava di avere conseguenze rilevanti proprio per il welfare aziendale: un genitore ricoverato stabilmente in RSA, ad esempio, avrebbe potuto non risultare convivente con il lavoratore.

    La novità: cambia di nuovo la definizione di familiare

    La vera novità evidenziata dall’interpello è il successivo intervento del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148.

    Il decreto ha modificato nuovamente l’articolo 12, comma 4-ter, del TUIR, ripristinando sostanzialmente le condizioni esistenti prima delle modifiche del 2025.

    Con la nuova formulazione, quando una disposizione fiscale richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, tra le persone considerate rientrano anche gli altri familiari dell’articolo 433 del Codice civile senza che sia necessario verificare la convivenza.

    Il requisito della convivenza – o, in alternativa, quello relativo agli assegni alimentari – resta invece rilevante, insieme ai requisiti reddituali, quando la disposizione fiscale richiede specificamente che l’“altro familiare” sia fiscalmente a carico.

    Rimborso RSA esentasse anche senza convivenza

    L’Agenzia sottolinea anche la ragione della correzione normativa. Dagli atti parlamentari emerge infatti che l'intervento del 2026 è stato adottato per superare le criticità prodotte dalle precedenti modifiche. In particolare, l'introduzione retroattiva della convivenza per tutto il 2025 avrebbe impedito, a posteriori, di utilizzare i piani di welfare 2025 a favore degli “altri familiari” non conviventi.

    Il legislatore ha quindi eliminato tale requisito per le disposizioni che si limitano a richiamare i familiari dell’articolo 12, mantenendolo nei casi in cui sia espressamente richiesta la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Da qui arriva il chiarimento più importante per lavoratori e imprese.

    Le spese RSA sostenute tramite il welfare aziendale per la madre non convivente possono essere rimborsate senza concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa.

    L’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), richiama infatti i familiari dell’articolo 12 senza richiedere, nel caso in esame, la condizione di familiare fiscalmente a carico.

    Di conseguenza, la mancata convivenza tra lavoratore e genitore ricoverato in RSA non fa perdere automaticamente l’agevolazione fiscale.

    La novità vale già dal 2025

    Altro punto decisivo è la decorrenza.

    Il decreto legislativo n. 148/2026 stabilisce che la nuova disciplina si applica già a partire dal periodo d’imposta 2025. L'obiettivo, spiega l'Agenzia, è riconoscere le agevolazioni ai familiari che avrebbero potuto beneficiarne secondo la disciplina vigente al 31 dicembre 2024.

    In conclusione, quindi, il rimborso delle spese RSA sostenute nel 2025 per la madre non convivente può beneficiare del welfare aziendale senza essere tassato come reddito del dipendente.

    È questo il chiarimento centrale della risposta n. 163/2026: la correzione normativa del 2026 neutralizza il problema della convivenza per questa tipologia di welfare e produce effetti retroattivamente dal 2025, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla disciplina.

  • PRIMO PIANO

    Contributo di 2 euro sui pacchi extra-UE: slitta a dicembre

    Con l' art. 4 del decreto n 162/2026 si interviene anche sul contributo di 2 euro per spedizione introdotto dall'art. 1, commi 126-128, della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) a copertura delle spese amministrative doganali relative alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE (beni di valore dichiarato non superiore a 150 euro, tipicamente riconducibili all'e-commerce transfrontaliero). Leggi anche Bollo auto abolito nel 2027: per una macchina o moto

    Il contributo, riscosso dagli uffici doganali all'atto dell'importazione, era già stato oggetto di un primo rinvio dal 1° gennaio al 1° ottobre 2026. disposto dall'art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38.

    Il nuovo decreto sposta ulteriormente in avanti l'entrata in operatività della misura, dal 1° ottobre 2026 al 1° dicembre 2026.

    Riepiloghiamo le regole.

    Piccole spedizioni extra UE: che cos’è il contributo di 2 euro

    La legge di bilancio 2026 ha istituito un contributo pari a 2 euro, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 euro.
    Il contributo, appunto, si applica soltanto alle spedizioni dal valore dichiarato pari oinferiore a 150 euro e che provengono da Paesi terzi extra-UE.
    Il tributo è riscosso dall’Agenzia delle dogane e monopoli all’atto dell’importazione definitiva delle suddette merci.

    L'agenzia delle dogane in proposito ha pubblicato due circolare attuative.

    La prima è la Circolare n 37 con i chiarimenti applicativi.

