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Caro fertilizzanti agricoltura: contributi in arrivo dall’UE, a chi spettano
Via libera della Conferenza Stato-Regioni allo schema di decreto sugli aiuti per il caro concimi: sostegni per gli agricoltori maggiormente colpiti dall’aumento dei costi, con importi differenziati per coltura. Pagamenti UE entro febbraio 2027.
Nuovi aiuti in arrivo per gli agricoltori colpiti dall’aumento del prezzo dei concimi.
La Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 10 settembre 2026, ha raggiunto l’intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste che dà attuazione agli interventi previsti dai regolamenti europei adottati a seguito della crisi in Medio Oriente.
Il provvedimento riguarda in particolare l’attuazione del Regolamento UE 2026/1768 e del Regolamento di esecuzione UE 2026/1894, oltre agli aiuti concedibili nell’ambito del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato.
La quota europea destinata all’Italia è pari a circa 46 milioni di euro.
Il regolamento UE consente inoltre agli Stati membri di aggiungere un sostegno nazionale fino al 200% dell’importo europeo assegnato, aumentando quindi in maniera significativa le risorse potenzialmente disponibili.
Caro concimi: chi può avere gli aiuti
Il sostegno è destinato agli agricoltori maggiormente penalizzati dall’incremento dei costi dei fertilizzanti.
In base allo schema di decreto, rientrano nell’intervento gli agricoltori che, entro il 25 luglio 2026, abbiano presentato la domanda di aiuto relativamente a superfici per le quali l'aumento del costo dei concimi abbia avuto un'incidenza superiore all’1,5% del valore della coltura per ettaro.
Sono considerate le superfici:
- nella disponibilità dell’agricoltore al 15 maggio 2026;
- detenute sulla base di un valido titolo di conduzione;
- risultanti dal fascicolo aziendale.
Non dovrebbe essere necessaria una nuova domanda specifica per ottenere il contributo: la determinazione dei beneficiari avverrà sulla base delle informazioni già presenti nel sistema.
Gli importi per ettaro
Sarà AGEA a determinare gli importi effettivamente spettanti, nel limite delle risorse disponibili.
Lo schema di decreto individua comunque degli importi massimi per ettaro, differenziati in funzione della coltura interessata.
In particolare, l’aiuto massimo previsto è pari a:
- 64,30 euro per ettaro per il mais da granella;
- 41,55 euro per il mais da insilato ceroso;
- 36 euro per il girasole;
- 35,30 euro per la barbabietola da zucchero;
- 35,25 euro per i cereali diversi dal mais da granella e dall’insilato ceroso;
- 32,80 euro per gli altri seminativi a foraggere non leguminose;
- 30,25 euro per il nocciolo;
- 29,60 euro per colza e ravizzone;
- 25,55 euro per l’olivo.
Gli importi effettivamente riconosciuti potranno quindi dipendere anche dal numero degli aventi diritto e dalle risorse complessivamente disponibili.
Quando arrivano i pagamenti
Il Regolamento UE 2026/1894 stabilisce una precisa tempistica per l'erogazione.
I pagamenti finanziati con le risorse europee devono essere effettuati entro il 28 febbraio 2027.
Gli Stati membri possono affiancare al finanziamento UE un sostegno nazionale supplementare fino al 200% della rispettiva assegnazione europea; per questa quota il termine per il pagamento è fissato al 31 maggio 2027.
Aiuti anche sotto la soglia dell’1,5%
Lo schema di decreto prevede inoltre strumenti per gli agricoltori che abbiano subito un aumento dei costi dei concimi, ma con un'incidenza inferiore alla soglia dell’1,5%.
Per questi soggetti possono essere utilizzate ulteriori forme di sostegno, comprese le risorse collegate agli interventi FEASR.
Il contributo può arrivare fino al 50% dei maggiori costi sostenuti e può salire fino all’80% per gli agricoltori sottoposti a specifici impegni o obblighi di riduzione dell’utilizzo dei fertilizzanti.
Resta fermo il rispetto dei limiti previsti dalle norme europee sul cumulo degli aiuti e sulla sovracompensazione.
Anticipi PAC 2026
Il provvedimento interviene infine anche sulle tempistiche relative alla PAC.
Per il solo anno di domanda 2026 viene prevista la possibilità di modificare o ritirare alcune domande relative agli interventi sottoposti al sistema di monitoraggio delle superfici fino al 15 novembre 2026.
Sul fronte degli anticipi, viene inoltre prevista la possibilità di erogare:
- fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti;
- fino all’85% per il sostegno concesso nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale.
L’intesa della Conferenza Stato-Regioni rappresenta uno dei passaggi necessari verso l’adozione definitiva del decreto ministeriale. Occorrerà quindi attendere il testo definitivo per confermare modalità operative, importi e procedure applicative.
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Modello 770/2026: novità nei quadri ST e SX
Il Modello 770/2026 da presentare entro il 31 ottobre e quindi il 2 novembre che è lunedì vede le seguenti novità.
Nel quadro ST trovano spazio l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri, il recupero della nuova somma non imponibile e il codice V per i Campi Flegrei. Nel quadro SX debutta il rigo SX50 per la gestione del nuovo credito
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 72221 del 27 febbraio 2026 è stato approvato il modello 770/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Il modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle ritenute operate nel 2025, ai relativi versamenti e alle compensazioni effettuate, nonché il riepilogo dei crediti.
La trasmissione telematica è prevista entro il 31 ottobre 2026; poiché la scadenza cade di sabato ed è seguita dalla festività del 1° novembre, il termine slitta a lunedì 2 novembre 2026. Le stesse istruzioni precisano infatti che i termini che cadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La struttura della dichiarazione resta sostanzialmente invariata. Anche per il 2026 il sostituto può suddividere la trasmissione del modello, oltre al frontespizio, inviando separatamente i quadri ST, SV e SX relativi alle diverse categorie di ritenute. Le istruzioni individuano cinque tipologie: redditi di lavoro dipendente e assimilati; redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; dividendi, proventi e redditi di capitale; locazioni brevi; somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e altre somme specificamente indicate.