    ADM con il docuemento ha evidenzaito che in base alla formulazione della norma, il contributo è dovuto a prescindere dalla tipologia di transazione commerciale sottostante la spedizione e, in particolare si applica alle:

    • spedizioni destinate a consumatori finali (cosiddette transazioni business to consumer del commercio elettronico);
    • spedizioni destinate ad operatori commerciali (siano essere riferite ad acquisti effettuati su piattaforme di commercio elettronico business to business ovvero riferite ad acquisti da fornitori esteri);
    • spedizioni inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

    Il contributo è dovuto per le spedizioni dichiarate per il vincolo al regime dell’immissione in libera pratica (importazione).

    Infine, viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

    Sono escluse dall’ambito di applicazione della norma in questione, le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di spedizione (vedi successivo punto 1.2 della presente circolare).

    Con successiva circolare n 1/2026 le Dogane avevano previsto di fare slittare al 15 marzo e senza sanzioni il nuovo contributo di 2 euro, poi il MEF aveva annunciato una proroga a marzo poi confermata

    Successivamente con il Decreto fiscale (Dl n 38/2026) convertito in legge è stata fatta slittare al 1° luglio e ora la norma del Decreto PNRR garantisce altri tre mesi

    Il dazio sarà attuato dal 1° ottobre.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus formazione autotrasporto 2026: domande dal 21 settembre

    Pubblicato in GU n 156 dell'8 luglio il DM 6 maggio del MIT Ministero dei trasporti con le regole per la formazione dell'autotrasporto con risorse per il 2026.

    Il Decreto prevede euro 5 milioni da dedicare alla formazione dei dipendenti e funzionari delle imprese di trasporto merci conto terzi.

    Bonus formazione autotrasporto 2026: a chi si rivolge

    I soggetti destinatari della misura  incentivante  e, quindi, delle attivita' di formazione professionale, sono le  imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui  titolari,  soci, amministratori,  dipendenti  o  addetti  inquadrati   nel   Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino ad iniziative  di  formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo   sviluppo  della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. 

    Le imprese di autotrasporto  di  merci  per  conto  di  terzi possono, altresi', beneficiare della presente misura incentivante per far fronte alle spese sostenute per la formazione  rofessionale dei dirigenti loro dipendenti nelle materie disciplinate  dal  presente decreto. 

    Attenzione al fatto che da tali iniziative sono esclusi  i  corsi  di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore  e all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita'  di autotrasporto.  

    Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata  dalle  imprese per conformarsi alla  normativa  nazionale obbligatoria  in  materia  di formazione ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del  regolamento  (CE) n. 651/2014 e successive modificazioni.                  

    Bonus formazione autotrasporto 2026: per quali corsi

    Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi  aziendali,  oppure  interaziendali,  territoriali  o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare  l'articolazione  interaziendale, territoriale  o  per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'articolo 1, comma 2,  del decreto ministeriale  6  novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente decreto. Indipendentemente dal  piano  formativo  proposto,  possono essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti richiesti al comma 2.
    Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere avviata a partire dal 1° dicembre 2026 e deve avere termine entro  il 12 giugno 2027. 

    Potranno essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale data, purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
    Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base a quanto previsto dall'articolo 31 del  citato  regolamento  (CE)  n. 651/2014 e successive modificazioni.         

    Bonus formazione autotrasporto 2026: chi lo gestisce

    Il soggetto gestore li adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione operativa, l'istruttoria  delle  domande, nonche'  l'esecuzione  dei monitoraggi  e   dei   controlli   affidati   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti sono svolti dal soggetto gestore RAM Logistica infrastrutture e trasporti  S.p.a. con le  modalita'  e  nei  termini  previsti  da apposito  atto attuativo, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e  dei trasporti e il soggetto gestore ai  sensi dell'accordo  di  servizio prot. 163 del 6 luglio 2023 sottoscritto fra le suddette parti.                                                