Per quanto riguarda la gestione delle ritenute e dei crediti relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, le novità più significative interessano i quadri ST e SX.
Modello 770/2026: Quadro ST, imposta sostitutiva straordinari infermieri
Tra le novità del quadro ST rientra l’esposizione dell’imposta sostitutiva del 5% applicata ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.
La misura è prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207/2024 e le istruzioni al modello 770/2026 richiamano, per i relativi versamenti, i codici tributo 1069, 1608, 1924, 1925, 1309, 176E, 177E e 178E.
Si tratta di una delle nuove fattispecie espressamente considerate nella parte dedicata alla prima sezione del quadro ST, nella quale devono essere indicati i dati relativi alle ritenute IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate.
Nel quadro ST anche il recupero della somma non imponibile
Il quadro ST recepisce inoltre gli effetti della nuova misura introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per la riduzione del cuneo fiscale.
L’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024 riconosce infatti, al ricorrere dei requisiti previsti, una somma che non concorre alla formazione del reddito ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
Qualora, in sede di conguaglio, il sostituto d’imposta recuperi in tutto o in parte una somma precedentemente riconosciuta al dipendente, il relativo riversamento deve trovare evidenza nella prima sezione del quadro ST.
Le istruzioni precisano che il versamento relativo al credito recuperato dal sostituto in sede di conguaglio deve essere indicato con i codici tributo 1704 e 175E.
Il dato esposto nel quadro ST è quindi strettamente collegato alla gestione del medesimo beneficio nel quadro SX e, in particolare, al nuovo rigo SX50.
Campi Flegrei: nel quadro ST debutta il codice V
Un’ulteriore novità riguarda il punto 10 “Note” del quadro ST, nel quale viene introdotto il codice “V”.
Il codice deve essere utilizzato quando il versamento si riferisce a ritenute e trattenute relative alle addizionali regionali e comunali operate nel periodo compreso tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025 da sostituti d’imposta che risiedono o hanno la sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità a seguito degli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica dei Campi Flegrei.
Le istruzioni ricordano che i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025, convertito dalla legge n. 101/2025. Il codice V interessa la prima e la seconda sezione del quadro ST.
770/2026 e Quadro SX: debutta il nuovo rigo SX50
La novità di maggiore rilievo del quadro SX è l’introduzione del nuovo rigo SX50, riservato ai sostituti d’imposta che nel corso del 2025 hanno riconosciuto ai lavoratori la somma che non concorre alla formazione del reddito prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024.
Il rigo consente di ricostruire la gestione del credito maturato dal sostituto a seguito dell’erogazione del beneficio, distinguendo le somme riconosciute, quelle successivamente recuperate, quelle ancora da recuperare e il credito utilizzato in compensazione.
In particolare:
- nella colonna 2 deve essere indicato il credito maturato per effetto delle somme riconosciute dal sostituto d’imposta nel 2025. L’importo deve essere esposto al lordo delle somme eventualmente recuperate e da recuperare;
- nella colonna 3 va indicato il credito relativo alla somma riconosciuta nel 2025 e successivamente recuperata dal sostituto in sede di conguaglio. Tale recupero deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST con i codici tributo 1704 e 175E;
- nella colonna 4 trova posto il credito relativo alle somme riconosciute nel 2025 che devono essere recuperate dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio;
- nella colonna 6 deve essere indicato il credito utilizzato in compensazione tramite modello F24, con i codici tributo 1704 e 175E, fino al 16 marzo 2026;
- nella colonna 7 deve essere riportato il credito residuo utilizzabile successivamente al 16 marzo 2026. Il valore è determinato dalla differenza tra colonna 2 e colonna 6.
È importante, quindi, non confondere la determinazione del credito residuo con gli importi indicati nelle colonne 3 e 4: le istruzioni stabiliscono espressamente che la colonna 7 deriva dall’operazione colonna 2 – colonna 6.
Le somme delle colonne 3 e 4 assolvono invece alla funzione di evidenziare, rispettivamente, quanto già recuperato in sede di conguaglio e quanto resta ancora da recuperare.
Il collegamento tra ST e SX50
La nuova disciplina comporta quindi un collegamento diretto tra i due quadri.
Nel quadro SX50 viene ricostruita la gestione complessiva del credito derivante dalla somma non imponibile riconosciuta nel 2025; nel quadro ST, invece, trovano evidenza gli eventuali riversamenti effettuati quando il beneficio viene recuperato dal lavoratore in sede di conguaglio.
Le stesse istruzioni precisano, per la colonna 3 di SX50, che il credito relativo alla somma recuperata deve essere esposto come riversamento nella prima sezione del quadro ST utilizzando i codici tributo 1704 e 175E.
770/2026 le novità ST e SX in sintesi
Le principali novità del modello 770/2026 relative alla gestione delle ritenute e dei crediti di lavoro dipendente e assimilato possono quindi essere ricondotte a pochi interventi mirati.
Nel quadro ST trovano evidenza l’imposta sostitutiva del 5% applicata ai compensi per lavoro straordinario degli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale e i riversamenti conseguenti al recupero, in sede di conguaglio, della somma non imponibile prevista dall’articolo 1, comma 4, della legge n. 207/2024. Viene inoltre introdotto il codice V, da utilizzare nelle ipotesi previste dalle istruzioni per i versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici connessi alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei.
Nel quadro SX, la novità centrale è invece rappresentata dal nuovo rigo SX50, destinato a riepilogare la gestione del credito derivante dalla somma che non concorre alla formazione del reddito riconosciuta nel corso del 2025. Il rigo consente di distinguere il credito maturato, le somme recuperate o ancora da recuperare, il credito già utilizzato in compensazione e quello residuo utilizzabile dopo il 16 marzo 2026.
Per i sostituti d’imposta diventa pertanto essenziale verificare la coerenza tra il beneficio riconosciuto ai lavoratori, gli eventuali recuperi effettuati in sede di conguaglio, i relativi versamenti e le compensazioni esposte nel modello 770/2026.