    Bonus formazione autotrasporto 2026: domande dal 21 settembre

    In particolare possono proporre domanda di accesso ai contributi:
    a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria  in  Italia,  regolarmente iscritte  al registro elettronico nazionale  istituito  dal  regolamento  (CE)  n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre  2009 e successive modificazioni e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi  che esercitano  la  professione  esclusivamente  con veicoli di massa complessiva  fino  a  1,5  tonnellate,  regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    b) le strutture societarie/forme associate regolarmente  iscritte nella sezione speciale del predetto albo ai  sensi  del comma  5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo  1987,  n.  132,  risultanti dall'aggregazione delle  imprese  di  cui  al  precedente  punto  a), costituite a norma del Libro V, Titolo VI, Capo I,  o  del  Libro  V, Titolo  X,  Capo  II,  Sezioni  II  e  II-bis,  del  codice   civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di  merci  per  conto  di terzi regolarmente iscritte nella citata sezione speciale dell'albo.
    Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, puo' presentare  una  sola domanda  di  accesso  al contributo; cio' al fine di evitare la concessione del contributo  in misura doppia. Pertanto, e' onere delle imprese richiedenti il contributo presentare, unitamente alla domanda di ammissione al contributo, una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, con cui si attesta l'assenza di duplicazione della domanda sia come impresa singola che in qualita' di impresa appartenente ad un consorzio/cooperativa. In caso di presentazione di piu' domande (domanda presentata come singola impresa e domanda presentata da impresa appartenente ad una forma associata) sara' ammessa, in applicazione del criterio temporale, solo la domanda presentata per prima in ordine di tempo.
    L'amministrazione esclude dal contributo le  domande  presentate da imprese o consorzi/cooperative per le quali sia stato concluso con esito negativo un controllo in loco effettuato, ai sensi dell'art.  5 comma 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2024, prot. n. 209, e  art.  5  comma  1,  del  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2025, prot. n. 192, dal soggetto gestore in una nelle  due  edizioni  precedenti  la presente (cosiddette «Formazione 15» e «Formazione 16»).

    Nel caso  in cui il controllo chiuso con esito negativo  abbia  avuto  ad  oggetto un'impresa  appartenente  ad  un consorzio  o  ad  una  cooperativa, l'amministrazione esclude  la  domanda  di  quella  impresa,  sia  se presentata singolarmente,  sia  se  presentata  in  forma  associata all'interno di un consorzio o di una cooperativa.
    Le domande per accedere ai contributi,  sottoscritte  con  firma digitale dal rappresentante  legale  dell'impresa,  del  consorzio  o della  cooperativa  richiedente,  devono  essere  presentate,  previa registrazione,  tramite   accesso   ad   apposita   piattaforma   web raggiungibile sul sito di RAM logistica, infrastrutture  e  trasporti S.p.a. www.ramspa.it alla  sezione  dedicata,  seguendo  le  relative linee guida alla presentazione dell'istanza, a partire dalla data del 21 settembre 2026 ed entro il  successivo  termine  perentorio  della data del 30 ottobre 2026. 

    Non  saranno  prese  in  esame  le  domande presentate successivamente alla data del 30 ottobre 2026.
    Il contributo massimo erogabile  per  l'attivita'  formativa  e' fissato secondo le seguenti soglie:
    a) Euro 15.000 per le  microimprese  (che  occupano  meno  di  10 unita');
    b) Euro 50.000 per le piccole imprese (che occupano  meno  di  50 unita');
    c) Euro 100.000 per le medie imprese (che occupano  meno  di  250 unita');
     d) Euro 150.000 per le grandi imprese  (che  occupano  un  numero pari o superiore a 250 unita').
    Le forme associate di imprese possono ottenere un  contributo  pari alla  somma  dei  contributi  massimi  riconoscibili alle   imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo,  con un tetto massimo di euro 300.000.
    Per la determinazione del contributo si terra' altresi'  conto  dei seguenti massimali:
    a) ore di formazione:
    trenta per ciascun partecipante – autista;
    quaranta per ciascun partecipante – impiegato;
    b) compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
    c) compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
    d) servizi di consulenza a  qualsiasi  titolo  prestati:  20  per cento del totale dei costi ammissibili.
    Fermi  restando  i  suddetti  massimali,  le  spese  complessive inerenti all'attivita' didattica di cui:  personale  docente, tutor, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al  progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota  parte da riferire al loro uso esclusivo per il  progetto  di  formazione  e costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori  al 50 per cento di tutti i costi ammissibili.
    Qualora si opti per la  formazione  a  distanza,  i  corsi,  che verranno svolti con strumenti informatici, devono  avere  i seguenti requisiti:
    a)  l'attivita'  formativa  deve  essere  svolta  attraverso  gli strumenti di video conferenza  con  ripresa  video contemporanea  di tutti i  partecipanti  e  dei  formatori  consentendo,  altresi',  la condivisione dei documenti;
    b)  l'intero  corso  deve  essere  video  registrato  consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
    c)  i  docenti  ed  i  partecipanti  devono  previamente   essere identificati con acquisizione di copia del documento di identita',  e per  ciascuno  di  essi  deve  essere  creato  un  apposito   profilo contraddistinto da un codice  alfanumerico attraverso  cui  accedere alla piattaforma della video conferenza;
    d) le registrazioni dell'attivita' formativa  e  delle  verifiche periodiche  devono   essere   archiviate,   registrate   in   formato elettronico e  conservate  per tre  anni;  le  stesse  sono  messe  a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
    e) al soggetto gestore  devono  essere  comunicati  i  codici  di accesso alla videoconferenza.
    Al  momento  della  compilazione  della  domanda  devono  essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilita', oltre ai dati identificativi  del  richiedente  ed   alle   informazioni   previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, i seguenti requisiti:
    a) il soggetto attuatore delle  azioni  formative,  conformemente all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto  del Presidente  della Repubblica n. 83 del 2009,  che  non  potra'  in  alcun  caso  essere modificato successivamente alla presentazione della domanda;
    b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo  delle ore di  insegnamento,  il  numero  e  la  tipologia  dei  destinatari dell'iniziativa);
    c) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  con  la  quale 