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Maso chiuso: agevolazioni fiscali salve nella permuta dei terreni
La risposta a interpello n. 168 del 1°.9.2026, ha affrontato il problema delle agevolazioni fiscali relative alla permuta di terreni che appartengono a un maso chiuso costituitosi ai sensi della legge provinciale della provincia di Bolzano 28.11.2001, n. 17.
Per “maso chiuso” si intende il complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nel libro fondiario.
Nella costituzione deve essere compresa una casa di abitazione con i relativi annessi rustici.
Il reddito medio annuo del maso deve essere sufficiente per assicurare un adeguato mantenimento di almeno quattro persone, senza superare il triplo di tale reddito, come è precisato dall’art. 2.
Secondo il successivo art. 4, l’acquisto della proprietà, della comproprietà o del diritto di usufrutto su un maso chiuso per atto tra vivi è autorizzato dall’apposita commissione.
Se l’acquisto è fatto con atto di donazione, l’autorizzazione non è necessaria.
L’istante aveva ricevuto in donazione un maso chiuso richiedendo l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 18.5.2001, n. 228, impegnandosi e condurlo direttamente per almeno 10 anni dalla data di acquisto. Tale disposizione prevede il riconoscimento delle agevolazioni fiscali (cioè l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere), nonché la riduzione degli onorari notarili a un sesto, per i trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell’atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre il maso per 10 anni.
L’istante, inoltre, intende stipulare un contratto di permuta mediante la cessione di alcune porzioni del proprio maso chiuso con altre che fanno parte di altro maso chiuso possedute dalla controparte, da aggregarsi al proprio maso chiuso per il medesimo valore per cui non sorge alcun operazione di conguaglio.
La commissione ha autorizzato l’operazione ritenendo che si tratti di una permuta di eguale superficie.
Maso chiuso con il dubbio delle agevolazioni
La Corte di cassazione (sentenza 6.10.2011, n. 20460) ha affermato che:
- il beneficio è “in ogni caso” riconosciuto se “l’oggetto della cessione è costituito da un maso, solo che l’acquirente si impegni a condurlo, direttamente, per 10 anni, anche con “dichiarazione separata”, per vendere la quale non è prescritto alcun termine””;
- il beneficio è escluso se è collegato “al possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto o imprenditore agricolo in capo all’acquirente”;
- “l’espressa menzione dell’indivisibilità del fondo, prescritta, … , non ha ragione d’essere nel caso qui in rilievo di acquisto del maso chiuso … tenendo conto che le modifiche nell’estensione e nella consistenza dei diritti reali ad esso connessi sono soggette ad autorizzazione”.
La risposta afferma che “la disciplina del maso chiuso non può essere assimilata a quella del compendio unico”.
Il compendio ha per oggetto l’estensione di un terreno che è necessaria per il raggiungimento di un livello minimo di redditività con l’impegno del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale a coltivarlo o condurlo per almeno 10 anni dalla data del trasferimento.
Nel caso di permuta, il beneficio decade con applicazione della sanzione del 50% da conteggiare sulle imposte recuperate dall’amministrazione finanziaria.
Invece, il maso chiuso è soggetto alla disciplina della l. n. 17 citata per cui le modificazioni non sono rimesse alla disponibilità libera del proprietario ma sono vincolate all’autorizzazione con il solo impegno dell’acquirente ad effettuare la conduzione diretta per 10 anni.
Se ciò è verificato, essendo qualificata l’operazione come “permuta di terreni di eguale superficie”, sono riconosciute le agevolazioni previste dalla legge.
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Contributi INPS soci Srl: esclusi gli utili non distribuiti
Gli utili prodotti da una Srl ma accantonati a riserva e non distribuiti al socio lavoratore non entrano automaticamente nella base imponibile dei contributi INPS.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la pronuncia n 25377 ed altre gemelle, intervenuta su una questione particolarmente rilevante per soci, amministratori e professionisti: quali redditi di una società a responsabilità limitata devono essere assoggettati alla contribuzione della Gestione commercianti?
Secondo la Corte, non basta che la Srl abbia prodotto un utile e che il socio lavori abitualmente nella società. Perché quel reddito possa assumere rilevanza contributiva occorre che sia fiscalmente imputato al socio e dichiarato ai fini IRPEF, ad esempio perché ricorrono i relativi presupposti fiscali oppure perché la società ha optato per il regime di trasparenza.
La pronuncia assume particolare rilievo perché interviene su un'impostazione applicativa che, nelle indicazioni INPS, ha tradizionalmente considerato per i soci lavoratori di Srl anche la quota del reddito societario attribuibile in ragione della partecipazione, indipendentemente dalla destinazione dell'utile.
Contributi INPS richiesti sugli utili lasciati nella Srl
La controversia riguarda una socia unica e amministratrice di una Srl, iscritta alla Gestione commercianti perché partecipava abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale.
L'INPS aveva richiesto i contributi previdenziali calcolandoli anche sugli utili prodotti dalla società in alcuni periodi d'imposta.
Tali utili, tuttavia, non erano stati distribuiti alla socia, ma erano rimasti accantonati nel bilancio della Srl.
La Corte d'Appello di Milano aveva escluso la pretesa contributiva.
L'INPS aveva quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo in sostanza che, poiché la contribuente era socia unica, amministratrice e lavoratrice della società, la mancata distribuzione dipendeva da una sua scelta e non avrebbe dovuto consentirle di sottrarre tali somme alla contribuzione. La Cassazione ha respinto questa ricostruzione.
Contributi dei soci Srl: conta il reddito dichiarato ai fini IRPEF
Il punto di partenza è l'articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992, secondo cui il contributo annuo degli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF relativi all'anno cui i contributi si riferiscono.
Per la Cassazione proprio il riferimento ai redditi “denunciati ai fini IRPEF” è decisivo.
La norma, pur avendo ampliato nel tempo la base imponibile previdenziale, non consente di prendere in considerazione un reddito meramente teorico o semplicemente prodotto dalla società.
Se l'utile rimane nella Srl e viene accantonato, infatti, il reddito continua a essere riconducibile alla società di capitali e non diventa, per questo solo fatto, reddito personale del socio.
Secondo la Corte, trasformare il riferimento normativo ai redditi “denunciati” in un riferimento ai redditi astrattamente “conseguibili” significherebbe andare oltre quanto previsto dalla legge.
Utili non distribuiti: quando non si pagano i contributi INPS
Il principio assume particolare importanza per il socio lavoratore di Srl iscritto alla Gestione commercianti.
La Cassazione afferma che gli utili accantonati a riserva, quando non sono imputati fiscalmente alla persona fisica e non ricorre il regime di trasparenza, restano fuori dalla base imponibile contributiva del socio.
La situazione può essere schematizzata così:
Situazione Rilevanza ai fini contributivi secondo la pronuncia Utile prodotto dalla Srl e accantonato a riserva Non entra automaticamente nell'imponibile del socio Reddito fiscalmente imputato al socio e da questo dichiarato ai fini IRPEF Può concorrere alla base imponibile Srl in regime di trasparenza fiscale Il reddito è imputato al socio anche senza effettiva percezione Partecipazione puramente finanziaria a una società di capitali nella quale il socio non lavora La sola partecipazione non genera l'obbligo contributivo Il punto chiave, quindi, non è semplicemente stabilire se l'utile sia materialmente arrivato sul conto del socio, ma verificare a chi quel reddito è imputato secondo la normativa fiscale.
Trasparenza fiscale: quando il reddito della Srl passa al socio
Una situazione diversa ricorre quando la società ha optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli articoli 115 e 116 del TUIR.
In questo caso il reddito della società viene imputato ai soci secondo le rispettive quote indipendentemente dalla sua effettiva percezione.
È lo stesso meccanismo che giustifica la diversa disciplina richiamata dalla Cassazione.
L'articolo 115 TUIR prevede espressamente l'imputazione del reddito ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione.
La Cassazione individua quindi due elementi da verificare nel concreto:
- l'imputazione fiscale del reddito al socio
- il conseguente obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.
In assenza di tali presupposti, il reddito prodotto e dichiarato dalla Srl ai fini delle imposte societarie non può essere trasformato automaticamente in reddito personale del socio ai fini previdenziali.
Socio lavoratore e semplice socio di capitale: attenzione alla differenza
La sentenza ribadisce anche una distinzione già importante nella giurisprudenza.
La semplice partecipazione al capitale di una Srl non determina di per sé l'iscrizione alla Gestione commercianti. L'obbligo assicurativo del socio di società a responsabilità limitata presuppone, in particolare, la partecipazione al lavoro aziendale con i requisiti richiesti dalla disciplina previdenziale.
La circolare INPS n. 84 del 10 giugno 2021 aveva già recepito l'orientamento secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile i redditi di capitale derivanti da società di capitali nelle quali il soggetto iscritto alle Gestioni artigiani o commercianti non svolge attività lavorativa.
Il caso esaminato dalla nuova pronuncia compie però un ulteriore passaggio: riguarda infatti proprio un socio che lavorava nella Srl ed era già iscritto alla Gestione commercianti.
Il contrasto con le indicazioni INPS sugli utili delle Srl
È questo uno degli aspetti più delicati della decisione.
Sul proprio portale l'INPS continua a indicare che, per i soci lavoratori di Srl, la base imponibile è costituita dalla quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società attribuita al socio sulla base della partecipazione agli utili, indipendentemente dalla loro distribuzione.
La pronuncia esaminata afferma invece che occorre rispettare il collegamento stabilito dalla legge tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria: non può essere assoggettato a contribuzione come reddito del socio ciò che fiscalmente continua a essere reddito della società.
La sentenza può quindi assumere particolare rilievo nei contenziosi relativi ad avvisi di addebito costruiti considerando anche utili non distribuiti e rimasti nella Srl.
Onere della prova: cosa deve dimostrare l'INPS
La Cassazione chiarisce anche un altro aspetto operativo importante: spetta all'ente previdenziale provare l'imputazione del reddito al lavoratore e, quindi, l'esistenza dei presupposti che determinano l'obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF.
Nel caso esaminato, gli utili erano stati accantonati e non risultava l'opzione della società per il regime di trasparenza.
Per questa ragione la Corte ha confermato l'esclusione di tali somme dalla base imponibile contributiva e ha respinto il ricorso dell'INPS.
Cosa controllare in pratica
Per soci lavoratori, amministratori e professionisti, la pronuncia rende ancora più importante esaminare con attenzione bilanci, delibere sulla destinazione dell'utile, regime fiscale della Srl, dichiarazioni dei redditi del socio e criteri utilizzati dall'INPS per determinare l'imponibile.
Non è quindi sufficiente verificare quanto reddito abbia prodotto la società: occorre stabilire se e in quale momento quel reddito sia stato fiscalmente imputato alla persona fisica.
FAQ
Gli utili non distribuiti di una Srl sono sempre soggetti a contributi INPS?
Secondo la pronuncia esaminata, no. Se rimangono accantonati nella Srl e non sono fiscalmente imputati al socio, non entrano automaticamente nella sua base imponibile contributiva.
Il socio lavoratore di una Srl deve iscriversi alla Gestione commercianti?
L'obbligo non nasce dalla semplice titolarità della quota. Occorre verificare i requisiti previsti dalla disciplina previdenziale e, in particolare, l'effettiva partecipazione all'attività aziendale.
Cosa succede se la Srl applica la trasparenza fiscale?
Nel regime di trasparenza il reddito viene imputato fiscalmente ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione. Questo elemento può quindi incidere anche sulla determinazione della base imponibile previdenziale.
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Bollo auto abolito nel 2027: per una macchina o moto
Il Decreto n 162/2026 con misure urgenti per il caro carburanti tra le novità contiene la più significativa della abolizione del bollo auto per l'anno 2027.
Il decreto pubblicato in GU n 216 del 17 settembre è già in vigore, vediamo le regole per avere l'esenzione dal bollo.
Bollo auto 2027, come funziona l’esenzione
L’esenzione si applicherà ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.