    il  soggetto attuatore designato  dall'impresa  attesti  che  il  corso  formativo presentato sara' realizzato nel rispetto del programma  di  cui  alla precedente lettera b)  ed  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dal presente decreto

    d) il preventivo della spesa suddiviso nelle seguenti voci:
    i. costi della docenza in aula;
    ii. costi dei tutor;
    iii. altri costi per l'erogazione della formazione;
    iv.  spese  di  viaggio  e  alloggio  relative  a  formatori  e partecipanti alla formazione;
    v. materiali e forniture con attinenza al progetto;
    vi. ammortamento degli strumenti e delle  attrezzature  per  la quota  da  riferire  al  loro  uso  esclusivo  per  il progetto   di formazione;
    vii. costi dei servizi di  consulenza  relativi  all'iniziativa formativa programmata;
    viii. costi  di  personale  dei  partecipanti  al  progetto  di formazione;
    ix. spese generali  indirette,  secondo  le  modalita'  dettate dall'articolo 31 del regolamento UE  n.  651/2014  della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni in  materia  di esenzione dagli aiuti  di  Stato,  imputate  con  un  metodo  equo  e corretto debitamente giustificato;
    e) il calendario del corso  (materia  trattata,  giorno,  ora  ed eventuale sede di svolgimento del corso medesimo, codice di  accesso se svolto in videoconferenza). In caso di istanze presentate da parte di consorzi o cooperative dovranno essere indicate la ragione sociale e la partita IVA del/dei  soggetto/i  destinatario/i  della  lezione. Queste ultime indicazioni  potranno  essere  fornite  successivamente alla presentazione  della  domanda,  purche'  non  oltre  tre giorni antecedenti all'inizio del corso, per consentire l'effettuazione dei controlli da parte del soggetto gestore.
    Il calendario di cui  alla  lettera  e)  del  precedente  comma, dovra'  necessariamente  essere  compilato  dall'impresa richiedente attraverso il sistema informatico utilizzato in fase di presentazione della domanda di cui al comma 4). Qualsiasi modifica di  uno  o  piu' dei  predetti  elementi  del  calendario  del  corso  dovra'   essere comunicata on-line – accedendo  a  detta  applicazione  informatica – almeno tre giorni prima rispetto  alla  prima  data  che  si  intende modificare, fatti salvi casi di comprovata forza maggiore. 

    Per i casi di forza maggiore, la modifica potra' essere effettuata online in  un termine di tempo anche inferiore ai  tre giorni,  ma  la  variazione dovra' essere  documentata  e  motivata  oggettivamente,  a  pena  di esclusione  della giornata  formativa  modificata.  L'ammissibilita' della documentazione inviata a comprova della causa di forza maggiore sara' oggetto di apposita  verifica  in  fase  di  valutazione  della rendicontazione dei  costi  sostenuti. 