Ogni cittadino potrà beneficiare di una sola agevolazione.
La misura, quindi, potrà essere utilizzata per un’auto oppure per un motociclo o ciclomotore, ma non contemporaneamente per più veicoli intestati allo stesso proprietario.
Per il momento l’esenzione è prevista esclusivamente per il 2027.
Tuttavia, dalle indiscrezioni in sede di approvazione della legge di Bilancio l’abolizione del bollo dovrebbe essere resa strutturale.
Quali auto sono esentate dal bollo nel 2027
In base al decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, l’esenzione riguarderà le auto con una potenza fino a 80 kW, equivalenti a circa 109 cavalli vapore.
Secondo le stime riportate nella bozza del provvedimento, la misura potrebbe interessare circa il 70% dei veicoli in circolazione, pari a 14,5 milioni di vetture.
L’esenzione riguarderà anche motocicli e ciclomotori, a condizione che il proprietario non abbia già utilizzato l’agevolazione per un’automobile.
Non esiste una corrispondenza diretta tra potenza in kW e cilindrata. Un motore da 80 kW può infatti avere cilindrate differenti a seconda della tecnologia, dell’alimentazione e della tipologia di veicolo.
Indicativamente, per i motori aspirati a benzina la cilindrata può collocarsi tra 1.400 e 1.600 cc, mentre per i turbobenzina può scendere anche a 1.000-1.200 cc. Per i diesel, generalmente, si parla di cilindrate comprese tra 1.500 e 1.800 cc.
L’esenzione dal bollo auto avrà un costo stimato di circa 2,36 miliardi di euro, secondo quanto indicato nella bozza del decreto.
Nel testo non vengono specificate nel dettaglio le coperture, ma fonti di Governo indicano come origine delle risorse alcune economie del Pnrr, cioè grants e loans non utilizzati alla scadenza del 30 giugno 2026.
Per compensare la riduzione del gettito destinato a Regioni e Province autonome è previsto un trasferimento complessivo di 2,29 miliardi di euro per il 2027.
Gli importi spettanti a ciascuna Regione e Provincia autonoma saranno definiti entro il 31 marzo 2027.
Cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani: quanto dichiarato dal Governo
La presidente del Consiglio ha spiegato che il Governo ha deciso di trasformare una parte delle risorse finora impiegate contro il caro carburanti in una misura destinata a chi utilizza quotidianamente auto e moto.
«Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale», ha affermato Meloni.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha definito la decisione «sofferta», spiegando che il Governo ha valutato diverse opzioni prima di arrivare al provvedimento.
«Pensiamo che questa misura che nasce per motivo emergenziale diventi strutturale», ha dichiarato Giorgetti.
Accise diesel, diminuisce il taglio
Parallelamente all’esenzione del bollo auto, il Consiglio dei ministri ha approvato una nuova proroga di due settimane del taglio delle accise sul diesel.
Lo sconto, attualmente pari a 17 centesimi al litro, scenderà a 12,2 centesimi tra il 18 e il 25 settembre e successivamente a 6,1 centesimi al litro fino al 5 ottobre.
La riduzione progressiva del taglio delle accise accompagna quindi l’introduzione dell’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027.
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Affitti brevi, stretta UE in arrivo: le città potenzialmente interessate
La bozza dell’Affordable Housing Act introduce una definizione europea delle aree sotto stress abitativo e apre alla possibilità per autorità nazionali, regionali e locali di limitare gli affitti brevi e, a determinate condizioni, anche l’acquisto o l’utilizzo di immobili non destinati ad abitazione principale.
Nessun divieto automatico in tutta Europa: le restrizioni dovranno essere motivate, proporzionate e circoscritte alle zone realmente in difficoltà.
Ieri il commissario europeo per la Casa, Dan Jørgensen, ha presentato ufficialmente la bozza di regolamento Ue che punta a fornire a Comuni e autorità locali una cornice normativa europea per introdurre, nelle aree caratterizzate da forte stress abitativo, limitazioni agli affitti brevi, fino alla possibilità di sospenderli, e misure sul mercato immobiliare.
Secondo stime ufficiali riferite ai dati del Dipartimento delle Finanze e dei valori immobiliari 2026 dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, diverse grandi città italiane supererebbero già il principale parametro individuato dalla Commissione, ossia un rapporto tra prezzi medi di acquisto delle abitazioni e redditi medi superiore a 8 e tra queste figuarno:
- Milano registra il valore più elevato, vicino a 12,
- Firenze (circa 10),
- Bologna (9),
- Napoli (poco meno di 9)
- e Roma, anch’essa sopra la soglia;
- Torino e Genova si attestano invece intorno a 7 e Palermo sotto 6.
Attenzione al calendario: il testo presentato dalla Commissione non è definitivo, è una proposta dell’esecutivo europeo. Ora dovrà passare dal Parlamento europeo e dal Consiglio per arrivare all’approvazione finale.
Solo dopo la pubblicazione ufficiale scatterà lo scudo europeo per i limiti imposti a livello comunale al fenomeno degli affitti brevi.
Secondo un’elaborazione del Sole 24 Ore, sarebbero almeno 20 i capoluoghi italiani potenzialmente interessati, tra cui Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Napoli, Bari e Genova, oltre a città a forte vocazione turistica come Rimini, Salerno, Verona, Bolzano, Siena, Pisa e Como.
Il parametro di riferimento indicato dalla Commissione europea è quello degli otto anni di reddito necessari per acquistare un’abitazione, anche se il testo è ancora in fase di proposta e non sono stati definiti in modo puntuale i dati da utilizzare. Le eventuali restrizioni potrebbero essere applicate anche a singoli quartieri e incidere direttamente sull’attività dei proprietari che destinano gli immobili alle locazioni brevi, aggiungendo un ulteriore livello di regolamentazione rispetto agli obblighi fiscali e amministrativi già previsti dalla normativa nazionale.
Affitti brevi, cosa prevede la bozza del nuovo regolamento UE
La novità più rilevante del Regolamento UE è contenuta nell’articolo 5.