    Le  specifiche modalità di presentazione ed eventuale comunicazione di variazione dei corsi, ivi compresi quelli modificati  per  cause di  forza  maggiore,  saranno pubblicati sul sito della societa' RAM  logistica,  infrastrutture  e trasporti  S.p.a.  e  del Ministero  delle  infrastrutture   e   dei trasporti, nella  sezione  autotrasporto  merci  – Documentazione  – Autotrasporto contributi ed incentivi.
    Al fine di consentire la piu' ampia partecipazione alla  misura in oggetto, il totale dei costi ottenuti  sommando  i preventivi  di spesa  allegati  alle  istanze  presentate  da  imprese,  consorzi  o cooperative che abbiano individuato quale soggetto attuatore ente  di formazione espressione di una stessa associazione di  categoria,  non potra'     superare  la   somma  di  euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Qualora, anche ad esito del soccorso istruttorio ex art. 241/1990, emerga il superamento di detta  soglia, si provvedera' d'ufficio alla riparametrazione dei costi preventivati da  tutte  le  imprese  interessate; detti costi, eventualmente riparametrati, saranno pubblicati on-line secondo  i  termini  e  le modalita' previsti al successivo art. 4, comma 4.                                                  

    Allegati:
  • Tutto Auto

    Bollo auto abolito nel 2027: una macchina o moto a persona

    Il Decreto n 162/2026 con misure urgenti per il caro carburanti tra le novità contiene la più significativa della abolizione del bollo auto per l'anno 2027.

    Il decreto pubblicato in GU n 216 del 17 settembre è già in vigore, vediamo le regole per avere l'esenzione dal bollo.

    Bollo auto 2027, come funziona l’esenzione

    L’esenzione si applicherà ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

    Ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.

    La misura, quindi, potrà essere utilizzata per un’auto oppure per un motociclo o ciclomotore, ma non contemporaneamente per più veicoli intestati allo stesso proprietario.

    Per il momento l’esenzione è prevista esclusivamente per il 2027. 

    Tuttavia, dalle indiscrezioni in sede di approvazione della legge di Bilancio l’abolizione del bollo dovrebbe essere resa strutturale.

    Quali auto sono esentate dal bollo nel 2027

    In base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, l’esenzione riguarderà le auto con una potenza fino a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli vapore.

    Secondo le stime riportate nella bozza del provvedimento, la misura potrebbe interessare circa il 70% dei veicoli in circolazione, pari a 14,5 milioni di vetture.

    L’esenzione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, a condizione che il proprietario non abbia già utilizzato l’agevolazione per un’automobile.

    Non esiste una corrispondenza diretta tra potenza in kW e cilindrata. Un motore da 80 kW può infatti avere cilindrate differenti a seconda della tecnologia, dell’alimentazione e della tipologia di veicolo.

    Indicativamente, per i motori aspirati a benzina la cilindrata può collocarsi tra 1.400 e 1.600 cc, mentre per i turbobenzina può scendere anche a 1.000-1.200 cc. Per i diesel, generalmente, si parla di cilindrate comprese tra 1.500 e 1.800 cc.

    L’esenzione dal bollo auto avrà un costo stimato di circa 2,36 miliardi di euro, secondo quanto indicato nella bozza del decreto.

    Nel testo non vengono specificate nel dettaglio le coperture, ma fonti di Governo indicano come origine delle risorse alcune economie del Pnrr, cioè grants e loans non utilizzati alla scadenza del 30 giugno 2026.

    Per compensare la riduzione del gettito destinato a Regioni e Province autonome è previsto un trasferimento complessivo di 2,29 miliardi di euro per il 2027.

    Gli importi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno definiti entro il 31 marzo 2027.

    L'A Automobile la rivista web dell'ACI ha pubblicato una interessante tabella di riepilogo che si indica di seguito

    Accise diesel, diminuisce il taglio

    Parallelamente all’esenzione del bollo auto, il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga di due settimane del taglio delle accise sul diesel.

    Lo sconto, attualmente pari a 17 centesimi al litro, scenderà a 12,2 centesimi tra il 18 e il 25 settembre e successivamente a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre.

    La riduzione progressiva del taglio delle accise accompagna quindi l’introduzione dell’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027.

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura per prodotti DOP e IGP: domande entro il 23 settembre

    Oltre 3 milioni di euro per sostenere:

    • valorizzazione, 
    • promozione, 
    • formazione e ricerca

    legate ai prodotti DOP e IGP.

     Il decreto ministeriale Masaf del 1 luglio, pubblicato il 24 agosto, stabilisce beneficiari, attività finanziabili, intensità degli aiuti e modalità per presentare le domande.

    Nuove risorse per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP

    Il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 1° luglio 2026 disciplina per l’annualità 2026 la concessione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti prodotti agricoli e altri prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, oltre alle bevande spiritose contraddistinte da indicazioni geografiche.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.011.726,01 euro e potrà essere incrementata dal Ministero con un successivo provvedimento.