Il testo stabilisce che un’autorità competente può adottare misure che restringano l’accesso o la prestazione di servizi di locazione breve in immobili residenziali diversi dall’abitazione principale dell’host.
La definizione di autorità competente è volutamente ampia:
l’articolo 4 comprende infatti autorità nazionali, regionali o locali alle quali l’ordinamento dello Stato membro attribuisca il potere di applicare queste disposizioni.
Per l’Italia significa che il futuro regolamento potrebbe offrire una cornice europea anche a provvedimenti adottati, secondo le rispettive competenze, non solo dallo Stato ma anche dalle amministrazioni territoriali.
Non si tratta, però, di un’autorizzazione generalizzata a bloccare le locazioni turistiche.
Per utilizzare questi poteri dovrà essere rispettata una serie precisa di condizioni previste dagli articoli da 6 a 10 della bozza.
Quando una zona diventa “area sotto stress abitativo”
La vera chiave del nuovo sistema è l’articolo 6, che stabilisce come individuare le aree sotto stress abitativo.
Il primo indicatore è il cosiddetto price-to-income ratio, cioè il rapporto tra:
- prezzo medio di transazione di un’abitazione nell’area / reddito disponibile mediano della popolazione della stessa area.
Secondo la versione della bozza attualmente disponibile, questo rapporto deve essere pari o superiore a 8.
In altre parole, il prezzo medio di acquisto di un’abitazione deve essere almeno otto volte il reddito disponibile mediano, ma la soglia di 8, da sola, non basta.
Il rapporto tra prezzi immobiliari e redditi deve anche essere aumentato nei dieci anni precedenti.
Infine, deve risultare improbabile che la situazione di stress abitativo possa attenuarsi nei tre anni successivi, sulla base dell’analisi di tre fattori:
- andamento della popolazione,
- offerta di abitazioni
- domanda di abitazioni.
Le valutazioni dovranno poggiare su dati oggettivi, trasparenti e verificabili.
La bozza consente espressamente di utilizzare, quando opportuno, anche le informazioni raccolte attraverso il Regolamento UE 2024/1028 sugli affitti brevi.
La soglia di 8, inoltre, non sarebbe necessariamente immutabile: l'articolo 6 attribuisce alla Commissione il potere di modificarla in futuro mediante atti delegati quando sviluppi oggettivi, documentati statisticamente, lo giustifichino.
Non potrà essere dichiarata sotto stress un’intera città senza necessità
Un altro elemento importante è contenuto nell’articolo 7.
La zona sottoposta alle restrizioni deve essere circoscritta a quanto effettivamente necessario per proteggere disponibilità e accessibilità economica delle abitazioni.
La bozza consente di individuare come area sotto stress, ad esempio, un quartiere, un Comune, un’area metropolitana, un’area urbana funzionale, un’agglomerazione o anche soltanto una parte di queste zone.
Questo significa che le limitazioni non dovrebbero poter essere estese automaticamente a territori molto ampi quando il problema riguarda soltanto specifiche aree.
Il principio seguito dal testo è quello della territorialità e della proporzionalità dell’intervento.
Comuni e Regioni potranno vietare gli affitti brevi?
La bozza non contiene una norma che dica semplicemente che “i Comuni possono vietare gli affitti brevi”.
L’articolo 5 utilizza una formulazione più ampia e tecnicamente diversa: consente alle autorità competenti di adottare misure restrittive sull’accesso o sulla prestazione dei servizi di locazione breve negli immobili residenziali diversi dalla residenza principale dell’host.
Nei considerando vengono richiamati diversi tipi di interventi già utilizzati o valutati nei Paesi europei: requisiti relativi alla residenza principale, regole sull’uso degli immobili, autorizzazioni e registrazioni, nonché limitazioni quantitative o territoriali sull’uso non principale delle abitazioni e sulle locazioni brevi.
La norma potrebbe quindi offrire una base europea per misure molto diverse tra loro.
Il punto essenziale è però che ogni restrizione dovrà superare i test previsti dal regolamento. Non basterà dichiarare genericamente che gli affitti turistici sono troppi.
Stress abitativo e limitazione affitti brevi
L’articolo 9 introduce un requisito particolarmente importante.
Per adottare una misura contro gli affitti brevi, l’autorità dovrà essere in grado di dimostrare che, nell’area interessata, la loro presenza ha prodotto un effetto negativo sulla disponibilità o sull’accessibilità economica delle abitazioni per almeno i tre anni precedenti all’adozione della misura.
È quindi previsto un vero onere probatorio.
Non sarà sufficiente una scelta esclusivamente politica: serviranno dati che colleghino il fenomeno delle locazioni brevi alla pressione sul mercato abitativo locale.
A questo si aggiunge il principio di proporzionalità dell’articolo 10.
La misura non dovrà andare oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo e l’autorità dovrà valutare se esista una soluzione meno restrittiva capace di produrre risultati equivalenti.
Per gli affitti brevi, inoltre, gli interventi dovranno essere calibrati sulle forme di attività che, per dimensione, frequenza o carattere commerciale, risultano maggiormente idonee a sottrarre abitazioni alla locazione residenziale di lungo periodo.
È un passaggio rilevante perché evidenzia che il regolamento punta soprattutto sulle attività che incidono stabilmente sullo stock abitativo, più che sulla locazione occasionale.
La casa principale dell’host è esclusa dalle restrizioni, nella bozza c’è una tutela molto netta che merita particolare attenzione.
L’articolo 5, paragrafo 2, stabilisce che le autorità competenti non possono imporre, sulla base di questo regolamento, restrizioni alle locazioni brevi effettuate dall’host nella propria residenza principale.
Anche i considerando spiegano la ratio della scelta: secondo il testo, affittare temporaneamente l'abitazione principale in genere non sottrae stabilmente una casa al mercato residenziale di lungo periodo e va quindi distinto dall'utilizzo turistico di immobili che non costituiscono la residenza principale del proprietario.
È una distinzione importante per proprietari e gestori.
La stretta delineata dalla bozza riguarda quindi soprattutto seconde case e immobili utilizzati in maniera strutturale per affitti brevi, mentre viene prevista una salvaguardia minima per chi affitta la propria abitazione principale.
Non solo affitti brevi: possibili limiti anche su acquisto e utilizzo degli immobili Il secondo fronte aperto dalla proposta è ancora più delicato.
L’articolo 5 prevede che le autorità competenti possano adottare anche misure che restringono l’acquisto o l’utilizzo di terreni e immobili residenziali non acquistati o utilizzati come abitazione principale, indipendentemente dal fatto che l'immobile sia occupato dal proprietario o da un'altra persona.
È opportuno, però, evitare di tradurre automaticamente questa disposizione come un generico “blocco delle vendite delle seconde case”.
Il testo parla tecnicamente di restrizioni all’acquisizione o all’utilizzo e richiede sempre il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.
I considerando sono ancora più espliciti: quando una misura riguarda acquisto o utilizzo di immobili, le autorità dovrebbero valutare, quando appropriato, soluzioni meno restrittive rispetto a un divieto assoluto, come limiti quantitativi, salvaguardie per situazioni già esistenti, eccezioni per evitare conseguenze eccessivamente gravose o incentivi fiscali.
Si attendono notizie ufficiali di Bruxelles sulla definitiva approvazione del Regolamento che poi potrà essere direttamente attuato dai paesi menbri e già Bologna segna il passo con lo studio di un proprio regolamento attuativo delle novità.
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Voucher cloud PMI: domande da porecompilare dal 20 ottobre, come prepararsi
Con il DD 4 agosto il MIMIT ha pubblicato le regole per le domande per il voucher cloud e digitalizzazione.
In particolare, prima di riepilogare:
- beneficiari,
- regole per le domande,
- spese ammesse,
- elenco fornitori del bonus,
specifichiamo che per gli interessati c'è tutto il tempo di organizzarsi visto che l'invio delle richieste è previsto per novembre 2026 con precompilazione da ottobre.
Clicca qui per l'elenco fornitori diffuso con decreto del 29 luglio scorso.
Attenzione, lo sportello si articola in due fasi:
- una fase di precompilazione della domanda, a partire dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2026,
- una fase di invio della domanda, dalle ore 12.00 del 10 novembre 2026 fino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2027.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: che cos’è
Il Voucher Cloud & Cybersecurity, disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025, con una dotazione finanziaria pari a 150 milioni di euro, è volto a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, a fronte dell’acquisizione, da parte degli stessi, di soluzioni tecnologiche nuove e aggiuntive rispetto a quelle a disposizione e/o di soluzioni tecnologiche più avanzate e sicure rispetto a quelle in uso.
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in apposito elenco formato e tenuto dal Ministero, con le modalità indicate nel decreto direttoriale 21 novembre 2025. Con Decreto MIMIT del 29 luglio è possibile visionsare tale elenco.
Il voucher cloud e cybersecurity è stato regolamentato dai due seguenti decreti:
- Decreto Miminsteriale 18 luglio 2025 con criteri, le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni volte a sostenere la domanda di servizi e prodotti di cloud computing e cyber security da parte di PMI e lavoratori autonomi, al fine di favorire la transizione digitale dei medesimi soggetti nonché lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate;
- Decreto MIMIT 21 novembre 2025 che definisce le modalità di formazione dell’elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security agevolabili nell’ambito dell’intervento disciplinato dal decreto ministeriale 18 luglio 2025.
- DD 5 agosto 2026 con le regole per le domande.
Bonus Cloud & Cybersecurity: beneficiari e importi spettanti
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI e i lavoratori autonomi, operanti sull’intero territorio nazionale che dispongono, all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, di un contratto per la fornitura di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps.
Per una sintesi degli importi il MIMIT ha reso disponibili delle slide riassuntive, guarda la tabella:
FONTE MIMITBonus Cloud & Cybersecurity PMI: spese ammesse
Sono considerate ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di uno o più servizi/prodotti di cloud computing e cyber security comprendenti hardware, software e servizi cloud, che risultano presenti nel seguente elenco:
- soluzioni hardware cybersecurity, quali: firewall; firewall di nuova generazione (NGFW); router/switch; dispositivi di prevenzione delle intrusioni (IPS);
- soluzioni software cybersecurity, quali: antivirus e antimalware; software di monitoraggio delle reti; soluzioni di crittografia dei dati; sistemi di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM); software di gestione delle vulnerabilità;
- servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS), quali: virtual machine; servizi di storage & backup; network & security (inclusi connettività VPN e servizi DDoS), database;
- servizi Cloud SaaS, quali: software di contabilità; soluzioni per la gestione delle risorse umane (HRM); sistemi di gestione produttività/Workflow (ERP), incluse soluzioni di produttività aziendale integrate con funzionalità di intelligenza artificiale; software per la gestione di contenuti digitali (CMS) ed e-commerce; strumenti per gestire le interazioni con i clienti (CRM) che includono, tra gli altri, i servizi di collaborazione e centralino virtuale (UCC e PABX);
- servizi di configurazione, monitoraggio e supporto continuativo dei servizi, inclusi i servizi professionali, fatta eccezione per i servizi di formazione. Tali servizi sono ammissibili nella misura massima del 30% del complessivo piano di spesa e devono essere connessi ad uno o più degli altri servizi individuati nel presente elenco.
I servizi/prodotti agevolabili possono essere acquisiti tramite:
- acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- sottoscrizione di un abbonamento;
- adottando una combinazione delle modalità sopra indicate.
I piani di spesa riguardanti i predetti prodotti/servizi, il cui importo non deve risultare inferiore a 4 mila euro, devono:
- avere una durata non superiore a 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, qualora il piano sia attuato unicamente mediante acquisto diretto di uno o più servizi/prodotti;
- essere collegati, nei casi diversi da quello sopra indicato, ad abbonamenti di durata non inferiore a 24 mesi. Qualora la durata dell’abbonamento ecceda tale termine, le spese ammissibili sono limitate a quelle riconducibili ai primi 24 mesi di abbonamento.