    Il contributo massimo concedibile è invece di 250mila euro per ciascun beneficiario.

    Chi può richiedere i contributi DOP e IGP 2026

    La misura non è rivolta direttamente alla generalità delle singole aziende agricole, ma possono presentare domanda:

    • i Consorzi di tutela;
    • gli organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
    • le associazioni temporanee costituite tra uno o più dei soggetti precedenti;
    • gli enti e organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i propri soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o associazioni di Consorzi riconosciute dal Ministero e il cui statuto preveda espressamente la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.

    Ciascun richiedente può presentare una sola domanda, inoltre, Consorzi e relativi organismi associativi non possono contemporaneamente presentare una domanda individuale e partecipare alla richiesta di un’associazione temporanea.

    Sono escluse, tra gli altri soggetti indicati dal decreto, le grandi imprese, le imprese in difficoltà — salvo le specifiche eccezioni previste dalla normativa europea — e i destinatari di un ordine di recupero pendente relativo ad aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

    Quali attività sono finanziate

    Il beneficio consiste in un contributo a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per realizzare iniziative di valorizzazione, anche internazionale, e di salvaguardia delle produzioni interessate.

    Le domande possono comprendere una o più delle attività previste dal decreto: organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi; pubblicazioni rivolte alla sensibilizzazione del pubblico; attività dimostrative, informazione, promozione dell’innovazione, scambi interaziendali e visite presso aziende agricole; formazione professionale, seminari, conferenze e coaching; progetti di ricerca e sviluppo, anche con riferimento alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

    Quanto spetta: contributi fino al 90% dei costi

    La percentuale finanziabile cambia in funzione della tipologia di prodotto e dell'attività realizzat:

    • per fiere, pubblicazioni e attività dimostrative, informative e di promozione dell'innovazione, l'intensità dell'aiuto arriva al 50% dei costi ammissibili per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 70% per i prodotti agricoli,
    • per formazione professionale e progetti di ricerca e sviluppo, i limiti indicati dall'articolo 3 arrivano invece al 70%
    • per gli altri prodotti agricoli e alimentari e al 90% per i prodotti agricoli, fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni previste dalla disciplina europea richiamata dal decreto.

    In ogni caso, il contributo effettivamente concesso non può superare 250mila euro per beneficiario.

    Requisiti per presentare la domanda

    I richiedenti devono dimostrare di possedere capacità tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti adeguati alla realizzazione e gestione delle iniziative proposte, oltre a comprovare eventuali esperienze maturate o in corso nelle attività interessate dal finanziamento.

    Tra gli altri requisiti richiesti figurano il pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'assenza delle procedure concorsuali indicate dal decreto, il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e lavoro, la regolarità contributiva attestata dal DURC, la regolarità fiscale e l'assenza di contenziosi con la Pubblica Amministrazione. Devono inoltre essere state restituite eventuali somme dovute a seguito della revoca di precedenti agevolazioni pubbliche.

    Il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione devono essere attestati con un'apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000. In caso di associazione temporanea, la dichiarazione deve essere presentata da ciascun componente.

    Come e quando presentare domanda

    La richiesta deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all'Ufficio PQA I, all'indirizzo aoo.pqa@pec.masaf.gov.it, entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi entro la mezzanotte del 23 settembre.

    Se la scadenza cade in un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo utile.

    Per le associazioni temporanee è necessario allegare anche un protocollo d'intesa che disciplini i rapporti tra gli associati. È ammessa la domanda anche da parte di un'associazione temporanea non ancora costituita, nel rispetto delle specifiche condizioni e degli impegni previsti dal decreto.

    Come vengono assegnati i contributi

    Le domande sono sottoposte a valutazione e ricevono un punteggio sulla base dei criteri riportati nell'Allegato A del decreto. Per essere ammissibile, il progetto deve ottenere almeno 30 punti, rispettando anche le soglie minime stabilite per la coerenza con le finalità della misura e per la misurabilità degli obiettivi.

    Le risorse vengono quindi ripartite in misura direttamente proporzionale al punteggio ottenuto, nei limiti delle disponibilità finanziarie: essere giudicati idonei, precisa infatti il decreto, non garantisce automaticamente il finanziamento se le risorse disponibili non sono sufficienti.

    È infine possibile ottenere, compatibilmente con le disponibilità di cassa, un anticipo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa. Le attività finanziate devono essere completate entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione, salvo l'eventuale proroga prevista nei casi indicati dal provvedimento.