Non sono ritenute ammissibili le spese connesse all’acquisizione di prodotti/servizi aventi prestazioni analoghe a quelli già in uso dei soggetti beneficiari.
Bonus Cloud & Cybersecurity PMI: elenco fornitori pubblicato il 29 luglio
Ai fini dell’ammissibilità all’erogazione dei servizi e prodotti oggetto delle agevolazioni, i fornitori sono tenuti ad iscriversi ad un apposito elenco, istituito e gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, le cui modalità di formazione sono definite dal decreto direttoriale 21 novembre 2025.
L'elenco che si è costituito dopo le iscrizioni è stato pubblicato nel Decreto 29 luglio del MIMIT, clicca qui per l'elenco.
Ricordiamo che per effettuare l’iscrizione è necessario presentare apposita istanza al Ministero, nella quale i fornitori dovranno, tra gli altri, attestare il possesso di specifici requisiti individuati all’articolo 4 del decreto direttoriale.
La registrazione al predetto elenco abilita i fornitori all’erogazione dei servizi e/o prodotti dichiarati in sede di presentazione dell’istanza, nonché conferisce a tali servizi e/o prodotti la qualifica necessaria ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni.
Il processo di presentazione e gestione della domanda è gestito tramite la “Area Riservata” di Invitalia; pertanto, per accedervi sarà sufficiente utilizzare il link di cui sopra ed eseguire il login tramite uno dei tre sistemi identificativi:
- Identità Digitale SPID,
- Smart Card CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- Carta d’Identità Elettronica (CIE).
Come specificato dal MIMIT per l’accesso, il soggetto proponente deve:
- o essere in possesso di identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Titolare/Rappresentante Legale o di un suo Delegato;
- o disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ente, per compilare e concludere la presentazione della domanda.
Qualora il soggetto proponente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati. Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di cambiare browser di navigazione e/o svuotare i dati di navigazione. Il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
Dalla Guida Invitalia, soggetto gestore di seguito un elenco delle certificazioni necessarie ai fornitori ai fini delle iscrizione in elenco

Voucher cloud e digitalizzazione: domande dal 10 novembre
Le domande per l’agevolazione potranno essere precompilate a partire dal 20 ottobre attraverso la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero.
Lo sportello per la presentazione delle istanze, invece, aprirà il 10 novembre e resterà attivo fino al 20 gennaio 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Come prevede il decreto, le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dal soggetto richiedente, ovvero da altro soggetto al quale è stata conferita la delega per la compilazione esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027, secondo le modalità indicate
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:- a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2026. In tale fase, il soggetto richiedente può svolgere le seguenti attività:
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
identità elettronica; - a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; è necessario indicare una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, il cui possesso è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda di agevolazioni;
- a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti e apposizione della firma digitale;
- a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per la presentazione della stessa;
- a.1) accesso alla procedura informatica tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di
- b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 novembre 2026 e fino alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2027. In tale fase, sono previste le seguenti attività:
- b.1) accesso del soggetto richiedente alla procedura informatica;
- b.2) inserimento, da parte del soggetto richiedente e ai fini della formale presentazione della
- domanda di accesso alle agevolazioni, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4);
- b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della procedura informatica. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti è rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
La domanda di agevolazione di cui al comma 1, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve contenere, tra l’altro, le seguenti informazioni, pena l’irricevibilità della stessa:
a) dati anagrafici del soggetto richiedente e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
b) ubicazione dell’unità locale ove il piano di spesa esplica prevalentemente i propri effetti, fermo restando che il piano di spesa può riguardare più unità locali;c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto 18 luglio 2025, ivi compresa la disponibilità di servizi di connettività con velocità minima in download di 30 Mbps;
d) dichiarazione sull’effettivo stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi e/o prodotti di cloud computing e cyber security e sul miglioramento previsto attraverso l’acquisizione dei servizi e/o prodotti di cui alla successiva lettera
e), con evidenza delle nuove soluzioni tecnologiche acquisite e/o delle soluzioni più avanzate prescelte rispetto a quelle già in uso;
e) indicazione dei servizi e/o prodotti prescelti, con specifica dei codici identificativi attribuiti ad ognuna delle tipologie di servizi/prodotti tra quelli risultanti dall’elenco, nonché della modalità di acquisizione prescelta tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4 del presente decreto;
f) indicazione del nome dei fornitori dei servizi e/o prodotti di cui alla lettera d), che devono necessariamente essere ricompresi nell’elenco;
g) durata prevista per la realizzazione del piano di spesa qualora lo stesso sia realizzato unicamente mediante l’acquisto diretto di uno o più servizi e/o prodotti, ovvero, nei casi previsti dall’articolo 4, comma 4, lettere b) e c) del presente decreto, la durata prevista dell’abbonamento, che non può in ogni caso essere inferiore a ventiquattro mesi. Le
tempistiche realizzative dei piani di spesa ovvero della sottoscrizione dell’abbonamento devono, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto 18 luglio 2025;
h) importo delle spese ammissibili e del contributo richiesto;
i) dichiarazione circa l’intervenuto adempimento all’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Unitamente alla domanda di agevolazione devono essere trasmesse:a) le offerte per l’acquisto dei servizi e/o prodotti di cui al comma 3, lettera e), con l’indicazione delle relative voci di costo. Le offerte devono:
- riportare i codici identificativi attribuiti ai prodotti/servizi dall’elenco;
- contenere una descrizione dello stato di partenza del soggetto richiedente in termini di adozione di servizi di cloud computing e cyber security e l’upgrade garantito attraverso i servizi e/o prodotti ricompresi nell’offerta stessa ovvero, in caso di nuovo prodotto/servizio, che lo stesso non è nella disponibilità del soggetto richiedente;
b) l’ulteriore eventuale documentazione indicata nell’area dedicata alla misura del portale.
Il Ministero provvede, con congruo anticipo rispetto alla data di apertura dello sportello, a rendere disponibile nell’area dedicata alla misura del portale del Ministero stesso, lo schema della domanda e della documentazione da allegare alla stessa, unitamente alle informazioni necessarie alla presentazione della domanda medesima.